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PARTE III: I MERCATI

CAPITOLI 1 – 4: I MERCATI FINANZIARI (mercati regolamentati - sistemi di

negoziazione diversi dai mercati regolamentati

1) I mercati finanziari

I mercati finanziari sono gli ambiti giuridici ed economici in cui gli operatori qualificati svolgono attività di

raccolta ed impiego del risparmio sotto la vigilanza dei pubblici poteri.

Nel mercato finanziario agiscono tre soggetti differenti:

1. Gli investitori, che acquistano e vendono strumenti finanziari;

2. Gli emittenti, che emettono strumenti finanziari (per raccogliere liquidità);

3. Gli intermediari, che facilitano gli scambi.

Le operazioni di compravendita di strumenti finanziari in passato potevano avvenire solamente nei mercati

regolamentati. Con l’introduzione della direttiva MIfid (direttiva europea del 2007) è stato abolito l’obbligo

di concentrare gli scambi nei mercati regolamentati. Così, nascono nuove sedi di negoziazioni.

In generale, le operazioni di compravendita di strumenti finanziari possono avvenire:

 Sui mercati regolamentati;

 Fuori mercato sui sistemi di negoziazione alternativi.

2) I mercati regolamentati

I mercati regolamentati devono essere gestiti da società appositamente autorizzate dalla CONSOB, secondo

regolamenti approvati dalla CONSOB stessa.

Le società di gestione dei mercati regolamentati (come la Borsa S.p.A) devono avere la forma di società per

azioni. Inoltre, devono avere un proprio regolamento che deve essere approvato dalla CONSOB.

Le società di gestione sono sottoposte alla vigilanza della CONSOB che, in situazioni di gravità che possono

compromettere il regolare funzionamento del mercato e la tutela degli investitori, può prendere

provvedimenti.

3) I sistemi di negoziazione alternativi: a) I sistemi multilaterali di negoziazione (o MTF)

I sistemi di negoziazione alternativi sono tutti quei sistemi di compravendita di strumenti finanziari

alternativi al mercato regolamentato che si sono sviluppati grazie alle moderne tecnologie informatiche.

I sistemi multilaterali di negoziazione possono essere gestiti da Banche, imprese di investimento o società

di gestione dei mercati regolamentati (ad esempio Borsa s.p.a.).

Sono basati su sistemi informativi innovativi che permettono di eseguire ordini di acquisto e vendita di

strumenti finanziari (già quotati nei mercati finanziari) in tempi brevissimi e con costi minori.

N 26 F

I sistemi multilaterali devono essere autorizzati dalla CONSOB e devono avere un regolamento approvato

dalla CONSOB per regolare i rapporti tra gestore, emittenti ed intermediari. Inoltre, devono osservare

particolari regole di trasparenza (ad esempio, devono pubblicare le operazioni concluse).

4) I sistemi di negoziazione alternativi: b) L’internalizzatore sistematico

L’internalizzatore sistematico è un altro sistema alternativo al mercato regolamentato.

L’internalizzatore sistematico è un soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per

conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori del mercato regolamentato e al di fuori dei sistemi

multilaterali.

L’intermediario finanziario (che è un’impresa di investimento) agisce per conto proprio in contropartita

diretta (cioè compra gli strumenti finanziari e poi li vende al cliente che li ha richiesti). Quindi, in ogni

operazione impiega il proprio capitale assumendosi il rischio dell’operazione.

L’internalizzatore sistematico è un sistema bilaterale di negoziazione. dovrà svolgere la sua attività sotto la

vigilanza della CONSOB.

5) I sistemi di negoziazione alternativi: c) Il sistema organizzato di negoziazione

Il sistema organizzato di negoziazione è un altro sistema alternativo al mercato regolamentato che si è

sviluppato negli ultimi anni.

Il sistema organizzato raccoglie e trasmette in via continuativa numerose proposte di acquisto e di vendita

di strumenti finanziari, dando luogo a contratti. Il tutto grazie all’impiego di tecnologie informatiche.

Il sistema organizzato è gestito da un’impresa di investimento o da un gestore di mercato. Per l’attività di

gestione di un sistema organizzato occorre una specifica autorizzazione. Nella richiesta devono essere

specificati i motivi per cui il sistema non corrisponde né al mercato regolamentato né al sistema multilaterale.

Il sistema organizzato, come il mercato regolamentato ed il sistema multilaterale, si occupa della

negoziazione di strumenti finanziari.

Tuttavia, mentre nei mercati regolamentati (e nei sistemi multilaterali) le operazioni di acquisto e vendita

devono seguire regole ben precise che richiedono tempi più lunghi e costi maggiori, nel sistema organizzato

il gestore ha maggiore libertà di scegliere il modo in cui eseguire un’operazione.

Inoltre, al contrario dell’internalizzatore sistematico, il sistema organizzato non può impiegare capitale

proprio (anche i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali non possono impiegare capitale proprio).

6) I sistemi di negoziazione alternativi: d) Mercati di crescita per le piccole e medie imprese

Per favorire l’accesso delle Piccole e Medie imprese è stato previsto uno specifico tipo di mercato che prende

il nome di Mercato di Crescita per le Piccole e Medie imprese (PMI).

