Capitolo 24: I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Azione surrogatoria
L’azione surrogatoria è un'azione attraverso cui il creditore si sostituisce al debitore nel suo diritto di amministrare il proprio patrimonio. L’azione surrogatoria viene utilizzata quando il debitore non esercita il suo diritto di credito nei confronti di altri debitori e tale comportamento compromette le ragioni dei creditori (cioè l’esecuzione sul patrimonio del debitore). N.B: L’azione surrogatoria può avere per oggetto solo diritti patrimoniali.
Azione revocatoria
L’azione revocatoria è un'azione che permette al creditore di dichiarare inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore. L’azione revocatoria è un mezzo di garanzia patrimoniale del debitore che viene utilizzato quando il creditore sospetta che la controparte sia alienando tutti i propri beni, per evitare che siano espropriati.
Effetti L’azione revocatoria non annulla gli atti compiuti dal debitore ma li rende inefficaci; tale inefficacia è relativa, non assoluta, perché l’atto revocatorio è opponibile nei confronti di tutti ad eccezione del creditore che l’ha promosso.
Sequestro conservativo
Il sequestro conservativo è una misura preventiva e cautelare che il creditore può chiedere al giudice quando ha un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Il sequestro conservativo ha quindi lo scopo di evitare che il debitore disponga di un certo bene, a cui è interessato il creditore.
Il diritto di ritenzione
Il diritto di ritenzione è il diritto che conferisce al creditore la possibilità di rifiutare un bene di proprietà del debitore, che il creditore detiene, in sostituzione della prestazione prevista dal rapporto obbligatorio.
Capitolo 25: Il rapporto giuridico
Definizione di rapporto giuridico
Il rapporto giuridico è la relazione, che lega due o più soggetti, disciplinata dalla legge. Nel rapporto giuridico esistono due tipologie di soggetti: soggetto attivo e soggetto passivo. Il soggetto attivo è quello che vanta un diritto nei confronti degli altri; il soggetto passivo è quello che subisce il diritto. I soggetti che partecipano al rapporto giuridico si dicono “Parti” e ciascuna di esse può essere costituita da uno o più soggetti. Le persone che non fanno parte del rapporto si dicono soggetti “terzi”.
Il negozio giuridico
Il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà volta a produrre effetto giuridico che consiste nel: costituire, modificare o estinguere un certo rapporto giuridico. Il negozio giuridico può essere unilaterale, bilaterale o plurilaterale. Esso può avvenire in due modalità: inter vivos e mortis causa. Ecc… Il negozio giuridico non è affrontato direttamente dal codice civile che riserva però molto spazio: al contratto, il testamento e il matrimonio.
Il contratto
Il contratto è un negozio giuridico tra due o più parti che dichiarano la propria volontà di modificare, estinguere o costituire un rapporto giuridico patrimoniale. Esso si stabilisce sempre tra almeno due parti ed ha per oggetto cose e prestazioni suscettibili di valutazione economica. ((Ciascuna parte rappresenta un nucleo di interessi ed è costituita da uno o più soggetti)). Il contratto è la più alta forma di espressione di volontà e quindi di libertà di ciascun soggetto. Si tratta dunque della libertà patrimoniale che si manifesta in tre forme:
- La libertà di decidere il tipo di contratto;
- La libertà di scegliere l’oggetto del contratto;
- La libertà di concludere contratti atipici, non previsti dalla legge, che nascono dalle esigenze del mondo degli affari e per questo tutelati.
Il contratto ha quattro elementi fondamentali:
- L’accordo tra le parti;
- La forma, quando richiesta;
- L’oggetto o contenuto del contratto;
- La causa del contratto.
Accordo tra le parti
L'accordo tra le parti indica la coincidenza tra le manifestazioni o dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse; si tratta cioè dell’incontro tra gli atti unilaterali di proposta e accettazione che sono promossi da ciascuna delle parti. In generale, la legge stabilisce che la conclusione del contratto può essere di due tipi: espressa o tacita. Il primo caso si ha quando la volontà delle parti è espressa in forma scritta oppure orale o con qualsiasi segno riconoscibile (alzata di mano alle aste giudiziali). Il secondo caso (tacita) si ha quando la volontà delle parti, o di una di esse, viene dedotta dal suo comportamento.
