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INTELLETTUALE

Nel libro quinto viene annoverato, tra le fattispecie del lavoro autonomo, il contratto di opera intellettuale,

il quale ha ad oggetto una prestazione, appunto, di opera intellettuale (art. 2230), e ricava la sua

disciplina dalle norme codicistiche ad hoc degli artt. 2229 e ss., ed ancora dalle singole disposizioni delle

leggi speciali che regolano l’ammissione e l’esercizio delle singole professioni (es. avvocati, ingegneri,

architetti, ecc…) e solo “in quanto compatibili” dalle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. relative al

contratto d’opera.

La disciplina della fattispecie in esame si incentra, perlopiù, sulle “professioni liberali” giacché il loro

esercizio ancorché caratterizzato da una forte autonomia, si carica di valenze pubblicistiche alla cui

salvaguardia sono deputati, in primis, i singoli ordini professionali, dotati di poteri disciplinari sugli iscritti

e di poteri di tutela degli interessi economici e deontologici della corporazione.

La stessa UE è a lavoro per garantire la facoltà di esercitare una professione a titolo autonomo o

dipendente in uno stato differente da quello in quale si è acquistato il titolo.

Nel caso di professioni “per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi” (art.

2229, comma 1), la prestazione eseguita da un soggetto non iscritto non dà a questo “azione per il

pagamento della retribuzione” (art. 2231, comma 1): qualora invece durante la prestazione, un soggetto

regolarmente iscritto veda cancellarsi per qualsiasi motivo dall’albo o elenco, avverrà sì la risoluzione del

contratto “ex lege”, ma al professionista rimane il diritto al rimborso delle spese sostenute ed “un

compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto” (art. 2231, ult. Comma).

N.b.: l’esercizio abusivo di una professione comporta reato, ai sensi dell’art. 348 c.p.

L’oggetto del contratto e la sua esecuzione

Uno degli aspetti che il legislatore ha accuratamente disciplinato, al fine di tutelare il prestigio e

l’onorabilità delle categorie professionali, è la disciplina del compenso dovuto al professionista, per cui

si deve avere a mente l’art. 2233 c.c.: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere

determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione

professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della

professione.

Salva la regola generale della “postnumerazione” ed eventuale diversa pattuizione tra le parti, la legge

prevede espressamente l’obbligo per il cliente di tenere indenne il professionista dalle spese occorrenti

per il compimento dell’opera e di corrispondergli “secondo gli usi, gli acconti sul compenso”. A favore del

professionista è, inoltre, disposto un sia pur limitato diritto alla ritenzione delle cose e dei documenti

ricevuti dal cliente per l’espletamento della prestazione, nonché (art. 2751-bis, n. 2) un privilegio

generale sui mobili del debitore per i crediti relativi alle retribuzioni; il termine di prescrizione del diritto al

compenso ed al rimborso per le spese è quello breve dei tre anni, ex art. 2956, n. 2.

Si parla, nel caso di contratto d’opera intellettuale, di obbligazione “di mezzi” o “di diligenza” in quanto il

prestatore d’opera intellettuale non si obbliga a fornire al cliente il risultato utile, bensì si obbliga verso

questo ad usare la “diligenza” (art. 1176, comma 2) che ragionevolmente possa condurre a tale risultato,

con, ovviamente, un dovere di correttezza e buona fede nonché con un dovere di informazione nei

riguardi del cliente.

L’art. 2236 dispone una limitazione di responsabilità del prestatore d’opera intellettuale al caso di colpa

grave o di dolo nell’ipotesi in cui la prestazione dovuta implichi “la soluzione di problemi tecnici di

speciale difficoltà”.

Si può ben notare come uno degli elementi principali nel rapporto obbligatorio tra professionista e cliente

è il carattere fiduciario che vi è tra le parti (v. art. 2232). Infatti l’art 2232 impone al prestatore

l’esecuzione personale dell’incarico pur con la facoltà di avvalersi di sostituti ed ausiliari se consentito

dal contratto o dagli usi.

Parimenti significativa p anche l’attribuzione di una facoltà di recesso ad entrambe le parti, disciplinata

dall’art. 2237: “Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese

sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso

delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne

sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.

