DIRITTO ROMANO PARTE SPECIALE_ POSSESSO E TEMPO NELLL’ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
CAP I_ DERELICTIO E TRADITIO IN INCERTAM PERSONAM
La “derelictio” nella dottrina romanistica.
Il problema della derelizione e degli effetti è questione ancora oggi irrisolta; la definizione stessa di compare per la
derelictio
prima volta nelle istituzioni giustinianee:
Testo. 2.1.47 “si ritiene abbandonata quella cosa che il proprietario gettò via,con l’intenzione che non facessero più parte del suo
patrimonio, e perciò cessò immediatamente di esserne proprietario”.
Tale definizione individua gli elementi della “derelictio”, “abbandono e – non trova
materiale animus dereliquendi”
riscontro testuale nei passi dei giureconsulti,anzi nelle Istituzioni giustinianee è inserita in un contesto relativo alla traditio
cui era originariamente estranea.
Tuttavia oltre a questo problema, il momento della perdita della proprietà in capo al dominus dereliquente, la dottrina
romanistica ne ha individuato un altro di il modo di configurazione dell’acquisto in capo al terzo che si
problema:
impadronisce della cosa abbandonata: problema posto dall’apparente contraddizione delle fonti che in alcuni casi parlano di
“usucapione”della cosa abbandonata e in altri dell’acquisto immediato.
Per spiegare ciò gli autori sono ricorsi a differenti della fattispecie di abbandono cui segue l’acquisto del terzo:
2 costruzioni
1) Una costruzione,recepita dal nostro cod. civile, configura l’acquisto della cosa abbandonata come occupazione di
posto ciò che la fa perdere immediatamente la proprietà al La diviene e
resu nullius: derelictio dominus. res nullius,
come tale può essere oggetto di occupazione.
2) La seconda teoria fa capo al fattispecie costituita dall’abbandono cui segue l’apprensione del terzo, non
Bonfante,la
può che ravvicinarsi alla la “derelictio” costituirebbe cioè una sorta di messa a
traditio in incertam personam:
diposizione della cosa a favore di chiunque voglia impadronirsene e l’apprensione del terzo configurerebbe un
non un’occupazione; trattandosi di gli effetti sarebbero stati differenti nel caso di
acquisto derivativo, traditio, res
ove per queste ultime,l’acquisto era possibile mediante la semplice apprensione, per le
mancipi o di res nec mancipi:
si richiedeva l’usucapio.
res mancipi
La teoria del Bonfante. Gai. D.41.1.1.9.7 – Ulp.D.47.2.43.11.
Il Bonfante individua l’argomento più poderoso a sostegno della sua teoria nella sistematica delle riportate da
res cottidiane,
Gaio, in cui la si tratta appunto in correlazione con la Viceversa,nota il Bonfante, mai
derelictio traditio in incertam personam;
se ne fa cenno in tema di occupazione…
Leggendo il (pg.295): “talvolta
passo di Gaio anche la volontà del proprietario rivolta a una persona indeterminata trasferisce
la proprietà della cosa: come per es. colui che getta sulla folla delle monete, ignora chi le raccoglierà, e tuttavia poiché vuole che
chi le raccoglie ne diventi proprietario, immediatamente lo rende proprietario”.
Diverso è il caso di quelle cose,che vengono gettate in mare durante una tempesta, per alleggerire la nave: queste infatti poiché
non vengono gettate con intenzioni di privarsene,ma per permettere di salvarsi colui che avrà sottratto con intenzione di trarne
profitto le cose portate a riva, o le avrà recuperate in mare o commetterà furto.”
Il Romano ha osservato che ove si pongano a confronto il frammento del Digesto e quello delle Istituzioni si nota ch
l’inserimento della definizione di “derelictio” che compare nelle Istituzioni,non figura affatto nel discorso di Gaio,in cui il
riferimento alla si riallaccia al problema del
traditio in incertam personam e al iactus missilium (monete) iactus mercium
ed è fra questi due casi che si fa una differenza,senza alcuna menzione della possibilità di configurare una
(lancio merci),
derelizione.
Tornando al Passo Gaiano del Digesto: il giurista fa una distinzione basata sulla struttura dei casi, fra due ipotesi di e
“iactus”,
giunge a conclusioni che escludono la possibilità di configurare una – Difatti Gaio nel par.7 ci
traditio nella “Iactus mecium”
dice che il “lancio costituisce una quanto la volontà del dominus, è quella diretta
di monete” traditio in incertam personam,in
di rendere proprietario chi si impadronisca del donativo.
