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La divisione ha effetto retroattivo alla data di apertura della successione; si parla di efficacia dichiarativa,
in quanto i beni assegnati si considerano come pervenuti agli eredi a causa di morte
Se fra i coeredi vi sono anche il coniuge o i discendenti del defunto, nell’assegnazione delle porzioni si tiene
conto anche delle donazioni dirette e indirette da questi ricevute: è il fenomeno della collazione (art. 737),
che mira ad evitare disparità di trattamento fra eredi che abbiano già ricevuto o meno dal de cuius.
qui la donazione è intesa in senso ampio, poiché comprende anche le liberalità diverse dalla
donazione e quelle che in apparenza non sono donazioni (es. vendita per una lira, remissione di un
debito, stipulazione a favore di terzo per liberalità etc.)
Salvo diversa disposizione del de ciuis con dispensa , le donazioni si presumono anticipazioni della futura 88
successione: i discendenti e il coniuge dovranno sommare il patrimonio ereditario alle donazioni ricevute, e
ricavare dal totale la propria quota (es. l’eredità dei fratelli Tizio e Caio è di 100 ma il primo ha ricevuto 50
in donazione; sarà sommata la donazione all’eredità, e da lì create le due quote: ognuno riceverà 75).
la collazione non tocca gli altri eredi, i quali si divideranno soltanto il patrimonio ereditario
La collazione può avvenire in due modi:
- in natura: il coerede rende in natura il bene che in vita gli aveva donato il defunto
- per imputazione: il coerede trattiene il bene datogli ma detrae dalla sua quota il valore del bene
Se il valore della donazione supera il valore della quota ereditaria, il donatario potrà rinunciare all’eredità
senza dover sborsare la differenza.
Se un erede è debitore del de cuius, l’ammontare del debito dovrà essere imputato alla sua quota; ciò vale per
tutti gli eredi, non soltanto quelli soggetti a collazione.
XLIX: La successione per legge
-La successione legittima-
La successione legittima opera in mancanza di testamento, o in presenza di testamento nullo/annullato; i
beni vengono ripartiti fra i parenti del de cuius , con esclusione degli affini, in questo ordine (art. 566 e seg.):
- I: se ci sono figli legittimi/naturali/adottivi, i beni vanno a loro in parti uguali; al coniuge, se ancora in
vita, va metà o 1/3 del patrimonio a seconda che concorra con uno o più figli
- II: se non ci sono figli, 2/3 vanno al coniuge e 1/3 a genitori/fratelli/sorelle
- III: se non ci sono né figli né coniuge, succedono genitori/fratelli legittimi/sorelle legittime
- IV: se nessuno è sopravvissuto, i beni vanno ai parenti fino al sesto grado senza distinzione di linea
(ciascun grado esclude il successivo)
- V: la Corte costituzionale ha inserito i fratelli naturali/sorelle naturali, che prima mancavano
- VI: in mancanza di altri, i beni vanno allo Stato, che li acquista senza bisogno di accettazione e risponde
dei debiti ereditari solo entro il valore di beni ereditari
È necessario specificare che con queste concorrono le norme sulla rappresentazione.
-La successione necessaria-
La successione necessaria opera in presenza di un testamento o di un altro atto di liberalità che abbia leso i
diritti successori previsti dalla legge per i parenti del de cuius ; una parte del patrimonio, infatti, viene
riservata ai c.d. legittimari, in questo ordine (art. 537 e seg.):
- I: al coniuge spetta la metà del patrimonio, che si riduce ad 1/3 o 1/4 se concorre con uno o più figli,
oltre al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
- II: ai figli o, se costono non possono, ai loro discendenti per rappresentazione, vanno 1/2 o 2/3 del
patrimonio, da dividersi in parti uguali fra legittimi/adottivi/naturali a seconda che siano uno o più
- III: in mancanza di figli, agli ascendenti è riservato 1/3 del patrimonio, che si riduce ad 1/4 se gli
ascendenti concorrono con il coniuge
La quota disponibile e la riserva si calcolano detraendo al patrimonio i debiti e sommando le donazioni
elargite dal de cuius in vita , secondo le regole della collazione (art. 556).
Al legittimario spetta la c.d. azione di riduzione, con la quale si richiede la riduzione delle quote degli eredi
legittimi, delle disposizioni testamentarie o delle donazioni; prima, tuttavia, bisognerà imputare alla quota di
serva le eventuali donazioni elargite ai legittimari (salvo dispensa).
L’esercizio dell’azione produce i seguenti effetti:
- inefficacia della disposizione: si tratta di una inefficacia relativa, poiché opera solo nei confronti del
legittimario che l’ha esperita
- obbligo di restituire il bene: il beneficiario della dichiarazione resa inefficace dovrà restituire
l’immobile; le possibili soluzioni sono:
• separazione in natura del bene , se questo è comodamente divisibile
• totale acquisizione del bene all’eredità , se questo non è comodamente divisibile e il
donatario/legatario ha in esso una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile
• ritenzione del bene da parte del donatario compensando in denaro i legittimari , se l’eccedenza non
supera il quarto
il diritto alla restituzione può essere fatto valere anche nei confronti del terzo acquirente; l’immobile,
inoltre, viene conseguito dal legittimario libero da pesi 89
Il legittimario acquista la qualità di erede solo in virtù della sentenza che accoglie la sua domanda di
riduzione (diviene successore a titolo universale, tuttavia la sua quota viene calcolata detraendo i debiti dal
patrimonio ereditario); tuttavia, non diviene erede se mancano i presupposti della riduzione (es. donazioni di
valore superiore alla legittima, eredità passiva etc.).