La legge stabilisce poi che il contratto si conclude nel luogo e nel tempo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della sua proposta, comunicatagli dalla controparte. In pratica però, molti contratti si concludono senza una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente: in questo caso si dice che il contratto si è perfezionato nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
Forma del contratto
La forma del contratto è il mezzo con cui le parti esprimono la propria volontà. La forma è uno dei requisiti del contratto solo se richiesto per legge a pena di nullità. Ciò significa che, se per una determinata tipologia di contratto, la legge non prevede alcun tipo di forma, allora essa non costituisce un elemento fondamentale del contratto che può assumere qualsiasi forma (scritta, orale, a gesti ecc.).
In generale esistono due tipi di forma: ad substantiam e ad probationem. La prima è richiesta per l’esistenza del contratto mentre la seconda è richiesta per provare l’esistenza del contratto (per quest’ultima, la mancanza non implica la nullità). Come detto in precedenza, la forma del contratto è la manifestazione di volontà delle parti la quale può essere espressa o tacita. La manifestazione è espressa se volta a dichiarare apertamente e in modo diretto la propria volontà a una persona; la manifestazione è tacita se la volontà di una parte va dedotta dal suo comportamento.
Per i contratti di compravendita immobiliari (o di beni mobili registrati) la legge impone, a pena di nullità, la forma scritta ma nel caso di contratti molto importanti come: la costituzione di un nuovo soggetto giuridico (società di capitali, fondazioni ecc.) oppure donazioni, allora la legge richiede anche l’atto pubblico (e cioè che il contratto venga stipulato in forma scritta e in presenza di un pubblico ufficiale o di un notaio).
Oggetto del contratto
L’oggetto del contratto indica la cosa che le parti si contendono. Non esiste una definizione univoca di oggetto contrattuale perché esso può indicare più elementi; si può trattare di:
- Un bene;
- Il contenuto regolamentare (insieme delle disposizioni che disciplinano i rapporti tra le parti);
- Le prestazioni dovute.
Affinché il contratto sia valido, quindi non soggetto a nullità, l’oggetto deve essere: lecito — non contrario ad una norma di legge; determinato o determinabile — le parti devono conoscere a cosa si impegnano; possibile — suscettibile di esecuzione.
Determinazione ad opera di un terzo
L’oggetto del contratto può essere determinato da un soggetto terzo, chiamato arbitrator che svolge l’attività dell’arbitraggio. Esempio: stimatore di opere d’arte. Se una delle parti dovesse credere che l’arbitraggio è viziato, allora può chiedere la determinazione dell’oggetto in sede di giudizio.
Causa del contratto
La causa del contratto è lo scopo economico-sociale delle parti, riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Ogni negozio deve avere una causa, a pena di nullità, che consista in uno scopo socialmente apprezzabile. In merito alla causa è possibile distinguere due tipi di contratti: tipici e atipici.
I contratti tipici sono quelli disciplinati nel codice civile ed hanno una causa predeterminata (matrimonio, compravendita ecc.). I contratti atipici sono frutto della volontà dei privati che nascono dal mondo degli affari. I contratti tipici non sono suscettibili di nullità per mancanza di causa perché essa è prevista dalla legge. I contratti atipici sono suscettibili di nullità per mancanza di causa o per mancanza di uno scopo condiviso dall’ordinamento.
La causa dei contratti atipici deve essere lecita. Causa lecita = non deve essere contraria ad una disposizione di legge imperativa, al buon costume o all’ordine pubblico. Se una causa è contraria al buon costume, essa viene definita immorale.
Contratto astratto e casuale
In relazione alla causa si possono distinguere altri due tipi di contratto: astratto e casuale. Il contratto astratto è un tipo di contratto in cui l’effetto prescinde dalla causa; ciò significa che l’effetto è slegato.
Mancanza della causa
Il contratto, in relazione alla causa, è suscettibile di nullità in due casi: a) esso manca originariamente della causa; b) la causa è illecita. Il contratto, sempre in relazione alla causa, è suscettibile di rescissione in altri due casi: X) originariamente il contratto possiede una causa che in un secondo momento è difettata, da causa non imputabile ad una delle parti; Y) quando il contratto nasce con una causa parziale.
I motivi del contratto
Si tratta degli scopi pratici che spingono le parti a stipulare il contratto. In un contratto di compravendita, il motivo di una delle parti potrebbe essere quello di acquistare il bene per rivenderlo a un prezzo superiore. I motivi sono estranei al contenuto del contratto e quindi giuridicamente irrilevanti. Essi assumono importanza giuridica solo in tre casi: a) per dimostrare una condotta illecita; b) in caso di donazione e c) testamento.
