Estratto del documento

Capitolo 6

Reati commissivi e azioni penalmente rilevanti

L'unica nota concettuale dell'azione che accomuna tutti i reati commissivi è il carattere di attività esteriore. Per meglio individuare la fisionomia delle azioni penalmente rilevanti, è indispensabile esaminare ogni singola norma incriminatrice.

Reati a forma libera e reati a forma vincolata

Vi sono due tecniche che il legislatore usa per descrivere le azioni penalmente rilevanti. Può esigere che l'azione sia compiuta con una determinata modalità e si parla in questo caso di reati a forma vincolata: l'azione concreta sarà rilevante solo se corrisponde allo specifico modello di comportamento descritto dalla norma incriminatrice. Oppure il legislatore può attribuire rilevanza a ogni comportamento umano che abbia causato, con qualsiasi modalità, un determinato evento: si parla allora di reati a forma libera. In questi casi, l'azione penalmente rilevante si individuerà nei reati dolosi in funzione del mezzo impiegato dall'agente e nei reati colposi tipica sarà qualsiasi azione che abbia colposamente creato il pericolo concretizzatosi nell'evento. Il ricorso all'una o all'altra tecnica per individuare l'azione dipende in larga misura dall'importanza del bene giuridico la cui aggressione è repressa penalmente. Beni di alto rango vengono tutelati da ogni lato attribuendo rilevanza alla causazione pura e semplice dell'evento (es. tutela ai beni della vita e dell'integrità fisica, 575, 589 c.p.). Al contrario, beni di minor rango vengono di regola protetti solo contro specifiche classi di comportamenti, scelte dal legislatore per la loro particolare capacità offensiva o per la loro attitudine a rendere più vulnerabile il bene giuridico tutelato (es. tutela per i beni del patrimonio 628, 629 c.p.). Talora, configurando un reato a forma vincolata, il legislatore dà rilievo al compimento non di una ma di più azioni che devono essere realizzate secondo una determinata successione temporale.

Reati di possesso e reati di sospetto

I reati di possesso, per lo più presenti nella legislazione speciale, sono reati nei quali l'oggetto del divieto è il possesso o la detenzione di questa o quella cosa (453, 461. Detenzione monete false, filigrane, etc.). In questo caso è punito come fatto di reato un’azione consistente nel procurarsi o nel ricevere la cosa, o qualora la cosa sia stata ricevuta dal soggetto inconsapevolmente, nell'esercitare sulla cosa un controllo diretto a conservarne la disponibilità. Uno speciale sottogruppo dei reati di possesso è costituito dai cc. reati di sospetto, il cui carattere peculiare riguarda l'inserzione in una norma incriminatrice di un’anomala regola di giudizio: l’onere della prova della destinazione o della provenienza lecita della cosa incombe interamente sull’imputato, e in caso di dubbio si impone al giudice la sentenza di condanna (tutto in contrasto con il principio di non colpevolezza e di assoluzione in caso di dubbio, art 27 cost). Esempi di reati di sospetto: possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli; confisca obbligatoria per una serie di reati (peculato, usura, corruzione, associazione mafiosa…) di denaro, di beni o di altre utilità di valore sproporzionato al reddito, di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

I presupposti della condotta

In molte figure di reato, la rilevanza penale di un fatto come specifica forma di offesa a un bene giuridico è subordinata alla condizione che l’azione venga compiuta in presenza di determinate situazioni di fatto o giuridiche, che devono preesistere all’azione o ne devono accompagnare l’esecuzione. Tali situazioni vengono designate come presupposti della condotta. Talora, in assenza di un dato presupposto, non è neppure possibile la realizzazione dell’azione tipica (se non c’è gravidanza non si può essere puniti per atti interruttivi della gravidanza). Altre volte, in assenza del presupposto, l’azione è possibile ma lecita.

