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ITALIANO

Accanto alle più volte citate disposizioni costituzionali, in materia di libertà religiosa

esistono anche altre fonti, appartenenti al diritto internazionale o al diritto interno:

TRATTATI INTERNAZIONALI BILATERALI: è caso ad esempio dei Trattati conclusi tra

Italia e Jugoslavia alla fine della Grande Guerra, quando furono attribuiti all'Italia i

territori di Trieste, quello dell'Istria e della Dalmazia in cui erano presenti folti gruppi di

ortodossi (accordi che sarebbero stati rivisti nel 1925 poiché i primi non avevano

tenuto conto della grande diversità etnica di queste zone).

TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI: si tratta di una categoria abbastanza

trattato di pace tra

numerosa, ma sono da citare alcune di queste convenzioni: il

Italia e Alleati obbligò l'Italia a rispettare la libertà di culto (compresa nel più ampio

genus Convenzione Europea per la

dei diritti e delle libertà fondamentali); la

salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali del 1950 che

riconosce ad ogni persona la libertà di professare e di cambiare liberamente la propria

religione, inoltre essa tutela l'uguaglianza delle confessioni religiose; da tempo inoltre

numerose Convenzioni internazionali hanno escluso il motivo religioso come motivo di

campo del lavoro

discriminazione nel .

ONU

: l'ONU ha, secondo l'Art.1 del suo stesso Statuto, il fine di promuovere e

incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (e tra queste

dunque la libertà di religione). L'ONU non avendo poteri legislativi mondiali ha assolto

il proprio compito predisponendo numerosi progetti di convenzione in materia ed

aprendo tali progetti alla firma degli Stati. Dichiarazione Universale dei diritti

DICHIARAZIONI DELL'ONU: Da ricordare la

dell'uomo del 1948 .

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO: l'Europarlamento si è pronunciato in

risoluzioni,

materia attraverso atti non vincolanti che tuttavia seguono la prassi degli

Risoluzione sul rifiuto del servizio

stati europei. Esempi di tali risoluzioni sono la

militare per motivi di coscienza sulle sette in Europa.

o quella

NEL DIRITTO PRIVATO: di cui vedremo ora

LIBERTA' COME DIRITTO SOGGETTIVO PUBBLICO

art.19 Cost diritto soggettivo

L' stabilisce che la libertà religiosa è un appartenente

sia ai singoli sia ai gruppi sociali e consistente in tre libertà:

professare

Di la religione;

• propaganda

Di in materia religiosa;

• Dell'esercizio del culto pubblico e privato

• diritto soggettivo, diritto soggettivo

Ma la libertà religiosa non è solo un è un

pubblico , nel senso che può essere azionato contro lo Stato da singoli o da gruppi che

dovessero veder leso il proprio diritto da parte di un provvedimento di un organo dello

Stato. diritto soggettivo interesse legittimo?

Ma può il di libertà religiosa degradare a mero La

Corte Costituzionale nella quasi totalità delle sue sentenze in merito risponde che

questo può accadere solo nel caso in cui è attribuito dalla stessa Costituzione un tale

potere all'autorità di governo. Ma ci sono anche rare sentenze in cui la Corte afferma

che tale diritto può essere compresso dall'autorità governativa per ragioni di ordine

pubblico o di sicurezza pubblica. Tali seconde sentenze, disciplinando generici interessi

dello Stato, possono offrire occasione al governo di derogare con ampia discrezionalità

al diritto dei singoli o dei gruppi in merito alla libertà religiosa, ma l'orientamento

prevalente della Corte è il primo, quindi non c'è da preoccuparsi.

La violazione da parte dell'autorità di governo di questo o di altri diritti soggettivi

comporta anche l'imputazione dell'individuo che incarna tale autorità ai sensi

dell'art.28 Cost.

IL PARTICOLARE SIGNIFICATO DI ROMA

“in considerazione del carattere sacro della

L'art.1 del Concordato prescriveva che

città Eterna, […] il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa

essere in contrasto con detto carattere”. C'è da chiedersi se, nel vigore del

Concordato, questa norma non comportasse una compressione della libertà religiosa

all'interno della città di Roma, ma la risposta da dare è negativa, almeno guardando al

periodo post-48; ora il problema non si pone più poiché l'Accordo del 1984 dice solo

“la Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede

che

vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità”, una formula che non consente

evidentemente al governo di comprimere il dir. Di libertà religio.

LA LIBERTA' RELIGIOSA NEI RAPPORTI PRIVATISTICI diritto

NEL DIRITTO DI FAMIGLIA: se la libertà religiosa è senza dubbio un

soggettivo pubblico, ciò non significa che esso non sia valido anche nei rapporti tra

privati. Nell'ambito del diritto di famiglia ad esempio tale diritto entra in gioco

art.147 cod. civ. entrambi i coniugi “mantenere ed educare

nell' Il quale impone ad di

la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei

figli”. Questa norma, pur non parlando esplicitamente di libertà religiosa, la contiene

poiché l'opzione religiosa è parte dell'educazione della prole. Inoltre essa prescrive che

avviamento,

tale educazione non può che rappresentare solo un in quanto il figlio,

raggiunta la capacità di discernimento ha diritto di scegliere la propria religione senza

essere influenzato dai genitori (inclinazioni naturali ed ispirazioni dei figli). Nel caso di

coniugi di orientamento religioso diverso precedentemente era data preminenza alle

scelte del padre nelle scelte educative, ora ovviamente non è più così e quindi i

genitori devono trovare un accordo sull'indirizzo dell'educazione da dare ai figli (e

dunque anche sulla religione alla quale avviarli), in caso contrario a decidere sarà il

tribunale per i minorenni.

