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ITALIANO
Accanto alle più volte citate disposizioni costituzionali, in materia di libertà religiosa
esistono anche altre fonti, appartenenti al diritto internazionale o al diritto interno:
TRATTATI INTERNAZIONALI BILATERALI: è caso ad esempio dei Trattati conclusi tra
Italia e Jugoslavia alla fine della Grande Guerra, quando furono attribuiti all'Italia i
territori di Trieste, quello dell'Istria e della Dalmazia in cui erano presenti folti gruppi di
ortodossi (accordi che sarebbero stati rivisti nel 1925 poiché i primi non avevano
tenuto conto della grande diversità etnica di queste zone).
TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI: si tratta di una categoria abbastanza
trattato di pace tra
numerosa, ma sono da citare alcune di queste convenzioni: il
Italia e Alleati obbligò l'Italia a rispettare la libertà di culto (compresa nel più ampio
genus Convenzione Europea per la
dei diritti e delle libertà fondamentali); la
salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 che
riconosce ad ogni persona la libertà di professare e di cambiare liberamente la propria
religione, inoltre essa tutela l'uguaglianza delle confessioni religiose; da tempo inoltre
numerose Convenzioni internazionali hanno escluso il motivo religioso come motivo di
campo del lavoro
discriminazione nel .
ONU
: l'ONU ha, secondo l'Art.1 del suo stesso Statuto, il fine di promuovere e
incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e tra queste
dunque la libertà di religione). L'ONU non avendo poteri legislativi mondiali ha assolto
il proprio compito predisponendo numerosi progetti di convenzione in materia ed
aprendo tali progetti alla firma degli Stati. Dichiarazione Universale dei diritti
DICHIARAZIONI DELL'ONU: Da ricordare la
dell'uomo del 1948 .
RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO: l'Europarlamento si è pronunciato in
risoluzioni,
materia attraverso atti non vincolanti che tuttavia seguono la prassi degli
Risoluzione sul rifiuto del servizio
stati europei. Esempi di tali risoluzioni sono la
militare per motivi di coscienza sulle sette in Europa.
o quella
NEL DIRITTO PRIVATO: di cui vedremo ora
LIBERTA' COME DIRITTO SOGGETTIVO PUBBLICO
art.19 Cost diritto soggettivo
L' stabilisce che la libertà religiosa è un appartenente
sia ai singoli sia ai gruppi sociali e consistente in tre libertà:
professare
Di la religione;
• propaganda
Di in materia religiosa;
• Dell'esercizio del culto pubblico e privato
• diritto soggettivo, diritto soggettivo
Ma la libertà religiosa non è solo un è un
pubblico , nel senso che può essere azionato contro lo Stato da singoli o da gruppi che
dovessero veder leso il proprio diritto da parte di un provvedimento di un organo dello
Stato. diritto soggettivo interesse legittimo?
Ma può il di libertà religiosa degradare a mero La
Corte Costituzionale nella quasi totalità delle sue sentenze in merito risponde che
questo può accadere solo nel caso in cui è attribuito dalla stessa Costituzione un tale
potere all'autorità di governo. Ma ci sono anche rare sentenze in cui la Corte afferma
che tale diritto può essere compresso dall'autorità governativa per ragioni di ordine
pubblico o di sicurezza pubblica. Tali seconde sentenze, disciplinando generici interessi
dello Stato, possono offrire occasione al governo di derogare con ampia discrezionalità
al diritto dei singoli o dei gruppi in merito alla libertà religiosa, ma l'orientamento
prevalente della Corte è il primo, quindi non c'è da preoccuparsi.
La violazione da parte dell'autorità di governo di questo o di altri diritti soggettivi
comporta anche l'imputazione dell'individuo che incarna tale autorità ai sensi
dell'art.28 Cost.
IL PARTICOLARE SIGNIFICATO DI ROMA
“in considerazione del carattere sacro della
L'art.1 del Concordato prescriveva che
città Eterna, […] il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa
essere in contrasto con detto carattere”. C'è da chiedersi se, nel vigore del
Concordato, questa norma non comportasse una compressione della libertà religiosa
all'interno della città di Roma, ma la risposta da dare è negativa, almeno guardando al
periodo post-48; ora il problema non si pone più poiché l'Accordo del 1984 dice solo
“la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede
che
vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità”, una formula che non consente
evidentemente al governo di comprimere il dir. Di libertà religio.
LA LIBERTA' RELIGIOSA NEI RAPPORTI PRIVATISTICI diritto
NEL DIRITTO DI FAMIGLIA: se la libertà religiosa è senza dubbio un
soggettivo pubblico, ciò non significa che esso non sia valido anche nei rapporti tra
privati. Nell'ambito del diritto di famiglia ad esempio tale diritto entra in gioco
art.147 cod. civ. entrambi i coniugi “mantenere ed educare
nell' Il quale impone ad di
la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli”. Questa norma, pur non parlando esplicitamente di libertà religiosa, la contiene
poiché l'opzione religiosa è parte dell'educazione della prole. Inoltre essa prescrive che
avviamento,
tale educazione non può che rappresentare solo un in quanto il figlio,
raggiunta la capacità di discernimento ha diritto di scegliere la propria religione senza
essere influenzato dai genitori (inclinazioni naturali ed ispirazioni dei figli). Nel caso di
coniugi di orientamento religioso diverso precedentemente era data preminenza alle
scelte del padre nelle scelte educative, ora ovviamente non è più così e quindi i
genitori devono trovare un accordo sull'indirizzo dell'educazione da dare ai figli (e
dunque anche sulla religione alla quale avviarli), in caso contrario a decidere sarà il
tribunale per i minorenni.
