Diritto privato: l'ordinamento giuridico
Origine e scopo del diritto
La parola diritto deriva dal latino Directus e sottolinea il legame tra l'idea di diritto e quella di indirizzare i comportamenti umani nella direzione giusta, con le regole giuste. La regola è una norma di comportamento, ma richiama anche alla normalità.
Lo scopo del diritto è impedire che ognuno si faccia giustizia da sé, evitando dunque la violenza e la vendetta, inducendo i consociati a comportarsi lealmente e senza danneggiarsi a vicenda, vedendosi riconosciuto ognuno ciò che gli spetta. La regola di diritto che viene applicata deve essere percepita come "giusta" da entrambe le parti.
Spesso, al posto di diritto si usa legge, ed in effetti i due termini sono interscambiabili nell'ambito del diritto. Legge viene da lex, ed indica un insieme stabilito di leggi, di regole, stabilite in un testo. Dunque:
- Legge: Regola, Testo Legislativo, Diritto.
Divisione del diritto
Il diritto si divide in:
- Soggettivo: indica una possibilità, una posizione garantita da una regola.
- Oggettivo: indica un insieme di regole legali.
Cos'è una regola
"Una frase, il cui scopo è quello di prescrivere un comportamento, qualificandolo come lecito, vietato, o obbligatorio".
Ne esistono 4 tipi:
- Individuale: riguarda il comportamento di uno o più individui.
- Concreta: riguarda una o più situazioni concrete, determinate.
- Generale: riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione.
- Astratta: vale in ogni situazione che sia uguale a quella prevista.
La regola di diritto è intesa come generale o astratta, perché si vuole indicare come comportarsi quando si verificano le situazioni-tipo. Sinonimo di regola è la norma; il primo termine ci manda a ciò che è regolare, il secondo ci manda a ciò che è normale, ed è proprio questo che il diritto cerca: indirizzare i comportamenti umani verso un certo modello di normalità.
Una prescrizione può essere accompagnata da una norma-sanzione, che indica la sanzione da pagare se si disattende quanto indicato dalla prescrizione.
Fonti del diritto
"Qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato".
Le fonti si dividono in:
- Scritte: la cui regola è formulata in un testo scritto.
- Non scritte: la cui regola si deve evincere attraverso altri elementi.
Un'ulteriore divisione la si può effettuare tra:
- Fonte come precedente giudiziario: è già stata presa, in passato, una decisione sul caso che si sta attualmente analizzando, dunque si prende "ispirazione" dal precedente.
- Fonte come atto legislativo: è il procedimento con cui il legislatore produce un testo che contiene regole di diritto.
Le regole che disciplinano i modi di produzione delle leggi si chiamano regole di produzione, bensì siano anch'esse delle regole prodotte.
Le fonti del diritto italiano
L'art.1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile indica come fonti del diritto italiano le seguenti:
- Leggi: leggi formali (che rispettano l’Iter), decreti legge e decreto legislativo delegato.
- Regolamenti: emanati dal governo, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
- Norme corporative: stipulate nei contratti collettivi dai sindacati fascisti.
- Usi: fonti sussidiarie, richiamate da una delle fonti precedenti o in materie non regolate da altra fonte.
Si distinguono: usi normativi (si applicano solo in mancanza di regole scritte), usi contrattuali (modo in cui comunemente si regolano particolari questioni negli accordi contrattuali) e usi interpretativi (modo in cui comunemente viene inteso un certo termine o una certa clausola).
Questa disposizione va però letta non solo alla luce della Costituzione del 1948, ma anche dei nuovi tempi sopravvenuti. La Costituzione della Repubblica è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 e da allora, ovviamente, la Costituzione è divenuta la prima tra le fonti di diritto.
L'ordinamento giuridico
"Un universo di regole di diritto, che formano un insieme unitario ed ordinato".
Attraverso il sistema delle fonti si costruisce un ordinamento giuridico. Entrano a far parte dell’ordinamento solo quelle regole che si possono ricondurre ai modi di produzione previsti dalla legge.