Ciò non può individuarsi nella struttura del caso di “lancio fine di alleggerire la nave dal cacio per evitare il pericolo
merci”,al
di naufragio: in questa ipotesi il dominus non si disfa delle cose per trasferirle ad altri,ma semplicemente perché vuole evitare
un pericolo.
Ora,posto che il problema non è se il possa configurare una e cioè una
iactus mercium traditio in incertam persona, derelictio,
ma, appurato che non configura una traditio, è capire se la cosa gettata dalla nave debba essere considerata pro derelicto
– e di conseguenza sia o meno tenuto con l’actio furti chi se ne impadronisse.
habita
In questo è utilissimo il passo di Ulpiano D.47.2.43.11: (pg.303) “ è perseguibile con l’azione di furto chi si impossessa di cose
gettate dalla nave? Il problema consiste in ciò se tali cose siano state abbandonate. E se taluno gettò con l’intenzione di
abbandonarle – il che i deve presumere – in quanto sa che comunque sarebbero perdute – colui che le ritrova se ne appropria
senza commettere furto; se invece non le getta con tal intenzione,ma con l’idea di recuperarle chi le trova deve restituirle e
se,conoscendo la situazione le trattiene con l’intenzione di rubarle,risponde con l’azione di furto”.
Ulpiano pone l’accento sulla necessità di distinguere, se colui che l’ha gettata aveva la convinzione (animus) che sarebbe
andata perduta definitivamente, la res si considera altrimenti se il voleva recuperarle, chi la prende
derelicta, “iactans”
sapendo di tale intenzione risponde di furto, chi non sapesse l’intenzione dovrà restituirla.
Chiaro è che il problema pratico che si poneva ai giuristi era quello di sapere quando questa potesse essere
res
legittimamente acquistata da terzo,sia perché era difficile capire con quale intenzione un soggetto lanciasse una cosa, sia per
capire in quale situazione un soggetto terzo potesse appropriarsi di un bene,che si potesse supporre ancora altrui,senza
commettere furto.
Come si vede,tali problemi erano differenti da quelli in materia di occupazione di una res nullius.
Segue Pomp. D.41.7.5.1. – D.41,7.5 pr; Gai 2.51 e Ulp. D47.2.43.5
La stessa problematica affiora nel:
Testo di Pomponio 41.7.5.1. (pg 299) paragrafo 1: “ la cosa che taluno ritiene abbandonata,diviene immediatamente mia
occupandola: come quando qualcuno abbia gettato del danaro o liberato degli uccelli,sebbene avesse intenzione che tali cose
appartenessero a persona incerta,tuttavia esse diventano di colui,al quale le porta il caso; le cose che taluno abbandona,si deve
ritenere che il proprietario volesse diventassero di un altro”
Il passo presenta varie difficoltà perché l’affermazione iniziale appare a prima vista in netta contraddizione con il principuum
del frammento, dove invece si parla di usucapione.
Pomp. D.41.7.5. pr – “Se io comprai da te una cosa che sapevo essere da te posseduta come abbandonata,risulta che potrò
usucapirla, né è di ostacolo che la cosa stessa non fosse nel tuo patrimonio; infatti,se comprerò da te ciò che sapevo esserti
donato da tua moglie,varrà lo stesso principio giuridico (quindi potrò ugualmente usucapire),dal momento che tu hai venduto la
cosa secondo la volontà e il consenso del proprietario.”
Il Bonfante interpreta il testo nel senso che mentre il “principuum” era relativo alle il paragrafo1 affermava il
res mancipi,
principio dell’acquisto immediato di - mentre altri autori hanno ritenuto che nel “principuum” il giurista
res nec mancipi
facesse riferimento ad un acquisto di Altra difficoltà sono date dal fatto che non risulta chiaro
res derelicto a non domino;
quale analogia vi sia tra il caso in cui si compra una il caso in cui si compri una cosa donata dalla moglie al
res derelicta e
marito; né infine si spiegherebbe perché la non sia almeno in bonis di chi la possiede.
res derelicta
Bonfante cerca di spiegare quest’ultima circostanza affermando che : colui che vende la cosa (res la possiede ma non
mancipi)
sa che è stata quindi non può usucapirla né acquistarne la proprietà, e quindi la cosa non
pro derelicta habita dal dominus,
può nemmeno essere considerata Se tuttavia la trasmette ad un altro che invece conosce la situazione
in bonis;
effettiva,questi,benché non ne possa acquistare immediatamente la proprietà,potrà usucapirla, essendo sufficiente la sua
consapevolezza che la cosa era stata comunque derelicta.
