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Il populus romanus e il princeps

- MANCA LA FAMILIA E LE GENS Xkè NON HO CAPITOPag 279;- il POPULUS ROMANUS, espressione giuridica della comunità organizzata a repubblica,regolato dal ius Quiritium, è considerato un soggetto collettivo, il quale corrisponde a quelloche noi oggi chiamiamo stato. Fra i beni del populus romanus importante è la terra e ildenaro e altri beni mobili custoditi nella cassa pubblica, AERARIUM POPULI ROMANI.Gli atti giuridici e le situazioni giuridiche facenti capo ad esso vengono regolate dal iuspubblicum. Con la nascita del principato il populus romanus continuò a sussistere per tuttal’epoca classica, ma non riuscì a sopravvivere alla nascita del dominato, poiché tutti gliorgani ormai facevano capo solo all’imperatore;

- il PRINCEPS, persona fisica, ma la sua prerogativa di personificare l’insieme degliindividui organizzati a monarchia e di costituire il volto monarchico dello stato dipendevadalla carica rivestita. Non operava

Secondo il ius pubblicum. Si presentava come persona fisica, ma aveva alcune differenze da esse, in particolare per ciò che riguarda il settore dei beni. La cassa in cui egli custodiva il denaro e altri beni era chiamato... FISCUS, beni che pervenivano al principe in ragione del suo ufficio. La gestione del fiscus era a carico di funzionari di fiducia del principe e i beni di esso non passavano nell'eredità del principe, ma passavano al successivo principe. Il fiscus era trattato come soggetto a sé stante;

MUNICIPIA e COLONIE, stato che ricevettero alcune città. Potevano compiere atti o concludere negozi mediante i loro magistrati e furono ammessi dal pretore ad essere parte in processi per formula. Essi potevano operare sia in campo privato che in quello pubblico, a differenza del populus romanus;

ASSOCIAZIONI, un'altra categoria di soggetti che si configurò nel periodo preclassico. Queste erano associazioni e corporazioni

Che venivano trattati, appunto, come soggetti. Le associazioni che vennero costituite furono quelle:

  1. professionali
  2. religiose
  3. funerarie
  4. ispirate a fini di lucro, come appaltatori di miniere, chiamate SOCIETATES PUBLICANORUM.

Alcuni esempi di tali associazioni sono: i COLLEGIA, CORPORA e DECURIAE. Nel periodo classico vi fu l'emanazione di una serie di norme tese a porre argine alla costituzioni di esse in quanto ritenute fomentatrici di disordini. Una di esse fu una LEX IULIA la quale determinò che per costituire i collegia ci dovesse essere l'autorizzazione del pretore tramite senatoconsulto. In epoca postclassica nacquero le CORPORAZIONI DI CARATTERE COATTIVO, infatti, l'appartenenza a determinate corporazioni divenne obbligatoria;

Le CHIESE CRISTIANE, all'epoca di Costantino furono considerate delle associazioni volontarie. L'affermarsi di un'organizzazione stabile determinò la concentrazione del potere nelle mani delle gerarchie ecclesiastiche.

Al vescovo venne attribuita la rappresentanza dell'istituzione ecclesiastica e gli fu affidata l'amministrazione del patrimonio, la quale era sottoposta a particolari regole per la sua salvaguardia.

In epoca postclassica e di Giustiniano furono considerate come centro autonomo dei patrimoni sprovvisti di titolari. Questi erano:

  1. PIAE CAUSAE, beni lasciati e donati da cristiani abbienti allo scopo di istituire ed organizzare ospedali, orfanotrofi e ospizi per vecchi e poveri. In un primo tempo fu considerato proprietà della chiesa, ma poi venne istituita una propria amministrazione differente dai vescovi o da altri soggetti così vengono considerati come soggetti a se stanti;
  2. HEREDITAS, l'opinione classica era che l'eredità non ancora acquistata non appartenesse a nessuno. Ma con il tempo nacque la necessità di individuare un soggetto al quale essa faceva capo e in età postclassica si stabilì che l'hereditas era essa.

stessa un soggetto titolare di diritti e doveri che rientrano in essa.

CAPITOLO 6

I BENI

BENE: ciò che serve alla soddisfazione dei bisogni materiali degli individui e dei gruppi sociali e ha quindi un valore economico.

BENE GIURIDICO: oggetto di situazioni giuridiche soggettive favorevoli o sfavorevoli. I romani definiscono tali oggetti con il termine di RES.

Il fatto che i romani qualificarono le situazioni giuridiche come RES dipende dal fatto che anche esse servivano a soddisfare le esigenze e bisogni degli uomini e avevano quindi un valore economico.

A riguardo vi sono molteplici distinzioni:

  1. tra:
    • RES MANCIPI, terra coltivata intensivamente con la capanna o la casa in cui abitare, gli schiavi, gli animali domanti sia bovini che equini, le strade e i sentieri sulla terra altrui, il canale o la condotta d'acqua per l'irrigazione che attraversavano la terra altrui
    • RES NEC MANCIPI, tutti gli altri beni di uso strettamente personale, come gli indumenti, il denaro,

animali come gli ovini e i caprini. Tale distinzione rimase in vita per tutto il periodo pre e classico. Le prime furono considerate più privilegiate dal punto di vista economico e sociale per la loro connessione con l'agricoltura intensiva. Il loro trasferimento richiedevano o la MANCIPATIO (cap6 pag330) o l'IN IURE CESSIO (cap6 pag333). Solo nel periodo giustinianeo con la scomparsa della mancipatio e dell'in iure cessio venne a meno anche la distinzione tra res mancipi e nec mancipi;

2. tra:

  • RES CORPORALES, le cose che si potevano toccare, come i fondi, gli schiavi, i vestiti
  • RES INCORPORALES, quelle che non si potevano toccare, ovvero quelle aventi soltanto consistenza giuridica, come l'usufrutto, il diritto di eredità.

