Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 50
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 1 Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame per Diritto Bancario, libro consigliato Diritto Bancario e Finanziario, Paolo Bontempi, professore Belluscio Pag. 46
1 su 50
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

GLI STATUTI DELLE BANCHE

-

Carattere contrattuale (irrilevanza verifica ex art. 56 T.U.B.)

Hanno una differente efficacia a seconda del soggetto destinatario:

a) soci della banca sono vincolanti in quanto parti del contratto societario ex art. 1372 c.c.

b) rispetto ai terzi possono produrre effetti solo ex art. 1341 c.c., ossia come condizioni generali di contratto,

le quali saranno efficaci solo se al momento della conclusione del contratto, il contraente era a conoscenza

della condizione contrattuale o avrebbe potuto conoscerla con la normale diligenza.

LA TRASPARENZA BANCARIA

La trasparenza bancaria è disciplinata dagli artt. 115 e ss. Del T.U.B. con l’obiettivo di dare ai clienti una

tutela effettiva.

Art. 115, I comma: “Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica

dalle banche e dagli intermediari finanziari.”

INSUFFICIENZA NORME CODICE CIVILE

(artt. 1341 e 1342 cod. civ. / artt. 1337, 1175 e 1375 cod. civ.)

EVOLUZIONE:

- “CODICI DI AUTODISCIPLINA” (ABI – metà anni Settanta)

- LEGGE SULLA TRASPARENZA DEI CONTRATTI BANCARI

(Legge 17 febbraio 1992, n. 154)

- TITOLO VI DEL T.U.B. (ARTT. 115 E SEGG.)

(recepimento, con innovazioni e chiarimenti, della legge n. 154/1992):

I soggetti destinatari (art. 115, I e II comma, TUB) sono le banche, gruppi bancari e intermediari finanziari

nonché altri soggetti che possono essere individuati di volta in volta dal M.E.F. (Ministro dell’economia e

delle Finanze), in considerazione dell’attività svolta.

Si desume, dalla norma suddetta, il principio di territorialità (art. 115, I comma, tub) “attività svolte nel

territorio della Repubblica”, il quale prevede che le norme sulla trasparenza bancaria si applicano a tutte le

attività che vengono svolte sul territorio, quindi anche le attività svolta da succursali di banche comunitarie

o extracomunitarie sono sottoposte alla disciplina della “trasparenza bancaria”.

(sostanziale differenza rispetto al principio dell’Home country control)

29

L’ambito applicativo è previsto dall’art. 115, III comma, TUB: “Le disposizioni del presente capo, a meno che

siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dal capo II e ai servizi di

pagamento disciplinati dal capo II-bis”.

Sono previsti, comunque, alcuni limiti per:

- derogabilità (art. 127, comma 1, TUB,) possibile deroga solo “in melius” quindi per condizioni più

vantaggiose e più favorevoli al cliente.

- nullità (art. 127, comma 2, TUB): la nullità è sempre relativa, quindi può essere eccepita solo dal soggetto

interessato.

Le competenze per l’emanazione delle norme e controlli è previsto dall’art. 128 del TUB: “Al fine di verificare

il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti

ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli

intermediari finanziari”.

In merito alle sanzioni l’art. 128-ter del TUB prevede misure inibitorie disposte dalla Banca d’Italia in caso di

violazione delle disposizioni in materia di trasparenza. Tra queste troviamo la possibilità di inibire (o disporre

la sospensione per 90 giorni) dalla continuazione dell’attività bancaria, o da forme di offerta e promozioni.

LA PUBBLICITA’ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

L’art. 116, I comma, T.U.B, prevede che le Banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro

“i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi

compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi”.

Quindi devono essere rese note, quindi conoscibili, le condizioni economiche del contratto che la banca

stipula con il cliente. Inoltre per le operazioni di finanziamento, comunque denominate deve essere reso noto

il T.E.G.M., ossia il Tasso Effettivo Globale Medio, che rappresenta il costo totale effettivo medio per quel

tipo di operazione.

Tra i LIMITI troviamo il divieto di rinvio agli usi come in precedenza spiegato.

Altro aspetto importante è che le informazioni pubblicizzate non costituiscono natura di “OFFERTA AL

PUBBLICO” (art. 116, u.c., tub).

TRASPARENZA PER “TITOLI DI STATO” (art. 116, II comma, tub)

Il M.E.F. (Ministro dell'economia e delle finanze), sentite la CONSOB e la

Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni

massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei

rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da

osservare nell'attività di collocamento.

Altre competenze importante le ha il CICR (art. 116, III co., TUB) che, tra le altre, individua le operazioni da

sottoporre a pubblicità e detta disposizioni relative alla forma, contenuto e modalità della pubblicità, nonché

le modalità di conservazione degli atti dei documenti riguardanti le informazioni pubblicizzate.

Le MODALITA’ ATTUATIVE si sostanziano in avvisi, fogli informativi, documento di sintesi / indicatore sintetico

del costo.

DECORRENZA DELLE VALUTE:

I giorni-valuta sono i giorni in cui maturano gli interessi. Gli interessi a favore vengono usufruiti solo sulle

somme che si prelevano.

a) regime legale (art. 120 TUB, comma 1 - ratio): le valute decorrono dal giorno successivo per gli assegni

circolari e dal terzo giorno successivo per gli assegni bancari.

