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IL TRASPORTO

Il trasporto è il contratto con cui una parte si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo

a un altro: si chiama vettore. La definizione identifica i 2 fondamentali sottotipi:

➢ Trasporto di persone;

➢ Trasporto di cose.

Le norme del codice civile sul trasporto non si applicano a tutti i contratti di trasporto. Ne restano esclusi i

trasporti marittimi e i trasporti aerei, disciplinati dal codice della navigazione. Fra i trasporti terrestri, ne restano

ulteriormente esclusi i trasporti ferroviari e postali, che vengono esercitati in base a «concessione» della

pubblica amministrazione e sono soggetti a discipline speciali. A tutte queste particolari varianti del contratto

di trasporto le norme del codice civile si applicano solo in via residuale, e cioè solo per gli aspetti non regolati

dai rispettivi regimi speciali. Il trasporto di persone o di cose richiede poi una «concessione» amministrativa

quando viene esercitato come servizio di linea, e cioè con regolarità secondo itinerari e orari prestabiliti: infatti,

si configura in tal caso come pubblico servizio (anche se è gestito da un imprenditore privato). Sul vettore

concessionario la legge impone, a tutela del pubblico, un obbligo legale di contrarre: egli è tenuto ad «accettare

le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali

stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico». L'obbligazione fondamentale del vettore

consiste nel portare tempestivamente a destinazione le persone o le cose, facendo in modo che arrivino

integre. L'inadempimento di questa obbligazione (inesecuzione o ritardata esecuzione del trasporto; e

soprattutto lesioni dell'integrità fisica dei viaggiatori, ovvero distruzione o danneggiamento delle cose

trasportate) determina una responsabilità del vettore, che la legge regola diversamente nel trasporto di persone

e in quello di cose. I diritti derivanti dal contratto di trasporto sono soggetti a prescrizione breve: 1 anno, e 18

mesi per i trasporti extraeuropei.

IL TRASPORTO DI PERSONE

Nel trasporto di persone, le parti del contratto sono il vettore e il viaggiatore. La responsabilità del vettore

verso il viaggiatore può dipendere:

➢ Da ritardo o mancata esecuzione del trasporto: in tal caso la responsabilità è regolata dalle norme comuni

sulla responsabilità per inadempimento;

➢ Da sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio;

➢ Dalla perdita o avaria dei bagagli che il viaggiatore porta con sé.

Il vettore risponde di questi danni, e se vuole liberarsi ha l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure

idonee a evitare il danno. Le clausole di esclusione o limitazione della responsabilità del vettore per i sinistri che

colpiscono la persona del viaggiatore sono sempre nulle (una norma severa e giustificata dalla tutela di un valore

primario come l'integrità fisica). Queste regole valgono anche per il contratto di trasporto gratuito. Da questo va

distinto il trasporto amichevole (o di cortesia), che non fa sorgere obbligazioni contrattuali.

Trasporto cumulativo: il c.d. trasporto cumulativo è quello assunto, con un unico contratto, da più vettori

successivi. In tal caso, ciascun vettore di regola risponde nell'ambito del proprio percorso: ma il danno per il

ritardo o l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

Trasporti non terrestri: regole diverse (soprattutto in tema di responsabilità) valgono per i trasporti non terrestri:

➢ nel trasporto marittimo, la responsabilità del vettore è regolata secondo un criterio meno severo,

sostanzialmente coincidente con il criterio generale della responsabilità per inadempimento delle

obbligazioni: il vettore risponde, se non prova che l'evento dannoso è derivato da causa a lui non imputabile;

➢ nel trasporto aereo, la responsabilità è regolata con rinvio alle «norme comunitarie e internazionali»,

nonché agli agli artt. 414 e 417 in tema di trasporto marittimo.

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IL TRASPORTO DI COSE

Nel trasporto di cose le parti del contratto sono il vettore e il mittente. Ma il contratto può stabilire che le cose

siano consegnate a un terzo (destinatario), che allora acquista il diritto di ricevere le cose dal vettore: è lo schema

del contratto a favore di terzo. Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il

luogo di destinazione, nonché la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare. Se il vettore

lo richiede, deve poi rilasciargli un documento da lui sottoscritto, con l’indicazione di tali elementi (lettera di

vettura). A sua volta, se il mittente lo richiede, il vettore deve rilasciargli un documento, da lui sottoscritto,

contenente la descrizione delle cose trasportate e le condizioni del trasporto (duplicato della lettera di vettura,

o ricevuta di carico). Sono titoli di credito, che rappresentano le cose trasportate e incorporano i diritti nascenti

dal contratto di trasporto. Il destinatario acquista i diritti nascenti dal contratto di trasporto dal momento in

cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare, ne richiede la

consegna al vettore. Prima di questo momento, il mittente può emettere un contrordine, chiedendo la

restituzione delle cose o disponendo che siano consegnate a un destinatario diverso, salvo l'obbligo di rifondere

al vettore spese e danni derivanti dal contrordine. Anche qui, il profilo fondamentale è la responsabilità del