Questa distinzione è ispirata a concetti diffusi tra i filosofi e i grammatici fin dal tempo di Aristotele e Platone.

3. tra:

  • BENI CONSUMABILI, le cose che, usate una sola volta, non si trovavano più nel possesso
di chi se ne era servito, in quanto distrutte, trasformate o alienate, come il denaro e le materie prime.

BENI INCONSUMABILI, cose che potevano essere riutilizzate innumerevoli volte, anche se poteva accadere che ognuna di esse le poteva deteriorare.

BENI FUNGIBILI, erano le cose che rivelavano soltanto per il loro peso, numero, misure, in modo che quantità uguali di cose della medesima specie erano considerate la stessa cosa, come il denaro, l'olio e il grano. Quando cose fungibili della medesima specie appartenenti a diversi soggetti venivano mescolati o confusi insieme in modo da non potersi più discernere i beni dell'uno da quelli dell'altro si possedeva in comune tenendo conto della quantità dei loro beni originari.

BENI INFUNGIBILI, erano tutte le altre cose.

Questa distinzione per certi aspetti può coincidere con quella precedente, in quanto le cose consumabili erano anche fungibili.

BENI MOBILI, cose con la

possibilità di essere trasportate- BENI IMMOBILI, non potevano essere spostati, terreni e edifici. Tale distinzione si riflette sulla possibilità dell'usucapio. Infatti i primi venivano acquistati in un anno, mentre gli immobili in due anni. Anche la legis actio sacramento in rem era differenza a seconda se si trattasse di un bene mobile o immobile. La differenza si accentua negli ultimi due periodi. 6. tra: - COSE SEMPLICI, cose che obbediscono ad un'ispirazione unitaria, come lo schiavo, una trave, una pietra. - COSE COMPOSTE, cose che comprendono vari elementi strettamente congiunti fra loro, come un edificio, una nave, un armadio. - UNIVERSALITÀ DI COSE, composte di elementi omogenei individuabili e separati l'uno dall'altro, ma congiunti fra loro dalla comune destinazione e dalla reciproca funzione in modo da formare un'unità, come il popolo, una legione, un gregge. Le ultime due nel corso del periodo postclassico e giustinaneo.continuarono ad essere trattati come un bene unico.
  1. BENI APPARTENENTI A PRIVATI, beni che facevano parte del patrimonio di una determinata persona.
  2. BENI NON APPARTENENTI, beni che non facevano capo a nessun patrimonio privato.
Questa distinzione era collegata e quella tra:
  1. BENI DIVINI IURIS, i beni consacrati agli dei Superi (RES SACRAE) e quei beni che erano dedicati agli dei Mai per effetto del seppellimento di un cadavere da parte di chi ne era legittimato (RES RELIGIOSAE). Le regole attinenti all'uso di tali beni erano di natura religiosa.
  2. BENI HUMANI IURIS, consistevano in quei beni appartenenti al populus romanus. Essi potevano essere di natura patrimoniale o in uso pubblico e quindi non suscettibili al commercium. Inoltre furono considerati fra questi beni anche quelli come il mare, il lido e i fiumi che erano comuni a tutti, anche ai non cittadini romani.
BENI AVENTI NATURA DI FRUTTI, in quanto li si riteneva idonei a essere separati da un altro bene che appariva.

Averli prodotti, senza che questo venisse impoverito. I frutti divenivano benia se stanti con la separazione dal bene produttivo e venivano acquistati dai soggetti che ne avevanoil diritto.Erano frutti non solo i prodotti del suolo, ma anche la legna derivante dal taglio dei boschi, i partidegli animali, la lane e il latte. L'AGER PUBLICUSUna parte molto importante dei fondi era quella AGER PUBLICUS POPOLI ROMANI, ovveroche non apparteneva ai privati, ma bensì allo stato.Tali terreni venivano vendute ai QUAESTORES, ma i compratori acquistavo solo il diritto diutilizzare tali terre, ma non l'effettivo possesso. Infatti essi dovevano pagare ogni anno allo stato uncanone, VECTIGAL, la cui riscossione fu affidata a esattori che la prendevano in appalto,PUBLICANI. Questi terreni furono chiamati AGER VECTIGAL, l'affitto durava per 5 anni.Questi dal punto di vista giuridico iniziarono ad essere considerati come dei POSSESORES, inquanto si riteneva che il loro stare

sulla terra ed utilizzarla a loro piacimento consisteva in un POSSIDERE, ossia un occuparla da padrone. Di conseguenza iniziarono ad essere protetti dal pretore mediante particolari ordinanze (vedi paragrafo la difesa del possesso), le quali vietarono l’uso della violenza per modificare lo stato di fatto e che tutelassero chi veniva espulso dalla terra con la violenza. IL POSSESSO Il significato originale di POSSESSO, come si è appena visto, era la signoria su una porzione dell’ager publicus. Anche qui vi sono delle distinzioni. ° Innanzitutto quella fra: - POSSESSOR SUO o NOMINE PROPRIO, possessore della cosa propria, considerato vero possessore e tutelato con gli interdetti (vedi paragrafo la difesa del possesso); - POSSESSOR ALIENO NOMINE, colui che possiede perché altri gli aveva dato la cosa o gliela aveva lasciata prendere. Egli non era trattato da vero possessore e quindi non veniva tutelato con gli interdetti (interdetti vedi cap4 paragrafo provvedimenti).

integrativi). Tuttavia la tutela

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A.A. 2007-2008
36 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Sitzia Francesco.