Estratto del documento

1 - Osservazioni preliminari sul concetto di costituzione e di costituzionalismo

2 - Il costituzionalismo tedesco

3 - L’ esperienza costituzionale tedesca

4 - La Costituzione imperiale del 1871

5 - Una valutazione dell’ ordinamento guglielmino

6 - L’ evoluzione del regime guglielmino

7- La Costituzione di Weimar

8 - La fine di Weimar e il regime nazista

9 - Una valutazione del modello weimariano

10 - La Germania divisa ed i due processi costituenti

11 - Il Grundgesetz

12 – Una valutazione dell’esperienza di Bonn

13 – La recezione italiana dell’ esperienza istituzionale tedesca da Weimar a Bonn

14 – Weimar nella crisi dello Stato liberale italiano (1918-1922)

15 – La crisi di Weimar e la classe dirigente italiana (1923-1933)

16 – Il dibattito fascista sulle riforme incrementali e il regime nazista (1933-1943)

17 – Il processo di elaborazione della Costituzione e la riflessione sul crollo delle

liberaldemocrazie (1943-1948)

18 – Il dibattito istituzionale italiano tra Weimar e Bonn

19 – Conclusioni 1

Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn

1 – Osservazioni preliminari sul concetto di costituzione e di costituzionalismo

1.1 – Concetto di costituzione e il duplice significato di costituzionalismo: le istituzioni politiche sono

strutture che regolano i processi sociali, mentre in ambito costituzionalista un modello istituzionale

descrive in forma sintetica sia l’assetto di rapporti che si stabiliscono tra individuo ed autorità, sia il

complesso di varie regole e strutture di autorità all’interno del quale agiscono i soggetti politicamente

rilevanti. In tale ambito, il sostantivo costituzione possiede un senso molto generale per costituzione si può

intendere il corpo di dottrine e di comportamenti che costituiscono il principio fondamentale di

organizzazione di un ordinamento; mentre dell’ambito dell’organizzazione politica, può definire uno

specifico documento scritto o un complesso di documenti normativi e di comportamento. Per queste note,

si rileva quindi la contrapposizione tra due diverse interpretazioni del significato di costituzione in senso

assoluto, evidenziate da Carl Schmitt: nel senso assoluto (effettivo) costituzione sta a significare la concreta

condizione generale dell’ unità politica e dell’ ordinamento sociale di uno stato. La costituzione sarebbe in

sostanza, l’anima, la vita concerta e l’ esistenza individuale dell’ ordinamento giuridico statuale. Nel senso

assoluto (ideale) invece, la costituzione rappresenterebbe un sistema di norme tra loro interconnesse.

Secondo la concezione formalistica la costituzione si identifica nelle norme che regolano la creazione delle

norme giuridiche ed in particolare delle leggi formali; secondo la concezione sostanzialistica la costituzione

si identifica invece con la struttura organizzativa del gruppo sociale.

Il concetto assoluto (effettivo) di costituzione si connette con quello che normalmente la dottrina

costituzionalistica definisce con l’espressione “forma di stato”. Di qui la concezione proposta da Mortati di

una “costituzione in senso materiale” che darebbe vita alla costituzione formale. Per comprendere il reale

assetto di un ordinamento è però impossibile fare esclusivo riferimento alle costituzioni in senso formale,

poiché è importante definire anche il contesto in cui queste nascono, ed è importante mettere in rilievo che

le costituzioni possono distinguersi sulla base del tipo di adozione, secondo la natura della fonte (e quindi il

procedimento di revisione), secondo le finalità ed infine secondo la lunghezza. Per quanto riguarda il tipo di

adozione esistono costituzioni: concesse (come quella della restaurazione francese del 1814; e lo Statuto

albertino del 1848); contrattate ( alcune costituzioni tedesche del periodo della restaurazione e, in genere

le costituzioni federali); adottate autonomamente dai consociati; imposte (come quella del Giappone del

1946). Riguardo la natura della fonte vi possono essere costituzioni rigide, flessibili, consuetudinarie.

Riguardo alla natura delle loro finalità esistono costituzioni con caratteristiche di bilancio o di programma,

mentre per quanto riguarda infine, la lunghezza, le costituzioni possono essere lunghe o brevi.

