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ANTICIPO SU CONTRATTI

Forma tecnica di finanziamento che consente alle imprese di utilizzare i futuri crediti derivanti da accordi commerciali perfezionati, al fine di reperire risorse finanziarie destinate a supportare l'avvio del ciclo produttivo. In genere vi fanno ricorso imprese caratterizzate da un ciclo produttivo lungo e dispendioso.

Sono considerati smobilizzabili e rappresentano un credito futuro, eventualmente cedibile, ed hanno effetto obbligatorio sulle parti. Gli elementi essenziali dell'operazione sono: ordini accettati, contratti sottoscritti, anticipazione al cliente, cessione pro solvendo.

L'impresa che intenda utilizzare questa operazione deve, come nello sconto:

  • Disporre di un fido, detto conto transitorio fruttifero
  • Essere titolare di crediti futuri derivanti da accordi commerciali perfezionati

Solitamente nell'iter viene utilizzato un castelletto. Su di esso vengono effettuate una registrazione in addebito nel momento in cui viene

richiesta l'anticipazione e una registrazione in accredito all'estinzione su richiesta dell'anticipo. L'addebito sul conto transitorio avviene solo dell'impresa, su di esso maturano gli interessi passivi. A scadenza l'anticipo su contratti viene estinto attraverso l'erogazione del relativo anticipo fatture. La fatturazione determina il sorgere del credito che da futuro diviene effettivo. La fattura viene normalmente finanziata entro l'80% del documento. L'estinzione dell'anticipo riduce l'utilizzo del castelletto e lo rende nuovamente capiente e disponibile per ulteriori anticipazioni. L'anticipo su contratti viene normalmente erogato nella misura massima del 50% del valore nominale dei contratti finanziari e la durata è entro i 180gg. di natura commerciale. Si tratta di una forma tecnica di finanziamento (ina rischio pieno quanto anticipazione avente sottostante carta commerciale) e (sovvenzione erogata a valere si.

crediti futuri ed equiparata all'apertura in c/c).

I costi dell'operazione interessi, commissionesono: sulle somme anticipate,sull'accordato, in base al castelletto.

ANTICIPO SU FATTURE forma tecnica di finanziamento che consente alle imprese di smobilizzare icrediti vantati nei confronti dei propri clienti al fine di reperire risorsefinanziarie destinate a supportare principalmente il regolamento delle spesefatture Italia fatture exportcorrenti. Possono essere smobilizzate e ,elementirappresentano un credito attuale eventualmente cedibile. Gliessenziali crediti preesistenti non scaduti, anticipazionedell'operazione sono:al cliente, cessione pro solvendo.

L'impresa che intenda utilizzare questa operazione deve, come nello sconto:castelletto- Disporre un fido, detto- Essere titolare di crediti attuali non scaduticonto transitorio fruttiferoSolitamente nell'iter viene utilizzato un . Su diesso vengono effettuate una registrazione in addebito nel momento

in cui viene richiesta l'anticipazione e una registrazione in accredito all'estinzione su richiesta dell'anticipo. L'addebito sul conto transitorio avviene solo dell'impresa, su di esso maturano gli interessi passivi. A scadenza l'anticipo su fatture viene estinto attraverso l'incasso pervenuto da parte del debitore ceduto. L'anticipo su contratti viene normalmente erogato nella misura massima del 80% delle fatture finanziate e la durata è entro i 180gg. Si tratta di una forma tecnica di finanziamento (si estingue a rischio attenuato automaticamente a scadenza) e (in quanto si ha, oltre al cedente affidato dalla banca, un ulteriore soggetto obbligato al pagamento del credito smobilizzato). I costi dell'operazione interessi, commissione sono: sulle somme anticipate, sull'accordato, in base al castelletto.

FACTORING

Si tratta di un contratto in virtù del quale un soggetto trasferisce crediti commerciali a breve

