Fonti di diritto
Diritto oggettivo
L'insieme delle norme giuridiche.
Diritto soggettivo
Poteri attribuiti ai soggetti di agire secondo il loro interesse.
Diritto pubblico
Regola l'organizzazione dello stato e degli enti pubblici e i loro rapporti.
Diritto privato
Disciplina le relazioni reciproche tra soggetti, fissando presupposti e limiti per gli interessi dei singoli.
Fonti del diritto
- Fonti di cognizione: Strumenti medianti i quali si rendono conoscibili le norme giuridiche, come la Gazzetta Ufficiale.
- Fonti di produzione: Ogni atto o fatto abilitato dall'ordinamento a produrre norme giuridiche in grado di modificare o innovare l'ordinamento giuridico stesso. Sono: leggi, regolamenti, norme in materia di lavoro e usi.
Il codice civile è composto da sei libri, preceduti da 16 articoli detti preleggi o disposizioni preliminari.
Legge: È la fonte di produzione principale del nostro ordinamento, è espressione della volontà dello stato. Contiene la norma (regola) ed è di per sé una disposizione. Contiene comandi generali e astratti che vanno applicati nelle situazioni concrete. Il codice civile è in vigore dal 1942.
Regolamenti: Sono fonti secondarie adottate dagli organi del potere esecutivo. Sono subordinati all'atto legislativo.
La persona fisica
Capacità giuridica
Art 1 cc: "La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati al momento della nascita".
La personalità, o capacità giuridica, è l'attitudine del soggetto ad essere titolare astratto di diritti e doveri. I diritti della personalità sono inalienabili, irrinunziabili, imprescrittibili.
La legge riconosce al concepito anche alcuni diritti patrimoniali, subordinati al momento della nascita, come: la capacità di succedere e la capacità di essere beneficiario di una donazione.
Capacità d'agire
Art 2 cc: L'attitudine di un soggetto a compiere manifestazioni di volontà idonee a modificare la situazione giuridica di cui è titolare. Essa di acquista col compimento dei 18 anni. Fanno eccezione le leggi che ammettono che si possa lavorare dai 15 anni.
Capacità di intendere e di volere o capacità naturale
Idoneità del soggetto a valutare il significato e gli effetti della propria condotta (non è descritta nel cc ma se ne deriva).
Incapacità legale
Assoluta
- Minore: tutore (art 343 cc)
- Interdetto giudiziale (art 414 cc): tutore (art 424 cc)
Relativa
- Emancipato (art 390 cc): curatore (art 492 cc)
- Inabilitato (art 415 cc): curatore (art 424 cc)
Amministrazione di sostegno
Art 404 cc: La nomina dell'amministratore di sostegno può essere richiesta a beneficio di una persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trovi nell'impossibilità anche parziale di provvedere ai propri interessi. Il beneficiario conserva la capacità d'agire senza l'assistenza dell'amministratore per gli atti individuati dal provvedimento del giudice.
Interdizione
Art 414 cc: Si ha quando una persona versa in condizioni di abituale infermità di mente che la rende incapace di provvedere ai propri interessi. L'interdetto non può concludere alcun tipo di negozio patrimoniale o familiare.
Interdizione legale
È una pena accessoria derivante dall'ergastolo o da una reclusione non inferiore a 5 anni. L'interdetto non può compiere atti patrimoniali, ma sono quelli personali o familiari (matrimonio, riconoscimento di figli naturali, testamento).
Inabilitazione
Art 415 cc: Vale per coloro che non versano in condizioni tanto gravi da essere interdetti, coloro che per prodigalità spendono il denaro per motivi futili, coloro che fanno abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, per il sordo e il cieco dalla nascita che non abbiano avuto un'istruzione sufficiente. Con l'inabilitazione il soggetto non può compiere in prima persona gli atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Il minore e l'interdetto sono sottoposti a incapacità generale, non possono validamente concludere alcun negozio giuridico. L'atto eventualmente compiuto è annullabile. Per gli atti unilaterali, non è sufficiente attestare la temporanea incapacità del soggetto per proclamare l'annullabilità dell'atto, ma è necessario che ne sia derivato un grave pregiudizio per lo stesso. Per i contratti è necessario e sufficiente, l'accertamento della malafede della controparte. L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni.
Se manca capacità di intendere e di volere sono annullabili il matrimonio, il testamento e la donazione.
Curatore
Assiste la volontà del soggetto, interviene solo per alcuni casi, solo per i rapporti patrimoniali.
Tutore
Rappresenta l'incapace, interviene sempre, ha anche funzione di carattere personale.
Commorienza
Con la morte si estinguono tutti i diritti personalissimi alcuni diritti patrimoniali, mentre altri vengono trasmessi a terze persone.
- Scomparsa: Nel momento in cui un soggetto scompare vengono presi dei provvedimenti. Per esempio se è stata aperta una successione in suo favore, essa viene devoluta a colori ai quali sarebbe spettata in sua mancanza.
