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INTELLETTUALE
Nel libro quinto viene annoverato, tra le fattispecie del lavoro autonomo, il contratto di opera intellettuale,
il quale ha ad oggetto una prestazione, appunto, di opera intellettuale (art. 2230), e ricava la sua
disciplina dalle norme codicistiche ad hoc degli artt. 2229 e ss., ed ancora dalle singole disposizioni delle
leggi speciali che regolano l’ammissione e l’esercizio delle singole professioni (es. avvocati, ingegneri,
architetti, ecc…) e solo “in quanto compatibili” dalle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. relative al
contratto d’opera.
La disciplina della fattispecie in esame si incentra, perlopiù, sulle “professioni liberali” giacché il loro
esercizio ancorché caratterizzato da una forte autonomia, si carica di valenze pubblicistiche alla cui
salvaguardia sono deputati, in primis, i singoli ordini professionali, dotati di poteri disciplinari sugli iscritti
e di poteri di tutela degli interessi economici e deontologici della corporazione.
La stessa UE è a lavoro per garantire la facoltà di esercitare una professione a titolo autonomo o
dipendente in uno stato differente da quello in quale si è acquistato il titolo.
Nel caso di professioni “per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi” (art.
2229, comma 1), la prestazione eseguita da un soggetto non iscritto non dà a questo “azione per il
pagamento della retribuzione” (art. 2231, comma 1): qualora invece durante la prestazione, un soggetto
regolarmente iscritto veda cancellarsi per qualsiasi motivo dall’albo o elenco, avverrà sì la risoluzione del
contratto “ex lege”, ma al professionista rimane il diritto al rimborso delle spese sostenute ed “un
compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto” (art. 2231, ult. Comma).
N.b.: l’esercizio abusivo di una professione comporta reato, ai sensi dell’art. 348 c.p.
L’oggetto del contratto e la sua esecuzione
Uno degli aspetti che il legislatore ha accuratamente disciplinato, al fine di tutelare il prestigio e
l’onorabilità delle categorie professionali, è la disciplina del compenso dovuto al professionista, per cui
si deve avere a mente l’art. 2233 c.c.: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione
professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
Salva la regola generale della “postnumerazione” ed eventuale diversa pattuizione tra le parti, la legge
prevede espressamente l’obbligo per il cliente di tenere indenne il professionista dalle spese occorrenti
per il compimento dell’opera e di corrispondergli “secondo gli usi, gli acconti sul compenso”. A favore del
professionista è, inoltre, disposto un sia pur limitato diritto alla ritenzione delle cose e dei documenti
ricevuti dal cliente per l’espletamento della prestazione, nonché (art. 2751-bis, n. 2) un privilegio
generale sui mobili del debitore per i crediti relativi alle retribuzioni; il termine di prescrizione del diritto al
compenso ed al rimborso per le spese è quello breve dei tre anni, ex art. 2956, n. 2.
Si parla, nel caso di contratto d’opera intellettuale, di obbligazione “di mezzi” o “di diligenza” in quanto il
prestatore d’opera intellettuale non si obbliga a fornire al cliente il risultato utile, bensì si obbliga verso
questo ad usare la “diligenza” (art. 1176, comma 2) che ragionevolmente possa condurre a tale risultato,
con, ovviamente, un dovere di correttezza e buona fede nonché con un dovere di informazione nei
riguardi del cliente.
L’art. 2236 dispone una limitazione di responsabilità del prestatore d’opera intellettuale al caso di colpa
grave o di dolo nell’ipotesi in cui la prestazione dovuta implichi “la soluzione di problemi tecnici di
speciale difficoltà”.
Si può ben notare come uno degli elementi principali nel rapporto obbligatorio tra professionista e cliente
è il carattere fiduciario che vi è tra le parti (v. art. 2232). Infatti l’art 2232 impone al prestatore
l’esecuzione personale dell’incarico pur con la facoltà di avvalersi di sostituti ed ausiliari se consentito
dal contratto o dagli usi.
Parimenti significativa p anche l’attribuzione di una facoltà di recesso ad entrambe le parti, disciplinata
dall’art. 2237: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese
sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso
delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne
sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.
