Riassunto esame Diritto Privato, prof. Zanghi, libro consigliato Linguaggio e Regole del Diritto Privato, Iudica, Zatti
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Il patto commissorio è vietato.
Garanzie di credito: mezzi di sicura soddisfazione del credito:
- Garanzie personali: si nomina un garante cui il creditore può richiedere
l’adempimento. Un esempio:
- Fideiussione: (forma= dichiarazione espressa) un soggetto garantisce
l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso
il creditore. Egli risponde in solido con il debitore con tutti suoi beni
presenti e futuri il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti del
creditore.
- Garanzie reali: il creditore ha diritto ad espropriare un bene ed
appropriarsi del ricavato. Sono:
- Pegno. Vedi sopra (mobili).
- Ipoteca. Vedi sopra (immobili).
garanzia patrimoniale: ha per oggetto tutti i beni del debitore. Il creditore non
costituisce alcun vincolo sui beni ed il debitore continua a disporne.
Ciononostante il creditore è tutelato quando il debitore mette in pericolo la
garanzia: 3 mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale:
- Azione surrogatoria: il creditore può esercitare i diritti e le azioni che
spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare
se risulti una situazione oggettiva di pericolo per la garanzia del creditore.
- Azione revocatoria: il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci
nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il
debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore.
Effetti: l’atto resta valido ed efficace ma il creditore può agire come se
l’atto non fosse stato compiuto.
Si prescrive in 5 anni.
- Sequestro conservativo: misura preventiva applicabile quando ci siano
ragioni oggettive per temere la perdita delle garanzie.
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IL CONTRATTO
L’autonomia contrattuale (cap.20)
Il contratto è l’accordo tra 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Ha forza di legge tra le parti ma non produce effetti per i terzi.
E’ un atto giuridico bi-plurilaterale (atti unilaterali), è un atto di autonomia.
Si possono individuare 2 funzioni del contratto: traslativa e obbligatoria.
Effetto: il contratto regola certi interessi patrimoniali ed i rapporti giuridici che li
realizzano il contratto stabilisce un regolamento di interessi.
Ogni contratto può essere considerato sotto 2 punti di vista:
- Contratto-atto
- Contratto-rapporto
La buona fede è a fondamento di tutta la disciplina del contratto:
- Trattative: dovere di informazione e di trasparenza. La violazione del
dovere di correttezza nelle trattative non incide sulla validità del contratto
ma è fonte di responsabilità precontrattuale.
- Esecuzione: le parti devono comportarsi come persone oneste e leali.
- Interpretazione
Autonomia contrattuale: gli interessi economici sono fondamentalmente lasciati
all’autonomia dei privati, ma esistono alcune limitazioni (es.: limiti alla proprietà,
limiti all’iniziativa economica).
- Libertà di contrarre: E’ riconosciuta anche la libertà di decidere se
concludere o no un contratto. Limitazioni a questa libertà:
- Obbligo legale a contrarre: definito per legge (es.: i monopoli)
- Obbligo convenzionale a contrarre: a causa di un precedente contratto.
- Contenuto del contratto: le parti possono decidere liberamente il contenuto
del contratto:
- Contratti tipici: previsti dalla legge
- Contratti atipici: non previsti dalla legge ma diretti a realizzare un
interesse meritevole di tutela (lecito).
Vi sono anche dei limiti alla libertà di decidere il contenuto del contratto:
- Limiti legali: la legge può determinare alcune parti di determinati
contratti. Ad esempio una o più clausole possono essere imposte per
legge e sostituire così le clausole difformi senza rendere invalido il
contratto.
- Limiti convenzionali: limiti stabiliti da un contratto precedente. Ad
esempio i contratti normativi obbligano ad inserire determinate
clausole nei contratti futuri tra le parti.
Gli elementi del contratto (cap.21)
Ci sono 4 elementi essenziali del contratto. La loro mancanza produce nullità del
contratto, i difetti od i vizi provocano annullabilità del contratto. I 4 elementi sono
accordo, causa, oggetto e forma:
Accordo: convergenza delle manifestazioni di volontà provenienti dalle
parti contraenti. Ci sono 2 tipi di manifestazione:
- espressa, quando la volontà è dichiarata
- tacita, quando ci si comporta in un modo che implica la volontà di
contrarre (es.: salire sul treno)
L’accordo avviene tramite lo scambio di 2 dichiarazioni:
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- proposta, con la quale una parte offre all’altra la conclusione del
contratto
- accettazione, con la quale l’altra parte dà il suo consenso. Se
corrisponde esattamente alla proposta il contratto si conclude quando il
proponente viene a conoscenza dell’accettazione (contratti
consensuali); altri tipi di contratto (contratti reali) necessitano di un
passo successivo: la consegna.
L’autonomia contrattuale lascia la libertà ai contraenti di revocare proposta
e/o accettazione prima della conclusione ma esistono alcune limitazioni per
le quali neanche morte o sopraggiunta incapacità del proponente tolgono
efficacia alla proposta:
- Proposta ferma: il proponente dichiara di tenere ferma la proposta per
un certo tempo.
- Patto di opzione: le due parti decidono che una delle due parti rimane
vincolata mentre l’altra è libera di accettare o meno.
Inoltre le parti devono sempre comportarsi secondo buona fede, altrimenti
il loro comportamento è fonte di responsabilità precontrattuale e devono
risarcire l’interesse negativo, il danno risentito per aver confidato nella
conclusione del contratto.
Nello stesso ambito si pongono anche:
- Contratto preliminare, che dà l’obbligo di stipulare il contratto
definitivo entro un dato termine; deve avere la stessa forma del
contratto definivo, pena la nullità. Se una delle due parti non adempie
all’obbligo di stipulare il contratto definitivo l’altra può rivolgersi al
giudice. La trascrizione del preliminare per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ha lo scopo di anticipare alla data della trascrizione
la possibilità di far valere i propri diritti sulla cosa in oggetto.
- Compromesso, o preliminare improprio, che produce tutti gli effetti del
contratto ma non ha la forma richiesta dal contratto per la validità.
La formazione dell’accordo ha caratteristiche particolari in altri tipi di
contratti:
- Contratti di serie: una parte predispone interamente il contenuto del
contratto, l’altra si limita a dare il suo consenso. La parte debole è
tutelata in 2 modi:
- E’ applicata la regola “conoscibilità uguale conoscenza”: entrano
nel contratto le clausole che la parte debole avrebbe potuto notare
usando una media attenzione.
- Clausole vessatorie: sono clausole che stabiliscono particolari oneri
per la parte debole. Perché siano valide devono essere elencate e
specificamente approvate per iscritto.
- Contratti del consumatore: hanno per oggetto la cessione di beni o la
prestazione di servizi e sono conclusi tra un professionista ed un
consumatore. In questi contratti le clausole vessatorie sono inefficaci;
non sono considerate vessatorie quelle oggetto di trattativa individuale.
Causa: è la funzione costante, tipica, del contratto, che si conosce nel
complesso dei suoi effetti essenziali. Si può ricondurre alla “funzione
economico-sociale”.
L’analisi della causa porta alla qualificazione del contratto, cioè alla sua
ascrizione ad un tipo legale (contratti tipici) o all’accertamento della sua
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novità (contratti atipici) al fine di stabilire quali siano le regole da
applicare.Oltre ai contratti tipici ed i contratti atipici possono esistere
contratti misti, che combinano aspetti della funzione economico-sociale di
diversi tipi; la sua disciplina sarà mista. Simili ai contratti misti sono i
contratti collegati, più contratti distinti collegati verso una finalità unica.
