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Le fonti= indicano i fatti produttivi di norme giuridiche.
La norma giuridica= è una regola comportamentale, imposta dallo stato, che si compone di due
parti: la fattispecie e la conseguenza giuridica.
Fattispecie= indica il comportamento o evento che la norma giuridica vuole disciplinare.
Le norme giuridiche hanno sempre quattro caratteristiche: 1) generalità= la legge non è indirizzata
ad un singolo soggetto ma ad una classe di soggetti oppure all’intera società; 2) astrattezza= la
fattispecie deve essere generale e non con riferimento ad un singolo; 3) bilateralità; 4)
obbligatorietà.
NORMA GIURIDICA VS NORMA MORALE.
La norma giuridica si dice ETERONOMA perché la sua validità dipende da un organo
(magistratura) preposto dallo Stato; la norma giuridica si applica sempre, in caso d’illecito.
La norma morale è ASSOLUTA, nel senso che trova la propria validità nel suo contenuto; essa si
applica solamente se il soggetto si sente colpevole.
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ = il principio di effettività è un principio fondamentale di ogni
ordinamento giuridico e dipende dagli usi e costumi della società.
In particolare, il principio di effettività consiste nel fare rispettare le norme nella maggior parte dei
casi e nell’applicarle, con modalità/ tempi differenti, entro certi limiti, per ogni situazione.
IL DIRITTO PRIVATO = è una branca del diritto che regola i rapporti tra più soggetti
(persone giuridiche e persone fisiche) in relazione alla loro sfera patrimoniale, personale e
famigliare.
Il diritto = è un complesso di norme che disciplina lo svolgimento della vita dei membri di una
comunità di riferimento o una categoria.
Persona fisica = Indica l’essere umano, cioè un soggetto di diritto idoneo ad avere la capacità
giuridica.
Persone giuridica = indica un ente, ossia un complesso organizzato di persone e cose, a cui
l’ordinamento giuridico riconduce la capacità giuridica.
TIPOLOGIE DI NORME DEL NOSTRO ORDINAMENTO.
Norme derogabili (dispositive)= si tratta di quelle norme la cui
1) applicazione può essere evitata se le parti raggiungono un accordo.
Norme inderogabili (cogenti)= si tratta di quelle norme la cui
2) applicazione non può essere evitata, salvo diversa disposizione.
Norme suppletive = sono quelle norme che disciplinano fattispecie
3) lasciate incomplete dalle parti.
Entrata in vigore di una norma ordinaria.
Affinché una norma ordinaria entri in vigore, è necessario che si concluda la VACATIO LEGIS; si
tratta di un intervallo di tempo, non inferiore a 15 giorni, che decorre dall’emanazione della norma
alla sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica. In generale, qualsiasi norma entra in
vigore a partire dal momento in cui viene pubblicata.
Prima della VACATIO LEGIS si devono verificare due avvenimenti: 1) l’approvazione da parte
delle camere; 2) la promulgazione del presidente della repubblica.
Abrogazione di una norma.
L’abrogazione è un istituto giuridico che il legislatore utilizza per limitare il potere dispositivo di
una norma. L’abrogazione comporta la perdita d’efficacia pe l’avvenire ma non per il passato; ciò
significa che la norma abrogata continua a disciplinare le fattispecie che si sono verificate nel
periodo in cui la norma stessa era in vigore.
Eliminazione di una norma.
L’abrogazione non va confusa con l’eliminazione la quale si ottiene mediante dichiarazione di
incostituzionalità. L’eliminazione di una norma non comporta solo l’inefficacia per l’avvenire, ma
anche per il passato e presente. Ciò significa che una norma eliminata è come se non fosse mai
esistita. Cosicché gli effetti da essa prodotti vengono dichiarati nulli.
Modalità di abrogazione.
Il nostro ordinamento giuridico prevede quattro modalità di abrogazione:
1) Referendum popolare;
2) Abrogazione espressa= consiste nell’emanare una norma la cui funzione è di abrogarne
un’altra;
3) Abrogazione tacita= consiste nell’emanare una norma che sostiene l’incompatibilità di una
precedente nel disciplinare un certo ambito;
4) Abrogazione implicita= consiste nell’emanare una norma che RI disciplina totalmente una
fattispecie precedentemente regolata da un’altra norma.
Le norme abrogative contengono delle disposizioni transitorie che servono a disciplinare le
controversie in corso di svolgimento.
IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE.
Si tratta di un principio generale di civiltà giuridica che risiede nell’articolo 11 delle preleggi.
Questo articolo stabilisce infatti che “ la legge non dispone che per l’avvenire, essa non è
retroattiva”; ciò significa che, di regola, una norma non può disciplinare fattispecie anteriori alla
sua emanazione.
Si possono però verificare delle eccezioni, ad esclusione del diritto penale, in cui una norma è
esplicitamente retroattiva. Alcuni esempi sono: le norme interpretative (norme emanate per
interpretare il significato di fattispecie contenute in norme precedenti) o quelle ripristinatorie (sono
norme retroattive che hanno la funzione di ripristinarne altre precedentemente abrogate).
Le norme retroattive possono disciplinare controversie in corso di svolgimento ma non possono
MAI riaprire casi di cui è già stata pronunciata la sentenza.
La deroga.
