1 - Osservazioni preliminari sul concetto di costituzione e di costituzionalismo
2 - Il costituzionalismo tedesco
3 - L’ esperienza costituzionale tedesca
4 - La Costituzione imperiale del 1871
5 - Una valutazione dell’ ordinamento guglielmino
6 - L’ evoluzione del regime guglielmino
7- La Costituzione di Weimar
8 - La fine di Weimar e il regime nazista
9 - Una valutazione del modello weimariano
10 - La Germania divisa ed i due processi costituenti
11 - Il Grundgesetz
12 – Una valutazione dell’esperienza di Bonn
13 – La recezione italiana dell’ esperienza istituzionale tedesca da Weimar a Bonn
14 – Weimar nella crisi dello Stato liberale italiano (1918-1922)
15 – La crisi di Weimar e la classe dirigente italiana (1923-1933)
16 – Il dibattito fascista sulle riforme incrementali e il regime nazista (1933-1943)
17 – Il processo di elaborazione della Costituzione e la riflessione sul crollo delle
liberaldemocrazie (1943-1948)
18 – Il dibattito istituzionale italiano tra Weimar e Bonn
19 – Conclusioni 1
Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn
1 – Osservazioni preliminari sul concetto di costituzione e di costituzionalismo
1.1 – Concetto di costituzione e il duplice significato di costituzionalismo: le istituzioni politiche sono
strutture che regolano i processi sociali, mentre in ambito costituzionalista un modello istituzionale
descrive in forma sintetica sia l’assetto di rapporti che si stabiliscono tra individuo ed autorità, sia il
complesso di varie regole e strutture di autorità all’interno del quale agiscono i soggetti politicamente
rilevanti. In tale ambito, il sostantivo costituzione possiede un senso molto generale per costituzione si può
intendere il corpo di dottrine e di comportamenti che costituiscono il principio fondamentale di
organizzazione di un ordinamento; mentre dell’ambito dell’organizzazione politica, può definire uno
specifico documento scritto o un complesso di documenti normativi e di comportamento. Per queste note,
si rileva quindi la contrapposizione tra due diverse interpretazioni del significato di costituzione in senso
assoluto, evidenziate da Carl Schmitt: nel senso assoluto (effettivo) costituzione sta a significare la concreta
condizione generale dell’ unità politica e dell’ ordinamento sociale di uno stato. La costituzione sarebbe in
sostanza, l’anima, la vita concerta e l’ esistenza individuale dell’ ordinamento giuridico statuale. Nel senso
assoluto (ideale) invece, la costituzione rappresenterebbe un sistema di norme tra loro interconnesse.
Secondo la concezione formalistica la costituzione si identifica nelle norme che regolano la creazione delle
norme giuridiche ed in particolare delle leggi formali; secondo la concezione sostanzialistica la costituzione
si identifica invece con la struttura organizzativa del gruppo sociale.
Il concetto assoluto (effettivo) di costituzione si connette con quello che normalmente la dottrina
costituzionalistica definisce con l’espressione “forma di stato”. Di qui la concezione proposta da Mortati di
una “costituzione in senso materiale” che darebbe vita alla costituzione formale. Per comprendere il reale
assetto di un ordinamento è però impossibile fare esclusivo riferimento alle costituzioni in senso formale,
poiché è importante definire anche il contesto in cui queste nascono, ed è importante mettere in rilievo che
le costituzioni possono distinguersi sulla base del tipo di adozione, secondo la natura della fonte (e quindi il
procedimento di revisione), secondo le finalità ed infine secondo la lunghezza. Per quanto riguarda il tipo di
adozione esistono costituzioni: concesse (come quella della restaurazione francese del 1814; e lo Statuto
albertino del 1848); contrattate ( alcune costituzioni tedesche del periodo della restaurazione e, in genere
le costituzioni federali); adottate autonomamente dai consociati; imposte (come quella del Giappone del
1946). Riguardo la natura della fonte vi possono essere costituzioni rigide, flessibili, consuetudinarie.
Riguardo alla natura delle loro finalità esistono costituzioni con caratteristiche di bilancio o di programma,
mentre per quanto riguarda infine, la lunghezza, le costituzioni possono essere lunghe o brevi.
