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MALE

Giustizia di Dio = si realizza pienamente in quanto amore portato, dinnanzi al male, sino all’accettazione della croce.

Non è la sofferenza che apre alla risurrezione, ma è la gratuità dell’amore.

L’amore è salvifico proprio perché esiste, in quanto esiste Dio, che è amore. L’amore esiste, perché esiste Dio e quindi i

peccati possono essere rimessi.

6.ANSELMO E TOMMASO RETRIBUZIONISTI?

Secondo Anselmo, Dio non può non volere la salvezza dell’uomo questa è possibile solo pagando il debito, ossia

restituendo a Dio l’onore sottrattogli con il peccato. = Dio deve mandare il suo figlio affinché paghi con la morte il prezzo

del riscatto.

S. Tommaso obiettivo della redenzione = cambiamento della volontà umana che ha abbandonato l’amore. Il Dio di

Tommaso ama l’uomo. Quindi il Figlio viene visto come dono e come scelta motivata esclusivamente dall’amore.

7.IL SIGNIFICATO DELL’INFERNO

Se Dio è amore e la sua giustizia è salvifica, l’inferno non può consistere in una retribuzione divina del male compiuto.

La dannazione (ossia l’inferno) non va attribuito all’iniziativa di Dio, ma alla creatura che si chiude al suo amore.

giudizio è la verità stessa,

Quindi il e l’uomo diventa il giudice di sé medesimo perché Cristo non condanna, è

soltanto l’uomo che può porre limiti alla propria salvezza.

CAP.4: LA GIUSTIZIA E IL MALE

1.UNA GIUSTIZIA CHE SI MANIFESTA NELL’AMORE 2 L’amore cosa viva

Amare è il sentimento che si realizza quando di fronte al male decidiamo di attivarci. è una = è

protesta nei confronti del male, non con i mezzi del male.

però Si ama a partire dal male.

Chi ha sperimentato più volte il peccare ha più possibilità di dare testimonianza di amore. Necessità che ognuno stia

nel proprio ruolo (es. il malfattore è malfattore e il giusto è giusto. quando un malfattore cambia vita allora si

scompaginano i ruoli. Perché allora anche un giusto può diventare malfattore).

CONVERSIONE contraddistingue ognuno di noi come essere libero.

E’ la capacità di che Per questo si confida in

una convivenza pacifica fra gli uomini. Ma per convivere essenziale la disponibilità ad ammettere gli errori non

possiamo eliminare la nostra capacità di fare il male, ma possiamo riconoscerla e contrastarla. Negandola finiamo per

moltiplicare il male.

Concetto di GIUSTIZIA = alternativa al male è il BENE (e non la ritorsione del male).

2.IL MALE DELLA COLPA (CHE PRODUCE VITTIME E RENDE VITTIMA), TRA LIBERTA’ E CORRESPONSABILITA’

Compiere il male

Atteggiamento nei confronti della colpa per la Bibbia il fallimento sta già nel fare il male. = implica

non realizzarsi dell’individuo, genera sofferenza rende vittima e produce vittime.

il e La cultura giuridica

occidentale – il nostro sistema giudiziario sono basati sulla ricerca prioritaria del colpevole.

3.L’INADEGUATEZZA E L’INFECONDITA’, DI UNA RAZIONALIZZAZIONE RETRIBUTIVA DEL MALE

Nell’idea retributiva: c’è un male deve esserci stato un altro

Logica retributiva volta a razionalizzare il male. se

male che lo implica e lo qualifica come gesto restauratore del bene.

Male­disgrazia colpisce anche l’innocente.

= si estende al male arrecato all’uomo in quanto Il male resta quello che

il male commesso non può essere

è, e mancano strumenti umani per poterlo cancellare. Parola di Dio realista 

cancellato dall’uomo.

CAP.5: SULLA NATURA “SALVIFICA” DELLA GIUSTIZIA

1.L’AGIRE SECONDO CIO’ CHE E’ ALTRO DAL NEGATIVO: LA PROSPETTIVA DI UNA GIUSTIZIA CHE SAPPIA

“RENDERE GIUSTI” non è privo di senso agire dinnanzi al negativo secondo il suo opposto

Dalla religione convinzione: chi fa verità

sul male permette la liberazione dal male.

Dio è giusto perché rimane fedele a sé stesso, al suo essere liberatore, nonostante l’infedeltà dell’uomo.

Per uscire male BISOGNA AFFIDARSI atto di

dalla condizione del = si necessita di un intervento esterno =

giustizia. (Giovanni Paolo II “ non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male”). Giustizia, secondo la Bibbia,

è rimanere fedeli al bene dinnanzi al male.

giustificare riportare a giustizia prassi comportamentali e rapporti segnati dal

Compito della giustizia è quello di =

male. ≠ OGGI GIUSTIFICARE = DEFINIRE GIUSTA UNA CONDOTTA ORDINARIAMENTE ILLECITA.

FARE GIUSTIZIA consiste nell’operare affinché:

 3

­ sappiano rendersi giusti coloro che non hanno agito secondo il bene

­ le vittime non cedano alla ritorsione dopo aver subito il male.

risposta giuridica ai peccati REINSERIMENTO GIUSTIZIA

Quindi la delle persone condannate e promuovere una

RICONCILIATRICE.

2.NON C’E’ GIUSTIZIA SENZA PERDONO

PERDONO contro l’istinto spontaneo di ripagare il male col male. co­essenziale alla

Il va Perdono = caratteristica

giustizia. colpevole percorso di rinnovamento interiore.

