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LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE
Costituisce un classico problema della teoria del negozio giuridico quella della disciplina
dei casi in cui ad una dichiarazione esternalizzata non corrisponda un’effettiva volontà
del dichiarante orientata alla produzione degli effetti giuridici corrispondenti al contenuto
della dichiarazione.
Il criterio solutorio dei problemi posti da tali fattispecie è quello della protezione dell’
affidamento dei destinatari della dichiarazione, o comunque di quanti abbiano fatto
conto su di essa per regolare il proprio comportamento.
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Non possano aver valore le dichiarazioni di apparente contenuto giuridico fatte durante
la rappresentazione a teatro o inserite nella trama di un film o quelle fatte da un
professore a un alunno.
Si distinguono le dichiarazioni fatte “nello scherzo”, ossia in condizioni tali che ciascuno
intenda che non si agisce sul serio (qui il negozio è evidentemente nullo), e le
dichiarazioni fatte “per scherzo”, ossia con intenzione non seria, senza, però, che ciò
risulti all’altra parte (il negozio è valido, se la controparte non era in grado di avvedersi
dello scherzo).
La riserva mentale consiste nel dichiarare intenzionalmente cosa diversa da ciò che si
vuole effettivamente, senza che l’altra parte ne sia consapevole. Il dichiarante rimane
vincolato, essendo la sua riserva mentale irrilevante.
Sappiamo che anche la violenza fisica comporta che la nullità del contratto.
LA SIMULAZIONE (ARTT.1414 SS.)
Si considera simulato un contratto quando le parti pongono in essere l’esteriorità di una
dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi (sebbene si tratti
di un atto apparente), ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato
non sono voluti e non si devono verificare; conseguentemente i simulati sono tra loro
intesi che non daranno esecuzione alle prestazioni previste dal contratto, in quanto,
appunto, non dovute ( ex. Primus -per occultare ai creditori o al fisco una sua proprietà- vende
formalmente a Secondus i suoi diritti su un immobile, ma con il contestuale accordo, destinato a
rimanere riservato, che la vendita ufficialmente perfezionata sia meramente apparente, perché
in realtà, le parti escludono dell’atto assuma qualsiasi effettiva rilevanza tra di loro, cosicché
Secundus non sarà tenuto a pagare il prezzo pattuito, ne diventerà proprietario della res a lui
trasferita).
Ciò che caratterizza la simulazione è, dunque, L’ACCORDO SIMULATORIO, ossia
l’intesa tra i simulanti che il contratto ufficiale da questi ultimi stipulato è meramente
fittizia, cosicché la situazione giuridica che dovrebbe sorgere per effetto del contratto è
solo apparente, mentre la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all’atto.
La simulazione si dice ASSOLUTA se le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad
escludere la rilevanza, tra loro, del contratto apparentemente stipulato, cosicché la
situazione giuridica preesistente rimane, in realtà, immutata;
Invece, la simulazione si dice RELATIVA qualora le parti concordino che nei loro rapporti
interni assuma rilevanza un diverso negozio, che si dice DISSIMULATO, in quanto celato
sotto l’ombrello del negozio simulato: in questo caso le parti non vogliono lasciare
immutata la situazione giuridica preesistente, ma intendono modificarla, sebbene non
già secondo quanto risulta dal contratto apparentemente stipulato, bensì secondo
quanto da esse concordato con l’atto dissimulato.
La simulazione relativa può investire il tipo contrattuale, ossia essere volta a
celare, dietro ad un contratto apparente, un contratto vero corrispondente ad un
diverso schema negoziale ( ex. se Primus intende trasferire a Secondus la proprietà di un
cespite, non già in corrispettivo di un prezzo, come risulta dal contratto simulato tra loro
concluso, bensì a titolo gratuito, l’apparente vendita nasconde quanto le parti vogliono
).
effettivamente, e cioè una donazione, che il contratto dissimulato
La simulazione relativa può anche investire l'oggetto del contratto ( ex. negli atti
assoggettati ad imposta di registro, è quello della dichiarazione, nell'atto ufficiale, di un
prezzo inferiore a quelle effettivamente pattuito e pagato dal compratore, onde versare
).
un’imposta inferiore a quella che sarebbe dovuta
La simulazione relativa può, ancora, dar luogo ad una falsa rappresentazione dei
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soggetti dell'atto; si parla, in tal caso, di interposizione fittizia di persona ( ex.
11 Si distingue dall’ interposizione reale, che si verifica quando un soggetto, non
volendo farsi vedere come padrone di un certo affare, incarica un altro di trattare e
concludere il contratto. Qui l’alienazione non è simulata, ma realmente voluta. La
fattispecie s’inquadra nella figura della cosiddetta rappresentanza indiretta.
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Sempronio intende nascondere ai suoi creditori o al fisco di essere l’acquirente di un
immobile, si mette d’accordo con Tizio, venditore, affinché nell'atto di acquisto figuri Caio,
che si chiama persona interposta o prestanome, ma chi acquista e effettivamente e si
).
impegna pagare il prezzo è Sempronio e tutti gli effetti del contratto ricadono su di lui
Gli effetti della simulazione sono diversi secondo che si consideri la situazione tra le parti
o rispetto ai terzi.