In ambito di diritto internazionale possono sorgere dei problemi, in quanto per le questioni internazionali vige un ordinamento giuridico vero e proprio, ma se ci spostiamo all’interno di ciascuna nazione, quello che può essere lecito in Italia, può non esserlo in Inghilterra.
Applicabilità delle norme
Perché una norma entri a far parte dell’ordinamento giuridico, è necessario che essa sia entrata in vigore, e che sia cioè effettivamente applicabile. Questo è subordinato a due presupposti:
- Pubblicazione: riproduzione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica al fine di garantire la conoscibilità della norma.
- Vacatio legis: intervallo di tempo che deve trascorrere tra la pubblicazione e l’entrata in vigore, che di regola è indicato nel termine di 15 giorni.
Abrogazione delle norme
Finché le norme introdotte non sono in contrasto con quelle preesistenti non ci sono problemi, ma è possibile che una nuova norma confligga con quelle emanate in precedenza, disciplinando la stessa materia ma in modalità differente. Se il legislatore, avendo dettato la nuova norma, cancella quella preesistente, il problema è risolto. Se, però, il problema lo rileva solamente l’interprete, tra le due norme si fa valere maggiormente quella più recente.
Ecco che l’abrogazione può essere:
- Espressa: per dichiarazione espressa del legislatore.
- Tacita: come già detto, se due norme sono causa di malintesi, si fa valere quella più recente a discapito dell’altra.
Un altro modo per l’abrogazione di una norma è tramite referendum abrogativo indetto su richiesta di 500.000 elettori. L’abrogazione di una norma giuridica significa che essa perde valore a partire dall’abrogazione e mantiene la sua forza riguardo ai casi che si sono verificati prima di essa.
Il principio di irretroattività delle leggi afferma infatti che la legge dispone esclusivamente per il futuro. Finché le regole prodotte non sono in contrasto tra di loro, la disciplina che viene stabilita da una fonte si affianca a quella stabilita da un’altra. Ma può capitare che norme di fonte diversa vengano in contrasto, ecco che allora:
- Se sono fonti di pari grado il contrasto viene risolto sulla base del criterio cronologico.
- Se non sono fonti di pari grado il contrasto viene risolto sulla base del criterio gerarchico: prevale quella superiore per grado.
Gerarchia: Costituzione e Leggi Costituzionali, Legge Ordinaria, Regolamento.
Illegittimità delle norme
"Una norma illegittima è una norma alla quale viene rilevato un vizio nella sua forma, che la rende inidonea alla sua funzione".
Questo non significa che la norma è nulla o addirittura inesistente, significa solo che chiunque può rifiutarsi di osservarla ed applicarla senza incorrere in sanzioni. La norma continua a svolgere la sua funzione finché non viene cancellata, ma si è liberi di disattenderla.
Il nostro ordinamento si regge sul principio per cui il giudice è soggetto alla legge, significa che la decisione presa in merito ad una causa può avvenire solo con riguardo alle norme. Il giudice non può far valere un criterio personale per applicare le norme, se esse gli sembrano troppo severe o non corrette. Si dice infatti che l’equità non è fonte del diritto.
Può capitare, però, che la stessa legge disponga che il giudice risolva una causa secondo equità, vale a dire secondo quello che egli ritiene più giusto ed equo. In questi casi, equità significa "equilibrata soluzione del conflitto di interessi" tra il danneggiante ed il danneggiato.
Le norme di legge
La ricerca della norma che si desidera è particolarmente semplice quando la materia è disciplinata con il sistema della codificazione. In Italia abbiamo 5 fondamentali codici:
- Codice Civile: riguarda i rapporti personali e patrimoniali tra i privati. 6 libri.
- Codice di Procedura Civile: contiene regole sullo svolgimento dei processi civili (tra privati). 4 libri.
- Codice Penale: individua i reati e contiene le regole sull’applicazione delle pene. 3 libri.
- Codice di Procedura Penale: contiene regole sullo svolgimento dei processi penali (accertamento dei reati). 11 libri.
- Codice della Navigazione.
