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GLI STATUTI DELLE BANCHE
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Carattere contrattuale (irrilevanza verifica ex art. 56 T.U.B.)
Hanno una differente efficacia a seconda del soggetto destinatario:
a) soci della banca sono vincolanti in quanto parti del contratto societario ex art. 1372 c.c.
b) rispetto ai terzi possono produrre effetti solo ex art. 1341 c.c., ossia come condizioni generali di contratto,
le quali saranno efficaci solo se al momento della conclusione del contratto, il contraente era a conoscenza
della condizione contrattuale o avrebbe potuto conoscerla con la normale diligenza.
LA TRASPARENZA BANCARIA
La trasparenza bancaria è disciplinata dagli artt. 115 e ss. Del T.U.B. con l’obiettivo di dare ai clienti una
tutela effettiva.
Art. 115, I comma: “Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica
dalle banche e dagli intermediari finanziari.”
INSUFFICIENZA NORME CODICE CIVILE
(artt. 1341 e 1342 cod. civ. / artt. 1337, 1175 e 1375 cod. civ.)
EVOLUZIONE:
- “CODICI DI AUTODISCIPLINA” (ABI – metà anni Settanta)
- LEGGE SULLA TRASPARENZA DEI CONTRATTI BANCARI
(Legge 17 febbraio 1992, n. 154)
- TITOLO VI DEL T.U.B. (ARTT. 115 E SEGG.)
(recepimento, con innovazioni e chiarimenti, della legge n. 154/1992):
I soggetti destinatari (art. 115, I e II comma, TUB) sono le banche, gruppi bancari e intermediari finanziari
nonché altri soggetti che possono essere individuati di volta in volta dal M.E.F. (Ministro dell’economia e
delle Finanze), in considerazione dell’attività svolta.
Si desume, dalla norma suddetta, il principio di territorialità (art. 115, I comma, tub) “attività svolte nel
territorio della Repubblica”, il quale prevede che le norme sulla trasparenza bancaria si applicano a tutte le
attività che vengono svolte sul territorio, quindi anche le attività svolta da succursali di banche comunitarie
o extracomunitarie sono sottoposte alla disciplina della “trasparenza bancaria”.
(sostanziale differenza rispetto al principio dell’Home country control)
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L’ambito applicativo è previsto dall’art. 115, III comma, TUB: “Le disposizioni del presente capo, a meno che
siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di
pagamento disciplinati dal capo II-bis”.
Sono previsti, comunque, alcuni limiti per:
- derogabilità (art. 127, comma 1, TUB,) possibile deroga solo “in melius” quindi per condizioni più
vantaggiose e più favorevoli al cliente.
- nullità (art. 127, comma 2, TUB): la nullità è sempre relativa, quindi può essere eccepita solo dal soggetto
interessato.
Le competenze per l’emanazione delle norme e controlli è previsto dall’art. 128 del TUB: “Al fine di verificare
il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti
ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli
intermediari finanziari”.
In merito alle sanzioni l’art. 128-ter del TUB prevede misure inibitorie disposte dalla Banca d’Italia in caso di
violazione delle disposizioni in materia di trasparenza. Tra queste troviamo la possibilità di inibire (o disporre
la sospensione per 90 giorni) dalla continuazione dell’attività bancaria, o da forme di offerta e promozioni.
LA PUBBLICITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
L’art. 116, I comma, T.U.B, prevede che le Banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro
“i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi
compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi”.
Quindi devono essere rese note, quindi conoscibili, le condizioni economiche del contratto che la banca
stipula con il cliente. Inoltre per le operazioni di finanziamento, comunque denominate deve essere reso noto
il T.E.G.M., ossia il Tasso Effettivo Globale Medio, che rappresenta il costo totale effettivo medio per quel
tipo di operazione.
Tra i LIMITI troviamo il divieto di rinvio agli usi come in precedenza spiegato.
Altro aspetto importante è che le informazioni pubblicizzate non costituiscono natura di “OFFERTA AL
PUBBLICO” (art. 116, u.c., tub).
TRASPARENZA PER “TITOLI DI STATO” (art. 116, II comma, tub)
Il M.E.F. (Ministro dell'economia e delle finanze), sentite la CONSOB e la
Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei
rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da
osservare nell'attività di collocamento.
Altre competenze importante le ha il CICR (art. 116, III co., TUB) che, tra le altre, individua le operazioni da
sottoporre a pubblicità e detta disposizioni relative alla forma, contenuto e modalità della pubblicità, nonché
le modalità di conservazione degli atti dei documenti riguardanti le informazioni pubblicizzate.
Le MODALITA’ ATTUATIVE si sostanziano in avvisi, fogli informativi, documento di sintesi / indicatore sintetico
del costo.
DECORRENZA DELLE VALUTE:
I giorni-valuta sono i giorni in cui maturano gli interessi. Gli interessi a favore vengono usufruiti solo sulle
somme che si prelevano.
a) regime legale (art. 120 TUB, comma 1 - ratio): le valute decorrono dal giorno successivo per gli assegni
circolari e dal terzo giorno successivo per gli assegni bancari.
