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La struttura della formula

La formula serviva a determinare il compito del giudice. In teoria le parti e il magistrato potevano creare la formula nel modo più opportuno per loro. Ma con il passare del tempo si vennero ad individuare distinte clausole, aventi ciascuna una particolare funzione nella complessiva architettura della formula. Queste clausole erano:

  • Demonstratio: parte della formula in cui si indicavano i fatti da cui era nata la controversia;
  • Intentio: parte della formula con cui l'attore enuncia la sua pretesa. Spesso ciò avviene in forma ipotetica, ovvero non è l'attore che parla, enunciando la sua pretesa, ma essa viene posta come condizione della condanna del convenuto. L'intentio rappresenta un rischio per l'attore, in quanto se egli indicava una somma maggiore di quanto gli aspetti realmente, oppure come a lui appartenente un qualcosa che in realtà non gli appartiene, perdeva la lite senza più la possibilità di riprenderla;
  • Adiudicatio: parte della formula con cui si permetteva al giudice di aggiudicare una cosa a una delle due parti. Questa era la tipica clausola delle formule divisorie. Il giudice aveva il potere di attribuire a ciascuna parte beni e diritti proporzionalmente alla misura in cui essa partecipava all'eredità o alla proprietà comune;
  • Condemnatio: parte della formula con cui si conferisce al giudice il potere di assolvere o condannare. Essa è la conclusione logica a cui portano le prime clausole. Se l'accertamento era favorevole all'attore, il giudice condannava il convenuto, in caso contrario aveva il dovere di assolverlo. L'oggetto di tale clausola era sempre una somma di denaro, in quanto era la cosa più semplice da procurare per chiunque intendesse pagare per il convenuto sottraendolo all'esecuzione sulla persona. Qualora vi fosse un oggetto non patrimoniale o non valutabile con precisi parametri, la condemnatio dava la possibilità al giudice di determinare a sua discrezione la somma della condanna. Talvolta, però, il pretore poteva intervenire fissando dei limiti entro i quali doveva trovarsi tale somma.

Queste clausole non si trovavano sempre tutte e quattro nelle formule. Spesso bastavano solo l'intentio e la condemnatio. Se la prima era incerta, allora occorreva anche la demonstratio e talvolta l'intentio poteva anche mancare, ma la demonstratio fornendo gli elementi essenziali poneva la premessa della condemnatio. Inoltre vi erano formule costituite esclusivamente dell'intentio, con le quali si richiedeva l'accertamento di un particolare status che costituiva il presupposto per la decisione di una particolare controversia.

Formule delle azioni divisorie

Solo nelle formule delle azioni divisorie potevano ritrovarsi tutte le quattro clausole. Non di rado succedeva che anche se vi erano tutte le clausole non erano sufficienti, ma dovevano essere introdotto delle altre.

  • Innanzitutto vi erano le clausole che servivano per la difesa del convenuto. Egli poteva limitarsi a negare ciò che sosteneva l'attore, ma poteva anche portare dei fatti che, se veri, avrebbero reso infondata la pretesa dell'attore. Così venne inserita dal pretore la clausola chiamata praescriptio pro reo, la quale dava luogo a una serie di accertamenti preliminari sui fatti adottati dal convenuto e se questi risultavano non veri, allora il giudice passava a giudicare il resto della causa, se invece risultavano veri il processo si diceva concluso.
  • Un'altra clausola era quella chiamata exceptio. Essa portava maggiori vantaggi rispetto alla praescriptio, in quanto essa, se risultava fondata, impediva lo svolgimento del processo e pertanto il diritto dell'attore poteva essere fatto ulteriormente valere. Mentre con l'exceptio, se risultava fondata, conduceva all'assoluzione del convenuto. Questa fu la ragione per cui nel periodo classico la prima venne completamente sostituita dalla seconda. L'exceptio veniva inserita nel corpo della formula tra l'intentio e la condemnatio e consisteva nell'accertare se ciò che sosteneva l'attore fosse fondato.

