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NATURALE
Quando vi è INCAPACITÀ LEGALE le norme protettive dell'incapace trovano applicazione anche se questi abbia la
CAPACITÀ NATURALE di intendere e di volere.
Quando vi è solo INCAPACITÀ NATURALE:
• i NEGOZI DI DIRITTO DI FAMIGLIA possono essere annullati
• TESTAMENTO è annullabile come le DONAZIONI
• ATTI UNILATERALI sono ANNULLABILI solo se GRAVEMENTE DANNOSI per l'incapace
Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni è in stato di INTERDIZIONE LEGALE =>
l'intento non è di proteggere il condannato ma per PUNIRLO.
La minore età e la potestà dei genitori
I poteri che possiedono i genitori con lo scopo di curare la persona del minore e l'amministrazione dei suoi beni => dal
1957 ENTRAMBI i genitori sono responsabili.
In caso di CONTRASTO tra i genitori in questioni di particolare importanza è previsto l'intervento del giudice, il quale
deve cercare di favorire un accordo e in caso di insuccesso, deve attribuire il potere decisionale al genitore che in quel
caso considera più idoneo a curare l'interesse del figlio.
La potestà comprende il MANTENIMENTO, potere e dovere di SORVEGLIANZA ed EDUCAZIONE e potere –
dovere di AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO e di RAPPRESENTANZA LEGALE dei figli negli atti che non
presuppongono scelte strettamente personali. I limiti del potere di autonoma decisione dei genitori circa gli interessi
patrimoniali del figlio sono segnati dal concetto di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE (atti di disposizione del
reddito e atti che riguardano il miglioramento e la conservazione dei beni compresi nel patrimonio).
I genitori che esercitano la potestà hanno in comune l' USUFRUTTO LEGALE sui beni del figlio, tranne su quelli che il
figlio abbia acquistato con il proprio lavoro. Ha la funzione di evitare la disparità di tenore di vita nella convivenza
familiare.
La SANZIONE per la violazione dei doveri inerenti alla potestà sul figlio consiste nella DECADENZA della POTESTà,
nella RIMOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, nella PRIVAZIONE o LIMITAZIONE DELL'USUFRUTTO
LEGALE.
La tutela dei minori se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà si apre la
TUTELA => il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà,
se questa dovesse mancare allora sarà scelto il parente più prossimo del minore per diventare suo tutore legale.
Il TUTORE ha cura della persona del minore, o rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Ha poteri
analoghi a quelli del genitore.
L'emancipazione: il minore che abbia compiuto i 16 anni d'età può per gravi motivi essere autorizzato a contrarre il
MATRIMONIO => necessitando di maggiore libertà rispetto ai suoi coetanei acquisisce l'emancipazione che gli
consente di compiere da solo atti di ordinaria amministrazione con l'assistenza di un curatore.
Sede della persona: domicilio, dimora e residenza
Il luogo in cui una persona vive e opera costituisce il punto di riferimento per lo svolgimento di numerosi rapporti
giuridici. 9
La legge distingue la sede in:
• dimora: luogo in cui la persona si trova attualmente anche per breve tempo
• residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale
• domicilio: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi
Scomparsa, assenza e morte presunta
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne
hanno più notizie, il tribunale può nominare un curatore e dare gli altri provvedimenti necessari per la conservazione del
patrimonio dello SCOMPARSO (art.48 c.c.).
Trascorsi 2 anni dal giorno dell'ultima notizia, il tribunale può dichiarare l'ASSENZA e immettere nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente coloro che ne dovrebbero essere eredi; questi dovranno conservare il patrimonio per
restituirlo all'assente nel caso in cui dovesse far ritorno (art.49 e segg. c.c.).
Trascorsi 10 anni dal giorno dell'ultima notizia il tribunale può dichiarare la MORTE PRESUNTA fissandone la data al
giorno dell'ultima notizia => gli eredi acquistano allora la libera disponibilità dei beni e il coniuge può contrarre nuovo
matrimonio (art.58 c.c.)
SE il PRESUNTO MORTO fa ritorno, recupera i beni nello stato in cui si trovano e il nuovo matrimonio è NULLO.
Le persone giuridiche
Nel linguaggio giuridico DIRITTI, DOVERI e COMPORTAMENTO non vengono riferiti solo a uomini ma spesso
anche a ENTI. Questi possono venire considerati come soggetti della vita giuridica in un modo analogo agli uomini =>
vengono designati come PERSONE GIURIDICHE (non sono sullo stesso piano delle persone fisiche, poiché queste
sono lo strumento delle persone giuridiche).
Le persone giuridiche a differenza di quelle fisiche hanno una LIMITAZIONE della RESPONSABILITÀ => il
patrimonio personale è messo in sicurezza. Questa limitazione è subordinata all'adozione di uno degli schemi
organizzativi tipici previsti dalla legge che sono sottoposti a una disciplina molto rigida, che ha lo scopo di dare ai terzi
protezione contro l'inganno e contro il pericolo che il patrimonio dell'ente venga sottratto alle loro pretese creditorie.
