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IL DIRITTO DI PENTIMENTO O DI RECESSO
Il termine per l'esercizio del recesso è fissato in 10 giorni e decorre per i beni dal momento del loro ricevimento e per i servizi dalla conclusione del contratto. Il recesso comporta la restituzione della cosa consegnata secondo le modalità e i tempi previsti in contratto. Il fornitore è tenuto a rimborsare le somme versate dal consumatore, gratuitamente e nel minor tempo possibile.ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Quanto alla esecuzione del contratto, il fornitore deve eseguire l'ordine entro 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordine al fornitore. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta.DIRITTI IRRINUNCIABILI
I diritti riconosciuti in capo al consumatore dalla normativa sono irrinunciabili, sicché ogni pattuizione in contrasto con essa importa la nullità della pattuizione difforme.Contratti di garanzia finanziaria
Il d.lgs. 21 maggio2004 n. 170 ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. contratti di garanzia finanziaria. Si tratta di una nuova tipologia di contratti, destinati non a persone fisiche ma ad enti pubblici e creditizi ovvero a imprese di investimento e di assicurazione, il cui fine è quello di rendere più agevole, da parte del debitore, la prestazione di una garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie poste in essere da tali enti. La legge definisce il contratto di garanzia finanziaria come "il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie con funzione di garanzia".
IL CONTRATTO ESTIMATORIO E LA SOMMINISTRAZIONE
Il contratto estimatorio
Chi vende al dettaglio spesso non vuole assumere il rischio di dover pagare al fornitore il prezzo degli oggetti anche se rimangono invenduti; conviene perciò riservarsi la facoltà di restituire gli oggetti ricorrendo al contratto.
estimatorio. L'art 1556 definisce il contratto estimatorio come quel "contratto con il quale una parte consegna all'altra una o più cose mobili, e questa si obbliga a pagarne il prezzo prefissato, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito".
Il contratto estimatorio consente al commerciante di ricevere i beni da proporre al pubblico, senza che ne debba immediatamente pagare il prezzo. Successivamente, a sua scelta, decorso un certo tempo convenuto con l'altra parte, o pagherà il prezzo, o restituirà i beni, o, più ricorrentemente, pagherà il prezzo dei beni che ha rivenduto, restituendo le eccedenze.
Il contratto estimatorio non si perfeziona se non con la consegna delle cose mobili al commerciante, quindi è un contratto reale.
La somministrazione
La somministrazione è la fornitura di prestazioni continuate o periodiche. L'art 1559 la definisce come "il contratto con cui una parte, detta somministrante,
locazione discendono degli obblighi per entrambe le parti. Il locatore assume i seguenti obblighi secondo l'art 1575:
- Consegnare la cosa al conduttore, affinché questi possa iniziarne il godimento quale detentore;
- Consegnarla in buono stato di manutenzione e mantenerla in tale stato: l'onere delle riparazioni resta a carico del locatore, salvo che per la piccola manutenzione (art 1576);
- Garantire durante la locazione il pacifico godimento della cosa, intervenendo per tutelare il conduttore dalle pretese di chi vanti diritti su di essa (artt 1585 e 1586).
Gli obblighi del conduttore, dettati dall'art 1587, invece sono:
- Prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza ordinaria nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti desumersi dalle circostanze;
- Pagare il canone stabilito nel termine convenuto;
- Restituire la cosa al termine della locazione nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta,
salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. La legge del 1978 e l'esperienza ventennale dell'<
La legge n. 392 del 1978 ha dato una nuova disciplina alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e ad uso diverso da quello abitativo (attività industriali, commerciali, artigianali, professionali, etc) ponendo fine al sistema vincolistico del blocco dei fitti che veniva prorogato da vari anni.
Il regime vincolistico delle locazioni si era manifestato attraverso una lunga serie di disposizioni, reiterate via via anche dopo l'entrata in vigore del codice nell'intento di fornire una protezione più ampia al diritto di godimento, attribuito dal contratto al conduttore: di fornire ad esso una protezione più ampia di quella prevista dalle parti con il contratto. Le esigenze del conduttore ricevevano così una tutela preferenziale dall'intervento del legislatore,
mentre restavano sacrificate le ragioni del locatore. Gli strumenti del regime vincolistico erano essenzialmente 2. da un lato la proroga della durata del rapporto: al conduttore si attribuiva il diritto di protrarre il godimento dell'immobile, anche dopo la scadenza del termine pattuito. Dall'altro lato il c.d. blocco dei canoni: nell'interesse del conduttore, alle parti si poneva il divieto di aumentare il corrispettivo pattuito, o di aumentarlo oltre una certa misura. Il codice però non riportò, al momento della sua promulgazione, questi strumenti.
Ma l'innovazione maggiore contenuta nella citata legge è stata la fissazione delle regole per la determinazione di un equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione.
Equo canone vuol dire che esso viene sottratto per legge alla libera determinazione delle parti. Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad uso di abitazione, la durata della locazione non può essere inferiore a 4 anni.
Nei
Casi espressamente previsti dalla legge il locatore può recedere dal contratto dando un preavviso all'altra parte di almeno 6 mesi.
La legge prevede anche l'istituzione di un fondo sociale presso il ministero del Tesoro per l'integrazione dei canoni dovuti dagli inquilini meno abbienti.
Sono nulli i patti diretti a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello previsto.
Per quanto riguarda la locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione, l'ammontare del canone è liberamente determinato dalle parti, e resta invariato per i primi 3 anni.
È però sottratta all'autonomia dei contraenti la durata della locazione che non può essere inferiore:
- A 6 anni se gli immobili sono adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, all'esercizio di attività di lavoro autonomo;
- A 9 anni se l'immobile è destinato
ad attività alberghiere. Cessando il rapporto di locazione, il conduttore perde l'avviamento prodotto dalla sua attività. Gli si attribuisce allora il diritto a un'indennità, commisurata all'ultimo canone corrisposto.
Nel caso in cui il proprietario-locatore vende l'immobile locato, il conduttore ha diritto di prelazione per l'acquisto.
Questo è il disegno del legislatore progettato nel 1978. Esso è rimasto largamente inattuato, per la principale ragione che il ceto dei locatori riteneva insoddisfacente la misura del canone, determinata da criteri legali che non consideravano la legge economica della domanda e dell'offerta.
La legge del 1992 e gli <<accordi in deroga>>; la riforma del 1998 e la rinnovata disciplina delle locazioni abitative
Con la legge n. 359 dell'8 agosto 1992 sono state introdotte sostanziali modifiche al regime dell'equo canone che non si applica più per tutti gli immobili.
di proprietari e inquilini, da parte delle rispettive organizzazioni rappresentative, nella stipula di accordi in deroga alle disposizioni legislative vigenti. Questa possibilità si applica solo agli immobili non di nuova costruzione, ossia quelli ultimati prima dell'11 luglio 1992. Per tali immobili, il canone di locazione può essere liberamente concordato tra le parti. Tuttavia, se il conduttore e il locatore non richiedono l'assistenza delle organizzazioni dei conduttori e della proprietà edilizia, le norme contenute nella legge del 1978 restano comunque valide e vincolanti.fornita ai contraenti dalle rispettiveo