Nancy Di Rollo
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO
INTRODUZIONE 3
I SOGGETTI 9
NOZIONE PRELIMINARI SUI BENI E SUI DIRITTI PATRIMONIALI 11
ATTI ILLECITI E RESPONSABILITA' CIVILE 13
IL NEGOZIO GIURIDICO E IL CONTRATTO 19
GESTIONE DI AFFARI ALTRUI E ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA 20
SOGGETTI, OGGETTO E VICENDE DELLE OBBLIGAZIONI 22
I TITOLI DI CREDITO 28
I SINGOLI CONTRATTI 32 Pag. 1 di 77
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I DIRITTI REALI E IL POSSESSO 33
LA TUTELA DI DIRITTI 43
L'IMPRESA 45
FAMIGLIA E UNIONI CIVILI 52
LE SUCCESSIONI 62
INTRODUZIONE
I. L'ordinamento giuridico e le fonti del
diritto
Il diritto altro non è che l'insieme dei comandi giuridici rivolti ai consociati, per
disciplinare la loro convivenza e organizzare e regolare le loro attività. In concreto,
questi comandi possono riferirsi a fatti concreti, come la sentenza che condanna un
individuo, oppure possono avere un carattere generale e astratto, in quest'ultimo
caso il comando giuridico prende il nome di norma giuridica.
La norma giuridica, grazie alle sue caratteristiche, non è posta per favorire o
danneggiare una determinata persona ed ha il compito di assicurare maggior ordine
nell'interno della vita sociale, inoltre consente di prevedere le decisioni che verranno
prese nei singoli casi concreti.
È importante sottolineare come, nella maggior parte dei casi, il precetto contenuto
nella norma giuridica è collegato con dei rimedi o meccanismi sanzionatori, come la
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pena per il trasgressore, la coazione diretta e l'esecuzione forzata. Ma non sempre è
così, infatti vi sono anche norme giuridiche non direttamente collegate con rimedi o
meccanismi sanzionatori, come ad esempio l'art.315 del codice civile, il quale dispone
che il figlio debba rispettare i propri genitori, dove non vi è nessuna sanzione
giuridica contro il figlio inadempiente.
Di fatto, il timore della sanzione è solo uno dei fattori che determinano
l'adempimento della norma giuridica, normalmente la sua accettazione è fondata sul
riconoscimento della sua utilità, per abitudine, per convinzioni morali o per bisogno
di autorità.
Ogni legge, anche quella che può sembrare tecnicamente perfetta, pone dei problemi
d'interpretazione in quanto espressa con proposizioni, le quali hanno una zona di
certo significato e altre, invece, di penombra con riferimenti incerti. Per poter
comprendere meglio questi problemi possiamo utilizzare alcuni esempi, infatti se
prendiamo in considerazione l'espressione "impresa agricola" questa si intende
ovviamente la coltivazione del fondo, ma i dubbi nascondo quando si voglia integrare
in questa definizione anche la coltura delle piante in condizioni artificiali. O ancora,
con la definizione "privata dimora" ci si riferisce ovviamente la propria abitazione, ma
anche i locali di uno studio professionale, come ad esempio l'ufficio di un avvocato,
possono integrarsi in tale espressione?
Per risolvere il problema dell'interpretazione intervengono gli artt.12 e 14 delle
disposizioni sulla legge generali del Codice Civile, dette anche Preleggi, i quali
disciplinano come deve avvenire tale interpretazione.
Iniziamo analizzando nel dettaglio l'art.12 comma 1° delle Preleggi, il quale si divide
in due parti principali. Secondo la prima parte, di tale disposizione, alla legge si deve
dare, ovviamente, il significato palese delle parole, ma nella seconda parte si parla di
tener conto "dell'intenzione del legislatore". Questa espressione che può sembrare
molto semplice, in realtà racchiude il motivo della nascita di questa legge, tutte le
discussioni in Parlamento e le sue finalità.
Mentre il 2°comma dell'art.12 delle Preleggi disciplina il cosiddetto procedimento
analogico, questo si applica quando vi sono delle controversie che non possono
essere risolte con delle precisioni disposizioni e quindi si prendono in considerazioni
leggi che regolano situazioni simili o materie analoghe. Ma non sempre vi sono delle
norme prossime al caso non previsto, in queste situazioni allora l'interprete dovrà
decidere su tale controversa seguendo i principi generali dell'ordinamento giuridico
dello Stato.
