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CAPITOLO 8: L'ANTIGIURIDICITÀ E LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Nozione di antigiuridicità e disciplina comune delle cause di giustificazione
1. Per la sussistenza del reato non basta un fatto tipico, occorre altresì che la realizzazione in concreto del fatto si ponga in un rapporto di contraddizione con l'intero ordinamento giuridico. L'antigiuridicità è il concetto con il quale si esprime, come secondo elemento del reato, il rapporto di contraddizione tra il fatto tipico e l'intero ordinamento giuridico.
1.2. Le cause di giustificazione
Un fatto può essere o antigiuridico o lecito: è antigiuridico, se è in contraddizione con l'intero ordinamento; è lecito se anche solo una norma dell'ordinamento lo facoltizza o lo impone. Può infatti accadere che in un qualsiasi luogo dell'ordinamento esista una norma che preveda un fatto penalmente rilevante come contenuto di un dovere o di una
facoltà: una norma cioè che per salvaguardare un bene chel’ordinamento ritiene preminente, facoltizzi o addirittura renda doverosa larealizzazione del fatto (legittima difesa). Se nel caso11concreto cono presenti tutti gli estremi di due norme antinomiche, la norma cheincrimina il fatto e l’antitetica norma che ne facoltizza o ne impone la realizzazione,si profila un conflitto di norme, che però è solo apparente. L’ordinamento italianorisolve l’antinomia assegnando prevalenza alla norma che facoltizza o impone larealizzazione del fatto: il fatto è dunque lecito e quindi non punibile per difetto delsecondo estremo del reato, l’antigiuridicità del fatto. Legittima difesa art 52 c.p. conil nome di cause di giustificazione del fatto (o norme scriminanti o cause diesclusione dell’antigiuridicità) si designa l’insieme delle facoltà o dei doveri derivantida norme, situate in ogni luogo dell’ordinamento,
Che autorizzano o impongono la realizzazione di questo o quel fatto penalmente rilevante. In assenza di cause di giustificazione il fatto è quindi antigiuridico. L'unità dell'ordinamento giuridico comporta non solo che le cause di giustificazione possano essere previste in qualsiasi luogo dell'ordinamento ma anche che la loro efficacia sia universale: il fatto cioè sarà lecito in qualsiasi settore dell'ordinamento e quindi non potrà essere assoggettato a nessun tipo di sanzione neanche civile o amministrativa. Le norme che prevedono cause di giustificazione, essendo situate in qualsiasi luogo dell'ordinamento giuridico e avendo efficacia in ogni luogo dell'ordinamento, e avendo efficacia in ogni luogo dell'ordinamento non sono norme penali. Quindi non sono soggette alla riserva di legge ne al divieto di analogia, non sono norme eccezionali quindi possono essere applicate in analogia. Come si è detto le cause di
La giustificazione è una facoltà o un dovere che ha per oggetto la commissione di un fatto penalmente rilevante. Si tratta di un giudizio di liceità oggettivo che non dipende dalle valutazioni, dalle conoscenze o dalle finalità del singolo agente: i fatti antigiuridici non perdono questo loro carattere solo perché con essi si perseguano scopi leciti; per contro i fatti leciti non diventano antigiuridici solo perché con essi si perseguano scopi illeciti. La rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione trova riconoscimento all'art. 59 c.p. che dispone che le circostanze che escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute o per errore ritenute inesistenti. Di regola chi concorre alla realizzazione di un fatto tipico commesso in presenza di una causa di giustificazione non è punibile perché concorre in un fatto lecito. Art. 119 c.p. "le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti."
