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Capitolo 9 - I mezzi per l'attività di religione o di culto
Lo svolgimento dell'attività di religione o di culto è possibile solo se si ha la disponibilità dei mezzi economici occorrenti per il raggiungimento di tali fini.
Il settore economico è di competenza statale, per cui è chiaro che i relativi rapporti sono disciplinati dal diritto statale, il quale a volte attribuisce importanza anche alla disciplina contenuta negli statuti interni delle confessioni.
Nel diritto canonico il sostentamento degli ecclesiastici, che ricoprono un ufficio della Chiesa, è stato garantito fino al 1986 dal vecchio sistema beneficio beneficiali. Il beneficio è una dotazione patrimoniale, eretta in un ente del tipo fondazione, il cui reddito serve a retribuire il funzionario ecclesiastico attraverso il versamento di una congrua, che dipendeva dal reddito del beneficio. Ciò provocava profonde differenze tra i vari soggetti, le quali erano eliminate.
dallo Stato, il quale versava un supplemento di congrua tutte quelle volte in cui il beneficio producesse redditi inferiori ad un certo minimo stabilito. Questo sistema permetteva all'ufficiale ecclesiastico, che avesse avuto un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge, di godere di un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti del Fondo per il culto, il quale nel frattempo aveva ricevuto la competenza in materia. Intanto negli anni '60 si svolse il Concilio Vaticano II, che pose le basi per l'abbandono di questo sistema beneficiale, che fu totalmente abbandonato con l'Accordo del novembre 1984 (L. n°206/1985 e L. n°222/1985), il quale diede vita a un sistema basato sulla presenza di istituzioni per il sostentamento del clero, che vennero creati in ogni diocesi, acquistando la personalità giuridica civile. La CEI ha eretto l'Istituto centrale, il quale dà le disposizioni che devono essere seguite dallo statuto di ogni istituto.La funzione degli istituti di sostentamento è quella di corrispondere al clero, con l'eventuale concorso dell'Istituto centrale, un adeguato e dignitoso sostentamento. Inoltre, devono destinare una quota delle proprie risorse per coloro i quali, una volta abbandonata la vita ecclesiastica, non abbiano redditi sufficienti per vivere dignitosamente.
Il patrimonio degli istituti per il sostentamento del clero è costituito dai beni appartenenti agli enti beneficiali esistenti nella diocesi, che si sono estinti contestualmente all'erezione di ogni istituto. La ripartizione dei beni (tra i vari istituti diocesani e le diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi) è stata effettuata con un duplice trasferimento di proprietà:
- dai benefici estinti agli istituti, avvenuto per successione;
- dagli istituti alle diocesi, alle parrocchie e ai capitoli, avvenuto con singoli provvedimenti dei vescovi competenti per territorio.
L'elevata mole di
questo testo potrebbe essere formattato in questo modo utilizzando tag html:Questi trasferimenti hanno fatto sì che non fossero soggetti a tributi od oneri di alcun tipo. Le entrate principali dell'Istituto centrale, eretto dalla CEI, sono costituite dalle oblazioni dei fedeli e dalle quote dell'8 per mille dell'IRPEF. Può anche compiere investimenti, ricevere donazioni, eredità e così via.
Per quanto riguarda i rapporti che tra l'Istituto centrale e gli Istituti diocesani, possiamo dire che questi ultimi provvedono all'integrazione dei proventi dei sacerdoti con i redditi del proprio patrimonio e in caso di insufficienza richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione stabilita. L'Istituto centrale dovrebbe conoscere preventivamente il fabbisogno degli Istituti diocesani, perché questi sono tenuti a comunicare il loro stato di previsione, sulla base dei quali l'Istituto centrale provvede ad effettuare le erogazioni necessarie. Inoltre,
alla chiusura di ogni esercizio finanziario, gli Istituti diocesani devono trasmettere una relazione consuntiva. L'organizzazione che si viene a formare, dal punto di vista strutturale, non ha carattere unitario ma, idealmente, assume la forma di una raggiera: al centro c'è l'Istituto centrale e gli Istituti diocesani ne rappresentano i raggi, in quanto ognuno di essi è un ente autonomo dotato di propria personalità giuridica.
