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VIZI DELLA VOLONTA’

Fattori che perturbano la formazione della volontà. Errore, violenza e dolo.

ART 1427:” Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo può

chiedere l’annullamento del contratto”

ERRORE

È una falsa rappresentazione della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto. Può essere:

-di fatto: se concerne un fatto

-di diritto: se ricade sulla conoscenza di una norma

Si distinguono inoltre:

-errore-vizio: errore che ricade sulla formazione della volontà

-errore ostativo: errore che ricade sulla manifestazione della volontà.

Rilevanza dell’errore art1428: “L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è

riconoscibile dall’altro contraente”.

È essenziale se ricade sulla natura o sull’oggetto del negozio, sull’identità dell’oggetto o sulla sua qualità,

sull’identità o sulle qualità determinanti della persona.

L’errore di calcolo non porta all’annullamento ma solo alla rettifica.

È riconoscibile l’errore che sarebbe potuto essere notato da una persona di normale diligenza.

VIOLENZA

Minaccia di un male ingiusto che induce a volere per timore. Può essere:

-fisica contratto nullo

-psichica( o morale) contratto annullabile

Art 1434 violenza: “La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo”

Non è rilevante il timore reverenziale, ovvero la paura che incute una persona per il suo aspetto o carattere

Art 1435 caratteri della violenza: “La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una

persona sensata e da farle temere si esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole”. Per la gravità

della minaccia si tiene conto dei soggetti interessati(età, personalità). Anche la violenza contro un terzo è

motivo di annullamento.

DOLO

Insieme di raggiri e artifizi che vengono adoperati per ingannare una persona e per approfittare dell’errore

nel quale, in conseguenza di questi, essa è caduta, allo scopo di farle compiere un negozio.

-determinante annullamento

-incidente risarcimento

Art 1439 :” Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono

stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un

terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio”.

Il dolo incidente si ha quando i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, ma la parte in mala

fede è tenuta al risarcimento.

FORMA

La forma è un elemento essenziale del negozio, e identifica la manifestazione di volontà verso l’esterno.

Può essere espressa o tacita:

-tacita: la manifestazione viene fatta per mezzo di atti dimostrativi che mostrano una volontà in modo

univoco e non equivocabile.(per esempio quando il chiamato all’eredità, accetta l’eredità alienando un

bene ereditario)

-espressa: per mezzo di dichiarazioni.

Vi possono essere dichiarazioni non recettizie, quando è sufficiente la semplice emissione della volontà. 8

La regola dice che vi è libertà di forma.

Si distingue: - forma ad substantiam: è necessaria una forma particolare per la validità di alcuni atti.

- Forma ad probationem: la forma particolare è necessaria solo per la prova in giudizio dell’avvenuta

stipulazione.

Art 1350 atti che devono farsi per iscritto: “ Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto

pena di nullità: contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, contratti di locazione di beni

immobili per una durata ultranovenale, contratti di società o associazione…”

CAUSA

la causa, cosi come espresso nell’art. 1325 è un elemento essenziale nei negozi giuridici. Essa viene intesa

come ragione e funzione economico-sociale di ciascun negozio, e va distinto dal motivo che è invece

l’interesse delle parti che vogliono soddisfare concludendo quel contratto. Se vi è espressione di volontà, si

presume che ci sia anche una causa. Un contratto, per mancanza di causa, è nullo.

Vi è differenza tra negozio illecito nullità e atto illecito risarcimento

Il negozio è illecito quando è illecita la causa, il motivo, la condizione o l’oggetto. Ovvero quando sono

contrati a norme imperative (come i patti successori), all’ordine pubblico o al buon costume.

NEGOZI ASTRATTI

Sono quei negozi, la cui efficacia prescinde dalla causa. Come la procura, per mezzo della quale viene dato

al rappresentante il potere di rappresentanza indipendentemente dalla ragion d’essere. La causa viene in

rilievo solo eventualmente e successivamente.

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO

Per l’autonomia contrattuale, i soggetti possono fissare tutte le clausole che preferiscono sia in contratti

tipici che atipici. Vi sono, tuttavia alcuni atti che non ammettono clausole, detti actus legittimi o negozi

puri, come il matrimonio o l’accettazione di eredità. Le clausole diventano parte integrante della volontà.

CONDIZIONE

Art 1353:” le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un

avvenimento futuro e incerto”.

Diversa è la condizione legale, a cui sono sottoposti alcuni atti per loro stessa natura, come l’efficacia del

testamento sottoposta alla morte del de cuius.

L’evento posto in condizione deve essere futuro e incerto in modo da rendere incerta l’esistenza o la

risoluzione del rapporto. Infatti le condizione possono essere sospensive, fino all’avverarsi dell’evento

sospendo il sorgere di diritti, o risolutive che eliminano il rapporto.

