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LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Leggi speciali a tutela del conduttore per tutelare la sua stabilità e l’avviamento commerciale dell’impresa del conduttore
Immobili utilizzati come ABITAZIONE
Durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali è rinnovato per altri 4 anni fatti salvi i casi ove è consentito al locatore dare disdetta
prima della scadenza ad esempio: se intende vendere l’immobile a terzi e non ha proprietà di altri immobili (al conduttore è però
riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto)
Limitata deroga della disposizione sulla durata minima, purché conformi a contratti tipo definiti in sede locale mediante accordi tra
le associazioni maggiormente rappresentative dei locatori e degli inquilini
Regole a protezione del conduttor per consentirgli una stabilità del rapporto, e derogabili in suo favore con una clausola che gli
attribuisce la facoltà di recedere in ogni momento (se non vi è la clausola, può comunque recedere per gravi motivi); mentre il
locatore non può recedere anticipatamente asimmetria a tutela del conduttore
La disciplina sulla durata minima non è applicabile ad alcuni rapporti specificati dalla legge (es: alloggi locati per finalità turistiche)
possibilità di stipulare contratti di locazione di minore durata per soddisfare le esigenze delle parti
Recesso = comunicato con un preavviso di 6 mesi (in mancanza, il contratto è rinnovato tacitamente)
Per la validità del canone, è sufficiente la forma scritta e se non viene adottata, il canone è determinato dal giudice in base ad
accordi in sede locale
Può essere risolto per inadempimento purché non sia di scarsa importanza, e vi sono limiti legali oltre i quali
l’inadempimento/ritardo è considerato grave da giustificare risoluzione
In caso di morte del conduttore, gli succedono eredi/coniuge/familiari/more uxorio
Immobili adibiti ad USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
Durata non inferiore a 6 anni (a 9 anni se adibito ad attività alberghiera), anche se le parti hanno stabilito per un periodo più breve
regola derogabile in favore del conduttore che può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di almeno 6
mesi
Si rinnova tacitamente ad ogni scadenza, ma se nell’immobile è esercitata un’attività industriale/commerciale alla prima
scadenza del contratto il locatore ha facoltà di diniego della rinnovazione se intende adibire l’immobile ad
Abitazione propria/del coniuge/dei parenti stretti
Esercizio di un’attività produttiva propria/del coniuge/dei parenti stretti
O qualora intenda demolirlo/ristrutturarlo/restaurarlo
Se l’immobile è adibito ad attività produttiva alla morte del conduttore gli succedono colore che hanno diritto di continuarne
l’attività + commercianti che utilizzavano gli stessi locali pur non essendo titolari del contratto (essi hanno diritto di succedere
anche in caso di recessione del titolare, ma il locatore può opporsi per gravi motivi)
In caso di cessione/affitto dell’azienda, il conduttore può cedere con essa il contratto, o sublocare l’immobile anche senza il
consenso del locatore, che però può opporsi per gravi motivi
In caso di somme pagate al locatore ma in violazione dei limiti di legge, spetta al conduttore un’azione di ripetizione dell’indebito
entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile locato
b) L’AFFITTO Art. 1615 – 1617, 1620, 1626 – 1627
Una parte, verso un corrispettivo, si obbliga per un determinato tempo a far godere all’altra una cosa produttiva mobile/immobile,
affinché ne tragga e ne faccia propri i frutti in base alla destinazione economica della cosa
Obbligazioni del locatore = consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenza, in modo da servire al suo uso
Obbligazioni dell’affittuario = curare la gestione in conformità alla destinazione economica, e può prendere iniziative per produrre
un aumento di reddito della cosa (solo se non importano obblighi al locatore e conformi all’interesse della produzione)
Il rapporto si estingue alla scadenza del termine, o per recesso con dovuto preavviso, o per incapacità/insolvenza dell’affittuario
(salvo idonea garanzia) in caso di morte dell’affittuario, gli eredi possono recedere
c) IL COMODATO Art. 1803, 1809 – 1810
Il comodante consegna al comodatario una cosa mobile/immobile, affinché se ne serva per un tempo determinato con l’obbligo di
restituirla: è gratuito
Obbligazioni del comodatario = custodire/conservare la cosa con diligenza, usarla per il suo uso stabilito e non concederne il
godimento ad altri senza il consenso del comodante
Deve restituire la cosa alla scadenza dl termine, o anche prima se il comodante ha un bisogno urgente di servirsene se il termine
non è fissato, il comodatario deve restituirla non appena il comodante la richiede
CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA ALTRUI
a) IL MANDATO Art.1703 – 1705, 1719 – 1727
Il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante l’autonomia distingue il mandatario dal