Il contratto in frode alla legge
Si tratta di un mezzo contrattuale che permette di eludere l’applicazione di una norma imperativa. Si tratta della situazione in cui vengono stipulati più negozi giuridici leciti che si combinano nella produzione di un risultato contrario ad una norma imperativa. Il contratto in frode alla legge è suscettibile di nullità perché è ricondotto a un vizio della causa che non svolge il proprio scopo sociale.
Capitolo 26: La proposta e l’accettazione
Proposta e accettazione
La proposta e l’accettazione sono due atti unilaterali pre-negoziali che vengono utilizzati dalle parti per raggiungere un accordo. Sia la proposta sia l’accettazione può essere ritirata mediante un atto uguale e contrario chiamato “revoca”. Si tratta quindi di un atto unilaterale volto a rendere inefficace un altro atto uguale ma di effetto contrario.
L’atto di proposta può essere revocato fin tanto che il contratto non si è concluso, facendo pervenire la revoca alla controparte. Se, tuttavia, la revoca della proposta giunge tardivamente all’accettante che, in buona fede, ha già provveduto ad adempiere la prestazione, allora il proponente deve indennizzare la controparte per le spese e la perdita subita. L’atto di accettazione può essere revocato solamente se la revoca giunge al proponente prima dell’accettazione.
Effetti sulla proposta
La proposta perde automaticamente efficacia, prima del perfezionamento del contratto, se il proponente muore oppure diviene legalmente incapace di agire. Il proponente può anche dichiarare che la proposta è irrevocabile, così che qualsiasi revoca sarebbe inefficace.
Offerta al pubblico
L’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta indirizzato a una moltitudine di soggetti indeterminati; tale proposta è valida purché contenga gli elementi essenziali del contratto che si conclude con l’accettazione di uno dei molteplici destinatari. Come ogni proposta contrattuale, anche l’offerta pubblica può essere revocata ma, a differenza della proposta privata, può non far pervenire la revoca a ciascun destinatario, essendo indeterminato.
Contratti per adesione
I contratti per adesione sono tipologie di contratto utilizzate specialmente dalle aziende che gestiscono un elevato numero di clienti. Si tratta di “moduli” standard di contratto, anche chiamati “formulari” contrattuali, in cui sono presenti norme uniformi che la clientela non può discutere: o aderisce accettando tutte le clausole o rifiuta. Il legislatore, a tutela della controparte, ha stabilito che le clausole di maggiore importanza vengano proposte a parte.
Trattative e buona fede
Prima della costituzione del contratto, le parti sono impegnate nelle trattative per il raggiungimento di un accordo. Tali trattative devono avvenire in buona fede perché altrimenti una delle parti, o tutte, incorrono nella “colpa in contraendo”: si tratta della responsabilità prenegoziale che consiste nell’obbligo di indennizzare la controparte per le spese e la perdita di tempo subita.
Capitolo 27: I vizi della volontà
Invalidità del contratto
Il contratto, essendo un negozio giuridico, è espressione della volontà individuale e quindi della libertà. Esso può essere annullato dal giudice se si verifica uno dei seguenti presupposti: - una delle parti è incapace di agire; - la dichiarazione di volontà è viziata, cioè ha subito una modificazione. I vizi della volontà riconosciuti dalla legge sono tre: 1) errore; 2) dolo; 3) violenza.
I vizi della volontà
I vizi della volontà sono elementi perturbatori che concorrono a formare una dichiarazione di volontà diversa da quella che si avrebbe se essi non avessero agito.
Errore
L’errore è un elemento perturbatore che produce un’errata visione della realtà e concorre a formare la volontà di un soggetto. L’errore, affinché sia causa di invalidità del contratto, deve essere essenziale e riconoscibile. L’errore è essenziale se cade sull’oggetto del contratto, sulla natura del contratto oppure sulla qualità dell’oggetto del contratto (compro un anello pensando che sia d’oro e invece è di rame). L’errore è invece riconoscibile se una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
Esistono due tipologie di errore: ostativo e vizio.
Errore ostativo
Errore ostativo è l’errore che ricade sulla dichiarazione di volontà o sulla trasmissione di quest’ultima dalla persona o l’ufficio incaricato. L’errore ostativo può quindi avere per oggetto o la trasmissione o la dichiarazione stessa; nel primo caso si ha un errore di passaggio, mentre nel secondo si tratta di ciò che comunemente viene definito “lapsus mentale”.
Nel negozio giuridico viziato da errore ostativo, non c’è coincidenza tra la volontà e la dichiarazione, per questa ragione il negozio dovrebbe avere come conseguenza la nullità, ma il codice ha equiparato l’errore ostativo con l’errore vizio stabilendo in entrambi i casi l’annullabilità.
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