Per la causa si distinguono:

-condizioni potestative: se l’avverarsi dell’evento dipende dalla volontà di una parte

-condizioni casuali: se dipende dal caso o da un terzo

-condizioni miste: se concorrono la volontà e un elemento estraneo.

Si distinguono le condizioni meramente potestative o arbitrarie che dipendono dalla pura volontà di un

soggetto (ad esempio ”ti venderò il bene se vorrò”, è un contratto nullo perché la condizione è sospensiva).

Negli atti tra vivi, la condizione illecita rende nullo il negozio, sia essa sospensiva o risolutiva.

Allo stesso modo la condizione impossibile, se è sospensiva, rende nullo il negozio, mentre se è risolutiva è

come se non fosse apposta.

Nei negozi condizionati di distinguono due periodi: il tempo incerto del verificarsi dell’evento, e il tempo

certo da quando l’evento si è verificato o non. Durante la pendenza, il diritto non nasce ma è in aspettativa,

e l’aspettativa è legalmente tutelata ( per esempio il creditore può fare azioni conservative sui beni).

Ha effetto retroattivo, ex tunc.

TERMINE

Il termine è la fissazione di una clausola temporale dal quale cominciano, o fino al quale durano, gli effetti

giuridici del negozio. Vi è quindi l’apposizione di un evento futuro e certo, e ha efficacia ex nunc. Il termine

può essere iniziale o finale. Se non è stato apposto alcun termine al negozio, il creditore può esigere una

prestazione immediatamente. Laddove il termine sia necessario, e non apposto dalle parti, sarà fatto dal 9

giudice. Il creditore può chiedere subito la prestazione, anche in presenza di un termine, se esiste un

pericolo che minaccia il suo soddisfacimento.

Il termine essenziale si ha quando, un prestazione successiva a quel termine non avrebbe più senso o non

potrebbe farsi. In tal caso si ha risoluzione ipso iure.

MODUS O ONERE

È una clausola apposta a atti di liberalità( donazioni, legati, istituzioni di eredi) a carico del beneficiario. Si

distingue dalla condizione, perché è un atto volitivo obbligatorio, ma accessorio. Il legato non è tenuto

all’adempimento del modus oltre il valore di ciò che ha ricevuto, mentre l’erede senza beneficio

d’inventario si. Se l’onere non viene adempiuto, l’atto non cade ma chi ne ha di interesse può agire per

ottenere l’adempimento. Se il modus è impossibile o illecito è nulla solo la clausola. Mentre se l’atto di

liberalità è posto in essere per il solo motivo di raggiungere, attraverso il modus, uno scopo illecito o

impossibile, cade anche l’atto.

PATOLOGIA DEL NEGOZIO

Comprende le varie ipotesi di impedimento all’efficacia del contratto.

Un contratto può essere inefficace, anche solo in parte, per qualche deficienza, come la pubblicazione per il

matrimonio.

NULLITA’ (art1418)

E’ la forma più grave di patologia di un negozio. Un contratto è nullo se manca uno dei requisiti essenziali

del negozio(art1325), se contrario a norme imperative(norme inderogabili) o comunque illecito. Le forme di

nullità sono contenute virtualmente e non testualmente nel codice civile, come la violenza fisica. Cause di

nullità:

-soggetti: mancanza di capacità giuridica

-volontà: dichiarazione fatta senza intenzione, in mancanza di serietà, incapacità assoluta, violenza fisica o

malinteso

-causa: causa mancante o illecita

-forma: mancanza della forma ad substantiam

-contenuto: oggetto mancante, impossibile, illecito, indeterminato e indeterminabile

La nullità opera di diritto o d’ufficio. Può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse (art1421)

L’azione di nullità è imprescrittibile. Ha effetto retroattivo.

ANNULLABILITA’ art1425 10

L’atto esiste e produce i suoi effetti, ma è data la facoltà a un soggetto di chiederne l’annullamento, con

effetti retroattivi. La convalida (art1444) può essere espressa per sanare il contratto oppure essere tacita e

consiste nell’esecuzione del contratto annullabile, con la consapevolezza del motivo di invalidità. I casi di

annullamento sono testuali:

-soggetti: incapacità d’agire, incapacità di intendere o di volere

- volontà: vizi del volere, volontà che appare esistente ma in realtà non c’è per errore ostativo.

Per esempio un contratto annullabile, è quello con se stesso o concluso dal rappresentante in conflitto di

interessi col rappresentato.

L’annullamento è pronunciato con sentenza costitutiva, su domanda di chi sia legittimato a chiederlo. Può

essere richiesta solo dalla parte nel cui interesse è stabili

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Publisher
A.A. 2015-2016
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mic94G di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Botta Consiglia.