Il problema che si affronta è quello di due casi in cui la buona fede dell’acquirente non viene meno anche se egli è al corrente
della circostanza che acquista e non viene meno proprio perché in entrambi i casi viene immesso nel possesso
a non domino,
“quasi un caso perche il dominus stesso ha la res derelicta,nell’altro perché anche la
volente et concedente domino”,in
donazione fatta dalla moglie al marito,sia pure nulla,fa si che l’acquisto del possesso avvenga con l’implicito assenso del
proprietario.
Se tutto ciò è esatto,non vi è però motivo però di ipotizzare che si tratti di una infatti la cosa è venduta a
res mancipi: non
perciò è necessario comunque l’usucapione.
domino,
Più complicato è intendere la connessione esatta di questo discorso con quanto si afferma nel “paragrafo1” – soprattutto la
parte in cui dice “la se infatti si estrapola
cosa che taluno ritiene abbandonata,diventa immediatamente mia occupandola” –
questa affermazione,risulta facile capire la linea di pensiero di Pomponio e infatti il testo può essere scisso in due parti:
a) Una prima parte che contiene il lemma di Sabino.
b) Una seconda in cui Pomponio spiega e precisa il significato di questo lemma: Sabino affermava cioè che colui che
acquista da un terzo(non consapevole) una dal dominus,essendo a conoscenza di questa situazione può
res derelicta
comunque usucapire tuttavia il terzo,ignaro non può usucapire in quanto manca la però
pro emptore; scientia:ciò
non inficia la posizione dell’avente causa da lui,purchè egli sia in buona fede
Si capisce da un (pg.287) “può
passo di Gaio 2.51 essere acquistato senza violenza anche il possesso di un fondo altrui,che sia
rimasto deserto per la negligenza del proprietario,o perché il proprietario è morto senza lasciare eredi o è assente da lungo
tempo e se tale possesso viene trasferito a un terzo che lo acquista in buona fede,quest’ultimo potrà usucapirlo.”
E da un passo di Ulpiano ad Sab. D.47.2.43.5 – “Che se il proprietario l’abbandonò,non si commette furto, sebbene io abbia
avuto intenzione di rubare: infatti,non si commette furto se non esiste la persona contro cui si possa commetterlo.”
Chiarissima la struttura prospettata da Sabino: colui che si impossessa di una che ritiene aliena,ma che in realtà è
res pro
può acquistarla né immediatamente né con l’usucapione perché gli manca la di
derelicta habita dal dominus,non scientia
questa situazione.; -Tuttavia la non è furtiva,poichè seguendo la tesi sabiniana viene a mancare l’elemento della
res
dato che non esiste in quel momento un dominus; da ciò discende la possibilità per il terzo avente
contrctatio invito domino,
causa,in buona fede in quanto sa che la res non è in proprietà altrui,di usucapire: e deve necessariamente usucapire in
quanto,benché non aliena, la res non appartiene la venditore; l’usucapione quindi sarebbe necessario sia in caso di res
mancipi che res nec mancipi – e non si tratta di usucapione ma di
pro derelicto, usucapio pro emptore.
Osservazioni esegetiche.
Arriviamo alle implicazioni che da questa affermazione di Sabino trae Pomponio
Il giurista accosta al caso di “usucapione il caso di usucapione, giustificata dalla
ex causa emptionis di res pro derelicto habito”,
medesima causa,di cosa donata dalla moglie al marito; in entrambi i casi, dice infatti il giurista,l’usucapione avviene quasi
nel senso che la volontà di abbandonare la cosa può coincidere sostanzialmente con la volontà
volente et concedente domino,
di donarla: nell’ambito di questo discorso allora ben si inserisce l’esempio di colui che lancia donativi tra la folla.
