Riassunto esame Diritto Penale, prof. Mezzetti, libro consigliato Diritto Penale, Musco
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nel descrivere la fattispecie può, analogamente al reato commissivo, utilizzare sia
elementi descrittivi (cioè che rinviano alla realtà naturale) che elementi normativi (es
omissione di un atto d’ufficio).
CONDOTTA OMISSIVA TIPICA E POSSIBILITA’ DI AGIRE. Falliti gli sforzi di
fornire all’omissione una nozione fisica (proprio perché per sua essenza è un non
essere) l’orientamento dominante propende per l’accoglimento della teoria normativa
secondo cui l’omissione è il non compimento, da parte di un soggetto, di una
determinata azione che era da attendersi in base ad una norma. Condotta omissiva
tipica è, nell’illecito omissivo proprio, i mancato compimento dell’azione richiesta,
tuttavia occorre che il soggetto abbia la possibilità materiale di agire nel senso
richiesto dalla norma, possibilità che è esclusa sia dall’assenza delle necessarie
attitudini psico-fisiche (es. non omette di soccorrere un bagnante se non è in grado di
nuotare) dalle condizioni esterne (es la lontananza dal luogo). Gli altri elementi che
entrano a far parte della possibilità di agire inteso nel senso più ampio inclusivo delle
capacità intellettive deve tenersi conto in sede di colpevolezza.
B) LA FATTISPECIE OBIETTIVA DEL REATO OMISSIVO IMPROPRIO.
PREMESSA: AUTONOMIA DELLA FATTISPECIE OMISSIVA IMPROPRIA E
PRINCIPIO DI LEGALITA’. Come detto i reati omissivi impropri nascono dalla
combinazione dell’art. 40 con le fattispecie di parte speciale e quindi l’evento del cui
impedimento si è chiamati a rispondere è quello tipico ai sensi di una fattispecie
commissiva. Tali reati vengono perciò anche definiti reati commissivi mediante
omissione per indicare che si tratta di fattispecie in cui comunque si viola un divieto
di cagionare l’evento a differenza dei reati omissivi propri che, invece,
contravvengono ad un comando di agire. Va, invece, chiarito che dall’incontro tra la
clausola di equivalenza dell’art 40 e le fattispecie di parte speciale nasce una nuova
fattispecie autonoma e non una forma di manifestazione della fattispecie commissiva
e in quanto fattispecie omissiva è caratterizzata da un comando. I reati omissivi
impropri pongono problemi di conflittualità con il principio di legalità poiché lasciano
al giudice il compito di individuare le fattispecie commissive che possono essere
convertite in omissive e la individuazione degli obiettivi di agire la cui violazione
giustifichi una responsabilità penale.
LA SFERA DI OPERATIVITA’ DELL’ART 40 SECONDO COMMA. Occorre a
questo punto stabilire la portata della clausola di equivalenza espressa dal secondo
comma dell’art 40: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire
equivale a cagionarlo. Una prima limitazione riguarda ovviamente quelle fattispecie
in cui il legislatore fa menzione della condotta omissiva (es art 450 e 659); altra
limitazione riguarda quelle fattispecie integrate da una condotta caratterizzata
necessariamente da un comportamento positivo (in particolare i reati a condotta
vincolata) es furto rapina e per le stesse caratteristiche anche i reati di mano propria e
i reati abituali. Al contrario vi sono fattispecie che incriminano la violazione di
obblighi comportamentali, violazione che può avvenire indifferentemente con
un’azione o un’omissione es l’art. 380 che incrimina il patrocinatore o il consulente
tecnico che rendendosi infedele ai sui doveri professionali arreca danno alla parte da
lui assistita. Un’ulteriore indicazione è data dal fatto che la norma dell’art. 40 è
inserita in una rubrica del rapporto di causalità da cui si deduce che la clausola di
equivalenza vale solo per i reati di evento. Specifico campo di azione della clausola di
equivalenza risulta di conseguenza quello dei reati causali puri cioè quei reati di
evento in cui il disvalore si incentra nella produzione del risultato lesivo mentre sono
indifferenti le specifiche modalità di realizzazione. Sono costruiti secondo questo
schema i reati contro la vita e l’incolumità personale e i reati contro l’incolumità
pubblica (art. 422, 423, 430).
