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LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Leggi speciali a tutela del conduttore per tutelare la sua stabilità e l’avviamento commerciale dell’impresa del conduttore

 Immobili utilizzati come ABITAZIONE

Durata non inferiore a 4 anni, decorsi i quali è rinnovato per altri 4 anni fatti salvi i casi ove è consentito al locatore dare disdetta

prima della scadenza ad esempio: se intende vendere l’immobile a terzi e non ha proprietà di altri immobili (al conduttore è però

riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto)

Limitata deroga della disposizione sulla durata minima, purché conformi a contratti tipo definiti in sede locale mediante accordi tra

le associazioni maggiormente rappresentative dei locatori e degli inquilini

Regole a protezione del conduttor per consentirgli una stabilità del rapporto, e derogabili in suo favore con una clausola che gli

attribuisce la facoltà di recedere in ogni momento (se non vi è la clausola, può comunque recedere per gravi motivi); mentre il

locatore non può recedere anticipatamente asimmetria a tutela del conduttore

La disciplina sulla durata minima non è applicabile ad alcuni rapporti specificati dalla legge (es: alloggi locati per finalità turistiche)

 possibilità di stipulare contratti di locazione di minore durata per soddisfare le esigenze delle parti

Recesso = comunicato con un preavviso di 6 mesi (in mancanza, il contratto è rinnovato tacitamente)

Per la validità del canone, è sufficiente la forma scritta e se non viene adottata, il canone è determinato dal giudice in base ad

accordi in sede locale

Può essere risolto per inadempimento purché non sia di scarsa importanza, e vi sono limiti legali oltre i quali

l’inadempimento/ritardo è considerato grave da giustificare risoluzione

In caso di morte del conduttore, gli succedono eredi/coniuge/familiari/more uxorio

 Immobili adibiti ad USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Durata non inferiore a 6 anni (a 9 anni se adibito ad attività alberghiera), anche se le parti hanno stabilito per un periodo più breve

 regola derogabile in favore del conduttore che può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso di almeno 6

mesi 

Si rinnova tacitamente ad ogni scadenza, ma se nell’immobile è esercitata un’attività industriale/commerciale alla prima

scadenza del contratto il locatore ha facoltà di diniego della rinnovazione se intende adibire l’immobile ad

 Abitazione propria/del coniuge/dei parenti stretti

 Esercizio di un’attività produttiva propria/del coniuge/dei parenti stretti

 O qualora intenda demolirlo/ristrutturarlo/restaurarlo

Se l’immobile è adibito ad attività produttiva alla morte del conduttore gli succedono colore che hanno diritto di continuarne

l’attività + commercianti che utilizzavano gli stessi locali pur non essendo titolari del contratto (essi hanno diritto di succedere

anche in caso di recessione del titolare, ma il locatore può opporsi per gravi motivi)

In caso di cessione/affitto dell’azienda, il conduttore può cedere con essa il contratto, o sublocare l’immobile anche senza il

consenso del locatore, che però può opporsi per gravi motivi

In caso di somme pagate al locatore ma in violazione dei limiti di legge, spetta al conduttore un’azione di ripetizione dell’indebito

entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla riconsegna dell’immobile locato

b) L’AFFITTO Art. 1615 – 1617, 1620, 1626 – 1627

Una parte, verso un corrispettivo, si obbliga per un determinato tempo a far godere all’altra una cosa produttiva mobile/immobile,

affinché ne tragga e ne faccia propri i frutti in base alla destinazione economica della cosa

Obbligazioni del locatore = consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenza, in modo da servire al suo uso

Obbligazioni dell’affittuario = curare la gestione in conformità alla destinazione economica, e può prendere iniziative per produrre

un aumento di reddito della cosa (solo se non importano obblighi al locatore e conformi all’interesse della produzione)

Il rapporto si estingue alla scadenza del termine, o per recesso con dovuto preavviso, o per incapacità/insolvenza dell’affittuario

(salvo idonea garanzia) in caso di morte dell’affittuario, gli eredi possono recedere

c) IL COMODATO Art. 1803, 1809 – 1810

Il comodante consegna al comodatario una cosa mobile/immobile, affinché se ne serva per un tempo determinato con l’obbligo di

restituirla: è gratuito

Obbligazioni del comodatario = custodire/conservare la cosa con diligenza, usarla per il suo uso stabilito e non concederne il

godimento ad altri senza il consenso del comodante 

Deve restituire la cosa alla scadenza dl termine, o anche prima se il comodante ha un bisogno urgente di servirsene se il termine

non è fissato, il comodatario deve restituirla non appena il comodante la richiede

CONTRATTI DI COOPERAZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA ALTRUI

a) IL MANDATO Art.1703 – 1705, 1719 – 1727 

Il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante l’autonomia distingue il mandatario dal

prestatore di lavoro subordinato, e il mandato si distingue dal contratto d’opera per la natura dell’attività svolta (stipulazione di

negozi giuridici)

Può essere conferito con o senza rappresentanza:

