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LA PERSONA GIURIDICA E I SOGGETTI COLLETTIVI
Soggetto e Persona, in giurisprudenza, possono riguardare sia uomini, sia persone diverse dall’uomo, come enti
o gruppi. La persona giuridica, nacque come “creazione” di un soggetto artificiale da parte del legislatore. Così,
accanto alla persona fisica, troviamo la persona giuridica, ed entrambe possono essere titolari di diritti ed
obblighi nonché di atti giuridici.
Funzione della Personalità Giuridica
Lo scopo pratico della personalità giuridica è quello di stabilire una distinzione tra Universitas (insieme di
persone) e Singuli (individui che lo compongono), mettendo questi ultimi in grado di controllare le risorse e
l’attività dell’ente attraverso regole di organizzazione interna, ma tenendoli al riparo dalle conseguenze della
titolarità diretta dei rapporti.
In passato, questi vantaggi, sono stati molto ricercati da chi assumeva iniziative economiche di particolare
rischio.
Dunque, Persona significa “maschera” e la persona giuridica è proprio questo: un espediente del linguaggio
giuridico per riuscire a trattare dei rapporti giuridici come se esistesse “qualcuno”, che è diverso dai singoli
uomini, che può far funzionare l’organizzazione come se fosse un individuo a sé.
La prima grande distinzione tra queste organizzazioni è tra:
PROFIT: enti a scopo di profitto, ossia le Società, sia di persone che di capitale.
NO-PROFIT: enti che non hanno scopo di profitto, ossia le Associazioni, le Fondazioni, i Comitati.
La seconda grande distinzione tra queste organizzazione è tra:
Provvisti di Personalità Giuridica.
Enti Non Personificati.
La terza grande distinzione tra queste organizzazioni è tra:
Corporazioni: organizzazioni di tipo associativo dove prevale l’elemento personale (associazioni,
comitati, società).
Istituzioni: organizzazioni, private e pubbliche, in cui prevale l’elemento patrimoniale.
Tra gli enti provvisti di personalità giuridica, è bene distinguere tra:
Persone giuridiche Private: sono costituite attraverso un atto di autonomia privata, e perseguono
interessi particolari. I loro strumenti sono quelli del diritto privato. Sono le Associazioni, le Fondazioni,
le Società e i Consorzi. Nell'associazione, rimane determinante la volontà degli associati. Essa nasce
dall'accordo di più persone che decidono di collaborare per raggiungere uno scopo.
Nella fondazione, l'attività della fondazione rimane legata ai desideri del fondatore. Nasce da un atto
unilaterale con il quale il fondatore destina una determinata quantità di beni ad uno scopo.
Persone giuridiche Pubbliche: dette anche enti pubblici, sono lo Stato, gli altri enti territoriali (Regioni,
Provincie, Comuni) e tutti quelli che sono costituiti direttamente dalla legge e che si caratterizzano per
uno scopo di carattere pubblico, devono dunque operare per il bene della collettività. Dallo scopo di
carattere pubblico deriva anche l'attribuzione di poteri di carattere pubblicistico, che consentono, come
sappiamo, di porti in una situazione di supremazia verso i privati.
Connotati generali delle persone giuridiche
In ogni persona giuridica si ritrovano:
Un elemento Formale
Un elemento Materiale
Sono tutte combinazioni funzionali di uomini diretti ad uno scopo (Profit o No-Profit)
Sono tutte caratterizzate dalla presenza di una pluralità di individui
Hanno sempre una base patrimoniale
Pubblicità della loro costituzione
Inoltre:
Tutte le persone giuridiche hanno una Denominazione (nome della persona fisica) ed una Sede (luogo
del domicilio)
IMPORTANTE: La persona giuridica non nasce solo quando sono presenti tutte queste componenti, bensì quando
a questi elementi sostanziali si riconosce il riconoscimento formale, un requisito particolare che distingue certe
collettività da altre.
Tradizionalmente si distinguevano due differenti sistemi di riconoscimento della personalità giuridica:
Concessorio: per le associazioni e le fondazioni, riconoscimento per decreto dell'autorità governativa.
Normativo: per le società di capitali, riconoscimento tramite iscrizione nel Registro delle imprese.
Oggi il riconoscimento delle persone giuridiche si è semplificato:
Per Associazioni e Fondazioni il riconoscimento / acquisto della personalità giuridica avviene a seguito
dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso le prefetture. La domanda di riconoscimento
deve essere presentata alla prefettura della provincia in cui è stabilita la sede dell'ente. Presupposti per
il riconoscimento sono: uno scopo possibile e lecito ed un patrimonio adeguato alla realizzazione dello
scopo.
La capacità delle persone giuridiche
La legge prevedeva alcuni limiti per l'acquisto dei diritti da parte della persona giuridica. La legge prevedeva
infatti che la persona giuridica senza scopo di curo non potesse acquistare immobili, nè accettare donazioni o
eredità, senza un'autorizzazione governativa. Questo articolo è stato abrogato.
I BENI (Cap.7)
Il concetto di bene nel codice civile
"Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".
È una definizione antica, dunque va esaminata. Il bene, abbiamo detto, è:
a. Una cosa, b. Che può formare, C. Oggetto di diritti.
