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Governo e presenta una composizione limitata ai membri del Governo, vale a dire Presidente,

Vicepresidenti e Ministri. Ad esso spetta una competenza di natura residuale, dato che è chiamato a

formalizzare giuridicamente tutte le decisioni politiche del Governo non espressamente riservate al

Presidente. Esso opera comunque entro una cornice disegnata dal Premier, che fissa le direttrici

della politica generale, dandovi concreta attuazione con l’approvazione di direttive di dettaglio nei

diversi settori in cui si sviluppa l’azione governativa. Il Presidente presiede e convoca le riunioni,

fissandone l’ordine del giorno; divide le riunioni in quelle a carattere decisorio e quelle di natura

deliberativa.

La mancata codificazione di un’apposita procedura deliberativa ad opera della legge spinge ampia

parte della dottrina ad esprimere serie preoccupazioni per l’eccessivo indebolimento del principio di

collegialità, che si traduce, secondo taluni, nella completa sottomissione del Consiglio al presidente.

Un contributo fondamentale all’ordinato svolgimento dei lavori del Coniglio è dato dalla

Commissione generale dei Segretari e dei Sottosegretari, che rientra nel novero degli organi

amministrativi incaricati di fornire dall’esterno da propria collaborazione. Essa ha svolto un’azione

fondamentale per l’organizzazione e la razionalizzazione dei lavori consiliari, senza operare un

lavoro di mediazione e conciliazione politica.

Le Commissioni delegato sono il secondo organo in cui si riuniscono i membri dell’esecutivo. Esse

sono istituite, modificate e soppresse su proposta del Presidente del Governo, con decreto del

Consiglio dei Ministri. La loro funzione è coordinare i ministeri tramite lo studio, l’analisi e la

risoluzione delle principali questioni che presentano un interesse trasversale. Tutte le funzioni

amministrative del Consiglio dei Ministri sono suscettibili di essere delegate alle Commissioni

delegate del Governo, tranne quelle costituzionalmente riservate ad esso.

Alla posizione egemone del Premier corrisponde una più debole configurazione dei ministri, a cui

viene riservato uno spazio molto limitato nel dettato costituzionale, limitandosi a prevederli come

componenti necessari del Governo e ad assegnargli competenze e responsabilità dirette nella

gestione degli affari, compatibilmente con l’autonomia decisionale riservata al Presidente nella

direzione e nel coordinamento delle funzioni esecutive, nonché nella fissazione del numero e delle

denominazioni dei singoli ministeri. L’art. 4 della l. n. 50/1997 specifica che i Ministri, in qualità di

titolari dei dicasteri, hanno competenza e responsabilità nella loro specifica sfera di azione e che ad

essi corrisponde l’esercizio di quattro tipi di funzioni:

1. svolgere l’azione di Governo nell’ambito del proprio dicastero e nel rispetto delle direttive

del Presidente;

2. potestà regolamentare nelle materie di loro competenza;

3. organizzazione e funzionamento del Governo;

4. controfirmare gli atti del Re in tutte le materie di loro competenza.

All’interno del dicastero il Ministro gode di una preminenza assoluta rispetto agli altri componenti

della struttura amministrativa ed è nella veste di organo di vertice che compie una serie di atti di cui

si assume individualmente la responsabilità, ferma restando la responsabilità collettiva del Governo

che può essere richiesta o fatta valere ogniqualvolta la natura della questione assuma dimensioni di

carattere generale. L’art. 100 della Costituzione assegna al Presidente il potere di far valere a livello

istituzionale la responsabilità ministeriale tramite la revoca del Ministro, anche se resta una certa

responsabilità individuale dello stesso nei confronti del Congresso.

I ministeri presentano una struttura verticista e complessa al cui vertice troviamo il Ministro, capo

dei Segretari di Stato, che rappresentano la seconda autorità ministeriale e sono gerarchicamente

sovraordinati ai c.d. organi direttivi. La legge sull’organizzazione e il funzionamento

dell’amministrazione generale dello Stato opera una distinzione tra organi superiori e direttivi

interni al Ministero. Nella prima categoria rientrano Ministri e Segretari di Stato, mentre nella

seconda sono inclusi i Sottosegretari e i Segretari generali, i Segretari generali tecnici, i Direttori

generali, i vicedirettori generali. La differenza intercorrente tra questi organi risiede nel grado di

legittimazione politica. I ministeri e le segreterie di stato sono istituiti con regio decreto del

Presidente del Governo. Gli organi direttivi, invece, sono istituiti, generalmente, con decreto del

Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare del dipartimento.

Le segreterie di Stato rappresentano la seconda autorità del ministero, incaricata di gestire i settori

in cui si estende la sua attività amministrativa mediante lo svolgimento di un’azione quasi

prevalentemente politica. La colonna portante dell’architettura del Ministero è rappresentata dai

Sottosegretari e dalla segreteria generale tecnica. I Sottosegretari costituiscono una figura

obbligatoria e sono direttamente dipendenti dal Ministro. Dirigono i servizi comuni, prestano la

propria assistenza tecnica agli organi superiori per la pianificazione e gestione finanziaria,

forniscono altresì la propria assistenza giuridica al Ministro per l’esercizio dell’attività normativa,

agiscono come capi del personale.

