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CAPITOLO 6: LE ATTIVITÁ DI SMOBILIZZO DEI CREDITI
6) La cartolarizzazione dei crediti o securitization
La cartolarizzazione dei crediti (o securitizazion) è un’operazione di smobilizzo di una serie di crediti
pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un’impresa (banca, intermediario finanziario o altra impresa
definita originator) attraverso la loro cessione in blocco a titolo oneroso a favore di un intermediario
finanziario, il quale provvederà direttamente o tramite una terza società (società emittente o special
purpose company) ad emettere titoli (che incorporano i crediti, convertirli in titoli) ed a collocarli sul
mercato dei capitali, in modo tale da ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione
e le spese dell’operazione.
(Un’impresa ha dei crediti, per ottenere liquidità cede i crediti ad un’impresa che li trasforma in titoli, li
vende sul mercato e ottiene i soldi necessari a pagare i crediti e le spese dell’operazione).
Con questa operazione (idea innovativa), i crediti ceduti vengono trasformati in titoli che saranno immessi
sul mercato dei capitali e circoleranno come qualsiasi altro strumento finanziario.
Le società per la cartolarizzazione devono essere iscritte nell’elenco delle società veicolo. Tale elenco è
tenuto dalla Banca d’Italia.
I pagamenti eseguiti dai debitori ceduti saranno destinati esclusivamente al soddisfacimento degli
investitori che abbiano acquistato i titoli derivanti dal processo di cartolarizzazione. Poiché i titoli sono dei
veri e propri strumenti finanziari offerti al pubblico, il loro collocamento sul mercato va preceduto dalla
preventiva pubblicazione del prospetto informativo (si danno informazioni ai possibili acquirenti sul tipo di
titolo, i rischi, gli interessi, ovviamente più è alto il rischio maggiori saranno gli interessi ecc.).
All’operazione possono partecipare, e normalmente vi partecipano, anche altri soggetti che contribuiscono
a semplificare ed a rendere più affidabile l’operazione. Tali soggetti sono:
Società garanti della solvibilità dei debitori (che analizzano il grado di solvibilità dei vari debitori);
Società di rating, che si occupano della valutazione dei crediti (indicano il loro valore, che può
essere più o meno alto);
Società specializzate nel collocamento dei titoli sul mercato dei capitali (che si occupano della
vendita dei titoli).
Inoltre, è previsto un trattamento di favore nel caso di fallimento di uno dei soggetti che partecipa ad
un’operazione di cartolarizzazione, introducendo delle limitazioni sull’esercizio delle azioni revocatorie.
N 39 F
Oltre allo schema tradizionale (cedere i crediti in blocco ad una società per la cartolarizzazione
appositamente creata), tali operazioni possono attuarsi anche con la cessione in blocco dei crediti pecuniari
ad un fondo comune di investimento.
(I crediti che si possono cartolarizzare sono, ad esempio, i crediti fondiari, i crediti ipotecari, i crediti verso
le Pubbliche Amministrazioni e titoli derivanti da un’operazione di cartolarizzazione riguardante i predetti
crediti).
La normativa italiana (così come quella degli altri Stati membri) introduce anche in Italia i covered bond. I
covered bond, o obbligazioni bancarie garantite, sono titoli obbligazionari emessi dalla stessa banca
cedente. Il loro rimborso agli investitori è garantito dal portafoglio di crediti (o titoli ceduti) e dalla società
cessionaria delle obbligazioni (in questo caso, dalla banca che converte direttamente i crediti senza
avvalersi di una società di cartolarizzazione).
(La banca ha crediti, invece di rivolgersi ad una società di cartolarizzazione li converte in titoli e li vende. Gli
investitori saranno garantiti dal portafoglio di crediti [cioè ciò che si ricava dalla vendita dei titoli] e dalla
banca stessa [qualora i debitori non dovessero pagare i propri debiti]. In questo tipo di operazione, gli
investitori hanno una duplice garanzia, per questo hanno un valore più alto).
I cover bond sono, quindi, più garantiti dei titoli derivanti da una normale operazione di cartolarizzazione.
Questo, perché sono garantiti sia dalla banca che dal portafoglio di crediti o titoli ceduti. Per questo
motivo, possono beneficiare di rating più elevati (le società di rating si occupano del valore dei crediti.
Questi crediti offrono maggiori garanzie, pertanto godono di un valore, cioè di un rating, più elevato).
CAPITOLO 8: LA TUTELA DEL CLIENTE
1) Premessa
In passato, le norme del codice civile non erano sufficienti per tutelare i cosiddetti contraenti deboli (i
clienti) nei confronti dei contraenti forti (banche). Spesso, quindi, i clienti per bisogno firmavano dei
documenti dove accettavano delle clausole vessatorie a loro poco convenienti.
2) La trasparenza bancaria
Oggi, invece, sono state introdotte delle norme sulla trasparenza bancaria con lo scopo di tutelare i
contraenti deboli nei rapporti con i contraenti forti.