- Assenza: Dopo due anni dalla scomparsa vengono presi ancora altri provvedimenti per il suo patrimonio. Con l'assenza non si scioglie il matrimonio.
- Dichiarazione di morte presunta: Passati 10 anni dalla scomparsa, il soggetto viene dichiarato morto dal giorno della sua scomparsa, si hanno effetti retroattivi e gli eredi vengono trattati come se lui fosse morto realmente quel giorno.
Persone giuridiche
Sono organizzazioni stabili di persone, enti o istituti. Gli elementi che costituiscono le persone giuridiche sono:
- Persone: Non possono mancare come non può mancare l'interesse dei soggetti.
- Patrimonio: Qualunque sia lo scopo, il patrimonio è necessario.
- Scopo: Può essere qualsiasi, purché lecito e possibile.
- Riconoscimento: È un elemento formale non necessario, ma serve ad attribuire all'ente un'autonomia patrimoniale perfetta.
Per quanto riguarda lo scopo distinguiamo enti con scopi prevalentemente ideali (lucro oggettivo) come le associazioni e le fondazioni, e enti con scopo di lucro come le società commerciali o di capitali.
Estinzione delle persone giuridiche
Le persone giuridiche si estinguono, per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, il raggiungimento dello scopo o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. Inoltre si estinguono per delibera assembleare di scioglimento, scadenza di termine di durata se previsto, dichiarazione di nullità del contratto associativo. Si apre quindi la procedura di liquidazione del patrimonio; vengono prima soddisfatti i creditori, e i beni residui vengono devoluti in conformità dello statuto, se non vi è scritto nulla si seguono le indicazioni dell'assemblea e se anche queste difettano provvede l'autorità governativa, destinando i beni ad associazioni che perseguono fini analoghi. Per le associazioni non riconosciute, il legislatore prevede la possibilità da parte dei membri superstiti di chiedere la divisione del fondo comune dopo l'estinzione dell'ente.
Associazioni riconosciute (artt 14-35 cc)
Art 14: "Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento".
La forma dell'atto costitutivo delle associazioni non riconosciute è libera. Le associazioni nascono per contratti plurilaterali. Vi è una struttura aperta. Il contratto associativo è composto dall'atto costitutivo in cui si manifesta la volontà delle parti e lo statuto in cui vi è la regolamentazione dell'associazione. Il patrimonio è costituito dai contributi degli associati, da sovvenzioni statali e da liberalità di terzi. Le associazioni non riconosciute sono dotate di un fondo comune.
Organi dell'associazione
- Amministratori: Gestiscono e rappresentano l'ente nei confronti dei terzi.
- Consiglio di amministrazione: Organo collegiale che delibera a maggioranza.
- Assemblea: Organo collegiale formato di regola da tutti gli associati.
L'atto costitutivo prevede dei requisiti che devono rispettare i soggetti che vogliono associarsi, prevede inoltre la descrizione di diritti e doveri che derivano dalla qualità di associato. Vi possono essere anche sanzioni, la sanzione massima è l'esclusione per gravi motivi. L'associato escluso o colui che recede non può ripetere i contributi versati né vantare vantaggi sul patrimonio dell'ente.
Associazioni non riconosciute (artt 36-38 cc)
Sono le associazioni che non hanno richiesto il riconoscimento, per cui non hanno personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta. Per il contratto non è prevista alcuna forma particolare, gli elementi essenziali dell'atto costitutivo sono lo scopo, le condizioni per l'ammissione di associati, regole di ordinamento interno. I contributi degli associati costituiscono il fondo comune.
Art 38: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".
Fondazioni
Stabile organizzazione costituita per destinare un patrimonio al perseguimento di uno scopo. Deve essere per forza riconosciuta. Per le fondazioni, oltre all'assenza dello scopo di lucro e alla presenza di uno scopo possibile e lecito, deve perseguire anche fini caritatevoli, assistenziali, culturali e di interesse generale. L'unico organo presente è il consiglio di amministrazione. Per la procedura di estinzione, è vietato inserire nello statuto una clausola che prevede che i beni residui tornino al fondatore o ai suoi eredi. L'unica possibilità è l'indicazione di altre persone giuridiche che perseguano fini analoghi, nel caso in cui non è scritto nulla provvede l'autorità governativa.
Comitati
Organizzazioni volontarie di persone che intendono promuovere il perseguimento di scopi collettivi ed esterni ai promotori utilizzando mezzi finanziari raccolti mediante oblazioni o pubbliche sottoscrizioni. Vi è la necessità dell'altruità dello scopo, ha una struttura chiusa, e non è necessario l'atto pubblico. Tutti i componenti rispondono di eventuali debiti contratti. Gli organizzatori sono responsabili del patrimonio raccolto e rispondono dei danni nel caso di perdita. Un comitato si estingue per insufficienza dei fondi raccolti, impossibilità dello scopo o sua realizzazione, nel caso in cui vengano meno tutti i membri, invalidità dell'atto costitutivo.