Con ciò sembrerebbe a prima vista che siamo rientrati nell’ordine di idee di Bonfante,secondo cui iactus missilium
configurerebbe nel contempo una ed una – e quindi che il passo di Pomponio sia
derelictio traditio in incertam personam
MA se si analizza attentamente l’andamento del passo
corrispondente al passo delle res cottidiane e delle Istituzioni di Gaio
di Pomponio è facile rendersi conto del fatto che la problematica in esso affrontata è differente rispetto a quella affrontata
nelle in primo luogo qui siamo in tema di usucapione ed in materia di usucapione si tratta di tipizzare
res cottidiane:
casisticamente ipotesi in cui l’acquirente può usucapire pur essendo al corrente della circostanza che il venditore non è
proprietario.
Pomponio poi ,prendendo come punto di riferimento il caso descritto da Sabino,identifica nella soluzione di quest’ultimo la
nel principio che l’acquisto del possesso ex causa emptionis di res derelictà trova il fondamento della sua
ratio decidendi
legittimità nel contegno negativo del dominus riguardo alla cosa.
Poi quanto al parallelismo tra le due ipotesi “derelictio” e “donazione nulla “,sta cioè nella circostanza che in entrambi i casi la
buona fede del terzo non è inficiata dalla consapevolezza che il compratore trasmette cosa non sua,in quanto tale
consapevolezza è accompagnata dal convincimento che comunque l’acquisto non avviene contro la volontà del dominus,ma
anzi assecondando il più delle volte una sua volontà.
In conclusione,questi testi, lungi dal dimostrare che i giuristi romani erano arrivati a costruire l’acquisto di res derelicta come
acquisto derivante da una e differenziavano di conseguenza l’acquisto di
traditio in incertam personam, res
l’usucapione, e l’acquisto di avveniva direttamente – danno un indizio sicuro sul
mancipi,richiedendo res nec mancipi,che
modo di procedere degli stessi giuristi in relazione a questi problemi e sull’equivoco in cui era caduta la dottrina romanistica
nel momento in cui ha voluto ridurre ad unità dogmatica il risultato della soluzione dei casi.
L’esigenza di chiudere nella corrispondente casella concettuale questo istituto, acquisto per occupazione o per usucapione,
acquisto a tiolo originario o derivato – ha fatto perdere di vista la circostanza che i giuristi romani operavano come risulta
chiaramente dai casi ,in assenza di una definizione astratta di e del corrispondente modo di acquisto della res, e si
derelictio
limitavano ad esaminare una serie di situazioni in cui la res poteva considerarsi situazioni che però andavano
pro derelicta –
distinte le une dalle altre sulla base di circostanze concrete, abbandono e basta, abbandono con intenzione di mettere la cosa
a disposizione di terzi, abbandono in condizioni di necessità…. In cui la diagnosi giuridica degli elementi caratterizzanti deve
portare a soluzioni differenziate.
Ciò spiega perche i giuristi romano possano a seconda delle circostanze avvicinare l’atteggiamento soggettivo del dominus
che ha la res pro derelicto, alla donazione,alla caratterizzarlo come volontà di disfarsi della
traditio in incertam personam –
cosa,come accondiscendi mento a che un altro se ne impadronisca,oppure, come consapevolezza del fatto che comunque la
cosa è perduta definitivamente, senza dare configurazione rigida e schematica all’istituto.
Problemi di coerenza dommatica nell’accostamento della “derelictio” alla “traditio in incertam personam”.
A parte tali rilievi di carattere esegetico,che mostrano come la base testuale della costruzione di Bonfante sia fragile – credo si
possano muovere delle obiezioni sotto il profilo della dogmatica:
La dottrina romanistica ha sinora criticato l’impostazione secondo la quale l’acquisto della cosa abbandonata si
configurerebbe come acquisto derivativo,fondato su una porre in evidenza – il diverso
traditio in incertam personam,col
del tradente, rispetto a quello del dereliquente :mentre infatti, il primo vuole trasferire ad altri la cosa, il secondo
animus,
intende solo disfarsene, indipendentemente dal fatto che venga acquisita o meno da terzi.
MA abbiamo visto che per es. nell’ipotesi di “iactu l’animus del dominus può essere nel contempo considerato
missilium” –
sotto il profilo di colui che getta delle cose senza intenzione di recuperarle,animus e soto il profilo di colui che
dereliquendi,
intende le cose medesime a chi se ne impadronisca.
Il vero problema sorge per il fatto che Bonfante finisce con fare riferimento alla volontà del dereliquente e del tradente: “ciò
che importa è che l’acquisto di un diritto avvenga senza lesione del diritto altrui e la volontà che altri ha manifestato di
rinunciare basta ad evitare questa lesione”
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