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Governo e presenta una composizione limitata ai membri del Governo, vale a dire Presidente,
Vicepresidenti e Ministri. Ad esso spetta una competenza di natura residuale, dato che è chiamato a
formalizzare giuridicamente tutte le decisioni politiche del Governo non espressamente riservate al
Presidente. Esso opera comunque entro una cornice disegnata dal Premier, che fissa le direttrici
della politica generale, dandovi concreta attuazione con l’approvazione di direttive di dettaglio nei
diversi settori in cui si sviluppa l’azione governativa. Il Presidente presiede e convoca le riunioni,
fissandone l’ordine del giorno; divide le riunioni in quelle a carattere decisorio e quelle di natura
deliberativa.
La mancata codificazione di un’apposita procedura deliberativa ad opera della legge spinge ampia
parte della dottrina ad esprimere serie preoccupazioni per l’eccessivo indebolimento del principio di
collegialità, che si traduce, secondo taluni, nella completa sottomissione del Consiglio al presidente.
Un contributo fondamentale all’ordinato svolgimento dei lavori del Coniglio è dato dalla
Commissione generale dei Segretari e dei Sottosegretari, che rientra nel novero degli organi
amministrativi incaricati di fornire dall’esterno da propria collaborazione. Essa ha svolto un’azione
fondamentale per l’organizzazione e la razionalizzazione dei lavori consiliari, senza operare un
lavoro di mediazione e conciliazione politica.
Le Commissioni delegato sono il secondo organo in cui si riuniscono i membri dell’esecutivo. Esse
sono istituite, modificate e soppresse su proposta del Presidente del Governo, con decreto del
Consiglio dei Ministri. La loro funzione è coordinare i ministeri tramite lo studio, l’analisi e la
risoluzione delle principali questioni che presentano un interesse trasversale. Tutte le funzioni
amministrative del Consiglio dei Ministri sono suscettibili di essere delegate alle Commissioni
delegate del Governo, tranne quelle costituzionalmente riservate ad esso.
Alla posizione egemone del Premier corrisponde una più debole configurazione dei ministri, a cui
viene riservato uno spazio molto limitato nel dettato costituzionale, limitandosi a prevederli come
componenti necessari del Governo e ad assegnargli competenze e responsabilità dirette nella
gestione degli affari, compatibilmente con l’autonomia decisionale riservata al Presidente nella
direzione e nel coordinamento delle funzioni esecutive, nonché nella fissazione del numero e delle
denominazioni dei singoli ministeri. L’art. 4 della l. n. 50/1997 specifica che i Ministri, in qualità di
titolari dei dicasteri, hanno competenza e responsabilità nella loro specifica sfera di azione e che ad
essi corrisponde l’esercizio di quattro tipi di funzioni:
1. svolgere l’azione di Governo nell’ambito del proprio dicastero e nel rispetto delle direttive
del Presidente;
2. potestà regolamentare nelle materie di loro competenza;
3. organizzazione e funzionamento del Governo;
4. controfirmare gli atti del Re in tutte le materie di loro competenza.
All’interno del dicastero il Ministro gode di una preminenza assoluta rispetto agli altri componenti
della struttura amministrativa ed è nella veste di organo di vertice che compie una serie di atti di cui
si assume individualmente la responsabilità, ferma restando la responsabilità collettiva del Governo
che può essere richiesta o fatta valere ogniqualvolta la natura della questione assuma dimensioni di
carattere generale. L’art. 100 della Costituzione assegna al Presidente il potere di far valere a livello
istituzionale la responsabilità ministeriale tramite la revoca del Ministro, anche se resta una certa
responsabilità individuale dello stesso nei confronti del Congresso.
I ministeri presentano una struttura verticista e complessa al cui vertice troviamo il Ministro, capo
dei Segretari di Stato, che rappresentano la seconda autorità ministeriale e sono gerarchicamente
sovraordinati ai c.d. organi direttivi. La legge sull’organizzazione e il funzionamento
dell’amministrazione generale dello Stato opera una distinzione tra organi superiori e direttivi
interni al Ministero. Nella prima categoria rientrano Ministri e Segretari di Stato, mentre nella
seconda sono inclusi i Sottosegretari e i Segretari generali, i Segretari generali tecnici, i Direttori
generali, i vicedirettori generali. La differenza intercorrente tra questi organi risiede nel grado di
legittimazione politica. I ministeri e le segreterie di stato sono istituiti con regio decreto del
Presidente del Governo. Gli organi direttivi, invece, sono istituiti, generalmente, con decreto del
Consiglio dei Ministri, su proposta del titolare del dipartimento.
Le segreterie di Stato rappresentano la seconda autorità del ministero, incaricata di gestire i settori
in cui si estende la sua attività amministrativa mediante lo svolgimento di un’azione quasi
prevalentemente politica. La colonna portante dell’architettura del Ministero è rappresentata dai
Sottosegretari e dalla segreteria generale tecnica. I Sottosegretari costituiscono una figura
obbligatoria e sono direttamente dipendenti dal Ministro. Dirigono i servizi comuni, prestano la
propria assistenza tecnica agli organi superiori per la pianificazione e gestione finanziaria,
forniscono altresì la propria assistenza giuridica al Ministro per l’esercizio dell’attività normativa,
agiscono come capi del personale.