Le forme moderne di esercizio

La disciplina legislativa è fortemente ancorata alla salvaguardia dei tradizionali privilegi delle professioni

liberali e permeata da istanze corporative e pubblicistiche da un lato, e, dall’altro, una realtà economica

e sociale che tende ad applicarle lo statuto normativo dell’impresa. L’art. 2238 pone una netta cesura tra

esercizio in via autonoma delle professioni intellettuali ed impresa, stabilendo l’applicabilità delle norme

relative a quest’ultima quando l’esercizio della professione costituisca “l’elemento di un’attività

organizzata in forma d’impresa”. La non assimilabilità giuridica tra esercizio dell’impresa ed esercizio

dell’attività professionale attribuisce ai prestatori d’opera intellettuale l’innegabile vantaggio

dell’esclusione dal cosiddetto statuto dell’imprenditore commerciale, ossia l’esonero dall’iscrizione al

registro delle imprese, dalla tenuta delle scritture contabili e soprattutto dall’assoggettabilità al fallimento

e alle altre procedure concorsuali. La società tra professionisti, utilizzabile per l’esercizio in comune

dell’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, richiama il modello della

società in nome collettivo. Tale rinvio non implica la qualificazione della società tra avvocati come

società commerciale. Lo strumento societario non pregiudica la personalità e la professionalità del

soggetto abilitato all’esercizio delle attività riservate, pertanto l’incarico pur essendo conferito alla società

potrà essere eseguito unicamente da uno o più soci.

IL CONTRATTO DI TRASPORTO

La nozione unitaria e le principali distinzioni: a) trasporti terrestri (ferroviari e su

ruote), marittimi ed aerei; b) trasporti di persone e trasporti di cose; c)

trasporti misti o combinati; c) trasporti speciali e postali:

L’art. 1678 definisce trasporto quel contratto con il quale “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a

trasferire persone o cose da un luogo ad un altro”. Accanto a tale disp. va subito indicata quella di cui

all’art. 1680: “Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via

d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle

leggi speciali”. Tale disposizione porta alla distinzione tra:

• Trasporti terrestri (artt. 1678/1702) per i quali la distinzione più importante è quella indotta dal

mezzo scelto e tra trasporto ferroviario e su gomma;

• Trasporti marittimi, disciplinati dal cod. nav. e da convenzioni internazionali;

• Trasporti aerei, (come per quelli marittimi).

Da una complessiva osservazione si evince che la vera scriminate normativa di tale fattispecie è

l’oggetto del contratto, il quale può constare in cose o persone; l’oggetto di tale contratto trova la sua

disciplina non solo nel c.c. ma anche nel codice della navigazione per il trasporto aereo e marittimo

nonché nel c.d. “codice ferroviario”.

Il progresso ha portato all’aumento dei cc.dd. “trasporti misti o combinati” (persone e cose insieme),

nonché dei c.d. “trasporti speciali” (a tutela dell’ambiente e del consumatore: trasporto di merci

pericolose, armi e materie esplodenti, animali vivi, ecc…) e del c.d. “servizio postale”.

I caratteri del contratto

Andiamo a vedere i caratteri che caratterizzano tale tipologia contrattuale:

• Il contratto di trasporto è un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente oneroso;

• È contratto consensuale, fatta salva l’ipotesi del triposto ferroviario di cose,

• È un contratto non formale, non essendo prescritta per la sua validità alcuna forma cosicché

nulla vieta che si possa concludere tale contratto anche oralmente.

Il trasporto di persone

Nel trasporto di persone, il vettore si obbliga a trasferire una persona, il viaggiatore, ed il bagaglio che

questa porta con se da un luogo ad un altro ed il viaggiatore, a sua volta, si obbliga a pagare il prezzo,

se convenuto, ad esibire il titolo di viaggio, se rilasciato, e ad osservare durante il percorso le condizioni

contrattuali e legali regolanti il trasporto.

Parlando di trasporto l’art 1681 prevede una distinzione tra trasporto gratuito nel quale è presente un

interesse del vettore e trasporto di cortesia nel quale invece manca. Il primo tipo è quindi come un

contratto mentre il secondo non ha conseguenze evidenti in tema di responsabilità.

Andiamo a vedere proprio la responsabilità:

• Art. 1681. Responsabilità del vettore: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento

nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del

viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con

sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il

viaggiatore.

Per accedere al risarcimento il viaggiatore deve dimostrare:

• L’esistenza del contratto di trasporto

• L’esistenza del danno

• Il nesso di casualità materiale

Dimostrato ciò entra in azione una presunzione di responsabilità e starà al vettore dimostrare di aver

utilizzato tutte le precauzione per evitare il danno.

Il trasporto di cose

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Publisher
A.A. 2015-2016
59 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Iurisdictio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Grisi Giuseppe.