I contratti in generale
Il contratto
Il contratto è la figura più importante di negozio giuridico. (ART.1321): il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è quindi visto come un accordo, ovvero un incontro della volontà di due soggetti, volto a produrre un effetto giuridico.
Funzioni del contratto: è uno strumento attraverso il quale i privati definiscono l’assetto dei loro interessi di ordine patrimoniale. Dunque attraverso il contratto i privati operano sul mercato, dove possono scambiare beni e servizi (esso è il vincolo degli scambi). Il contratto è lo strumento per realizzare determinati interessi delle persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici, ossia, costituendo, regolando o estinguendo rapporti giuridici. Gli effetti giuridici prodotti dal contratto possono riguardare tanto i diritti reali quanto rapporti obbligatori (es. Trasferimento della proprietà, es. Contratto di lavoro).
Il contratto è il fondamentale strumento di esplicazione dell’autonomia (condotta delle parti che dettano una regola, che compiono un atto di disciplina dei reciproci rapporti giuridici) dei privati. Non si tratta, però, di una libertà incondizionata e sconfinata. Anzitutto è indispensabile tener presente che il contratto è tale in quanto produca effetti rilevanti per l’ordinamento giuridico. Ciò non avviene quando il contratto concretamente stipulato non presenti i presupposti richiesti dall’ordinamento per la sua validità (es. Se un accordo viola una norma imperativa è nullo e non produce nessun effetto).
Sul piano concreto: il contratto è anzitutto un fatto, ma non un fatto materiale e neppure un semplice atto, bensì un negozio, ossia una manifestazione di volontà. Inoltre, essendo un accordo, il contratto può nascere dalla volontà di un solo soggetto, ma esiste in quanto due o più parti concordino nel valore la produzione di determinati effetti giuridici. Non ogni accordo è però un contratto (es. Il matrimonio è un atto di volontà bilaterale, ma la legge qualifica il contratto come un accordo che certamente non è un contratto risponda a ben precise caratteristiche).
L’ordinamento conosce tante altre figure di accordi (non contrattuali):
- Il Consenso (es. La separazione personale può avvenire in forza del consenso dei coniugi, che siano d’accordo nel separarsi).
- La Convenzione (es. La convenzione matrimoniale: riguarda le intese sull’assetto di rapporti economici tra coniugi).
- Il Patto rappresenta un accordo accessorio o parziale rispetto ad un più ampio regolamento di interessi.
- L’Assenso esprime una situazione di convergenza delle volontà, ma nel contesto di una struttura negoziale che ha carattere non bilaterale (es. Se il figlio che viene riconosciuto dal padre ha 16 anni, occorre, affinché il riconoscimento sia valido, il suo assenso).
Non si deve confondere il contratto in senso proprio, che è appunto l’accordo tra le parti, con il contratto nel senso di documento contrattuale, ossia la carta sulla quale il contratto è scritto e che documenta le dichiarazioni delle parti, e con il rapporto contrattuale, che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto; così, quando si parla di risoluzione del contratto non si nega l’esistenza del pregresso accordo o il suo valore giuridico, ma si scioglie il rapporto che ne è derivato, ossia si fanno cessare gli effetti del contratto; quando si parla di cessione del contratto si allude al subingresso di un terzo ad una delle parti nei rapporti giuridici che sono derivati dal contratto.
Contratto e negozio giuridico
Questione importante è la relazione esistente tra contratto e negozio giuridico: il contratto è un negozio giuridico al pari di tanti altri (quali matrimonio, testamento, accettazione dell’eredità, ecc.).
In questa prospettiva è importante la disciplina dei negozi unilaterali (ART. 1324) secondo cui “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”. Possiamo concretizzare questa nozione con l’ART. 1322 che tratta l’autonomia patrimoniale:
- Il primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto (autonomia contrattuale), ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, naturalmente mantenendosi nei limiti imposti dalla legge. Questo significa che le parti sono libere di stabilire, per esempio, il prezzo della cosa venduta.
- Il secondo comma attiene al tipo contrattuale. Per tipo s’intende una figura o modello contrattuale avente determinate caratteristiche e volta a realizzare una certa operazione economica. Infatti, le parti non devono necessariamente adottare, per regolare l'affare che intendono compiere, uno degli schemi contrattuali previsti dal codice (contratti nominati), ma possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (contratti atipici), elaborando i modelli contrattuali che ritengano più confacenti alle loro specifiche esigenze e che spesso trovano ampia disposizione nella prassi, cosicché talora si parla di contratti che, pur essendo privi di una specifica disciplina legale, vengono definiti socialmente tipici, perché utilizzati largamente in conformità ad un modello diffuso tra gli operatori (es. contratto di leasing). I contratti atipici sono validi ed efficaci, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Ne segue che l’autonomia contrattuale dei privati non è limitata alla definizione del contenuto concreto di un contratto tipico (es. Fissazione del prezzo della cosa venduta) ma si estende fino alla creazione di modelli di contratto nuovi, in quanto non previsti dal legislatore, che siano funzionali a realizzare operazioni economiche o scambi rispondenti agli specifici interessi delle parti.