L'evento

Spesso la norma incriminatrice richiede il verificarsi di un evento, cioè di un accadimento temporalmente e spazialmente separato dall’azione e che da questa deve essere causato. L’evento è un elemento del fatto di reato e il nome dell’evento spetta soltanto a quella conseguenza dell’azione che è espressamente o tacitamente prevista dalla norma incriminatrice e non anche alle eventuali ulteriori conseguenze che la norma non considera. L’evento può consistere, tra l’altro, in una modificazione della realtà fisica (malattia del corpo o della mente, evento costitutivo della lesione personale dolosa e colposa); in una modificazione della realtà psichica; in un'alterazione della realtà economico-giuridica; in un comportamento umano. La nozione di evento, come accadimento che deve essere causato dall’azione, è espressamente utilizzata dal legislatore in una serie di previsioni normative di parte generale (art 40, 43 c.p.). Accanto alla nozione di evento appena descritta, designata come evento naturalistico, parte della dottrina parla anche di evento giuridico per alludere all’offesa (danno o pericolo) al bene tutelato dalla norma incriminatrice, che è elemento costitutivo di tutti i fatti penalmente rilevanti. Questa nozione, in quanto sinonimo di offesa, risulta superflua.

Il rapporto di causalità nei reati commissivi

Quando tra gli estremi del fatto compare un evento, l’evento rileva se e in quanto sia stato causato dall’azione: tra l’azione e l’evento deve sussistere un rapporto di causalità. Questo legame tra azione ed evento è espressamente richiesto dalla legge. L’art 40 c.p. dispone infatti che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Il problema cruciale è cosa sia necessario per poter affermare che un dato evento è conseguenza di una data azione.

Teorie della causalità

Il legislatore italiano, a tal fine, detta all’art 41 una serie di regole sotto la rubrica “concorso di cause”. Su questa normativa vi sono state più interpretazioni della teoria della causalità. Le principali teorie della causalità possono così compendiarsi:

  • L’azione A è causa dell’evento B, se può dirsi che senza A, tenendo conto di tutte le circostanza del caso concreto, l’evento B non si sarebbe verificato (teoria condizionalistica o della condicio sine qua non).
  • L’azione A è causa dell’evento B quando senza l’azione, l’evento B non si sarebbe verificato e inoltre l’evento B rappresenta una conseguenza prevedibile dell’azione A (teoria della causalità adeguata).
  • L’azione A è causa dell’evento B quando senza l’azione A l’evento B non si sarebbe verificato e inoltre il verificarsi dell’evento B non è dovuto al concorso di fattori eccezionali (teoria della causalità umana).

Si farà cenno alla teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento che non è una teoria della causalità ma si propone come correttivo della teoria condizionalistica.

Teoria condizionalistica

Questa concezione del rapporto di causalità rispecchia il senso comune: spesso nella vita quotidiana ci si chiede cosa sarebbe avvenuto senza il compimento di una determinata azione. Sul terreno giuridico, questa concezione prende il nome di teoria condizionalistica o della condicio sine qua non e muove dalla premessa che ogni evento è la conseguenza di molti fattori causali che sono tutti egualmente necessari perché l’evento si verifichi: giuridicamente rilevante come causa dell’evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente, cioè immaginata come non avvenuta, senza che l’evento concreto venga meno. Si parla a questo proposito di procedimenti di eliminazione mentale ovvero di giudizio controfattuale. Basta che l’azione di Tizio sia uno degli antecedenti senza i quali l’evento non si sarebbe verificato perché quell’azione possa considerarsi come causa dell’evento. Se Tizio colpisce con uno schiaffo Caio, che è affetto da un grave vizio cardiaco e Caio per lo spavento muore, sia lo schiaffo, sia lo spavento, sia la malattia di cuore sono condizioni necessarie della morte ed è sufficiente che Tizio abbia posto in essere una delle condizioni dell’evento morte perché la sua azione si consideri causa dell’evento concreto.