Impresa sociale
È un tipo d'impresa no-profit, che esercita un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale. Per la costituzione è necessario l'atto pubblico, gli utili e gli avanzi non possono essere in nessun modo distribuiti tra i soci, ma sempre investiti per l'attività dell'impresa. Gli enti, sia riconosciuti che non riconosciuti, rispondono di eventuali atti illeciti. Possono rispondere anche personalmente le persone fisiche che hanno posto in essere l'illecito.
Regime patrimoniale tra coniugi
Distinguiamo il regime della comunione dei beni e l'impresa familiare che sorgono in mancanza di diverse disposizioni, dal regime pattizio o di separazione dei beni; ci possono essere inoltre anche la comunione convenzionale le cui direttive vengono scelte dai coniugi e il fondo patrimoniale.
Convenzioni matrimoniali
Nascono dall'esigenza di sfuggire a tutti gli effetti della comunione dei beni, viene fatta tramite atto pubblico nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Regime legale di comunione dei beni
Lo scopo è quello di attribuire equamente gli incrementi patrimoniali avvenuti durante il matrimonio come frutto di cooperazione.
Art 177: "Costituiscono oggetto della comunione:
- Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.
- I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
- I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (comunione de residuo).
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
NON costituiscono oggetto di comunione i beni personali che loro appartenevano prima del matrimonio, i beni acquisiti per donazione o successione ereditaria, gli acquisti a titolo non negoziale, i beni di uso strettamente personale e quelli che servono all'esercizio della professione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento danno, nonché le pensioni attribuite allo stesso titolo, e i beni ricevuti come prezzo dell'alienazione di beni individuali.
La gestione dei beni in comunione spetta ad entrambi i coniugi, i quali però possono agire anche disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre è obbligatorio l'accordo per gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti senza il consenso di entrambi sono annullabili. I creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi dei beni in comunione, e i creditori della comunione possono rispondere anche sui beni dei coniugi.
La comunione si scioglie per morte, assenza, fallimento di uno dei coniugi, scioglimento del matrimonio o separazione legale. La divisione dei beni consiste nella divisione in parti uguali di attivo e passivo, con riguardo alla parte che ha un figlio minorenne a carico, la quale può avere dei beni in usufrutto dell'altro coniuge fino al compimento del diciottesimo anno.
Regime di separazione dei beni
Vi è libera scelta dei coniugi di sottrarsi al regime di comunione dei beni, la scelta deve essere dichiarata anche al momento della celebrazione del matrimonio. Il marito dispone del proprio matrimonio e la moglie conserva pari autonomia sopra i propri beni personali. Se uno dei coniugi amministra anche i beni dell'altro per procura, si applicano le normali regole del caso con il rendiconto. Se non c'è obbligo di rendiconto, il coniuge amministratore e gli eredi sono tenuti a consegnare solo i frutti esistenti.
Fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale costituisce un insieme di beni creato o prima o durante il matrimonio, dai coniugi o da un terzo, per sostenere i bisogni della famiglia. L'amministrazione spetta di regola ad entrambi i coniugi e segue le regole della comunione di beni. I debiti contratti per bisogni estranei alla famiglia non toccano il fondo. Vi deve essere pubblicità e annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Negozi giuridici
Manifestazioni di volontà di soggetti giuridici con uno scopo pratico giuridicamente rilevante, diretto alla produzione di effetti giuridici. Requisiti:
- Soggetti
- Volontà
- Causa
- Forma, se prevista dalla legge
Contratti in generale
Art 1321: "Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
Art 1322 autonomia contrattuale: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".
I soggetti devono osservare sia i precetti imposti dalla legge che quelli che loro stessi hanno volontariamente stabilito; autonomia privata: art 1372 efficacia del contratto: "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge".
L'autonomia contrattuale consiste nel fatto che le parti si vincolano unicamente se vogliono e danno ai loro accordi il contenuto che preferiscono; art 1322, posso inoltre concludere contratti non previsti dalla legge purché i loro interessi siano meritevoli di tutela.
Requisiti art 1325:
- Accordo delle parti
- La causa
- L'oggetto
- La forma, se prescritta dalla legge a pena di nullità (ad substantiam)
La formazione del contratto consiste in una proposta e una accettazione. Nella proposta sono contenuti tutti gli elementi del contratto, emessa come manifestazione di obbligarsi. L'accettazione è una dichiarazione diretta al proponente e deve essere definitiva, incondizionata e del tutto conforme alla proposta. L'accettazione serve a perfezionare il contratto.
Conclusione del contratto
Art 1326: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".
Poiché non è sempre facile capire se l'altra parte ne sia a conoscenza, il legislatore ha formulato il principio della presunzione di conoscenza art 1335: "Proposta, accettazione, revoca, e ogni altra dichiarazione recettizia si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".
In via generale, i contratti si perfezionano con il consenso; principio consensualistico. Fino a quando il contratto non è perfezionato, il proponente può revocare la proposta e...
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