Le forme moderne di esercizio
La disciplina legislativa è fortemente ancorata alla salvaguardia dei tradizionali privilegi delle professioni
liberali e permeata da istanze corporative e pubblicistiche da un lato, e, dall’altro, una realtà economica
e sociale che tende ad applicarle lo statuto normativo dell’impresa. L’art. 2238 pone una netta cesura tra
esercizio in via autonoma delle professioni intellettuali ed impresa, stabilendo l’applicabilità delle norme
relative a quest’ultima quando l’esercizio della professione costituisca “l’elemento di un’attività
organizzata in forma d’impresa”. La non assimilabilità giuridica tra esercizio dell’impresa ed esercizio
dell’attività professionale attribuisce ai prestatori d’opera intellettuale l’innegabile vantaggio
dell’esclusione dal cosiddetto statuto dell’imprenditore commerciale, ossia l’esonero dall’iscrizione al
registro delle imprese, dalla tenuta delle scritture contabili e soprattutto dall’assoggettabilità al fallimento
e alle altre procedure concorsuali. La società tra professionisti, utilizzabile per l’esercizio in comune
dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, richiama il modello della
società in nome collettivo. Tale rinvio non implica la qualificazione della società tra avvocati come
società commerciale. Lo strumento societario non pregiudica la personalità e la professionalità del
soggetto abilitato all’esercizio delle attività riservate, pertanto l’incarico pur essendo conferito alla società
potrà essere eseguito unicamente da uno o più soci.
IL CONTRATTO DI TRASPORTO
La nozione unitaria e le principali distinzioni: a) trasporti terrestri (ferroviari e su
ruote), marittimi ed aerei; b) trasporti di persone e trasporti di cose; c)
trasporti misti o combinati; c) trasporti speciali e postali:
L’art. 1678 definisce trasporto quel contratto con il quale “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a
trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”. Accanto a tale disp. va subito indicata quella di cui
all’art. 1680: “Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via
d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle
leggi speciali”. Tale disposizione porta alla distinzione tra:
• Trasporti terrestri (artt. 1678/1702) per i quali la distinzione più importante è quella indotta dal
mezzo scelto e tra trasporto ferroviario e su gomma;
• Trasporti marittimi, disciplinati dal cod. nav. e da convenzioni internazionali;
• Trasporti aerei, (come per quelli marittimi).
Da una complessiva osservazione si evince che la vera scriminate normativa di tale fattispecie è
l’oggetto del contratto, il quale può constare in cose o persone; l’oggetto di tale contratto trova la sua
disciplina non solo nel c.c. ma anche nel codice della navigazione per il trasporto aereo e marittimo
nonché nel c.d. “codice ferroviario”.
Il progresso ha portato all’aumento dei cc.dd. “trasporti misti o combinati” (persone e cose insieme),
nonché dei c.d. “trasporti speciali” (a tutela dell’ambiente e del consumatore: trasporto di merci
pericolose, armi e materie esplodenti, animali vivi, ecc…) e del c.d. “servizio postale”.
I caratteri del contratto
Andiamo a vedere i caratteri che caratterizzano tale tipologia contrattuale:
• Il contratto di trasporto è un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente oneroso;
• È contratto consensuale, fatta salva l’ipotesi del triposto ferroviario di cose,
• È un contratto non formale, non essendo prescritta per la sua validità alcuna forma cosicché
nulla vieta che si possa concludere tale contratto anche oralmente.
Il trasporto di persone
Nel trasporto di persone, il vettore si obbliga a trasferire una persona, il viaggiatore, ed il bagaglio che
questa porta con se da un luogo ad un altro ed il viaggiatore, a sua volta, si obbliga a pagare il prezzo,
se convenuto, ad esibire il titolo di viaggio, se rilasciato, e ad osservare durante il percorso le condizioni
contrattuali e legali regolanti il trasporto.
Parlando di trasporto l’art 1681 prevede una distinzione tra trasporto gratuito nel quale è presente un
interesse del vettore e trasporto di cortesia nel quale invece manca. Il primo tipo è quindi come un
contratto mentre il secondo non ha conseguenze evidenti in tema di responsabilità.
Andiamo a vedere proprio la responsabilità:
• Art. 1681. Responsabilità del vettore: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento
nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con
sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il
viaggiatore.
Per accedere al risarcimento il viaggiatore deve dimostrare:
• L’esistenza del contratto di trasporto
• L’esistenza del danno
• Il nesso di casualità materiale
Dimostrato ciò entra in azione una presunzione di responsabilità e starà al vettore dimostrare di aver
utilizzato tutte le precauzione per evitare il danno.
Il trasporto di cose