LA COSTITUZIONE TRA ELASTICITA’ E ROTTURA - Fulco
Lanchester
INTRODUZIONE - LA PARABOLA DI UNA DEMOCRAZIA ANORMALE
Nel nostro ordinamento non si è mai avuto uno Stato dei partiti, ma un particolare tipo di
partitocrazia sregolata, che ha continuato a persistere, in forme peculiari, anche quando le
formazioni politiche presenti nel sistema prima del 1992-93 sono scomparse nella crisi di
regime e i soggetti che le hanno sostituite sono diventati sempre più deboli, trasparenti e
con élite ancor meno omogenee di prima. Il crollo del tradizionale sistema dei partiti, che
aveva dato vita al patto costituzionale del 1948, ha comportato nel tempo lo scivolamento
verso una forma di democrazia non partecipata, meramente elettorale e basata, da un lato
su istanze plebiscitarie e carismatiche, dall’altro su forme di accentramento burocratico,
che, in un quadro di indebolimento della stessa coesione comunitaria e sociale, ne hanno
attenuato progressivamente valore e standard, tanto da far parlare di una democrazia “a
basso rendimento”. A circa vent’anni dalla crisi di regime persiste la crisi di riallineamento
allora certificata e le ultime legislature hanno dimostrato l’incapacità di chiudere la
transizione nell’ambito di una bipolarizzazione stabile. In questo quadro appare evidente
come l’assetto della Costituzione italiana del 1948 risulti in crisi: dopo oltre sessanta anni
di vigenza, la Carta appare “snervata” e al limite della rottura materiale, nonostante essa si
inserisca nell’ambito del tessuto unitario del diritto costituzionale europeo e di questo formi
un tassello parziale.
Precisazioni terminologiche: Costituzione ed elasticità (vedi pp. 13-14).
Parte prima - IL QUADRO GENERALE
CAPITOLO I - I PROBLEMI CONTEMPORANEI DELLA RAPPRESENZANZA IN
CAMPO POLITICO
La maggior parte degli ordinamenti politici contemporanei viene inserita nella categoria
delle democrazie rappresentative. La necessità della rappresentanza, ovvero di un
peculiare rapporto di sostituzione tra soggetti nell’ambito della politicità, discende da una
valutazione qualitativa/quantitativa dell’impossibilità di una gestione diretta del politico da
parte del demos.
Alcune chiarificazioni in merito:
- La rappresentanza non si forma solo attraverso l’atto elettivo da parte dei componenti di
un collegio, perché può essere rappresentante anche chi non derivi da un’elezione la
propria posizione potestativa (rappresentanza istituzionale).
- Il concetto di rappresentanza in campo politico si connette storicamente con la statualità
e l’individualismo: non esisteva né in Grecia, né a Roma, mentre la rappresentanza
cetuale medievale non contemplava una partecipazione diretta del singolo al politico e il
rapporto rappresentativo era vincolato a un mandato cetuale o territoriale (solo con le
concezioni contrattualistiche del Seicento si sviluppa l’idea del diritto
all’autodeterminazione del singolo).
- Fondamentale è la differenza concettuale tra:
> Rappresentanza in campo politico: identifica uno specifico livello in cui si svolge l’attività
rappresentativa ed in particolare quello in cui viene ad esplicarsi la partecipazione diretta
alla distribuzione autoritativa dei valori.
> Rappresentanza politica: è un tipo di rapporto di carattere fiduciario che lega il
rappresentante al rappresentato all’interno del campo politico. La distinzione tra livello e
tipo di rapporto permette di individuare, in campo politico, altri rapporti di rappresentanza:
quello di tipo mandatario (o delegatorio) e quello sociologico (rapporto di somiglianza
esistenziale).
Sul piano della rappresentanza in campo politico, nelle odierne democrazie pluraliste si
possono ravvisare alcune tendenze problematiche:
1) Perdita di rappresentatività dei partiti, che a fronte della crescente complessità e
frammentazione delle società civili e politiche hanno perso la capacità di articolare e
ridurre la domanda politica.