Le leggi dello stato vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le leggi della regione vengono pubblicate nei Bollettini Ufficiali Regionali. Le direttive e i regolamenti comunitari vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Le sentenze
Nel lavoro del giurista è essenziale conoscere le norme, ma anche sapere come esse sono state applicate in passato, e soprattutto saperle trovare. Esse, solo eccezionalmente sono soggette a pubblicazione in quelle che vengono chiamate riviste di giurisprudenza. Al momento della pubblicazione, si usa premettere al testo della sentenza una breve enunciazione del principio di diritto a cui si è fatto riferimento.
Applicazione delle norme giuridiche
La struttura della norma giuridica
"Una regola di comportamento la quale prevede che, se si verificano certi fatti, allora si dovrà o si potrà comportarsi in un determinato modo".
Per indicare la “situazione” si indica il termine fattispecie, che può essere astratta (quando si indica una situazione-tipo, es. "attività pericolosa") o concreta (la situazione pratica in cui si applica la regola, es. "detenere bombole di gas in auto").
Per ogni fattispecie, la norma giuridica prevede delle regole di comportamento, qualificato come lecito, vietato o obbligatorio.
La fattispecie si distingue in:
- Complessa: composta da elementi di fatto tra loro distinti, la cui somma crea la fattispecie.
- A formazione progressiva: prima si realizza un elemento, dopo un lungo lasso di tempo si realizza un altro elemento che la completa.
Una fattispecie può essere anche a formazione progressiva, ad esempio se io lascio in eredità la mia auto a mio figlio a patto che si laurei col massimo dei voti. Si ha un’attesa (aspettativa) dell’evento (la laurea) che completerà la fattispecie.
Aspettativa
Può essere:
- Legittima: si aspetta una situazione distinta da quella che si avrà con l’acquisto del diritto (laurea-auto).
- Di fatto: si fonda su un’eventualità futura rispetto alla quale nessun elemento della fattispecie si è già formato (morte-auto). Es. Nel caso precedente di attesa legittima, un elemento si è già formato, vale a dire la mia promessa dell’auto e lo studio da parte di mio figlio.
Il testo normativo
Qualsiasi norma per poter essere applicata deve essere formulata come una regola di comportamento, come un messaggio linguistico di contenuto prescrittivo.
La disposizione normativa (il testo scritto) è un complesso di parole al quale va attribuito un significato (vanno interpretate), che dipende dal significato che le parole assumono nel linguaggio comune.
La norma giuridica è il risultato dell’interpretazione della disposizione normativa. Il testo della legislazione italiana è suddiviso in articoli, distinti da un numero progressivo. All’interno degli articoli, la divisione comune è quella in capoversi, detti commi.
Interpretazione delle disposizioni normative
L’interpretazione della legge sta nel ricercare il significato delle disposizioni normative. E purtroppo quasi sempre ci imbattiamo in norme il cui significato può essere inteso in più modi, ma quali sono i criteri di interpretazione?
Innanzitutto, ogni parola va intesa nel suo significato in relazione al contesto di cui si sta parlando. Lo stesso lavoro va eseguito con il testo in toto, attribuendogli l’interpretazione più corretta riguardo al contesto in cui ci troviamo (interpretazione logica).
L’interpretazione può essere di due tipi:
- Estensiva: quando la regola interpretata ha un campo di applicazione più esteso rispetto al suo significato.
- Restrittiva: quando la regola interpretata ha un campo di applicazione più ristretto rispetto al suo significato.
L'istituto giuridico
"Sistemi di norme, ciascuno dei quali si presenta come un complesso coordinato in modo da perseguire un unico fine".
L’istituto giuridico, dunque, è la risposta che l’ordinamento dà a un problema di organizzazione della vita sociale. È un piccolo sistema di norme ed il primo gradino per costruire in modo organico l’unità dell’ordinamento. I codici sono uno scheletro attorno al quale possiamo avere una visione unitaria dell’ordinamento.
Se mai capitasse al giudice che gli venga sottoposta una causa alla quale non fa riferimento alcuna norma, esso può agire cercando di utilizzare disposizioni che regolano casi simili o analoghi.
Il diritto privato e le sue fonti
Distinzione tra diritto privato e pubblico
La ripartizione fondamentale è quella che distingue il diritto privato da quello pubblico.