Il perdono chiama il al difficile Invito a evitare di ripetere verso

l’aggressore la medesima logica della sua condotta non comporta che sia riprodotto il male commesso dal soggetto,

colpevole ritrovi sé stesso.

ma comporta che il

Misericordia = atto relazionale, non passivo che delinea un percorso rispetto ad una relazione mancata. (gli errori

perdono APERTURA AL

commessi non possono esaurire la realtà esistenziale di una persona). Componente del 

FUTURO/VERSO L’ALTRO.

3.L’ALIBI DI UNA QUALIFICAZIONE “SUPEREROGATORIA” DELLA GIUSTIZIA NON CONCEPITA IN SENSO

RETRIBUTIVO

La visione retributiva ha concepito l’approccio religioso come mortificazione dell’umano. Al contrario la religione intende

Nel diritto penale uso indebito di riferimenti

far emergere ciò che più profondamente corrisponde all’umano. si è fatto

religiosi per giustificare la logica retributiva.

4.L’ESIGENZA DI RENDERE COMPRENSIBILI, OGGI, LE AFFERMAZIONI DOGMATICHE RILEVANTI CON

RIGUARDO AL TEMA DELLA GIUSTIZIA teologia chiarificare il contenuto significato autentico

Al fine di evitare questi usi indebiti la deve e il di alcuni

concetti fondamentali del messaggio biblico e dell’annuncio cristiano.

CAP.6: IL PROBLEMA DELLA PENA NEL CATECHISMO DELLA CHIESA

CATTOLICA

1.CATECHISMO E POTESTA’ PUNITIVA DELLO STATO

contribuire alla correzione del colpevole

Secondo il Catechismo, la PENA deve nella misura del possibile, e

orientare al reinserimento nella vita sociale. 4

Forma punitiva del carcere crea più problemi rispetto a quelli che tenta di risolvere. Quindi il diritto della Stato della

 sostituite con sanzioni alternative,

Città del Vaticano prevede che le pene detentive possano essere le quali abbiano

funzione educativa. PENE PROPORZIONATE

Il Catechismo afferma diritto e dovere dello Stato di infliggere alla gravità del delitto.

Scopo della pena = riparare il disordine (quindi orientare a modelli riconciliativi restorative justice).

2.LA PERTINENZA DELLA QUESTIONE PENALE ANCHE CON RIGUARDO ALLE LEGGI DELLA CITTA’ DEL

VATICANO

Città del Vaticano leggi espressione dell’autorità del Sommo Pontefice.

costituiscono Nella Città del Vaticano si

applica tuttora il Codice penale italiano del 1889, (del liberale Giuseppe Zanardelli) codice recepito all’epoca dei Patti

 adeguare la

Lateranensi nel 1929, quando non era ancora entrato in vigore per l’Italia il Codice Rocco. Ultimi anni 

legislazione vaticana agli standard internazionali di prevenzione del riciclaggio, e dei reati in materia finanziaria.

Ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di

riferimento interpretativo. (abolizione pena dell’ergastolo sostituita dalla reclusione da 30 a 35 anni).

3.IL RAPPORTO TRA L’APPROCCIO DEL CATECHISMO E IL NODO IRRISOLTO DELLA PENA NEL DIRITTO

CANONICO

Nella punizione deve essere garantita la dignità della persona e la protezione giuridica dei suoi diritti. Catechismo e

diritto canonico contradditori.

4. LA POSIZIONE DEL CATECHISMO SULLA PENA DI MORTE

Legittima difesa = unica condizione che può giustificare una condotta finalizzata a ledere l’offensore. Requisiti:

inevitabilità del danno per chi agisce difendendosi, e proporzione tra ciò che si tutela e ciò che si compromette.

Stato che esegua una condanna capitale agire in conformità del magistero

Attualmente lo non può ritenere di

cattolico.

CAP.7: L’INCIDENZA, NEL SECOLO PASSATO, DEL TIMORE DI UN

“CEDIMENTO” ALLA VISIONE DETERMINISTICA FATTA PROPRIA DAL

POSITIVISMO PENA RIEDUCATIVA.

Nel positivismo, la nozione di pena medicinale assume il carattere di una Il trasgressore delle

regole era concepito come un individuo malato, quindi mero destinatario passivo di un intervento terapeutico volto

alla neutralizzazione.

Papa Pio XII la pena è la reazione alla colpa. Dunque ha lo scopo di ricondurre nell’ordine chi è colpevole sulla retta

via (= pena rieducativa). meglio offrire precise indicazioni di

Anche Agostino rinuncia al concetto di pena retributiva, ma secondo lui è

orientamento umanitario e rieducativo. 5

CAP.8: VERSO NUOVI MODELLI DELLA GIUSTIZIA UMANA.

1.L’ESIGENZA DI RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO E IL RUOLO, ANCHE IN RAPPORTO ALLE VITTIME,

DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA.

L’alternativa alla giustizia della bilancia si realizza dove l’agire nei confronti del male diventa PROGETTO che interviene

sanare gli effetti secondo il bene.

per E’ ristabilendo il bene che si creano le condizioni idonee a interrompere la

deriva del male. = risponde al male con il male, moltiplica il male.

Diritto penale interpella la comunità cristiana agire contro l’altro in termini di castigo o davanti al male ha senso

individuare contenuti di bene?

Anche se sono stati introdotti strumenti finalizzati a non eseguire effettivamente in forma detentiva una parte delle pene

brevi non è sostanzialmente cambiato il modo di concepire la condanna in sé.

 in TRATTAMENTO

Solo da pochi anni si parla di trasformare la PENA DETENTIVA = la permanenza in carcere

RIEDUCATIVO. PERCORSO

Risposta al reato vista come piuttosto che come corrispettivo. Nel percorso diviene

riconsegnare centralità alle relazioni

possibile favorisce responsabilità, rip

Dettagli
A.A. 2015-2016
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.filippini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Eusebi Luciano.