Altre clausole

  • Prima di tutto i giuristi escogitarono un'altra praescriptio in favore all'attore, in quanto essa delimitava la portata della formula e della relativa litis contestatio salvaguardando i diritti e pretese di quest'ultimo, questa viene chiamata: praescriptio pro actore. Questa indicava in maniera precisa l'oggetto dell'azione al fine di limitare sia la materia contesa, sia l'effetto. Essa completa la demonstratio stringendo l'oggetto del concreto processo a quello voluto dall'attore.
  • Un'altra clausola è quella che subordinava la condanna del convenuto alla mancata restitutio arbitrat iudicis. Il convenuto veniva messo in grado di difendersi nel processo con il sostenere l'infondatezza dell'azione e di potere evitare la condanna. Contemporaneamente questa clausola dava modo all'attore di ottenere realmente quello che gli spettava. Il processo era congegnato in modo tale da indurre il convenuto alla restituzione di ciò che aspettava all'attore. Se ciò era divenuto impossibile per cause non imputabili al convenuto, il giudice lo condannava secondo i noti criteri. Se invece era ancora possibile, ma il convenuto non vi addiveniva oppure l'aveva resa lui stesso impossibile, allora il giudice permetteva all'attore di stabilire lui stesso la somma che desiderava ricevere. Tuttavia, per evitare che l'attore richiedesse somme eccessivamente elevate rispetto a quello che in realtà gli spettava, il giudice fissava dei limiti ai quali doveva attenersi l'attore.
  • Infine un'ultima clausola consiste nella fictio, la quale obbliga il giudice a considerare avvenuto un fatto o esistente una situazione o una circostanza necessari a rendere fondata una certa azione civile e che invece non sussistevano. Questa condiziona in particolar modo l'intentio, nel senso che quello che essa enuncia diventi vero. In altri casi la fictio ipotizza invece non accaduto un fatto impeditivo o estintivo.

Classificazione

Esistono diverse forme di actiones.

  • La prima distinzione da fare è quella risalente alle Legis Actiones che contrappone legis actiones in personam e in rem, che rispecchia quella fra diritti di obbligazioni e diritti reali. Questa distinzione nel periodo pre e classico diviene molto netta e occupa una posizione centrale nel sistema giuridico.
  • Altrettanto fondamentale è quella tra actiones civiles e actiones honorariae. Quest'ultime si distinguevano da quelle civili perché la loro formula comprendeva una fictio, una trasposizione di soggetti o di un altro adattamento. Inoltre queste erano legate alla temporaneità dell'azione, non potevano essere date se non entro un anno dal fatto da cui era sorta o dal momento in cui erano divenute esperibili.
  • Vi erano actiones che tendevano a reintegrare l'interesse patrimoniale dell'attore leso dalla violazione della sua situazione giuridica e actiones invece penali.
  • Infine una categoria a se stante: actiones populares, riguardavano interessi collettivi, in particolare la riscossione di multe previste per alcune violazioni. La condanna per lo più andava a vantaggio dell'attore, però talvolta si stabiliva che egli dovesse dare tutto o parte dell'importo al popolo romano.

Svolgimento del processo in iure

Il processo cominciava e proseguiva per effetto degli atti compiuti dall'attore. Era fondamentale la presenza del convenuto dinnanzi al magistrato. Per ottenere tale presenza il modo più ricorrente era l'in ius vocatio, la quale poteva essere compiuta dall'attore ovunque incontrasse il convenuto. Il vocatus (convenuto) doveva seguire immediatamente il vocans (attore). Tuttavia gli si consentiva di rinviare la propria comparizione ad un vindex, il quale garantiva la comparizione del convenuto nel giorno prestabilito.

Se il convenuto non obbediva e non si presentava, poteva esservi condotto con la forza e se l'attore non voleva usufruire della violenza, allora il pretore gli concedeva un'azione in factum penale. Fra persone di un certo livello sociale, l'in ius vocatio era sostituito dal vadimonium, ovvero un'intimazione a comparire un certo giorno in un certo luogo e la conclusione di una stipulatio fra le due parti avente per oggetto una somma di denaro che il convenuto si impegnava a pagare qualora non si fosse presentato.

Comparse davanti al magistrato, l'attore rinnovava e precisava la sua richiesta. Inoltre egli rivolgeva al magistrato la postulatio actionis, ossia gli chiedeva di concedergli l'azione che stava intentando. A questo punto il convenuto aveva l'alternativa o di riconoscere fondata l'azione o di resistervi contestando il fondamento. Se decideva di resistere, egli aveva interesse a far redigere la formula nel modo più congeniale a lui e poteva intentare un'azione per le sue pretese.

Inoltre il convenuto poteva compiere la confessio in iure, ovvero un'esplicita dichiarazione conforme al contenuto dell'intentio. Di conseguenza egli veniva condannato. Salvo nel caso del riconoscimento di un'obbligazione, infatti, qua la confessio non influisce né sul corso del processo né sul corpo della formula.