- Diritto privato: gli interessi sono particolari e riguardano i singoli individui o piccoli gruppi. Le parti sono lasciate in una situazione di eguaglianza rispetto al caso trattato e nessuno è soggetto all’autorità dell’altro. Inoltre, vi è la possibilità che i privati regolino la questione tra di loro.
- Diritto pubblico: gli interessi sono generali e riguardano la collettività. Una parte è in posizione di supremazia rispetto all’altra in quanto è investita da poteri propri della pubblica autorità, in quanto questi devono essere utilizzati per provvedere alla realizzazione degli interessi della collettività.
La distinzione tra di essi non deve delimitare due territori differenti, bensì due modi di affrontare i problemi che sorgono. Il Codice Civile è il luogo in cui si raccolgono i meccanismi fondamentali, in base ai quali il diritto regola i rapporti tra privati.
Il diritto privato e le relazioni transnazionali
La crescita delle relazioni economiche e personali attraverso i confini statuali ha posto due tipi di esigenze:
- Uniformare il diritto interno ai vari stati.
- Regolare le situazioni e le relazioni che non appartengono solo al territorio di un singolo stato, ma a più di uno.
Per quanto riguarda il primo punto, si è lavorato in direzione di un diritto uniforme, mentre per il secondo punto di vista il giudice deve decidere in base alle norme dell’uno o dell’altro diritto nazionale, quale sia siano più appropriate ed idonee (diritto internazionale privato).
Le situazioni giuridiche
Prescrizioni, situazioni e rapporto giuridico
Prendiamo l'art.927: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario. Si deve attuare una triplice distinzione tra:
- Prescrizione: impone un certo comportamento.
- Situazione giuridica: situazione in cui si trovano i soggetti giuridici (uno è tenuto a restituire la cosa). Attiva: quella in cui si trova la parte avvantaggiata; Passiva: quella in cui si trova la parte svantaggiata.
- Rapporto giuridico: il rapporto tra chi deve e tra chi può pretendere che il dovere sia assolto.
La funzione primaria di una norma giuridica è quella di imporre ai suoi destinatari un determinato comportamento. La categoria è quella del dovere: una certa condotta è dovuta, perché un comportamento diverso viola la norma. La situazione della persona che si trova tenuta ad un certo comportamento si chiama obbligo.
Un’altra distinzione va fatta tra facoltà e potere:
- Facoltà: quando un soggetto può lecitamente compiere un atto.
- Potere: quando un soggetto può efficacemente compiere un atto.
Onere e soggezione
- Onere: quando un certo risultato si può ottenere solo da chi tiene un certo comportamento. Es. "Chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti".
- Soggezione: quando un soggetto subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui. Es. "La posizione dei figli minorenni nel rapporto con i genitori".
Diritto soggettivo
"La situazione giuridica secondo la quale una o più norme assicurano ad un individuo la possibilità di soddisfare un suo interesse economico o morale". O più semplicemente: "quando la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse".
Funzione o ufficio
Quando si combinano insieme le posizioni di dovere e potere, si ha la funzione o ufficio. Accade, talvolta, che un soggetto sia investito di un potere che gli viene affidato solo perché egli esegua un interesse altrui, come i poteri che vengono attribuiti ai genitori per poter curare l’interesse del figlio minorenne. Ecco che l’individuo che viene investito da tali poteri ha sia un potere che un dovere, vale a dire:
- Può e deve, al tempo stesso, compiere tutto ciò che è opportuno per curare l’interesse del figlio.
- Qualsiasi atto compiuto al di fuori di questa sfera (curare l’interesse del figlio) costituisce un abuso di potere.
Può capitare che questi poteri sfocino nell’autorità, che anche il padre sul figlio può esercitare, in quanto può assumere decisioni nell’interesse del figlio e disporre, senza il loro consenso, dei loro interessi. Si accenna anche alla successione che può essere:
- Universale: si attua in caso di morte e comprende tutti i diritti e doveri che spettavano al defunto.
- Particolare: si attua tra vivi e comprende solo i diritti e gli obblighi determinati.
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