Negli ultimi decenni sono state avviate numerose iniziative volte ad elaborare principi e criteri uniformi o generali di disciplina del contratto di rilievo internazionale.
Elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali del contratto sono descritti dall’ART.1325:
- L’accordo delle parti;
- La causa;
- L’oggetto;
- La forma, quando è richiesta ad substantiam actus, e cioè per la validità del contratto.
La norma definisce questi quattro elementi come requisiti, ossia connotati che devono essere presenti affinché una manifestazione di volontà delle parti si possa qualificare come contratto. Segue, poi, la disciplina relativa ai singoli elementi, ossia, rispettivamente: i principi che regolano il perfezionamento del contratto, che devono applicarsi per stabilire se si possa dire raggiunto, tra le parti, un accordo contrattuale; le caratteristiche cui deve rispondere la causa di un contratto, affinché possa versarsi in un contratto valido; le caratteristiche, parimenti, dell’oggetto del contratto e le regole sulla forma.
Classificazione dei contratti
- Contratti tipici (o nominati) e contratti atipici (o innominati), a seconda che alla singola figura contrattuale il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica.
- Contratti con due parti o con più di due parti (contratti plurilaterali) (es. Un contratto costitutivo di una società o di un’assicurazione). Nei contratti plurilaterali il vizio che colpisce la partecipazione di una delle parti non coinvolge necessariamente la sorte dell'intero contratto, ma occorre distinguere a seconda che la partecipazione invalida debba o meno considerarsi essenziale per le altre parti, restando travolto l’intero contratto in caso affermativo e la sola partecipazione invalide in caso contrario.
- Contratti a prestazioni corrispettive (sono contratti in cui le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e a vantaggio della controparte sono legati da un nesso di reciprocità. Difatti una delle parti trasferisce un diritto ad un’altra o si obbliga ad effettuare una prestazione a favore di questa, in quanto a sua volta l’altra parte effettua o si obbliga ad effettuare una controprestazione, cosicché le due prestazioni corrispettive devono essere soggette ad una medesima sorte), contratti con obbligazioni a carico di una sua parte (es. Fideiussione, il deposito) e contratti bilaterali imperfetti (contatti con obbligazioni a carico di una parte sola, dai quali unicamente in via eventuale possono scaturire obbligazioni anche a carico della controparte (es. Mandato gratuito, in forza del quale solo il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante, ma dalla quale possono derivare a carico di quest’ultimo gli obblighi di rimborsare al mandatario le spese sostenute)).
- Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito.
- Contratti di scambio (la prestazione di ciascuna parte è a vantaggio della controparte) e contratti associativi (la prestazione di ciascuno è diretta al conseguimento di uno scopo comune).
- Contratti commutativi (sono contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi) e contratti aleatori (sono contratti nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici delle parti: nell’assicurazione contro i danni è certa l’entità del premio che l’assicurato deve pagare, ma è incerto se e quanto dovrà pagare l’assicuratore).
- Contratti ad esecuzione istantanea (la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento. I contratti ad esecuzione istantanea possono essere ad esecuzione immediata o ad esecuzione differita (es. il venditore si impegna a consegnare la merce venduta fra due mesi, il compratore si impegna a pagare il prezzo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura)) e contratti di durata (la prestazione è continua nel tempo o si ripete veridicamente (es. la locazione)).
- Contratti a forma libera e contratti a forma vincolata.
- Contratti consensuali (si perfezionano con il semplice consenso accordo delle parti) e contratti reali (richiedono, oltre al consenso delle parti, la consegna del bene (es. Mutuo, comodato, deposito, pegno)).
- Contratti a efficacia reale (contratti che realizzano automaticamente, per effetto del solo consenso, il risultato perseguito (es. Trasferimento della proprietà del bene venduto)) e contratti efficacia obbligatoria (contratti che non realizzano automaticamente il risultato perseguito, ma sono obbligati ad attuarlo).
Le trattative e la conclusione del contratto
In quale momento si verifica la conclusione di un contratto? Stabilire in quale momento l’accordo si è perfezionato è agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo di tempo. È più complicato quando le trattative si svolgono in tempi successivi o tra persone lontane che comunicano tra loro per il tramite di messi o per mezzo della posta, del telefono, il telegrafo.
Consideriamo il procedimento di formazione del contratto, due sono gli aspetti fondamentali: la proposta e accettazione. Questi due elementi precedono il perfezionamento del negozio sono, perciò, denominati prenegoziali. A ciò si riconnette l’esigenza che la capacità di agire e la volontà preesistano fino al momento della conclusione dell’accordo: se prima di quel momento il proponente o l’accettante muoiono o siano interdetti o revochino la proposta all’accettazione, il contratto non viene ad esistenza o è viziato.
