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POSITIVITA’ DEL DIRITTO

Diritto = regola le relazioni sociali in modo giuridico positivo = attualmente vigente

Insieme di comandi per ordinare, regolare ed organizzare le attività dei consociati regole generali applicabili in vari contesti e

riutilizzabili OPPURE riferimento a un singolo fatto concreto

 

Diritto Privato diritto positivo affrontato in maniera scientifica situazioni che possono portare a conflitti

NORMA GIURIDICA

Unità elementare del sistema del diritto regole coattive che organizzano la collettività, regolando i conflitti d’interesse tra i

consociati

- Generalità = non si riferisce ad una particolare categoria

- Astrattezza = situazione tipica

- Positività = coercitività, l’essere vigente oggigiorno

Predeterminazione della norma = l’individuo sa a priori cosa aspettarsi andando contro una data norma prestabilita

RATIO della norma ragione, quid presente nella disciplina per poterla meglio ricordare

Sentenza = norma particolare e concreta con motivazione / Legge= norma generale ed astratta senza esplicita motivazione

Da norma concreta a particolare (sentenza) a norma generale COMMON LAW (la sentenza diventa norma)

Da norma generale ed astratta a caso concreto CIVIL LAW , decisione

Casi eccezionali = PRINCIPIO DI EQUITA’: norma ad hoc per un caso concreto che il giudice prende in ragione della

particolarità e singolarità del fatto presentato al suo esame, operando una deroga o introducendo una eccezione al diritto comune

dettate per problemi temporanei, a causa di una particolare congiuntura (leggi congiunturali alle quali non si può applicare

l’analogia) 

La norma indica un dover-essere, è un comando giuridico di carattere generale ed astratto (prevedibilità decisionale) precettiva

 comporta di norma una sanzione (pena, coazione diretta, esecuzione forzata,..)

A volte il diritto impartisce vari vantaggi subordinandoli a varie condizioni (es: devono persistere dei presupposti perché un

contratto sia valido) altrimenti entra in vigore il principio di invalidità considerabile al pari della sanzione

 

Ordinamento giuridico = coordinamento di norme possibilità di impiego della forza applicata solo in situazioni marginali

rispetto della norma giuridica = deriva dall’abitudine, dalle convenzioni morali e raramente dal timore della sanzione

Il diritto NON E’ SOLO un insieme di meccanismi sanzionatori coordinati fra loro, è più complesso.

Norma giuridica = norma con conseguenze giuridiche (= portate coattivamente ad esecuzione) “perché i cittadini non si facciano

 la

giustizia da sé con le armi” norma generale ed astratta che qualifica un fatto concreto sentenza deve essere conforme alla

SILLOGISMO

norma generale, la quale va interpretata e ricostruita 

Premessa Maggiore (= norma) determinazione della norma applicabile +

Premessa Minore (= fatto) accertamento del fatto+

Conclusione ( = sentenza)

Diritto romano mentalità più pratica rispetto a quello greco, più duraturo nel tempo

Organo giuridico pertinente al diritto privato ufficiale giudiziario

“If.. Then” IF = fattispecie (limiti entro cui può essere applicata la norma, descrizione dei casi e presupposti)

THEN = disciplina (conseguenza giuridica della fattispecie) 

L’avvocato deve saper riscostruire una norma attraverso un collage di più articoli (es: art. 1325 CC = fattispecie Art.1418 CC =

disciplina)

Una fattispecie può essere:

- astratta (l’Art. nel CC) generale 

- concreta (norma applicata in base al caso concreto e pratico) particolare

CODICE CIVILE

“Approvazione del testo del codice civile in vigore dal 21/04/1942” approvato per regio decreto da Vittorio Emanuele e scritto

 

in epoca fascista, ma non è un’opera fascista opera scientifica, redatta da giuristi non permeati di politica

Il Governo non ha le capacità di redigere un codice civile, quindi ne dà il compito a un’assemblea di giuristi sotto delega del Re,

che poi dovrà approvare e lo renderà imperativo tramite due articoli

- Primi 16 articoli: Disposizioni sulla legge in generale (prolegomeni o preleggi) Art. 11-15

- 200 articoli circa: Disposizioni attuazione del codice civile

FONTI DEL DIRITTO:

- Di Produzione: Atti o fatti che producono diritto (Costituzione) Art.1

- Di Cognizione (da cognoscere): documenti informativi riguardo l’esistenza di una norma (gazzette, codici,..)