vettore. Se le cose trasportate vanno perdute o sono distrutte o danneggiate fra il momento in cui il vettore le

riceve e quello in cui le riconsegna al destinatario, il vettore ne risponde e deve risarcire il danno. Può liberarsi

dalla responsabilità solo provando che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, da natura o vizi delle

cose o dal loro imballaggio, o infine dal fatto del mittente o dal fatto del destinatario (una prova liberatoria

alquanto difficile, perché richiede al vettore la dimostrazione specifica dell'evento che ha causato il danno, con

la conseguenza che i danni causati da eventi ignoti restano a suo carico). Si tratta di una regola esemplare di un

regime di responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa e si fonda sul rischio d'impresa. L'azione di

responsabilità contro il vettore si estingue se le cose vengono ricevute senza riserve, con pagamento di quanto

dovuto al vettore; salvi 2 casi, in cui l'azione resta viva:

➢ se il danno alla cosa dipende da dolo o colpa grave;

➢ se il danno era non riconoscibile al momento della consegna (purché se ne faccia immediata denuncia, entro

8 giorni dalla consegna).

Trasporto cumulativo: anche il trasporto di cose può essere trasporto cumulativo. Qui però tutti i vettori

rispondono in solido per l'esatto adempimento del contratto, dal luogo di partenza a quello di destinazione: ma

chi ha risposto per fatto non proprio, può agire in regresso contro gli altri vettori.

Trasporti non terrestri: anche qui, abbiamo regole particolari per i trasporti non terrestri:

➢ nel trasporto marittimo (dove il mittente si chiama caricatore, e il documento che rappresenta le merci

viaggianti si chiama polizza di carico), la responsabilità del vettore per perdite, avarie e ritardi è

notevolmente attenuata. Qui il criterio della responsabilità è la colpa (del vettore o dei suoi ausiliari), e la

sua applicazione richiede che si distingua fra 2 concetti di colpa:

• la colpa nautica (che è la mancanza di diligenza del comandante e dell'equipaggio nella conduzione della

nave, come ad es. un errore di manovra che fa incagliare o affondare la nave);

• la colpa commerciale (che è la loro mancanza di diligenza nell'utilizzazione della nave per il trasporto

delle merci; ad es. un difetto di manutenzione dell'impianto frigorifero, che guasta i prodotti trasportati);

➢ nel trasporto aereo, il vettore risponde per il ritardo, la perdita e l'avaria se non prova che sono state prese

tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno; può liberarsi anche

dimostrando che il danno è dipeso da colpa nautica lieve.

Se il danno non dipende da dolo o colpa grave, l'ammontare del risarcimento è limitato a un tetto massimo.

ALCUNE PRECISAZIONI

➢ Trasporto nei servizi pubblici -> è reso da determinati enti. In quanto servizi pubblici, hanno una disciplina

peculiare. L’autonomia negoziale in questi casi subisce delle limitazioni: le imprese che svolgono servizi

pubblici essenziali sono soggette all’obbligo legale di contrarre con chiunque ne faccia richiesta alle

condizioni prestabilite (senza escludere a priori la possibilità di contrattare con un determinato soggetto

scegliendo i clienti). Le condizioni contenute nella concessione devono essere conoscibili dagli utenti.

➢ Se durante il trasporto di persone un soggetto subisce un danno, la giurisprudenza tende a riportare tale

danno nell’ambito della responsabilità contrattuale per inadempimento. Quindi spetta al danneggiato

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dimostrare l’esistenza del contratto di trasporto, l’incidente e le lesioni; sarà poi il vettore che, se vuole

liberarsi, dovrà dimostrare che quel danno non è imputabile alla sua condotta (vantaggio del danneggiato).

➢ Nel trasporto fatto a titolo di amicizia o cortesia manca l’obbligazione giuridica, che invece è presente sia

nel contratto di trasporto oneroso che in quello gratuito. Se un soggetto subisce una lesione durante il

trasporto amichevole, non si incorre in responsabilità contrattuale (non c’è alcun vincolo giuridicamente

rilevante), bensì in responsabilità extra-contrattuale.

PARTE IX: LA SPEDIZIONE

LA SPEDIZIONE

La spedizione è il contratto di mandato (senza rappresentanza) con cui lo spedizioniere assume l'obbligo di

concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto, e di compiere le operazioni

accessorie (mandato a compiere contratti di trasporto). Chi deve inviare o ricevere merci può evitarsi la noia di

cercare egli stesso il vettore, stipulare con lui il contratto di trasporto e compiere tutte le operazioni accessorie,

che possono essere complicate (come lo sdoganamento dei prodotti provenienti dall'estero): si rivolge a uno

spedizioniere, e questi provvede a tutto. Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante per

quanto concerne la scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto; in mancanza di istruzioni, deve

operare nel migliore interesse del mandante. Il suo compenso è determinato, in mancanza di accordo delle parti,

second

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Publisher
A.A. 2023-2024
245 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Putorti' Vincenzo.