DIRITTO PENALE-‐COMMERCIALE
LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI
Art. 27 comma 1,Cost.:”La responsabilità penale è personale”.
A lungo questa affermazione venne interpretata in senso molto restrittivo, cioè come l’equivalente
di un divieto di responsabilità per fatto altrui; in poche parole, un principio di colpevolezza,
nonostante fosse sancito nella Costituzione, non aveva rilevanza costituzionale, non era vincolante
per il legislatore. Successivamente, intorno agli anni ’60, la dottrina comincia ad interpretare in
modo diverso tale articolo, in modo più pregnante: esso non si limita a sancire il divieto di
responsabilità per fatto altrui, in realtà l’articolo consacra il principio di colpevolezza, inteso nel
senso che la responsabilità per fatto materialmente proprio, deve essere anche una responsabilità
per fatto proprio colpevole(svolta decisivo è la sentenza sull’inescusabilità dell’ignoranza della
legge penale).
LA NATURA DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI
DI CUI AL D.LGS. 231/2001
1. amministrativa
Responsabilità enti: 2. penale
3. tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del
sistema amministrativo.
Impedimenti alla responsabilità penale enti:
1. societas delinquere non potest
2. articolo 27 Costituzione Articolo 27 della Costituzione
Comma 1. La responsabilità penale è personale
Comma 3. Le pene … devono tendere alla rieducazione del condannato
→Significati
1. Divieto di responsabilità per fatto altrui
2. Nullum crimen sine culpa
Teoria antropocentrica incompatibilità con la responsabilità penale degli enti
INCOMPATIBILITA’ TRA ART 27 COST E CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ENTI (CONCEZIONE
ANTROPOMORFICA DEL DIRITTO PENALE)
-divisione tra soggetto che ha materialmente commesso il fatto(persona fisica) e soggetto imputato per il
reato (persona giuridica) ---àdivieto di responsabilità per fatto altrui,iniquità di sanzioni
-mancanza di volontà dell’ente (dolo o colpa) ---à impossibilità dell’ente di interiorizzare il disvalore della
condotta -à assenza di rieducazione della pena
Le aperture dell’articolo 27 della Costituzione
Teoria dell’immedesimazione organica
1. Nuova interpretazione del divieto di responsabilità per fatto altrui
2. Nuove interpretazioni del principio di colpevolezza
a. responsabilità di rimbalzo colpa di organizzazione
b. nozione di colpevolezza ad hoc per le persone giuridiche
Diventa quindi difficile applicare tale articolo alla
RESPONSABILITA’ PENALE DA REATO DELLE PERSONE
GIURIDICHE: qualora sia commesso un reato, a soggetti diversi dalle persone fisiche e costituiti da enti di
carattere collettivo o comunque caratterizzati dalla presenza di un consistente momento organizzativo nel
quale sia inserito l’autore del fatto criminoso.
La bibliografia,nazionale ed internazionale, sul tema è ormai di mole sterminata, impossibile da dominare e
ad oggi l’esperienza giurisprudenziale è molto limitata.
Tutta questa incapacità legislativa e giurisprudenziale deriva dalla impossibilità di colpire penalmente un
soggetto (ente), diverso dall’uomo per un reato che viene commesso da una persona fisica. Questo avviene
per lo meno in Italia. In tanti altri ordinamenti, non mancano suggerimenti ed applicazioni di una punizione
dell’ente per un reato senza il tramite necessario della responsabilità di una persona fisica; un reato quindi
dell’ente.
Ma perché non viene riformato questo concetto ed introdotto nel Codice Penale?
Perché ciò comporterebbe un radicale mutamento della prospettiva del reato così come è stata intesa da
ormai un secolo ai giorni nostri→il diritto penale tradizionale è sempre stato un affare che vedeva
dialetticamente contrapposte due figure, in carne ed ossa, l’aggressore e l’offeso, con al massimo, la
variante della pluralità dei soggetti(concorso di persone nel reato o nei reati associativi).
MA l’allarme creato a livello globale dalle manifestazioni del
corporate crime ha generato nei diversi
ordinamenti giuridici la rincorsa a forme di controllo dell’attività d’impresa allo scopo di prevenire la
perpetrazione di reati al suo interno. Alla base di questo atteggiamento, vi è la presa di coscienza
dell’imprescindibile necessità di trattare gli enti collettivi come soggetti che, alla stregua delle persone
fisiche, possono e devono essere puniti in caso di condotta illecita.
Vediamo nella storia come si è evoluta la disciplina della responsabilità penale degli enti.
Gli sviluppi degli anni sessanta misero in evidenza con brutale chiarezza che l’eventuale dannosità della
fabbrica non era limitata dai cancelli di ingresso, non era separata dal resto della comunità. Tale rivoluzione
nel modo di osservare il mondo industriale, estendeva al di fuori dei muri di cinta della fabbrica la
dannosità della stessa e poteva perciò colpire soggetti inconsapevoli.
Vicenda dell’Icmesa di Seveso.