In Italia vi è il diritto di produzione legislativa le sentenze o raccolte di giurisprudenza possono essere intese come fonti di

cognizione 

Il formante è un concetto elaborato da Rodolfo Sacco (diritto comparato). base giuridica sulla quale si sviluppa l'ordinamento

giuridico di una società. 

- giurisprudenziale, (common law) principio dello stare decisis = sentenze come fonti del diritto

- legislativo, (civil law) diritto creato dal Parlamento attraverso l’atto normativo

corti

- dottrinale influenzate dalle opere di studiosi del diritto (tesi, teorie, case books,..) la dottrina guarda al lato pratico

Diritto nazionale italiano + Diritto comunitario regolamenti comunitari emanati dalla Comunità Europea secondo il Trattato

istitutivo che limita la sovranità dello Stato italiano in accordo ai trattati internazionali

Fonti del diritto Italiano secondo una preciso gerarchia: 

1) Costituzione Italiana: norma fondamentale che esprime princìpi fondamentali (dal 01/01/1948) norme fondamentali

di regolamentazione statale, organizza gli organi supremi e legittima il potere pubblico

Rapporti fra cittadini-Stato e tra cittadini-cittadini (regole fondamentali del diritto privato) 

Raccolte nel Codice Civile (a parte è presente un Codice della navigazione per la navigazione marittima ed aerea) nuovi contenuti

in leggi antiche, alcune norme sono state soppresse, spesso le leggi innovative vengono poste come leggi speciali ( nuove

esigenze ed innovazioni accrescono l’importanza delle leggi speciali)

Norme che regolano i rapporti con i paesi internazionali a causa di precedenti trattati e convenzioni (scambi economici, libertà

 

fondamentali, diritti dell’uomo,..) diritti ed obblighi internazionali le leggi vanno interpretate in modo da non contrastare i

trattati internazionali

Norme Costituzionali: vincolano anche il 2) Leggi ordinarie: conformi alla Costituzione con

Parlamento limitandone la legislazione: validità accertata dalla Corte Costituzionale

revisione della Costituzione tramite un

particolare provvedimento (rigidità della

Costituzione) 3) Leggi regionali: circoscritte materie, leggi che non possono andare

contro l’interesse regionale o nazionale invalidità accertata dalla

Corte Costituzionale

Le regioni a statuto speciale (Trentino, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna, Friuli) hanno una maggiore autonomia legislativa

4) Regolamenti: si distinguono in varie categorie per argomento e fondamento della loro efficacia regolamenti

d’esecuzione = disciplinano l’applicazione delle leggi statali e regionali invalidità accertata dal giudice ordinario

5) Usi (o consuetudini): (nascono dalla pratica costante degli interessati) affinché vi sia un uso occorre

- un elemento materiale o oggettivo: pratica uniforme e costante per lungo tempo in modo che abbia dignità di

norma agli occhi dei consociati

- un elemento psicologico o soggettivo: la pratica deve essere tenuta con la convinzione che sia obbligatoria in

quanto conforme ad una norma giuridica

Altrimenti si ha solo un uso di fatto senza uso normativo

L’uso oggigiorno ha efficacia solo se espressamente richiamato dalla legge o dal regolamento 

Una legge non può venir meno per desuetudine, ma può solo essere abrogata da una legge successiva raccolte

ufficiali degli usi per facilitarne la conoscenza

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 

La norma, essendo generale ed astratta, va interpretata a seconda del contesto e della situazione vi è un’ampia zona di

indeterminazione che concerne il soggetto a cui la norma si riferisce, che può risultare dubbio o sibillino concetti di qualità

(pericoloso, grave,..) difficilmente determinabili 

Quando una legge viene approvata la si proclama in maniera generale i problemi di interpretazione si pongono durante i casi

concreti

Il LEGISLATORE (colui che ha formulato la norma) è:

- Coerente l’interpretazione preferibile è coerente con il resto dell’ordinamento

- Rispettoso della Costituzione interpretazione non contraria al resto della Costituzione

- Mantiene gli impegni con i paesi internazionali interpretazione che non va contro i trattati di pace

- Efficiente, razionale e giusto interpretazione che non cerca conseguenze assurde o inique

