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L'ordinamento giuridico

Ogni società, ossia ogni aggregazione di persone con un medesimo scopo, non può vivere senza un complesso di regole volto a disciplinare i rapporti tra i componenti della società stessa. Affinché un gruppo sia "organizzato", è necessario che vi siano regole di condotta che ogni individuo deve seguire, ossia regole obbligatorie e stabilite da appositi organi competenti; qualora l’organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le norme, deve concludersi che la collettività si è sciolta.

Il sistema di regole appena descritto è riassumibile con il termine "ordinamento giuridico" e il complesso di norme che costituisce ciascun ordinamento giuridico rappresenta il "diritto positivo" di quella società; da sempre è inoltre riconosciuta l’idea di un "diritto naturale", inteso come matrice di princìpi eterni e universali.

La società politica

Tra tutte le forme di collettività, gode di una maggiore importanza la società politica. L’organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo e a potenziare la difesa dell’intera collettività contro i pericoli esterni, promuovendo in ogni caso il benessere: benessere che deve essere non del singolo individuo, bensì dell’intera comunità.

La società politica più importante è lo Stato. Lo Stato è composto da una comunità di individui (cittadini di quello stesso Stato) che vivono in un determinato territorio (circoscritto da precisi confini), sul quale si impone la sovranità dello Stato stesso. Da non dimenticare però è la presenza di altri ordinamenti internazionali, come ad esempio quello dell’Unione Europea: l’art. 10 della Costituzione Italiana, ad esempio, afferma che “l’ordinamento italiano si conforma alle norme rispettodel diritto internazionale”, mentre l'articolo 11 parla di una sovranità nazionale limitata, alle norme internazionali, cioè si pone ad un livello inferiore rispetto al diritto internazionale (tranne nel caso in cui le norme internazionali non non vadano a ledere i nostri principi costituzionali).

Il diritto e le norme giuridiche

Il diritto è il potere di fare qualcosa, concesso dalla legge quando l’interesse è meritevole di tutela, ossia quando l’interesse è lecito e conforme alla legge. Il diritto può essere inteso in senso soggettivo, quando il potere è riconosciuto dalla legge per la soddisfazione di un interesse personale, purché quest'ultimo sia lecito, o oggettivo, quando si tratta di una norma di diritto, ossia di una regola posta dallo Stato stesso, che impone un determinato obbligo di comportamento. Il comportamento è positivo-commissivo quando impone il dovere di fare qualcosa; è invece negativo-omissivo, quando impone il non-dovere di fare qualcosa.

Ciascuna delle regole che compongono l’ordinamento giuridico si chiama "norma giuridica" (in quanto appartenente allo "ius"), ed è dotata di autorità. I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano "fonti". Quindi, si dice fonte del diritto, l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare l'ordinamento giuridico stesso.

Una norma è un periodo ipotetico, o per meglio dire un enunciato prescrittivo che è composto dalla previsione di un accadimento eventuale e della sua conseguenza giuridica. La fattispecie, invece, è la parte della norma che descrive l’evento che intende regolare. Può essere:

  • Astratta (fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma, la quale indicherà cosa deve verificarsi affinché si produca una conseguenza giuridica)
  • Concreta (fatti realmente verificatisi)

Poi, può anche essere:

  • Semplice, quando è composta da un solo fatto
  • Complessa, quando è costituita da una pluralità di fatti giuridici

In ogni caso, non bisogna confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge. La legge, infatti, è un atto normativo scritto, che nell’ordinamento italiano è elaborato da organi competenti a questo. È quindi possibile affermare che la legge contiene le norme giuridiche.

La norma giuridica è caratterizzata da connotati essenziali:

  • Generalità, in base alla quale la legge non è dettata per singoli individui ma per tutti (si dice che ha quindi efficacia erga omnes, verso tutti)
  • Astrattezza: la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per situazioni ipotetiche (per l'appunto, fattispecie astratte). Ciò significa che possiede delle caratteristiche comuni per essere poi applicata nei casi generali.

