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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II
GLI ATTI ILLECITI E LA RESPONSABILITA’ CIVILE
GLI ATTI ILLECITI
Non tutti gli atti dannosi sono vietati. Alcuni di essi però lo sono: gli atti illeciti. Questi possono essere preventivamente impediti, e, una volta commessi, danno luogo a responsabilità per danni. La responsabilità ha la funzione da un lato di risarcire il danneggiato, ma allo stesso tempo costituisce una sanzione per chi si è comportato in modo vietato, la cui minaccia dovrebbe contribuire preventivamente a scoraggiare il compimento degli atti illeciti.
Articolo 2043 codice civile:
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
In alcuni sistemi giuridici sono stabilite direttamente dal legislatore le figure di illeciti tipici. In Italia, invece, vige il principio generale dell’articolo 2043 del codice civile, che definisce illecito “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri.
un danno ingiusto”, che dunque consente di aggiungere figure rispetto a quelle poche espressamente previste dalle norme. Di conseguenza nel nostro ordinamento vige un principio di atipicità dell’atto illecito.
Spetterà dunque all’interprete stabilire se il danno provocato sia o meno ingiusto, e questo attraverso la valutazione comparativa di due interessi contrapposti:
- L’interesse minacciato da un certo tipo di condotta
- L’interesse che l’agente di quella condotta realizza o tende a realizzare
Questi interessi contrapposti vengono tendenzialmente comparati attraverso il criterio della pubblica utilità, la quale opera anche nel caso in cui determinate norme avessero individuato una sfera spettante a ciascuno e il divieto di compiere atti che potessero ledere tale sfera (ad esempio la pubblica utilità di conoscere le notizie di cronaca è una motivazione valida per “ledere” il nome, il decoro o la riservatezza di una persona che ha commesso un crimine).
In alcuni
serie di cause di giustificazione che possono escludere l'illiceità di un'azione, come ad esempio: ● Legittima difesa → È consentito l'uso della forza per difendere sé stessi o altri da un attacco ingiusto e imminente. ● Stato di necessità → È consentito compiere un'azione illecita per evitare un danno maggiore. ● Consenso dell'interessato → Se una persona acconsente a subire un'azione che altrimenti sarebbe illecita, l'azione stessa non è considerata un illecito. ● Esercizio di un diritto → L'azione che può essere considerata illecita in altre circostanze, può essere giustificata se viene esercitata nell'ambito di un diritto legittimo. In conclusione, il legislatore definisce specifici tipi di illecito per risolvere i conflitti tra esigenze contrapposte. I diritti soggettivi sono tutelati attraverso il principio di tipicità degli illeciti e delle cause di giustificazione. Gli illeciti contro la persona riguardano la vita, l'integrità fisica, la salute e la libertà. Allo stesso tempo, esistono cause di giustificazione come la legittima difesa, lo stato di necessità, il consenso dell'interessato e l'esercizio di un diritto che possono escludere l'illiceità di un'azione.ser