Il concetto di costituzione richiama, in modo diretto, un suo derivato, ossia quello di costituzionalismo, che

possiede per lo meno due significati tra loro correlati, ma non sovrapposti, che rimandano a due differenti

tradizioni con diverse radici: la prima si collega al costituzionalismo inglese, che nasce come reazione alle

Assemblee parlamentari e dei giudici nei confronti del crescente assolutismo regio in difesa della

costituzione medioevale. La seconda si congiunge invece nella tradizione francese, e possiede un significato

marcatamente ideologico: in esso si evidenzia che un ordinamento non possiederebbe costituzione quando

non si conformasse ad un certo modello sia per quanto riguarda il tipo di adozione, sia per quanto riguarda

il contenuto. Limiti al potere e democraticizzazione costituiscono comunque, i due elementi che

caratterizzano il costituzionalismo contemporaneo sia per quanto riguarda i rapporti tra individuo ed

autorità, sia per quanto riguarda i rapporti tra i supremi organi costituzionali in relazione alla funzione di

indirizzo politico, scadendo il passaggio dal cosiddetto stato di diritto a quello costituzionale. Alla base del

diritto costituzionale contemporaneo si pongono più tradizioni che possono essere identificate in: tre

rivoluzioni (inglese, nordamericana, francese) e quattro filoni applicativi (inglese, americano, francese,

tedesco), i quali stanno alla base dello stesso stato di diritto nelle due versioni (legislativa; costituzionale).

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Le ragioni della presenza di questi differenti filoni si incardinano infine in due diverse modalità di

applicazione del diritto, che sfocia nell’ appartenenza alla famigli di common law o a quella di civil law, in

una complessità di influenze ed applicazione che rendono incerti i riferimenti. Nel caso italiano ad esempio

si parla di modello costituzionale democratico, con cui normalmente ci si riferisce al complesso di principi

della rivoluzione francese, che sembra oggi essere nettamente sulla difensiva; la crisi del modello francese

e dello stato legislativo tipico del 1800, ha corrisposto alla presa di coscienza della pericolosità di una

costruzione basata sul volere delle maggioranze parlamentari, per cui risalta oggi il cosiddetto modello

dello Stato costituzionale, basato sui diritti inviolabili e sull’ attività delle Corti costituzionali, che hanno il

solenne compito di garantire la conformità ai valori costituzionali.

1.2 – Il modello costituzionale: dal contenuto di queste prime precisazioni concettuali scaturisce il

significato molteplice dello stesso termine modello. Esso può infatti essere di tipo teorico o empirico. Il

modello astratto può essere pensato a tavolino ed assomigliare ad un’ idea platonica, ovvero ad un modello

intellegibile ed eterno di cose, situato nella realtà soprasensibile. Questo tipo di significato è presente nei

pensatori utopisti ed è differente dall’utilizzazione critica delle scienze storico-sociali. In ambito

costituzionalistico i modelli basati su casi concreti si contrappongono ai modelli teorici. Ad es. il modello

dell’equilibrio esaltato nella letteratura politica dal 1600 al 1800 si trasferisce sul modello concreto

britannico, esaltato da Montesquieu e da tutto il costituzionalismo francese della prima metà del 1800, è

basato apponto sull’equilibrio tra organi costituzionali. Il modello liberale classico è quello dell’equilibrio,

mentre quello democratico puro si fonda sulla sovranità popolare, che può essere la sovranità dell’

Assemblea rappresentativa o la sovranità esercitata direttamente dal corpo elettorale.

1.3 – Tre modelli e mezzo e due pseudomodelli: tra il 1700 e il 1800, i due modelli pragmatici posti

all’attenzione delle élites furono, da un lato la costituzione mista, consuetudinaria di tipo britannico,

fondata sulla sovranità parlamentare, dall’altro l’assetto razionale francese basato sulla sovranità

nazionale. Il modello costituzionale britannico, retto sin dalla fine del 1600 da una costituzione

consuetudinaria (senza un documento unitario), è basato su atti normativi di rango legislativo e su taciti

accordi tra i supremi organi costituzionali. Quello francese si concreta invece in una costituzione scritta,

basata sulla sovranità nazionale o popolare, con possibilità di articolarsi dal liberalismo oligarchico di