Anche l'eguaglianza e l'imparzialità sono due principi che caratterizzano la legge. L'articolo 3 della Costituzione, enuncia il principio di eguaglianza e ne dà una formulazione complessa. Nel primo comma, esso esprime il principio di eguaglianza formale, nonché una serie di specifici divieti di discriminazione (viene per questo chiamato il "nucleo forte" dell'eguaglianza); nel secondo comma, esprime il principio di eguaglianza sostanziale.

Il nucleo forte del principio di eguaglianza vieta a ogni individuo distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il principio di eguaglianza sostanziale, invece, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È quindi compito della Repubblica mettere in atto il principio di eguaglianza formale, rimuovendo tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, per l'appunto, impediscono l'eguale godimento dei diritti e delle libertà di tutti gli individui.

Le norme giuridiche si caratterizzano per il fatto di mettere in rilievo il potere coercitivo, appartenente allo Stato, con la conseguenza che se si verifica la situazione ipotetica prevista dalla norma giuridica, si ha una relativa conseguenza negativa, che si traduce in una specifica sanzione, che può essere il risarcimento dei danni, la limitazione della libertà personale ecc.

Efficacia temporale delle leggi

Entrata in vigore di una legge

Dopo l’approvazione da parte delle due Camere si richiede:

  • La promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica (art. 73 Costituzione)
  • La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 73 Costituzione)
  • Il decorso di un periodo di tempo (detto vacatio legis) che va dalla pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore e di regola è di quindici giorni (art. 10 preleggi).

Una volta entrata in vigore tutti sono tenuti a rispettare la legge.

Abrogazione di una legge (art. 15 preleggi)

Una legge viene abrogata quando una nuova legge determina la cessazione degli effetti di quella vecchia (la vecchia legge abrogata verrà applicata solo a tutti i rapporti giuridici nati prima della nuova legge). L’abrogazione di una legge può essere:

  • Espressa, qualora la nuova disposizione dichiara esplicitamente abrogata la legge anteriore e i suoi articoli
  • Tacita, qualora la nuova disposizione non menzioni la legge anteriore ma sia comunque incompatibile con questa o quando la nuova legge regolamenta la materia regolamentata dalla legge anteriore.

Inoltre l’abrogazione espressa può essere effettuata anche tramite referendum popolare: sono richieste 500,000 firme oppure la richiesta di 5 consigli regionali e la proposta di abrogazione è approvata solo se viene deciso a maggioranza. Fenomeno simile, ma diverso, rispetto all’abrogazione è la deroga che si verifica quando la nuova norma si sostituisce alla precedente, ma solo e soltanto per alcuni specifici casi; la norma posteriore continua a valere per tutte le altre fattispecie. Si verifica qualora la Corte Costituzionale stabilisca che la dichiarazione di incostituzionalità norma risulta incompatibile con la Costituzione. Tale dichiarazione annulla la norma incostituzionale, come se questa non fosse mai stata emanata e non è più valida anche per i fatti verificatisi in precedenza.

Irretroattività

Le leggi non possono avere effetto retroattivo, cioè non possono disciplinare casi già accaduti. Tuttavia, nel nostro ordinamento le leggi penali sono retroattive e lo sono sicuramente retroattive le leggi interpretative: infatti queste, vanno a spiegare l’intenzione di una legge già esistente, e quindi hanno effetto dall’emanazione di quest’ultima.

Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è la relazione tra due soggetti, regolata dall'ordinamento giuridico. I due soggetti sono il soggetto attivo, che è colui al quale l'ordinamento giuridico attribuisce un potere (diritto soggettivo) e soggetto passivo, che è colui a carico del quale sussiste un dovere. I soggetti tra i quali intercorre il rapporto giuridico si dicono "parti" e contrapposto al termine di parte è quello di "terzo", che è quindi colui che è estraneo ad un determinato rapporto.

