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L'IMPRESA
Impresa e i soggetti dell'impresa (cap.35-36)
Imprenditore: colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Impresa: attività economica con i seguenti requisiti:
- Presuppone un investimento e la presenza di un rischio
- Carattere durevole nel tempo e non saltuario
- Organizzazione (azienda complesso di beni organizzati)
- L'imprenditore deve disporre della fiducia di persone che gli affidano il proprio capitale
Professionista intellettuale: prevale la persona, non è un'impresa.
Classificazione degli enti privati:
- Di natura economica società
- Di natura non economica fondazioni, associazioni e comitati
Classificazione delle società:
- Società di persone; non hanno personalità giuridica; i soci sono esposti alle conseguenze dell'attività di impresa:
- Società semplice
- Società in
accomandita semplice- Società in nome collettivo- società di capitali; la società è un soggetto distinto dai soci, con personalità giuridica- Società per azioni (SPA)- Società a responsabilità limitata (SRL)- Società in accomandita per azioni
Non sono considerati capaci di esercitare l'impresa i minori, gli interdetti, gli inabilitati e coloro che - per una determinata condizione - sono incompatibili con l'impresa stessa. I caratteri dell'impresa (cap.37)
Piccola impresa: prevalenza del lavoro dello stesso imprenditore e dei suoi familiari nell'organizzazione dell'impresa. Nelle imprese familiari il lavoro dei membri della famiglia è tutelato.
Impresa artigiana: attività indipendente con un numero limitato di dipendenti nella quale l'imprenditore presta lavoro manuale.
Oggetto dell'impresa:
- Impresa agricola
- Impresa commerciale
Lo statuto
dell'imprenditore (cap.38)
Imprenditore commerciale:
- Pubblicità nel registro delle imprese (camera di commercio della provincia)
- Scritture contabili (valore giuridico come mezzo di prova, 10 anni):
- Libro giornale
- Libro degli inventari
- Fascicolo della corrispondenza
Diritto Privato dal libro
Pagina 41
- Rappresentanza
- Istintore, con potere di rappresentanza. È colui che è preposto dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa.
- Procuratore, rappresentanza per atti attenenti all'impresa ma non sono preposti ad essa
- Commessi, rappresentanza solo per le loro mansioni
- Procedure concorsuali (non per i piccoli imprenditori)
L'organizzazione dell'impresa (cap.39)
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda agricola tende a coincidere con il fondo.
Avviamento: plusvalore dell'azienda come complesso. L'avviamento
Il termine "oggettivo" si riferisce all'organizzazione dei beni, mentre il termine "soggettivo" si riferisce alle qualità personali dell'imprenditore.
Il trasferimento di un'azienda può avvenire tra vivi o a causa di morte e può avvenire attraverso:
- Vendita: contratto di compravendita
- Donazione
- Successione per causa di morte
La cessione dell'impresa comprende due momenti: la successione nell'azienda e l'esercizio dell'impresa.
Gli effetti del trasferimento sono i seguenti:
- Nei contratti, il trasferimento è automatico, ma il terzo può recedere.
- Per i debiti, è necessario il consenso del creditore; nelle aziende commerciali, entrambi rispondono.
- Per i crediti, vi sono solo problemi di opponibilità verso il debitore.
L'usufrutto o l'affitto di un'azienda comporta che l'usufruttuario non può modificare la ditta né la destinazione. Inoltre, è previsto un divieto di concorrenza per 5 anni, nei settori e nei luoghi dell'azienda ceduta, a tutela dell'avviamento.
I segni distintivi di un'azienda sono:
- Ditta (imprenditore): nome che
italiano limita la libertà di ciascuno in favore della libertà di tutti.
- divieto di accordi che pregiudichino la concorrenza
- divieto di sfruttare una posizione dominante
- divieti legali:
- cedente d'azienda
- lavoratore subordinato
- socio illimitatamente responsabile nelle società di persone
- amministratore di società per azioni
Sono considerati atti di concorrenza sleale, e quindi illeciti:
- atti di confusione tesi a suscitare malintesi ed equivoci nel pubblico
- atti di denigrazione tesi a screditare l'attività del concorrente
- atti contrari alla correttezza professionale
Se gli atti di concorrenza sleale sono condotti con dolo o colpa l'autore deve risarcire i danni arrecati.
