Diritto privato
Introduzione
Diritto e norma (cap.1)
Le regole di diritto prescrivono in modo generale ed astratto.
Fonti del diritto sono il precedente giudiziario e l’atto legislativo. L’ordinamento giuridico è un universo di regole di diritto prodotte in conformità ad un apparato di fonti.
Il codice civile è diviso in 6 grandi “libri”, ciascuno dei quali è diviso in “titoli”, a loro volta divisi in “capi”, questi in “sezioni” ed infine le sezioni in “articoli”.
Da una fattispecie astratta, per mezzo della sussunzione si passa ad una fattispecie concreta.
Le disposizioni possono dare adito a diversi significati. Per questo si rende necessaria l’interpretazione delle disposizioni normative, l’attribuzione di un significato:
Interpretazione letterale, in relazione al contesto
Interpretazione logica, cercando di capire quale sia l’intenzione del legislatore, la ratio della norma
Interpretazione sistematica, considerando le altre disposizioni normative
Analogia legis, confrontando la fattispecie con quelle simili regolate dal codice
Analogia iuris, facendo ricorso ai principi generali del codice civile.
Le interpretazioni possono essere: giudiziale dal giudice, ha un valore importante quando coincidente anche fra più giudici; dottrinale dagli studiosi del diritto; autentica dal legislatore stesso.
Il Codice Civile può essere definito come un sistema organico di norme, nel quale si trova un linguaggio omogeneo, dei meccanismi tecnici ripresi più volte e dei principi generali che lo regolano. Da questa idea nascono i presupposti per l’interpretazione sistematica e quelle per analogia.
Le fonti del diritto (cap.2)
Le fonti (in ordine gerarchico) del diritto italiano sono:
La costituzione, 1 gennaio 1948
I trattati, i regolamenti e le direttive CEE
Le leggi, sia in senso formale, che decreto legislativo delegato e decreto-legge.
I regolamenti
Le norme corporative, promulgate dai sindacati fascisti, restano in vigore fino ad una eventuale esplicita abrogazione
Usi, se richiamati da fonti precedenti o in materie non disciplinate da altre fonti.
L’entrata in vigore di una legge è subordinata ad un percorso prefissato: pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, vacatio legis (15 gg.), in vigore.
L’abrogazione di una disposizione normativa:
per dichiarazione espressa del legislatore
per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore
La norma abrogata mantiene la sua forza normativa con riguardo ai casi che si siano verificati prima dell’abrogazione (irretroattività delle leggi).
Le norme illegittime (vizio nella formazione) svolgono la loro funzione fino a che non vengono abrogate.
Nel caso ci siano leggi contrastanti riguardo ad una stessa fattispecie la scelta della norma da utilizzare avviene seguendo la gerarchia delle fonti, quindi il criterio cronologico, quindi la competenza della fonte.
In Italia abbiamo 5 fondamentali codici: il codice civile, il codice di procedura civile, il codice penale, il codice di procedura penale, il codice della navigazione. Al di fuori delle materie dei codici esistono numerose altre leggi, anche di grande importanza per la vita civile e pubblica.
Il diritto privato e il sistema delle fonti (cap.3)
Diritto privato Diritto pubblico
Le parti sono in relazione di reciproca uguaglianza.
Supremazia della pubblica autorità
Interessi indisponibili
Autonomia privata
Interessi disponibili
All’invecchiamento del codice il legislatore reagisce tramite la novellazione (riforma di parti del codice) e promulgando nuove leggi da affiancare al codice (codificazione).
Il codice civile vigente è del 1942. Formato da 6 libri:
Delle persone e della famiglia
Delle successioni
Della proprietà
Delle obbligazioni
Del lavoro
Della tutela dei diritti
Ruolo della costituzione nei rapporti tra privati:
Utile nell’interpretazione
Detta i principi generali
Talvolta può essere direttamente applicata
L’uso ha ancora una concreta rilevanza nel diritto privato:
Usi normativi, in mancanza di legge o per espresso richiamo
Usi contrattuali
Usi interpretativi
L’equità non è fonte primaria di diritto ma può essere richiamata dalla legge: è quindi fonte secondaria.