A. I. Senso più preciso, la cosa indica un'entità materiale, ed anche in senso giuridico ci si riferisce alla cosa
come ad una realtà materiale.
C. Il bene forma oggetto di diritti, dunque tutto ciò che non forma oggetto di diritti non possiamo definirlo come
un bene. Un oggetto di diritto si forma solo se viene a crearsi un conflitto di interessi sulla cosa, poiché non ce
n'è a sufficienza per tutti, dunque non sono beni il mare, l'aria, l'acqua, perché sono cose comuni a tutti.
B. Può formare, non forma. Ci sono cose che non sono oggetto di ritinti, ma che possono diventarlo. Ad
esempio il pesce che prima non è di nessuno, ed una volta pescato diventa del pescatore.
Esiste un'altra interpretazione di bene, perché quando nel codice si fa riferimento all'amministrazione dei beni,
non si fa riferimento solo alle cose, ovviamente, bensì a tutto ciò che è anche patrimoniale. Dunque come bene
si intende anche ogni diritto che abbia ad oggetto un'utilità economica.
Relazioni tra cose
Il rapporto di Pertinenza di cosa a cosa è molto importante. Si individua una cosa principale, ed un'altra,
chiamata appunto pertinenza, che è destinata in modo durevole al servizio della prima. Questo rapporto può
essere stabilito tra:
Due beni mobili: la cornice è pertinenza del quadro.
Un bene mobile ed uno immobile: le cassette delle lettere sono pertinenze di un condominio.
Due beni immobili: i garages sono pertinenze delle villette.
Quindi, ad esempio, se io acquisto la villetta ma non si parla del garage, io acquisto anche la proprietà di
quest'ultimo poiché legato alla villetta da rapporto di pertinenza.
Rapporto di cose composte
L'integrità della cosa composta dipende dal rapporto di pertinenza con un altro bene, come ad esempio le
automobili dipendono dal rapporto di pertinenza con le ruote, ai fini della loro integrità. Se invece prendiamo il
quadri e la cornice, il quadro rimane un capolavoro anche senza cornice.
Categorie di cose
Cose generiche: sono quelle di cui non interessa l'identità, ma solo l'appartenenza ad un genere.
Cose specifiche: sono quelle di cui interessa la loro identità: quel quadro, quel mobile, ecc.
Nel rapporto tra debitore e creditore di cosa generica, c'è un momento in cui essa viene individuata e si passa
dunque ad una cosa specifica; come quando vado in concessionaria e scelto l'auto, all'inizio scelgo una cosa
generica, in seguito l'auto che mi viene fatta vedere diventa specifica , se mi dicono "l'auto è questa".
Un discorso a parte merita il denaro la moneta sta andando sempre più verso il valore di unità ideale. Con la
diffusione dei mezzi elettronici, questo processo è accelerato. Dunque una distinzione va fatta anche tra cose:
Fungibili: sostituibili l'una all'altra, come il denaro. Questa o quella banconota da 50€ non fa differenza.
Infungibili: non sostituibili l'una dall'altra, ovvero uelle cose che esistono solo in un unico esemplare.
Consumabili: la cui normale utilizzazione ne implica l'estinzione, come il carburante.
Inconsumabili: la cui normale utilizzazione non ne implica l'estinzione. Al massimo solo il
deterioramento, come le automobili.
I corpo umano
La legge si preoccupa di vietare quegli atti da cui derivi una lesione permanente o che siano contrari all'ordine
pubblico ed al buon costume. Il soggetto è poi il proprietario dee proprie orti staccate dal corpo, non le braccia
se se le mozza, ma ad esempio dei capelli, e può venderli per far fabbricare una parrucca. Anche il cadavere,
per certi versi, è una cosa, della quale però non si può disporre se non nei limiti stabiliti dalla legge.
Beni mobili ed immobili
L'art. 812 distingue due grandi categorie di beni:
Immobili: sostanzialmente, tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo, come gli
alberi, gi edifici, le costruzioni, etc.. Per questo tipo di beni le procedure per ogni operazione sono
lunghe, perché, nonostante molti di essi non abbiano un valore elevato, è necessario un sistema di
sicurezza degli acquisti, legato proprio alla pubblicità nei registri.
Mobili: tutti gli altri mobili, ovvero quelli che non sono incorporati al suolo. Per questo tipo di beni
prevale la semplicità e la rapidità per qualsiasi operazione si voglia attuare, come l'alienazione. Non c'è
bisogno di andare a scrivere l'operazione in dei registri, nonostante molti beni mobili abbiano un valore
elevatissimo.
Esiste tuttavia un'ulteriore categoria, che avvicina le due appena elencate: sono i beni mobili registrati, come ti
aerei le automobili, i motoveicoli, i natanti, ecc.. Per la loro circolazione è previsto un sistema di pubblicità
tramite registri.
Le universalità, il patrimonio
Di universalità si parla spesso nel campo dei beni immobili. Ad esempio il gregge di un pastore, è definito come
un bene unico, ma anche come più beni dello stesso tipo, perché in realtà è composto da una pluralità di cose
che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.
Tra le universalità viene citata anche l'azienda, come compl