 Se il mandatario ha la rappresentanza, gli effetti dei negozi si producono direttamente in capo al mandante

 

Se non ha la rappresentanza, agisce in nome proprio e trasmetterà poi successivamente i diritti al mandante gli effetti

del negozio stipulato dal mandatario in nome proprio si producono in capo a lui anche se il terzo ha avuto conoscenza del

mandato

Chi non vuole apparire di fronte al terzo ricorre al mandato senza rappresentanza, ed evita al terzo ogni problema di

accertamento/interpretazione della procura 

Il duplice trasferimento implica maggiori costi fiscali e crea qualche rischio il mandato con rappresentanza è preferito ogni volta

che non vi siano ragioni particolari ad ostacolo

Il terzo non ha alcun rapporto con il mandante solo in caso di azioni spettanti al terzo, il quale non può rivolgersi direttamente al

mandante per ottenere ciò che gli è dovuto al mandante la legge attribuisce il diritto di agire direttamente contro il terzo, per

ottenere ciò che è stato acquistato per suo conto (rivendicazione di cose mobili, esercitare verso il terzo diritti di credito derivanti

dall’esecuzione del mandato) può impedire che questi beni siano assoggettati ad esecuzione forzata dei creditori del

mandatario, purché il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento

Per le cose immobili/mobili iscritte in pubblici registri principio rigoroso del doppio passaggio 

Il mandato si perfeziona con l’accordo delle parti, e non è necessario che questo sia manifestato in una forma particolare forma

scritta solo se il mandato ha per oggetto il trasferimento di beni immobili o un negozio per cui sia richiesta la forma scritta ad

substantiam

L’obbligo del mandatario è quello di eseguire il mandato con la giusta diligenza, mentre il mandante somministra al mandatario i

mezzi necessari + rimborso + pagamento del compenso 

Il rapporto di mandato ha un carattere PERSONALE perché fondato sulla fiducia si estingue con la morte, l’interdizione,

l’inabilitazione del mandante/mandatario 

E’ revocabile dal mandante, ma se era stata pattuita l’irrevocabilità la revoca ingiustificata obbliga il mandante al risarcimento si

estingue anche per rinuncia da parte del mandatario; ma la rinuncia senza causa lo obbliga al risarcimento

Se è a TEMPO INDETERMINATO = sono entrambi liberi di recedere con congruo preavviso

Il mandato conferito nell’interesse del mandatario/terzi non si estingue per la revoca del mandante, salvo diversamente stabilito o

vi sia una giusta causa, seppure per morte/incapacità sopravvenuta del mandante

b) LA COMMISSIONE Art. 1731 – 1736

È un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto dl committente ed in nome del commissionario al quale

spetta una provvigione calcolata in percentuale sul prezzo di acquisto/vendita il commissionario non si assume i rischi economici

sopportati da chi acquista e rivende per conto proprio 

Talvolta il commissionario incaricato della vendita può dover rispondere del pagamento del prezzo dell’acquirente garanzia “star

del credere” limitata a una parte di prezzo (meno del 15%)

Se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire egli stesso al prezzo corrente che risulti da listini di

borsa/mercuriali le cose che dovrebbe comprare (o può acquistare le cose che dovrebbe vendere), salvo il suo diritto alla

provvigione ( = diritto al compenso)

c) LA SPEDIZIONE Art. 1737

È un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di

cura

trasporto e di compiere le operazioni accessorie il deposito e il trasporto, la messa a bordo, provvede all’assicurazione e

adempie alle eventuali formalità doganali

d) L’AGENZIA Art. 1742 – 1743, 1748 – 1752

Una parte assume l’incarico di promuovere per conto dell’altra la conclusione di contratti in una zona determinata, contro

retribuzione di una provvigione sugli affari procurati (il diritto alla provvigione può essere escluso se il contratto non ha esecuzione

per cause non imputabili al proponente)

L’agente si organizza autonomamente e a proprio rischio = imprenditore/lavoratore autonomo

Può limitarsi a raccogliere ordinazioni/proposte contrattuali che il proponente concluderà; ma può anche essere munito di

rappresentanza e poter concludere egli stesso i contratti in nome del proponente

Le parti del contratto di agenzia sono reciprocamente vincolate all’esclusiva il proponente non può valersi di più agenti e

l’agente non può lavorare per due diversi proponenti in concorrenza

il contratto può essere A TERMINE o a tempo INDETERMINATO: in quest’ultimo caso ciascuna parte può recedere con un preavviso

nel termine stabilito, e comunque non inferiore alla misura stabilita dalla legge

Alla cessazione del rapporto all’agente spetta un’indennità se ha riportato avviamento al proponente, o se appare equo in

relazione alle circostanza del caso (in relazione alle provvigioni che viene a perdere sugli affari con la clientela da lui procurata)

La figura dell’agente è diversa da quella del lavoratore subordinato

Dettagli
A.A. 2013-2014
173 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ValentinaValentina94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Delfini Francesco.