Le segreterie generali tecniche forniscono la propria assistenza tecnica per la gestione dei servizi

comuni e lo svolgimento dell’attività normativa di competenza ministeriale.

Le direzioni generali sono poste sotto la guida di un Direttore generale e sono competenti a gestire

una o distinte aree funzionalmente omogenee del Ministero. Queste possono dividersi in

sottodirezioni generale, tra cui sono spartite le attività o il conseguimento di specifici obiettivi. A

capo delle sottodirezioni sono posti i vicedirettori generali che svolgono un’intermediazione tra le

autorità politiche ministeriali e le unità amministrative composte dai funzionari professionisti.

Il Ministero della Presidenza ha una struttura molto complessa e svolge un’attività di rilievo

nell’azione di Governo. Esso prepara, sviluppa e controlla lo sviluppo del programma legislativo e

assiste la Presidenza, il Consiglio dei Ministri, le Commissioni delegate e la Commissione generale

dei Segretari di Stato e dei Sottosegretari. Attorno a tale dicastero si sviluppa l’attività del

Presidente, che si avvale anche di un gabinetto e di una segreteria generale.

Il Gabinetto è la principale struttura di supporto del Presidente, che lo assiste politicamente e

tecnicamente per lo svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento politico. La

Segreteria Generale presta assistenza tecnica e diretta al Presidente in tutte le aree di sua

competenza. Gestisce l’organizzazione e garantisce la sicurezza delle attività del Presidente dentro e

fuori dal territorio nazionale. L’Officina economica fornisce al Presidente l’assistenza in tutte le

questioni di maggiore interesse economico e sociale.

Nel 2008 è stato istituito l’Alto Rappresentate per la presidenza spagnola dell’Unione europea che

svolge funzioni diplomatiche connesse a tale carica sotto la direzione del Segretario generale della

Presidenza.

In base alle riforme normative recenti, la struttura del Ministero della Presidenza si articola in:

Gabinetto, Segreterie di Stato per gli affari costituzionali e parlamentari e per la comunicazione

politica e la Sottosegreteria della Presidenza che da esecuzione alle direttive ricevute dal Ministro

per coordinare ed organizzare l’attività del Consiglio dei Ministri.

L’organizzazione strutturale e funzionale della Presidenza viene condizionata significativamente

dalle scelte di indirizzo politico compiute dal Presidente del Governo.

Il Governo si avvale di organi ausiliari che forniscono assistenza e supporto dall’esterno. I Segretari

di Stato sono organi superiori dell’Amministrazione generale dello Stato, formalmente esclusi dal

Governo. Essi sono organi di collaborazione e assistenza molto qualificata con ampi poteri

decisionali. I Segretari di Stato rappresentano la seconda autorità del Ministero a cui afferiscono e

agiscono sotto la direzione del Ministro di riferimento. La legge sul Governo valorizza

particolarmente il ruolo politico di questi organi, riconoscendone il diritto ad assistere alle riunioni

del Consiglio dei Ministri. Essi dirigono e coordinano le direzioni generali da loro dipendenti e

rispondono davanti al ministro dell’attuazione dei progetti o degli obiettivi fissati dalla segreteria di

Stato.

La Commissione dei Segretari e Sottosegretari ha una funzione preparatoria delle riunioni di

Consiglio, selezionando e valutando l’opportunità politica delle questioni da sottomettere al suo

esame e alla sua approvazione finale. Nella prassi la Commissione generale ha svolto un’azione di

coordinamento interministeriale preventiva.

Il Segretariato del Governo presta la propria assistenza al ministro della Presidenza nell’esercizio

delle funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Esso, in particolare, si occupa di effettuare le

convocazioni delle riunioni di Consiglio.

I Gabinetti forniscono dall’esterno un’assistenza tecnica e politica ai membri dell’Esecutivo,

recuperando le informazioni necessarie, internamente o esternamente ai circuiti governativi, e

formulando proposte alternative che non si ispirano ad una visione settoriale tipicamente

ministeriale. Perciò essi sono integrati da persone di fiducia politica, designate liberamente tra

funzionari o persone estranee all’Amministrazione statale. La legge del Governo ha riconosciuto

espressamente i gabinetti qualificandoli come organi che forniscono appoggio politico e tecnico al

Presidente del Governo.

La struttura organizzativa del Governo si caratterizza per la sua limitata composizione istituzionale

e la tendenza a sconfinare nell’alta amministrazione statale. Questo fenomeno di contaminazione

politica affonda le sue radici nella storia politico – amministrativa del Paese, che ha influito sul

livello di politicizzazione interna e sul carattere funzionariale dell’alta amministrazione statale.

La Costituzione opera una netta distinzione tra Governo e amministrazione, prevedendo che il

primo diriga l’amministrazione pubblica, la quale deve servire con obiettività gli interessi generali e

agire in base a principi di efficacia, gerarchia, decentralizzazione, deconcentrazione e

coordinamento (art. 103 Ce). In tema di amministrazione si introducono due riserve di legge per la

creazione e la soppressione dei suoi organi e per il reclutamento dei funzionari pubblici, che deve

avvenire nel rispetto dei crite

Dettagli
A.A. 2013-2014
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AngeloNELLAnebbia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Piciacchia Paola.