La costituzione della CEE ha portato a due esigenze:
Uniformare il diritto interno degli stati direttive CEE
Regolare le situazioni che non si esauriscono in uno stato diritto internazionale privato
Le situazioni giuridiche (cap.4)
Situazioni giuridiche soggettive:
Obbligo e divieto: situazione della persone che deve (o non deve) tenere un certo comportamento
Facoltà: il soggetto può lecitamente compiere un atto (manifestazione del diritto soggettivo)
Potere: il soggetto può efficacemente compiere un atto.
Due situazioni giuridiche devono essere distinte dall’obbligo:
Soggezione: è in soggezione chi subisce le conseguenze di un potere altrui
Onere: è la descrizione del comportamento da tenere se si vuole un certo risultato; non è un obbligo.
La regola di diritto funziona da “trasformatore” di una relazione di fatto in un rapporto giuridico.
Diritto soggettivo: la legge attribuisce ad un soggetto un potere per la tutela primaria e diretta del proprio interesse. Può essere relativo, assoluto o potestativo. Il diritto soggettivo si fa valere davanti al giudice ordinario.
Interesse legittimo: quando una persona è portatrice di diritto coincidenti con l’interesse generale della collettività (rapporti tra privati e pubblica amministrazione). La tutela degli interessi legittimi è di competenza della giurisdizione amministrativa.
Funzione/ufficio: l’attività del titolare serve a proteggere interessi altrui. Gli è portatore di un potere-dovere. Potestà: potere vincolato allo scopo di realizzare gli interessi di chi gli è soggetto.
Diritti assoluti: validi nei confronti di tutti (es.: proprietà). Diritti relativi: validi solo in relazione ad un soggetto (es.: credito). Diritti potestativi: a cui non corrisponde un obbligo, ma una soggezione. Obbligazione: quando un soggetto è tenuto ad una prestazione suscettibile di valutazione economica anche se l’interesse non è di natura patrimoniale.
Durata di un diritto:
Legata alla vita del titolare
Perpetua
Limitata
Prescrizione: un diritto non può più essere fatto valere quando non è esercitato per un periodo di tempo. Decadenza: risolve drasticamente situazioni di incertezza. Può essere determinata sia per via legale sia per via convenzionale.
Altre posizioni protette:
Interessi diffusi
Tutela del consumatore
Aspettativa legittima: situazione precedente l’acquisizione del diritto che richiede qualche protezione
Aspettativa di fatto: eventualità future, sono speranze.
Status: concetto che unifica e sottolinea la particolare relazione tra una persona e un gruppo sociale ed i particolari diritti che ne derivano.
I soggetti (cap.6)
Soggetto di diritti e obblighi: capo d’imputazione di situazioni e rapporti giuridici.
Soggetto di attività giuridica: capo di imputazione di atti e fatti giuridici.
La persona fisica
Capacità giuridica (persone fisiche): attitudine ad essere titolari di diritti ed obblighi. Si acquista con la nascita.
Capacità di agire: attitudine a compiere validamente atti giuridici. Si acquista con la maggiore età.
Perdita della capacità di agire: interdizione (perdita totale) e inabilitazione (limitazione). Incapacità naturale corrisponde all’incapacità di intendere e di volere.
Interdizione: il tutore ha compiti di rappresentanza legale, sotto il controllo del giudice tutelare per le operazioni di straordinaria amministrazione. L’interdizione può essere legale (per condanne da 5 o più anni) oppure giudiziale (infermità mentale). L’interdetto giudiziale non può testare, l’interdetto legale all’ergastolo può. L’interdizione legale non riguarda gli atti personali.
Inabilitazione: l’inabilitato non può essere amministratore di una SPA; gli si può imputare anche la prodigalità. Per determinati atti deve essere assistito da un curatore.
Il nascituro ha diritti:
Patrimoniali: capacità di succedere e di ricevere una donazione
Non patrimoniali: vita e salute
La morte si fa coincidere con la morte cerebrale. Nessun diritto o obbligo può essere imputato al defunto.
Scomparso: un curatore amministra i beni. Dopo 2 anni dichiarazione di assenza. Viene aperto il testamento e gli eredi acquisiscono possesso temporaneo. Dopo 10 anni (di regola) dichiarazione di morte presunta, apertura della successione.
I luoghi della persona:
Domicilio: sede principale di affari ed interessi. Oltre al domicilio generale si possono ottenere più domicili speciali.
Residenza: luogo in cui la persona ha dimora abituale.
