Diritto e norma
Diritto: fenomeno sociale, strumento che regola la vita sociale. Risolve conflitti sociali. Insieme di regole vigenti in determinato territorio.
Norma
Enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un’ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica che può consistere, esemplificando, nell’acquisto di un diritto.
Fattispecie
Parte della norma che descrive l’evento che intende regolare:
- Astratta: un complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica.
- Concreta: non più un modello configurato ipoteticamente ma un complesso di fatti realmente verificatisi e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati.
La fattispecie può consistere in un unico fatto (morte di una persona da cui deriva apertura della sua successione): fattispecie semplice. Fattispecie complessa: costituita da una pluralità di fatti giuridici.
Norme giuridiche
Le norme giuridiche (NG) sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione) in quanto vi è una conseguenza in danno del trasgressore (sanzione) la cui minaccia favorirebbe l’osservanza spontanea della norma (funzione dissuasiva della sanzione). La sanzione può operare in modo diretto (realizzando il risultato che la legge prescrive; viene distrutto a spese dell’obbligato ciò che è stato fatto in violazione di un obbligo) e indiretto (l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione). Nel diritto privato la sanzione non opera, di regola, direttamente.
Caratteri generali della NG: astrattezza e generalità dei precetti.
- Generalità: la legge non deve essere dettata per i singoli individui (quindi in modo da essere applicata ad una sola persona) bensì o per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti.
- Astrattezza: la legge non deve essere dettata per specifiche norme, ma per fattispecie astratte, ossia per situazioni individuate ipoteticamente. Quindi la norma si presta ad applicarsi a chiunque si verrà a trovare nella situazione prefigurata dalla norma.
Principi fondamentali
Principio di eguaglianza
Ha due profili:
- Eguaglianza formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni. Si parla però di cittadini non di stranieri anche se corte costituzionale ha detto che questo principio va rispettato per tutti. Es: se al disabile è impedito l’accesso a un pubblico ufficio perché manca l’ascensore non c’è uguaglianza sostanziale ma solo quella formale.
- Eguaglianza sostanziale: uguaglianza che si verifica nella realtà. Impegna la repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana in quanto limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. Si tratta di un’indicazione programmatica rivolta al legislatore sollecitato ad assumere misure idonee ad attenuare le differenze di fatto, economiche e sociali che discriminano le categorie svantaggiate (art 3).
Principio di imparzialità
Obbligo di applicare le leggi in modo eguale senza arbitrarie differenziazioni (la legge è eguale per tutti).
Equità
Giustizia del singolo.
Principio della certezza del diritto
L’ordinamento sacrifica spesso la giustizia del singolo all’esigenza della certezza del diritto in quanto ritiene pericoloso affidarsi alla valutazione soggettiva del giudice e preferisce che i singoli possano prevedere quali saranno le conseguenze del loro comportamento. Ciò presuppone:
- Comprensibilità delle leggi
- Stabilità della giurisprudenza
- Irretroattività delle norme
La legge stabilisce quindi che il giudice nel decidere le controversie deve seguire le norme del diritto e può far ricorso all’equità soltanto nel caso in cui la stessa legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Divisione tra diritto pubblico e privato
Diritto pubblico
Disciplina l’organizzazione dello stato e degli altri enti pubblici. Es: dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo ubbidire alle segnalazioni dei vigili.
Diritto privato
Disciplina le relazioni interindividuali sia dei singoli che degli altri enti privati lasciando all’iniziativa personale anche l’attuazione delle singole norme. Es disciplina della famiglia o del rapporto di lavoro.
Norme di diritto privato
- Inderogabili (cogenti): norme la cui applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico prescindendo dalla volontà degli interessati.
- Derogabili (dispositive): norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
Ai fini della certezza del diritto, nel caso in cui la volontà dei singoli non sia manifestata, il legislatore enuncia una regola corrispondente al modello abituale di regolamentazione di quel tipo di operazione economica che le parti possono rendere inoperante con espressa manifestazione di volontà.
Norma suppletiva: si applicano solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie. La legge interviene dove i privati hanno lasciato privo di regolamentazione.
Fonti legali di produzione delle norme giuridiche
Atti e fatti che sono idonei a produrre diritto. Dalle fonti di produzione si distinguono le fonti cognitive: documenti ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo (gazzetta ufficiale).
- Fonti materiali: atti/fatti produttivi di norme generali ed astratte; l’accento cade sul risultato.
- Fonti formali: atti/fatti idonei a produrre diritto; l’accento cade sull’atto.