Il cosiddetto “disastro di Seveso” avvenne il 10 luglio 1976 nello stabilimento della società Icmesa di Meda, confine nate con
Seveso. Un reattore chimico destinato alla produzione di triclorofenolo, un componente di diversi diserbanti, a causa della
perdita di controllo della temperatura, si scaldò oltre i limiti previsti. L’incidente comportò la fuoriuscita per la durata circa di
venti minuti di un forte getto di vapore bianco, formando una nube densa ed estesa. Questa nube tossica causò molti danni
ambientali ma anche sull’uomo, nei comuni limitrofi.
Sul piano della responsabilità penale il direttore tecnico della società, venne condannato per il reato di cui all’articolo 449 del
Codice Penale (delitto colposo di danno), aggravata ai sensi dell’articolo 61 n.3 C.P.(l’avere,nei delitti colposi, agito
nonostante la previsione dell’evento), perché per la sua funzione e preparazione specifica si trovava nelle condizioni più idonee
a rappresentarsi i rischi connessi al procedimento adottato nello stabilimento di Seveso e a rilevare le insufficienze delle cautele
in atto.
Con la necessità politica, e non solo, di un superamento del principio societas delinquere non potest, nel
tempo, si osservò con una certa frequenza, in diversi ordinamenti, l’evolversi di una responsabilità che
prendeva corpo in sanzioni afflittive, attribuita a gruppi di individui o a soggetti che non avevano
partecipato alla commissione del fatto, ma ne subivano le conseguenze in quanto realizzato da persone a
loro in qualche modo collegate (non vi era un nesso tra il reale reo e chi veniva accusato o sanzionato).
Quest’ultimo fenomeno nasceva per effetto del rapporto servo-‐padrone, infatti, l’evento dipendeva
dall’inesistente o assai limitata capacità giuridica del soggetto sottoposto, cioè chi era comandato non
poteva avere delle responsabilità di un certo tipo, perché rispondeva semplicemente a degli ordini. E a
questa difficoltà di trovare il “colpevole”, seguiva la necessità di individuare un soggetto pienamente
capace, soprattutto dal punto di vista patrimoniale dato che si trattava di sanzioni pecuniare, per
rispondere delle conseguenze degli illeciti commessi dai suoi sottoposti(il tutto lo rapportiamo agli illeciti
commessi da uno o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo organizzato e riconosciuto dal diritto,
l’ente).
L’articolo 27 della Costituzione ha introdotto un “ripudio” generale, nei confronti di qualsivoglia sanzione
collettiva, cercando di individuare il colpevole in una e una soltanto persona fisica (salve eccezioni dette
prima). E solo in tempi recenti (a parte i casi particolarissimi di Norimberga e Tokyo:un giudice
straordinario creato per la prima volta dopo che si è manifestato l’illecito penale, che in codesti casi ha
interessato paesi di tutto il mondo) si è sviluppata una sensibilità per una giustizia internazionale volta a
perseguire i crimini contro l’umanità e il genocidio.
MA nei vari ordinamenti, si è riscontrata una responsabilità attribuita a enti dotati di una qualche
soggettività, quali la famiglia, la corporazione,ecc. e solo con una lentezza nei tempi e nei modi, si arriverà
ad una completa attribuzione di una soggettività piena a enti organizzati ad uno scopo.
Vediamo come la disgregazione e poi la scomparsa dei “gruppi”(comuni,
casati,ecc.)costituiscano la premessa indispensabile per lo sviluppo della
moderna persona giuridica ed in particolare della società “anonima” votata
al commercio ed alla produzione.
Tempi addietro era facile trovarsi di fronte a forme di responsabilità per esempio di comuni, dei
Ø gruppi parentali, dei casati. Questo perché nella riflessione medievale, l’atto di un uomo si
propagava in onde collettive. MA la propagazione della responsabilità al gruppo di appartenenza e
l’estensione al ceppo che attribuiva l’identità al singolo, furono lentamente dissolti dalla
costruzione dello Stato moderno. Esso era fondato sul dominio assoluto dell’autorità centrale
(senza alcuna interposizione) e disgregava i vecchi gruppi eretti sul ceto, sulla famiglia, sulla
comunità di appartenenza, fino ad arrivare alla disgregazione dei componenti in elementi
semplici:l’individuo. QUINDI la riduzione della vicenda penalistica a un semplificato rapporto tra
individuo e potestà punitiva, monopolizzata dal sovrano o dal centro di potere, affonda le sue radici
nel cambiamento delle forme di manifestazione del potere.
Tutto ciò ha poi delle conseguenze sugli studi penalistici: le riflessioni di Beccaria e altri come
lui,assumevano sempre come fatto oggetto di rimprovero il singolo individuo, poiché solo rispetto
ad esso, secondo questi studiosi, si poteva predicare l’utilità della pena(per esempio Beccaria si
opponeva alla confisca dei beni,osservando che essa finiva per colpire soggetti innocenti, che non
avevano cioè commesso il fatto).
viene meno la responsabilità dei gruppi
Nel tempo le imprese che la borghesia nascente si accingeva ad affrontare erano finanziariamente
Ø di dimensioni tali da rendere inadeguato il sostegno dell’imprenditore individuale e del singolo
mercante. Da qui, in Olanda e Gran Bretagna, viene riconosciuto il privilegio della responsabilità
limitata, che garantiva ai vari partecipanti all’impresa, se &
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