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Riassunto di diritto ecclesiastico di Finocchiaro

Le fonti del diritto ecclesiastico

Le fonti si trovano in norme dello Stato emanate unilateralmente e in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono di vario livello:

  • Costituzione Italiana, la quale menziona il fenomeno religioso in queste norme: art. 3 (eguaglianza), art. 7 (rapporti tra Stato e Chiesa cattolica), art. 8 (eguaglianza confessioni religiose e rapporti con le altre confessioni), art. 19 (libertà di culto), art. 20 (associazioni religiose); nonché quelle che indirettamente in quanto rimandano alle libertà civili si riferiscono a tale fenomeno.
  • Patti Lateranensi, i quali sono gli accordi stipulati tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica nel febbraio 1929, resi esecutivi con la L. n°810/1929, contenente un Trattato (col quale si risolvette la “questione romana” con la creazione dello Stato Vaticano ed altre garanzie finanziarie) ed un Concordato (inerente il trattamento della Chiesa cattolica in Italia). Quest’ultimo è stato abrogato dall’Accordo del febbraio 1984, reso esecutivo con la L. n°121/1985, a cui si aggiunge la L. n°206/1985 di esecuzione di un protocollo aggiuntivo sugli enti ecclesiastici e la L. n°222/1985, che riproduce i contenuti di tale accordo.
  • Leggi di "intesa" dello Stato Italiano con altre confessioni religiose, come la Chiesa evangelica, le Chiese avventiste del settimo giorno, le Comunità ebraiche e così via.
  • Leggi unilaterali dello Stato italiano (es. norme di applicazione del Concordato).
  • Altre leggi che, indirettamente, influiscono sulle confessioni religiose, come quelle riguardanti l’assistenza o l’istruzione religiosa.

Ai sensi dell’art. 117, 2° comma Cost., lo Stato ha potestà legislativa esclusiva nei rapporti con le confessioni religiose. Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico sono:

  • Leggi costituzionali, quando lo Stato intenda modificare unilateralmente un accordo con una confessione religiosa (Patti Lateranensi o Intese) senza dar vita ad un nuovo accordo. Occorre una legge costituzionale perché tali accordi sono direttamente tutelati dall’art. 7 e dall’art. 8, 3° comma Cost.
  • Leggi ordinarie, quando è attuato e reso esecutivo un nuovo accordo tra lo Stato italiano e le confessioni religiose. In questo modo si è attuata una “decostituzionalizzazione” delle norme garantite.
  • Regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica (un tempo con decreto regio), quando si devono disciplinare le modalità applicative della legge. Ovviamente il regolamento deve essere conforme alla legge.
  • Circolari, atti dell’autorità amministrativa, sono norme d’azione degli uffici inferiori, che disciplinano lo svolgimento minuto dell’attività amministrativa.
  • Leggi regionali, le quali possono disciplinare i rapporti con le confessioni religiose, quando ci sia una materia di competenza esclusiva delle Regioni o, se è di competenza concorrente, quando influisce anche sull’attività degli enti ecclesiastici, come potrebbe essere l’istruzione.

Un modo forse illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei giorni festivi. Infatti, anziché essere decisi mediante una legge, così come previsto dall’Accordo del 1984, l’approvazione dell’elenco delle festività religiose (ad esclusione della domenica) è avvenuto mediante decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre è da ricordare l’episodio del c.d. ordine del giorno, per il quale nel 1985, per approvare il nuovo accordo Stato-Chiesa Cattolica, il Governo ha accettato l’impegno di sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di intesa, affinché le Camere potessero esercitare preventivamente il loro potere di indirizzo. Tuttavia a questo impegno il Governo ha dato luogo in diversi modi, finendo per essere solo un impegno fra questi 2 organi costituzionali. Quindi una sua violazione importerebbe solo responsabilità politica.