adeguatamente gestiti internamente. Il factoring offre quindi un'opportunità per ottenere liquidità immediata attraverso la cessione dei crediti commerciali a una società specializzata, chiamata factor. Il contratto di factoring può includere diversi servizi, tra cui la gestione e l'amministrazione dei crediti. Questo consente all'impresa di esternalizzare completamente queste funzioni, permettendo di concentrarsi sulle attività principali. In alcuni casi, il contratto può prevedere la cessione globale dei crediti, mentre in altri può essere stipulato un rapporto di esclusiva, impedendo al cedente di avvalersi di altre società di factoring. È importante notare che l'anticipo su fatture è solo una delle componenti del factoring. Mentre l'anticipo su fatture consente di ottenere liquidità immediata attraverso lo smobilizzo dei crediti commerciali, il factoring offre una gamma più ampia di servizi. Le imprese tendono a ricorrere al factoring quando hanno un fatturato concentrato su pochi clienti, che potrebbero rappresentare un rischio per la gestione interna dei crediti. In conclusione, il factoring è un servizio che offre alle imprese la possibilità di ottenere liquidità immediata attraverso la cessione dei crediti commerciali. Questo tipo di contratto può includere diversi servizi, tra cui la gestione e l'amministrazione dei crediti, consentendo all'impresa di esternalizzare queste funzioni e concentrarsi sulle attività principali.smobilizzati con linee di credito ordinarie a causa dei vincoli di diversificazione del rischio che le contraddistinguono, oppure in presenza di contratti/commesse d'importo elevato e/o con tempi di regolamento troppo lunghi rispetto a quelli delle linee di credito ordinarie, infine, quando le imprese pro soluto, desiderano uno smobilizzo in quanto gli ordinari affidamenti bancari per lo smobilizzo di crediti commerciali prevedono la cessione pro solvendo. I riferimenti normativi sono l'Art.1260 e s.s. e la legge n°52 del 21/02/1991. Molte operazioni di questo genere avvengono senza la notifica al debitore ceduto, la società cedente in tal caso continua a riscuotere i propri crediti, crediti che possono divenire oggetto trasferendo poi le somme al factor. I diritti di cessione alla società factor sono solo quelli originati da contratti stipulati nell'esercizio dell'attività d'impresa e prevedendo che sia quest'ultima a garantire contro il rischio.

d'insolvenza del debitore. È però possibile concludere factoring pro-soluto operazioni di con rischio a carico della società di factoring per il mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore. L'eventuale inadempimento da parte del creditore comporta il venir meno della garanzia di solvenza prestata dalla società di factoring e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate. L'operazione di più onerosa factoring è la tra le forme di smobilizzo dei crediti commerciali inglobando una serie di servizi aggiuntivi. Fra i principali costi si hanno la commissione di factoring, un'aliquota percentuale dei crediti ceduti che remunera il factor. In caso poi di factoring pro-soluto, vengono percepite le commissioni per l'assunzione del rischio d'insolvenza dei debitori ceduti.

Ilfactor inoltre, trattiene le spese d'istruttoria, in quanto effettua una valutazione della capacità di rimborso del cedente e dei suoi debitori ceduti. Ulteriori costi spese per la tenuta del c/c, le commissioni d'incasso, gli interessi sugli sono le anticipi.

IL CREDITO AI CONSUMATORI

Le determinanti della domanda di credito da parte dei consumatori sono rappresentate da: il reddito, la propensione al consumo e l'indebitamento. La disciplina normativa è regolata dal Titolo VI capo II del TUB: il contratto di credito ai consumatori indica il "contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria". In tutti gli altri casi, in cui non si è in presenza di un consumatore ed un finanziatore, la normativa speciale non si applica. La regolamentazione si propone la tutela del semplice consumatore e, come precisa il TUB,

Il contratto di credito può ricorrere sotto forma di:

  1. Dilazione del pagamento del prezzo, forma concessa esclusivamente dai soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi.
  2. Prestito o analoga facilitazione finanziaria.

All'Art.122 del TUB sono poi riportati i finanziamenti che non rientrano nella categoria discussa: finanziamenti <200 o >75000, finanziamenti senza interesse o altri oneri, finanziamenti destinati all'acquisto o conservazione di un diritto di proprietà, finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili, finanziamenti rientranti nel microcredito. La durata è di norma tra i 12 e i 72 mesi, in caso di prestito il rimborso avviene con rate in genere mensili. Il mancato rispetto delle scadenze provoca gli interessi di mora e la possibilità per l'intermediario di richiedere la risoluzione del contratto. Il finanziatore, prima di concludere il contratto o in caso di modifiche, effettua una valutazione del merito creditizio.

consumatore e se la domanda di credito viene rifiutata dopo essere stata consultata una banca dati il finanziatore deve informare il consumatore. Grava sulla banca l'onere di fornire al consumatore le informazioni necessarie sul contratto di credito. L'intermediario è tenuto a consegnare un documento denominato IEB, redatto secondo un modello contenuto nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Esso riporta le condizioni offerte al singolo consumatore o alla generalità della concorrenza. Per la stipula è richiesta la forma scritta, a pena di nullità. Oltre alla forma, sono considerate essenziali, a pena di nullità, le informazioni riguardanti: parti del contratto, importo totale e condizioni di prelievo e rimborso. Il consumatore ha in realtà il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento e, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, dall'altra parte il

so le spese notarili e le imposte. Il finanziatore ha l'obbligo di fornire al consumatore tutte le informazioni relative al contratto, comprese le condizioni generali e particolari, prima della sottoscrizione. In caso di mancata consegna delle informazioni, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla ricezione delle stesse. Il finanziatore ha l'obbligo di comunicare al consumatore, almeno una volta all'anno, l'importo residuo del credito e le condizioni contrattuali in vigore. In caso di inadempimento del finanziatore, il consumatore ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
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A.A. 2020-2021
56 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/09 Finanza aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pietro0898 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Banca e sistema finanziario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gai Lorenzo.