Invalidità nell'atto di autonomia privata
L'invalidità colpisce l'atto di autonomia privata che in via originaria presenta una o più anomalie rispetto al modello legale. Nel codice civile del '42 troviamo due figure di invalidità: la nullità e l'annullabilità. La prima rende l'atto originariamente inefficace, la seconda provvisoriamente efficace ma destinato a cadere retroattivamente con l'eventuale domanda di annullamento.
Nullità
L'art. 1418 enuncia le cause di nullità:
- Contrarietà a norme imperative
- Mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto o dei requisiti richiesti
- Casi previsti dalla legge
Tale figura si propone di proteggere interessi delle parti, che non vogliono essere vincolate ad un contratto insensato o indisponibile, capriccioso, a priori irrealizzabile o impossibile, irregolare.
Cause specifiche di nullità
- Contratto privo di consenso, privo di richiamo alla causa, non meritevole di tutela, subordinato a condizione sospensiva meramente potestativa.
- La causa è a priori irrealizzabile, l'oggetto è materialmente inesistente o impossibile o indeterminabile, contratto sottoposto a condizione sospensiva impossibile.
- Contratti privi del requisito di forma richiesto o contratti illeciti o illegali.
Caratteristiche generali
- È illecito l'oggetto o la causa, la condizione. Motivi illeciti, contratto in frode alla legge.
- Il contratto viola norme imperative; se la legge espressamente sanziona la violazione della norma con la nullità abbiamo la cosiddetta nullità testuale, altrimenti la nullità virtuale nel cui ambito si distinguono i reati contratto dai reati in contratto:
- La norma penale vieta la stipulazione del contratto in sé.
- Il contratto rappresenta lo strumento concreto attraverso cui una delle parti realizza la fattispecie criminosa.
Disciplina e caratteristiche
- Inefficace originariamente
- Meramente dichiarativa – sentenza dell'azione e dell'eccezione
- Imperscrittibilità ad agire assoluta (chiunque può fare domanda di nullità che può essere rilevata anche dal giudice d'ufficio)
- Impossibilità di convalida – impossibilità sia dell'azione che dell'eccezione di nullità
- Irrinunciabilità
L'azione di nullità serve a dimostrare il carattere ingiustificato del pagamento effettuato, ma per recuperare materialmente la prestazione è necessario agire con la ripetizione dell'indebito che si prescrive nel termine di 10 anni. L'art. 1422 stabilisce che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'eventuale decadenza.
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