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VIZI DELLA VOLONTA’
Fattori che perturbano la formazione della volontà. Errore, violenza e dolo.
ART 1427:” Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può
chiedere l’annullamento del contratto”
ERRORE
È una falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto. Può essere:
-di fatto: se concerne un fatto
-di diritto: se ricade sulla conoscenza di una norma
Si distinguono inoltre:
-errore-vizio: errore che ricade sulla formazione della volontà
-errore ostativo: errore che ricade sulla manifestazione della volontà.
Rilevanza dell’errore art1428: “L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall’altro contraente”.
È essenziale se ricade sulla natura o sull’oggetto del negozio, sull’identità dell’oggetto o sulla sua qualità,
sull’identità o sulle qualità determinanti della persona.
L’errore di calcolo non porta all’annullamento ma solo alla rettifica.
È riconoscibile l’errore che sarebbe potuto essere notato da una persona di normale diligenza.
VIOLENZA
Minaccia di un male ingiusto che induce a volere per timore. Può essere:
-fisica contratto nullo
-psichica( o morale) contratto annullabile
Art 1434 violenza: “La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo”
Non è rilevante il timore reverenziale, ovvero la paura che incute una persona per il suo aspetto o carattere
Art 1435 caratteri della violenza: “La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una
persona sensata e da farle temere si esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole”. Per la gravità
della minaccia si tiene conto dei soggetti interessati(età, personalità). Anche la violenza contro un terzo è
motivo di annullamento.
DOLO
Insieme di raggiri e artifizi che vengono adoperati per ingannare una persona e per approfittare dell’errore
nel quale, in conseguenza di questi, essa è caduta, allo scopo di farle compiere un negozio.
-determinante annullamento
-incidente risarcimento
Art 1439 :” Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono
stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un
terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.
Il dolo incidente si ha quando i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, ma la parte in mala
fede è tenuta al risarcimento.
FORMA
La forma è un elemento essenziale del negozio, e identifica la manifestazione di volontà verso l’esterno.
Può essere espressa o tacita:
-tacita: la manifestazione viene fatta per mezzo di atti dimostrativi che mostrano una volontà in modo
univoco e non equivocabile.(per esempio quando il chiamato all’eredità, accetta l’eredità alienando un
bene ereditario)
-espressa: per mezzo di dichiarazioni.
Vi possono essere dichiarazioni non recettizie, quando è sufficiente la semplice emissione della volontà. 8
La regola dice che vi è libertà di forma.
Si distingue: - forma ad substantiam: è necessaria una forma particolare per la validità di alcuni atti.
- Forma ad probationem: la forma particolare è necessaria solo per la prova in giudizio dell’avvenuta
stipulazione.
Art 1350 atti che devono farsi per iscritto: “ Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto
pena di nullità: contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, contratti di locazione di beni
immobili per una durata ultranovenale, contratti di società o associazione…”
CAUSA
la causa, cosi come espresso nell’art. 1325 è un elemento essenziale nei negozi giuridici. Essa viene intesa
come ragione e funzione economico-sociale di ciascun negozio, e va distinto dal motivo che è invece
l’interesse delle parti che vogliono soddisfare concludendo quel contratto. Se vi è espressione di volontà, si
presume che ci sia anche una causa. Un contratto, per mancanza di causa, è nullo.
Vi è differenza tra negozio illecito nullità e atto illecito risarcimento
Il negozio è illecito quando è illecita la causa, il motivo, la condizione o l’oggetto. Ovvero quando sono
contrati a norme imperative (come i patti successori), all’ordine pubblico o al buon costume.
NEGOZI ASTRATTI
Sono quei negozi, la cui efficacia prescinde dalla causa. Come la procura, per mezzo della quale viene dato
al rappresentante il potere di rappresentanza indipendentemente dalla ragion d’essere. La causa viene in
rilievo solo eventualmente e successivamente.
ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO
Per l’autonomia contrattuale, i soggetti possono fissare tutte le clausole che preferiscono sia in contratti
tipici che atipici. Vi sono, tuttavia alcuni atti che non ammettono clausole, detti actus legittimi o negozi
puri, come il matrimonio o l’accettazione di eredità. Le clausole diventano parte integrante della volontà.
CONDIZIONE
Art 1353:” le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un
avvenimento futuro e incerto”.
Diversa è la condizione legale, a cui sono sottoposti alcuni atti per loro stessa natura, come l’efficacia del
testamento sottoposta alla morte del de cuius.
L’evento posto in condizione deve essere futuro e incerto in modo da rendere incerta l’esistenza o la
risoluzione del rapporto. Infatti le condizione possono essere sospensive, fino all’avverarsi dell’evento
sospendo il sorgere di diritti, o risolutive che eliminano il rapporto.