I contratti possono essere classificati in base alla causa:
- Contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici): la causa sta nella
funzione di scambio tra due prestazioni. Essi vengono ulteriormente
differenziati:
- contratti aleatori, nei quali una parte non sa se dovrà eseguire una
prestazione (es.: totocalcio)
- contratti commutativi, nei quali lo scambio tra le prestazioni non si
lega ad elementi di rischio.
- Contratti unilaterali: prestazioni a carico di una sola parte.
La classificazione può essere anche operata in un altro modo:
- Contratti a titolo oneroso, nei quali ciascuna parte, mentre ricava un
vantaggio, fa un sacrificio
- Contratti a titolo gratuito, nei quali una sola parte fa il sacrifico. (N.B.:
gratuitàliberalità)
Oggetto: è la prestazione o le prestazioni su cui verte l’accordo. Deve
essere:
- Possibile, (la prestazione deve essere possibile) solo la radicale
impossibilità, oggettiva e assoluta, rende nullo il contratto.
- Lecito: la prestazione non deve essere contraria alla legge
- Determinato o determinabile: devono esistere criteri per la
determinazione.
Forma: è il mezzo che manifesta la volontà delle parti. Fondamentalmente
è libera, ma esistono numerose eccezioni:
- Forma scritta a pena si nullità: per gli atti che hanno ad oggetto diritti
reali o diritti di godimento ultranovennali sugli immobili
- Atto pubblico: per le donazioni e la costituzione di SPA e SRL
- Forma scritta per la prova: per assicurazioni e transazioni
- Forma convenzionale: per i casi nei quali le parti si accordano con un
contratto precedente.
Vengono definiti elementi accidentali alcune clausole contrattuali che dipendono
dalla volontà delle parti:
- Condizione: le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del
contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto:
- Condizione sospensiva: gli effetti del contratto iniziano con
l’avvenimento dichiarato.
- Condizione risolutiva: gli effetti del contratto terminano con
l’avvenimento dichiarato.
Gli effetti della condizione retroagiscono; quindi se la condizione è
impossibile l’eventuale condizione sospensiva rende nullo il contratto e
l’eventuale condizione risolutiva si considera non apposta.
La legge tutela la parte pendente che può intervenire per salvaguardare la
cosa. Inoltre è necessaria la buona fede.
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Condizione tacita: la condizione può anche non essere espressa ma solo
manifestata.
Nei casi nei quali esiste un presupposto oggettivo che giustifica l’intera
operazione (presupposizione); se tale presupposto viene a mancare il
contratto è nullo (es.: balcone per vedere il GPMontecarlo).
- Termine: fissa l’inizio (iniziale) o la fine (finale) degli effetti del contratto.
Non ha efficacia retroattiva.
- Onere: è previsto per la donazione modale; è un obbligo imposto al
beneficiario della donazione.
L’efficacia del contratto (cap.22)
Il contratto produce un regolamento di interessi.
Le parti non possono sciogliersi con decisione unilaterale dagli impegni derivanti
dal contratto, ma la legge o lo stesso contratto possono prevedere un diritto di
recesso.
Il recesso deve essere esercitato prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto
(non è vero per i contratti di durata), può essere collegato ad un corrispettivo (es.:
caparra) ed ha l’effetto di sciogliere il contratto.
Una particolare disciplina di recesso è a tutela del consumatore nei contratti di
fornitura di beni o prestazioni di servizi negoziati fuori dai locali commerciali o a
distanza (recesso entro 7-10 gg.).
INTERPRETAZIONE QUALIFICAZIONE INTEGRAZIONE
Con l’interpretazione si attribuisce un significato univoco all’accordo;
l’interpretazione è la ricerca di quale volontà sia stata manifestata dai contraenti. Il
risultato dell’interpretazione è la qualificazione.
- Interpretazione soggettiva: ricerca della comune intenzione. Criteri:
- Buona fede
- Collocazione in un contesto
- Collocazione delle clausole nel complesso del contratto
- Interpretazione oggettiva: scelta tra più significati possibili,
oggettivamente ambivalenti. Criteri:
- criteri di oggettiva opportunità
- Buona fede
- Criteri legali:
- Significato che dà qualche effetto al contratto
- Usi interpretativi del luogo
- Significato meno favorevole a chi ha predisposto la clausola
- Criterio finale: equità.
Con la definizione dell’accordo ci sono 2 possibilità:
- Le 2 parti non convergono ad un accordo conclusione del contratto
- I significati manifestati convergono
Il contratto può produrre effetti non previsti dalle parti gli aspetti essenziali
vanno integrati.
Integrazione: procedimento che – sulla base dell’accordo manifestato dalle parti –
ne completa il contenuto o ne determina compiutamente gli effetti. Modi di
integrazione:
- Integrazione dell’accordo: inserimento nei contratti di clausole
- Integrazione a carattere dispositivo: solo se le parti no hanno stipulato
diversamente Diritto Privato dal libro
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- Integrazione a carattere imperativo: clausole imposte
- Integrazione degli effetti:
- Legge: unico criterio con cui si può correggere la volontà dei privati
norme inderogabili
- Usi
- Equità
Per i contratti innominati si opera con l’analogia (riguardo alla causa). Se
necessario i criteri successivi sono usi ed equità.
L’accordo delle parti può avere funzione
- Obbligatoria
- Traslativa contratti ad efficacia reale
I contratti ad efficacia reale hanno per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un
diritto reale o il trasferimento di un altro diritto.
Per i contratti ad efficacia reale che hanno per oggetto una cosa specifica il
diritto si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato (principio consensualistico) e l’acquirente è
proprietario dal momento della conclusione del contratto.
Il contratto non produce effetti nella sfera giuridica dei terzi ma ci sono delle
eccezioni.
Cessione di contratto: è un contratto tra un cedente ed un cessionario in cui è
necessario il consenso di entrambi.
- Eccezione: cessione legale, quando la cessione è contraria alle parti ma
necessaria per legge.
Subcontratto: bisogna stabilire se
- il contratto iniziale attribuisce tale facoltà al contraente oppure è necessario
il consenso del 1° contraente
- nasce un rapporto tra il 1° contraente ed il subcontraente
Procura: atto unilaterale rivolto ai terzi costitutivo del potere di rappresentanza.
Forma della procura: quella richiesta per l’atto da compiere (può anche esistere la
“procura tacita”).
Con la procura vengono a costituirsi 2 parti:
- Parte sostanziale rappresentato, che deve avere capacità di agire
- Parte formale rappresentante, che deve avere capacità di intendere e di
volere
Violazioni della procura:
- Eccesso di potere: quando il rappresentante è in parte o del tutto sprovvisto
di procura: solo la ratifica può determinare l’efficacia del contratto; se
manca il contratto è inefficace ed il rappresentante ha responsabilità
precontrattuale.
- Abuso di potere: se il rappresentante non agisce nell’interesse del
rappresentato il contratto è annullabile
La procura è revocabile, con idonea pubblicità.
Simulazione di contratto: operazione che richiede
- la stipulazione di un contratto
- un accordo in base al quale il detto contratto è solo apparente
Si distinguono: Diritto Privato dal libro
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- Simulazione relativa, in cui c’è un 3° contratto, che le parti vogliono tenere
nascosto (contratto dissimulato)
- Simulazione assoluta.
