Gli atti illeciti
Atti dannosi leciti e illeciti
Atto illecito: atto dannoso vietato. Può venire preventivamente impedito se possibile; una volta commesso dà luogo a responsabilità per i danni. Questa ha la funzione di risarcire il danneggiato e al tempo stesso costituisce una sanzione che colpisce chi si è comportato in modo vietato e la cui minaccia dovrebbe scoraggiare il compimento di atti illeciti.
Il problema dell’identificazione degli atti illeciti
Occorre distinguere tra atti dannosi leciti e atti dannosi illeciti. In Italia si è formulato un principio assai generale, quello dell’articolo 2043 il quale offre una precisa definizione di atto illecito: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Tale definizione rende aperto l’elenco degli atti da considerare illeciti, in modo che si possano aggiungere altre figure a quelle espressamente indicate in norme specifiche. Si è accolto così un principio di atipicità degli atti illeciti. Il compito di valutare un atto come illecito spetta all’interprete, il quale, appunto, deve specificare come meglio ritiene opportuno il concetto “danno ingiusto”.
Per arrivare a una soluzione corretta il criterio più adeguato è quello della valutazione comparativa di due interessi contrapposti: l’interesse minacciato da un certo tipo di condotta e l’interesse che l’agente con quella condotta realizza o tende a realizzare. Il criterio in base al quale tale valutazione deve essere eseguita è quello della pubblica utilità.
Le principali figure di atto illecito
- Illeciti contro la persona: Sono considerati illeciti atti lesivi della vita, dell’integrità fisica, della salute e della libertà altrui. Una lesione della salute può essere non solo materiale, ma anche dovuta a parole o atti che procurino uno shock nervoso o turbamento d’animo di una certa gravità. La libertà della persona è tutelata sia contro la costrizione fisica, che contro la minaccia e l’inganno. In caso di uccisione di una persona ai familiari spetta un determinato risarcimento, esso può essere patrimoniale quando la vittima provvedeva al mantenimento dei familiari e non patrimoniale per il dolore derivante dalla perdita.
- Illeciti contro l’onore, la riservatezza e la verità personale: Costituiscono diffamazione e sono illecite le comunicazioni di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione altrui. La responsabilità civile può derivare anche per colpa, ovvero per negligenza: si pensi alla pubblicazione per errore.
La tutela dell’onore può trovarsi in conflitto con la libertà di parola e opinione quindi la legge, talvolta, pone delle giustificazioni necessarie per mantenere vivo il dibattito e la critica in ambiti come quello politico, scientifico, storiografico e altri. Quindi sono riconosciute alcune cause di giustificazione: immunità dei membri del Parlamento nell’esercizio delle loro funzioni; esercizio di funzioni giurisdizionali ed esercizio di funzioni amministrative.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la verità del fatto stesso non costituisce, per sé sola, una causa di giustificazione: occorre che la divulgazione del fatto vero risponda a un interesse apprezzabile. Perciò sono cause di giustificazione l’esercizio della cronaca e della critica sui fatti di pubblico interesse e la comunicazione di notizie nello svolgimento di un rapporto professionale purché i fatti enunciati siano veri e i giudizi critici siano proporzionati allo scopo che li giustifica. La comunicazione di notizie vere può costituire un illecito solo quando sia fatta indipendentemente da ogni giusto interesse.
Diffondere sul conto di una persona notizie non vere, anche se non diffamatorie, costituisce lesione del suo diritto d’identità e verità personale se ciò comporta un danno patrimoniale o ideale di sufficiente rilevanza. Ne segue la responsabilità per il danno patrimoniale quando sussiste. Mentre per ciò che concerne il danno non patrimoniale, che è dovuto solo nei casi espressamente indicati dalla legge (art. 2059 cod. civ.), è limitato alle ipotesi in cui la falsa notizia provenga da una banca di dati. Il danneggiato può richiedere la pubblicazione della sentenza per far sì che venga ripristinata la sua situazione precedente, sempre che sia stato leso un suo interesse di rilevanza sufficiente a giustificare questo intervento.
Ogni persona ha infine diritto alla riservatezza della vita privata, cioè ad una sfera personale sottratta alla curiosità di estranei. L’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono principi enunciati dalla Costituzione la cui violazione è colpita da sanzioni penali e civili.
La legge civile vieta di esporre e pubblicare l’immagine di una persona senza il consenso di questa e ciò viene applicato analogicamente anche alla voce registrata su nastri o dischi. La pubblicazione è però lecita nel caso quando sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione sia collegata ad avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, purché non si rechi pregiudizio ingiustificato alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
La legge inoltre detta una disciplina limitativa alla raccolta dei dati personali nei confronti delle banche dei dati. È preoccupante la possibilità che notizie errate inserite in una banca di dati sul conto di una persona possano cagionarle danno a sua insaputa. O si pensi alla possibilità di abusive schedature delle attività politiche di ciascuno. In considerazione di questo la legge detta una disciplina rivolta a limitare la raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati personali alle ipotesi in cui ciò sia giustificato da uno scopo legittimo, e rivolta altresì ad assicurare l’esattezza e, infine, la conoscibilità e il controllo da parte degli interessati.