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b) regime convenzionale (rilevanza conseguenze -LIMITI ex d.lgs. n. 218 / 2010)
FORMA DEI CONTRATTI BANCARI (ART. 117 T.U.B.)
a) Regola generale (art. 117, I comma, TUB), è inderogabile. “I contratti bancari sono redatti per iscritto e un
esemplare deve essere consegnato ai clienti”.
b) Ipotesi particolari, poteri CICR (art. 117, II comma, TUB)
SANZIONE (art. 117, III comma, TUB), da cui:
- forma scritta “ad substantiam”, ossia a pena di nullità e la nullità è “relativa”, può essere fatta valere solo
dall’interessato.
ECCEZIONI (v. Istruzioni Banca d’Italia 25 luglio 2003):
a) esecuzione previsioni contenute in contratti redatti per iscritto. Operazioni occasionali
b) servizi prestati in via occasionale (valore massimo: 5.000,00 euro). o di poco valore.
c) moneta elettronica mediante cc.dd. “carte usa e getta”.
CONSEGNA DI “UN ESEMPLARE” AL CLIENTE (art. 117, I co., TUB)
Ratio: garantire la protezione del cliente che sarà a conoscenza.
Se non vi è la consegna dell’esemplare al cliente, la conseguenza non è la nullità bensì l’inadempimento, per
il quale è previsto il rimedio risarcitorio.
CONTENUTO DEI CONTRATTI BANCARI (ART. 117 TUB)
LIMITI per CLAUSOLE DI CONTENUTO PATRIMONIALE:
Deve esserci un’espressa INDICAZIONE nel contratto delle clausole di contenuto patrimoniale, ex art. 117, IV
co., TUB, “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Divieto di rinvio agli usi (art. 117, VI comma, TUB)
c) PUBBLICITA’ (art. 117, VI comma, TUB)
In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i commi 7 e 8 dell’art. 117 prevedono un’eventuale
“INTEGRAZIONE LEGALE” del contratto in merito ai tassi di interessi e per gli altri prezzi e condizioni.
Eventuale “CONTENUTO TIPICO” contratti (art. 117, VIII comma, TUB)
La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti abbiano un contenuto tipico determinato. I
contratti difformi sono nulli.
REMUNERAZIONE AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI
Regola trasparenza “oneri” per contratti di APERTURA DI CREDITO
(art. 117bis): contenuto (cenni e rinvio).
MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI CONTRATTUALI
JUS VARIANDI: lo jus variandi è il diritto della Banca di modificare unilateralmente determinate condizioni
contrattuali che riguardano i tassi, i prezzi e le altre clausole patrimoniali. Ovviamente tale diritto è mitigato
da alcuni limiti.
LIMITI (art. 118 tub):
1) a tempo indeterminato:
possibile una modifica condizioni SE giustificato motivo + clausola ex art. 1341 cod. civ.
2) a tempo determinato (es. mutuo):
modifica condizioni SE giustificato motivo (+ clausola ex art. 1341 cod. civ.), ma NON può riguardare i tassi di
interesse.
(v. sostanziale “irrilevanza” comma 2bis, introdotto dalla legge n. 106/2011)
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PROCEDIMENTO (per modifica):
1) preavviso al cliente non inferiore a 60 giorni, per iscritto con l’apposita formula espressamente indicata
come “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, su di un supporto durevole.
2) diritto di recesso del cliente (termine / spese / condizioni)
La SANZIONE in caso di modifiche sfavorevoli al cliente è l’inefficacia della modifica.
FACOLTA’ DI RECESSO:
a) BANCA (assenza espressa disciplina nel TUB)
b) CLIENTE (art. 120-bis TUB): il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto a tempo
indeterminato senza penalità o spese. In alcuni casi, si può chiedere al cliente un rimborso delle spese
sostenute in relazione a servizi aggiuntivi.
COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA
Ratio disciplina (art. 119 tub)
MODALITA’: Il Cicr indica il contenuto e le modalità della comunicazione
a) COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA (art. 119, I comma, tub): è una comunicazione chiara e periodica in
merito allo svolgimento del rapporto con una cadenza minima di un anno, anche se il cliente può richiedere
tale comunicazione anche mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente.
b) ESTRATTO CONTO (art. 119, II comma, TUB): per i rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto (ossia
la comunicazione) viene inviato con una periodicità annuale o, a scelta del cliente, anche mensile, trimestrale
o semestrale.
APPROVAZIONE (art. 119, III comma, TUB):
Sono approvati gli estratti conto (e in quel caso fanno pieno prova tra le parti) se entro 60 non viene fatta
OPPOSIZIONE (art. 119, III comma, TUB):
Il termine per l’opposizione è di 60 giorni, può essere fatta nel caso in cui non ci sia un accredito, oppure ci
sia un addebito non dovuto.
b) modalità: in forma scritta
c) onere impugnazione
COPIA DOCUMENTAZIONE (art. 119, u.c., TUB): il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un
congruo termine e non oltre i 90 giorni, copia della documentazione, in