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LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE

Costituisce un classico problema della teoria del negozio giuridico quella della disciplina

dei casi in cui ad una dichiarazione esternalizzata non corrisponda un’effettiva volontà

del dichiarante orientata alla produzione degli effetti giuridici corrispondenti al contenuto

della dichiarazione.

Il criterio solutorio dei problemi posti da tali fattispecie è quello della protezione dell’

affidamento dei destinatari della dichiarazione, o comunque di quanti abbiano fatto

conto su di essa per regolare il proprio comportamento.

38 38

Non possano aver valore le dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante

la rappresentazione a teatro o inserite nella trama di un film o quelle fatte da un

professore a un alunno.

Si distinguono le dichiarazioni fatte “nello scherzo”, ossia in condizioni tali che ciascuno

intenda che non si agisce sul serio (qui il negozio è evidentemente nullo), e le

dichiarazioni fatte “per scherzo”, ossia con intenzione non seria, senza, però, che ciò

risulti all’altra parte (il negozio è valido, se la controparte non era in grado di avvedersi

dello scherzo).

La riserva mentale consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si

vuole effettivamente, senza che l’altra parte ne sia consapevole. Il dichiarante rimane

vincolato, essendo la sua riserva mentale irrilevante.

Sappiamo che anche la violenza fisica comporta che la nullità del contratto.

LA SIMULAZIONE (ARTT.1414 SS.)

Si considera simulato un contratto quando le parti pongono in essere l’esteriorità di una

dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti

di un atto apparente), ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato

non sono voluti e non si devono verificare; conseguentemente i simulati sono tra loro

intesi che non daranno esecuzione alle prestazioni previste dal contratto, in quanto,

appunto, non dovute ( ex. Primus -per occultare ai creditori o al fisco una sua proprietà- vende

formalmente a Secondus i suoi diritti su un immobile, ma con il contestuale accordo, destinato a

rimanere riservato, che la vendita ufficialmente perfezionata sia meramente apparente, perché

in realtà, le parti escludono dell’atto assuma qualsiasi effettiva rilevanza tra di loro, cosicché

Secundus non sarà tenuto a pagare il prezzo pattuito, ne diventerà proprietario della res a lui

trasferita).

Ciò che caratterizza la simulazione è, dunque, L’ACCORDO SIMULATORIO, ossia

l’intesa tra i simulanti che il contratto ufficiale da questi ultimi stipulato è meramente

fittizia, cosicché la situazione giuridica che dovrebbe sorgere per effetto del contratto è

solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all’atto.

La simulazione si dice ASSOLUTA se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad

escludere la rilevanza, tra loro, del contratto apparentemente stipulato, cosicché la

situazione giuridica preesistente rimane, in realtà, immutata;

Invece, la simulazione si dice RELATIVA qualora le parti concordino che nei loro rapporti

interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice DISSIMULATO, in quanto celato

sotto l’ombrello del negozio simulato: in questo caso le parti non vogliono lasciare

immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono modificarla, sebbene non

già secondo quanto risulta dal contratto apparentemente stipulato, bensì secondo

quanto da esse concordato con l’atto dissimulato.

La simulazione relativa può investire il tipo contrattuale, ossia essere volta a

 celare, dietro ad un contratto apparente, un contratto vero corrispondente ad un

diverso schema negoziale ( ex. se Primus intende trasferire a Secondus la proprietà di un

cespite, non già in corrispettivo di un prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro

concluso, bensì a titolo gratuito, l’apparente vendita nasconde quanto le parti vogliono

).

effettivamente, e cioè una donazione, che il contratto dissimulato

La simulazione relativa può anche investire l'oggetto del contratto ( ex. negli atti

 assoggettati ad imposta di registro, è quello della dichiarazione, nell'atto ufficiale, di un

prezzo inferiore a quelle effettivamente pattuito e pagato dal compratore, onde versare

).

un’imposta inferiore a quella che sarebbe dovuta

La simulazione relativa può, ancora, dar luogo ad una falsa rappresentazione dei

 11

soggetti dell'atto; si parla, in tal caso, di interposizione fittizia di persona ( ex.

11 Si distingue dall’ interposizione reale, che si verifica quando un soggetto, non

volendo farsi vedere come padrone di un certo affare, incarica un altro di trattare e

concludere il contratto. Qui l’alienazione non è simulata, ma realmente voluta. La

fattispecie s’inquadra nella figura della cosiddetta rappresentanza indiretta.

39 39

Sempronio intende nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l’acquirente di un

immobile, si mette d’accordo con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Caio,

che si chiama persona interposta o prestanome, ma chi acquista e effettivamente e si

).

impegna pagare il prezzo è Sempronio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui

Gli effetti della simulazione sono diversi secondo che si consideri la situazione tra le parti

o rispetto ai terzi.