Altro episodio degno di menzione è quello che vide, per l’entrata in vigore dell’Accordo del febbraio 1984, la pubblicazione contemporanea delle norme sia sulla Gazzetta Ufficiale sia negli Acta Apostolicae Sedis. Ciò avvenne e non si crearono problemi ma sarebbero sorti problemi di non poco conto se ciò non fosse avvenuto. Inoltre si è avuta una duplicazione di fonti con le L. n°206/1985 e n°222/1985, in quanto la prima autorizza la ratifica del protocollo e la seconda detta in modo autonomo le stesse norme, con la sola differenza che quest’ultima ha recepito alcune modificazioni.

Teorie sul diritto ecclesiastico

Infine, per lo studio del diritto ecclesiastico si possono intraprendere 2 teorie:

  • Ius conditum, quella del diritto positivo che confronta le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse possano convivere con le nuove norme fondamentali e quali risulterebbero incostituzionali.
  • Ius condendum, quella che ha confuso il ius conditum con il ritenendo che una riforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsioni degli artt. 7 e 8, 3° comma Cost. È la teoria scelta da coloro che non apprezzano i concordati e da coloro che ritengono che la Chiesa non debba essere legata da patti politici con lo Stato.

La religione e l’organizzazione del potere civile

Il fenomeno religioso ha sempre avuto una grandissima importanza all’interno di ogni società. Per i latini, ad esempio, il termine religio aveva vari significati: da culto del divino a superstizione. Nella Roma arcaica non c’era distinzione tra istituzioni politiche e organizzazione religiosa. Anche quando, con l’avvento della Repubblica, il governo civile si distinse dal sacerdozio, rimase forte il legame tra politica e religione. Quando poi si formò l’Impero, le funzioni di pontefice massimo furono assunte dall’imperatore, il quale divenne una vera e propria divinità da adorare da parte di ogni suddito. I cristiani erano perseguitati poiché, non riconoscendo il carattere divino dell’imperatore, si rifiutavano di adorarlo e si rendevano colpevoli di lesa maestà. Anche dopo il riconoscimento del cristianesimo con gli editti di Milano e di Nicomedia del 313 le cose non cambiarono. Infatti l’imperatore era comunque pontefice massimo, divenendo così il moderatore della nuova religione. Tale unione tra potere politico e potere religioso è chiamato cesaro-papismo. Il cesaro-papismo cessò in Europa occidentale con la fine dell’Impero Romano d’Occidente ma persistette nell’Impero bizantino fino al suo crollo nel 1453.

La caduta di un’autorità politica centrale fece accrescere l’autorità del Vescovo di Roma, il quale cominciò pure a rivendicare un’autorità temporale oltre che spirituale. Quindi iniziarono veri e propri conflitti di ordine politico e non ideologico tra Papato e Impero, che si affievolirono quando il potere imperiale sulla Santa Sede si indebolì, facendo indebolire anche il potere temporale del Papa. Si avviò così la formazione di stati organizzati sotto il potere di un principe, che aveva potestà totale sul suo territorio, anche dal punto di vista religioso. Ciò portò a lotte politiche e guerre di religione (come il grande scisma d’occidente, le eresie e la riforma protestante), che si conclusero con la pace di Augusta del 1555, in quanto riconobbe solo ai principi la libertà di aderire o meno alla religione riformata e attribuì loro il potere di imporre la religione da essi professata ai loro sudditi. Solo con la pace di Westfalia del 1648, alla fine della guerra dei 30 anni, si ebbe riguardo alle minoranze religiose. Tra queste due date si consolidarono dei sistemi nei quali la Chiesa era subordinata allo Stato. In Germania assunse il nome di territorialismo, in Francia il nome di gallicanesimo, in Austria giuseppinismo e così via. Questo fenomeno in generale viene inteso con il nome di giurisdizionalismo.

I poteri di questi sistemi sono classificati in 2 filoni:

Poteri di protezione della Chiesa

  • Ius advocatiae protectionis: lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della fede da eresie o scismi e gli enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi.
  • Ius reformandi: negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire nell’organizzazione interna della Chiesa; negli stati cattolici era il potere di introdurre nella Chiesa le riforme necessarie ad eliminare gli abusi e avere un buon funzionamento degli istituti ecclesiastici.