Ogni ordinamento giuridico deve stabilire le norme sulla produzione giuridica ossia a quali autorità, a quali organi e con quali procedure sia affidato il potere di emanare norme giuridiche e con quali valori gerarchici.
Il rapporto obbligatorio
Definizione di obbligazione
Rapporto tra due soggetti (passivo: debitore e attivo: creditore) in forza del quale il primo è tenuto nei confronti del secondo ad una determinata prestazione (venditore è tenuto alla consegna del bene). Al debitore fa capo una determinata obbligazione mentre al creditore un diritto di credito. Il creditore ha bisogno dell’indispensabile cooperazione del debitore. Diritto del creditore è un diritto relativo perché è nei confronti del debitore (può essere fatto valere solo nei suoi confronti).
Diritto di credito vs diritto reale
- Diritto di credito: diritto nei confronti di un soggetto obbligato ad una determinata prestazione.
- Diritto reale: diritto sulla cosa stessa.
Il potere del creditore sul bene è mediato (godimento del bene gli è garantito attraverso la condotta imposta al debitore) e relativo (può esercitarsi nei confronti del solo debitore e non erga omnes come nell’ipotesi di diritto reale). Per questo si parla di diritti personali di godimento e non reali di godimento. Il debitore risponde dell’inadempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri: responsabilità patrimoniale. Quindi il creditore può aggredire solo patrimonio dell’obbligato tramite esecuzione forzata.
Esecuzione forzata
Esecuzione forzata in forma specifica nei casi di:
- Obbligo di consegnare una cosa specifica
- Obbligo di facere fungibile
- Obbligo di concludere un contratto
- Obbligo di non facere
Negli altri casi il creditore può solo chiedere risarcimento danni subiti con la sostituzione, alla prestazione originariamente dovuta e rimasta inadempiuta, di un credito pecuniario suscettibile di esecuzione coattiva.
Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni possono sorgere:
- Da contratto
- Da fatto illecito
- Ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico es titoli di credito
Esse sono le fonti delle obbligazioni. Il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione a prescindere dalla fonte da cui volta a volta l’obbligazione concretamente discende; trattando poi separatamente delle singole fonti da cui la stessa può derivare. (art 1173, 1320).
Obbligazione a fonte contrattuale
Pluralità di fonti quindi al suo inadempimento conseguono sanzioni previste in caso di inadempimento dell’obbligazione (risarcimento danno) e quelle previste in tema di inadempimento del contratto.
Obbligazione civile vs obbligazione naturale
Quando una prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti di cui si è appena detto ma in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il debitore non è obbligato a eseguire una prestazione oggetto di un’obbligazione naturale, ma se la esegue non può chiederne la restituzione. Quest’ultimo effetto presuppone il concorrere di alcuni presupposti:
- Spontaneità dell’esecuzione (la prestazione deve essere eseguita senza coazione es minaccia)
- Capacità del soggetto che esegue la prestazione
- Proporzionalità tra la prestazione eseguita, da un lato, e i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare dall’altro
Il diritto dell’accipiens (creditore) di non restituire la prestazione effettuata a suo favore in adempimento di un’obbligazione naturale costituisce l’unico effetto di un’obbligazione naturale. Esempi di adempimenti di obbligazioni naturali sono: pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale, prestazioni gratuite (no donazioni), prestazioni effettuate a favore di parenti nei cui confronti non sussista obbligo alimentare.
I soggetti nel rapporto obbligatorio
Soggetti attivo e passivo
I soggetti attivo e passivo del rapporto devono essere determinati o tutt’al più determinabili. La titolarità passiva di un rapporto si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene (spese condominiali gravano sui proprietari di singole unità immobiliari).
Obbligazione a soggetto determinabile (nell’ipotesi in cui prometto premio a chi mi riporti indietro il cane). Purché sussista rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due soggetti: debitore e creditore.
Obbligazione plurisoggettiva
Si ha nei casi di:
- Obbligazione solidale, che si ha quando:
- Ciascuno dei più debitori è obbligato a effettuare a favore dell’unico creditore l’intera prestazione e l’esecuzione di questa (fatta da uno qualsiasi di essi) ha effetto liberatorio a favore di tutti gli altri: obbligazione solidale passiva
- Ciascuno dei creditori ha diritto nei confronti dell’unico debitore all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a uno dei creditori estingue l’obbligazione: obbligazione solidale attiva
- Obbligazione parziaria si ha quando:
- Ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita da ciascun condebitore per la sua parte: obbligazione parziaria passiva
- Ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori per la quota di rispettiva spettanza: obbligazione parziaria attiva
In caso di pluralità di debitori di una stessa prestazione essi sono tenuti in solido se dalla legge non risulta diversamente: presunzione di solidarietà passiva. Questa regola tutela il creditore: il creditore di obbligazione solidale passiva si trova in situazione più favorevole rispetto a creditore di obbligazione parziaria passiva perché quest’ultimo non solo deve chiedere adempimento della prestazione a ciascun debitore ma corre anche il rischio dell’insolvenza di uno dei debitori. In caso di pluralità di creditori si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Le obbligazioni solidali
Obbligazione solidale passiva
Nei rapporti (c.d esterni) tra debitore e creditore valgono i seguenti principi:
- Il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori per ottenere adempimento. Il coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dell’adempimento integrale salvo che la legge non preveda a suo favore il beneficio di escussione: onere del creditore di procedere nei confronti di altro coobbligato.
- Effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati con conseguente liberazione di tutti gli altri.
- La costituzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costituire in mora gli altri.
- La rinuncia da parte del creditore alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori.
Obbligazione solidale nei rapporti interni
Nei rapporti (c.d interni) tra coobbligati valgono questi presupposti:
- Il carico della prestazione si divide tra essi in modo eguale se non risulta diversamente.
- Se uno dei condebitori solidali ha risposto al creditore l’intera prestazione ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza: azione di regresso.
- Nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente la perdita si ripartisce tra tutti gli altri condebitori.
Tipologie di obbligazioni
- Indivisibili: hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale.
- Divisibili: le altre.
Mentre la regola generale vuole che se muore il debitore i suoi eredi sono tenuti non già in solido ma solo in proporzione delle rispettive quote, in caso di obbligazione indivisibile l’erede non può dare una parte soltanto della prestazione ma ciascuno è tenuto per l’intero.
La prestazione deve:
- Essere suscettibile di valutazione economica: patrimonialità della prestazione
- Rispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore (es culturale)
Può consistere in:
- Dare (trasferimento del diritto su un bene ovvero nella consegna di un bene):
- Generiche (debitore è tenuto a dare cose non ancora individuate)
- Specifiche
- Facere (compimento di un’attività materiale o giuridica come la stipulazione di un contratto):
- Obbligazioni di mezzi: debitore è tenuto a svolgere una certa attività, senza garantire che il creditore consegua il risultato sperato (medico che cura malato)
- Obbligazioni di risultato: debitore è tenuto a realizzare un certo risultato quale esito della propria attività, ad esempio un muratore
- Non facere (osservanza di una condotta omissiva)
Prestazione si distingue in:
- Fungibile: se per il creditore non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali di chi la esegue
- Infungibile nel caso contrario
Per l’esistenza dell’obbligazione è necessario che la prestazione dovuta sia possibile, lecita, determinata (o determinabile).
Sempre con riferimento alla prestazione dovuta, le obbligazioni si dividono in:
- Semplici: hanno ad oggetto un’unica prestazione che il debitore per liberarsi è tenuto senz’altro ad eseguire
- Alternative: hanno ad oggetto due o più prestazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola e può scegliere lui quale.
- Facoltative: hanno ad oggetto una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un’altra. Se l’unica prestazione dedotta in obbligazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue; se diviene impossibile l’altra l’obbligazione permane e il debitore non può liberarsi che eseguendo la prestazione dedotta in obbligazione.
Obbligazioni pecuniarie
Quelle in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. Ciò che importa relativamente alla moneta quale mezzo di pagamento è il suo valore reale (potere d’acquisto) non quello nominale (il suo valore numerico).
Principio nominalistico: il debitore si libera pagando alla scadenza la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito e indipendentemente dal fatto che nel frattempo il potere d’acquisto del denaro sia diminuito: rischio del deprezzamento monetario grava sul creditore. Per cautelarsi le parti possono concordare le clausole di indicizzazione. A questo principio si sottraggono le c.d. obbligazioni di valore.
La liquidazione dell’obbligazione di valore va effettuata sulla base di criteri specifici.
Gli interessi
Obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale pure a contenuto pecuniario. Quanto alla fonte, essi si dividono in:
- Legali: dovuti in forza di una previsione di legge. Producono interessi di pieno diritto i crediti liquidi (determinati o determinabili nel loro ammontare) ed esigibili (quelli cui il creditore è legittimato a chiederne il pagamento immediato)
- Convenzionali: cioè dovuti in forza di accordo tra debitore e creditore.
Quanto alla loro funzione:
- Corrispettivi: dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo
- Compensativi: dovuti al creditore di obbligazioni di “valore” es al creditore di somme di denaro a titolo di risarcimento danni. Essi rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli.
- Moratori: rappresentano una sorta di risarcimento per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli.
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