La natura giuridica degli Istituti diocesani è quella delle fondazioni, in quanto nascono dotati del patrimonio dei benefici esistenti nella diocesi, e allo stesso modo l'Istituto centrale, nascendo con un proprio fondo di dotazione, conferito dalla CEI, ed avendo la capacità di accrescerlo, può essere considerato pure una fondazione.
A decorrere dal 1987 ogni Istituto per il sostentamento del clero provvede ad assicurare un adeguato sostentamento dello stesso. Il diritto alla remunerazione a favore dei
Risoluzione di eventuali controversie.
In sede ecclesiastica: competente a dirimere la controversia è la CEI, attraverso un organo in cui è adeguatamente rappresentato il clero. Questo organo è composto da 3 membri e decide a maggioranza. Entro 15gg dalla ricezione della lettera raccomandata, in cui è indicata la motivazione della decisione, il sacerdote può effettuare un ricorso Ingerarchico, il cui destinatario è il superiore, rappresentato dal vescovo.
Sede statale: il sacerdote può rivolgersi al giudice statale solo quando non si sia già rivolto all'autorità ecclesiastica, evitando così un bis in idem. Questo percorso è eticamente consigliabile solo per quel sacerdote a cui non importa rimanere in cattivi rapporti con l'autorità ecclesiastica. Il giudice competente è quello ordinario, perché il sacerdote non è un lavoratore subordinato di nessuno ma svolge una missione e non un lavoro.
Il giudice statale nel determinare il se e il quanto della controversia deve applicare la L. n°222/1985 e le disposizioni emanate dalla CEI: si tratta di un caso di rinvio formale al diritto canonico. La remunerazione è però equiparata alla retribuzione dei lavoratori subordinati, per cui l'Istituto centrale trattiene le quote IRPEF da versare allo Stato, nonché il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Per la disciplina delle entrate privatistiche degli enti confessionali si applica il diritto comune. Queste possono essere costituite dalle oblazioni dei fedeli, che debbono essere di modico valore: la modicità va valutata di caso in caso. Le oblazioni raccolte, ad esempio da un comitato, per un fine pio costituiscono un patrimonio autonomo, privo di soggettività e destinato allo scopo dichiarato. Alle oblazioni si possono aggiungere i compensi derivanti dall'estrinsecazione delle modalità del fatto religioso, i qualiSono sottoposti al diritto statale: ad esempio richiedere un preciso addobbo per una funzione. L'art. 629 c.c. disciplina le disposizioni testamentarie a favore dell'anima, cioè le volontà testamentarie di chi crede che il compimento di riti o attività liturgiche permetta l'avvicinamento dell'anima alla beatitudine eterna. Secondo il codice civile del 1865, queste disposizioni erano nulle se espresse genericamente e producevano un'obbligazione naturale, il cui rispetto era rimesso alla coscienza dell'onerato. L'obbligazione diventava un vero e proprio impegno civile solo se veniva pure indicato il soggetto che poteva ottenere l'adempimento della disposizione. Così, l'attuale art. 629 c.c. dispone che tali disposizioni sono valide quando sono determinati i beni o sia determinabile la somma da impiegare per assolvere a tali disposizioni, che sono state qualificate come un onere a carico dell'erede o del legatario.
Qualsiasi interessato può chiedere l'adempimento dell'onere ma è necessario che il testatore l'abbia indicato. In mancanza, il testatore può comunque designare una qualsiasi persona che curi l'esecuzione della disposizione. Se questa attività deve essere protratta nel tempo e i mezzi messi a disposizione non sono più sufficienti o l'onere assorbe quasi o interamente il valore del lascito, è possibile con un accordo tra le parti ridurre l'entità dell'erogazione. In caso di dissenso è necessaria una sentenza del giudice statale. Tra le entrate di diritto pubblico degli enti confessionali possiamo far rientrare quelle che ottengono in base ad un rapporto pubblicistico: ad esempio l'ente è titolare di un potere tributario riconosciuto dallo Stato o riceve finanziamenti dallo Stato o da altre organizzazioni pubblicistiche. La Chiesa aveva un potere tributario, decime.sacramentali, rappresentato dalle che sono imposte fondiarie ecclesiastiche