Effetti:
- Il contratto simulato non ha effetti nei rapporti tra le parti
- In caso di simulazione relativa si producono gli effetti del contratto
dissimulato.
I terzi sono tutelati con varie norme. Se sono in buona fede acquistano il diritto
di farsi valere nei confronti delle parti.
Uso indiretto del contratto: uso di uno schema casuale diverso che consente di
raggiungere per via traversa il risultato voluto
Esempio:
- Fiducia: contratto di trasferimento di proprietà accompagnato da un patto
con cui si impone all’acquirente di conservare il bene per restituirlo
all’alienante o ad altra persona.
Validità, invalidità e scioglimento del contratto (cap. 23-24)
Il vincolo contrattuale può venire meno per 2 ordini di cause:
- perché viene eliminato il titolo (contratto-atto) invalidità
- perché vengono eliminate le conseguenze del titolo (contratto-rapporto)
scioglimento.
Invalidità: esistenza di un difetto originario dell’atto e cioè mancanza o vizio di un
elemento essenziale affinchè l’atto sia idoneo a produrre conseguenze giuridiche.
E’ diverso dall’inefficacia, dove l’atto effettivamente non produce i suoi effetti.
Ci sono 2 forme di invalidità:
- Nullità: il suo fondamento sta nella violazione di una norma inderogabile
che regola l’esercizio dell’autonomia privata. Ha un fondamento generale e
si produce ogni volta che tale situazione si realizza, anche se la legge non
la dispone espressamente.
La nullità non pone problemi di tutela di chi ha interesse a mantenere in
piedi il contratto. La nullità è assoluta: chiunque vi abbia interesse può
farla valere.
Non è ammessa convalida, ma solo la conversione in un altro contratto
valido (è l’attuazione specifica del principio di conservazione secondo il
quale finché è possibile la volontà dei privati deve essere tutelata e resa
efficace).
Il codice prevede 3 casi di nullità:
- Mancanza dei requisiti (accordo, causa, oggetto, forma)
- L’accordo fra le parti manca qualora manchi una dichiarazione di
volontà minimamente attendibile.
- La causa
- L’oggetto “manca” quando è impossibile, inesistente o
indeterminabile
- La forma “manca” quando è diversa da quella richiesta per la
validità.
- Illiceità del contratto: il contratto è illecito
- Quando è illecito uno dei suoi elementi. I parametri dell’illiceità
sono il contrasto con norme imperative (poste a tutela di un
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interesse pubblico), con l’ordine pubblico (principi generali
inderogabili) e con il buon costume (morale corrente).
- Quando sono illeciti il motivo comune ad entrambe le parti o la
condizione.
- Altri casi previsti dalla legge
Se un contratto è nullo il titolo manca fin dall’origine: la sentenza di nullità
è solo dichiarativa. L’azione di nullità non si prescrive.
Non esiste una norma generale di salvaguardia del terzo.
- Annullabilità: sono previste singole e tassative cause di annullamento.
L’annullabilità deve realizzare un delicato equilibrio di interessi: le regole
relative ai casi di annullabilità sono spiegabili in base ad una logica di
equilibrio nella protezione delle 2 parti del contratto. L’annullabilità è
relativa: può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse essa stessa
è stabilita dalla legge.
La parte che può chiedere l’annullamento può produrre la convalida del
contratto con un atto unilaterale (secondo il principio di conservazione).
Sono cause di annullabilità (incapacità e vizi del consenso):
- Incapacità.
- Legale: l’annullabilità deriva dalla mancanza della capacità
legale
- Naturale: devono sussistere incapacità di intendere e di volere e
malafede della controparte
- I vizi del consenso (errore, violenza, dolo):
- Errore: per produrre annullabilità l’errore deve essere
essenziale (cioè determinante per il consenso e riguardante certe
circostanze (natura od oggetto del contratto; identità
dell’oggetto o qualità del medesimo; identità del contraente; di
diritto)) e riconoscibile dall’altro contraente (persona di
normale diligenza).
La parte in errore non può domandare l’annullamento se l’altra
offre tempestivamente di eseguirlo in modo conforme alla sua
volontà.
- Violenza (morale): minaccia per estorcere il consenso. Deve
fare impressione su una persona sensata e deve riguardare un
male ingiusto e notevole.
Il timore non è causa di annullamento a meno che la controparte
se ne accorga e ne approfitti.
- Dolo: raggiro per carpire il consenso
- determinante (l’altra parte non avrebbe contratto)
annullabilità
- incidente (l’altra parte avrebbe contratto a condizioni
diverse) risarcimento danno.
Se un contratto è annullabile il titolo permane fino all’annullamento: la
sentenza di annullamento è costitutiva. L’annullabilità ha efficacia
retroattiva. L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni.
Il terzo che acquisti diritti in buona fede e a titolo oneroso è salvaguardato.
Tutela dell’affidamento: la protezione della volontà è limitata là dove si riconosce
l’esigenza di proteggere quella parte che ha fatto affidamento nella dichiarazione
emessa dalla controparte. Questo principio è il risultato della contrapposizione di
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tutela della volontà (principio secondo il quale nessuna modificazione della sfera
giuridica può prodursi – per il soggetto – senza il suo consenso) e principio di
autoresponsabilità (chi si impegna in qualche modo deve portare il rischio preso).
Di regola il privato corre il rischio della poca convenienza economica dei propri
affari: per questo dal punto di vista dell’invalidità l’iniquità del contratto non ha
grande rilievo.
Un rimedio all’iniquità è offerto dalla rescissione: è valida per contratti che danno
luogo a condizioni inique stipulati con l’approfittamento dello stato di pericolo o
di bisogno in cui si trovava una delle parti. L’azione di rescissione si prescrive in
1 anno e può essere evitata con l’offerta di riportare il contratto ad equità.
Il contratto non può essere sciolto (= far cessare i suoi effetti) che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge. La risoluzione (=scioglimento) è
retroattiva (non per i contratti ad esecuzione continuata) ed i terzi sono sempre
salvaguardati.
La risoluzione riguarda i contratti a prestazioni corrispettive. Vi sono 3 casi di
risoluzione (inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità):
- Per inadempimento. Chi subisce l’inadempimento può scegliere se
chiedere l’adempimento (scelta reversibile) o la risoluzione del contratto
(scelta irreversibile: neanche la parte inadempiente può adempiere dopo
che è stata domandata la risoluzione), fatto salvo il risarcimento del danno.
La risoluzione per inadempimento può essere chiesta solo se il rapporto
sinallagmatico non è più funzionale.
Ci sono 2 casi:
- Inadempimento di diritto:
- Clausola risolutiva espressa: se si è previsto che l’inadempimento
di una determinata prestazione sia causa di risoluzione.
- Se si è fissato un termine essenziale per il contratto.
- Per extragiudiziale, con una diffida ad adempiere, un atto scritto
con cui si intima all’altra parte di adempiere entro un termine
adeguato (min. 15 gg.) e si dichiara che scaduto il termine si riterrà
risoluto il contratto
- Con una domanda giudiziale
In stretta connessione con l’inadempimento sono anche:
- Eccezione di inadempimento: ciascuna delle parti può rifiutarsi di
adempiere la sua obbligazione se l’altra parte non adempie
contemporaneamente.
- Clausola penale: il contratto prevede che se una certa prestazione non
sarà adempiuta l’inadempiente dovrà pagare una certa somma.