La legge dispone che i trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti o alle libertà degli interessati siano notificati a un’Autorità Garante, che l’interessato sia preventivamente informato del trattamento dei dati che lo riguardano e che il trattamento stesso sia subordinato al suo consenso. La legge specifica numerose eccezioni a ciascuno di questi obblighi in ipotesi in cui sarebbero inutili, sproporzionati o ingiustificati.
L’interessato ha diritto a esigere che i dati siano aggiornati o rettificati, può chiedere la cancellazione quando le informazioni sono state raccolte in violazione della legge o per un motivo legittimo, compreso il decorso di un periodo di tempo così lungo da far venire meno il legittimo interesse per il quale i dati erano stati raccolti (diritto all’oblio).
La giurisprudenza e il diritto alla riservatezza
La giurisprudenza va oltre queste specifiche disposizioni e riconosce ora un diritto generale alla riservatezza: diritto che è violato se si divulgano, attraverso la stampa, il cinematografo o altrimenti, fatti della vita privata della persona, anche se non disonorevoli, ma riservati. Naturalmente il consenso dell’interessato elimina il carattere riservato delle notizie e ne rende lecita la divulgazione. Valgono inoltre le cause di giustificazione già viste a proposito dell’immagine.
Lesione dei diritti reali
- Sono illeciti atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono. Il diritto reale può essere leso anche con l’impossessamento o la disposizione della cosa, che la sottragga all’avente diritto; in tal caso la responsabilità per il danno si ha solo nel caso in cui vi sia malafede o colpa grave: colui che ha agito in buona fede è obbligato al risarcimento solo nei limiti del proprio arricchimento. Questo deriva dalla necessità di non intralciare la disposizione e lo sfruttamento dei beni economici.
- Danni all’ambiente: Danni causati alla situazione generale dello spazio in cui si svolge la vita di tutti, con le sue caratteristiche di salubrità, il suo equilibrio ecologico e i pregi estetici e culturali del paesaggio. Trattandosi di interessi diffusi i mezzi principali di tutela sono offerti principalmente dal diritto pubblico e lo strumento privatistico della responsabilità civile può divenire operante, in quanto il diritto venga attribuito a un ente pubblico, che abbia la funzione di rappresentare e realizzare gli interessi generali. Perciò la legge attribuisce allo Stato il diritto al risarcimento del danno illecitamente cagionato all’ambiente. La responsabilità presuppone un atto colposo (o doloso) con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo. Il responsabile è obbligato a ripristinare la situazione precedente o, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale che comprende il costo utile per il ripristino della situazione precedente all’atto illecito. Quando non sia possibile ripristinare le condizioni originarie (riparazione primaria) è previsto che si cerchi di ottenere un livello di risorse o servizi naturali equivalente a quello venuto meno (riparazione complementare), oltre ad ulteriori miglioramenti dell’ambiente rivolti a compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino (riparazione compensativa).
- Pregiudizio a posizioni contrattuali: La lesione più ovvia del credito contrattuale proviene dal debitore, quando non esegua la prestazione dovuta, o adempia male o in ritardo. Ma una posizione contrattuale può venire pregiudicata da un terzo quando egli agisca in cooperazione con il debitore nell’inadempimento. Il terzo incorre in responsabilità quando, mosso dall’intento di cagionare danno al creditore, induca il debitore all’inadempimento mediante incentivi improprio o cooperi con lui attivamente in un manovra fraudolenta a danno del creditore.
- Concorrenza sleale e illeciti contro l’impresa: Commette concorrenza sleale l’imprenditore il quale compia atti idonei a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con attività e prodotti del concorrente, oppure diffonda notizie ed apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e dell’attività del concorrente, o ancora, si appropri di pregi dell’impresa del concorrente. L’art. 2598 cod. civ conclude poi con un generale divieto degli atti dannosi non conformi ai principi della correttezza professionale.
Falsa informazione
Essa costituisce un illecito civile anche quando sia solo colposa, ma quando si tratti di un’informazione di cortesia non può far scaturire responsabilità se non per dolo o colpa grave. Questo si giustifica con l’esigenza di non scoraggiare gli atti di cortesia.
Illeciti connessi con l’amministrazione della giustizia
- Il primo consiste nella denuncia penale dell’innocente: essa è colpita da sanzione solo se vi è malafede del denunciante, in quanto non si vuole scoraggiare la collaborazione dei cittadini nell’attuazione del diritto.
- Agire o il resistere in giudizio civile avendo torto: fonte di responsabilità per i danni solo se risulta che la parte soccombente era in malafede o in colpa grave; se la responsabilità venisse estesa alle ipotesi di colpa lieve, ciò finirebbe per intimidire e trattenere anche i portatori di pretese probabilmente fondate, impedendo così l’attuazione del diritto.