2) Perdita di centralità e di competenze delle assemblee elettive a livello statuale, a causa
dei processi di integrazione sovranazionale e di devoluzione subnazionale, che hanno
moltiplicato i piani su cui viene a distribuirsi il politico, col rischio di un ritorno allo stadio
della mera rappresentanza di interessi; conseguente rafforzamento degli esecutivi, che
finiscono per rappresentare direttamente il Corpo elettorale ed esercitare la funzione
principale nell’allocazione autoritativa delle risorse.
3) Perdita di importanza della rappresentanza in campo politico basata sul modello
elettivo ed esaltazione della rappresentanza istituzionale di organi tecnici non legittimati
dal consenso elettorale, cui vengono attribuiti gli strumenti della domanda e del controllo
popolare.
Da questo quadro emergono evidenti pericoli per gli ordinamenti democratici, di fronte ai
quali sono state presentate soluzioni alternative e/o concorrenti alla rappresentanza in
campo politico basata sul metodo elettivo, tutte caratterizzate da
parzialità e insufficienze:
- La rappresentanza istituzionale pone problemi di compatibilità con i principi della forma di
Stato e di regime degli ordinamenti di democrazia pluralista.
- La democrazia deliberativa costituisce al massimo una forma di scrutinio approfondito
delle decisioni da prendere;
- La democrazia elettronica appare come il tentativo di introdurre di nuovo un regime
oligarchico e si presta ad irregolarità nei procedimenti di votazione.
L’analisi conferma l’importanza del tema delle votazioni e la necessità di mantenere alti
standard in questo campo, onde evitare i sempre presenti pericoli del plebiscitarismo e del
populismo.
CAPITOLO II - I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA TRA
ELASTICITA’ E ROTTURA
Con il settembre 1943 si aprì in Italia un processo di ristrutturazione sistemico di tipo
endogeno pluralistico, fortemente condizionato da eventi esogeni, che durò fino al 1947 e
che determinò anche il successivo svolgersi della vicenda italiana. L’annuncio
dell’armistizio, l’8 settembre 1943, portò al collasso dello Stato monarchico e alla divisione
del paese secondo le linee del conflitto nel Regno del Sud e nella Repubblica sociale
italiana. I partiti antifascisti, che in quel settembre avevano costituito il CNL, erano
polemicamente orientati nei confronti della monarchia e del Governo da essa espresso.
Solo nel marzo del 1944, con la “svolta di Salerno”, fu raggiunta la tregua istituzionale, che
generò il secondo Governo Badoglio e, dopo la liberazione di Roma, la luogotenenza del
principe Umberto, la formazione del Governo Bonomi e l’emanazione della Costituzione
provvisoria (D.L.Lgt. n. 151 del 25 giugno 1944). Nell’immediato dopoguerra il ceto politico
parlò astrattamente di modello britannico e anche di recezione di elementi dell’esperienza
statunitense, ma guardò con favore soprattutto alla Francia, che in quei mesi stava
partorendo faticosamente la Costituzione della IV Repubblica: le scelte della Costituente
furono simili a quelle francesi, anche se con maggiori elementi di razionalizzazione della
forma di governo, ed originarono da un panorama del sistema dei partiti simile.
Il 2 giugno 1946 venne eletta l’Assemblea costituente. Il suo lavoro fu caratterizzato da
due fasi: la prima all’interno della cosiddetta Commissione dei 75 (settembre 1946-marzo
1947), la seconda in aula (marzo-dicembre 1947). Essa fu influenzata dagli avvenimenti
esterni: la scissione di palazzo Barberini e soprattutto l’esclusione delle sinistre dal
Governo De Gasperi (maggio 1947). Nel corso di quel tumultuoso periodo i partiti
antifascisti riuscirono a costruire, tuttavia, la casa comune: il risultato, frutto di un
compromesso tra componenti eterogenee (democristiana, socialcomunista e liberale), fu
che nell’ordinamento vennero recepiti la sovranità popolare, i diritti fondamentali, la
giurisdizione costituzionale e lo Stato sociale; si costruirono però istituzioni deboli,
caratterizzate da parlamentocentrismo, proporzionalismo e un sistema di equilibri al centro
e in periferia, che evidenziavano la “paura del tiranno”. Costantino Mortati, per descrivere
la forma di Stato instaurata nel nostro ordinamento, teneva conto dei principi fondamentali
contenuti nei primi cinque articoli della Costituzione: il principio democratico, il
personalista, il lavorista e il pluralista. Tali principi descrivevano una democrazia sociale, in
cui soggetti responsabili accettavano di collaborare tra loro consapevoli delle enormi
differenze esistenti sia per quanto riguarda i valori che gli interessi, ma convinte che quel
compromesso fosse l’unico capace di evitare la ripetizione del dramma autoritario e di
contribuire alla ricostruzione di un paese distrutto.
