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CEI

seguito del Concordato dell’84 la Chiesa cattolica agisce nell’ordinamento interno tramite la

episcopale italiana),

(Conferenza a cui compete:

Rappresentare in subordine alla S.sede gli interessi della Chiesa cattolica Italiana nei

a) confronti delle autorità dello Stato e tenere i rapporti con le PA.

Partecipare alle trattative delle intese previste dal Concordato, come quelle in materia di

b) insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e beni culturali ecc..

Stipulare intese anche su materie non previste dal testo concordatario ma sulle quali si

c) manifesti volontà di collaborazione fra Stato e Chiesa.

Presiedere con funzioni e competenze, al nuovo sistema di sostentamento del clero, e

d) decidere sulla spartizione della quota 8 per 1000.

Quanto alle principali guarentigie di libertà riconosciute alle confessioni sono definite con

­ formule differenziate dai rispettivi accordi:

Mentre il Concordato riproduce il principio del 1comma del 7cost. (sovranità ciascuno nel

a) proprio ordine), le Intese contengono riconoscimenti diversi. Nell’Intesa con la Tavola

valdese lo Stato prende atto dell’autonomia e indipendenza dell’ordinamento valdese . –

Mentre nell’accordo con gli avventisti si riconosce autonomia delle Chiese cristiane

avventiste liberamente disciplinate dai propri Statuti e organizzate dai propri ordinamenti.

Altra guarentigia riconosciuto è quella della non ingerenza dello Stato nelle questioni

b) di non ingerenza

interne alla Chiesa nella loro struttura ed organizzazione – Il principio sta

a significare che lo Stato e gli enti pubblici, non potranno svolgere indagini sulle attività

religiose delle confessioni e non potranno interferire sulle attività religiose delle confessioni

e nella loro organizzazione interna.

Una terza guarentigia riconosciuta ad alcuni culti è quella della più ampia libertà in materia

c) di esercizio di culto e di svolgimento della missione pastorale ed educativa, di riunione e

manifestazione del pensiero con parola.

Riassumendo le tre guarentigie istituzionali che lo Stato assicura alle confessioni religiose –

autonomia dei rispettivi ordinamenti – non ingerenza dello Stato nelle questioni interne – conferma

di libertà di svolgere la propria missione – si intrecciano reciprocamente, non essendo pensabile che

l’autonomia di una confessione sia cosa diversa dalla sua libertà o che non riguardi anche

l’ingerenza statale.

Ministri di culto, rapporti con i fedeli, segreto ministeriale.

Ogni confessione religiosa presenta soggetti investiti delle funzioni istituzionali particolari, che

godono di una speciale condizione giuridica all’interno della confessione . La qualifica più generale

ministro di culto

è quella di con la quale ci si riferisce ai ministri di qualsivoglia confessione che

abbiano una potestà spirituale, di magistero o di giurisdizione, su una porzione di fedeli. – E’ colui

che per competenza territoriale o incarico è preposto alla comunità di fedeli, ha cura d’anime. Si

tratta di una qualifica essenzialmente civilista. E possono ricomprendersi in questa: sacerdoti

cattolici, pastori protestanti, rabbini israelitici e gli Iman musulmani.

Esaminando in primis la legislazione unilaterale Statale relativa ai ministri di culto – si premette che

l’ordinamento civile non recepisce lo status giuridico confessionale – non riconosce cioè

automaticamente quei diritti e doveri che competono loro all’interno della confessione di

appartenenza. Ad esempio l’impegno del celibato per i sacerdoti, non gli impedisce di celebrare

matrimonio civile. Un riconoscimento fondamentale però della funzione di ministri di culto, si è

avuto nell’art.200 c.p.p. per cui non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto

per ragione del proprio ministero,( salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità

giudiziaria):

I ministri di confessioni i cui statuti non contrastino con l’ordinamento italiano.

a) Gli avvocati o procuratori legali e i consulenti tecnici.

b) I medici e i chirurghi e i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente la professione

c) sanitaria.

Possiamo dire che si tratta di un rapporto di fiducia e di confidenza che trae origine dalle funzioni

svolte dal ministro do culto. Nella Chiesa cattolica trattasi di segreto confessionale. Inoltre i ministri

sono depositari di documenti che contengono notizie e informazioni relative ai fedeli o ad altri

ministri – su cui ovviamente vige il segreto – si pensi ai registri battesimali o matrimoniali.

Il Segreto ministeriale intende tutelare una duplice garanzia:

Nei confronti dell’espletamento del ministero religioso che non potrebbe dispiegarsi

a) pienamente se non garantito nella riservatezza dei propri contenuti.

Nei confronti di coloro che si rivolgono al ministro di culto in base ad un rapporto fiduciario

b) tipico delle confessioni religiose.

Diciamo però che ai fini della copertura delle informazioni da parte del segreto ­ è necessario che

sussista un nesso di causalità tra l’informazione pervenuta e l’esercizio del ministero. Quindi non

saranno coperte da segreto le informazioni avute fortuitamente e tantomeno quelle fatte con lo

scopo di usare fraudolentemente della riservatezza garantita dalla legge.