Il concetto di costituzione richiama, in modo diretto, un suo derivato, ossia quello di costituzionalismo, che
possiede per lo meno due significati tra loro correlati, ma non sovrapposti, che rimandano a due differenti
tradizioni con diverse radici: la prima si collega al costituzionalismo inglese, che nasce come reazione alle
Assemblee parlamentari e dei giudici nei confronti del crescente assolutismo regio in difesa della
costituzione medioevale. La seconda si congiunge invece nella tradizione francese, e possiede un significato
marcatamente ideologico: in esso si evidenzia che un ordinamento non possiederebbe costituzione quando
non si conformasse ad un certo modello sia per quanto riguarda il tipo di adozione, sia per quanto riguarda
il contenuto. Limiti al potere e democraticizzazione costituiscono comunque, i due elementi che
caratterizzano il costituzionalismo contemporaneo sia per quanto riguarda i rapporti tra individuo ed
autorità, sia per quanto riguarda i rapporti tra i supremi organi costituzionali in relazione alla funzione di
indirizzo politico, scadendo il passaggio dal cosiddetto stato di diritto a quello costituzionale. Alla base del
diritto costituzionale contemporaneo si pongono più tradizioni che possono essere identificate in: tre
rivoluzioni (inglese, nordamericana, francese) e quattro filoni applicativi (inglese, americano, francese,
tedesco), i quali stanno alla base dello stesso stato di diritto nelle due versioni (legislativa; costituzionale).
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Le ragioni della presenza di questi differenti filoni si incardinano infine in due diverse modalità di
applicazione del diritto, che sfocia nell’ appartenenza alla famigli di common law o a quella di civil law, in
una complessità di influenze ed applicazione che rendono incerti i riferimenti. Nel caso italiano ad esempio
si parla di modello costituzionale democratico, con cui normalmente ci si riferisce al complesso di principi
della rivoluzione francese, che sembra oggi essere nettamente sulla difensiva; la crisi del modello francese
e dello stato legislativo tipico del 1800, ha corrisposto alla presa di coscienza della pericolosità di una
costruzione basata sul volere delle maggioranze parlamentari, per cui risalta oggi il cosiddetto modello
dello Stato costituzionale, basato sui diritti inviolabili e sull’ attività delle Corti costituzionali, che hanno il
solenne compito di garantire la conformità ai valori costituzionali.
1.2 – Il modello costituzionale: dal contenuto di queste prime precisazioni concettuali scaturisce il
significato molteplice dello stesso termine modello. Esso può infatti essere di tipo teorico o empirico. Il
modello astratto può essere pensato a tavolino ed assomigliare ad un’ idea platonica, ovvero ad un modello
intellegibile ed eterno di cose, situato nella realtà soprasensibile. Questo tipo di significato è presente nei
pensatori utopisti ed è differente dall’utilizzazione critica delle scienze storico-sociali. In ambito
costituzionalistico i modelli basati su casi concreti si contrappongono ai modelli teorici. Ad es. il modello
dell’equilibrio esaltato nella letteratura politica dal 1600 al 1800 si trasferisce sul modello concreto
britannico, esaltato da Montesquieu e da tutto il costituzionalismo francese della prima metà del 1800, è
basato apponto sull’equilibrio tra organi costituzionali. Il modello liberale classico è quello dell’equilibrio,
mentre quello democratico puro si fonda sulla sovranità popolare, che può essere la sovranità dell’
Assemblea rappresentativa o la sovranità esercitata direttamente dal corpo elettorale.
1.3 – Tre modelli e mezzo e due pseudomodelli: tra il 1700 e il 1800, i due modelli pragmatici posti
all’attenzione delle élites furono, da un lato la costituzione mista, consuetudinaria di tipo britannico,
fondata sulla sovranità parlamentare, dall’altro l’assetto razionale francese basato sulla sovranità
nazionale. Il modello costituzionale britannico, retto sin dalla fine del 1600 da una costituzione
consuetudinaria (senza un documento unitario), è basato su atti normativi di rango legislativo e su taciti
accordi tra i supremi organi costituzionali. Quello francese si concreta invece in una costituzione scritta,
basata sulla sovranità nazionale o popolare, con possibilità di articolarsi dal liberalismo oligarchico di
Constant al plebiscitarismo del secondo impero, dove il rapporto immediato con il popolo evidenzia un
assetto che da democratico può fari autocratico. Il modello costituzionale statunitense, nato proprio nella
seconda metà del 1700, ha seguito un percorso del tutto peculiare, possedendo dunque, per molto tempo,
scarsa capacità di incisione ai fini dell’ esportazione, poiché mai preso troppo sul serio in Europa. E’ infine
necessario mettere in evidenza, proprio ai fini dell’ esperienza tedesca, come nella storia di questi ultimi
due secoli sia esistito anche un modello costituzionale dimezzato, determinante però per comprendere la
dinamica degli ordinamenti continentali e soprattutto quelli dell’ area germanica. Esso è rappresentato
dalla monarchia costituzionale pura di tipo prussiano. Non ci si riferisce alla Costituzione francese della
restaurazione del 1814, a quelle adottate in ambito tedesco ( ad es. al Costituzione prussiana del 1850, e la
Costituzione imperiale del 1871). Esse erano basate sul principio monarchico con tutte le contraddizioni
derivanti proprio dall’ impossibilità di manovrare il principio monarchico nell’ epoca della
democraticizzazione. Si tratta di un processo che segna tutto il 1800 e i primi anni del 1900, che provoca
attraverso l’estensione del suffragio, l’ingresso della società civile alle interne delle istituzioni.