L’applicazione successiva della Costituzione è stata caratterizzata da varie stagioni. Nel
periodo 1948-1955 essa rimase in sostanza inapplicata, a causa del congelamento dei
rapporti internazionali. Il tentativo fallito di stabilizzare le maggioranze centriste attraverso
la “legge truffa” costituì un’operazione che poteva portare anche alla revisione incisiva del
patto del 1948. Con il 1955 si scelse di percorrere la strada dell’integrazione tra i partiti
presenti nel sistema all’’interno dell’arco costituzionale attraverso il baccello della
Costituzione, che doveva essere progressivamente applicata: le applicazioni progressive
degli istituti previsti dalla Costituzione, tra cui la Corte Costituzionale, accompagnarono la
difficile transizione dall’alleanza centrista a quella di centrosinistra e la fase del boom
economico. Dal punto di vista storico-costituzionale, la successiva crisi della Costituzione
risale al 1968, con la sconfitta dell’ipotesi riformista del centrosinistra e con l’inizio della
transizione infinita, che si è trascinata prima per un quarto di secolo fino al 1993 e poi nel
successivo ventennio.
La cesura per il nostro ordinamento si è avuta con la crisi di regime del 1992-93 e la
scomparsa delle forze che si sono poste alla base della Costituzione. Di fronte al
mutamento radicale dei soggetti politicamente rilevanti, per ancorare i valori costituzionali
si è dovuta collocare la base della loro legittimità all’esterno, con l’affermazione del loro
radicamento a livello europeo (Onida, Elia). I nuovi soggetti politici non solo sembrano
distanti tra loro, fino a delegittimarsi politicamente l’un l’altro, ma non sembrano più
riconoscersi in maniera incondizionata nel patto del 1948. Tutto questo, unito alla mancata
conclusione del processo di riallineamento del sistema partitico, con la permanenza di un
bipolarismo coalizionale labile, centrifugo e conflittuale, e all’incapacità di completare un
coerente rinnovamento istituzionale, ha reso possibile il profilarsi di fenomeni di snervatura
costituzionale sempre più pronunciati, che fanno temere il raggiungimento del punto di
rottura.
La pubblicistica costituzionalmente rilevante all’interno dell’area che fa riferimento al PDL
esprime una critica sempre più radicale al compromesso costituzionale del 1948 e la
richiesta di riforme incisive, soprattutto sotto due profili:
- La ricerca sulla costituzione economica esprime una pulsione verso il mercato e la
meritocrazia, che trascura l’ispirazione solidaristica del testo costituzionale, messa in
discussione dallo stesso processi di integrazione europea.
- Al modello tradizionale di una democrazia rappresentativa viene contrapposto uno
schema in cui la rappresentanza in campo politico si incentra nell’Esecutivo e nel Capo,
investiti dal consenso popolare. Il partito politico è espressione del leader, che possiede un
rapporto diretto col il demos e che sceglie non solo l’indirizzo politico, ma anche il
personale politico che costituisce la rappresentanza. Viene piegata a questa torsione
plebiscitario-carismatica la stessa struttura interna dell’organizzazione di partito, una
costruzione piramidale in cui vige un vero e proprio centralismo democratico e sono
avversate le correnti. Ovviamente tutto ciò confligge con la forma di Stato e di regime
disegnata dal Costituente e dallo sviluppo stesso delle democrazie pluralistiche avanzate.
CAPITOLO III - I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA NELL’INNOVAZIONE
ISTITUZIONALE INCREMENTALE ITALIANA
Durante la XIII legislatura (1996-2001) l’azione innovatrice era divenuta progressivamente
sempre più intensa. La Commissione bicamerale presieduta da D’Alema venne af
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