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LA CRISI DEL CODICE ROCCO

La parte speciale del nostro codice penale ha perso quel ruolo centrale all'interno del sistema che

dovrebbe competerle, siamo in presenza di un’autentica devastazione della parte speciale del codice

alla quale deve ormai riconoscersi un carattere residuale all’interno delle fonti normative in materia

penale.

La parte speciale è, per sua natura, maggiormente condizionata dal clima culturale e politico in cui

il codice nasce, se pure non costituirebbe una aperta rottura nella linea di politica criminale dello

Stato liberale precedente, cionondimeno è indubbio che la matrice autoritaria è particolarmente

evidente. Se è pur vero che il codice penale del fascismo non fu un codice penale tout court fascista,

è altrettanto certo che qualche condizionamento l'ideologia politica dominante ha svolto nella sua

redazione.

È nel complesso un sistema organizzato secondo una scala decrescente di valori che muove

significativamente dalla tutela dello Stato e della sua organizzazione per giungere, solo

successivamente, a quella dell'individuo e nella quale molti beni che hanno una connotazione

individuale o comunque privatistica sono assunti in una dimensione pubblicistica.

È evidente come di segno diametralmente opposto siano le indicazioni politiche e culturali espresse

dallo Stato repubblicano e dalla Costituzione e come la permanenza del codice Rocco dopo la

caduta del fascismo possa apparire anomala e dia luogo a tensioni e frizioni nel sistema. A questo

dato specificamente politico si deve aggiungere, peraltro, quello costituito dalla fisiologica

evoluzione che, in oltre settant'anni, la società ha subito e che, di per sé sola, rende il codice vecchio

e superato.

Tutto quanto si è sin qui andati osservando rende più che mai auspicabile che anche da noi si

approdi finalmente ad una organica riforma del sistema penale, complessivamente inteso, attraverso

la riformulazione del codice sia quanto alla parte generale, sia rispetto alla parte speciale.

La strada è per più versi aperta e l'impresa già avviata con alcune importanti progettazioni che

hanno prodotto testi di notevole interesse (es. progetto di legge delega di codice penale esteso sia

alla parte generale che alla parte speciale.).

L'organizzazione della parte speciale

CLASSIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE E TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE. IL CRITERIO DEL

BENE GIURIDICO

La diversità dei contenuti tipici della parte speciale trova un raccordo funzionale nella circostanza

che esse rappresentano strumenti di tutela di interessi giuridici: le fattispecie incriminatrici

costituiscono il mezzo per realizzare tale fine. Ciò che importa sottolineare è la connessione

funzionale che ogni norma incriminatrice di parte speciale presenta con la tutela di un quid che la

norma stessa assume come dato, sia esso un bene giuridico, uno scopo politico-criminale o una

funzione.

In quanto disposizioni rivolte alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante, le fattispecie

incriminatrici sono suscettibili di una classificazione che, muovendo dal riconoscimento delle

affinità intercorrenti tra i diversi aspetti della tutela, le riconduce ad apparati relativamente

omogenei. La classificazione delle fattispecie costituisce la tecnica di organizzazione della parte

speciale; in essa si esprime la funzione sistematico-classificatoria del bene giuridico. Talvolta si

sono prospettati in dottrina criteri di classificazione ispirati ad un diverso principio. Così, si è

proposto di classificare i reati in rapporto alle modalità della loro realizzazione o in rapporto ai

motivi dell’agire criminoso,

La classificazione della parte speciale dipende essenzialmente dal modo con cui viene concepito il

reato.

L'idea del reato come offesa di un interesse si è affermata, nella tradizione giuridica moderna, ad

opera del pensiero illuministico: i riformatori settecenteschi muovevano dall'idea che la società

civile fosse costituita allo scopo di salvaguardare i diritti naturali di cui ciascun consociato era

detentore originario e di cui conservava l'esercizio nei limiti imposti dalla vita associata e dalla coe-

sistenza di altri consociati titolari di pari diritti. Il reato era perciò riguardato essenzialmente come

fatto lesivo di un diritto naturale. All'idea del diritto si sostituì, nel primo Ottocento per opera di

Birnbaum, l'idea del bene giuridico.

Il concetto di bene (o interesse) giuridico ha continuato a rappresentare la base di ogni criterio

d'identificazione del reato ed è stato oggetto di una rivalutazione in chiave costituzionale, nel senso

che ogni reato postulerebbe il necessario riferimento ad un’offesa significativa di interessi

costituzionalmente rilevanti.

Tuttavia, affermare il carattere fondamentale della classificazione e quindi dell'organizzazione

basata sul bene giuridico non significa affermarne l'esaustività:

- la sola considerazione dell’oggetto giuridico non può dar conto della complessità normativa

propria di un settore genericamente rivolto alla tutela di un determinato interesse;

- sul piano delle singole fattispecie è evidente che una considerazione esclusivamente legata al

bene giuridico non è sempre in grado di dar conto delle differenze intercorrenti tra disposizioni

incriminatrici, diverse ma volte alla tutela del medesimo bene.

IL DESTINO «SISTEMATICO» DELLE CONTRAVVENZIONI

In una codificazione moderna lo spazio riservato alle contravvenzioni deve essere minimo.