- Danni cagionati dal giudice per ingiusta sentenza: questo è un problema delicato e importante. La tutela più importante per il cittadino consiste nella possibilità di impugnare il provvedimento ingiusto e di ottenere il riesame. La legge limita la responsabilità del giudice solo in caso di dolo e particolari ipotesi ben definite di colpa grave. Inoltre, mentre la responsabilità per dolo è sottoposta alla disciplina ordinaria, nelle ipotesi di colpa grave il danneggiato non può agire contro il giudice, ma deve chiedere un risarcimento allo Stato, il quale in seguito eserciterà un’azione di rivalsa contro il magistrato in questione per una misura non superiore a un terzo del suo stipendio netto annuale.
Omissione
Diventa illecita quando costituisca violazione di un specifico dovere giuridico di agire, il quale può derivare dalla legge o da un contratto o da un precedente comportamento attivo. Quanto ai doveri di azione espressamente previsti dalla legge tra i tanti vi sono i doveri di sorveglianza sugli incapaci, sui figli minori, sugli allievi, etc.
Chiunque trovando abbandonato o smarrito un bambino inferiore ai dieci anni, o un’altra persona incapace di provvedere a sé deve darne avviso alle autorità; inoltre incorre in responsabilità chi, trovando un corpo umano che sembri inanimato o una persona ferita ometta di prestare assistenza.
La maggior parte dei doveri di azione derivano però da un precedente comportamento attivo: chi crea un pericolo deve adoperarsi per eliminarlo o ridurlo; chi con parole o con atti indice altri a fare affidamento su un proprio comportamento futuro, deve comportarsi di conseguenza. Non esiste un generale dovere di agire per difendere altri da un pericolo di danno. Occorre però rilevare che, se qualcuno spontaneamente interviene per evitare ad altri un danno è tenuto a continuare l’opera e condurla a termine.
Responsabilità dei genitori
La madre e il padre sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro: 2048 cod. civ. Se si tratta di un giovane che abbia già la capacità naturale di intendere e di volere allora egli è personalmente responsabile, in solido con i genitori. La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa nella sorveglianza, la quale può venire eliminata con la prova di non aver potuto impedire il fatto. La responsabilità viene meno quando il figlio non coabiti con i genitori, a meno che ciò non sia dovuto proprio per colpa di essi. Le stesse regole valgono pure per il tutore e analoghe sono le regole per i precettori e coloro che insegnano un mestiere.
Le cause di giustificazione
Alcuni comportamenti che sono generalmente antigiuridici possono essere in alcuni casi giustificati da particolari circostanze. Tra le più importanti ritroviamo:
- Esercizio di un diritto: per esempio nello svolgimento di un rapporto commerciale è consentito fornire informazioni vere su fatti che diminuiscano il prestigio o l’onore di una persona, senza incorrere in responsabilità per diffamazione.
- Consenso dell’avente diritto: non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
- Legittima difesa: non è colpevole chi ha commesso l’illecito per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la difesa sia proporzionata all’offesa.
- Stato di necessità: agisce in stato di necessità chi compie un fatto dannoso per salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, salvo che il pericolo non sia stato causato da lui volontariamente ne era altrimenti evitabile. Inoltre vale solo se il pericolo consisteva in un qualcosa di grave che riguardava la persona. Esempio: per evitare di investire un passante colto da improvviso malore colui che guida la macchina sale sul marciapiede e sfonda la vetrina di un negozio. Il danno va ripartito tra il danneggiato e il danneggiante.
Il dolo
Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l’evento dannoso (art. 2043). Non è necessario che questo costituisca lo scopo specifico dell’atto: è sufficiente che l’evento sia stato previsto e accettato dall’agente come conseguenza praticamente certa del suo operato.
È necessario inoltre che sia conosciuta la qualità ingiustamente dannosa dell’evento. Qui potrà essere qualificato come un illecito colposo. Il dolo non può essere escluso per ignoranza della norma che vieta il comportamento.
La colpa
L’illecito è colposo quando l’evento dannoso non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. Il criterio di valutazione del comportamento dell’agente è costituito dalla diligenza dovuta secondo le circostanze.
Questa non coincide con la diligenza media o usuale in circostanze analoghe, questa vale solo come misura del minimo dovuto: l’avere adottato una diligenza inferiore costituisce sempre colpa.
La creazione di un rischio di danno non costituisce sempre un’imprudenza colpevole. Perché si possa parlare di colpa occorre che il rischio vada oltre la misura che si considera socialmente giustificata e tollerabile. Questa non dipende solo dalla probabilità dell’evento dannoso, ma anche dalla gravità del danno che ne risulterebbe: la probabilità tollerata è maggiore se è in pericolo solo una cosa di scarso valore, mentre si riduce se è in pericolo la vita di un uomo. La probabilità e la gravità del danno (la gravità del rischio) va poi confrontata con l’utilità sociale del tipo di condotta in questione. Infine occorre tener conto del costo delle misure idonee a ridurre o ad eliminare il rischio.
L’evento si può imputare all’agente per colpa solo nelle ipotesi in cui egli avrebbe potuto e dovuto tenere una diversa condotta, tale da non creare, o ad eliminare o ridurre il pericolo. Occorre quindi che il pericolo fosse riconoscibile dall’agente e che il giudizio sul rischio va dato in base alle circostanze conoscibili al momento della condotta dell’agente. E in ogni caso occorre che il comportamento dovuto fosse possibile.
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