Proposta ed accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali; quando la proposta segue l’accettazione allora si ha l’accordo. Affinché ciò si verifichi, occorre:
- Efficacia temporale della proposta: Occorre che l’accettazione pervenga al proponente nel termine da lui stabilito, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e degli usi. Se il destinatario non risponde entro un termine congruo la protesta perde efficacia. Il proponente può anche considerare efficace un’accettazione che gli sia pervenuta tardi, ma in tal caso deve darne avviso all’altra parte.
- Conformità tra proposta e accettazione: occorre che la dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta; non contenga, cioè, variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa.
- Forma dell’accettazione: occorre che l'accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente: se il proponente richiede che la proposta venga accettata per iscritto, non è sufficiente una dichiarazione verbale a concludere il contratto, anche se per il tipo di contratto da concludere la legge non richiede nessuna forma ad substantiam.
Ma questa fusione della volontà dove e quando avviene? È ovvio che se le parti sono compresenti in uno stesso luogo il problema non si pone. Diverso è quando le parti comunicano a distanza.
Si possono individuare a distanza diversi criteri o principi secondo i quali è possibile regolare l’efficacia di una manifestazione di volontà:
- Principio della dichiarazione: la manifestazione di volontà è efficace non appena espressa;
- Principio della spedizione: la manifestazione di volontà è efficace non appena trasmessa all’altra parte;
- Principio della ricezione: la manifestazione di volontà è efficace quando l’altra parte la riceve;
- Principio della cognizione: la manifestazione di volontà è efficace quando il destinatario ne viene a conoscenza.
La legge, in materia contrattuale, richiama il criterio della cognizione: stabilisce che il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta, comunicatagli dalla controparte. Tuttavia questo criterio presenta un inconveniente: essa potrebbe offrire al proponente il destro, se il contratto non gli conviene più (es. Per un sopraggiunto rialzo o ribasso dei prezzi, di opporre che egli non ha letto la lettera, e, quindi, non ha avuto cognizione dell’accettazione, oppure che ne ha avuto conoscenza quando era scaduto il termine indicato nella proposta, ecc.).
Per evitare questa eventualità, la legge ha introdotto un’ulteriore regola, definita dall’ART.1335, che stabilisce una generale presunzione valida per tutti i negozi recettizi, secondo la quale la proposta e l’accettazione, nonché qualsiasi dichiarazione diretta ad una persona determinata si reputa conosciuta da questa non appena giunta all’indirizzo del destinatario: peraltro, per dimostrare che il contratto sia perfezionato, è sufficiente dimostrare che la dichiarazione di accettazione è pervenuta all'indirizzo del proponente. Graverà su quest'ultimo l'onere di provare di essersi trovato, senza colpa sua o dei suoi dipendenti, nell’impossibilità di averne notizia.
Esistono altri modi per la formazione di un contratto. I contratti si possono concludere anche senza bisogno di una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un ordine ricevuto dal proponente: in tal caso l’accordo si considera perfezionato nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. Però occorre che il proponente abbia specificatamente richiesto che il contratto venga eseguito senza una preventiva risposta, ovvero che ciò sia conforme alla natura dell’affare o agli usi. L’accettante deve dare in tal caso prontamente avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione: colui che ha fatto la proposta, infatti, deve essere messo al corrente dell’avvenuta conclusione del contratto; altrimenti, nel silenzio del destinatario della proposta, potrebbe supporre che questa sia stata rifiutata e dunque essere indotto a rivolgersi ad altri per ottenere la prestazione richiesta.
Altra regola particolare è dettata per il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente: siccome in tal caso l’accettazione del destinatario della proposta si può agevolmente desumere, la legge non ritiene necessaria un’esplicita dichiarazione di accettazione. La legge stabilisce che questa proposta è ex lege irrevocabile: il proponente è vincolato agli effetti della propria dichiarazione non appena questa è resa nota all’altra parte, sicché non può più tirarsi indietro e revocare la proposta stessa. Una regola diversa è stabilita per la donazione: occorre sempre l’accettazione, ma, se questa non è contestuale alla proposta, o offerta, di donazione, è necessario che sia notificata al donante.
La revoca della proposta e dell’accettazione
Poiché il negozio si forma, la proposta e l’accettazione possono essere ritirate e private di effetto mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca. L’ART.1328 stabilisce che:
- La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso; la revoca della proposta è considerata come atto non recettizio e peraltro essa impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione della controparte: ne deriva che non è necessario che la revoca giunga anche a conoscenza dell’accettante prima di quel momento.
- La revoca dell’accettazione non ha effetto se non giunge a conoscenza del proponente prima che vi giunga all’accettazione.
Se il proponente revoca tempestivamente la proposta impedisce il perfezionamento del contratto. Tuttavia può accadere che l'accettante ne abbia in buona fede iniziato l'esecuzione. In tal caso, la revoca non preclude la conclusione del contratto, salvo il diritto dell'accettante al risarcimento del danno per le spese sostenute.
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