Le norme sulla trasparenza vanno applicate non soltanto alle banche, ma anche agli intermediari
finanziari, agli agenti finanziari, ai mediatori creditizi, agli operatori di microcredito, a Poste Italiane S.p.A.
e ad altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (in relazione all’attività
svolta).
Sulle regole della trasparenza bancaria vale il principio di territorialità, ovvero devono essere applicate su
tutte le attività poste in essere sul territorio italiano. Quindi, queste regole devono essere rispettate anche
dalle succursali comunitarie che svolgono attività finanziarie in Italia e dalle cosiddette banche di fatto.
N 40 F
La normativa sulla trasparenza non va applicata nei confronti degli operatori esteri che si limitano a
svolgere in Italia un singolo servizio.
Il principio di territorialità è differente da quello dell’home country control. Infatti, il principio di
territorialità riguarda i rapporti tra banche (o intermediari finanziari) ed i clienti mentre il principio
dell’home country control riguarda i rapporti tra l’organo di vigilanza (Banca d’Italia) e le banche (o gli
intermediari finanziari).
Le norme sulla trasparenza bancaria costituiscono un sistema di disposizioni derogabili solo in senso più
favorevole al cliente. La violazione delle norme inderogabili comporta la nullità dell’atto. La nullità può
essere rilevata solamente dal cliente o d’ufficio ed opera esclusivamente a vantaggio del cliente (nullità
relativa o di protezione).
In materia di trasparenza, le competenze sono ripartite tra CICR (che delibera su proposta della BI d’intesa
con la CONSOB) e la Banca d’Italia.
Il controllo sul rispetto delle norme in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari è demandato alla Banca d’Italia, che può eseguire ispezioni ed acquisire informazioni, atti e
documenti. In caso di irregolarità, la BI può inibire al finanziatore la continuazione dell’attività (o specifiche
forme di offerta), promozione e conclusione dei contratti, ordinare la restituzione delle somme
indebitamente percepite o, in caso di particolare urgenza, può disporre la sospensione provvisoria
dell’attività per un massimo di 90 giorni.
((Il Ministro dello sviluppo economico può irrogare sanzioni amministrative solo in alcuni casi previsti dalla
legge. In ambito bancario e finanziario, invece, spetta sempre alla BI)).
3) La pubblicità delle condizioni economiche
La trasparenza verso la clientela si attua con l’obbligo, da parte delle banche (o intermediari ecc.), di
pubblicizzare le condizioni economiche praticate. Questo si può attuare attraverso appositi cartelli da
esporre in tutti i locali aperti al pubblico.
Tale pubblicità, in particolare, deve riguardare i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche
relative alle operazioni ed ai servizi offerti, compresi gli interessi di mora.
Per consentire ad ogni cliente di comprendere in modo più chiaro il costo complessivo di ogni operazione di
finanziamento, va pubblicizzato il tasso effettivo globale medio. Inoltre, è previsto l’espresso divieto di
rinvio agli usi (il divieto di usare clausole come “interessi uso piazza” o “valute d’uso”.
L’obbligo di pubblicità sussiste anche riguardo alle condizioni economiche riguardanti i titoli di Stato, che
sono periodicamente stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (sentita la CONSOB e
la Banca d’Italia).
La Banca d’Italia ha emanato un provvedimento contenente la disciplina sulla “trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, dettando determinate condizioni, che sono:
Viene individuata una serie di operazioni e di servizi da sottoporre a pubblicità; N 41 F
Viene prevista l’affissione e la messa a disposizione nei locali aperti al pubblico di documenti che
contengono i principali diritti dei clienti (identificandone il contenuto);
Viene previsto l’obbligo di mettere a disposizione della clientela dei fogli informativi asportabili,
contenenti le informazioni sulla banca, le caratteristiche ed i rischi delle varie operazioni, le
principali condizioni economiche e contrattuali praticate alla clientela;
Viene previsto, sempre nell’ambito dell’informativa precontrattuale, il diritto del cliente alla
consegna di una copia completa del testo del contratto;
Viene prevista la consegna al cliente anche di un documento di sintesi contenente, in forma
riassuntiva, le principali condizioni economiche e contrattuali praticate dalla banca ecc.
Inoltre, il TUB impone una precisa decorrenza della disponibilità e delle valute per il calcolo degli interessi
riguardo ad assegni bancari e circolari versati sul conto corrente del cliente (da quando si calcolano gli
interessi). Quindi, le somme relative ad assegni bancari e circolari devono essere resi disponibili al cliente
entro il 4° giorno lavorativo successivo al versamento.
((I titoli detti precedentemente sono accreditati con valuta del giorno stesso del versamento quando si
tratta di assegni circolari emessi dalla stessa banca o di assegni bancari tratti sulla stessa banca in cui si è
effettuato il versamento)).
4) Il contenuto del contratto
L’obbligo di preventiva pubblicazione delle condizioni economiche dei contratti bancari comporta che le
clausole di contenuto patrimoniale sono soggette ad un duplice limite:
Devono essere espressamente enucleate (spiegate) nel contratto, senza alcun rinvio agli usi;
Non devono essere più sfavorevoli, per il cliente, di quelle pubblicizzate.
La violazione anche di uno solo dei due limiti comporta l