Nell’immediato primo dopoguerra gli ordinamenti eredi degli imperi centrali che avevano conservato fino
all’ultimo il “principio monarchico”, procedettero per la strada della democraticizzazione attraverso le
cosiddette costituzioni “dei professori”. Ci riferiamo in particolare a due esperienze differenti ed anche a
modelli istituzionali diversi all’interno della stessa forma di stato democratica: la Costituzione tedesca del
1919 e quella austriaca del 1920. La Costituzione di Weimar fu il primo esempio di introduzione
consapevole dello Stato sociale e cercò di applicare in ambito democratico e dell’ organizzazione dei
supremi organi costituzionali la teoria dell’ equilibrio dualista. In mancanza di un sistema dei partiti
strutturato e con il timore moderato della influenza socialdemocratica, al Reichstag eletto con un sistema
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elettorale basato su formula proporzionale si contrappose un presidente della Repubblica eletto
direttamente dal corpo elettorale, capace di essere un vero e proprio sostituto del Kaiser. Nella Repubblica
austriaca fu invece adottato il modello parlamento centrico e proporzionalistico, cui si aggiungeva, per la
prima volta in Europa, la presenza di giustizia costituzionale. Questi due modelli vennero considerati come
perdenti durante gli anni ’20, pichè alla crisi di partecipazione ed alle difficoltà istituzionali di rispondere
adeguatamente alle istanze provenienti dalla società civile e politica corrispose il crollo delle istituzioni
democratiche. Durante gli anni ’30 è rilevabile in tutti gli ordinamenti continentali un processo di
rafforzamento dell’ esecutivo, ed ai modelli costituzionali sottolineati, diversi fra loro nell’ articolazione ma
uniti nella difesa dell’ individuo, si affianca la negazione dei principi individuali e dello Stato di diritto
rappresentati dalle esperienze totalitarie, che rappresentarono la negazione dell’ individualismo liberale e
del costituzionalismo come limite al potere. Tra la concezione statolatrica del fascismo e quella
nazionalsocialista, i rapporti sono labili, così come fra questi ed il credo leninista, ma in tutti e tre i casi l’
elemento unificatore è rappresentato dall’ organizzazioni in partiti unici di massa al centro del sistema, e di
omogeneizzare all’ interno di uno schema totalitario l’ intera società politica e civile. A differenza Degli
esempi fascisti e nazisti, che non adottano nuovi strumenti costituzionali di tipo organico, l’URSS stalinista
produsse la Costituzione del 1936, considerata l’idealtipo di costituzione socialista basata sulla
socializzazione dei mezzi di produzione e della completa funzionalizzazione delle libertà civili alla legalità
socialista.
