Trasparenza degli assetti proprietari
Nozione di partecipazione
Ai fini della trasparenza degli assetti proprietari è essenziale la nozione di partecipazione: art. 6 bis TUF per si intendono le azioni, le quote e gli SF che partecipazione attribuiscono diritti amministrativi. Lo statuto dota gli SF del diritto di voto e in particolare riserva ai loro possessori la nomina di un componente indipendente del CDA o del CdS o del collegio sindacale (non per il comitato per il controllo della gestione che viene eletto in seno all’organo amministrativo).
Obbligo di comunicazione delle partecipazioni sociali rilevanti
L'art. 120 comma 2 stabilisce che coloro che partecipano in una SPA in misura superiore al 2% del CS ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB, intendendosi per quello CS rappresentato da azioni con diritto di voto. La soglia del 2% viene determinata ponendo: (azioni con diritti di voto + SF dotati di diritti amministrativi) / CS rappresentato da azioni con diritto di voto.
A tale fine si computano (art. 118 RE):
- Le azioni detenute attraverso interposte persone, soggetti fiduciari o società controllate.
- Le azioni originariamente dotate di diritto di voto che ne risultino private in forza di disposizione di legge (come azioni date in usufrutto o credito pignoratizio) o di contratto. L'azione data in usufrutto rileva sia per il nudo proprietario sia per l’usufruttuario sia per il creditore pignoratizio.
- Le azioni in relazione alle quali il soggetto abbia il diritto di voto pur non essendo socio.
Invece le azioni "per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell’ambito dell’attività di gestione collettiva o individuale del risparmio" non vengono computate.
Devono essere comunicati alla CONSOB e alla società quotata delle soglie del 5%, del 10%, del 25%, del 50%, del 75%, nonché la riduzione delle partecipazioni entro le medesime soglie. Art. 119 RE: acquisite entro i 3 giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione al pubblico.
Sanzioni per omessa comunicazione
Il legislatore in caso di omessa comunicazione ha previsto sanzione pecuniaria e sospensione del diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli altri SF per i quali sono state omesse le comunicazioni. Le delibere assembleari assunte con il voto determinante delle azioni o degli SF per i quali l’esercizio del relativo diritto non poteva essere esercitato sono annullabili. L'annullabilità può essere fatta valere anche dalla CONSOB entro 6 mesi dalla data della deliberazione o dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Comunicazione per partecipazioni superiori al 10%
Art. 120, 3° comma TU: Le SPA quotate che partecipano in misura superiore al 10% del capitale in un'altra SPA non quotata o in una SRL, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.
Le società con azioni quotate devono pubblicare le informazioni in coincidenza con la diffusione del progetto di bilancio, del bilancio, e della relazione semestrale. La sanzione prevista per la mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ma non anche la sospensione del diritto di voto.
Disciplina delle partecipazioni reciproche
Non può partecipare una società quotata anche estera in misura superiore al 2% del CS se a sua volta è partecipata dalla seconda in misura superiore al 2%.
Non può partecipare in una società quotata SPA non quotata in misura superiore al 10% del CS se a sua volta è partecipata dalla seconda in misura superiore al 2%.
Una società non quotata non può partecipare in una SPA quotata in misura superiore al 2% del CS se a sua volta è partecipata dalla seconda in misura superiore al 10%.
Art. 121, 1° comma TU stabilisce che in caso di partecipazioni reciproche superiori alle predette soglie, la società che ha superato il limite non può successivamente esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarli entro 12 mesi, e in caso di mancata alienazione entro tale termine, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione.
Gestione delle partecipazioni reciproche
Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro accordo. Le partecipazioni reciproche fra società quotate possono salire dal 2% al 5% purché venga approvato dall’assemblea ordinaria delle società interessate.
Divieto di partecipazioni reciproche attraverso rapporti di gruppo
Art. 121, 3° comma TU: Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al 2% del CS di una SPA quotata, questa o il soggetto che la controlla non può acquisire una partecipazione superiore al 2% in una società (SPA quotata) controllata dal primo soggetto. In caso di non osservanza, il diritto di voto relativo ai titoli eccedenti il limite del 2% è sospeso, mentre non è previsto l’obbligo di alienazione.
(Il limite dell’assunzione di partecipazioni reciproche rappresenta una formidabile arma antiscalata. Proprio per evitare questo ostacolo alla circolazione dei diritti proprietari, il TU all’art. 121, 5° comma ha stabilito che le norme che prevedono limiti all’assunzione di partecipazioni reciproche “non si applicano quando i predetti limiti siano superati a seguito di un'OPA diretta a conseguire almeno il 60% delle azioni ordinarie.”)
Disciplina dei patti parasociali
Patti parasociali: sindacati di voto, patti di voto rilevanti, patti di consultazione e sindacati di blocco.