Il convenuto poteva anche rimanere in silenzio. Tuttavia tale comportamento venne considerato negativo e comportò importanti conseguenze. Infatti, se l'actio era in personam, si giungeva alle misure coercitive-esecutive sul convenuto ed alla vendita del suo patrimonio. Mentre se era in rem, l'attore poteva condurre via la cosa mobile presente in iure o esibita in caso di immobile.

Svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo poteva essere abbreviato attraverso il giuramento. Se il convenuto non giurava, il pretore autorizzava contro di lui misure esecutive. Se giurava, al contrario, non poteva più essere perseguito. Il convenuto a sua volta poteva proporre il giuramento all'attore. Se giurava, il convenuto era costretto a pagare, altrimenti non si poteva più agire.

In mancanza di tutto ciò, il processo in iure aveva il suo corso normale, il cui oggetto era la redazione definitiva della formula e la scelta del giudice.

Quindi si aveva un dibattito fra le parti circa il testo della formula. Il magistrato compiva la causae cognitio, ovvero la valutazione sommaria degli elementi della causa per stabilire se l'azione era da denegare in quanto infondata. Egli in tal modo influiva in particolar modo sul tenore della formula e poneva le premesse per il verdetto finale.

Un altro aspetto importante della fase in iure era la scelta del giudice o dei recuperatores (organi giudicanti caratteristici del processo formulare). Solitamente i secondi venivano scelti quando si trattava di processi con grande importanza dal punto di vista pubblico.

Dopo di che, era necessario che le parti offrissero le loro garanzie sul proprio comportamento nel processo e dopo la sentenza. Il processo in iure terminava col decreto del magistrato, chiamato iudicium dare e con la litis contestatio, ovvero un negozio giuridico con cui l'attore proponeva al convenuto la formula approvata dal magistrato e il convenuto l'accettava, senza questo accordo non poteva essere pronunziata la sentenza. Terminato ciò il giudice aveva il potere e l'obbligo di giudicare.

Effetti della litis contestatio

La litis contestatio aveva importanti effetti:

  • Effetto conservativo: se la situazione giuridica di cui l'attore chiedeva la tutela esisteva al momento della L.C. poteva essere fatta valere e fatti estintivi posteriori non erano da considerare e la condanna del convenuto doveva essere pronunziata ugualmente;
  • Effetto di sottoporre al giudice la controversia esistente fra le parti, in tal modo se ne fissavano i termini senza più possibilità di modificarli;
  • Effetti estintivi: se durante la L.C. sorgevano delle nuove obbligazioni, oltre a quella fatta valere dall'attore, la seconda prendeva il posto della prima, la quale di conseguenza si estingueva;
  • Effetti costitutivi: con essa venivano creati dei nuovi vincoli. Infatti, prima e dopo la condanna, il convenuto aveva una condotta da tenere, invece, durante questa non aveva l'obbligo di tenere nessuna prestazione;
  • Effetti preclusivi: essa precludeva la pronuncia di una sentenza favorevole all'attore, in pratica precludeva per lo più anche l'esercizio di una nuova azione da parte dell'attore e la conclusione su sua iniziativa di una nuova litis contestatio.

Il processo dinanzi al giudice

Questa parte del processo formulare era chiamata iudicium. Poteva essere legitimum o imperio continens e poteva durare fino a 18 mesi o fino all'uscita di carica del magistrato che l'aveva concesso.

Soleva cominciare con una comperendinatio, ovvero un'intimazione a comparire dinanzi al giudice nel dopodomani. Il giudice doveva obbedire al iussum iudicandi. Egli rimaneva soggetto agli ordini del magistrato e anche di chi avesse un potere maggiore rispetto al suo. Costoro potevano prescrivere la sospensione e il scioglimento del iudicium.

Il iudicium poteva svolgersi anche in assenza delle parti, ma in tal caso il giudice aveva l'obbligo di pronunciare una sentenza in favore della parte presente.

Assunzione e discussione delle prove

Il nucleo essenziale di questa parte del processo formulare era costituito dall'assunzione e discussione delle prove. Per quanto riguarda questo aspetto bisogna innanzitutto precisare che non esistevano regole giuridiche circa l'ammissibilità e l'efficacia di prove, diciamo che vigeva il principio del libero convincimento del giudice. Un esempio di elenco di prove ci perviene da Quintiliano, il quale comprende:

  • Sentenze precedentemente pronunziate di casi analoghi;
  • Confessioni o dichiarazioni estorte con la tortura;
  • Documenti scritti;
  • Testimoni;
  • Giuramenti.

