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Contratti tipici e atipici
I bisogni dell'uomo sono soddisfatti in larga misura tramite i contratti; fra questi la compravendita ha una posizione preminente, la disciplina dei singoli contratti si apre proprio con l'art.1470, la vendita, il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Essa ha preso il posto del baratto, lo scambio di bene contro bene ed ha ambito ampissimo, per eccellenza il contratto mediante il quale si attua la circolazione della ricchezza. È un contratto tipico che si avvale di un ampio apparato normativo, ovvero un'intensa regolamentazione pattizia; è a titolo oneroso giacché tra vantaggio e sacrificio esiste un nesso di causalità. È a prestazioni corrispettive o sinallagmatico e consiste nelle due forme di obbligazioni di consegnare il bene e pagare il prezzo; è consensuale, infatti l'accordo delle parti determina
L'effetto solo l'acquisto del diritto in capo al traslativo del diritto. Tale accordo non determina compratore ma anche il passaggio allo stesso del rischio sulla cosa; può essere ad esecuzione istantanea o aleatorio per volontà delle parti, ad effetti reali ed obbligatori, e di regola è commutativo. Quanto al consenso, come per ogni contratto, deve essere manifestato da soggetti capaci, sicché la vendita potrà essere annullata. È un contratto liberamente stipulabile dai consociati, salvo alcune eccezioni contemplate dalla legge, come il l'oggetto del contratto deve essere lecito, possibile, divieto di acquistare o un obbligo di compravendere; determinato o determinabile a pena di nullità; solitamente la vendita può avere a oggetto il diritto di proprietà se molto ampio l'oggetto non è di beni mobili e immobili, diritti di credito, pertinenze ed universalità; anche illimitato, si pensi al demanio pubblico.
È essenziale alla vendita, sotto pena di nullità, per qualsivoglia contratto, il prezzo; ove non possa essere individuato essa è nulla e al fine di evitare ciò la stessa legge detta speciale limitazione dell’autonomia contrattuale; le parti possono rimettere ad un terzo la determinazione di esso, chiamato arbitratore, eletto nel contratto o posteriormente. Per quanto riguarda la forma è libera, ad eccezione per la vendita di beni immobili, in cui è richiesta quella ad substantiam, e quella ad probationem per la vendita di azienda. Vi sono dei casi in cui non è sufficiente il mero consenso per realizzare l’effetto traslativo, sicché occorre porre accanto alla vendita le ipotesi di vendita c.d. a efficacia obbligatoria, in cui necessita un’ulteriore attività dell’alienante oppure il verificarsi di un determinato evento; il trasferimento del diritto è pertanto successivo.
alla conclusione del contratto. Sono ipotesi di vendita a efficacia obbligatoria la vendita di cosa generica, alternativa, di cosa futura e di cosa altrui; in caso, ove il venditore ignorasse di essere privo della disponibilità del bene venduto, sorge la responsabilità per culpa in contrahendo. L'art. 1476 enumera le principali obbligazioni al cui adempimento è tenuto il venditore, esse sono la consegna del bene, quella di fargli acquistare la proprietà e garantire la cosa dai vizi e dall'evizione; la consegna, che è un atto giuridico può essere frazionato nel tempo, per volontà delle parti, e prende il nome di vendita a consegne ripartite, sempre che la prestazione sia divisibile e può avvenire anche in modo simbolico. Il bene deve essere consegnato nello stato in cui si trovava al momento della vendita, e quest'ultima deve comprendere pertinenze e frutti della cosa, salvo patto contrario; devono essereconsegna del bene include quella di custodirlo fino a quella data. La mancata consegna da parte del venditore integra inadempimento di una delle obbligazioni prese a suo carico, e quindi comporta la possibilità di ottenere la risoluzione e il risarcimento del danno. La vendita è diretta a far acquistare al compratore il diritto posto a suo oggetto, e a consentirgli la piena disponibilità; risultato questo che manca ove si verifichi un così detto fatto evizionale, vale a dire la perdita, totale o parziale, di un diritto, a causa di un preesistente diritto di un terzo. Le parti possono rinunziare alla consegna alla proprietà e all'uso, e sul tempo e luogo di consegna valgono le regole inoltre anche i documenti relativi generali; è rimessa all'autonomia delle parti la determinazione delle modalità circa i beni mobili.garanzia per evizione, o limitarla, come possono aumentarla, operando questo caso la più ampia autonomia. L'evizione può dirsi totale ove riguardi l'intero bene venduto, parziale