Come abbiamo precedentemente detto, un altro articolo è fondamentale analizzare in
materia d'interpretazione, ovvero l'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Secondo questo, le leggi penali e quelle eccezionali non si possono applicare al di
fuori dei casi espressamente considerati, ovvero su tali leggi non si può applicare il
processo analogico.
Come abbiamo detto, la norma giuridica è generale ed astratta, ma alla fine dei conti
racchiude sempre una situazione o comportamento che deve venire qualificato come
lecito o illecito. Tale giudizio viene affrontato da un giudice, il quale, però, oltre che
applicare le norme formulate dal legislatore deve, a volte, decidere secondo regole
che egli stesso costruisce. Questo avviene in tre particolari situazioni, ovvero quando
il giudice deve decidere un caso che rientra in una lacuna dell'ordimento giuridico, o
in una zona di penombra, e invece nell'ambito delle clausole generali. Degli esempi di
quest'ultime, sono la giusta causa/buon costume/la diligenza del buon padre di
famiglia, e nascono per dare maggior flessibilità al sistema giuridico, infatti il
legislatore si limita a fissare i principi e lascia al giudice il compito di specificarli in
relazione ai diversi casi.
Dobbiamo, però, tener conto che la regola costruita dal giudice non è vincolante per
altri giudici, ma costituisce un’influenza di fatto per le decisioni successive. Ciò
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significa che, ad esempio, per i problemi d'interpretazione si è formato un
orientamento stabile che permette di sapere con alta probabilità quale saranno le
decisioni giudiziarie, ma non impedisce i giudici comunque di potersi discostarsi da
tale orientamento. Accade, molto spesso, che le regole che sono nate dalla
giurisprudenza siano state accolte da delle leggi.
All'interno delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile vi è enunciato
quello che viene considerato un primo elenco di fonti del diritto italiano: leggi,
regolamenti, norme corporative e usi. Ma come ben sappiamo, il codice civile risale al
1942, quindi questo elenco è precedente alla Costituzione repubblicana e, quindi, in
disuso.
Al giorno d'oggi il preciso elenco di fonti del diritto italiano è il seguente:
• Costituzione
• Leggi ordinarie dello Stato
• Leggi regionali
• Regolamenti
• Usi
II. Diritto Pubblico e Diritto Privato
• Il Diritto Pubblico
Il Diritto Pubblico si occupa in primis dell'organizzazione dello Stato, degli enti
pubblici territoriali, come Regioni e Provincie, e degli altri enti pubblici, come le
Università e le camere di Commercio. Inoltre, rientrano nei compiti del diritto
pubblico tutto ciò che riguarda sia i rapporti reciproci tra gli enti sopra indicati, che i
rapporti di questi enti con i privati, ma solo nei casi in cui essi si manifestano in una
posizione di supremazia nei confronti dei soggetti privati. Appartengono al diritto
pubblico, ad esempio, il diritto costituzionale, il diritto penale oppure il diritto
tributario.
• Il Diritto Privato
Dall'altra parte, il Diritto Privato si occupa di regolare i rapporti reciproci tra gli
individui e l'organizzazione delle società, delle associazioni e degli enti privati. È
importante sottolineare che il diritto privato si occupa anche di quelle situazioni in
cui l'ente pubblico, come ad esempio lo Stato, si rapporta con il privato cittadino
mettendosi al suo stesso piano, quindi non si trova in una posizione di supremazia nei
suoi confronti. Per poter comprendere meglio quest'ultimo caso possiamo usare
alcuni semplici esempi, infatti nel caso in cui un Comune deve procurarsi un terreno
per poter costruire una scuola potrebbe stipulare un contratto di vendita, il quale è
regolato dal diritto privato, con il proprietario di questo terreno.
Come si può intuire, la distinzione tra diritto pubblico e privato non dipende dalla
qualità dei soggetti o dalla natura degli interessi in gioco, ma bensì dal tipo di
rapporto, secondo che esso si svolga in una situazione di parità giuridica o di
supremazia dell'ente pubblico.