Diritto Privato dal libro
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LE SOCIETÀ
Le società in generale (cap.42)
Le società sono - da un punto di vista giuridico - l'unione di un contratto che stabilisce tra i soci un rapporto di collaborazione e di
Un'organizzazione che nasce da questo. L'autonomia contrattuale - che consente di regola la conclusione di contratti diversi rispetto agli schemi previsti dalla legge - è esclusa nell'ambito delle società. In particolare si differenziano 2 gruppi di tipi di società:
- Società commerciali: SNC; accomandita semplice; SPA; SRL; accomandita per azioni.
- Società semplice.
La maggiore o minore rilevanza dell'elemento personale è alla base della distinzione tra società di persone e società di capitali. Le società di persone non sono persone giuridiche.
Un altro tipo di distinzione può essere fatta per il tipo di responsabilità dei soci. Hanno soci a responsabilità illimitata tutte le società di persone più la società in accomandita per azioni.
Il contratto di società è plurilaterale e consensuale (non si conclude con la consegna dei beni) e
Il testo fornito è il seguente:
mira a realizzare una collaborazione. Inoltre è un contratto ad esecuzione continuata.
Trasformazione di società è possibile cambiare il tipo di società, mantenendosi – comunque – nel gruppo delle società commerciali. L'identità della società non cambia.
Fusione: l'unione di due o più società può avvenire per incorporazione o per costituzione di una nuova società. I creditori possono opporsi alla fusione e essere pagati prima della trasformazione.
Scissione: trasferimento dell'intero patrimonio di una società o di una parte di esso ad altre società. Ciascuna società risultante dalla scissione è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto dei debiti della società scissa.
Le società di persone (cap.43)
SOCIETA' SEMPLICE
È destinata all'esercizio di
Attività economiche diverse dall'impresa commerciale (attività agricola, professionale, ecc.)
L'amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio, ed il controllo finale segue un principio di maggioranza. Gli amministratori possono essere solo i soci. Rappresentanza: in mancanza di diversa determinazione, spetta a tutti i soci amministratori.
Il patrimonio della società è vincolato allo scopo dell'attività sociale. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite si presume proporzionale al valore del conferimento. Il socio che entra a far parte della società risponde di tutte le obbligazioni della società, anche di quelle assunte prima del suo ingresso.
La società si scioglie per:
- Decorso del termine
- Conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità
- Volontà di tutti i soci
- Venire meno della pluralità dei soci
Diritto Privato dal libro Pagina 44 - Altre
Con lo scioglimento si apre la fase della liquidazione, il cui scopo è procedere alla divisione tra i soci del patrimonio dopo avere pagato tutti i debiti.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio può avvenire per morte del socio, recesso o esclusione.
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO (SNC)
La SNC è il tipo più semplice di società in nome collettivo. Tutti i soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili.
La SNC ha una certa autonomia patrimoniale: i creditori debbono rivalersi prima sul patrimonio sociale e solo successivamente su quello dei singoli soci; inoltre il creditore di 1 socio non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.
La società agisce sotto una ragione sociale che non si identifica necessariamente con la ditta. Per essere regolare, la società deve iscriversi nel registro delle imprese e – per fare questo – il suo atto costitutivo deve
risultare da atto pubblicoo da scrittura privata autenticata. Quando la società non è registrata è regolatadalle norme sulla società semplice.
Scioglimento:
- Tutti le cause già viste per la società semplice
- Per provvedimento dell'autorità governativa
- Fallimento
Chiusa la liquidazione, la società deve essere cancellata dal registro delle imprese.
Il singolo socio non ha facoltà di recesso se non per giusta causa.
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Si distinguono 2 tipi di soci:
- Soci accomandatari, cui spetta l'amministrazione e la rappresentanza dellasocietà. Essi hanno responsabilità illimitat