L: La successione testamentaria e la donazione
-Il testamento-
Secondo l’art. 587 c.c. il testamento “è un atto revocabile con in quale taluno dispone, per il tempo in cui
avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Nello specifico, è:
- atto giuridico unilaterale: consiste nella dichiarazione di volontà del testatore destinata a produrre
effetti dopo la sua morte; si tratta di un atto personalissimo che non può essere compiuto mediante
rappresentante (né volontario né legale) e che richiede la capacità di agire
- atto revocabile: la libertà testamentaria prevede la possibilità di revocare o modificare il testamento fino
all’ultimo istante di vita del testatore; sono nulli i patti successori, ossia i contratti con i quali si dispone
della propria successione o ci si obbliga a disporre a favore di una determinata persona (è però ammesso
il patto di famiglia, con cui si anticipa la trasmissione della ricchezza dall’imprenditore ai discendenti).
La revoca può essere espressa, mediante apposito atto pubblico o dichiarazione in nuovo testamento,
ovvero tacita, mediante la distruzione del testamento o della redazione di un testamento nuovo ed
incompatibile con il precedente; vige la regola per cui fra più testamenti vale l’ultimo
- atto a causa di morte: la morte non è solo il momento in cui il testamento inizia a produrre effetti, ma è
anche la causa dell’atto; il testamento ha la funzione di regolare la successione del testatore (gli atti la cui
esecuzione è subordinata all’evento della morte della parte, non sono atti a causa di morte perché non
sono destinati a regolare la successione)
- atto di liberalità: il testamento arricchisce qualcuno per spirito di liberalità; la differenza rispetto alla
donazione risiede nel fatto che la morte è comunque destinata ad aprire la successione, e il testamento
non fa altro che operare una deroga alla successione legittima.
Il testatore può disporre anche di una parte soltanto dei suoi beni, così come può disporre di singoli e
determinati beni; in tal caso, la successione testamentaria concorrerà con quella legittima
Il testamento è un atto formale, valido soltanto se redatto in una delle forme previste all’art. 601 e seg.:
- testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto interamente dal testatore, il quale in seguito può
aggiungervi dei codicilli
- testamento pubblico: è scritto e datato dal notaio che appunta le volontà del testatore davanti a due
testimoni; viene sottoscritto dal notaio, dal testatore e anche dai testimoni
- testamento segreto: è scritto da chiunque su un qualunque foglio ed è consegnato al notaio, il quale
appone la data e lo sottoscrive insieme al testatore e a due testimoni
il testamento olografo e quello segreto, per essere fatti valere, devono essere pubblicati davanti ad un
notaio dopo l’apertura della successione
Oltre alle disposizioni patrimoniali, il testamento può contenere disposizioni non patrimoniali o avere
contenuto interamente non patrimoniale (es. si riconosce un figlio naturale, si riabilitano gli indegni etc.),
pur mantenendo la forma di testamento: si dirà in questo caso avere contenuto atipico.
Secondo l’art. 457 c.c., la successione testamentaria è preordinata a quella legittima .
-L’istituzione di erede ed i legati-
Costituiscono disposizioni patrimoniali del testamento:
- istituzione di erede: è l’istituzione di uno o più successori a titolo universale; se sono più di uno
succedono per la quota prevista dal testatore, altrimenti per quote uguali
- legati: sono disposizioni a carattere particolare aventi ad oggetto beni determinati; il legato è di specie se
ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o di un altro diritto, mentre è di genere se ha per
oggetto cose determinate solo nel genere.
L’adempimento del legato può essere posto a carico di un erede determinato, detto onerato, o di un altro
legatario, detto sublegato, altrimenti è a carico di tutti gli eredi
- costituzione di fondazione
Le eventuali disposizioni solo negative, concernenti la diseredazione di soggetti che altrimenti sarebbero
chiamati a succedere secondo le norme sulla successione legittima, si considerano valide ove non 90
pregiudichino i diritti dei legittimari (es. non è valida l’esclusione del figlio da parte del padre), in quanto
questi non succedono solo per indegnità.
Le persone dell’erede o del legatario, così come la quota di eredità o la cosa legata, devono essere
determinate o determinabili e non possono essere lasciate all’indicazione arbitraria di un terzo, pena la
nullità della disposizione (art. 628-631-632); tuttavia, l’art. 625 c.c. permette l’interpretazione del
testamento: le disposizioni errate non rendono inefficace la disposizione qualora dal testamento o
“altrimenti” risulti in modo certo a chi o a che cosa il testatore intendeva ri