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SIMULAZIONE
Simulazione è una figura giuridica che indica una finzione concordata tra
le parti, le quali vogliono rappresentare, agli occhi dei terzi, una falsa
situazione giuridica. Dietro questa dichiarazione negoziale, destinata a
ingannare i terzi, si cela una controdichiarazione che esprime la volontà
effettiva delle parti.
La simulazione può essere di due tipi: 1) Assoluta e 2)Relativa.
1) La simulazione è assoluta quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà
non ne vogliono nessuno.
2) La simulazione è relativa quando le parti fingono di porre in essere un negozio, ma in realtà
ne vogliono un altro, risultante dalla controdichiarazione.
La simulazione si applica ai contratti e ai negozi unilaterali recettizi ma non a quelli
destinati al pubblico o a una pluralità indeterminata di persone.
LO SCOPO
La simulazione può avere sia scopi leciti sia illeciti. Uno scopo lecito potrebbe essere la privacy,
che spinge un soggetto, per esempio, a simulare una compravendita per nascondere una donazione.
Alcuni scopi illeciti sono, invece, la fronde fiscale, la lesione di un’altrui diritto, l’occultazione della
violazione di norme imperative.
EFFETTI TRA LE PARTI.
Di regola, la simulazione non produce effetto tra le parti, perché il negozio simulato non è
realmente voluto. Tuttavia, nella simulazione relativa, le parti restano vincolate alla
controdichiarazione che si collocano dietro al negozio simulato.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI.
Il negozio simulato può essere dichiarato nullo, da parte di un soggetto terzo, se quest’ultimo ha
subito un pregiudizio.
Nel caso in cui un terzo, in buona fede, abbia acquistato diritti dal titolare apparente, allora egli ha
diritto a trattenerli. Per esempio, se A simula la vendita di un bene con B, il quale rivende il bene a
un soggetto terzo C, allora (C ), se in buona fede, diviene il nuovo proprietario del bene.
LA PROVA DELLA SIMULAZIONE.
Per dimostrare l’esistenza della simulazione, le parti devono scambiarsi una controdichiarazione in
cui stabiliscono che il contratto apparente non è voluto.
Nel caso mancasse una controdichiarazione, le parti possono far accertare la simulazione del
negozio, da parte di un giudice, mediante la confessione sotto giuramento.
Le parti non possono usare la testimonianza e le presunzioni perché questi mezzi di prova sono
concessi solo ai terzi di buona fede.
CAPITOLO 37 – INVALIDITÀ E INEFFICACIA (NULLITÀ E
ANNULLABILITÀ).
Se concorrono determinati vizi, i negozi giuridici possono essere dichiarati invalidi e/o inefficaci.
Il negozio è INVALIDO= quando esso non è idoneo a ricevere pieno e inattaccabile valore
giuridico.
Il negozio è INEFFICACIE= quando esso non è idoneo a produrrei gli effetti per il quale è stato
predeterminato.
Un negozio giuridico valido è, di regola, anche efficace; può accadere che un negozio valido sia
inefficacie. Tuttavia, i negozi invalidi sono sempre inefficaci.
L’invalidità si divide in due categorie: Nullità e Annullabilità.
L’inefficacia si divide, invece, in altre due categorie: originaria (se transitoria) e successiva (se
impugnata da una delle parti o da terzi).
Nullità.
L’azione di nullità è la forma più grave d’invalidità perché comporta l’eliminazione del contratto e
con esso tutti gli effetti prodotti.
La nullità di un negozio giuridico può essere dovuta: 1) alla mancanza di uno o più requisisti
essenziali; 2) una disposizione di legge; 3) al contrasto con una norma imperativa.
La nullità può essere di due tipi: assoluta o relativa.
ASSOLUTA= se il vizio rende nullo l’intero negozio.
RELATIVA=se il vizio rende nulle soltanto una o più clausole non essenziali.
Il fatto che un negozio sia nullo non implica che esso non possa essere eseguito (in tutto in parte); è
questo il caso di un atto illecito come un riscatto (invalido e inefficacie ma comunque viene
eseguito).
Ciascuna parte ha diritto alla restituzione della prestazione eseguita in attuazione di un contratto
nullo, se non si tratti di prestazioni immorali.
Per risolvere una controversia circa la validità o meno di un atto giuridico, bisogna rivolgersi
giudice per fare accertare, ed eventualmente dichiarare, la nullità del negozio.
L’azione di nullità presenta alcune caratteristiche fondamentali:
1) Imprescrivibile;
2) È esclusa qualsiasi sanatoria (il negozio nullo non può essere convalidato). L’azione di
convalida consiste nel modificare o confermare gli effetti del negozio rinunciando a far
valere il vizio che lo affetta.
3) L’azione di nullità ha una funzione di accertamento, essa consiste nel dichiarare la nullità e
non dimostrarla.
4) L’azione di nullità può essere promossa da chiunque ne abbai interesse e in qualsiasi
momento.
5) L’azione di nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche senza richiesta delle parti.
L’ANNULLABILITÀ.
L’annullabilità è una forma minore d’invalidità perché essa non comporta l’eliminazione del
negozio ma solo l’inefficacia per il presente e il futuro, ed elimina retroattivamente gli effetti
prodotti a decorrere dalla stipulazione del negozio alla dichiarazione di annullabilità.