Questa concezione trova piena applicazione anche in due gruppi di casi discussi in dottrina. Un primo caso è quello della causalità ipotetica. Sussiste il rapporto di causalità nel caso del medico che pratichi un’iniezione mortale a un malato terminale per alleviargli le sofferenze, dal momento che si tratta di una persona che comunque sarebbe morta qualche tempo dopo? La risposta è affermativa perché l’evento che rappresenta il punto di riferimento del rapporto di causalità non è l’evento astratto descritto dalla norma incriminatrice bensì nell’evento concreto, cioè individuato attraverso tutte le modalità della sua verificazione comprese anche le modalità spazio-temporali. In secondo luogo, il rapporto di causalità va accertato tenendo conto del decorso causale effettivo e non di un decorso causale solo ipotetico.

Un secondo caso è quello della c.d. causalità addizionale. Sussiste il rapporto di causalità tra l’azione di Tizio che ha somministrato a Caio una dose di veleno di per sé sufficiente a uccidere e la morte di Caio se anche Sempronio ha autonomamente versato all’insaputa di Tizio una dose di veleno a Caio. Si potrebbe ritenere che nessuna delle due azioni giudicata singolarmente sarebbe causa dell’evento morte. Questo paradosso si risolve se si tiene conto che il rapporto di causalità va accertato in relazione all’evento concreto, descritto alla luce di tutte le sue modalità, tenendo conto anche della quantità di veleno nel corpo della vittima.

Secondo la teoria condizionalistica, causa dell’evento è ogni azione che non può essere eliminata mentalmente senza che l’evento concreto venga meno. Ma quando si può dire che eliminando una determinata azione l’evento concreto non si sarebbe verificato? Tali risposte possono essere desunte dalle leggi scientifiche, cioè da enunciati che esprimono successioni regolari di accadimenti, frutto dell’osservazione sistematica della realtà fisica o psichica. Il procedimento da seguire per l’utilizzazione delle leggi scientifiche viene designato come sussunzione del caso concreto: la premessa maggiore di questo procedimento è una legge scientifica che descrive la successione regolare tra la classe di accadimenti A e la classe di accadimenti B. La teoria condizionalistica può dunque essere formulata: causa dell’evento è ogni azione che, tenendo conto di tutte le circostanze che si sono verificate, non può essere eliminata mentalmente, sulla base di leggi scientifiche, senza che l’evento concreto venga meno.

Va sottolineato che le leggi scientifiche utilizzabili dal giudice per la spiegazione causale dell’evento possono essere o leggi universali o leggi statistiche. Si parla di leggi universali quando si tratta di enunciati che asseriscono regolarità senza eccezioni nella successione di eventi. Le leggi statistiche invece affermano regolarità in un gran numero di casi ma non in tutti i casi. Talvolta il giudice si trova di fronte a una pluralità di possibili spiegazioni causali dell’evento, ciascuna fondata su una diversa legge scientifica. Tra le spiegazioni causali alternative, il giudice dovrà dare la preferenza a quella che meglio si adatta al caso concreto.

La giurisprudenza per lungo tempo ha fatto a meno delle leggi scientifiche attenendosi alle intuizioni del giudice. Negli anni ’90, sotto l’impulso di Federico Stella, la Suprema Corte ha operato una svolta epocale a favore della sussunzione sotto leggi scientifiche: nella sentenza si afferma che un antecedente può essere configurato come condizione necessaria di un evento solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che sulla base di leggi scientifiche portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. Il riferimento a leggi scientifiche solleva il problema del grado di probabilità richiesto perché la condotta possa considerarsi condizione necessaria dell’evento. La Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui il giudice può affermare il rapporto di causalità in quanto abbia accertato che con probabilità vicina alla certezza, vicina al 100%, quella condotta è stata causa necessaria dell’evento come verificatosi hic et nunc. La Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2002 ribadisce la necessità di fare uso di leggi scientifiche nell’accertamento della causalità. Anche probabilità statistiche medio-basse sarebbero sufficienti qualora risulti la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa. A questo requisito la sentenza dà il nome di probabilità logica che consentirebbe di raggiungere la certezza processuale della sussistenza del rapporto di causalità.

