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CAPITOLO III - I DIRITTI DI PARTECIPAZIONE POLITICA NELL’INNOVAZIONE

ISTITUZIONALE INCREMENTALE ITALIANA

Durante la XIII legislatura (1996-2001) l’azione innovatrice era divenuta progressivamente

sempre più intensa. La Commissione bicamerale presieduta da D’Alema venne affiancata

da una rilevante opera di innovazione a Costituzione invariata (le leggi Bassanini) ed al

suo fallimento seguirono una serie di modifiche costituzionali su temi importanti ma

dispersi: l’art. 111 sul giusto processo, gli artt. 48, 56, 57 sul voto degli italiani residenti

all’estero, nel 2001 la riforma del Titolo V, cui si collegava la modifica del 1999 relativa alla

forma di governo regionale.

Durante la XIV legislatura (2001-2006) il II Governo Berlusconi si fece promotore di

un’ampia riforma costituzionale che, se non fosse stata respinta dal referendum

confermativo del 2006, avrebbe investito ben 40 artt. della II parte della Costituzione. Dal

punto di vista comparatistico si trattava di un intervento inusitato, per la valenza

quantitativa e qualitativa delle modifiche; a ciò si affiancavano problemi e dubbi sulla sua

compatibilità con l’assetto democratico-pluralistico e sulla sua efficacia:

- Per quanto riguarda la forma di Stato il progetto vulnerava esplicitamente il circuito

democratico, di cui agli artt. 1, 48, 49, 55, 56, 67 e 94, e con esso i principi supremi che la

Corte Costituzionale ha riconosciuto come indefettibili e immodificabili: tendeva infatti a

respingere la concezione della democrazia di massa, organizzata dai partiti e basata sulla

rappresentanza politica, per sostituirla con un rapporto semplificativo, esplicito e diretto tra

Corpo elettorale e Primo ministro.

- Il rafforzamento del Premier, a scapito di tutti gli altri organi costituzionali, ed in

particolare del Presidente della Repubblica, finiva per rompere ogni equilibrio istituzionale;

allo stesso tempo, egli non poteva contare su una reale capacità di gestione dell’indirizzo

politico, dimezzato da una ripartizione confusa delle competenze legislative tra le due

Camere, di cui una sola legata a lui istituzionalmente. Lungi dall’aver risolto il problema del

bicameralismo perfetto, il progetto introduce un bicameralismo ambiguo.

- Veniva inoltre reso formalmente vacuo il divieto di mandato imperativo, di cui all’art. 67: il

rappresentante veniva infatti vincolato alla sua appartenenza elettorale dal nuovo art. 94.

Il nuovo sistema elettorale in senso stretto, la legge 21 dicembre 2005 n. 270, ha rinviato

sine die la auspicata conclusione della transizione italiana, rivoluzionando le regole di

distribuzione delle carte tra i partiti e nei partiti:

- Per la Camera è stato introdotto un meccanismo basato su formula non maggioritaria,

collegio plurinominale, scheda unica, lista bloccata, premio di maggioranza e clausola di

esclusione a livello nazionale.

- Per il Senato è stato introdotto un meccanismo basato su formula non maggioritaria,

collegio plurinominale, scheda unica, lista bloccata, premio di maggioranza e clausola di

esclusione a livello regionale.

Il confronto con il meccanismo precedente permette di comprendere la portata

dell’innovazione, che rimette in gioco l’intero processo di transizione:

Nel vecchio sistema del 1993 Nel nuovo sistema del 2005

Una pluralità di collegi uninominali I collegi sono sempre plurinominali.

Un collegio nazionale o regionale

plurinominale.

Un premio implicito all’aggregazione. Un premio esplicito all’aggregazione, che

però appare insufficiente per la

governabilità e ha sviluppi differenti per le

due Camere; in sostanza esiste un premio

implicito alla differenziazione, nonostante i

partiti debbano coalizzarsi per il premio e

siano previste soglie di rappresentanza ed

esclusione: essi mantengono il controllo dei

candidati e sono costretti a massimizzare le

distanze per raccogliere i voti dell’elettorato

Un potere partitico implicito, ma con Viene evidenziato un potere partitocratico

possibilità di bilanciamento da parte degli esplicito, che si sostanzia nella previsione

elettori. della lista bloccata, predisposta dai vertici di

partito a livello nazionale o regionale: il

procedimento di preposizione dei

rappresentanti si inserisce nella categoria

della nomina, piuttosto che in quella della

elezione. Le stesse segreterie si lasciano

poi mano libera per la possibilità di

convergere verso il centro e rimettere in

discussione le aggregazioni stipulate in

sede di presentazione delle coalizioni

elettorali.

La permanenza di un rischio di difformità Persiste il rischio di risultati differenti tra le

dei risultati tra le due Camere. due Camere.

Nei collegi si presentavano i candidati Prevista la possibilità di un collegamento in

connessi a partiti a loro volta collegati a coalizione di partiti e gruppi politici, che gli

livello nazionale; il collegamento tra i partiti stessi depositano contestualmente al

era empirico, come gli accordi per le contrassegno e al programma, nel quale

candidature. viene dichiarato il nome della persona

indicata come “capo della forza politica”; i

partiti e i gruppi politici organizzati in

coalizione che si candidano a governare

depositano un unico programma elettorale,

nel quale dichiarano il nome della persona

indicata come ”capo unico della coalizione”.