Poteri di tutela dello Stato dalla Chiesa

  • Ius nominandi: il principe nominava i funzionari ecclesiastici.
  • Exequatur placitum regium: lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati dall’autorità ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per lo stesso Stato.
  • Sequestro di temporalità: lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto ecclesiastico.
  • Ius appellationis: gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano contro provvedimenti dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli interessi dello Stato.
  • Ius dominii eminentis: nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza e di farne propri i frutti.
  • Ius inspiciendi: potere del principe di intervenire e vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche.

Teocrazia e separatismo

La teocrazia è il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa. Questo non si è mai effettivamente realizzato. Secondo Sant’Agostino la civitas terrena deve tendere oltre la sola felicità terrena perché altrimenti commette peccato. Lo Stato può sottrarsi a ciò subordinando le sue leggi alla legge divina, guidando così gli uomini verso il bene supremo. Nel momento della caduta dell’Impero romano, la Chiesa si considerò l’unica in grado di poter realizzare il principio di unità. Questa tesi ebbe grande successo nel periodo di maggior potenza della Santa Sede, cioè tra il pontificato di Gregorio VII (1073) e quello di Bonifacio VIII (1303). In questo periodo al Papa appartenevano tutti i poteri spirituali e temporali, che gli derivano direttamente da Dio: tutto ciò fu definito potestas directa in temporalibus, per la quale solo la Chiesa decideva cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di competenza dello Stato, nel contrasto tra leggi civili ed ecclesiastiche, prevalevano le seconde, le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime e un’autorità poteva essere considerata legittima solo per mezzo di un’investitura ecclesiastica. Dopo la rottura dei cristiani d’occidente con la riforma, si cominciò a delineare la potestas indirecta in temporalibus, che era il potere della Chiesa di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di permettere ai fedeli di non rispettare le norme dell’ordinamento che andassero contro la Chiesa, evitando ancor prima che tali leggi venissero emanate.

L’ultimo sistema, che in realtà è un non-sistema, è il separatismo. Inizialmente fu proposto per realizzare l’indipendenza della Chiesa e tutelarne gli interessi. Dal punto di vista pratico però questo sistema ha deluso le aspettative. Nel concreto questo sistema si basava sulla considerazione che la religione, in quanto rapporto tra uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Altro fine era quello di far prevalere l’autorità dello Stato, che ha assunto diverse varianti. Dapprima Ruggero Williams considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle materie religiose per rispetto delle stesse. Quindi la Chiesa era vista come una corporazione privata, non avente nulla in comune con lo Stato. In Francia il separatismo ebbe degli alti e bassi. Negli Stati Uniti fu adottato un separatismo fondato sulla libertà religiosa. Nei paesi del socialismo reale e, in particolare, nell’URSS le libertà individuali (tra cui quella religiosa) rientravano nella visione leninista-marxista del fine della società il quale era deciso dal partito. Quindi era riconosciuta la libertà di professare qualsiasi religione ma la propaganda ammessa era solo quella ateistica. La separazione tra Stato e Chiesa era antiecclesiastica. In Italia, invece, il separatismo è stato uno strumento politico per superare la c.d. questione romana nel quadro dell’unità d’Italia. Emblematica è l’affermazione di Cavour “libera Chiesa in libero Stato". In realtà, ha avuto una scarsa applicazione. Infatti, fino ai Patti Lateranensi del 1929, il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa avrebbe dovuto essere definito giurisdizionalismo liberale.

Tuttavia secondo Ruffini un regime giuridico uguale per tutte le confessioni non attuava vera uguaglianza, mentre secondo Scaduto solo in regime separatista si poteva ottenere una vera libertà religiosa. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la sinistra laica ha riproposto il separatismo in chiave antiecclesiastica. Lo stesso fecero i cattolici del dissenso sull’onda dei movimenti del ’68, i quali consideravano il separatismo come uno strumento purificatore della Chiesa. Infine, il separatismo voluto dalla dottrina era quello di attuare una legge uguale per tutte le confessioni religiose, agevolando la libertà dei singoli: è anche questa visione in chiave antiecclesiastica.