- Caparra confirmatoria: somma che viene versata alla conclusione del
contratto per conferma a titolo di acconto. Viene usata come
risarcimento del danno se una delle due parti risulta inadempiente.
Caparra penitenziale: prende questo nome se nel contratto è stipulato il
diritto di recesso.
- Per impossibilità sopravvenuta. Libera il debitore quando sia dovuta ad un
fatto a lui non imputabile e provoca automaticamente la risoluzione.
Se l’impossibilità sopravvenuta è parziale l’altra parte può scegliere se
chiedere una riduzione della prestazione dovuta o recedere dal contratto.
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L’impossibilità temporanea determina lo scioglimento del rapporto quando
la controparte non abbia più interesse a riceverla una volta ridivenuta
possibile.
- Per eccessiva onerosità. Questo caso vale solo per i contratti a prestazione
differita o ad esecuzione continuata. Si verifica se l’eccessiva onerosità è
determinata da avvenimenti straordinari ed imprevedibili e se supera la
normale alea (rischio) del contratto.
La risoluzione può essere evitata dalla controparte tramite l’offerta di
modificare le condizioni secondo equità.
La presupposizione è un collegamento tra una situazione esistente ed il contratto
tale che il regolamento contrattuale trova ragione di essere solo in quella
situazione. Se questa situazione viene a mancare il contratto viene sciolto. Non è
regolata dal codice civile ma è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
I SINGOLI CONTRATTI
I contratti di alienazione (cap. 25)
VENDITA
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Se il corrispettivo viene dato in natura il contratto prende il nome di permuta ed è
regolato dalle stesse norme che regolano la vendita.
La vendita può avere
- Efficacia reale: l’oggetto della vendita deve esistere nel patrimonio del
venditore e deve essere individuato
- Efficacia obbligatoria: se l’oggetto sono cose determinate solo nel genere
la proprietà si trasmette con l’individuazione.
Obbligazioni del venditore:
- Consegnare la cosa. Deve inoltre custodirla fino alla consegna.
- Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto. Casi
particolari:
- Vendita di cosa futura: la proprietà passa quando la cosa viene ad
esistenza (può essere sia un contratto commutativo che aleatorio)
- Vendita di cosa altrui: diventa efficace appena il vettore acquista la
proprietà.
- Garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa. La garanzia è un
effetto naturale, non è necessario prevederla, basta non escluderla.
- Si parla di evizione quando un terzo fa valere un diritto reale sulla cosa
venduta sottraendola al compratore o limitandone il godimento. Il
venditore deve risarcire il danno.
- La garanzia riguarda i vizi occulti (difetti non facilmente riconoscibili).
Il compratore può scegliere se risolvere il contratto o diminuire il
prezzo.
Obbligazioni del compratore:
- Pagamento del prezzo nel tempo e nel luogo fissati e degli eventuali
interessi.
Casi particolari:
- Diritto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riacquistare la
proprietà della cosa tramite dichiarazione unilaterale entro un certo
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termine e restituzione del prezzo maggiorato delle eventuali spese
sostenute per le riparazioni necessarie o utili.
- Patto di retrovendita: le parti si assumono l’obbligo di contrarre una nuova
compravendita.
- Vendita a rate con riserva di proprietà: la proprietà non passa
immediatamente al compratore ma rimane al venditore fino al pagamento
dell’ultima rata; la cosa – però – viene consegnata immediatamente al
compratore ed il rischio per il perimento è del compratore stesso.
SOMMINISTRAZIONE
Con la somministrazione una parte si obbliga – verso il corrispettivo di un prezzo
– ad eseguire prestazioni periodiche o continuative.
L’oggetto può non essere perfettamente stabilito dall’inizio.
Anche il contratto di concessione di vendita (es.: concessionarie automobili) viene
usualmente riportato alla somministrazione.
Subfornitura: è un contratto tra 2 imprenditori affinché uno di essi effettui
lavorazioni o fornisca prodotti e servizi destinati ad essere utilizzati nell’ambito
dell’attività economica del committente nella produzione di un bene complesso.
L’attività del subfornitore deve essere svolta in conformità a progetti e conoscenze
forniti dal committente.
Forma e contenuto:
- Obbligo della forma scritta a pena di nullità.
- Specificazione dei requisiti specifici del bene
- Specificazione del prezzo pattuito
- Specificazione dei termini e delle modalità
- Nullità di alcune clausole, esempi:
- Facoltà di variare unilateralmente 1 o più clausole
- Facoltà per una parte di recedere senza preavviso
- Divieto di abuso di dipendenza economica.
CONTRATTO ESTIMATORIO
Con il contratto estimatorio una parte consegna all’altra 1 o più cose mobili, il
consegnatario si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca quanto ha
ricevuto al termine stabilito. Il contratto si conclude con la consegna. (es.:
giornalaio)
Alcuni aspetti:
- Il rischio grava sul ricevente dal momento della consegna
- I creditori del ricevente non possono pignorare la cosa fino al pagamento
- Il ricevente può disporre della cosa dalla consegna alla eventuale
restituzione.
FRANCHISING
Con il franchising viene stabilita una rete di distribuzione con caratteristiche
organizzative e segni distintivi omogenei ma gestita da imprenditori indipendenti
dal produttore.
Obblighi delle parti:
- Franchisee: far uso dei segni distintivi concordati e seguire le modalità
pattuite
- Franchisor: fornire i prodotti da distribuire e l’assistenza necessaria.
CESSIONE DEI CRETIDI DI IMPRESA (FACTORING)
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Se il cedente deve essere un imprenditore, le caratteristiche del cessionario sono
ben delineate: società con personalità giuridica, il cui atto costitutivo preveda
come oggetto l’acquisto dei crediti di impresa. Deve avere un capitale non
inferiore a 10 volte il minimo delle S.p.A. (oggi quindi minimo 2 miliardi). Le
imprese di factoring sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e sono
iscritte in un apposito albo.
Causa ed oggetto: un imprenditore cede ad un altro tutti i diritti derivanti dalla sua
attività di impresa dietro il pagamento di una percentuale delle somme da
riscuotere.
CONTRATTI DI RENDITA
Rendita perpetua: alienazione di un immobile o cessione di un capitale in cambio
del diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro
o di una certa quantità di cose fungibili. La legge prevede un diritto di riscatto
inderogabile a favore dell’acquirente.
Rendita vitalizia: cessione di un bene (immobile o mobile) o di un capitale in
cambio di un reddito per il resto della vita. Non c’è diritto di riscatto.
I contratti di utilizzazione (cap. 26)
LOCAZIONE
Con la locazione un parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile od
immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
Obblighi del locatore:
- Consegna della cosa in buono stato: il locatore risponde dei danni causati
dai vizi della cosa se non prova di averne ignorato l’esistenza senza colpa.
- Manutenzione: il locatore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie
- Garanzia del pacifico godimento: riguarda le molestie di diritto (terzi che
pretendono di avere diritti sulla cosa). Il locatore non garantisce per le
molestie di fatto (es.: vicini rumorosi)
Obbligazioni del conduttore:
- Pagamento del corrispettivo
- Prendere in consegna la cosa ed osservare la diligenza del buon padre di
famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto
Altri aspetti:
- Salvo patto contrario, il conduttore può sublocare la cosa
- Il limite massimo di locazione è di 30 anni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI
Locazione immobiliare ad uso abitativo: il contratto deve avere forma scritta a
pena di nullità. Ci sono 2 modi di stipulare il contratto:
- Modalità privatistica. Caratteristiche:
- Durata minima 4 anni con rinnovo automatico. La facoltà di recesso
del locatore è strettamente condizionata
- Facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi
- Diritto di prelazione sulla vendita da parte del conduttore
- Canone libero
- Modalità assistita. Caratteristiche:
- Predeterminazione di condizioni contrattuale in base a d accordi di tipo
parasindacale
- Durata minima 3 anni. La facoltà di recesso del locatore è vincolata
alle motivazioni.