Constant al plebiscitarismo del secondo impero, dove il rapporto immediato con il popolo evidenzia un

assetto che da democratico può fari autocratico. Il modello costituzionale statunitense, nato proprio nella

seconda metà del 1700, ha seguito un percorso del tutto peculiare, possedendo dunque, per molto tempo,

scarsa capacità di incisione ai fini dell’ esportazione, poiché mai preso troppo sul serio in Europa. E’ infine

necessario mettere in evidenza, proprio ai fini dell’ esperienza tedesca, come nella storia di questi ultimi

due secoli sia esistito anche un modello costituzionale dimezzato, determinante però per comprendere la

dinamica degli ordinamenti continentali e soprattutto quelli dell’ area germanica. Esso è rappresentato

dalla monarchia costituzionale pura di tipo prussiano. Non ci si riferisce alla Costituzione francese della

restaurazione del 1814, a quelle adottate in ambito tedesco ( ad es. al Costituzione prussiana del 1850, e la

Costituzione imperiale del 1871). Esse erano basate sul principio monarchico con tutte le contraddizioni

derivanti proprio dall’ impossibilità di manovrare il principio monarchico nell’ epoca della

democraticizzazione. Si tratta di un processo che segna tutto il 1800 e i primi anni del 1900, che provoca

attraverso l’estensione del suffragio, l’ingresso della società civile alle interne delle istituzioni.

Nell’immediato primo dopoguerra gli ordinamenti eredi degli imperi centrali che avevano conservato fino

all’ultimo il “principio monarchico”, procedettero per la strada della democraticizzazione attraverso le

cosiddette costituzioni “dei professori”. Ci riferiamo in particolare a due esperienze differenti ed anche a

modelli istituzionali diversi all’interno della stessa forma di stato democratica: la Costituzione tedesca del

1919 e quella austriaca del 1920. La Costituzione di Weimar fu il primo esempio di introduzione

consapevole dello Stato sociale e cercò di applicare in ambito democratico e dell’ organizzazione dei

supremi organi costituzionali la teoria dell’ equilibrio dualista. In mancanza di un sistema dei partiti

strutturato e con il timore moderato della influenza socialdemocratica, al Reichstag eletto con un sistema

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elettorale basato su formula proporzionale si contrappose un presidente della Repubblica eletto

direttamente dal corpo elettorale, capace di essere un vero e proprio sostituto del Kaiser. Nella Repubblica

austriaca fu invece adottato il modello parlamento centrico e proporzionalistico, cui si aggiungeva, per la

prima volta in Europa, la presenza di giustizia costituzionale. Questi due modelli vennero considerati come

perdenti durante gli anni ’20, pichè alla crisi di partecipazione ed alle difficoltà istituzionali di rispondere

adeguatamente alle istanze provenienti dalla società civile e politica corrispose il crollo delle istituzioni

democratiche. Durante gli anni ’30 è rilevabile in tutti gli ordinamenti continentali un processo di

rafforzamento dell’ esecutivo, ed ai modelli costituzionali sottolineati, diversi fra loro nell’ articolazione ma

uniti nella difesa dell’ individuo, si affianca la negazione dei principi individuali e dello Stato di diritto

rappresentati dalle esperienze totalitarie, che rappresentarono la negazione dell’ individualismo liberale e

del costituzionalismo come limite al potere. Tra la concezione statolatrica del fascismo e quella

nazionalsocialista, i rapporti sono labili, così come fra questi ed il credo leninista, ma in tutti e tre i casi l’

elemento unificatore è rappresentato dall’ organizzazioni in partiti unici di massa al centro del sistema, e di

omogeneizzare all’ interno di uno schema totalitario l’ intera società politica e civile. A differenza Degli

esempi fascisti e nazisti, che non adottano nuovi strumenti costituzionali di tipo organico, l’URSS stalinista

produsse la Costituzione del 1936, considerata l’idealtipo di costituzione socialista basata sulla

socializzazione dei mezzi di produzione e della completa funzionalizzazione delle libertà civili alla legalità

socialista.

14. – La ricostruzione democratica del secondo dopoguerra e l’avvento dello Stato di diritto costituzionale:

alla fine del secondo conflitto mondiale, con il crollo dei regimi nazifascisti in Europa si dovettero ricostruire

le istituzioni della maggior parte degli ordinamenti dell’Europa continentale. L’Europa del 1945 era un

continente che si stava dividendo in due, e quella linea divisoria che Churchill chiamerà la “cortina di

ferro”, diventò il discrimine essenziale per comprendere la scelta del modello istituzionale: forma di Stato di

democrazia progressiva o popolare aperta verso il “socialismo reale”. Questi due percorsi verranno

esaminati in proseguo proprio sulla base dell’ esempio tedesco, che subì la divisione del proprio territorio