Altre significative stranezze - L’art. 3 della legge 27 gennaio 2006 n. 22 disponeva che per

le elezioni del 2006 fosse ammessa presso i seggi, per la prima volta nella nostra storia

elettorale, la presenza di osservatori internazionali dell’OCSE. La disposizione, unita alla

richiesta “da terzo mondo” operata da Berlusconi di osservatori ONU, si inquadrava in una

consapevole strategia di innalzamento incrementale della tensione, volta alla

delegittimazione dell’avversario. L’art. 2 della stessa legge prevedeva inoltre, con fini

evidentemente polemici, la rilevazione informatizzata dello scrutinio in un numero di seggi

non superiore al 25% del totale. Ciò che preoccupava non era solo il rischio di eventuali

brogli: per questo intervento era stato utilizzato il decreto legge in una materia coperta da

riserva di legge d’Assemblea; la spesa per la sperimentazione evidenziava il costo

elevatissimo dell’esperimento e di una eventuale completa informatizzazione.

L’epilogo delle elezioni politiche del 2006 fu controverso, non solo per i dati concreti, che

videro il pericolo di una ingovernabilità del Senato. Il risultato fu contestato in vario modo

da esponenti del centrodestra, che volevano mantenere alta la tensione e non concedere

all’avversario l’ammissione della sconfitta. Berlusconi sostenne che le schede contestate

alla Camera erano sufficienti a ribaltare l’esito della partita, ma il caso si fondò

“formalmente” su un errore del Ministero dell’Interno, che aveva sommato le schede

contestate alle bianche e alle nulle. In seguito Tramaglia denunciò gravi irregolarità nelle

operazioni di voto degli italiani all’estero e chiese la ripetizione del voto per questa

categoria di cittadini: la denuncia, seppure realistica, pare colpevolmente tardiva e non

affronta il vero problema dell’incostituzionalità del voto per corrispondenza. Infine Calderoli

dichiarò invece inammissibile il collegamento di una lista regionale autonomista (Lega

Autonoma Alleanza Lombarda) con la coalizione di centro-sinistra, ma il suo intervento

tardivo era palesemente pretestuoso e mirato a riprendere la strategia della contestazione.

Ma le dispute elettorali interessarono anche il centrosinistra: alcune liste (tra cui la Rosa

nel pugno), che avevano ottenuto un risultato inferiore al 3% dei voti nell’ambito delle

singole circoscrizioni regionali per l’elezione del Senato, contestarono l’interpretazione

della legge che le avrebbe escluse dalla ripartizione dei seggi a vantaggio di altre liste di

centrosinistra.

Nel 2008 si è assistito a una decisione comune e “apparentemente” non concordata delle

leadership dei due maggiori partiti: il rifiuto selettivo delle alleanze,mirato alla riduzione del

potere dei partners considerati veto player. Ne è scaturita una apparente semplificazione

del panorama partitico, che - collegata alla formazione di PD e PDL - ha fatto gridare alla

conclusione del riallineamento post-1993. Si è trattato in realtà di un nuovo capitolo del

bipolarismo coalizione centrifugo, che ha forzato all’aggregazione ma che, senza un vero

e proprio collante ideologico-organizzativo, ha iniziato a sgretolarsi rapidamente. Nella ex-

maggioranza di Governo l’aggregazione del PDL è deflagrata nel corso del 2010 a seguito

dei contrasti tra Berlusconi e Fini, che è stato espulso e ha costituito un soggetto politico

nuovo, FLI. Inoltre, i processi di unificazione delle formazioni di partito hanno nascosto la

persistenza di partiti fantasma che, sulla base della normativa relativa al rimborso delle

spese elettorali, percepiscono i rimborsi spalmati annualmente.

Dopo la formazione del Governo tecnico guidato da Monti, al centro della polemica è

tornata la legge elettorale: la sua scandalosa inefficienza, che ha messo in difficoltà due

maggioranze, e la sua palese non rispondenza agli standard di democraticità, hanno

portato alcuni a indicare come necessaria la sua modifica prima di convocare nuove

elezioni. La fine della transizione, dunque, si allontana, ed è riapparso il pericolo della crisi

politico-costituzionale, che in un momento di difficoltà economica potrebbe anche sfociare

in una crisi di tipo societario. La necessità di recuperare un minimo comune denominatore

per affrontare i compiti più urgenti appare evidente: non lo chiedono solo gli investitori del

nostro debito o la stampa estera, ma la ragione.

CAPITOLO IV - LA LEGISLAZIONE ELETTORALE ITALIANA E IL VOTO AI NON

CITTADINI

Storicamente il termine cittadinanza tende ad esprimere lo status caratteristico di coloro

che costituiscono il nucleo individuatore di ogni comunità politica.

La giuspubblicistica tradizionale ha sempre ritenuto parte essenziale del demos i cittadini

politicamente attivi, ovvero il Corpo elettorale, considerato come la parte attiva

dell’elemento personale dello Stato, cui l’ordinamento attribuisce l’incarico di gestire in

modo diretto o indiretto la cosa pubblica. Una simile concezione di demos ha alle spalle

una parte della tradizione classica, ma copre altre alternative che sempre in quella

tradizione sono recuperabili per contrasto. Al demos politico (il popolo costituito dai

cittadini) si contrappone un demos sociale (la popolazione residente in un determinato

territorio) e nello stesso demos politico possono essere individuati membri politicamente

attivi, il cosiddetto demos effettivo (il Corpo elettor

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Publisher
A.A. 2014-2015
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fire_snk di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Lanchester Fulco.