Diritto Privato dal libro
Pagina 31
Locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
Caratteristiche del contratto:
- Canone libero
- Durata minima 6 anni con rinnovo tacito
- Possibilità di sublocare o cedere il contratto insieme all’azienda.
- Diritto di prelazione sulla vendita da parte del conduttore.
LEASING
E’ un contratto innominato sebbene se ne faccia largo uso.
Leasing operativo: una parte concede all’altra l’utilizzazione di un bene verso il
corrispettivo di un canone periodico e per tempo determinato; al termine del
contratto il conduttore può scegliere se restituire la cosa, rinnovare il contratto o
acquistare la cosa.
Leasing finanziario: il concedente-finanziatore acquista la proprietà di un bene da
un fornitore e lo dà in leasing operativo ad un conduttore (colui che gli aveva
commissionato l’acquisto del bene).
Alcune caratteristiche:
- Il finanziatore è proprietario del bene locato è al sicuro dal fallimento
del conduttore
- Il conduttore si assume il rischio per il perimento ed il deterioramento della
cosa
Sale and lease back: il proprietario di un bene lo vende ad una società di leasing
che gli concede nuovamente il bene in leasing.
CONTRATTI AGRARI
I contratti agrari sono caratterizzati dallo scopo di consentire ad un soggetto non
proprietario l’utilizzazione di un fondo agricolo a fini di impresa.
L’unico contratto di nuova stipulazione ammesso è l’affitto. Esso ha per oggetto il
godimento di una cosa produttiva mobile o immobile. L’affittuario è sempre un
imprenditore, deve pagare un canone ed essere capace di curare la gestione della
cosa, pena la risoluzione del contratto.
Affitto di fondi rustici (a coltivatore diretto o a soggetti diversi (canone più alto).
Caratteristiche:
- Durata minima 15 anni
- Diritto di prelazione per l’affittuario coltivatore diretto.
COMODATO
Con il comodato una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché
se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la
stessa cosa ricevuta.
E’ un prestito d’uso a carattere gratuito.
E’ un contratto reale che si conclude con la consegna della cosa.
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre
di famiglia.
Il comodante è tenuto al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa se –
conoscendoli – non ne abbia avvertito il comodatario.
MUTUO
La funzione del mutuo è quella di ottenere una certa somma di denaro o di altre
cose fungibili con l’obbligo di restituire altrettanto della stessa specie e qualità.
E’ un prestito di consumo.
E’ un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa.
Le cose si confondono nel patrimonio del mutuatario che ne acquista la proprietà.
Diritto Privato dal libro
Pagina 32
Obbligazione del mutuatario è restituire altrettanto e pagare gli interessi (se il
mutuo non è gratuito).
I contratti di prestazione d’opera o di servizi (cap. 27)
APPALTO E CONTRATTO D’OPERA
L’appalto prevede lo cambio tra il compimento di un’opera o di un servizio e un
corrispettivo in denaro.
E’ appaltatore chi dispone di un’organizzazione di mezzi ed assume il rischio
dell’attività (per quanto possa prevedere).
L’oggetto è molto variabile e la forma libera.
Il subappalto non è lecito a meno che non sia autorizzato espressamente dal
committente.
Interesse del committente:
- Diritto di verifica durante l’esecuzione e di collaudo prima
dell’accettazione
- L’appaltatore è tenuto a garanzia se l’opera è differente da quanto
previsto nel contratto.
Tutela dei dipendenti:
- I dipendenti dell’appaltatore possono attuare azione diretta contro il
committente per le somme a loro dovute a titolo di retribuzione se il
committente non paga l’appaltatore.
Il contratto d’opera prevede lo scambio tra una prestazione personale ed un
corrispettivo. Il prestatore d’opera non è subordinato al committente.
Oggetto dell’obbligo è il risultato richiesto; l’accettazione dell’opera libera il
prestatore da responsabilità.
In caso di impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione il prestatore d’opera è
liberato ed ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità –
per il committente – dell’opera compiuta.
Contratto particolare:
- Prestazione di opera intellettuale:
- Il professionista risponde solo per dolo o colpa grave e deve usare la
diligenza richiesta dall’attività esercitata (non il risultato, ma la
diligenza)
- Il prestatore può recedere per giusta causa ed ha diritto al rimborso nel
limite dell’utilità del lavoro svolto per il cliente.
TRASPORTO
Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga – verso un corrispettivo – a
trasferire persone o cose da un luogo all’altro.
- Trasporto di cose: è un contratto a favore di terzi: il mittente stipula con il
vettore la consegna delle cose ad un destinatario.
- Trasporto di persone: il vettore si assume 2 obbligazioni:
- Eseguire il trasporto
- Evitare sinistri alle persone o la perdita/avaria delle cose
Quindi il sinistro o la perdita determinano una responsabilità da
inadempimento ed il vettore deve provare di aver adottato tutte le misure
idonee ad evitare il danno. Le clausole di esonero dalla responsabilità per
sinistri sono nulle. (queste regole valgono anche per il trasporto gratuito).
MANDATO
Con il contratto di mandato il mandatario si obbliga a compiere 1 o più atti
giuridici per conto di un mandante. Il mandato si presume oneroso.
Diritto Privato dal libro
Pagina 33
Perché il mandato abbia effetti verso i terzi deve essere accompagnato da una
procura, atto unilaterale che conferisce al mandatario il potere di rappresentanza.
Interessi delle parti:
- Il mandatario senza procura acquista i diritti ed assume gli obblighi
derivanti dagli atti compiuti con i terzi.
- Il mandante può sempre revocare il mandato (fiducia) ma – se non c’è una
giusta causa – deve risarcire i danni.
- I beni acquisiti dal mandatario e non ancora trasferiti al mandante sono
sottratti all’azione dei creditori del mandatario.
- Il mandante è tenuto a fornire i mezzi per l’esecuzione, rimborsare le spese
e risarcire i danni.
COMMISSIONE E SPEDIZIONE
Sono 2 sottotipi del mandato:
Commissione: mandato che ha come oggetto l’acquisto e la vendita di beni per
conto del committente ed in nome del commissionario che assume le obbligazioni
proprie al mandatario e risponde al committente per l’esecuzione dell’affare.
Spedizione: mandato con cui uno spedizioniere assume l’obbligo di concludere in
nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le
operazioni accessorie (es.: dogana, assicurazione, ecc.).
AGENZIA
Con l’agenzia l’agente si impegna ad assumere stabilmente l’incarico di
promuovere – per conto del preponente – la conclusione di contratti in una zona
determinata; il preponente si obbliga a corrispondere una provvigione.
Caratteristiche:
- L’agente esercita un’attività economica organizzata, a proprio rischio
- L’agenzia non prevede la conclusione dei contratti da parte dell’agente, ciò
avviene solo so combinata con il mandato
- Forma: scritta ai fini della prova.
Diritti ed obblighi dell’agente:
- Obblighi simili a quelli del mandatario, tra cui rispettare le istruzioni
ricevute ed informare sempre il preponente.