di giustificazione. In questo caso, si parla di errore di fatto. L'errore di fatto può essere scusabile o inescusabile. L'errore di fatto scusabile si verifica quando l'agente, a causa di una situazione di confusione o di ignoranza, non è in grado di comprendere la reale natura del suo comportamento. L'errore di fatto inescusabile, invece, si verifica quando l'agente avrebbe potuto e dovuto conoscere la situazione di fatto corretta, ma per negligenza o superficialità non lo ha fatto. In entrambi i casi, l'errore di fatto può escludere la colpevolezza dell'agente e quindi la sua punibilità.di giustificazione riconosciuta dall'ordinamento. Tale ipotesi è disciplinata dall'art. 59 c.p. in base al quale se l'agente ritiene per errore che esistono circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. Se il fatto è commesso in presenza di una causa di giustificazione e la condotta dell'agente eccede i limiti segnati da tale norma, si parla di eccesso nelle cause di giustificazione. Un esempio di eccesso nella legittima difesa è quando una persona viene aggredita da un'altra che alza una mano per schiaffeggiarla e si trova in una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta al suo diritto. Per respingere tale pericolo, la persona non si limita a neutralizzare l'aggressore con un pugno, ma afferra un bastone e lo colpisce a morte. Il fatto è antigiuridico perchétravalica i limiti della legittima difesa, mandando il requisito della proporzionalità fra difesa e offesa. Per poter imputare quel fatto a carico dell'agente bisognerà accertare se l'eccesso sia rimproverabile per colpa o per dolo, se invece l'eccesso è incolpevole sarà esclusa qualsiasi forma di responsabilità penale. Il codice penale disciplina espressamente l'eccesso. Quando si eccede in modo colposo i limiti stabiliti dalla legge o dall'autorità o dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L'eccesso può ad esempio dipendere da un errore dell'agente: un'erronea valutazione della situazione scriminante o un errore nella fase esecutiva della condotta. Mentre si tratta di eccesso doloso, quindi non riconducibile alla disposizione suddetta, quando l'agente si sia rappresentato esattamente la situazione scriminante.
abbia pienamente controllato i mezzi esecutivi e abbia scientemente e volontariamente realizzato un fatto antigiuridico che eccede i limiti della causa di giustificazione. In questo caso si risponde di delitti dolosi. Nella prassi non è semplice individuare il confine fra eccesso colposo e eccesso doloso. Nessuna responsabilità sorgerà infine nel caso di eccesso incolpevole quando cioè l'errore in cui è incorso l'agente non sia dovuto a colpa perché non sarebbe stato evitato da parte di un uomo ragionevole in quelle stesse circostanze.
Le singole cause di giustificazione:
- Quelle disciplinate nel codice penale:
- il consenso dell'avente diritto (art. 50)
- l'esercizio di un diritto (art. 51)
- l'adempimento di un dovere (art. 51)
- la legittima difesa (art. 52)
- l'uso legittimo di armi (art. 53)
- stato di necessità (art. 54)
Il consenso dell'avente diritto:
L'art. 50 stabilisce che non è punibile chi lede o pone in
Pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. È una causa di giustificazione a portata limitata nel senso che possono essere giustificati solo i fatti penalmente rilevanti che ledono o pongono in pericolo diritti individuali che le norme penali proteggono nell'esclusivo interesse del titolare. Vi sono diritti individuali tutelati penalmente sia nell'interesse del singolo sia nell'interesse della collettività (indisponibili) e diritti individuali tutelati solo nei confronti dei titolari e quindi diritti disponibili, nel senso che il titolare può consentire a terzi di ledere questi diritti. Sono senz'altro indisponibili gli interessi dello stato e di ogni altro ente pubblico, gli interessi della famiglia e quelli che fanno capo alla collettività, il diritto alla vita (vi è infatti una norma che punisce l'omicidio del consenziente). Ciò punisce l'eutanasia attiva, ma non il medico.
che quando il paziente è ancora cosciente rifiuta di farsi dare farmaci o terapie essendo consapevole che in questo caso andrebbe incontro alla morte. Sono invece disponibili i diritti patrimoniali: diritto all'onore, alla libertà morale e personale, alla libertà sessuale, di domicilio, riservatezza e segretezza dei dati relativi alla persona. La disponibilità della libertà personale incontra peraltro dei limiti di misura: il consenso è inoperante in relazione al delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. L'integrità fisica è disponibile nella misura in cui l'atto di disposizione sia finalizzato alla salvaguardia della salute. Quando invece determinano uno svantaggio, gli atti di disposizione sono leciti nei limiti fissati dall'art. 5 c.c., cioè sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica e quando siano altrimenti contrari alla legge.Legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Nel 1967 si è derogato a questi limiti consentendo la donazione del rene, di parti del polmone, pancreas e intestino. Legittimo a prestare il consenso è il titolare del diritto o suo rappresentante. Il consenso può essere prestato in qualsiasi forma espressa o tacita, può essere condizionato o limitato; il consenso è vietato quando abbia per oggetto un trattamento medico non preceduto dal c.d. consenso informato; il consenso deve esistere al momento del fatto ed è sempre revocabile. Quando nel corso di un trattamento medico chirurgico il sanitario pratichi un intervento non coperto da un valido consenso del paziente, può accadere che il paziente muoia, la suprema corte ha configurato il fatto ora come omicidio colposo ora come omicidio preterintenzionale. Per il caso in cui invece le condizioni del paziente a seguito dell'intervento migliorino, la corte ha escluso lesioni personali dolose.
n diritto è disciplinato dalla legge.