III. La Costituzione e il Diritto Privato
Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la Costituzione si trova in una posizione
di preminenza nella scala gerarchica delle fonti del diritto. Questo avviene sia per
disciplinare la validità dell'attività legislativa, ma in particolar modo perché la
Costituzione esprime i principi dell'ordinamento giuridico, proclamando diritti e
doveri dei singoli cittadini. Pag. 4 di 77
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Come per le leggi ordinarie, anche quelle costituzionali presentano diversi e più
delicati problemi d'interpretazione in quanto formulate in termini più generali, e per
risolvere questi problemi vi è un procedimento di due fasi da seguire. In primis,
avviene un'interpretazione letterale, dove i termini vengono analizzando tenendo
conto sia del loro significato tecnico giuridico che quello politico. Ma questa prima
interpretazione non è mai sufficiente, infatti viene affiancata da un ulteriore
interpretazione della norma, nella quale si tiene conto anche delle altre disposizioni
presenti in Costituzione.
Elencheremo ora alcuni diritti e libertà civili presenti all'interno della Costituzione.
In primis, dobbiamo sottolineare il riconoscimento, nell'art.2, dei diritti inviolabili
dell'uomo, ma oltre a questi vi è la dichiarazione dei:
• Diritti e Libertà che attengono alla sfera personalissima del singolo, quali libertà
personale, inviolabilità del domicilio e libertà di religione;
• Diritti e Libertà che tutelano lo svolgimento materiale dell'esistenza, come libertà
di scelta di lavoro, di circolazione e di soggiorno;
• Diritti e Libertà che attengono alla comunicazione e all'associazione, come libertà
di riunione e associazione.
Nell'art.3 della Costituzione troviamo invece disciplinato il cosiddetto principio di
eguaglianza, infatti questo afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Anche se l'eguaglianza è riferita ai
cittadini, anche lo straniero deve vedersi rispettati i diritti inviolabili dell'uomo.
Per quanto questo principio può sembrare molto semplice, in realtà crea alcuni
dubbi, infatti è impensabile un ordinamento che consideri allo stesso modo tutte le
diverse situazioni, fu quindi importante stabilire, con molte difficoltà, quali diverse
situazioni giuridiche richiedevano un diverso trattamento e quando no. L'articolo
stesso dà un punto di partenza per la risoluzione per questo problema, infatti vieta di
distinguere in base al sesso, ecc., ma questo non basta. La diversità di trattamento è
considerata illecita quando ha il fine di perseguitare un particolare gruppo oppure di
concedere benefici e privilegi alle categorie più potenti.
Secondo, il 2°comma dell'art.3, inoltre, lo Stato ha il compito di rimuovere quegli
ostacoli, sia economici che sociali, che limitano l'uguaglianza dei cittadini, in quanto
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Così facendo il legislatore crea
delle cosiddette diseguaglianze giuridiche formali, le quali sono però giustificate
perché hanno il compito di tutelare le categorie più deboli, redendogli possibile
l'esercizio dei propri diritti.
IV. Aspetti generali del Diritto Privato
Tutti gli ordinamenti moderni impongono il divieto di autotutela privata, ovvero
vietano al privato di farsi giustizia da sé.
Prendiamo in considerazione il caso i cui un vicino per qualche tempo passi sul fondo
altrui pretendendo di averne diritto, il proprietario di questo fondo non potrà
costruire un cancello che blocchi il passaggio, infatti quest'azione è da considerarsi
come autotutela, dovrà invece accertare al giudice l'illegittimità del passaggio e solo
dopo può rendere impossibile il passaggio sul suo terreno.
Esistono comunque alcune deleghe a tale principio, in primis abbiamo i casi di
legittima difesa, i quali consistono nelle situazioni in cui il soggetto deve difendere un
proprio o altrui diritto contro un’aggressione attuale, sempre che la difesa sia
proporzionale all'offesa. Un ulteriore deroga è l diritto di ritenzione, il quale consiste
nella possibilità del creditore di trattenere una cosa del debitore finché questi non
adempi ai suoi obblighi nei suoi confronti.
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L'Autonomia Privata consiste nel potere del singolo di regolare, nel modo che egli
ritiene più opportuno per i suoi interessi, i molteplici rapporti giuridici in materia di
attività economiche e relazioni personali. Tale autonomia privata si esplica mediante i
Negozi Giuridici, ovvero tramite delle disposizioni dispositive alle quali l'ordinamento
fa seguire effetti giuridici conformi all'intento del dichiarante. Anche l'autonomia
privata ha però anche dei limiti:
• Limiti dettati dalle concezioni etiche, i quali operano sia in materia patrimoniale
che no.