Per quanto riguarda gli effetti tra le parti, occorre distinguere nel caso di simulazione

assoluta e relativa.

• Se la simulazione è assoluta, la legge concede rilevanza all'intera simulazione e

stabilisce che il negozio simulato non produce effetto tra le parti ( ex. Tizio può agire

per far dichiarare che l’atto è simulato e, perciò, non ha prodotto gli effetti corrispondenti al

). L’azione mira semplicemente a fare capire al giudice quale sia l’effettiva

contratto

situazione giuridica esistente tra le parti: si tratta, perciò, di un’azione di

accertamento. La giurisprudenza qualifica il contratto simulato come nullo e ne

deduce l’imprescrittibilità della relativa azione.

• Se si tratta di simulazione relativa, il contratto simulato non può produrre effetti tra le

parti in quanto le parti sono d’accordo nell’averlo stipulato quale mera apparenza,

ma senza volerne realmente gli effetti.

Può, invece, avere effetti il contratto dissimulato. Infatti, la legge stabilisce che se

le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto

tra esse il contratto dissimulato, ma subordina tale efficacia ai presupposti di validità

di quest'ultimo: si richiede, infatti, che dell’atto realmente voluto sussistano i

requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge ( ).

ex. l’atto non deve essere illecito

( ex. Requisiti di forma: se una vendita immobiliare per il prezzo di 100 dissimula un reale

prezzo di 200, quest’ultima pattuizione è valida se il patto relativo al prezzo, che è un

) (

elemento essenziali della vendita, è stipulato per iscritto ex. Requisiti di sostanza:

prendendo il caso della donazione, che non può avere per oggetto beni futuri. Quindi una

vendita di beni futuri non potrebbe validamente celare una donazione di quei beni, che come

tale sarebbe nulla).

Occorre precisare che, mentre l'azione tendente all’accertamento della simulazione è

imprescrittibile, le azioni volte ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato sono

suscettibili di prescrizioni.

Per quanto riguarda gli effetti della simulazione rispetto ai terzi le soluzioni accolte

dalla legge sono:

• Terzi interessati a dedurre la simulazione: i terzi estranei al contratto simulato,

qualora non siano pregiudicati, possono farne accertare l’inefficacia ( ex. I figli di tizio,

interessati a dimostrare, dopo la morte di quest’ultimo, che la vendita a Caio dissimulava

una donazione lesiva dei loro diritti in quanto legittimari, potranno agire per far accertare la

simulazione, onde avvantaggiarsene ai fini della determinazione della loro quota di eredità.

Costoro, in altre parole, sono interessati a fare prevalere la realtà sull’apparenza creata dalla

simulazione e sono a tal fine legittimati ad agire in giudizio).

• Terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. A rigore, se la vendita

simulata da Tizio a Caio è priva di effetti, non dovrebbe produrre effetti neppure un

successivo atto di disposizione posto in essere da Caio. Tale conseguenza sarebbe

però in contrasto con il principio dell’affidamento. Per questo motivo “la simulazione

non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori

del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare

apparente” ( ex. Se Primus vende a Secondus la proprietà di un bene con un contratto

simulato e successivamente Secondus -sebbene sia solo apparentemente proprietario del

bene- rivende il bene a Tertius, che non sappia e non sia in grado di capire, con la dirigenza

normale, che Secundus non è il padrone, Primus non può opporre a Tertius di essere il

rimaste il vero proprietario del bene e perderà il diritto incautamente intestato Secondus.

Naturalmente Primus potrà agire contro Secundus per farsi risarcire il danno subito, ma

).

bisognerà vedere se il patrimonio di Secondus è capiente rispetto ad una tale rivalsa

40 40

Per quanto riguarda l'onere della prova della buona fede si applica l'ART. 1147 in base

al quale la buona fede si presume. Perciò spetta a chi vuole opporre la simulazione

fornire la prova che il terzo acquirente è in mala fede. Basta che la buona fede vi sia

stata al momento dell’acquisto; la conoscenza successiva della simulazione non noce.

Chiariamo che il “terzo” non è solo chi acquistato a titolo oneroso, ma anche chi ha

acquistato a titolo gratuito. Entrambi hanno diritto alla stessa protezione ora

considerata.

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI: I creditori dell’apparente

alienante hanno interesse a far valere la simulazione, perché ne vengano ad essere

pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal

patrimonio dal patrimonio del loro debitore; quelli dell’acquirente simulato hanno un

interesse contrario: essi, infatti, hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di

espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.

I creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione che pregiudica i

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A.A. 2012-2013
75 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stuky di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Zaccheo Massimo.