Art. 122, 1° comma: Patti in qualunque forma stipulati aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano non rientrano le convenzioni che abbiano ad oggetto il trasferimento dell’azione o la costituzione di diritti reali sulla stessa.
Tipi di patti parasociali
- Patti di voto rilevanti: sia i patti che vincolano ad esercitare il diritto di voto secondo modalità diverse da quelle previste dalla legge, sia quelli che trasferiscono la titolarità del diritto di voto a soggetti diversi da quelli cui la legge con norma derogabile lo attribuiscono. (No diritto di voto a creditore pignoratizio o usufruttuario).
- Non sono patti di voto la sollecitazione e raccolta di deleghe di voto.
- Patti di consultazione: prevedono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto ma non impongono alcun vincolo all’esercizio del diritto di voto in assemblea.
- Patti di blocco: pongono limiti al trasferimento delle azioni o degli SF che danno diritto all’acquisto o alla sottoscrizione delle medesime.
Rientrano in questa categoria:
- Patti che prevedono l’intrasferibilità assoluta delle azioni.
- Le clausole di prelazione o di gradimento.
- Le clausole che subordinano il diritto di una delle parti di vendere le proprie azioni al fatto che anche le altre parti siano poste in condizioni di venderle.
Sono sottoposti a questa disciplina anche:
- I patti che prevedono l’acquisto delle azioni di una società quotata o degli SF che danno diritto all’acquisto o alla sottoscrizione delle azioni. (Opzioni put e call)
- I patti che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
Obblighi di comunicazione e pubblicità dei patti parasociali
Art. 122, 1° comma: I patti parasociali sono comunicati alla CONSOB entro 5 giorni dalla stipulazione e pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10 giorni. Devono essere depositati presso il RI del luogo ove la società ha la sede legale entro 15 giorni dalla stipulazione.
Entro 5 giorni dal loro perfezionamento devono essere comunicate le modifiche del patto, la notizia del rinnovo, anche tacito, e dello scioglimento del patto medesimo. Gli aderenti al patto sono solidalmente obbligati a darne comunicazione alla CONSOB mediante la copia integrale dell’atto e dell’estratto da pubblicare.
L’estratto deve essere pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e deve essere inviato alla società i cui SF sono oggetto del patto. In caso di mancato adempimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi di pubblicità, il TU prevede due tipi di sanzioni: la nullità del patto e la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi, con la conseguente annullabilità delle delibere assembleari assunte che può essere fatta anche dalla CONSOB. Il patto è perciò nullo ma non inefficace!
Durata dei patti parasociali
Se i patti sono a tempo indeterminato, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di 6 mesi (art. 123, 2° comma). I patti non possono avere durata superiore a 3 anni, e non sono rinnovabili alla scadenza. È previsto il diritto di recesso anche dai patti stipulati a tempo determinato. Gli azionisti che intendono aderire a un’OPAS totalitaria possono recedere senza preavviso dal patto parasociale.
Obbligazioni
Art. 2412 cc: Non possono essere emesse obbligazioni per un importo complessivo superiore a 2 (CS + riserve legali + riserve disponibili). L’art. 2412, 4° comma esonera dal rispetto di tale limite le società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.
Altri strumenti finanziari
Art. 2346 cc: La SPA può emettere SF, a seguito di apporti da parte dei soci anche di opere o servizi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti.
Azioni
Condizione per la quotazione è l’integrale liberazione delle azioni e l’assenza di vincoli alla loro circolazione (assenza delle clausole di gradimento o di prelazione). La quotazione incide sui diritti patrimoniali dell’azionista.
Il termine per l’esercizio del diritto di opzione è di 15 giorni. L’art. 2441, 4° cc stabilisce che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del CS preesistente a condizione che il prezzo di emissione sia pari al valore di mercato delle azioni. I diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori per conto della società.
La quotazione impone l’applicazione di un particolare criterio per la valutazione della quota da liquidare al socio receduto: la valutazione deve far riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi precedenti la pubblicazione.
Art. 132 TU: L’acquisto di azioni proprie deve avvenire tramite buyback su mercato secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Queste modalità devono essere adottate anche quando l’acquisto avviene in vista di una riduzione del CS.
A differenza delle società non quotate, nelle società quotate non sono consentite né le azioni a voto scalare né quelle a voto plurimo.
Azioni di risparmio
La legge 216/1974 consentiva alle società quotate di emettere azioni al portatore prive del diritto di voto ma privilegiate sul piano patrimoniale. Disciplinava il privilegio sia per quanto concerne:
- Il diritto alla quota di liquidazione (in caso di scioglimento della società gli azionisti di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale).
- Il diritto agli utili: l’art. 15 stabiliva che gli utili netti, dedotta la quota della riserva legale, devono essere distribuiti agli azionisti di risparmio fino al 5% del valore nominale dell’azione. Il dividendo degli azionisti di risparmio deve essere superiore rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 2% del valore nominale dell’azione.
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