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Invalidità nell'atto di autonomia privata

L'invalidità colpisce l'atto di autonomia privata che in via originaria presenta una o più anomalie rispetto al modello legale. Nel codice civile del '42 troviamo due figure di invalidità: la nullità e l'annullabilità. La prima rende l'atto originariamente inefficace, la seconda provvisoriamente efficace ma destinato a cadere retroattivamente con l'eventuale domanda di annullamento.

Nullità

L'art. 1418 enuncia le cause di nullità:

  • Contrarietà a norme imperative
  • Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto o dei requisiti richiesti
  • Casi previsti dalla legge

Tale figura si propone di proteggere interessi delle parti, che non vogliono essere vincolate ad un contratto insensato o indisponibile, capriccioso, a priori irrealizzabile o impossibile, irregolare.

Cause specifiche di nullità

  • Contratto privo di consenso, privo di richiamo alla causa, non meritevole di tutela, subordinato a condizione sospensiva meramente potestativa.
  • La causa è a priori irrealizzabile, l'oggetto è materialmente inesistente o impossibile o indeterminabile, contratto sottoposto a condizione sospensiva impossibile.
  • Contratti privi del requisito di forma richiesto o contratti illeciti o illegali.

Caratteristiche generali

  • È illecito l'oggetto o la causa, la condizione. Motivi illeciti, contratto in frode alla legge.
  • Il contratto viola norme imperative; se la legge espressamente sanziona la violazione della norma con la nullità abbiamo la cosiddetta nullità testuale, altrimenti la nullità virtuale nel cui ambito si distinguono i reati contratto dai reati in contratto:
    • La norma penale vieta la stipulazione del contratto in sé.
    • Il contratto rappresenta lo strumento concreto attraverso cui una delle parti realizza la fattispecie criminosa.

Disciplina e caratteristiche

  • Inefficace originariamente
  • Meramente dichiarativa – sentenza dell'azione e dell'eccezione
  • Imperscrittibilità ad agire assoluta (chiunque può fare domanda di nullità che può essere rilevata anche dal giudice d'ufficio)
  • Impossibilità di convalida – impossibilità sia dell'azione che dell'eccezione di nullità
  • Irrinunciabilità

L'azione di nullità serve a dimostrare il carattere ingiustificato del pagamento effettuato, ma per recuperare materialmente la prestazione è necessario agire con la ripetizione dell'indebito che si prescrive nel termine di 10 anni. L'art. 1422 stabilisce che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'eventuale decadenza.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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