La libertà religiosa dev'essere preservata anche nei rapporti tra coniugi. E' ammessa la

reciproca influenza, ma solo se scevra da forme di fanatismo. La fede religiosa di uno

dei coniugi inoltre non può rappresentare motivo di addebito della separazione, a

meno che tale fede, caduta nel fanatismo, non diventi causa del venir meno ai compiti

di coniuge e soprattutto di genitore.

NEI RAPPORTI DI LAVORO: la L. 604/1966 stabilisce che il licenziamento del

nullo

prestatore d'opera a causa della fede professata da questo è . Del pari sono nulli

gli atti che subordinano l'assunzione, l'attribuzione di qualifiche o il trasferimento di un

lavoratore alla sua appartenenza religiosa.

Ci sono però dei casi particolari.

Alcune norme escludono talune persone (come ministri di culto o ecclesiastici)

dall'impiego in talune funzioni o dall'assolvere pubbliche funzioni. Tali norme non

violano la libertà di religione, anzi la agevolano poiché sono dirette ad evitare a tali

individui di assumere incarichi non consoni alla mitezza d'animo che dovrebbe

contraddistinguere le loro qualifiche, così è ad i sacerdoti sono dispensati dal servizio

militare o dall'assumere le funzioni di giudice di pace.

rapporti di lavoro presso enti confessionali

Diverso è il caso dei che richiedano

per i propri dipendenti l'appartenenza ad una determinata confessione. In questo caso

sarebbe legittimo subordinare l'assunzione o il licenziamento all'appartenenza ad una

Direttiva europea 78/2000

determinata confessione. Al riguardo è stata emanata la

che consentiva agli stati di mantenere nella propria legislazione nazionale in materia

di rapporti di lavoro disposizioni che contemplino una differenza di trattamento basata

sulla religione o sulle proprie convinzioni personali, nel caso il rapporto di lavoro si

svolga in organizzazioni pubbliche o private fondate sulla religione. Tale differenza di

trattamento non costituisce discriminazione poiché in tali enti l'appartenenza ad una

determinata confessione è un requisito essenziale per svolgere la prestazione

lavorativa.

Questo problema si è posto anche nell'ambito del pubblico impiego e segnatamente

Università Cattolica del Sacro Cuore

per quanto riguarda l' , i cui docenti fanno

parte del corpo dei professori universitari dello Stato, ma di cui il Concordato ne

subordinava l'assunzione al nulla osta della Santa Sede. L'Accordo del 1984, pur

mutando nella forma, non muta la sostanza di questa norma. Anche la Corte

Costituzionale è stata investita del problema, vedendo porsi il problema della

eventuale incompatibilità di detta norma concordataria con gli artt.3-19-33 Cost. Per la

Corte tale norma non è in contrasto con gli artt.19 e 33 poiché la libertà dei docenti è

tutelata poiché essi possono sempre recedere dal rapporto di lavoro quando non

condividano più le finalità dell'istituzione universitaria e non è in contrasto con l'art.3

poiché la disposizione concordataria è anzi una specificazione dello stesso principio di

libertà religiosa dell'Università di darsi un proprio indirizzo religioso e di mantenerlo.

L'UGUAGLIANZA NEL TRATTAMENTO DEI SINGOLI E DI TUTTE LE CONFESSIONI

RELIGIOSE

art.3 Cost eguaglianza formale

L' nel suo primo comma esprime il principio di ,

vietando pertanto al legislatore e agli altri organi dello Stato di emanare

provvedimenti discriminatori a seconda della religione, del sesso e così via. Tuttavia

art.3.2

l'art.3.1 può essere violato dal legislatore al fine di dare attuazione all' , che

eguaglianza sostanziale

prescrive il principio di , una norma programmatica che

impegna la Repubblica a rimuovere i limiti di ordine economico e sociale che

pieno sviluppo della persona umana

impediscono il , ma per fare ciò lo Stato deve

seguire il principio per cui è necessario “trattare situazioni uguali in maniera uguale e

situazioni diverse in maniera diversa”, pertanto il legislatore per dare attuazione alla

norma programmatica del secondo comma dovrà necessariamente derogare al

principio di eguaglianza formale. art.8

Ma se l'art.3 protegge dalle discriminazioni i singoli cittadini è invece l' a recitare

“tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge

che ” e a

disciplinare quindi l'eguaglianza di tutte le confessioni. Ma vi è un evidente differenza<

Dettagli
A.A. 2017-2018
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoresalerno97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Ventrella Carmela.