Legislatore =personificazione di un principio di razionalità assunto dall’interprete si preferisce sempre l’interpretazione che

meglio realizza le finalità della legge giurisprudenza degli interessi

Interpretazione evolutiva = che muta con il passare del tempo e delle convenzioni sociali

Procedimento per analogia aver riguardo delle disposizioni di materiale simile o analogo

Talvolta le norme indicano dove cercare le applicazioni per analogia determinare la ragione giustificatrice della norma, per

vedere se è possibile applicarla in quel dato caso analogo (non si può procedere per analogia nel caso di leggi speciali o norme

penali)

Nel caso in cui un’applicazione analogica non sia possibile, bisogna decidere secondo i PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO

norme

GIURIDICO dello Stato costituzionali : eguaglianza, diritti naturali, responsabilità, buona fede,.. 

Leggi eccezionali= fanno eccezione alle norme giuridiche generali ma sono applicabili solo per un determinato periodo di tempo

ogni norma può apparire eccezione di un’altra, tranne i generali e generici princìpi di libertà

- Leggi strutturali : princìpi stabili, giudizi di valore consolidati 

- Leggi congiunturali : dettate da considerazioni contingente e variabili leggi eccezionali = non applicabili

analogicamente (valide solo per un determinato periodo o per una determinata causa)

CLAUSOLE GENERALI

Due possibilità date dal dettare una disciplina rigida in ambito legislativo:

- Emanare regole generali prive di flessibilità

- Dettare una casistica pesante, incompleta, e senza un contatto diretto e con i casi concreti

Il legislatore si limita a fissare i princìpi, lasciando che la giurisprudenza le interpreti e le applichi flessibilità del sistema giuridico e

capacità di adattarsi ai cambiamenti 

Clausole generali = giusta causa, grave/giustificato motivo, danno ingiusto, buona fede, buon costume,.. spetta al giudice

integrarle al caso secondo un’opera di integrazione oggettiva secondo i valori correnti

Concetto di equità contrapposto alla rigidità della regole giustizia adeguata ai particolari dei casi concreti

La norma è semplificatrice, dunque può essere che raramente capiti che mal si adatti a un particolare caso il giudice può agire

secondo equità se autorizzato IL GIUDICE

Le regole elaborate dal giudice non sono efficaci quanto le leggi passaggio della motivazione della sentenza, non è un

precedente vincolante ma può liberamente essere preso a esempio 

Spesso le regole di giurisprudenza consolidate sono state assunte in testi di legge diritto prodotto anche dall’attività

giurisdizionale a causa dell’inevitabilità delle lacune e delle zone d’ombra

Sec. XVII e XVII nei casi in tribunale non era ammessa la minima interpretazione della legge, a meno che i casi non fossero

decisi dalla legge e in tal caso venivano interpretati da dottori fonti del diritto di tipo casistico (Corpus Iuris)

Tribunali Superiori con decisioni interpretative più autoritarie di quelle dei dottori decisioni ripetute e conformi = consuetudine

vincolante per la generalità dei casi a venire

I Sovrani interpretavano gli editti da loro promulgati, applicandoli ai vari casi concreti 

Francese

1790 (Rivoluzione ) = principio che attribuisce al legislatore il potere di interpretare la legge rigida separazione dei

 

poteri (assemblee legislative = produrre diritto, giudici = bocca della legge) principio presto abolito il giudice interpreta

nuovamente la legge (1804)

Austriaco Albertino

Codice Civile e Codice = vieta l’attribuzione alla legge di altro senso se non quello specificato, il giudice deve

procedere o per analogia o rifacendosi ai princìpi generali del diritto si sviluppa l’idea di un ordinamento giuridico

potenzialmente completo (procedimento analogico puramente tecnico e scientifico, lontano da soggettività personali)

francese

Letteratura giuridica metodo dell’esegesi analisi dei testi di legge e dei lavori preparatori per accertare la volontà del

legislatore (ragionamento analogico, a fortiori=regola applicabile a casi non espressamente previsti, a contrario=non applicabile a

casi implicitamente esclusi dal legislatore, divieto di analogia per le leggi eccezionali,..)

