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TERMINE

Il termine consiste in un avvenimento futuro e certo, dal quale o fino al quale si debbono produrre

gli effetti del negozio.

L'avvenimento si verificherà, ma può non essere determinato il momento in cui accadrà. Per questo

il termine si distingue in determinato e indeterminato.

Cosi come ci sono negozi che non tollerano l'apposizione della condizione, allo stesso modo ci sono

negozi che non tollerano l'apposizione del termine. Anche essi si chiamano actus legitimi e sono

per esempio il matrimonio, l'accettazione e la rinuncia all'eredità. L'istituzione di erede puo essere

sottoposta a condizione, ma non a termine.

Questo analizzato finora come elemento accidentale è denominato termine dell'efficacia che va

tenuto distinto dal termine di adempimento o di scadenza, che riguarda invece il momento in cui

l'obbligazione deve essere eseguita.

ES: se do in locazione un appartamento dal 1/1/14 al 31/12/14 si tratta di termine di efficacia,

perchè determina il periodo in cui il rapporto deve produrre i suoi effetti ;

se, invece,presto una somma a titolo di mutuo e stabilisco che mi deve essere restituita entro il

31/12/2020, in tal caso si tratta di termine di adempimento o scadenza.

Mentre la condizione sospensiva mette in dubbio gli effetti del negozio, il termine li differisce

soltanto ad un momento successivo. Anche in relazione al termine si distinguono due momenti:

1) Pendenza, durante il quale il diritto non puo esseere esercitato perche il termine ha appunto

lo scopo di ritardare l'esercizio

2) Scadenza

Al sopraggiungere del termine iniziale si cominciano a produrre gli effetti del negozio, ma essi non

retroagiscono come nella condizione: cominciano a prodursi dal termine iniziale e cessano al

sopraggiungere del termine finale.

MODO

Il modo (che dal latino "modus" significa misura, limitazione) detto anche "onere" (nel significato

di peso) è una clausola accessoria che impone un determinato dovere di condotta e si oppone a una

liberalità (cioè istituzione di erede oppure donazione), allo scopo di limitarla.

Si deve percio distinguere l'onere, come sinonimo del termine "modo", e l'onere, come

comportamento per conseguire un effetto giuridico a sè favorevole

La limitazione puo consistere in un obbligo di DARE (per esempio, ti istituisco erede con l'obbligo

di dare ogni anno una parte della somma in beneficienza), di FARE (ti dono un immobile con

l'obbligo di costruire un ospedale nel mio paese), di NON FARE (ti lascio in legato un terreno con

l'obbligo di non costruirvi).

Il modo, dunque, riduce gli effetti dell'attribuzione patrimoniale ma non ne costituisce un

corrispettivo. Si puo difatti opporre solo a negozi a titolo gratuito ed è quindi incompatibile con la

natura dei negozi a titolo oneroso.

Il modo si distingue dalla sempice raccomandazione o dal desiderio espresso dal donante, perché in

quel caso sussisterà solo un dovere morale.

Il modo si distingue anche dalla condizione sospensiva, in quanto quest'ultima non produce un

obbligo a carico della persona e , d'altro canto, il modo non sospende,a differenza della condizione

sospensiva, l'efficacia del negozio.

Per capire la differenza, occorre un esempio:

1) ti dono un milione se prima costruisci un ospedale: la donazione è a condizione sospensiva.

Quindi, tu sarai libero di costruire o meno l'ospedale, ma non avrai il milione se prima non

costruisci

2) ti dò un milione con l'obbligo di costruire un ospedale: la clausola si configura come modo.

Tu, se accetti, avrai subito il milione, ma sarai obbligato a costuire l'ospedale.

LA SIMULAZIONE

Si considera "simulato" un contratto quando le parti pongono in essere l'esteriorità di una

dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte a terzi, ma sono tra loro d'accordo

che gli effetti dell'atto simulato non sono voluti e non si devono in realtà verificare.

ES: Primus, per occultare la sua proprietà ai creditori, stipula un contratto simulato con Secundus,

vendendo quindi un bene in base all'atto simulato i suoi diritti sull'immobile, ma in realtà Primus e

Secundus hanno accordo di non dare rilevanza all'atto.

Cio che caratterizza la simulazione, quindi, è l'accordo simulatorio, ossia l'intesa tra le parti che il

contratto stipulato è meramente fittizio. La situazione giuridica che dovrebbe sorgere per effetto del

contratto è solo apparenete, ma la situazione giuridica reale rimane quella anteriore all'atto: non è

cambiata ed è rimasta tale e quale a prima.

La causa simulandi si puo ricondurre a varie ragioni, spesso illecite (soprattutto nei confronti del

fisco) ma anche talvolta senza un intento fraudolento (per esempio, voglio aiutare un parente in

difficoltà, simulo di vendergli un immobile, ma in realtà si tratta di una donazione perché

concordiamo che il prezzo non è dovuto).

La simulazione si dice:

1) assoluta, quando le parti con i loro accordi interni si limitano ad escludere tra loro la

rilevanza dell'atto simulato

2) relativa, qualora le parti concordino che nei loro accordi interni assuma rilevanza un negozio

diverso, che si dice dissimulato. La simulazione relativa puo investire il tipo contrattuale

(cosi per esempio Primus trasferisce a Secundus la proprietà di un immobile, non a titolo

oneroso come appare nel contratto simulato, ma a titolo gratuito) oppure l'oggetto (per

esempio, concordando un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito nel contratto).