Le prove principali sono i documenti scritti e i testimoni. I primi consistevano in tavolette cerate ed erano soltanto dei documenti probatori, nel senso che il negozio giuridico era stato concluso all'infuori del documento, il quale lo attestava appunto con verbi al passato. Una copia dei documenti doveva essere mostrata precedentemente al convenuto e poi presentata dinanzi al giudice. Il punto debole di tali prove sta nel fatto della falsificazione. Tuttavia si erano create delle garanzie, come i sigilli apposti sulla parte posteriore della tavoletta da un certo numero di testimoni e la repressione penale del falso sorta con la Lex Silla.

Per quanto riguarda i testimoni, questi erano la prova principale. Vi era una distinzione tra testimonianze scritte ed orali. Le prime erano ritenute meno in considerazione poiché più facilmente attaccabili nel processo dall'avvocato della parte avversa. Mentre quelle orali erano assunte in udienza e davano luogo a un'ingente contesa, in quanto il testimone era attaccato e difeso con discorsi e interrogazioni.

Pronuncia della sentenza

La parte finale consisteva nella pronuncia della sentenza. In caso di unico giudice, egli poteva decidere di dare la sentenza oppure, se non si sentiva in grado, poteva giurare e lasciare il posto ad un altro giudice. Invece, se si trattava di un collegio di recuperatores, vi era la necessità che fossero tutti presenti e se uno non si sentiva in grado, poteva anch'egli giurare e quindi si sarebbe votato a maggioranza.

Per quanto riguarda i suoi effetti, il primo da mettere in evidenza è la decisione della lite o controversia. Infatti, la sentenza da questo aspetto era vista come una lite giudicata. Nel processo formulare come nelle legis actiones non esisteva la possibilità d'appello e quindi la sentenza non poteva essere modificata.

Il secondo effetto è quello della nascita di obbligatio iudicati. Tuttavia tale effetto veniva prodotto solo se la sentenza era stata pronunziata in un iudicium legitimum, mentre nell'altro tipo - iudicium imperio continens - il vincolo che nasceva non era proprio un'obbligatio, ma aveva natura onoraria. La prima si faceva valere attraverso l'actio iudicati, mentre il secondo con un'actio in factum. Entrambi erano esperibili solo dopo 30 giorni dalla sentenza.

Per quanto riguarda la nullità della sentenza, potevano esserci varie cause. Le principali da ricordare possono essere l'incapacità del giudice o la mancanza di requisita per la sua nomina e poteva essere fatta valere con un'autonoma revocatio in duplum, con la quale il condannato era condannato al doppio.

Esecuzione forzata

Per quanto concerne l'esecuzione forzata sulla persona e sui suoi beni, queste nel periodo pre e classico esistevano ancora. Tuttavia, se la condanna era pronunziata in un processo formulare, l'attore non aveva il permesso di difendersi da solo, ma gli era concesso semplicemente di portare con sé il convenuto e tenerlo presso di sé finché non avesse raggiunto la soddisfazione della sua richiesta.

L'esecuzione sui beni era molto più soddisfacente per l'attore e divenne la più frequente. Essa cominciava con la richiesta dell'attore al magistrato di impossessarsi dei beni del convenuto e il magistrato si limitava a stabilire una pena pecuniaria perseguibile con un'actio in factum a carico del convenuto che avesse impedito tale impossessamento. L'attore entro 30 giorni doveva rendere nota la presa di possesso, in particolare agli altri creditori e poi si iniziava la preparazione della vendita. Il gruppo di creditori con l'approvazione del magistrato nominavano un magister che aveva l'incarico di vendere il patrimonio. Se il tempo di possesso del patrimonio si prolungava nel tempo, il magistrato aveva l'obbligo di nominare un curator bonorum, il quale doveva amministrare i beni.

Il magister predisponeva le regole della vendita, lex venditionis, la quale doveva elencare i creditori, distinguendo fra i:

  • Privilegiati: fisco, certe comunità locali, spese funerarie;
  • Chirographi: gli altri creditori.

Inoltre doveva indicare l'ammontare dei loro crediti. La vendita avveniva con il meccanismo...

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Sitzia Francesco.
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