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Capitolo 1: Il reato omissivo

Sezione I: Nozioni generali

Premessa. Fin dall'inizio del 900 il reato omissivo ha rappresentato una figura eccezionale: coerentemente ad un’ideologia liberale l’unico limite alla libertà d’azione del cittadino era rappresentato dall’obbligo di non aggredire le altrui posizioni di interesse. Conformemente all’affermarsi del diverso principio solidaristico, che fa obbligo di attivarsi per la salvaguardia di beni altrui posti in pericolo, si assiste al progressivo incremento della forma di responsabilità per omissione, incremento che subisce la massima espansione con la legislazione sociale del secondo dopoguerra. Con il crescere dei reati omissivi aumenta anche l’attenzione della dottrina per tale figura di reato che merita uno studio a sé.

Diritto penale dell’omissione e bene giuridico. Qualcuno dubita della conformità dei reati omissivi al principio di offensività poiché l’incriminazione di condotte omissive mirerebbe non tanto a impedire la lesione di un bene giuridico preesistente ma piuttosto a promuovere il benessere collettivo attraverso la creazione di un bene o di un’utilità futura. Tale orientamento però omette di considerare che esistono fattispecie omissive poste a tutela di un quid assimilabile al concetto di bene giuridico, come nel caso dei cd. beni prestazione costituiti dalle disponibilità economico-finanziarie necessarie per assolvere le funzioni tipiche di uno stato sociale alla regolare riscossione dei tributi.

La bipartizione dei reati omissivi propri e impropri. Sono reati omissivi propri i delitti omissivi che si perfezionano con il mancato compimento dell’azione che la legge penale comanda di realizzare; anche se dall’omissione possono derivare degli eventi, l’omittente viene punito per non aver realizzato l’azione doverosa e non per non aver impedito il verificarsi dell’evento. Sono reati omissivi impropri, o commissivi mediante omissione, i reati che consistono nella violazione dell’obbligo di impedire il verificarsi di un evento tipico, si tratta di ipotesi in cui l’omittente riveste un ruolo di garante della salvaguardia del bene protetto. Ma altra caratteristica ancora importante, oltre alla presenza di un evento, dei reati omissivi impropri è il fatto che tale tipo delittuoso è carente di previsione legislativa espressa; la fattispecie del reato omissivo improprio nasce, infatti, dal combinarsi della clausola generale contenuta nell’art. 40 secondo comma con le norme di parte speciale e quindi attraverso la trasformazione della fattispecie commissiva in omissiva. È allora forse preferibile parlare di reati omissivi impropri per indicare gli illeciti omissivi carenti di previsione legislativa espressa ma ricavati in base all’art. 40, in contrapposizione ai reati omissivi propri che sono quelli direttamente configurati come tali dal legislatore.

Sezione II: Struttura del reato omissivo: tipicità

A) La fattispecie obiettiva del reato omissivo

SITUAZIONE TIPICA. Come detto nel reato omissivo proprio il legislatore provvede a fissare elementi costitutivi della fattispecie. La figura di illecito è in primo luogo costituita dalla situazione tipica cioè dall’insieme dei presupposti da cui scaturisce l’obbligo di attivarsi: es. nell’omissione di soccorso la situazione tipica è costituita dalla condizione di pericolo in cui versa il soggetto bisognoso di aiuto. Il legislatore nel descrivere la fattispecie può, analogamente al reato commissivo, utilizzare sia elementi descrittivi (cioè che rinviano alla realtà naturale) che elementi normativi (es. omissione di un atto d’ufficio).

Condotta omissiva tipica e possibilità di agire. Falliti gli sforzi di fornire all’omissione una nozione fisica (proprio perché per sua essenza è un non essere) l’orientamento dominante propende per l’accoglimento della teoria normativa secondo cui l’omissione è il non compimento, da parte di un soggetto, di una determinata azione che era da attendersi in base ad una norma. Condotta omissiva tipica è, nell’illecito omissivo proprio, il mancato compimento dell’azione richiesta, tuttavia occorre che il soggetto abbia la possibilità materiale di agire nel senso richiesto dalla norma, possibilità che è esclusa sia dall’assenza delle necessarie attitudini psico-fisiche (es. non omette di soccorrere un bagnante se non è in grado di nuotare) dalle condizioni esterne (es. la lontananza dal luogo). Gli altri elementi che entrano a far parte della possibilità di agire inteso nel senso più ampio inclusivo delle capacità intellettive deve tenersi conto in sede di colpevolezza.

B) La fattispecie obiettiva del reato omissivo improprio

Premessa: Autonomia della fattispecie omissiva impropria e principio di legalità. Come detto i reati omissivi impropri nascono dalla combinazione dell’art. 40 con le fattispecie di parte speciale e quindi l’evento del cu

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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