Un negozio o atto giuridico è annullato quando occorre uno dei seguenti presupposti: 1) incapacità
di agire legale o naturale di una delle parti; 2) Vizi della volontà (errore, dolo, violenza.).
L’azione di annullabilità possiede alcune caratteristiche molto importanti:
a) Può essere esercitata dalla parte più debole del negozio giuridico,ossia quella che la legge
vuole tutelare.
b) È soggetta a prescrizione estintiva con un termine di cinque anni.
c) Non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, senza richiesta della parte competente.
d) L’azione di annullabilità ha una funzione costitutiva, ciò significa che essa non si limita ad
accertare una situazione giuridica ma la modifica.
e) Essa ammette sanatoria. Si tratta di un’azione giuridica che consiste nel modificare o
rimuovere il vizio che inficia il negozio, al fine di renderlo nuovamente efficace. L’azione
###
sanatoria utilizza il negozio della convalida.
EFFETTI
In caso di negozio annullato, la legge stabilisce che le parti sono obbligate a restituire le prestazioni
ricevute.
Gli eventuali diritti acquistati da terzi in buona fede, e a titolo oneroso, sono fatti validi se il negozio
e annullato.
###LA CONVALIDA###.
Si tratta di un negozio giuridico unilaterale con cui la parte legittimata dalla legge, a chiedere
l’annullabilità del negozio, rinuncia al proprio diritto, pur essendo consapevole del vizio che è causa
di annullabilità.
La convalida può essere: Espressa o Tacita.
Convalida è tacita= quando la parte legittimata dalla legge si comporta come se non fosse a
conoscenza del vizio che è causa di annullabilità.
Convalida è espressa= quando la parte legittimata produce una dichiarazione scritta nella quale
stabilisce di voler sanare il negozio inficiato dal vizio. Affinché la convalida produca effetto, è
necessario che il vizio sia specificato nella dichiarazione scritta.
CAPITOLO 38
Estinzione del contratto= perdita definitiva di efficacia del contratto stesso; il contratto perde cioè la
propria capacità di produrre gli effetti per i quali era previsto.
Le cause di estinzione del contratto sono cinque:
1. Annullamento;
2. Rescissione;
3. Recesso;
4. Risoluzione
5. Mutuo dissenso.
Il diritto di recesso consiste nella possibilità per una delle parti contraenti di
sciogliere unilateralmente un contratto, estinguendone tutte le obbligazioni
che ne derivano, senza il consenso della controparte e senza andare incontro
a penali. Il recesso unilaterale del contratto deve essere comunicato in forma
scritta alla controparte entro un termine stabilito per legge, o diverso termine,
purché più favorevole, stabilito nel contratto, in apposita clausola per
l'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso è, di regola, ammesso solo per i contratti a prestazione e
consumo ma può essere inserito, tramite apposita clausola, in altre tipologie
di contratto come quello a prestazioni corrispettive. In quest’ultimo caso, il
recesso non può essere esercitato se il contratto ha avuto un principio di
esecuzione.
L’azione di nullità comporta l’eliminazione del contratto.
L’azione di annullabilità comporta l’inefficacia del contratto per il presente e futuro; inoltre, gli
effetti prodotti a decorrere dalla stipulazione del negozio all’annullamento vengono eleminati
retroattivamente.
L’azione rescissione comporta l’inefficacia del contratto per il presente e il futuro, a differenza
dell’annullabilità gli effetti prodotti dal negozio a decorrere dalla stipulazione alla rescissione non
vengono eliminati retroattivamente.
RESCISSIONE.
La rescissione è un’azione giuridica prevista per legge che viene accordata alla parte indotta, da
situazioni di bisogno o di pericolo, a stipulare un contratto economicamente pregiudizievole.
L’azione di rescissione consiste nello scioglimento del contratto il quale non può più produrre
effetti; la rescissione non va confusa con l’annullabilità e la nullità perché in questi casi gli effetti
prodotti dal contratto sarebbero eliminati retroattivamente.
Esistono due tipi di rescissione: in stato di pericolo e per lesione.
RESCISSIONE IN STATO DI PERICOLO (ES: una madre promette una cifra
elevata a chi salverà suo figlio dall’annegamento).
Devono concorrere i seguenti presupposti:
1. Lo stato di pericolo deve verificarsi al momento della stipulazione del contratto e deve
riguardare il contraente oppure un terzo ad esso legato;
2. Iniquità delle condizioni contrattuali= la situazione di pericolo ha indotto il contraente a
stipulare un contratto sfavorevole;
3. La parte avvantaggiata deve essere a conoscenza dello stato di pericolo che spinge la
controparte a stipulare il contratto.
In caso di rescissione, il giudice potrà assegnare un compenso alla controparte per l’opera prestata.
RESCISSIONE PER LESIONE
(Si tratta dell’ipotesi in cui un soggetto, trovatosi in situazione di bisogno, vende un proprio bene al
di sotto della metà del suo valore di mercato).
Devono concorrere i seguenti presupposti:
1. La sproporzione delle prestazioni deve es