L'idoneità ad essere soggetti, cioè ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, viene definita come capacità giuridica, che compete non solo alle persone fisiche ma anche agli enti (associazioni, fondazioni, società, enti pubblici ecc). Occorre poi distinguere tra gli enti che sono "persone giuridiche" ed "enti non dotati di personalità". La differenza sta nel fatto che i primi, essendo ufficialmente riconosciuti dall'ordinamento, hanno un'autonomia patrimoniale perfetta: avere autonomia patrimoniale perfetta, per un ente, significa che possiede un proprio patrimonio e risponde delle eventuali obbligazioni, proprio con quel patrimonio.

Già per il solo fatto della nascita, l'uomo acquisisce la capacità giuridica e diventa quindi soggetto di diritto. La capacità giuridica compete quindi indifferentemente a tutte le persone e proprio per questo non può mai essere persa. Si acquisisce con la nascita e si perde con la morte. La nascita è, quindi, condizione sufficiente per far acquisire alla persona la capacità giuridica. Però, per l'accesso ad alcuni rapporti, la nascita non è sufficiente; sono richiesti anche altri presupposti: così, per esempio, se il soggetto vuole contrarre matrimonio deve avere almeno 16 anni di età oppure per fare testamento deve aver compiuto i 18 anni. Se questi altri presupposti non sussistono, il soggetto viene definito "incapace".

Alcune posizioni giuridiche sono però tutelate ancor prima della nascita, quando il soggetto non è ancora nato ma è stato concepito. Il codice civile attribuisce, infatti, al concepito la capacità di entrare nel testamento dei genitori, la capacità di ricevere per donazione, il diritto al risarcimento nel caso di danno alla salute o all'integrità fisica eventualmente cagionatagli dal medico negligente. Con la nascita quindi, il soggetto acquisisce la capacità giuridica, ma è solo al momento della maggiore età, diciotto anni, che acquisisce anche la capacità di agire, ossia l'idoneità a porre in essere atti negoziali destinati a produrre effetti nella sua sfera giuridica. Ogni soggetto quindi possiede sia la capacità giuridica (acquisita al momento della nascita), sia la capacità di agire (acquisita al compimento dei diciotto anni). Ma va precisato che, mentre la capacità giuridica si perde solo con la morte, proprio perché compete a tutti in quanto essere umano; la capacità di agire può non aversi oppure perdersi, per varie cause. Per questo motivo il codice civile prevede gli istituti:

  • Della minore età
  • Dell'interdizione giudiziale
  • Dell'inabilitazione
  • Dell'emancipazione
  • Dell'amministrazione di sostegno
  • Dell'incapacità di intendere e di volere, detta anche "incapacità naturale"

Incapacità di agire per minore età

Secondo l'art 2 del codice civile la maggiore età è fissata al compimento dei diciotto anni. Prima di quel momento il soggetto è ritenuto incapace di negoziare e contrattare. Con la maggiore età, la persona acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia richiesta una diversa età, infatti:

  • L'ultra 16enne può stipulare contratti di lavoro
  • L'ultra 16enne è giudizialmente ammesso al matrimonio
  • L'ultra 16enne può effettuare il riconoscimento del figlio naturale

Quindi il minore non può stipulare direttamente altri atti negoziali. Infatti l'art 1425 al comma 1, stabilisce che "Il contratto è annullabile se una delle due parti era legalmente incapace di contrattare". L'atto posto in essere dal minore può essere impugnato entro 5 anni dal raggiungimento della maggiore età. Devono però ritenersi accessibili tutti quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana; è proprio grazie a questo articolo del codice civile che il minore può comprare cibo, vestiti, biglietti dell'autobus. Ciascuno di essi infatti è un contratto e di regola il minore, proprio per non aver raggiunto la capacità di agire, detta anche capacità negoziale, non potrebbe stipulare. Ma essendo necessari alla vita quotidiana, il codice civile ha voluto rimediare in questo modo. La gestione del patrimonio del minore spetta ai genitori