La libertà religiosa dev'essere preservata anche nei rapporti tra coniugi. E' ammessa la
reciproca influenza, ma solo se scevra da forme di fanatismo. La fede religiosa di uno
dei coniugi inoltre non può rappresentare motivo di addebito della separazione, a
meno che tale fede, caduta nel fanatismo, non diventi causa del venir meno ai compiti
di coniuge e soprattutto di genitore.
NEI RAPPORTI DI LAVORO: la L. 604/1966 stabilisce che il licenziamento del
nullo
prestatore d'opera a causa della fede professata da questo è . Del pari sono nulli
gli atti che subordinano l'assunzione, l'attribuzione di qualifiche o il trasferimento di un
lavoratore alla sua appartenenza religiosa.
Ci sono però dei casi particolari.
Alcune norme escludono talune persone (come ministri di culto o ecclesiastici)
dall'impiego in talune funzioni o dall'assolvere pubbliche funzioni. Tali norme non
violano la libertà di religione, anzi la agevolano poiché sono dirette ad evitare a tali
individui di assumere incarichi non consoni alla mitezza d'animo che dovrebbe
contraddistinguere le loro qualifiche, così è ad i sacerdoti sono dispensati dal servizio
militare o dall'assumere le funzioni di giudice di pace.
rapporti di lavoro presso enti confessionali
Diverso è il caso dei che richiedano
per i propri dipendenti l'appartenenza ad una determinata confessione. In questo caso
sarebbe legittimo subordinare l'assunzione o il licenziamento all'appartenenza ad una
Direttiva europea 78/2000
determinata confessione. Al riguardo è stata emanata la
che consentiva agli stati di mantenere nella propria legislazione nazionale in materia
di rapporti di lavoro disposizioni che contemplino una differenza di trattamento basata
sulla religione o sulle proprie convinzioni personali, nel caso il rapporto di lavoro si
svolga in organizzazioni pubbliche o private fondate sulla religione. Tale differenza di
trattamento non costituisce discriminazione poiché in tali enti l'appartenenza ad una
determinata confessione è un requisito essenziale per svolgere la prestazione
lavorativa.
Questo problema si è posto anche nell'ambito del pubblico impiego e segnatamente
Università Cattolica del Sacro Cuore
per quanto riguarda l' , i cui docenti fanno
parte del corpo dei professori universitari dello Stato, ma di cui il Concordato ne
subordinava l'assunzione al nulla osta della Santa Sede. L'Accordo del 1984, pur
mutando nella forma, non muta la sostanza di questa norma. Anche la Corte
Costituzionale è stata investita del problema, vedendo porsi il problema della
eventuale incompatibilità di detta norma concordataria con gli artt.3-19-33 Cost. Per la
Corte tale norma non è in contrasto con gli artt.19 e 33 poiché la libertà dei docenti è
tutelata poiché essi possono sempre recedere dal rapporto di lavoro quando non
condividano più le finalità dell'istituzione universitaria e non è in contrasto con l'art.3
poiché la disposizione concordataria è anzi una specificazione dello stesso principio di
libertà religiosa dell'Università di darsi un proprio indirizzo religioso e di mantenerlo.
L'UGUAGLIANZA NEL TRATTAMENTO DEI SINGOLI E DI TUTTE LE CONFESSIONI
RELIGIOSE
art.3 Cost eguaglianza formale
L' nel suo primo comma esprime il principio di ,
vietando pertanto al legislatore e agli altri organi dello Stato di emanare
provvedimenti discriminatori a seconda della religione, del sesso e così via. Tuttavia
art.3.2
l'art.3.1 può essere violato dal legislatore al fine di dare attuazione all' , che
eguaglianza sostanziale
prescrive il principio di , una norma programmatica che
impegna la Repubblica a rimuovere i limiti di ordine economico e sociale che
pieno sviluppo della persona umana
impediscono il , ma per fare ciò lo Stato deve
seguire il principio per cui è necessario “trattare situazioni uguali in maniera uguale e
situazioni diverse in maniera diversa”, pertanto il legislatore per dare attuazione alla
norma programmatica del secondo comma dovrà necessariamente derogare al
principio di eguaglianza formale. art.8
Ma se l'art.3 protegge dalle discriminazioni i singoli cittadini è invece l' a recitare
“tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge
che ” e a
disciplinare quindi l'eguaglianza di tutte le confessioni. Ma vi è un evidente differenza<