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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Obbligazione: rapporto tra due soggetti (passivo: debitore e attivo: creditore) in forza del quale

il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione (venditore è tenuto

alla consegna del bene). Al debitore fa capo una determinata obbligazione mentre al creditore

un diritto di credito. Creditore ha bisogno dell’indispensabile cooperazione del debitore. Diritto

del creditore è un diritto relativo perché è nei confronti del debitore (può essere fatto valere

solo nei suoi confronti).

!

Diritto di credito vs diritto reale

↓ ↓

Diritto nei confronti di un Diritto sulla cosa

soggetto obbligato ad una det

prestazione

!

Il potere del creditore sul bene è mediato (godimento del bene gli è garantito attraverso la

condotta imposta al debitore) e relativo (può esercitarsi nei confronti del solo debitore e non

erga omnes come nell’ipotesi di diritto reale). Per questo si parla di diritti personali di

godimento e non reali di godimento. Debitore risponde dell’inadempimento con tutti i suoi beni

presenti e futuri : responsabilità patrimoniale. Quindi creditore può aggredire solo patrimonio

dell’obbligato tramite esecuzione forzata. Esecuzione forzata in forma specifica nei casi di:

obbligo di consegnare una cosa specifica, obbligo di facere fungibile, obbligo di concludere un

contratto, obbligo di non facere. Negli altri casi il creditore può solo chiedere risarcimento danni

subiti con la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, di un

credito pecuniario suscettibile di esecuzione coattiva. Le obbligazioni possono sorgere:

- da contratto

- da fatto illecito

- ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico es titoli

di credito

esse sono le FONTI delle obbligazioni.

Il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione a prescindere

dalla fonte da cui volta a volta l’obbligazione concretamente discende; trattando poi

separatamente delle singole fonti da cui la stessa può derivare. (art 1173, 1320). Obbligazione a

fonte contrattuale: pluralità di fonti quindi al suo inadempimento conseguono sanzioni previste

in caso di inadempimento dell’obbligazione (risarcimento danno) e quelle previste in tema di

inadempimento del contratto.

Obbligazione cd civile vs obbligazione naturale (quando una x prestazione è dovuta non già in

forza di una delle fonti di cui si è appena detto ma in esecuzione di un dovere MORALE O

SOCIALE). Il debitore non è obbligato a eseguire una prestazione oggetto di un’obbligazione

naturale, ma se la esegue non può chiederne la restituzione. Quest’ultimo effetto presuppone il

concorrere di alcuni presupposti:

- spontaneità dell’esecuzione (la prestazione deve essere eseguita senza coazione es

minaccia)

- capacità del soggetto che esegue la prestazione

- proporzionalità tra la prestazione eseguita , da un lato, e i mezzi di cui l’adempiente

dispone e l’interesse da soddisfare dall’altro.

il diritto dell’accipiens (creditore) di non restituire la prestazione effettuata a suo favore in

adempimento di un’ obblig naturale costituisce l’unico effetto di un’obblig naturale. Esempi di

adempimenti di obblig naturali sono: pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in

misura extralegale, prestazioni gratuite (no donazioni), prestazioni effettuate a favore di

parenti nei cui confronti non sussista obbligo alimentare.

I SOGGETTI

I soggetti attivo e passivo del rapporto devono essere determinati o tuttalpiù determinabili. La

titolarità passiva di un rapporto si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro

diritto reale su un determinato bene (spese condominiali gravano sui proprietari di singole unità

immobiliari) .

Obbligazione a soggetto determinabile (nell’hp in cui prometto premio a chi mi riporti indietro il

cane. Purchè sussista rapporto obbligatorio è INDISPENSABILE la presenza di almeno due

soggetti: deb e cred. Oppure c’è obbligazione plurisoggettiva: Si ha nei casi di:

obbligazione solidale, che si ha quando:

• ciascuno dei più debitore è obbligato a effettuare a favore dell’unico creditore

o l’intera prestazione e l’esecuzione di questa (fatta da uno qualsiasi di essi) ha

effetto liberatorio a favore di tutti gli altri: obbligazione solidale passiva

ciascuno dei creditori ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera

o prestazione e l’esecuzione fatta a uno dei creditori estingue l’obbligazione:

obbligazione solidale attiva

obbligazione parziaria si ha quando:

• ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria

o prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere

eseguita da ciascun condebitore per la sua parte: obbligazione parziaria passiva

ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria

o prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere

eseguita a favore singolarmente degli altri creditori per la quota di rispettiva

spettanza: obbligazione parziaria attiva

in caso di pluralità di debitori di una stessa prestazione essi sono tenuti in solido se dalla legge

non risulta diversamente: presunzione di solidarietà passiva. Questa regola tutela creditore:

creditore di obblig solidale passiva si trova in situazione più favorevole rispetto a creditore di

obbligazione parziaria passiva xk quest’ultimo non solo deve chiedere adempimento della

prestazione a ciascun debitore ma corre anche il rischio dell’insolvenza di uno dei debitori. In

caso di pluralità di creditori si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle hp espressamente

previste dalla legge. LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Obbligazione solidale passiva

a) nei rapporti (c.d esterni) tra deb e cred valgono i seguenti principi:

- creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori per ottenere adempimento. Il

coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dell’adempimento

integrale salvo che la legge non preveda a suo favore il beneficio di escussione:

onere del creditore di procedere nei confronti di altro coobbligato.

- Effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati con

conseguente liberazione di tt gli altri

- La costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in

mora gli altri

- La rinuncia da parte del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori

non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori

b) Nei rapporti (c.d interni) tra coobbligati valgono questi presupposti:

- Il carico della prestazione si divide tra essi in modo eguale se non risulta

diversamente

- Se uno dei condebitori solidali ha risposto al creditore l’intera prestazione ha

diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza:

azione di regresso.

- Nell’hp in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente la

perdita si ripartisce tra tutti gli altri condebitori.

Obbligazioni:

1) Indivisibili: hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale

2) Divisibili: le altre

Mentre la regola generale vuole che se muore il debitore i suoi eredi sono tenuti non già in solido

ma solo in proporzione delle rispettive quote, in caso di obblig indivisibile l’erede non può dare

una parte soltanto della prestazione ma ciascuno è tenuto per l’ intero.

La prestazione deve:

- essere suscettibile di valutazione economica→ patrimonialità della prestazione

- rispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (es culturale)

!

Può consistere in:

a) Dare (trasferimento del diritto su un bene ovvero nella consegna di un bene):

- generiche (debitore è tenuto a dare cose non ancora individuate)

- specifiche

!

b) Facere (compimento di un’attività materiale o giuridica (stipulazione di un contratto):

- Obbligazioni di mezzi: debitore è tenuto a svolgere x attività, senza garantire che

creditore consegua il risultato sperato (medico che cura malato)

- Obbligazioni di risultato: debitore è tenuto a realizzare un x risultato quale esito

della propria attività es muratore

c) non facere (osservanza di una condotta omissiva)

prestazione si distingue in:

1) fungibile: se per il creditore non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali di chi

la esegue

2) infungibile nel caso contrario

!

per l’ESISTENZA dell’obbligazione è necessario che la prestazione dovuta sia POSSIBILE, LECITA,

DETERMINATA (O DETERMINABILE)

Sempre con riferimento alla prestazione dovuta, le obbligazioni si dividono in:

a) semplici: hanno ad oggetto un’unica prestazione che il debitore per liberarsi è tenuto

senz’altro ad eseguire

b) alternative: hanno ad oggetto due o più prestazione ma debitore si libera eseguendone

una sola e può scegliere lui quale.

c) facoltative. Hanno ad oggetto una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi

eseguendone un’altra. Se l’unica prestazione dedotta in obbligazione diviene impossibile

per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue; se diviene impossibile

l’altra l’obbligazione permane e il debitore non può liberarsi che eseguendo la

prestazione dedotta in obbligazione

!

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: quelle in cui debitore è tenuto a dare al creditore una somma di

denaro. Ciò che importa relativamente alla moneta quale mezzo di pagamento è il suo valore

reale (potere d’acquisto) non quello nominale (il suo valore numerico).

Principio nominalistico: il debitore si libera pagando alla scadenza la medesima quantità di pezzi

monetari inizialmente fissata nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito e

indipendentemente dal fatto che nel frattempo il potere d’acquisto del denaro sia diminuito→

rischio del deprezzamento monetario grava sul creditore. Per cautelarsi le parti possono

concordare le clausole di indicizzazione. A questo principio si sottraggono le c.d obbligazioni di

valore.

La Liquidazione dell’obbligazione di valore va effettuata: vedi p 378 da metà in giù.

!

GLI INTERESSI

= obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale pur

esse a contenuto pecuniario. Quanto alla fonte, essi si dividono in:

- legali: dovuti in forza di una previsione di legge. Producono interessi di pi

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A.A. 2014-2015
49 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrstedde di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Sartori Filippo.