Per la causa si distinguono:
-condizioni potestative: se l’avverarsi dell’evento dipende dalla volontà di una parte
-condizioni casuali: se dipende dal caso o da un terzo
-condizioni miste: se concorrono la volontà e un elemento estraneo.
Si distinguono le condizioni meramente potestative o arbitrarie che dipendono dalla pura volontà di un
soggetto (ad esempio ”ti venderò il bene se vorrò”, è un contratto nullo perché la condizione è sospensiva).
Negli atti tra vivi, la condizione illecita rende nullo il negozio, sia essa sospensiva o risolutiva.
Allo stesso modo la condizione impossibile, se è sospensiva, rende nullo il negozio, mentre se è risolutiva è
come se non fosse apposta.
Nei negozi condizionati di distinguono due periodi: il tempo incerto del verificarsi dell’evento, e il tempo
certo da quando l’evento si è verificato o non. Durante la pendenza, il diritto non nasce ma è in aspettativa,
e l’aspettativa è legalmente tutelata ( per esempio il creditore può fare azioni conservative sui beni).
Ha effetto retroattivo, ex tunc.
TERMINE
Il termine è la fissazione di una clausola temporale dal quale cominciano, o fino al quale durano, gli effetti
giuridici del negozio. Vi è quindi l’apposizione di un evento futuro e certo, e ha efficacia ex nunc. Il termine
può essere iniziale o finale. Se non è stato apposto alcun termine al negozio, il creditore può esigere una
prestazione immediatamente. Laddove il termine sia necessario, e non apposto dalle parti, sarà fatto dal 9
giudice. Il creditore può chiedere subito la prestazione, anche in presenza di un termine, se esiste un
pericolo che minaccia il suo soddisfacimento.
Il termine essenziale si ha quando, un prestazione successiva a quel termine non avrebbe più senso o non
potrebbe farsi. In tal caso si ha risoluzione ipso iure.
MODUS O ONERE
È una clausola apposta a atti di liberalità( donazioni, legati, istituzioni di eredi) a carico del beneficiario. Si
distingue dalla condizione, perché è un atto volitivo obbligatorio, ma accessorio. Il legato non è tenuto
all’adempimento del modus oltre il valore di ciò che ha ricevuto, mentre l’erede senza beneficio
d’inventario si. Se l’onere non viene adempiuto, l’atto non cade ma chi ne ha di interesse può agire per
ottenere l’adempimento. Se il modus è impossibile o illecito è nulla solo la clausola. Mentre se l’atto di
liberalità è posto in essere per il solo motivo di raggiungere, attraverso il modus, uno scopo illecito o
impossibile, cade anche l’atto.
PATOLOGIA DEL NEGOZIO
Comprende le varie ipotesi di impedimento all’efficacia del contratto.
Un contratto può essere inefficace, anche solo in parte, per qualche deficienza, come la pubblicazione per il
matrimonio.
NULLITA’ (art1418)
E’ la forma più grave di patologia di un negozio. Un contratto è nullo se manca uno dei requisiti essenziali
del negozio(art1325), se contrario a norme imperative(norme inderogabili) o comunque illecito. Le forme di
nullità sono contenute virtualmente e non testualmente nel codice civile, come la violenza fisica. Cause di
nullità:
-soggetti: mancanza di capacità giuridica
-volontà: dichiarazione fatta senza intenzione, in mancanza di serietà, incapacità assoluta, violenza fisica o
malinteso
-causa: causa mancante o illecita
-forma: mancanza della forma ad substantiam
-contenuto: oggetto mancante, impossibile, illecito, indeterminato e indeterminabile
La nullità opera di diritto o d’ufficio. Può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse (art1421)
L’azione di nullità è imprescrittibile. Ha effetto retroattivo.
ANNULLABILITA’ art1425 10
L’atto esiste e produce i suoi effetti, ma è data la facoltà a un soggetto di chiederne l’annullamento, con
effetti retroattivi. La convalida (art1444) può essere espressa per sanare il contratto oppure essere tacita e
consiste nell’esecuzione del contratto annullabile, con la consapevolezza del motivo di invalidità. I casi di
annullamento sono testuali:
-soggetti: incapacità d’agire, incapacità di intendere o di volere
- volontà: vizi del volere, volontà che appare esistente ma in realtà non c’è per errore ostativo.
Per esempio un contratto annullabile, è quello con se stesso o concluso dal rappresentante in conflitto di
interessi col rappresentato.
L’annullamento è pronunciato con sentenza costitutiva, su domanda di chi sia legittimato a chiederlo. Può
essere richiesta solo dalla parte nel cui interesse è stabili