14. – La ricostruzione democratica del secondo dopoguerra e l’avvento dello Stato di diritto costituzionale:
alla fine del secondo conflitto mondiale, con il crollo dei regimi nazifascisti in Europa si dovettero ricostruire
le istituzioni della maggior parte degli ordinamenti dell’Europa continentale. L’Europa del 1945 era un
continente che si stava dividendo in due, e quella linea divisoria che Churchill chiamerà la “cortina di
ferro”, diventò il discrimine essenziale per comprendere la scelta del modello istituzionale: forma di Stato di
democrazia progressiva o popolare aperta verso il “socialismo reale”. Questi due percorsi verranno
esaminati in proseguo proprio sulla base dell’ esempio tedesco, che subì la divisione del proprio territorio
fino al 1990. E’ opportuno sottolineare come nella seconda parte degli anni ’40 l’ attività di redazione
costituzionale fu particolarmente intensa nell’ ambito di una di quelle ondate di democraticizzazione poste
in evidenza da Huntington. Nell’area occidentale, particolarmente importanti furono i tre processi
costituzionali francesi, italiano e tedesco, condizionati dalle specifiche situazioni nazionali e dal fattore
tempo: nei tre ordinamenti furono istituite forme di stato di democrazia pluralista caratterizzate da
strutture istituzionali in cui il rapporto centro periferia era articolato in maniera diversa. Nell’area orientale
si svilupparono invece, le cosiddette democrazie popolari, il cui obbiettivo era quello di percorrere in
maniera più o meno originale la strada del modello sovietico attraverso la politica dei blocchi popolari sotto
l’ egemonia dei partiti comunisti. In questa evoluzione, che vede il superamento dello stato di diritto
legislativo attraverso il modello dello stato costituzionale, l’esperienza tedesca è divenuta emblematica sia
per l’ importanza della nuova Germania unificata, sia per l’ influenza che la stessa ha sulla dinamica dell’
Unione europea, e deve essere seguita nel suo sviluppo partendo dalle radici della sua esperienza
monarchico-costituzionale, per poi passare a quella dello stato democratico sociale ed alla realtà
contemporanea.
2 – Il costituzionalismo tedesco
Le istituzioni democratiche tedesche nascono dal sostrato duraturo della monarchia costituzionale tedesca.
E’ quindi indispensabile analizzare, sia pure brevemente, le caratteristiche fondamentali delle istituzioni
tedesche del XIX secolo, confrontandole con il tipo generale in cui esse dovrebbero inserirsi per
individuarne la dinamica di sviluppo nel tempo. La letteratura prevalente o trascura quest’elemento o lo
sovrappone in modo eccessivo, eliminando le indispensabili differenziazioni; secondo una certa
ricostruzione tipologica, il modello di forma di governo tedesco era caratterizzato: dal riconoscimento di un
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cosiddetto “principio monarchico”, da una costituzione octroyée, dal potere legislativo espresso in
collaborazione tra Monarca e Rappresentanza, dal Governo e dall’amministrazione costituenti area
riservata del Sovrano. In parziale sintesi si può affermare che il principio monarchico attenga al nucleo
della forma di Stato, mentre gli ultimi tre definiscono un sistema di organizzazione dei poteri in relazione
alla determinazione dell’ indirizzo politico più attinente alla forma di governo. Questo modellino
costituzionale, che caratterizza la discussione e la pratica di circa un secolo di storia costituzionale tedesca,
ha per alcuni le sue radici nella reazione al costituzionalismo francese antimonarchico e nella decisione
sostanziale di non tornare alla situazione prerivoluzionaria; per altri si allaccia al giuseppinismo, e alla
strategia di difesa dell’ assolutismo attraverso la concessione di costituzioni.
Per Ernst Huber, le origini del costituzionalismo tedesco si situano nella proclamazione di Kalisch del 1813,
che evidenziò una riscossa nazionale marcatamente antifrancese; un’impostazione ovviamente troppo
germanocentrica e tesa a dimostrare l’autoctonia e l’autonomia del modello della monarchia prussiana. In
secondo luogo non tiene conto di come la Carta francese del 1814 costituisse senza alcun dubbio un
referente importante per la monarchia costituzionale tedesca, prefigurando con l’ art. 57, il fondamento
della teoria e della pratica del costituzionalismo in Germania. Gli intenti dell’art. 57, non erano certo
progressivi, perché stabilivano l’inalterabilità della previsione che “il complessivo potere statuale” dovesse
rimanere concentrato nelle mani del Capo dello Stato. La rottura con il passato della monarchi di diritto
divino e la parziale continuità con il leopoldismo sta indubbiamente nella natura del principio monarchico
fondato sulla formulazione dell’ art. 57 della WSA. La caratteristica della concessione non risulta però
estendibile a tutte le costituzioni tedesche, come confermerebbe ad es. il documento del Regno di Sassonia
del 1831, uno dei casi di contratto costituzionale tra principe e popolo., alla cui base risiedeva l’
affermazione “niente senza, nulla contro la volontà del monarca; il problema di questa esperienza risiedeva
nell’ ampiezza in cui veniva interpretato il concorso ne
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