Si tratta di un istituto giuridico che il legislatore, o i privati, utilizza per RI disciplinare alcuni casi
di una fattispecie generale, la quale continua ad essere regolata da un’altra norma.
La deroga è spesso intesa come un’abrogazione parziale perché sono RI disciplinate alcune parti di
una fattispecie, ma la maggior parte continua ad essere regolata da una norma precedente.
IL RAPPORTO GIURIDICO- CAPITOLO VI.
Il rapporto giuridico = è un complesso di relazioni, disciplinato dalla
legge, che s’instaura tra due o più soggetti.
Nel rapporto giuridico esistono due tipologie di soggetti: soggetto attivo e soggetto passivo. Il
soggetto attivo è quello che vanta un diritto nei confronti degli altri; il soggetto passivo è quello che
subisce il diritto.
PARTI E TERZI.
Le parti = sono i soggetti che partecipano al rapporto giuridico. Ciascuna “parte” costituisce un
nucleo d’interessi in cui confluisce uno o più soggetti.
I terzi= sono tutti quei soggetti che non confluiscono nelle parti del rapporto giuridico.
I diritti soggettivi.
Si tratta di quei diritti che conferiscono, al suo titolare, il potere di agire per il soddisfacimento di un
proprio personale interesse. Il diritto di potestà.
Si tratta di quel diritto che conferisce il potere di agire per il soddisfacimento di un altrui interesse.
La potestà è quella esercitata dai genitori nei confronti dei figli minorenni.
DIFFERENZE.
Diritto soggettivo e diritto di potestà sono due cose molto diverse, il proprio conferisce il potere di
agire per un qualsiasi proprio interesse personale; il secondo, invece, solo il potere di agire per il
soddisfacimento di un interesse altrui. Il diritto soggettivo conferisce più libertà rispetto a quello di
podestà.
La facoltà (diritto facoltativo).
La facoltà è espressione del diritto soggettivo; si tratta delle modalità con cui i detentori di diritti
soggettivi, esercitano la propria volontà di soddisfare i propri interessi.
L’aspettativa.
Indica una situazione preliminare in cui il diritto non è ancora sorto, ma vi sono le basi perché esso
si realizzi.
L’aspettativa è spesso legata alla costituzione della fattispecie, la quale prende il nome di fattispecie
a formazione progressiva.
La realizzazione degli interessi.
La realizzazione degli interessi può essere spontanea o coattiva.
Realizzazione spontanea= quando l’esercizio di un diritto coincide con il suo riconoscimento da
parte di altri soggetti. Ciò significa che l’esercizio del diritto coincide con la realizzazione
dell’interesse.
Realizzazione coattiva= quando c’è differenza tra esercitare il diritto e farlo riconoscere. In questo
caso, il titolare del diritto può agire, utilizzando i mezzi concessi dall’ordinamento.
Diritti soggettivi, classificazione.
I diritti soggettivi si possono classificare in due grandi categorie:
1) Diritti soggettivi ASSOLUTI= A) diritti reali; B)diritti della persona.
2) Diritti soggettivi RELATIVI= C) diritti di credito; D) diritti potestativi.
I diritti soggettivi assoluti= sono diritti che conferiscono il potere di agire NEI CONFRONTI DI
TUTTI per il soddisfacimento e la tutela dei propri personali interessi. Per la loro realizzazione,
questi diritti non richiedono la collaborazione di altri soggetti.
I diritti reali
A) = sono diritti soggettivi assoluti che vengono esercitati s’una cosa
determinata. Da essi può scaturire: una signoria assoluta ( es: la proprietà); oppure una
signoria limitata (es: l’uso, l’abitazione, l’usufrutto ecc..).
I diritti della personalità=
B) sono quei diritti che appartengono a ogni essere umano fin
dal suo concepimento. Tali diritti sono detti “ innati” perché la legge non li concede, ma li
riconosce. Essi sono diritti indisponibili perché non possono essere persi per prescrizione
estintiva; cioè per non uso del loro titolare.
SI tratta, per esempio, del diritto al nome, alla persona, all’integrità fisica e morale.
I diritti soggettivi relativi= sono quei diritti che conferiscono il potere di agire nei confronti di uno o
più soggetti DETERMINATI e che richiedono la collaborazione di quest’ultimi per il
soddisfacimento o la tutela dei propri personali interessi.
I diritti di credito
C) = sono quei diritti che attribuiscono al loro titolare il potere di chiedere
l’adempimento a una prestazione, da parte di un altro soggetto. Si veda, per esempio, il rapporto
obbligatorio tra creditore e debitore.
I diritti potestativi=
D) sono quei diritti che attribuiscono, al loro titolare, il potere di modificare
la sfera giuridica di un altro soggetto senza che questi possa opporsi. Si tratta, per esempio, del
diritto di recesso del consumatore.
I diritti potestativi costituiscono una via di mezzo tra i diritti soggettivi assoluti e relativi perché:
conferiscono il potere di agire nei confronti di una o più persone determinate, MA non è richiesta la
collaborazione di altri soggetti, per la realizzazione dei propri interessi.
VOCABOLARIO:
Fatto illecito = indica il comportamento di un soggetto che lede l’altrui diritto.
Status = indica la qualità di un soggetto da cui derivano certi diritti, doveri e obb