- Ha diritto ad una provvigione, anche dopo lo scioglimento del contratto se
viene concluso un affare grazie alla attività svolta da lui in precedenza.
MEDIAZIONE
Il mediatore è colui che mette in relazione 2 o più parti per la conclusione di un
affare, senza essere legato ad alcuna di esse.
L’eventuale diritto alla provvigione nasce da un intervento del mediatore che porti
alla conclusione di un affare (nesso di causalità). Il compenso viene corrisposto da
entrambe le parti.
Obblighi ed obbligazioni del mediatore:
- Dovere di informazione delle parti
- Autenticità della sottoscrizione e dell’ultima girata dei titoli
- Se non manifesta il nome di 1 parte il mediatore risponde dell’esecuzione
del contratto.
- Il mediatore deve essere iscritto all’albo.
DEPOSITO
E’ il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con
l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Diritto Privato dal libro
Pagina 34
E’ un contratto reale si conclude con la consegna; è naturalmente gratuito.
L’oggetto del deposito è infungibile.
Depositario:
Obblighi:
- Custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia
- Restituire la cosa a richiesta.
Diritti:
- Può chiedere che il depositante riprenda la cosa
Depositante:
- Ha l’obbligo di rimborsare le spese per le perdite causare dal deposito al
depositario e di pagare l’eventuale compenso pattuito.
Casi particolari:
- Deposito in albergo: responsabilità fino a 100 volte l’alloggio per 1 notte
- Deposito nei magazzini generali: tariffe predeterminate; responsabilità per
il deterioramento o la perdita se non viene provato che la causa non ha
nulla a che fare con il magazzino stesso; il depositario può procedere alla
vendita se le merci non vengono ritirate.
Deposito irregolare: ha per oggetto cose fungibili e conferisce al depositario la
proprietà con l’obbligo di restituire altrettante cose della stessa specie e qualità
(es.: banca).
SEQUESTRO CONVENZIONALE
Con il sequestro convenzionale 2 parti in lite per un bene o più affidano il bene
stesso ad un terzo (sequestratario) che si impegna a custodirlo finché la lite non
sia risolta per poi restituirlo alla parte che ne avrà diritto. E’ un contratto
naturalmente oneroso.
Il sequestratario riveste un ruolo che ricorda quelli del depositario e del
mandatario.
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Nei contratti – sempre più diffusi – di vendita di pacchetti turistici si pone il
problema della tutela del consumatore. Una direttiva CEE ha regolato il settore
con alcune regole:
- Forma scritta e termini chiari e precisi
- Durante l’accordo deve essere rilasciato un opuscolo informativo sul quale
si baserà il contratto
- Caparra confirmatoria (cfr. supra)
- In caso di annullamento da parte dell’organizzazione il consumatore ha
diritto ad un pacchetto turistico alternativo od al rimborso ed all’eventuale
risarcimento del danno.
I contratti di assicurazione (cap. 28)
L’assicurazione è un contratto con il quale l’assicuratore – verso pagamento di
un premio – si obbliga a tenere indenne l’assicurato del danno ad esso prodotto da
un sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.
E’ un contratto consensuale, con forma scritta ai fini della prova. Il documento
rilasciato dall’assicuratore si chiama polizza.
Se l’assicuratore non conosce bene la situazione di rischio
- per dolo o colpa grave dell’assicurato contratto annullabile
- per negligenza dell’assicurato l’assicuratore ha il diritto di recedere.
Diritto Privato dal libro
Pagina 35
L’assicurazione non può risolversi in un guadagno per l’assicurato.
L’impresa di assicurazione può essere un ente pubblico, una S.p.A. o una società
cooperativa.
Rischio:
- se manca contratto nullo.
- se si attenua l’assicuratore può esigere un premio minore oppure
recedere.
- se si aggrava l’assicuratore può esigere un premio maggiore oppure
recedere.
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
L’assicurazione contro i danni copre il rischio per sinistri che determinano la
perdita di un cespite patrimoniale o di un profitto sperato.
L’assicurato deve fare il possibile per evitare o limitare il danno
L’assicuratore surroga l’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.
ASSICURAZIONE CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE
Con l’assicurazione contro la responsabilità civile l’assicuratore si impegna a
tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze patrimoniali di un illecito
L’esempio più comune è quello della RCA, responsabilità civile automobilistica,
obbligatorio per tutti i veicoli a motore muniti di targa.
ASSICURAZIONE SULLA VITA
L’assicurazione sulla vita prevede l’obbligo dell’assicuratore di pagare un capitale
o una rendita al verificarsi di un certo evento connesso con la vita umana. Si
distinguono 3 tipi di assicurazione di questo tipo:
- Per il caso di morte: il pagamento è collegato alla morte dell’assicurato o
di un terzo (che deve essere d’accordo). In caso di suicidio il pagamento
viene effettuato solo se il contratto è stato stipulato da almeno 2 anni.
- Per il caso di vita: il pagamento viene effettuato se l’assicurato o un terzo
sono ancora in vita dopo un certo numero di anni.
- Mista: il pagamento viene effettuato all’assicurato se sopravviva ad una
certa data oppure ad un beneficiario se cessa di vivere prima di quel
termine.
La determinazione del terzo beneficiario può avvenire nel contratto, con
dichiarazione scritta all’assicuratore o per testamento.
ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Assicurazione marittima: nave, merce, profitti sperati sulle merci, nolo.
Assicurazione aerea: ciascun passeggero.
I contratti per la soluzione di controversie (cap. 29)
TRANSAZIONE
La transazione è il contratto che ha la funzione di porre fine ad una lite o
prevenirla tramite reciproche concessioni.
La transazione si verifica solo quando entrambe le parti sostengono un sacrificio.
Le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della
lite.
Forma: scritta per la prova; se la transazione riguarda diritti reali su beni immobili
è necessaria la forma scritta a pena di nullità.
Effetto preclusivo: conclusa la transazione le parti non possono riaprire la
controversia davanti al giudice.
COMPROMESSO Diritto Privato dal libro
Pagina 36
Il compromesso è l’accordo con cui le parti di una controversia si obbligano a far
decidere da “arbitri” la lite insorta tra loro.
Il compromesso deve riguardare diritti disponibili
L’arbitro decide ed il lodo deve essere dichiarato esecutivo con un decreto del
pretore, in seguito al quale il lodo esecutivo ha l’efficacia di una sentenza.
Clausola compromissoria: riguarda le decisioni delle controversie che potranno
nascere dal contratto in cui è contenuta.
CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI
Un debitore incarica i suoi debitori o alcuni di essi di liquidare tutte le sue attività
e di ripartirne tra di loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
Il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti ma conserva un potere di controllo
sulla gestione ed ha diritto al rendiconto.
Forma: scritta, a pena di nullità.
Diritto Privato dal libro
Pagina 37
FATTI ILLECITI E RESPONSABILITA’ (cap. 34)
Il risarcimento del danno ha una funzione riparatoria, misurata sull’entità del
pregiudizio. La responsabilità civile è uno strumento che permette di riparare il
danno trasferendolo ad un responsabile anche senza un giudizio negativo sulla sua
condotta.