SITUAZIONE TIPICA. Anche per il reato omissivo improprio la fattispecie obiettiva
ricomprende anzitutto la situazione tipica intesa come il complesso dei presupposti di
fatto che danno vita a una situazione di pericolo per il bene da proteggere e che
pertanto rendono attuale l’obbligo di attivarsi (es il nuotatore inesperto che si trova in
difficoltà obbliga il bagnino a intervenire per impedire l’evento-morte).
OMESSO IMPEDIMENTO DELL’EVENTO E EQUIVALENTE NORMATIVO
DELLA CAUSALITA’. Elementi costitutivi della fattispecie omissiva impropria sono,
oltre alla situazione tipica, la condotta omissiva di mancato impedimento e l’evento
non impedito. Ovviamente occorre dimostrare una connessione tra l’evento e la
condotta omissiva 8es tra annegamento del bagnante e l’inattività del bagnino).
Nonostante gli sforzi di parte della dottrina in tal senso, non è possibile nei reati
omissivi riscontrare un rapporto di causalità uguale a quello esistente nei reati
commissivi. Nella fattispecie omissiva non esiste infatti un rapporto tra dati reali del
mondo esterno, di conseguenza per determinare in nesso omissione-evento, si emette
un giudizio ipotetico e prognostico: cioè il giudice deve immaginare come realizzata
l’azione doverosa omessa e verifica se, in presenza di essa, l’evento lesivo sarebbe
venuto meno. Ciò non toglie che i criteri per accertare la causalità siano gli stessi, solo
che vanno adattati. Per effettuare tale giudizio prognostico occorre l’utilizzazione di
leggi scientifiche: per verificare il nesso di causalità tra l’omissione del medico che
non ha praticato l’antitetanica e la morte provocata da infezione tetanica occorre
verificare l’esistenza di una legge biologica la quale asserisce che l’inoculazione del
siero rende generalmente inattivo il focolaio infettivo. Anche la verifica della condicio
sine qua non presenta nel reato omissivo improprio le proprie peculiarità: l’omissione
è causa dell’evento quando non può essere mentalmente sostituita dall’azione
doverosa, senza che l’evento venga meno.
Anche il grado di certezza raggiungibile nell’accertamento del nesso causale non può
essere lo stesso del nesso causale vero e proprio, trattandosi di un giudizio effettuato
in termini ipotetici. Il fatto che nel caso di reato omissivo si richieda un grado di
certezza meno rigoroso, non toglie che l’evento possano esistere casi in cui il giudizio
prognostico sull’attitudine dell’azione doverosa a impedire l’evento, possa
raggiungere un grado vicino alla certezza: se una baby sitter lascia un bambino
piccolissimo nei pressi di uno stagno e il bambino annega non sussiste alcun dubbio
che sarebbe bastata la sorveglianza per scongiurare con certezza l’evento letale.
LA POSIZIONE DI GARANZIA. Ai fini della responsabilità per reato omissivo non
è sufficiente l’esistenza di un nesso causale tra condotta omissiva ed evento ma
occorre anche verificare la violazione di un obbligo giuridico di impedire l’evento. Il
problema è allora quello di individuare nell’ambito degli obblighi giuridici di attivarsi
quelli la cui violazione è penalmente rilevante; problema di non facile soluzione visto
che l’art 40 non fornisce alcun criterio selettivo. La dottrina tradizionale accoglie la
teoria formale dell’obbligo di impedire l’evento la quale esige l’espressa previsione
dell’obbligo giuridico di attivarsi da parte di fonti formali. Tale teoria è stata però
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Roma Tre - Uniroma3 o del prof Mezzetti Enrico.
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