Per quanto riguarda gli effetti tra le parti, occorre distinguere nel caso di simulazione
assoluta e relativa.
• Se la simulazione è assoluta, la legge concede rilevanza all'intera simulazione e
stabilisce che il negozio simulato non produce effetto tra le parti ( ex. Tizio può agire
per far dichiarare che l’atto è simulato e, perciò, non ha prodotto gli effetti corrispondenti al
). L’azione mira semplicemente a fare capire al giudice quale sia l’effettiva
contratto
situazione giuridica esistente tra le parti: si tratta, perciò, di un’azione di
accertamento. La giurisprudenza qualifica il contratto simulato come nullo e ne
deduce l’imprescrittibilità della relativa azione.
• Se si tratta di simulazione relativa, il contratto simulato non può produrre effetti tra le
parti in quanto le parti sono d’accordo nell’averlo stipulato quale mera apparenza,
ma senza volerne realmente gli effetti.
Può, invece, avere effetti il contratto dissimulato. Infatti, la legge stabilisce che se
le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto
tra esse il contratto dissimulato, ma subordina tale efficacia ai presupposti di validità
di quest'ultimo: si richiede, infatti, che dell’atto realmente voluto sussistano i
requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge ( ).
ex. l’atto non deve essere illecito
( ex. Requisiti di forma: se una vendita immobiliare per il prezzo di 100 dissimula un reale
prezzo di 200, quest’ultima pattuizione è valida se il patto relativo al prezzo, che è un
) (
elemento essenziali della vendita, è stipulato per iscritto ex. Requisiti di sostanza:
prendendo il caso della donazione, che non può avere per oggetto beni futuri. Quindi una
vendita di beni futuri non potrebbe validamente celare una donazione di quei beni, che come
tale sarebbe nulla).
Occorre precisare che, mentre l'azione tendente all’accertamento della simulazione è
imprescrittibile, le azioni volte ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato sono
suscettibili di prescrizioni.
Per quanto riguarda gli effetti della simulazione rispetto ai terzi le soluzioni accolte
dalla legge sono:
• Terzi interessati a dedurre la simulazione: i terzi estranei al contratto simulato,
qualora non siano pregiudicati, possono farne accertare l’inefficacia ( ex. I figli di tizio,
interessati a dimostrare, dopo la morte di quest’ultimo, che la vendita a Caio dissimulava
una donazione lesiva dei loro diritti in quanto legittimari, potranno agire per far accertare la
simulazione, onde avvantaggiarsene ai fini della determinazione della loro quota di eredità.
Costoro, in altre parole, sono interessati a fare prevalere la realtà sull’apparenza creata dalla
simulazione e sono a tal fine legittimati ad agire in giudizio).
• Terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. A rigore, se la vendita
simulata da Tizio a Caio è priva di effetti, non dovrebbe produrre effetti neppure un
successivo atto di disposizione posto in essere da Caio. Tale conseguenza sarebbe
però in contrasto con il principio dell’affidamento. Per questo motivo “la simulazione
non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori
del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare
apparente” ( ex. Se Primus vende a Secondus la proprietà di un bene con un contratto
simulato e successivamente Secondus -sebbene sia solo apparentemente proprietario del
bene- rivende il bene a Tertius, che non sappia e non sia in grado di capire, con la dirigenza
normale, che Secundus non è il padrone, Primus non può opporre a Tertius di essere il
rimaste il vero proprietario del bene e perderà il diritto incautamente intestato Secondus.
Naturalmente Primus potrà agire contro Secundus per farsi risarcire il danno subito, ma
).
bisognerà vedere se il patrimonio di Secondus è capiente rispetto ad una tale rivalsa
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Per quanto riguarda l'onere della prova della buona fede si applica l'ART. 1147 in base
al quale la buona fede si presume. Perciò spetta a chi vuole opporre la simulazione
fornire la prova che il terzo acquirente è in mala fede. Basta che la buona fede vi sia
stata al momento dell’acquisto; la conoscenza successiva della simulazione non noce.
Chiariamo che il “terzo” non è solo chi acquistato a titolo oneroso, ma anche chi ha
acquistato a titolo gratuito. Entrambi hanno diritto alla stessa protezione ora
considerata.
EFFETTI DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEI CREDITORI: I creditori dell’apparente
alienante hanno interesse a far valere la simulazione, perché ne vengano ad essere
pregiudicati, in quanto non possono agire sui beni che sono apparentemente usciti dal
patrimonio dal patrimonio del loro debitore; quelli dell’acquirente simulato hanno un
interesse contrario: essi, infatti, hanno tutto da guadagnare dalla possibilità di
espropriare i beni che sono fittiziamente entrati nel patrimonio del loro debitore.
I creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione che pregiudica i
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