La fonte principale di responsabilità per danni è l’illecito civile, che consiste in un
atto o fatto lesivo di un interesse protetto da una norma giuridica dal quale derivi
un pregiudizio per il soggetto leso. Il codice distingue 2 fattispecie fondamentali
di illecito civile:
- Inadempimento dell’obbligazione (responsabilità contrattuale): queste
norme regolano il caso in cui esista un rapporto obbligatorio, si verifichi
un inadempimento imputabile al debitore dal quale derivi un danno al
creditore.
- Fatto illecito (responsabilità extracontrattuale): qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga che l’ha commesso
a risarcire il danno.
La selezione dei danni risarcibili e la responsabilità del danno sono
determinate dall’analisi degli elementi dell’illecito:
- Elementi oggettivi (danno ingiusto e nesso di causalità):
- Danno ingiusto. La valutazione verte sul danno sofferto dal
soggetto. Un tempo si riteneva ingiusta solo la violazione di un
diritto soggettivo assoluto, ora invece è contemplata la possibilità
di risarcimento dei danni per:
- Lesione del credito da parte di terzi
- Interesse legittimo leso dalla Pubblica Amministrazione
- Lesione di interessi diffusi
- Lesione di aspettative legittime (prestazioni su cui il soggetto
leso poteva contare)
- Lesione di situazioni di fatto protette dalla legge (es.: possesso).
La valutazione di antigiuridicità del danno è il risultato di un
confronto tra due interessi entrambi protetti. Anche gli interessi più
sicuramente protetti cadono di fronte all’esistenza di una causa di
giustificazione che esclude l’ingiustizia del danno (es.: legittima
difesa).
- Nesso di causalità tra l’illecito ed il pregiudizio. Il criterio usato è
quello di una causalità “adeguata”, confrontata con ciò che
normalmente accade.
- Elementi soggettivi (imputabilità e colpevolezza):
- Imputabilità: perché siano imputate ad un soggetto le conseguenze
delle sue azioni deve avere i requisiti minimi di coscienza e
volontà. Chi non aveva la capacità di intendere e di volere non
risponde, a meno che questa incapacità dipendesse da sua colpa.
Responsabilità indiretta: risponde chi aveva il dovere di sorvegliare
l’incapace, salva la prova di non aver potuto impedire il fatto.
Responsabilità oggettiva (per la quale la colpa è irrilevante): chi
svolge talune attività o dispone di alcune cose sopporta anche il
rischio dei danni che ne possono derivare. Alcuni esempi:
- Responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito compiuto
dal dipendente.
Diritto Privato dal libro
Pagina 38
- Chi svolge attività pericolose deve risarcire i danni se non prova
che il danno è dovuto ad un caso fortuito (imprevedibile ed
inevitabile)
- Responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del
prodotto.
- Danno cagionato da cose in custodia (è sufficiente la
detenzione)
- Danno cagionato da animali (è responsabile che lo “utilizza”
per il proprio interesse).
- Rovina di edificio: in caso di difetto di manutenzione o vizio di
costruzione (anche invisibile) è responsabile il proprietario.
- Circolazione di veicoli: il proprietario è responsabile se non
dimostra che si era opposto alla circolazione.
Responsabilità per fatto altrui: talvolta la responsabilità è di un
soggetto diverso. Abbiamo già visto il caso del datore di lavoro, del
proprietario di un veicolo e del tutore che non abbia sorvegliato
l’incapace. Rientra in questa categoria di responsabilità anche
quella dei genitori per l’illecito dei figli, la cui prova liberatoria
consiste nel dimostrare di aver fornito ai figli un’educazione
conveniente.
- Colpevolezza: la responsabilità è collegata al compimento di un atto
doloso o colposo. Se il soggetto ha usato una diligenza al di sotto
della media è colpevole.
A queste due fattispecie si aggiunge l’illecito precontrattuale (mancanza di buona
fede) per il quale si propende ad applicare le regole sulla responsabilità
extracontrattuale.
Negli ultimi anni è stata reinterpretata la disciplina sul danno distinguendo il
danno-evento dal danno-conseguenza.
- Conseguenze della lesione:
- Danno patrimoniale: che consiste in un pregiudizio economico
calcolato come differenza tra il patrimonio del soggetto ed il suo
ipotetico patrimonio se non si fosse verificata la lesione
- Danno non patrimoniale: è considerato tale il danno morale soggettivo,
risarcibile solo se l’illecito costituisce reato
- Evento, cioè lesione in quanto tale. Esempio:
- Danno biologico: lesione dell’integrità fisica o psichica
- Danno ambientale: fatto doloso o colposo che compromette
l’ambiente.
Vengono distinti 2 tipologie di risarcimento:
- risarcimento per equivalente: somma di denaro versata al fine di riparare il
pregiudizio patrimoniale risentito dal danneggiato
- risarcimento in forma specifica: per ripristinare la situazione come se non
ci fosse stato l’illecito. Si articola in 2 sottospecie:
- reintegrazione in forma specifica: ripristino dello stato delle cose
- risarcimento pecuniario in forma specifica: pagamento della somma
necessaria a ripristinare la situazione materiale alterata dall’illecito.
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, non esiste la reintegrazione
in forma specifica, che è sostituita dall’esecuzione forzata, che ha lo stesso
scopo. Diritto Privato dal libro
Pagina 39
Un giudice può disporre che il risarcimento sia determinato solo per
equivalente qualora la reintegrazione in forma specifica risultasse
eccessivamente onerosa per il danneggiante.
Indennità: prestazione che ha lo scopo di compensare il pregiudizio
patrimoniale sofferto dal danneggiato determinata con criteri di equità che
tengano conto anche delle condizioni delle parti e delle circostanze.
Fatto illecito debito di valore liquidazione debito di valuta.
La liquidazione è la determinazione dell’ammontare pecuniario del risarcimento.
La liquidazione può essere convenzionale (per accordo delle parti) o giudiziale
(per sentenza).
Criteri di valutazione del danno:
- Risarcimento della perdita patrimoniale e mancato guadagno
- Valutazione equitativa del giudice se non può essere provato l’esatto
ammontare
- Considerazioni riguardo alla condotta del danneggiato, che deve cercare di
evitare o limitare i danni.
Confronto riassuntivo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale:
- Responsabilità contrattuale:
- L’attore deve provare di avere un credito esigibile, il debitore di aver
adempiuto diligentemente o di non avere colpa nel mancato
adempimento
- Prescrizione: 10 anni (a parte alcuni casi specifici)
- Non è prevista la reintegrazione in forma specifica, ma l’esecuzione
forzata che realizzi la situazione che si sarebbe avuta con
l’adempimento.
- Responsabilità extracontrattuale:
- Spetta al danneggiato provare il fatto dannoso, mentre resta al
danneggiante l’onere di una prova liberatoria.
- Prescrizione: 5 anni.
- E’ prevista la reintegrazione in forma specifica.
Diritto Privato dal libro
Pagina 40
L’IMPRESA
Impresa e i soggetti dell’impresa (cap.35-36)
Imprenditore: colui che esercita professionalmente una attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Impresa: attività economica con i seguenti requisiti:
- Presuppone un investimento e la presenza di un rischio
- carattere durevole nel tempo e non saltuario
-
organizzazione (azienda complesso di beni organizzati)
- l’imprenditore deve disporre della fiducia di persone che gli affidano il
proprio capitale
Professionista intellettuale: prevale la persona, non è un’impresa.