Naturalmente non mancano situazioni complicate – come quella di un sacerdote venuto a

conoscenza di un delitto grave in confessione e che al tempo stesso sappia che di tale delitto è stato

accusato un'altra persona. Si registrano ultimamente pratiche invalse di recente in ambienti

penitenziari, con le quali, al fine di trarre utili informazioni per determinati soggetti detenuti si

intercettano le loro conversazioni coi cappellani (questo è avvenuto anche nel carcere di San Vittore

recentemente però per sospetti di pederastia del cappellano). Comunque ad ogni modo le sempre

migliori tecnologie suggeriscono maggiore riservatezza nelle proprie funzioni da parte dei ministri.

Comunque al 220 ccp. Si collega il622 c.p. “chiunque avendo notizia per ragione del proprio

ufficio o dalla propria professione di un segreto e lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a

proprio o altrui profitto è punito se dal fatto può derivare nocumento.”

Segue.. Incompatibilità dei ministri di culto. Soggetti confessionali specifici.

incompatibilità

I ministri di culto hanno delle con determinati uffici e funzioni civili: valutati gli

eventuali conflitti di interessi che potrebbero verificarsi tra le funzioni ministeriali e i compiti che

derivano da determinati uffici. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,

consigliere comunale nel territorio nel quale gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno

giurisdizione e cura d’anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. La legge ha teso ad

impedire che l’influenza sociale dei soggetti indicati possa essere utilizzata per ottenere più

agevolmente l’elezione.Inoltre la legge esclude che i ministri di culto e i religiosi di ogni ordine e

congregazione possano essere giudici popolari della corte d’Assise.

Per evidenti motivi i ministri di culto non possono essere “notai” ed “esattori di imposte”. – Meno

comprensibile sembra l’incompatibilità “con l’avvocatura” e la “procura”, salvo che non si ritenga

che lo svolgimento di questa professione impedirebbe di fatto l’assolvimento delle funzioni religiose

e pastorali del ministro. A livello penalistico occorre tenere presente che tra le aggravanti di un reato

figura quella di aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro del culto

cattolico o un altro ammesso nello Stato.

Sui vescovi e i cardinali art.21 Trattato Laterano – dispone che fruiscano in Italia degli onori dovuti

ai Principi del sangue e che quelli residenti in Roma anche fuori le mura vaticane, sono a tutti gli

effetti cittadini vaticani. Inoltre essendo i cardinale membri del collegio che elegge il pontefice,

l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il loro libero transito ed accesso nel

territorio Italiano.

Il Parroco ministro del culto cattolico, è rappresentante della relativa parrocchia, e porta la

responsabilità dei relativi immobili, compreso l’edificio di culto. Ed è responsabile e custode della

chiesa che gli viene affidata. I Vescovi invece in quanto ordinari del luogo, oltre ad essere

rappresentanti di una diocesi, assolvono a una pluralità di compiti e funzioni di natura gerarchica,

che hanno rilevanza civile.

Sulla condizione giuridica dei religiosi cattolici cioè di coloro che fanno vita in comune dopo aver

emesso i voti pubblici di povertà, obbedienza e castità. Si è già detto che questi voti in linea di

massima non hanno rilevanza civile.

Più complessa è la risposta alla domanda – ma il religioso può svolgere attività lavorativa? bisogna

qui distinguere 2 ipotesi:

Se il religioso presti la propria attività all’interno dell’istituto.

a) O se sia impegnato all’esterno e alle dipendenze di terzi.

b)

Questa seconda ipotesi è giuridicamente ben definita; infatti ogniqualvolta il religioso mette a

disposizione di un terzo le proprie energie lavorative ricevendone corrispettivo, si è di fronte a un

rapporto di lavoro nel quale sono sussistenti gli estremi per una tutela previdenziale – Analogamente

il rapporto di lavoro subordinato sussiste quando si basa sulla convenzione tra il terzo e l’istituto

religioso e riguarda anche le prestazioni meramente spirituali. Perché le prestazioni vengono date

per utilità del datore di lavoro che nulla hanno a che vedere con le ragioni di perfezione religiosa che

caratterizzano la forma di vita scelta dal monaco. Il religioso può in tutti questi casi corrispondere la

propra retribuzione all’istituto di appartenenza, ma non può rinunciare alla retribuzione nei

confronti del datore di lavoro.

Ben diversa è la situazione – quando l’attività del religioso viene prestata all’interno dell’Istituto di

appartenenza, per finalità istituzionali dello stesso istituto di appartenenza, per finalità istituzionali

dello stesso Istituto: insegnamento nelle scuole gestite dall’ente, o nello stesso ente, attività manuali

svolte per l’istituto. In tali casi non solo il religioso non riceve alcuna retribuzione, ma l’istituto non

considera tali rapporti come rapporti di lavoro, né sulla loro base provvede ad alcuna forma di

contribuzione previdenziale.

Tesi 1):La dottrina si sforza di far rientrare questi nei

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cardia Carlo.