Per quanto concerne gli effetti tra le parti occorre distinguere se si tratta di simulazione assoluta o

relativa.

Se la simulazione è assoluta, la legge concede rilevanza all'accordo simulatorio e stabilisce che il

negozio simulato non produce effetti tra le parti. Perciò se Tizio ha simulato di vendere a Caio un

immobile e poi quest'ultimo pretende di esercitare dei diritti, Tizio puo agire per far dichiarare che

l'atto è simulato.

Il codice civile stabilisce che se le parti hanno voluto, invece, concludere un contratto diverso da

quello apparente, ha effetto tra loro il contratto dissimulato, ma si richiede che sussistano i requisiti

di forma e di sostanza.

Per esempio, se una vendita immobiliare per il prezzo di 100 dissimula un reale prezzo di 200,

questa pattuizione è valida solo se il patto relativo al prezzo è stato stipulato per iscritto essendo un

elemento essenziale della vendita.

Per quanto riguarda gli effetti dell'atto simulato di fronte a terzi, i terzi estranei al contratto simulati

possono farne accertare l'inefficacia. Per esempio, i creditori di Tizio possono far dichiarare la

simulazione della falsa vendita allo scopo di aggredire il bene del loro debitore, uscito dal

patrimonio di quest'ultimo solo apparentemente.

Piu delicato è il discorso per quanto riguarda i terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare

apparente. Vige sempre la tutela dell'affidamento, perché anche in questo caso la legge dispone che

la simulazione non puo essere opposta nè dalle parti contraenti nè dagli aventi causa o dai creditore

del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente.

Pertanto se Primus vende con un contratto simulato la proprietà di un bene a Secundus e Secundus

abusi di questo e venda i suoi diritti (benchè apparenti) a Tertius, Tertius se ha acquistato in buona

fede e non era a conoscenza dell'atto simulato e non avrebbe potuto saperlo usando la normale

diligenza, allora Tertius diventa proprietario a tutti gli effetti e Primus non gli puo opporre di essere

il vero proprietario.

In questo caso, la buona fede si presume, quindi spetterà a chi vuole opporre la simulazione fornire

la prova che il terzo acquirente era in mala fede.

Il negozio simulato va tenuto distinto dal negozio indiretto, che si ha quando un determinato effetto

giuridico non viene realizzato immediatamente ma viene conseguito attraverso una via ttaversa,

ponendo in essere atti diretti ad altri effetti, ma che con la loro combinazione realizzano il risultato

perseguito.

In questi casi, il negozio viene posto in essere per uno scopo pratico diverso da quello tipico. La

differenza sta in questo: mentre nel negozio simulato le parti si accordano per escludere gli effetti

dell'atto, in quello indiretto il negozio è realmente voluto, sebbene poi le parti si prefiggono scopi

ulteriori (indiretti) rispetto a quelli normali dell'atto posto in essere.

INVALIDITA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se l'atto è carente dei presupposti o dei requisiti richiesti dalla legge o se i limiti imposti alla liberta

negoziale sono stati superati o se la volontà è stata viziata, allora l'atto è invalido.

Il negozio giuridico è percio invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare

pieno ed inattaccabile valore giuridico.

Un'importante distinzione va comunque fatta tra validità ed efficacia.

I negozi giuridici sono atti di autonomia mediante i quali i privati mirano a conseguire determinati

risultati che vengono realizzati se il negozio è efficace. L'efficacia è dunque l'idoneità del negozio a

produrre determinati effetti giuridici.

Non necessariamente un negozio efficace è anche valido e viceversa.

Di regola, un atto valido è anche efficace ma puo accadere che un atto valido sia inefficace (come

nel caso di un testamento che produce i suoi effetti prima della morte del testatore oppure nel caso

di un contratto sottoposto a condizione sospensiva ecc.)

Allo stesso modo, un atto invalido puo essere efficace (come nel caso di un contratto annullabile

che produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato davanti al giudice).

L'invalidità puo dunque assumere due aspetti: la nullità e l'annullabilità.

NULLITA

Un atto si dice nullo quando è inidoneo a produrre i suoi effetti tipici, a prescindere dalla causa

della nullità, ossia dal vizio che lo determina. Le cause di nullità contemplate dall'art 1418 cc

possono raggrupparsi in tre categorie. Vi sono:

1) le nullità testuali, che sono quei casi che si qualificano come nulli perché espressamente

previsti dalla legge (es. Nullità del matrimonio del coniuge di chi sia stato erroneamente

dichiarato morto presunto; nullità di una transazione relativa a contratto illecito ecc.)

2) le nullità strutturali, quando si ha la mancanza o il vizio di uno degli elementi essenziali del

negozio (mancanza di accordo o causa oppure mancanza della forma quando è richiesta ad

substantiam)

3) le nullità virtuali, che si hanno quando sono il negozio è contrario a norme imperative. In tal

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Publisher
A.A. 2014-2015
67 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher danpal9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Palmeri Giuseppa.