Classificazione degli enti privati:
-
di natura economica società
-
di natura non economica fondazioni, associazioni e comitati
Classificazione delle società:
Società di persone; non hanno personalità giuridica; i soci sono esposti alle
conseguenze dell’attività di impresa:
- Società semplice
- Società in accomandita semplice
- Società in nome collettivo
- società di capitali; la società è un soggetto distinto dai soci, con personalità
giuridica
- Società per azioni (SPA)
- Società a responsabilità limitata (SRL)
- Società in accomandita per azioni
Non sono considerati capaci di esercitare l’impresa i minori, gli interdetti, gli
inabilitati e coloro che – per una determinata condizione – sono incompatibili con
l’impresa stessa. I caratteri dell’impresa (cap.37)
Piccola impresa: prevalenza del lavoro dello stesso imprenditore e dei suoi
familiari nell’organizzazione dell’impresa. Nelle imprese familiari il lavoro dei
membri della famiglia è tutelato.
Impresa artigiana: attività indipendente con un numero limitato di dipendenti
nella quale l’imprenditore presta lavoro manuale.
Oggetto dell’impresa:
- Impresa agricola
- Impresa commerciale
Lo statuto dell’imprenditore (cap.38)
Imprenditore commerciale:
- Pubblicità nel registro delle imprese (camera di commercio della
provincia)
- Scritture contabili (valore giuridico come mezzo di prova, 10 anni):
- Libro giornale
- Libro degli inventari
- Fascicolo della corrispondenza
Diritto Privato dal libro
Pagina 41
- Rappresentanza
- Istintore, con potere di rappresentanza. E’ colui che è preposto
dall’imprenditore all’esercizio dell’impresa.
- Procuratore, rappresentanza per atti attenenti all’impresa ma non sono
preposti ad essa
- Commessi, rappresentanza solo per le loro mansioni
- Procedure concorsuali (non per i piccoli imprenditori)
L’organizzazione dell’impresa (cap.39)
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa. L’azienda agricola tende a coincidere con il fondo.
Avviamento: plusvalore dell’azienda come complesso. L’avviamento oggettivo si
riferisce all’organizzazione dei beni, quello soggettivo alle qualità personali
dell’imprenditore.
Il Trasferimento di azienda può avvenire tra vivi o a causa di morte:
- Vendita: contratto di compravendita
- Donazione
- Successione per causa di morte.
La cessione dell’impresa comprende 2 momenti: la successione nell’azienda e
l’esercizio dell’impresa.
Effetti del trasferimento: successione nei
-
contratti trasferimento automatico, ma il terzo può recedere
-
debiti è necessario il consenso del creditore; nelle aziende commerciali
rispondono entrambi
-
crediti vi sono solo problemi di opponibilità verso il debitore.
Usufrutto o affitto di azienda: l’usufruttuario non può modificare la ditta né la
destinazione
Divieto di concorrenza (5 anni): nei settori e nei luoghi dell’azienda ceduta
tutela dell’avviamento
I segni distintivi:
- Ditta (imprenditore): nome che l’imprenditore usa in affari, non può
mancare il cognome o la sigla. L’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo
della ditta. Il trasferimento della ditta è collegato al trasferimento
dell’impresa.
- Insegna (azienda): segno distintivo dell’azienda. E’ tutelata come la ditta.
- Marchio (prodotto): la sua funzione è di distinguere i prodotti di
un’impresa. Sono classificabili in
- Marchio di fabbrica
- Marchio di commercio
- Marchio di servizio
Il marchio può essere individuale o collettivo. Deve avere il requisito della
novità. Può essere ulteriormente differenziato in
-
Marchio forte (senza parole d’uso comune) tutelato completamente
-
Marchio debole (parole che indicano il tipo di prodotto) tutelato
parzialmente Diritto Privato dal libro
Pagina 42
La disciplina della concorrenza (cap.40)
La concorrenza è la presenza sul mercato di diversi operatori in competizione tra
loro. L’ordinamento italiano limita la libertà di ciascuno in favore della libertà di
tutti.
- divieto di accordi che pregiudichino la concorrenza
- divieto di sfruttare una posizione dominante
- divieti legali:
- cedente d’azienda
- lavoratore subordinato
- socio illimitatamente responsabile nelle società di persone
- amministratore di società per azioni
Sono considerati atti di concorrenza sleale, e quindi illeciti:
- atti di confusione tesi a suscitare malintesi ed equivoci nel pubblico
- atti di denigrazione tesi a screditare l’attività del concorrente
- atti contrari alla correttezza professionale
Se gli atti di concorrenza sleale sono condotti con dolo o colpa l’autore deve
risarcire i danni arrecati. Diritto Privato dal libro
Pagina 43
LE SOCIETA’
Le società in generale (cap.42)
Le società sono – da un punto di vista giuridico – l’unione di un contratto che
stabilisce tra i soci un rapporto di collaborazione e di un’organizzazione che nasce
da questo.
L’autonomia contrattuale – che consente di regola la conclusione di contratti
diversi rispetto agli schemi previsti dalla legge – è esclusa nell’ambito delle
società. In particolare si differenziano 2 gruppi di tipi di società:
- Società commerciali: SNC; accomandita semplice; SPA; SRL;
accomandita per azioni.
- Società semplice.
La maggiore o minore rilevanza dell’elemento personale è alla base della
distinzione tra società di persone e società di capitali. Le società di persone non
sono persone giuridiche
Un altro tipo di distinzione può essere fatta per il tipo di responsabilità dei soci.
Hanno soci a responsabilità illimitata tutte le società di persone più la società in
accomandita per azioni.
Il contratto di società è plurilaterale e consensuale (non si conclude con la
consegna dei beni) e mira a realizzare una collaborazione. Inoltre è un contratto ad
esecuzione continuata.
Trasformazione di società è possibile cambiare il tipo di società, mantenendosi
– comunque – nel gruppo delle società commerciali. L’identità della società non
cambia.
Fusione: l’unione di due o più società può avvenire per incorporazione o per
costituzione di una nuova società. I creditori possono opporsi alla fusione ed
essere pagati prima della trasformazione.
Scissione: trasferimento dell’intero patrimonio di una società o di una parte di
esso ad altre società. Ciascuna società risultante dalla scissione è solidalmente
responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o
rimasto dei debiti della società scissa.
Le società di persone (cap.43)
SOCIETA’ SEMPLICE
E’ destinata all’esercizio di attività economiche diverse dall’impresa commerciale
(attività agricola, professionale, ecc.)
L’amministrazione spetta disgiuntamente a ciascun socio, ed il controllo finale
segue un principio di maggioranza. Gli amministratori possono essere solo i soci.
Rappresentanza: in mancanza di diversa determinazione, spetta a tutti i soci
amministratori.
Il patrimonio della società è vincolato allo scopo dell’attività sociale. La
partecipazione dei soci agli utili e alle perdite si presume proporzionale al valore
del conferimento. Il socio che entra a far parte della società risponde di tutte le
obbligazioni della società, anche di quelle assunte prima del suo ingresso.
La società si scioglie per
- Decorso del termine
- Conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità
- Volontà di tutti i soci
- Venir meno della pluralità dei soci
DESCRIZIONE APPUNTO
Riassunto per l'esame di Diritto Privato, basato su appunti personali e studio autonomo del testo consigliato dal docente Linguaggio e Regole del Diritto Privato, Iudica, Zatti. Nello specifico gli argomenti trattati sono i seguenti: diritto e norma, le fonti del diritto, il diritto privato e il sistema delle fonti, le situazioni giuridiche, i soggetti, i beni.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Catania - Unict o del prof Zanghi Santa.
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