fino al 1990. E’ opportuno sottolineare come nella seconda parte degli anni ’40 l’ attività di redazione

costituzionale fu particolarmente intensa nell’ ambito di una di quelle ondate di democraticizzazione poste

in evidenza da Huntington. Nell’area occidentale, particolarmente importanti furono i tre processi

costituzionali francesi, italiano e tedesco, condizionati dalle specifiche situazioni nazionali e dal fattore

tempo: nei tre ordinamenti furono istituite forme di stato di democrazia pluralista caratterizzate da

strutture istituzionali in cui il rapporto centro periferia era articolato in maniera diversa. Nell’area orientale

si svilupparono invece, le cosiddette democrazie popolari, il cui obbiettivo era quello di percorrere in

maniera più o meno originale la strada del modello sovietico attraverso la politica dei blocchi popolari sotto

l’ egemonia dei partiti comunisti. In questa evoluzione, che vede il superamento dello stato di diritto

legislativo attraverso il modello dello stato costituzionale, l’esperienza tedesca è divenuta emblematica sia

per l’ importanza della nuova Germania unificata, sia per l’ influenza che la stessa ha sulla dinamica dell’

Unione europea, e deve essere seguita nel suo sviluppo partendo dalle radici della sua esperienza

monarchico-costituzionale, per poi passare a quella dello stato democratico sociale ed alla realtà

contemporanea.

2 – Il costituzionalismo tedesco

Le istituzioni democratiche tedesche nascono dal sostrato duraturo della monarchia costituzionale tedesca.

E’ quindi indispensabile analizzare, sia pure brevemente, le caratteristiche fondamentali delle istituzioni

tedesche del XIX secolo, confrontandole con il tipo generale in cui esse dovrebbero inserirsi per

individuarne la dinamica di sviluppo nel tempo. La letteratura prevalente o trascura quest’elemento o lo

sovrappone in modo eccessivo, eliminando le indispensabili differenziazioni; secondo una certa

ricostruzione tipologica, il modello di forma di governo tedesco era caratterizzato: dal riconoscimento di un

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cosiddetto “principio monarchico”, da una costituzione octroyée, dal potere legislativo espresso in

collaborazione tra Monarca e Rappresentanza, dal Governo e dall’amministrazione costituenti area

riservata del Sovrano. In parziale sintesi si può affermare che il principio monarchico attenga al nucleo

della forma di Stato, mentre gli ultimi tre definiscono un sistema di organizzazione dei poteri in relazione

alla determinazione dell’ indirizzo politico più attinente alla forma di governo. Questo modellino

costituzionale, che caratterizza la discussione e la pratica di circa un secolo di storia costituzionale tedesca,

ha per alcuni le sue radici nella reazione al costituzionalismo francese antimonarchico e nella decisione

sostanziale di non tornare alla situazione prerivoluzionaria; per altri si allaccia al giuseppinismo, e alla

strategia di difesa dell’ assolutismo attraverso la concessione di costituzioni.

Per Ernst Huber, le origini del costituzionalismo tedesco si situano nella proclamazione di Kalisch del 1813,

che evidenziò una riscossa nazionale marcatamente antifrancese; un’impostazione ovviamente troppo

germanocentrica e tesa a dimostrare l’autoctonia e l’autonomia del modello della monarchia prussiana. In

secondo luogo non tiene conto di come la Carta francese del 1814 costituisse senza alcun dubbio un

referente importante per la monarchia costituzionale tedesca, prefigurando con l’ art. 57, il fondamento

della teoria e della pratica del costituzionalismo in Germania. Gli intenti dell’art. 57, non erano certo

progressivi, perché stabilivano l’inalterabilità della previsione che “il complessivo potere statuale” dovesse

rimanere concentrato nelle mani del Capo dello Stato. La rottura con il passato della monarchi di diritto

divino e la parziale continuità con il leopoldismo sta indubbiamente nella natura del principio monarchico

fondato sulla formulazione dell’ art. 57 della WSA. La caratteristica della concessione non risulta però

estendibile a tutte le costituzioni tedesche, come confermerebbe ad es. il documento del Regno di Sassonia

del 1831, uno dei casi di contratto costituzionale tra principe e popolo., alla cui base risiedeva l’

affermazione “niente senza, nulla contro la volontà del monarca; il problema di questa esperienza risiedeva

nell’ ampiezza in cui veniva interpretato il concorso ne

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Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GregM di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Zorzi Giustiniani Antonio.
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