prestatore di lavoro subordinato, e il mandato si distingue dal contratto d’opera per la natura dell’attività svolta (stipulazione di
negozi giuridici)
Può essere conferito con o senza rappresentanza:
Se il mandatario ha la rappresentanza, gli effetti dei negozi si producono direttamente in capo al mandante
Se non ha la rappresentanza, agisce in nome proprio e trasmetterà poi successivamente i diritti al mandante gli effetti
del negozio stipulato dal mandatario in nome proprio si producono in capo a lui anche se il terzo ha avuto conoscenza del
mandato
Chi non vuole apparire di fronte al terzo ricorre al mandato senza rappresentanza, ed evita al terzo ogni problema di
accertamento/interpretazione della procura
Il duplice trasferimento implica maggiori costi fiscali e crea qualche rischio il mandato con rappresentanza è preferito ogni volta
che non vi siano ragioni particolari ad ostacolo
Il terzo non ha alcun rapporto con il mandante solo in caso di azioni spettanti al terzo, il quale non può rivolgersi direttamente al
mandante per ottenere ciò che gli è dovuto al mandante la legge attribuisce il diritto di agire direttamente contro il terzo, per
ottenere ciò che è stato acquistato per suo conto (rivendicazione di cose mobili, esercitare verso il terzo diritti di credito derivanti
dall’esecuzione del mandato) può impedire che questi beni siano assoggettati ad esecuzione forzata dei creditori del
mandatario, purché il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento
Per le cose immobili/mobili iscritte in pubblici registri principio rigoroso del doppio passaggio
Il mandato si perfeziona con l’accordo delle parti, e non è necessario che questo sia manifestato in una forma particolare forma
scritta solo se il mandato ha per oggetto il trasferimento di beni immobili o un negozio per cui sia richiesta la forma scritta ad
substantiam
L’obbligo del mandatario è quello di eseguire il mandato con la giusta diligenza, mentre il mandante somministra al mandatario i
mezzi necessari + rimborso + pagamento del compenso
Il rapporto di mandato ha un carattere PERSONALE perché fondato sulla fiducia si estingue con la morte, l’interdizione,
l’inabilitazione del mandante/mandatario
E’ revocabile dal mandante, ma se era stata pattuita l’irrevocabilità la revoca ingiustificata obbliga il mandante al risarcimento si
estingue anche per rinuncia da parte del mandatario; ma la rinuncia senza causa lo obbliga al risarcimento
Se è a TEMPO INDETERMINATO = sono entrambi liberi di recedere con congruo preavviso
Il mandato conferito nell’interesse del mandatario/terzi non si estingue per la revoca del mandante, salvo diversamente stabilito o
vi sia una giusta causa, seppure per morte/incapacità sopravvenuta del mandante
b) LA COMMISSIONE Art. 1731 – 1736
È un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto dl committente ed in nome del commissionario al quale
spetta una provvigione calcolata in percentuale sul prezzo di acquisto/vendita il commissionario non si assume i rischi economici
sopportati da chi acquista e rivende per conto proprio
Talvolta il commissionario incaricato della vendita può dover rispondere del pagamento del prezzo dell’acquirente garanzia “star
del credere” limitata a una parte di prezzo (meno del 15%)
Se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire egli stesso al prezzo corrente che risulti da listini di
borsa/mercuriali le cose che dovrebbe comprare (o può acquistare le cose che dovrebbe vendere), salvo il suo diritto alla
provvigione ( = diritto al compenso)
c) LA SPEDIZIONE Art. 1737
È un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di
cura
trasporto e di compiere le operazioni accessorie il deposito e il trasporto, la messa a bordo, provvede all’assicurazione e
adempie alle eventuali formalità doganali
d) L’AGENZIA Art. 1742 – 1743, 1748 – 1752
Una parte assume l’incarico di promuovere per conto dell’altra la conclusione di contratti in una zona determinata, contro
retribuzione di una provvigione sugli affari procurati (il diritto alla provvigione può essere escluso se il contratto non ha esecuzione
per cause non imputabili al proponente)
L’agente si organizza autonomamente e a proprio rischio = imprenditore/lavoratore autonomo
Può limitarsi a raccogliere ordinazioni/proposte contrattuali che il proponente concluderà; ma può anche essere munito di
rappresentanza e poter concludere egli stesso i contratti in nome del proponente
Le parti del contratto di agenzia sono reciprocamente vincolate all’esclusiva il proponente non può valersi di più agenti e
l’agente non può lavorare per due diversi proponenti in concorrenza
il contratto può essere A TERMINE o a tempo INDETERMINATO: in quest’ultimo caso ciascuna parte può recedere con un preavviso
nel termine stabilito, e comunque non inferiore alla misura stabilita dalla legge
Alla cessazione del rapporto all’agente spetta un’indennità se ha riportato avviamento al proponente, o se appare equo in
relazione alle circostanza del caso (in relazione alle provvigioni che viene a perdere sugli affari con la clientela da lui procurata)
La figura dell’agente è diversa da quella del lavoratore subordinato