Non bisogna dimenticare che il principio della separazione tra Stato e confessioni religiose è un postulato dell’idea liberale. Infatti, l’obiettivo è quello di costruire uno Stato di diritto la cui base è l’organizzazione della libertà, cioè lo Stato deve lasciare i propri cittadini liberi di orientarsi in materia politica, filosofica, scientifica e anche religiosa. Però, lo Stato liberale non può ignorare l’esistenza sul proprio territorio delle confessioni religiose. Ecco perché deve operare una separazione in senso giuridico dei suoi poteri e di quelli delle confessioni religiose. Lo strumento per realizzare tale parità di trattamento è la legge dello Stato, in quanto i Concordati avrebbero per definizione un contenuto privilegiario e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza. Però la disciplina privilegiaria può essere introdotta non solo attraverso una legge che esegua un accordo ma anche tramite una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Quindi il contenuto privilegiario di un atto normativo non è una caratteristica individuante che consenta di distinguere il sistema separatista da quello concordatario.

Sistema di coordinazione tra Stato e Chiesa

Un ulteriore sistema è quello di coordinazione tra lo Stato e la Chiesa, il quale è indicato dagli artt. 7 e 8, 3° comma Cost. I rapporti con la Chiesa cattolica dipendono dai concordati stipulati con la Santa Sede, in cui le parti si obbligano a tenere un determinato comportamento rispetto alle materie oggetto del concordato. Quindi il sistema della coordinazione è un sistema neutro, perché è il contenuto dell’accordo che ci fa capire le posizioni dello Stato e della Chiesa.

Dei problemi possono sorgere per la determinazione della natura giuridica dei concordati. Devono essere considerati 3 ordinamenti:

  • Secondo quello della Chiesa cattolica, i concordati sono di competenza della Santa Sede, che da sempre è soggetto di diritto internazionale, per cui questo è l’ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari.
  • Secondo l’ordinamento dello Stato, l’art. 7, 1° comma della Costituzione non obbliga lo Stato a concordare con la Chiesa la disciplina delle materie in comune, ma nel caso in cui lo voglia fare, gli atti bilaterali devono considerarsi di diritto esterno. Infatti l’art. 7 Cost., quando definisce Stato e Chiesa sovrani e indipendenti nel loro ambito, ammette che su alcune materie trattano da pari, ponendosi quindi in un ordinamento esterno.
  • Secondo l’ordinamento in cui i rapporti stessi si svolgono, la Convenzione di Vienna del 1969, per quanto debba essere applicabile ai rapporti tra Stati, tuttavia ammette in modo espresso il valore giuridico di accordi conclusi tra Stati e altri soggetti di diritto internazionale.

Qualunque sia il sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, sorge il problema della qualificazione dello Stato a livello costituzionale, cioè la posizione che assume nei confronti della religione. Quindi si possono avere diverse qualificazioni:

  • Stato confessionista: si ha quando lo Stato esercita una forma di dominio e controllo dell’ambito religioso, al fine di proteggere una determinata confessione religiosa, che è riconosciuta come religione di Stato.
  • Stato laico: si può verificare solo in un sistema separatista, ispirato a principi di libertà in cui tutte le confessioni religiose godono dello stesso trattamento.

Per quanto riguarda la qualifica del nostro Stato, la Costituzione non contiene alcuna norma che ci permetta di trarla in modo esplicito. Ciò ha dato vita a due teorie, dove la prima affermava che lo Stato italiano fosse sostanzialmente e formalmente cattolico mentre la seconda affermava che, dati i principi di libertà e di democrazia affermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico liberale. Una parte della dottrina ritiene che la laicità o la confessionalità dello Stato possa desumersi a posteriori dall’attuazione delle leggi. Quindi, la distinzione tra stato confessionista e laico può essere determinata solo dall'interpretazione delle norme e dalla loro applicazione pratica.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Camassa Erminia.
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