In Germania nasce la giurisprudenza teleologica (interpretazione orientata sullo scopo della legge) e la giurisprudenza degli

interessi (realizzare interessi meritevoli di tutela secondo la legge) 

Francia e Germania (primi del 1900): Scuola della libera ricerca del diritto il giudice deve rispettare i comandi della legge, ma

non se è chiamato a decidere in base a qualcosa non regolato dalla legge (LACUNA) deve operare nei panni del legislatore

Incertezza riguardante l’imparzialità del giudice, che potrebbe erroneamente agire secondo i suoi personali valori morali o

seguendo le sue ideologie politiche soggettive la legislazione analitica è utile nei casi in cui vi sono tensioni politiche, per evitare

queste sentenze basate su valori personali del giudice (sono comunque necessari limitati giudizi di valore)

DIRITTO PUBBLICO

Organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni ) ed enti pubblici non territoriali (Camere di

Commercio, Università degli Studi ) rapporti reciproci degli enti pubblici in base allo svolgimento delle loro funzioni pubbliche +

rapporti degli enti pubblici con i privati ove vi è la supremazia dell’ente pubblico sul privato soggettato collettività su un piano di

supremazia ed imparità (tra un privato e un pubblico,..)

 TIPICITA’ (non si possono inventare nuovi reati)

Diritto Costituzionale, Amministrativo, Tributario e Penale.

DIRITTO PRIVATO

Rapporti reciproci degli individui (contratti, obbligazioni, proprietà,..) + organizzazione e attività di società ed enti privati o pubblici

 esempio: se un ente pubblico cagiona ingiustamente un danno a un privato, ne risponde secondo le norme di responsabilità

civile quotidianità

Un ente pubblico spesso può usufruire del diritto privato per realizzare i propri finisoggetti su un piano di parità (Stato e

Università,..)

Sotto branche (civile e commerciale) esistenti unicamente dal punto di vista didattico (un unico Codice Civile, al contrario della

Francia) ATIPICITA’ (Art. 1322 C.C. Comma II)

 

Digesto 1.1.2 distinzione tra diritto pubblico e privato operata dai Romani in primis, Egizi e Celti non facevano distinzioni i

Romani creano una scienza giuridica

La distinzione tra Diritto Pubblico e Privato non dipende dai soggetti o dagli interessi, ma dal tipo di rapporto :

- parità giuridica +autonomia dei soggetti PRIVATO

- esercizio di poteri di supremazia PUBBLICO 

Spesso i due fenomeni finiscono con il mischiarsi, non avendo precisi limiti contenitivi ben definibili progressivo cambiamento di

 

definizione di Diritto Privato STATUTO DEI PRIVATI: principi dei diritti dell’uomo, individualismo, libertà strumenti tecnici

particolare (contratto, società,..) + particolari princìpi (uguaglianza, concorrenza,..)

OGGIGIORNO la differenza tra diritto pubblico o privato si basa sulla natura dei conflitti (collettiva o individuale)

LA COSTITUZIONE

La Costituzione occupa il primo posto nella gerarchia delle fonti del diritto: 

- Legittima i pubblici poteri e disciplina la validità dell’attività legislativa Costituzione Italiana rigida 

- Esprime i princìpi dell’ordinamento giuridico (diritti e doveri fondamentali dei cittadini + divisione dei poteri) ordinato

sviluppo delle istituzioni scevro da revisioni orientate verso determinati partiti politici

La Costituzione esprime princìpi validi sia per il diritto pubblico che per il diritto privato (rapporti tra cittadini e Stato, ma anche tra

cittadini)

Se una legge ordinaria è in contrasto con la Costituzione, il giudice deve sospendere il giudizio e rivolgersi alla Corte Costituzionale,

la quale dichiarerà (dopo averla accertata) l’illegalità della norma in contrasto con il precetto costituzionale

Precetti costituzionali che proclamano un diritto senza specificarne i mezzi per attuarlo, o prescrivono direttive da svolgere in

futuro (Art.3 II, 4 I, 32, 44,..) non è sempre facile attuarli, anche e soprattutto a causa dei costi, ma rimangono comunque

precetti inviolabili ai quali non si può andare contro tramite legge ordinaria

Le norme costituzionali sono molto generali (per consentire una maggior stabilità e durata nel tempo, e un maggior adattamento al

 

contesto sociopolitico) interpretazione letterale quasi mai sufficiente coordinazione della disposizione con le altre (non

trascurando il riferimento alle circostanze sociali ed economiche che la norma vuole regolare)

La Costituzione pone in primo piano la persona umana (Stato al serviz

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ValentinaValentina94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Delfini Francesco.
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