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L'evoluzione dei delitti privati

Nel primo sottoperiodo classico la differenza tra delitti pubblici e delitti privati era ben delineata. Nel sottoperiodo classico invece, troviamo che talvolta essi si mischiano, e non si comprende più quali siano totalmente privati o totalmente pubblici. L'enumerazione gaiana dei delicta suscita ancora oggi perplessità, e le suscitava allora, perché non comprendeva che le fattispecie dello ius civile, tralasciando quelle tutelate nello ius honorarium.

Le caratteristiche delle azioni penali private. Il preesistere della configurazione originaria di queste azioni come dirette a perseguire una poena, prezzo della composizione della vendetta, si manifesta anche in età classica nell'instaurarsi un vincolo strettamente personale fra la persona dell'offeso e quella del reo. A differenza che nelle altre azioni ex obligatione, il vincolo in un

primo momento non è trasmissibilità attivamente né passivamente. Tuttavia i giuristi del Principato ammisero che aspettassero aglieredi le azioni penali per il furto, la rapina e il damnum iniuria datum, e che le stesse azioni potesseroessere esperite contro gli eredi del reo, limitatamente però all'ammontare dell'arricchimento che essiavessero conseguito dall'attività illecita del defunto. Rimase rigidamente personale solo l'actio iniurarium;più persone avessero commesso l'illecito, dovevano pagare tutte il poena per intero, e il pagamentoda parte di una di esse non estingueva il debito delle altre;le azioni penali dell'attività classica derivano dalla loro configurazione originaria: parliamo della noxadeditio compiuta dai pater familias o dal dominus per i delitti compiuti dai filiis familias o dagli schiavi,o da animali. Il pater o dominus non si poteva liberare se fosse stato egli stesso a ordinare al

figlioo allo schiavo di compiere l'illecito;azioni penali come azioni reipersecutorie.Le stesse caratteristiche sono presenti nelle azioni penali introdotte dal pretore per una serie di attiilleciti che non rientravano nella previsione dello ius civile; tuttavia queste azioni, a differenza diquelle del ius civile, che erano perpetue, si estinguevano dopo un anno.La funzione di reintegrazione patrimoniale si presenta inoltre più accentuata in alcune azioni checontengono la clausola arbitraria, cosicché il convenuto potrà evitare il pagamento della poena,effettuando la restitutio prima della condanna. 117170. 1 Il furto.In un primo momento la giurisprudenza tende a riconoscere come furto qualunque illecita ingerenzasu cosa altrui purché compiuta volontariamente.La nozione di furto diventa sul finire di questa età talmente indeterminata da abbracciarepotenzialmente ogni sottrazione ad altri, o appropriazione che appaia come

ingiustificatamentelesiva dell'interesse patrimoniale altrui, e posta in essere come fraudolenta.

Negli ultimi secoli della Repubblica comincia un'evoluzione che porta a una delimitazione più tecnica e precisa della nozione di furto. Si giunse ad individuare gli elementi qualificanti nel materiale contatti cib ka cisa cibtro la volontà del proprietario con la precisa volontà di trarre indebito vantaggio o dalla cosa stessa o dal suo uso o possesso.

In età classica si mantiene la distinzione tra furto flagrante, punito ormai con la condanna al quadruplo invece che corporalmente, e il furto non fragrante, punito con la condanna al duplum.

Occorre menzionare: Legittimato all'actio furti eta non solo il proprietario della cosa rubata, ma anche chiunque ne avesse interesse patrimoniale.

170. 2 La rapina. L'origine di questo atto illecito va individuata in un editto del pretore Lucullo del 76 a.c, nel quale si concedeva un'actio in quadruplum contro

chi avesse compiuto danneggiamenti o sottrazioni violente con bande armate. L'ambito di applicazione di questo iudicium venne parzialmente modificato nel corso del periodo classico, e l'actio in quadruplum venne estesa anche alle fattispecie qualificate dal solo uso della violenza, mentre per il danneggiamento si mantenne il requisito dell'attruppamento doloso. 170. 3 Il damnum iuria datum. Sappiamo che venne introdotto dalla lex Aquilia, legge divisa in tre capi. Inizialmente si ci approcciò ad una interpretazione di danno come danno materiale, ossia come danno visibile, che portasse alla distruzione o al deterioramento del bene altrui, e che avesse condotta antigiuridica. Il processo di ampliamento e di superamento dei limiti avviene secondo due linee diverse, ma parzialmente sovrapposte. Ben presto infatti i giuristi si resero conto di dover ampliare l'assetto della lex. In linea di massima possiamo dire, studiando la casistica, che i giuristi concedono la

l'actio ex l.a.., quando la condotta antigiuridica è causa diretta dell'evento dannoso, mentre concedono l'actio infactum quando il danno è una conseguenza non immediata del comportamento dell'agente. 118 170.4 L'iniuria. Le pene pecuniarie fisse comminate dalle XII Tavole per l'iniuria e l'ossis francario e la penacorporale del taglione ancora consentita, con l'alternativa però di una composizione pecuniaria, incaso di membri ruptio, furono sostituite, probabilmente tra la fine del III e del II sec d.c, con una penapecuniaria variabile da irrogarsi caso per caso secondo quanto sembrasse giusto e opportuni arecuperatores sulla base di una formula all'uopo concessa dal pretore. Questo mutamento fuaccompagnato dall'assorbimento nella nozione di iniuria delle lesioni corporali prima contemplate epunite in modo distinto dalle XII Tavole.Successivamente si introdussero altre azioni per:La formula dell'iniuria, priva

Di intenti, comprendeva una demonstratio, cui seguiva una condemnatio con la quale si invitavano i recuperatores a condannare il convenuto ad una somma di denaro da determinarsi sulla base del bonum et aequum, con il limite della taxatio. 81 a.c, venne introdotta da Silla una lex Cornelia de iniuriis, che contemplava specificatamente l'ipotesi di percosse, fustigazioni, o ingresso violento nella casa altrui. L'azione poteva essere esperita solo dall'offeso e dava luogo ad una pena pecuniaria.