  • Disgiuntamente (senza che sia necessaria la presenza del figlio), negli atti di ordinaria amministrazione, ossia quelli che non comportano rischi per il patrimonio stesso
  • Congiuntamente (insieme al figlio), negli atti di straordinaria amministrazione (per es, nel caso della vendita di un appartamento intestato al minore)

Incapacità di agire per interdizione

L'interdizione giudiziale è pronunciata con sentenza dal tribunale, allorquando ricorrono:

  • Infermità di mente (per tale intendendosi una malattia che mina profondamente il soggetto nella sua sfera intellettiva e/o volitiva)
  • Abitualità di detta infermità (deve essere un'infermità non transitoria)
  • Incapacità del soggetto di provvedere, a causa dell'infermità, ai propri interessi
  • Necessità di assicurare al soggetto un'adeguata protezione

Successivamente si passa all'esame diretto dell'interdicendo, da parte del giudice. Una volta esaminato, il giudice può nominare un tutore provvisorio e la sentenza viene annotata nel registro delle tutele e comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per essere annotata a margine dell'atto di nascita. Condizione giuridica dell'interdetto: NON può compiere atti negoziali, se non quelli necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Può solo compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione, autonomamente o accompagnato dal tutore. Inoltre all'interdetto è precluso il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale e la possibilità di fare testamento.

Il codice penale prevede poi, come pena accessoria alla reclusione per atti non colposi, l'interdizione legale. La sua situazione è come quella dell'interdetto giudiziale e tutti gli atti che l'interdetto compirebbe, sia legale o giudiziale, sono annullabili. Con una differenza:

  • L'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto legale può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse (cosiddetta annullabilità assoluta)
  • Gli atti compiuti dall'interdetto giudiziale sono annullabili solo su proposta dell'interdetto o del tutore.

Incapacità di agire per inabilitazione

L'inabilitazione è pronunciata dal giudice, quando ricorrono uno di questi presupposti:

  • Infermità di mente, ma non talmente grave da dar luogo all'interdizione giudiziale
  • Prodigalità
  • Abuso abituale di bevande alcoliche e stupefacenti
  • Sordità o cecità dalla nascita

L'inabilitato può autonomamente compiere atti di ordinaria amministrazione (quelli che non causano rischio per il suo patrimonio); deve essere invece accompagnato dal tutore, quando compie atti di straordinaria amministrazione.

Emancipazione

Il minore di età che contrae matrimonio su autorizzazione del giudice si sottrae alla disciplina del minore d'età. La sua condizione giuridica è simile a quella dell'inabilitato, ossia può compiere atti di ordinaria amministrazione, ma deve essere accompagnato dal tutore per quelli di straordinaria amministrazione.

Il tutore può essere uno dei genitori, entrambi i genitori oppure anche il coniuge, qualora sia maggiorenne. L'eventuale annullamento del matrimonio, fa mantenere ugualmente l'emancipazione al minore, fino al raggiungimento dei suoi diciotto anni.

Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è pronunciata in presenza di un soggetto con grave menomazione fisica o psichica e quando, soprattutto, questo soggetto non può provvedere da solo ai propri interessi, proprio a causa di questa menomazione. Il giudice tutelare adotta tutti i provvedimenti urgenti per il soggetto; tale procedimento viene poi annotato nell'apposito registro delle tutele e anche a margine dell'atto di nascita. Viene poi scelto dal giudice un amministratore di sostegno con il compito di curare gli interessi e gli affari del soggetto. Nell'atto, il giudice deve indicare:

  • Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere per conto dell'amministrato.
  • Gli atti in cui l'amministratore deve semplicemente dare il suo assenso

Per gli atti non previsti dal giudice, l'amministrato conserva la possibilità di agire autonomamente.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher danpal9 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Palmeri Giuseppa.
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