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Prescrizione e sospensione

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è consentito l'esercizio del diritto.

La prescrizione è sospesa da alcune circostanze, indicate dalla legge, che la arrestano provvisoriamente. Quando cessa la causa di sospensione, il termine ricomincia a decorrere, computandosi anche il tempo eventualmente già trascorso prima che la prescrizione venisse sospesa.

Si possono avere due principali cause di sospensione:

  • Particolari rapporti esistenti tra le parti: tra i coniugi; tra chi esercita la potestà di genitore e il figlio minore che vi è sottoposto; o nei rapporti di lavoro nei quali il lavoratore non gode di particolari garanzie circa la giustificazione del licenziamento, il diritto del lavoratore alla retribuzione comincia a prescriversi solo dal momento in cui il rapporto è cessato.
  • Il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia accertato.

statoo scoperto.

Per particolari condizioni del diritto: contro i minori non emancipati e gli interdetti in stato di infermità di mente, la prescrizione è sospesa per il tempo in cui non abbiano un rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla sua nomina o allacessazione dell'incapacità.

La prescrizione non è sospesa da cause di forza maggiore che impediscono l'esercizio del diritto; ma quando questi impedimenti hanno carattere generale, vengono normalmente emanate leggi speciali per sospendere i termini di prescrizione.

INTERRUZIONE- La prescrizione colpisce l'inerzia del titolare del diritto, perciò se questi dopo qualche tempo compie un atto di esercizio del diritto stesso, la prescrizione è interrotta.

L'interruzione può derivare sia dall'esercizio immediato del diritto, sia dalla notificazione dell'atto con quale si inizia un giudizio per farlo valere, sia da ogni altro atto che valga a

costituire in mora il debitore. Inoltre la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro quale il diritto stesso può essere esercitato.

DURATA- La durata della prescrizione ordinaria è di dieci anni, i diritti reali su cosa altrui si prescrivono in venti anni. Il codice civile inoltre prevede prescrizioni brevi inferiori a dieci anni, riguardanti prestazioni periodiche, vari rapporti commerciali (es: trasporto) e diritti potestativi (es: azione di rescissione, annullamento e risoluzione).

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni (in due se si tratta di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli), salvo il coordinamento con il termine di prescrizione penale se il fatto costituisce reato.

Prescrizioni presuntive

Dalla prescrizione estintiva va distinta la prescrizione presuntiva che ha diverse funzione diversa natura.

Vi sono debiti che è d'uso pagare rapidamente,

senza poi conservare la quietanza. In questi rapporti se è passati un certo termine senza che il creditore abbia chiesto il pagamento, si presume che egli sia stato pagato. Il termine è di sei mesi, un anno o tre anni, secondo i casi (art. 2954). Questa prescrizione no ha un effetto estintivo, ma opera solo sul piano probatorio, poiché fa presumere l'estinzione del debito. Al creditore è consentito provare il contrario: egli potrà deferire all'altra parte il giuramento decisorio, per verificare se si è verificata l'estinzione del debito. L'eccezione di prescrizione presuntiva non opera quando il debitore abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. Decadenza La decadenza è la perdita di un diritto per il mancato esercizio entro il termine stabilito dalla legge o dal contratto. La decadenza opera in situazioni incerte, che si vogliono definire, in un modo o nell'altro.entro un termine perentorio. Questi termini sono di decadenza e hanno funzione e struttura diversa dai termini di prescrizione. La prescrizione, pur contribuendo a rendere semplici e certe le situazioni giuridiche, non risponde a un'esigenza di certezza; essa ha essenzialmente lo scopo di preservare la situazione di fatto che si è consolidata presso il soggetto passivo di un diritto patrimoniale non esercitato per un certo tempo. La decadenza invece opera in situazioni incerte che si vogliono definire. Se prima della scadenza del termine viene compiuto l'atto che elimina la situazione di incertezza la decadenza è impedita, ne avrà più senso che il tempo comincia a decorrere. Qualsiasi altro atto non impedisce la decadenza. Le regole sull'interruzione della prescrizione non si applicano alla decadenza. Sempre per l'esigenza di non prolungare il termine, alla decadenza non si applica neppure la sospensione, salvo che in casi particolari sia.disposto altrimenti.Termini di decadenza possono aversi anche fuori dal campo patrimoniale. Se la decadenza è stabilita per un interesse che va al di là degli interessi disponibili delle parti queste non possono modificarne la disciplina legale, ne possono rinunciare alla decadenza medesima, e il giudice deve rilevarla d'ufficio.In materia di diritti disponibili, le parti possono stabilire anche contrattualmente i termini di decadenza (DECADENZA CONVENZIONALE): occorre però che in questo modo non si renda eccessivamente difficile ad una della parti l'esercizio del diritto.Prova dei fatti giuridiciOnere della provaL'accoglimento giudiziario di una pretesa presuppone l'accertamento dei fatti sui quali essa si basa.Spetta sostanzialmente alle parti di proporre le prove al giudice. Può darsi però che dei avrai fatti rilevati per la decisione alcuni siano provati a sufficienza, altri no. La lite va però decisa e a questo scopo