Sul finire del principato la repressione di molti illeciti compresi nell'iniuria tende ad essere affidata prevalentemente alle azioni e alle pene pubbliche. Gli illeciti pretori.

Fra gli illeciti pretori processuali ricordiamo:

  • Fra gli illeciti extraprocessuali ricordiamo:

Occorre richiamare le già menzionate situazioni metus causa e de dolo.

Tutti questi illeciti presupponevano il dolus, ossia la volontarietà dell'atto e la consapevolezza dell'lesione provocata.

All'altro soggetto. La loro pena consisteva talvolta in una somma fissa di denaro; di regola invece era commisurata al danno arrecato, e aveva quindi un contenuto risarcitorio. In alcuni casi tuttavia la pena ammontava a un multiplo di tale danno.

1 Le obbligazioni quasi ex delicto. L'actio de effusis vel deiectis la responsabilità quasi ex maleficio del soggetto legittimato passivo si fondava sul suo legame oggettivo con la cosa o con le persone, da cui proveniva il danno, indipendentemente dalla sua condotta. Il pretore concesse questa actio in duplum contro l'abitante di un locale, da cui qualsiasi cosa fosse buttato o versato sul sottostante terreno adibito a pubblico passaggio e ne causasse danno; se il danno consisteva nell'uccisione di un uomo libero, la pena era di cinquantamila sesterzi e l'azione popolare; se consisteva nel suo ferimento, la perna era in bonum et aeequm e l'azione, perpetua per il ferito, annuale per qualunque

cittadino.L'abitante poteva essere o il proprietario, o il terzo, pagasse o meno un canone al proprietario. La responsabilità dell'abitante prescindeva dalla persona, nota o ignota, che avesse buttato o versato l'oggetto dannoso; ma, se risultava essere uno schiavo dell'habitator, questi si liberava con la noxa edictio. Un'altra parte della stessa clausola edittale colpiva con la pena di 10000 sesterzi chi avesse appeso al cornicione o a una tettoia, o posato sul balcone o latra sporgenza qualcosa che, per il modo in cui vi era sistemata, rischiasse di cadere. La responsabilità era indipendente dall'effettiva caduta. Con due diverse clausole infine il pretore concedeva un'azione in duplum contro chi gestiva una nave, una locanda o osteria, o una stalla per il danneggiamento o il furto di beni, imbarcati o rispettivamente introdotti nella locanda o stalla, commesso da loro stessi o da loro dipendenti liberi. Se si scopriva che autoredell'illecito era uno schiavo del gestore, l'azione era nossale. Poiché lo stesso danno era coperto dal receptum, il gestore che l'aveva concluso era esente dall'azione penale, ma la poteva esperire egli stesso nei confronti dell'autore dell'illecito. Un posto a sé lo diamo al iudex qui litem suam fecerit: tale illecito probabilmente non comprendeva solo il caso in cui il giudice avesse preso in modo scorretto la decisione finale, ma qualsiasi atto idoneo a danneggiare una delle parti, e il iudex rispondeva esclusivamente in virtù della sua carica. S e z . V I I - T R A S M I S S I O N E , G A R A N Z I E , T U T E L A D E L L E O B B L I G A Z I O N I172 Trasferimento dei rapporti obbligatori. Gaio afferma che per le obligationes in qualunque modo sorte, non ci fosse la possibilità di trasferire il diritto o dovere ad altre persone con la mancipatio e la in iure cessio. Egli si preoccupa più che altro dei debiti, dato che nonsembrava giusto che il creditore avesse un nuovo debitore senza che fosse d'accordo o informato. Gaio aggiunge che, senza novazione, era nondimeno possibile che altri agisse contro il debitore. Ma solo come cognitor o procurator ad litem del creditore. Così egli accenna a un espediente già praticato ai suoi tempi e che si venne ulteriormente diffondendo, grazie al quale un creditore, per trasferire sostanzialmente il suo diritto, nominava altri suo sostituto processuale e lo legittimava così ad agire in giudizio contro il debitore. Si parlava allora di cognitor o procurator in rem suam, e gli si applicavano regole particolari comunque i reali effetti della cessione si verificavano soltanto quando essi avessero agito in giudizio contro il debitore e concluso con lui la litis contestatio. A partire dal II sec d.c in alcuni casi fu concessa da costituzioni imperiali un'actio utilis al cessionario del credito, sulla base del semplice negozio di cessione, e si

Affermò che il debitore ceduto, dalla notifica della cessione, non poteva più validamente adempiere nei confronti del cedente.

120173 Le garanzie rea

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher conigliettorosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Liva Stefano.