Un'altra tecnica è quella delle spiegazioni causali alternative, cioè trovare spiegazioni diverse degli eventi lesivi. Può accadere che il giudice, pur sospettando un legame causale tra una data azione e un dato evento, si trovi nell’impossibilità di corroborare quel sospetto non potendo rintracciare una legge scientifica in base alla quale spiegare l’evento. In una ipotesi di questo tipo, il giudice dovrà escludere la sussistenza del rapporto di causalità. Non sono leggi scientifiche utilizzabili i risultati delle indagini epidemiologiche.

Corollari della teoria condizionalistica: il concorso di fattori causali preesistenti, simultanei o sopravvenuti non esclude il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento, quando l’azione è una condizione necessaria dell’evento: e cioè vale anche se i fattori estranei all’opera dell’uomo sono rari o anormali. Il rapporto di causalità non è escluso nemmeno se il fattore causale ulteriore rispetto all’azione dell’uomo consiste in un fatto illecito di un terzo. Il rapporto di causalità è invece escluso quando tra l’azione e l’evento si è inserita una serie causale autonoma, cioè una serie causale che è stata da sola sufficiente a causare l’evento: in tal caso l’azione è solo un antecedente temporale e non una condicio sine qua non dell’evento.

Teoria della causalità adeguata

La teoria della causalità adeguata si propone di escludere il rapporto di causalità quando nel decorso causale, accanto all’azione umana, siano intervenuti fattori anomali. Prende dunque le mosse dalla teoria della condicio sine qua non, apponendovi però un limite: per la sussistenza del rapporto di causalità non basta che l’azione sia condizione necessaria dell’evento, ma occorre altresì che l’evento sia una conseguenza normale o almeno non improbabile dell’azione. A giustificazione di questo limite, si avanzano in primo luogo considerazioni di equità: eventi imprevedibili per la loro anormalità non possono essere evitati neppure dall’uomo prudente e giudizioso. In secondo luogo si osserva che la punizione di chi abbia cagionato un evento imprevedibile non soddisfa né le esigenze della giusta retribuzione né quelle della prevenzione. Per accertare la sussistenza del rapporto di causalità, la teoria in esame impone di compiere una prognosi postuma, articolata in due momenti. Il giudice deve prima chiedersi quali erano i normali o non improbabili sviluppi causali dell’azione, in secondo luogo deve porre a confronto il decorso causale effettivamente verificatosi con quelli che erano prevedibili.

Teoria della causalità umana

Anche questa concezione muove dalla teoria condizionalistica, nel senso che assume come presupposto indispensabile per la sussistenza del rapporto di causalità che l’azione umana sia una condicio sine qua non dell’evento concreto. Anche la teoria della causalità umana appone un limite alla nozione di causa proposta dalla teoria condizionalistica: l’evento non deve essere dovuto al concorso di fattori eccezionali. Il rapporto di causalità si considera dunque escluso solo nei casi in cui tra l’azione e l’evento intervengono fattori causali rarissimi. La ratio di tale limite sarebbe che possono considerarsi opera dell’uomo soltanto gli sviluppi causali che l’uomo può dominare con la sua conoscenza. Ne segue che, secondo questa concezione, la gamma degli eventi che possono dirsi causati da un’azione risulta più stretta rispetto alla teoria condizionalistica ma più ampia rispetto alla teoria della causalità adeguata.

Teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento

Anche la teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento muove dal presupposto che la teoria condizionalistica abbia bisogno di essere corretta in senso restrittivo, in relazione alle ipotesi di decorso causale atipico. Secondo questa teoria, l’evento causato dall’azione potrebbe essere oggettivamente imputato all’agente solo in presenza di almeno due condizioni: che l’agente, con la sua condotta, in violazione di una regola di diligenza/prudenza/perizia, abbia creato o aumentato o non diminuito il rischio del verificarsi dell’evento.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 154
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale, prof Bonini, libro consigliato Manuale di diritto penale. Parte generale, Marinucci, Dolcini Pag. 41
1 su 154
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bonini Sergio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community