È un particolare sistema multilaterale di negoziazione. il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione

che si vuole qualificare come “mercato delle PMI in crescita” deve presentare domanda all’Autorità Pubblica

dello Stato membro del paese d’origine che, dopo aver verificato l’esistenza di una serie di requisiti oggettivi,

provvederà alla registrazione all’AESFEM (Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati).

N 27 F

CAPITOLO 5: CONTRATTI DI BORSA

1) I contratti di borsa

I contratti di borsa sono contratti finalizzati alla vendita di strumenti finanziari. La loro conclusione può

avvenire esclusivamente tramite gli intermediari abilitati ad intermediari (che sono i soli a poter accedere

al sistema telematico).

Ricordiamo che il mercato primario è quello in cui ha luogo l’emissione ed il contestuale collocamento di

strumenti finanziari tra gli investitori, mentre il mercato secondario è quello che ha come oggetto strumenti

o prodotti finanziari già emessi in circolazione tra gli investitori.

I contratti di borsa si possono classificare in due categorie:

 I contratti di compravendita, che comprendono:

o I contratti a mercato fermo;

o I contratti a mercato libero.

 I contratti di natura diversa.

2) Il contratto di borsa a mercato fermo

Il contratto di borsa a mercato fermo è una compravendita che ha come oggetto il trasferimento di una cosa

determinata solo nel genere (ad esempio, azioni della Fiat).

Il contratto a fermo è a “termine” perché l’esecuzione non si attua al momento della conclusione del

contratto, ma entro un termine stabilito dal gestore del mercato.

La proposta di negoziazione viene immessa nel sistema telematico dell’intermediario e vale come offerta al

pubblico in quanto è un’offerta diffusa in rete e non diretta ad un destinatario preciso.

Il contratto si considera concluso quando il proponente è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte

(essendo un messaggio elettronico, quando appare sul video del proponente l’adesione all’offerta).

3) Il contratto di borsa a mercato libero o a premio

Col contratto di borsa a premio una parte si impegna, nei confronti dell’altra parte, a versare un prezzo (che

prende il nome di premio) e in cambio ha la facoltà di decidere, entro un certo termine, se procedere o no

all’esecuzione del contratto.

Il compratore del contratto alla scadenza del termine può decidere se ritirare (o consegnare, a seconda dei

casi) gli strumenti finanziari oggetto del contratto oppure di uscire dal contratto pagando il premio (chi riceve

il premio è detto venditore del contratto).

Esistono due categorie di contratto a mercato libero:

 I contratti a premio semplice, dove il compratore del contratto, dietro il pagamento di un premio,

acquista la facoltà di comprare (contratto call) o vendere (contratto puf) una certa quantità di titoli

ad un prezzo base;

 I contratti a premio composti, che attribuiscono la facoltà di essere compratore o venditore

dell’attività sottostante il contratto. N 28 F

4) Le opzioni

L’opzione è un contratto a termine dove l’acquirente ha l’opzione di accettare o meno la proposta del

venditore. Il contratto si conclude solo se accetta l’opzione.

Il diritto di opzione (di acquistare o vendere) si acquista in cambio del pagamento di un premio.

5) Il riporto

Il riporto è il contratto di Borsa (di natura diversa) con il quale un soggetto (riportato) trasferisce ad un altro

soggetto (riportatore) una certa quantità di strumenti finanziari in cambio di un determinato prezzo,

obbligandosi a restituire, alla scadenza stabilita, altrettanti strumenti finanziari della stessa specie in cambio

del prezzo a suo tempo pagato (il prezzo può essere aumentato o diminuito in base a quanto stabilito nel

contratto).

Con questo tipo di contratto sono soddisfatte le esigenze di entrambi in quanto una parte può disporre degli

strumenti finanziari e l’altra parte può disporre della liquidità per il tempo stabilito.

Il contratto di riporto è una figura molto simile ad un’operazione di raccolta del risparmio per le Banche che

prende il nome dal contratto pronti contro termine.

Questo tipo di contratto è caratterizzato dalla vendita a pronti (la banca vende al cliente) di una determinata

quantità di titoli e dal contemporaneo riacquisto a termine (il cliente vende alla banca) di un pari quantitativo

di titolo della stessa specie e quantità ad un prezzo prestabilito e alla data stabilita.

In altre parole, la banca vende una quantità di titoli ad un certo prezzo (100) e si impegna a riacquistarli alla

data stabilita ad un prezzo prestabilito (200).

Per quanto riguarda la natura giuridica del contratto, può ritenersi un contratto atipico costituito dalla

combinazione di due compravendite reciproche e contrarie funzionalmente collegate tra loro.

Questo tipo di contratto, inoltre, svolge prevalentemente una funzione di natura finanziaria in quanto le

banche ottengono la disponibilità di fondi da impiegare per un periodo di tempo prefissato, mentre i clienti

si garantiscono una remunerazione per il campitale investito (lo scopo quindi non è quello di acquistare e

vendere titoli, ma di ottenere fondi per le banche e ottenere una remunerazione per i clienti).

Il contratto pronti contro termine è diverso dal riporto. Infatti:

 il riporto si perfeziona con la consegna dei titoli mentre il

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nico--91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Ciraolo Francesco.