Le disposizioni incriminatrici di carattere contravvenzionale, sono dominate da due idee

fondamentali:

- di prevenzione, in quanto si tratta, per lo più, di norme volte a scongiurare situazioni

disfunzionali, rispetto a condizioni di ordine, di regolarità, di sicurezza, di stabilità, di volta in

volta identificate in un certo assetto;

- di specializzazione, in quanto la disciplina prevista si puntualizza in rapporto a luoghi, persone o

attività specificamente determinati.

Da questo punto di vista le contravvenzioni finiscono sempre con l’assumere il ruolo di tutela

frazionaria.

In secondo luogo, la tutela offerta dalle disposizioni contravvenzionali è, per lo più, una tutela di

funzioni, e non già una tutela di beni. In questi casi la norma non può reprimere l'offesa di un

interesse, perché esso si identifica in realtà con il rispetto di una serie di limiti e di condizioni volti

ad assicurare il «corretto assetto», il quale rappresenta lo scopo finale dell'intera disciplina.

Perciò la norma si limita a tutelare le modalità legalmente definite per risolvere un conflitto di

interessi, e cioè la funzione amministrativa destinata a tale fine. Da questo punto di vista, è evidente

che la migliore collocazione delle contravvenzioni è in linea di principio nel contesto della

disciplina amministrativa cui esse, di volta in volta, si riferiscono. Non è escluso tuttavia che in

taluni casi la fattispecie contravvenzionale possa assumere un significato prevenzionistico

direttamente riferibile ad un bene giuridico. In questo caso l’attrazione della fattispecie nell’area

codicistica è senza dubbio giustificata; ma l’inserimento dovrà avvenire nei contesti normativi

appropriati e non in una sede separata, rimarcando così la funzione specifica di tutela svolta dalla

disposizione contravvenzionale.

NATURA E CONTENUTI DELLE NORME DI PARTE SPECIALE

I principi generali della parte speciale

6 C 3

APITOLO

I RAPPORTI TRA PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE

Le regole della parte generale integrano, completano e trovano reale riscontro nell'interpretazione e

nell'applicazione delle singole fattispecie incriminatrici. Non vi è dubbio che è rispetto al singolo

reato che operano concretamente sia le norme che definiscono gli elementi fondamentali che

costituiscono la fattispecie penale - colpevolezza, nesso causale, ecc. -, sia quelle che regolano i

meccanismi inerenti alla responsabilità.

Ma a questi, altri dati si aggiungono: innanzitutto il fatto che nella parte generale del codice si

trovano anche prescrizioni concernenti la stessa norma penale. Si tratta di autolimitazioni che il

legislatore si pone rispetto alle fonti ed alla conformazione della fattispecie penale (art. 1 e 2

principio di legalità e di irretroattività).

La presenza di queste regole che si pongono, quanto al contenuto, come sopraordinate alle norme

che descrivono i singoli reati ma che, di contro, hanno eguale valore, può dar luogo a discrasie

dell’ordinamento difficilmente superabili (così all’affermazione del principio di stretta legalità

enunciato nell’art. 1 fanno riscontro, nella parte speciale, alcune fattispecie che sono universalmente

ritenute come deroganti a quel canone).

Più evidente il fenomeno rispetto al principio di tassatività stante l'esistenza di non poche norme in

cui la descrizione del fatto tipico è tutt'altro che soddisfacentemente operata (es. reati di vilipendio,

apologia). In tutte queste ipotesi, si è in presenza di una non definizione: e la determinazione del

fatto punito finisce con l'essere affidata al giudice del (e nel) caso concreto.

Lo stesso vale rispetto all'asserito principio di concreta offensività che appare contraddetto da non

poche ipotesi di reati di pericolo presunto contenute nella parte speciale del codice; di casi in cui,

cioè, la legge non richiede, per il perfezionarsi della fattispecie, che il bene giuridico alla cui tutela

essa è volta sia concretamente posto in pericolo.

Le ragioni di queste divergenze tra parte generale e parte speciale, all'interno dello stesso testo

normativo, non sono di facile individuazione, forse ne può essere data una spiegazione in chiave

politica.

La conclusione non può che essere che le prescrizioni contenute o comunque traibili da norme della

parte generale del codice hanno ben poco rilievo pratico; alcune di esse possono costituire criteri di

orientamento per l'interprete nei casi in cui la norma lasci spazio a diverse possibili letture.

I termini del problema mutano radicalmente al mutare del quadro sociopolitico e, ancor di più, in

forza del rilievo che ad alcuni o a tutti i principi riconosce la Carta costituzionale. L'esistenza di

regole di rango costituzionale concernenti le fonti, le forme e i contenuti delle norme penali crea dei

vincoli per il legislatore e condiziona, quindi, significativamente la parte speciale. Ciò vale sia nel

senso che l'eventuale inosservanza di quei canoni può essere sanzionata con la dichiarazione di

illegittimità costituzionale, sia in quanto l'orientamento interpretativo che da essi promana acquista

un particolare valore nella

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Publisher
A.A. 2013-2014
17 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stortoni Luigi.