• Limiti dettati per tutelare l'interesse pubblico, un esempio è il divieto di
eliminazione della reciproca concorrenza tra imprenditori tramite intese tra questi.
• Limiti dettati per assicurare un giusto equilibrio nei rapporti contrattuali, nel caso
in cui vi è una debolezza di una delle parti, per difetto d'informazione o altre
situazioni distorte.
• Limiti dettati dalla Giurisprudenza o dalla Pubblica Amministrazione, in relazioni a
circostante concrete.
È importante sottolineare che la sfera di autonomia privata in mano al soggetto si
espande e si riduce al cambiamento della struttura economica.
L'ordinamento giuridico cerca di realizzare tramite diversi istituti due obiettivi
fondamentali, ovvero stabilità e dinamica. Questi, ovviamente, entrano però in
conflitto tra loro, il quale si è cercato di risolvere tramite delle regole che hanno il
compito di equilibrare le due esigenze. Per poter comprendere al meglio questa
situazione possiamo usare come esempio il caso in cui una persona che ha il deposito
di una cosa altrui decide di venderla a un terzo in buona fede, qui l'esigenza statica di
conservazione del diritto del proprietario entra in conflitto con l'esigenza dinamica di
non deludere l'affidamento del terzo, che si è mosso in buona fede ricordiamo. Il
conflitto tra le due esigenze si risolve quindi con il mantenimento della proprietà
della cosa al terzo, mentre il primo proprietario avrà diritto a un solo risarcimento
della cosa da parte del depositario disonesto.
Il principio solidaristico disciplinato dal nostro ordinamento giuridico ha l'obiettivo di
assicurare ad ogni cittadino le condizioni migliori per un'esistenza libera e dignitosa.
Per raggiungere questi obiettivi così ambizioni, ovviamente, vi è stata la necessità di
un intervento pubblico in materia di politica economica, di sistema tributario, di
servizi pubblici, ma non solo. Infatti, anche le disposizioni del diritto privato si sono
impegnate in tal senso, un esempio di ciò solo le norme poste a tutela dei contraenti
deboli e l'intera legislazione in tema di lavoro subordinato.
V. I rapporti giuridici
Prima di poter comprendere al meglio i rapporti giuridici, sia semplici che complessi,
devono essere analizzati nel dettaglio cosa sono i concetti giuridici elementari e
complessi.
Iniziamo analizzando alcuni concetti giuridici elementari, che derivano dal concetto
di norma giuridica, che nella vita quotidiana vengono usati nel modo sbagliato se
confrontati con il loro significato tecnico giuridico.
• Pretesa, è la possibilità di un soggetto, portatore di un interesse, di pretendere
l'adempimento di un dovere.
• Obbligo, è il dovere giuridico corrispondente ad una pretesa.
• Facoltà, quando un soggetto non ha un obbligo nei confronti di un terzo, ma bensì
ha la possibilità di decidere se tenere o no quel determinato comportamento.
• Mancanza di Pretesa, in questo caso un soggetto non può pretendere
l'adempimento di un dovere. Pag. 6 di 77
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Per poter comprendere al meglio questi primi quattro concetti utilizziamo alcuni
esempi. Un soggetto proprietario di un’automobile ha la facoltà di utilizzarla e la
pretesa che questa non venga utilizzata dagli estranei, quindi e corrisponde un
obbligo per gli estranei di non utilizzare l'automobile altrui. Per quanto riguarda,
invece, la mancanza di pretesa possiamo prendere in considerazione un cacciatore, il
quale ha la facoltà di impossessarsi della selvaggina, ma in caso non lo faccia non può
avere la pretesa che questa non venga raccolta da altri.
• Potere, è la possibilità di poter modificare situazioni giuridiche tramite atti di
disposizioni.
• Soggezione, è la situazione in cui si trova chi subisce l'esercizio del potere altrui.
• Mancanza di Potere, un soggetto non ha il potere di modificare situazioni
giuridiche.
• Immunità, alla situazione di mancanza di potere di un soggetto corrisponde
l'imm
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