occorrono regole giuridiche che consentono ugualmente di scegliere fra le opposte versioni delle parti. A questa funzione adempiono le regole sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. L'attore deve quindi provare i fatti costitutivi del diritto che egli vuole far valere; il convenuto ha l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi. La legge distribuisce fra le parti l'onere della prova dei diversi fatti rilevanti, ed opera questa ripartizione in base a criteri pratici, ossia tenendo anche conto comparativamente delle difficoltà che possono provare l'una e l'altra. Vi sono delle ipotesi nelle quali, in deroga al principio, chi fa valere un'azione o un'eccezione è

dispensato dal provare uno dei fatti che ne costituiscono il fondamento (PRESUNZIONI LEGALI), in quanto si può fare riferimento a massime di esperienza (es: si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centoottanta giorni dalla celebrazione); normalmente la legge ammette che la presunzione legale possa essere superata da prova contraria (PRESUNZIONE RELATIVA o IURIS TANTUM) (art. 2047), in questo caso si parla di inversione dell'onere della colpa; in altri casi invece la legge non consente la prova contraria (PRESUNZIONE ASSOLUTA o IURIS ET DE IURE). Talvolta può essere stabilita un'inversione dell'onere della prova, qualora spetti al danneggiato dimostrare l'imputabilità del danneggiante. L'onere della prova può essere modificato o invertito per accordo delle parti, alla condizione che si tratti di diritti di cui possono disporre e che la modifica o l'inversione non renda ad una delle parti.

Eccessivamente difficile l'esercizio del diritto. La prova documentale.

Fra le prove documentali hanno importanza l'atto pubblico e la scrittura privata:

ATTO PUBBLICO

L'atto pubblico è il documento redatto, con le formalità richieste, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli quella particolare garanzia di veridicità che si chiama 'pubblica fede'.

Ciascun pubblico ufficiale può redigere atti pubblici solo in un certo ambito territoriale.

L'atto pubblico fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La particolare forza probatoria dell'atto pubblico non si estende, invece, alla verità delle dichiarazioni fatte dalle parti.

La QUERELA DI FALSO è un procedimento volto ad appurare la falsità di un atto e quindi

L'eliminazione dell'efficacia probatoria del suddetto.

SCRITTURA PRIVATA- La scrittura privata è un documento redatto liberamente e sottoscritto da uno o più privati. Il testo può essere scritto con qualunque mezzo e può anche essere predisposto da altri, ma la sottoscrizione deve essere apposta di propria mano dall'autore della dichiarazione: essa costituisce un mezzo di identificazione e, al termine stesso, un indizio del carattere serio e definito della dichiarazione.

La scrittura privata ha una forza probatoria minore rispetto a quella dell'atto pubblico:

  • essa fa prova solo contro chi l'ha sottoscritta;
  • non basta a provare da sé la propria provenienza: se la parte contro a quale essa è prodotta non la riconosce espressamente o tacitamente, spetta a chi vuole valersene di provarne l'autenticità mediante il procedimento di verificazione. Se questa viene inizialmente riconosciuta allora fa piena
prova della sua provenienza fino a querela di falso; • la prova contraria al contenuto non ha rigore della querela di falso; • perché la data potrebbe essere facilmente retrodatata in tentativo di frodare una terza persona. A tutela di questi, la legge prevede quindi che la data della scrittura privata non è certa e computabile rispetto ad essi, se non dal giorno in cui si siano verificati certi fatti che stabiliscono in modo incontestabile l'anteriorità della formazione del documento (es: la riproduzione del suo contenuto in un atto pubblico; la registrazione della scrittura privata). Questa regola rigorosa si applica solo quando si tratti di opporre a un terzo un titolo giuridico, costituito dal contenuto negoziale della scrittura, che si pretenda prevalente a causa dell'anteriorità rispetto al titolo del terzo (es: all'acquirente di un immobile viene opposto un contratto di locazione che si pretende anteriore). La sottoscrizione della scritturaprivata può essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato redatto e sottoscritto dalle persone indicate nel testo.
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Publisher
A.A. 2009-2010
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher skunkworks di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Villa Gianroberto.