L'autonomia patrimoniale
Per parlare di una persona giuridica deve essere presente un PATRIMONIO staccato dal patrimonio di qualsiasi persona
fisica e sia sottoposto a vicende autonome dirette a realizzare lo scopo dell'ente.
AUTONOMIA significa che il patrimonio è stabilmente destinato allo scopo dell'ente, subisce le conseguenze delle
azioni deliberate e attuate dagli ordini di questo, mentre è INSENSIBILE alle vicende che riguardano i soggetti in
qualche modo interessati all'esistenza e all'attività dell'ente stesso.
Può essere distinta in:
• PERFETTA : es. SPA (società per azioni), i soci non rispondono dei debiti della società e, soprattutto, il
patrimonio sociale non è assoggettato alle pretese dei creditori particolari dei singoli soci.
• IMPERFETTA: es. vari tipi di organizzazioni giuridiche collettive, il patrimonio non è del tutto insensibile alle
vicende patrimoniali dei partecipanti.
Gli organi:
ORGANO AMMINISTRATIVO: elemento essenziale in tutte le organizzazioni, sono una o più persone a cui è
affidata l'amministrazione del patrimonio.
ASSEMBLEA GENERALE: organo sovrano che determina ed eventualmente sostituisce lo scopo dell'ente e le
sue regole di organizzazione, può deliberare lo scioglimento, nomina e revoca gli amministratori e stabilisce i
limiti dei loro poteri.
ORGANI DI CONTROLLO: es. collegio sindacale7
10
Classificazione delle persone giuridiche private:
ISTITUZIONI sono vincolate a uno scopo che è prestabilito nell'atto costitutivo ed è relativamente immutabile.
Esse possono proporsi di realizzare un fine di carattere generale (es. un'istituzione per la ricerca scientifica),
oppure interessi di una particolare categoria di persone. In qualunque caso ai beneficiari non spetta dominare
l'ente.
CORPORAZIONI sono gruppi di persone che gestiscono sovranamente la propria organizzazione e
dispongono liberamente del patrimonio comune.
FONDAZIONI fra le istituzioni hanno una grande importanza, vengono costituite da uno o più fondatori i
quali conferiscono il patrimonio iniziale e fissano nell'atto costitutivo lo scopo dell'ente e le norme
sull'amministrazione.
ASSOCIAZIONI sono enti a struttura corporativa ma il loro scopo diretto non è l'esercizio di un'attività
produttiva, possono avere una finalità culturale, religiosa, politica, sindacale...
SOCIETÀ sempre enti a struttura corporativa ma con scopo lucrativo o mutualistico.
CONSORZIO ente a struttura corporativa con lo scopo di soddisfare in comune un bisogno economico dei
partecipanti, attraverso il compimento di un'opera, prestazione di un servizio o il coordinamento e la discplina
delle attività economiche dei partecipanti Le associazioni
L'associazione è un'organizzazione collettiva privata formata da una pluralità di persone che perseguono uno scopo
comune di natura ideale diverso dall'esercizio di un'attività economica. Nasce per effetto di un accordo tra le persone
che decidono di associarsi (ATTO COSTITUTIVO) e stabiliscono le regole di funzionamento dell'associazione
(STATUTO). In Italia l'attività di associazione è garantita dalla COSTITUZIONE ma sono proibite le ASSOCIAZIONI
SEGRETE e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di CARATTERE MILITARE.
Il riconoscimento e l'autonomia patrimoniale delle associazioni
Le associazioni possono essere riconosciute con provvedimento dell'autorità amministrativa la quale si limita a
conferire una PERSONALITÀ GIURIDICA => gli permette un'autonomia patrimoniale perfetta.
In mancanza di riconoscimento alla responsabilità dell'associazione si accompagna la responsabilità personale di coloro
che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Gli atti più importanti della vita delle associazioni riconosciute sono soggetti a PUBBLICITÀ nel registro delle persone
giuridiche.
Le differenze giuridiche tra le associazioni riconosciute e non si manifestano essenzialmente nelle regole relative alla
responsabilità per i debiti e alla pubblicità.
Tutte le altre regole sulla struttura e sul funzionamento, e sui diritti e doveri degli associati, sono comuni alle
associazioni riconosciute e non riconosciute.
Soggettività giuridica e patrimonio delle associazioni
I contributi degli associati e i beni altrimenti acquistati costituiscono il FONDO DELL'ASSOCIAZIONE.
su di esso gli associati non hanno alcun diritto e quando
recedono dall'associazione non hanno diritto alla liquidazione
L'atto costitutivo e lo statuto della loro quota
Le associazioni si costituiscono con un accordo tra un gruppo di persone (PRIMI ASSOCIATI) => serve un accordo
sugli elementi essenziali:
− scopo
− diritti e obblighi degli associati
− condizioni per la loro ammissione
− regole sull'ordinamento interno e sull'amministrazione
Se l'associazione intende essere riconosciuta sarà necessario redarre un' ATTO COSTITUTIVO in forma pubblica.
Gli organi dell'associazione 11
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI delibera in base al principio maggioritario. La legge detta alcune
disposizioni circa la convocazione, le presenze necessarie per la valida costituzione dell'assemblea e le
maggioranze necessarie per deliberare. Le deliberazioni dell'assemblea possono essere impugnate