in ove attenga ad una sua quota; limitativa, ove dipenda da oneri, diritti reali o personali non apparenti, che diminuiscono il libero godimento del bene e non siano stati dichiarati nel contratto. Il pericolo è tale quando l'acquirente ha ragione di temere che il bene possa essere rivendicato da un terzo; egli può sospendere il pagamento del prezzo, salvo che il venditore presti idonea garanzia. Se l'evizione è compiuta il terzo, per passata in giudicato, è vittorioso nell'azione di rivendicazione mezzo di una sentenza ed essendo il venditore non legittimato a trasferire il diritto, il compratore potrà pretendere la restituzione del prezzo e delle spese; ha esso ignorasse l'altruità della cosa. Art.1485: il compratore anche
diritto al risarcimento del danno ove chiamato in causa da un terzo, il quale pretende di avere diritti sul ben venduto, deve chiamare in causa il venditore, e ove non assolva detto onere perde il diritto alla garanzia. È un effetto naturale del contratto quello che la rendano inidonea all'uso cui è di garantire il compratore dai vizi della cosa, imperfezioni materiali destinata; la garanzia, c.d. per i vizi occulti, vale a dire per i difetti che l'acquirente ignorava e non avrebbe potuto facilmente conoscere, è operativa anche se il venditore ignorasse la presenza di essi; non è dovuta invece se il compratore al momento della conclusione del contratto ne era al corrente o essi fossero talmente riconoscibili che non occorreva un particolare sforzo che andava al di là della ordinaria diligenza, salvo ovviamente la malafede del venditore. L'espressione azioni edilizie,
Le azioni redibitoria e estimatoria sono introdotte dal diritto romano; esse sono l'azione redibitoria e quella estimatoria; scelta che il compratore operi tra una o l'altra è irrilevante. Quanto alla prima, comporta la risoluzione, lasicché il venditore deve restituire il prezzo ricevuto, o non può pretendere quello pattuito; quanto alla seconda, resta ferma la vendita, ma l'acquirente ottiene la riduzione del prezzo in ragione del minor valore che il bene abbia per effetto del vizio; si dirige dunque l'equilibrio delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il venditore deve risarcire i danni, salvo che riesca a provare di aver ignorato tali vizi; in questo modo si mira a stimolare la sua diligenza. Il diritto di scadenza è soggetto a termini brevi di decadenza e prescrizione, e la denunzia dei vizi è un atto giuridico recettizio a forma libera. Dalla vendita discendono anche gli obblighi per il compratore, ovvero il pagamento del prezzo e delle spese del contratto.
più gli interessi, ove essi siano pattuiti. Nel caso in cui l'alienante abbia interesse a rientrare nella proprietà del bene venduto, può vendere detto diritto con patto di riscatto: la vendita è stipulata alla condizione che il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà del bene venduto, mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge; si ha un'ipotesi di proprietà patto, pur non frequente, è un'utile modalità che consente a chi vende di rientrare nella titolarità risolubile del diritto precedentemente alienato. Si tratta di una vendita a tutti gli effetti, che realizza anche quello in capo all'acquirente, effetti che tuttavia sono instabili, dato che la vendita è sottoposta a condizione traslativa risolutiva potestativa: l'alienante può esercitare tale potestà entro un dato termine. Tale diritto esercitato dalla mera soggezione.Il patto di riscatto è un accordo che viene stipulato appositamente in occasione di una vendita e deve essere concordato nel momento in cui si perfeziona l'accordo, anche se documentato in un atto separato. Questo patto ha efficacia reale e deve essere opponibile ai terzi, fornendo la prova della sua esistenza o trascrizione; si differenzia dal patto di retrovendita, che ha solo efficacia obbligatoria, in quanto l'acquirente si impegna a rivendere il bene acquistato a chi glielo ha venduto, creando un nuovo contratto; spesso lo schema della vendita con patto di riscatto nasconde un mutuo ipotecario o pignoratizio. Gli articoli 1510 e seguenti regolano la vendita di beni mobili, che può avvenire in modo molto efficace ed autonomo e può essere arricchita di clausole dirette alla realizzazione di molteplici interessi; si pensi alla vendita con garanzia di buon funzionamento, con riserva di gradimento, a prova, su campione, su documenti.
necessitano per essere venduti della forma scritta. Accade sovente che un soggetto acquisti un bene, specie mobile, convenendo con l'alienante pagherà il prezzo, non già in un'unica soluzione, bensì che