30

b) regime convenzionale (rilevanza conseguenze -LIMITI ex d.lgs. n. 218 / 2010)

FORMA DEI CONTRATTI BANCARI (ART. 117 T.U.B.)

a) Regola generale (art. 117, I comma, TUB), è inderogabile. “I contratti bancari sono redatti per iscritto e un

esemplare deve essere consegnato ai clienti”.

b) Ipotesi particolari, poteri CICR (art. 117, II comma, TUB)

SANZIONE (art. 117, III comma, TUB), da cui:

- forma scritta “ad substantiam”, ossia a pena di nullità e la nullità è “relativa”, può essere fatta valere solo

dall’interessato.

ECCEZIONI (v. Istruzioni Banca d’Italia 25 luglio 2003):

a) esecuzione previsioni contenute in contratti redatti per iscritto. Operazioni occasionali

b) servizi prestati in via occasionale (valore massimo: 5.000,00 euro). o di poco valore.

c) moneta elettronica mediante cc.dd. “carte usa e getta”.

CONSEGNA DI “UN ESEMPLARE” AL CLIENTE (art. 117, I co., TUB)

Ratio: garantire la protezione del cliente che sarà a conoscenza.

Se non vi è la consegna dell’esemplare al cliente, la conseguenza non è la nullità bensì l’inadempimento, per

il quale è previsto il rimedio risarcitorio.

CONTENUTO DEI CONTRATTI BANCARI (ART. 117 TUB)

LIMITI per CLAUSOLE DI CONTENUTO PATRIMONIALE:

Deve esserci un’espressa INDICAZIONE nel contratto delle clausole di contenuto patrimoniale, ex art. 117, IV

co., TUB, “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i

contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

Divieto di rinvio agli usi (art. 117, VI comma, TUB)

c) PUBBLICITA’ (art. 117, VI comma, TUB)

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i commi 7 e 8 dell’art. 117 prevedono un’eventuale

“INTEGRAZIONE LEGALE” del contratto in merito ai tassi di interessi e per gli altri prezzi e condizioni.

Eventuale “CONTENUTO TIPICO” contratti (art. 117, VIII comma, TUB)

La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti abbiano un contenuto tipico determinato. I

contratti difformi sono nulli.

REMUNERAZIONE AFFIDAMENTI E SCONFINAMENTI

Regola trasparenza “oneri” per contratti di APERTURA DI CREDITO

(art. 117bis): contenuto (cenni e rinvio).

MODIFICA UNILATERALE CONDIZIONI CONTRATTUALI

JUS VARIANDI: lo jus variandi è il diritto della Banca di modificare unilateralmente determinate condizioni

contrattuali che riguardano i tassi, i prezzi e le altre clausole patrimoniali. Ovviamente tale diritto è mitigato

da alcuni limiti.

LIMITI (art. 118 tub):

1) a tempo indeterminato:

possibile una modifica condizioni SE giustificato motivo + clausola ex art. 1341 cod. civ.

2) a tempo determinato (es. mutuo):

modifica condizioni SE giustificato motivo (+ clausola ex art. 1341 cod. civ.), ma NON può riguardare i tassi di

interesse.

(v. sostanziale “irrilevanza” comma 2bis, introdotto dalla legge n. 106/2011)

31

PROCEDIMENTO (per modifica):

1) preavviso al cliente non inferiore a 60 giorni, per iscritto con l’apposita formula espressamente indicata

come “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, su di un supporto durevole.

2) diritto di recesso del cliente (termine / spese / condizioni)

La SANZIONE in caso di modifiche sfavorevoli al cliente è l’inefficacia della modifica.

FACOLTA’ DI RECESSO:

a) BANCA (assenza espressa disciplina nel TUB)

b) CLIENTE (art. 120-bis TUB): il cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal contratto a tempo

indeterminato senza penalità o spese. In alcuni casi, si può chiedere al cliente un rimborso delle spese

sostenute in relazione a servizi aggiuntivi.

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Ratio disciplina (art. 119 tub)

MODALITA’: Il Cicr indica il contenuto e le modalità della comunicazione

a) COMUNICAZIONE RIEPILOGATIVA (art. 119, I comma, tub): è una comunicazione chiara e periodica in

merito allo svolgimento del rapporto con una cadenza minima di un anno, anche se il cliente può richiedere

tale comunicazione anche mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente.

b) ESTRATTO CONTO (art. 119, II comma, TUB): per i rapporti regolati in conto corrente, l’estratto conto (ossia

la comunicazione) viene inviato con una periodicità annuale o, a scelta del cliente, anche mensile, trimestrale

o semestrale.

APPROVAZIONE (art. 119, III comma, TUB):

Sono approvati gli estratti conto (e in quel caso fanno pieno prova tra le parti) se entro 60 non viene fatta

OPPOSIZIONE (art. 119, III comma, TUB):

Il termine per l’opposizione è di 60 giorni, può essere fatta nel caso in cui non ci sia un accredito, oppure ci

sia un addebito non dovuto.

b) modalità: in forma scritta

c) onere impugnazione

COPIA DOCUMENTAZIONE (art. 119, u.c., TUB): il cliente ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un

congruo termine e non oltre i 90 giorni, copia della documentazione, in

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
50 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Morellato1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto bancario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Europea di Roma o del prof Vaccaro Belluscio Attilio Cristiano.