Le segreterie generali tecniche forniscono la propria assistenza tecnica per la gestione dei servizi
comuni e lo svolgimento dell’attività normativa di competenza ministeriale.
Le direzioni generali sono poste sotto la guida di un Direttore generale e sono competenti a gestire
una o distinte aree funzionalmente omogenee del Ministero. Queste possono dividersi in
sottodirezioni generale, tra cui sono spartite le attività o il conseguimento di specifici obiettivi. A
capo delle sottodirezioni sono posti i vicedirettori generali che svolgono un’intermediazione tra le
autorità politiche ministeriali e le unità amministrative composte dai funzionari professionisti.
Il Ministero della Presidenza ha una struttura molto complessa e svolge un’attività di rilievo
nell’azione di Governo. Esso prepara, sviluppa e controlla lo sviluppo del programma legislativo e
assiste la Presidenza, il Consiglio dei Ministri, le Commissioni delegate e la Commissione generale
dei Segretari di Stato e dei Sottosegretari. Attorno a tale dicastero si sviluppa l’attività del
Presidente, che si avvale anche di un gabinetto e di una segreteria generale.
Il Gabinetto è la principale struttura di supporto del Presidente, che lo assiste politicamente e
tecnicamente per lo svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento politico. La
Segreteria Generale presta assistenza tecnica e diretta al Presidente in tutte le aree di sua
competenza. Gestisce l’organizzazione e garantisce la sicurezza delle attività del Presidente dentro e
fuori dal territorio nazionale. L’Officina economica fornisce al Presidente l’assistenza in tutte le
questioni di maggiore interesse economico e sociale.
Nel 2008 è stato istituito l’Alto Rappresentate per la presidenza spagnola dell’Unione europea che
svolge funzioni diplomatiche connesse a tale carica sotto la direzione del Segretario generale della
Presidenza.
In base alle riforme normative recenti, la struttura del Ministero della Presidenza si articola in:
Gabinetto, Segreterie di Stato per gli affari costituzionali e parlamentari e per la comunicazione
politica e la Sottosegreteria della Presidenza che da esecuzione alle direttive ricevute dal Ministro
per coordinare ed organizzare l’attività del Consiglio dei Ministri.
L’organizzazione strutturale e funzionale della Presidenza viene condizionata significativamente
dalle scelte di indirizzo politico compiute dal Presidente del Governo.
Il Governo si avvale di organi ausiliari che forniscono assistenza e supporto dall’esterno. I Segretari
di Stato sono organi superiori dell’Amministrazione generale dello Stato, formalmente esclusi dal
Governo. Essi sono organi di collaborazione e assistenza molto qualificata con ampi poteri
decisionali. I Segretari di Stato rappresentano la seconda autorità del Ministero a cui afferiscono e
agiscono sotto la direzione del Ministro di riferimento. La legge sul Governo valorizza
particolarmente il ruolo politico di questi organi, riconoscendone il diritto ad assistere alle riunioni
del Consiglio dei Ministri. Essi dirigono e coordinano le direzioni generali da loro dipendenti e
rispondono davanti al ministro dell’attuazione dei progetti o degli obiettivi fissati dalla segreteria di
Stato.
La Commissione dei Segretari e Sottosegretari ha una funzione preparatoria delle riunioni di
Consiglio, selezionando e valutando l’opportunità politica delle questioni da sottomettere al suo
esame e alla sua approvazione finale. Nella prassi la Commissione generale ha svolto un’azione di
coordinamento interministeriale preventiva.
Il Segretariato del Governo presta la propria assistenza al ministro della Presidenza nell’esercizio
delle funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Esso, in particolare, si occupa di effettuare le
convocazioni delle riunioni di Consiglio.
I Gabinetti forniscono dall’esterno un’assistenza tecnica e politica ai membri dell’Esecutivo,
recuperando le informazioni necessarie, internamente o esternamente ai circuiti governativi, e
formulando proposte alternative che non si ispirano ad una visione settoriale tipicamente
ministeriale. Perciò essi sono integrati da persone di fiducia politica, designate liberamente tra
funzionari o persone estranee all’Amministrazione statale. La legge del Governo ha riconosciuto
espressamente i gabinetti qualificandoli come organi che forniscono appoggio politico e tecnico al
Presidente del Governo.
La struttura organizzativa del Governo si caratterizza per la sua limitata composizione istituzionale
e la tendenza a sconfinare nell’alta amministrazione statale. Questo fenomeno di contaminazione
politica affonda le sue radici nella storia politico – amministrativa del Paese, che ha influito sul
livello di politicizzazione interna e sul carattere funzionariale dell’alta amministrazione statale.
La Costituzione opera una netta distinzione tra Governo e amministrazione, prevedendo che il
primo diriga l’amministrazione pubblica, la quale deve servire con obiettività gli interessi generali e
agire in base a principi di efficacia, gerarchia, decentralizzazione, deconcentrazione e
coordinamento (art. 103 Ce). In tema di amministrazione si introducono due riserve di legge per la
creazione e la soppressione dei suoi organi e per il reclutamento dei funzionari pubblici, che deve
avvenire nel rispetto dei crite