Potestà:
Comune accordo
Decadenza per violazione dei doveri o abuso di potere da parte del genitore
Minore soggetto a tutela se entrambi i genitori decadono dalla potestà.
Minori di 18 anni:
Dopo i 15 anni si può lavorare
Dopo 16 anni si può contrarre matrimonio e riconoscere un figlio minore emancipato. L’emancipato non può donare.
A 16 anni può dare il consenso ad essere riconosciuto.
I diritti della persona:
Diritto all’integrità fisica: in caso di lesione danno ingiusto e responsabilità civile
Diritto alla salute (diritto soggettivo assoluto)
Diritti della personalità (diritto assoluto)
Diritto al nome, all’immagine, all’integrità morale, alla privacy
Diritti dei consumatori e degli utenti
Diritto alla libertà
Persone giuridiche
Persone giuridiche private:
Associazioni, nate per accordo degli associati
Fondazioni, nate per volere del fondatore
Società di capitali (SPA, Società in accomandita per azioni e SRL)
Associazioni non riconosciute:
Non si può chiedere la divisione del fondo comune
Chi agisce per l’associazione risponde personalmente
L’associazione sta in giudizio nella persona di chi ne ha la presidenza
Il comitato è una sorta di fondazione non riconosciuta:
I promotori organizzano una raccolta di fondi. Chi contribuisce è un sottoscrittore.
I promotori rispondono personalmente e solidalmente
Persona giuridica:
Elemento materiale (soggetti, patrimonio, scopo, organi)
Elemento formale (riconoscimento formale)
Acquisto personalità giuridica: iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso le prefetture e pubblicità della costituzione.
La persona giuridica gode di autonomia patrimoniale, è un soggetto distinto.
La proprietà
I beni (cap.8)
Si può parlare di beni in due sensi:
Qualsiasi attività che può formare oggetto di un diritto
Ogni diritto che abbia ad oggetto l’attività economica
Esistono due grandi categorie di beni:
Beni immobili: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo
Beni mobili: tutti gli altri beni. Ad alcune categorie di beni mobili vengono applicate regole simili a quelle valide per i beni immobili:
Mobili registrati (es.: autoveicoli, ecc.). Ma dove manchino norme specifiche si applicano le disposizioni relative ai beni mobili.
Universalità di mobili: pluralità di cose che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria.
Relazioni tra cose:
Pertinenza: rapporto nel quale si individua una cosa principale ed un’altra chiamata pertinenza, destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento della prima. Gli atti e di rapporti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.
Cosa composta: l’integrità della cosa composta esige la compresenza di tutti gli elementi essenziali (es.: ruote ed automobile)
Diverse categorie di cose:
Cose generiche: quelle di cui non interessa l’identità ma solo l’appartenenza ad un genere definito da certi connotati
Cose specifiche: quelle che vengono in considerazione per la loro particolare identità. Con l’individuazione la cosa generica diventa cosa specifica.
Cose fungibili
Cose infungibili: esiste un solo esemplare oppure ha caratteristiche che lo rendono unico.
Altra differenziazione:
Cose consumabili
Cose inconsumabili, la cui normale utilizzazione non implica alterazione o implica solo il deterioramento (es.: automobile).
Esistono due specie di frutti:
Frutti naturali: provengono direttamente dalle cose, vi concorra o no l’opera dell’uomo
Frutti civili: non sono altro che il corrispettivo che si ricava da una cosa in cambio del godimento che si cede ad altri.
I beni possono appartenere allo stato o ad altri enti pubblici, a persone fisiche o ad enti privati. Tra i beni pubblici si possono distinguere:
Beni demaniali (es.: spiaggia, fiumi, strade, aeroporti, ecc.)
Beni del patrimonio indisponibile, che servono a soddisfare un interesse pubblico (es.: foreste, miniere, caserme, ecc.)
Beni del patrimonio disponibile, oggetti di un diritto di proprietà regolato dalle norme comuni del Codice Civile.
Beni che appartengono ad enti pubblici non territoriali e sono destinati ad un pubblico servizio.
Il diritto di proprietà (cap.9)
La proprietà è disciplinata congiuntamente dalla Costituzione, dal Codice Civile ed alcune Leggi Speciali:
Costituzione, Art.42. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. L’articolo, che va analizzato parallelamente al precedente (Art.41: iniziativa economica libera ma in modo da non recare danno), definisce come il codice civile deve regolare il diritto sulla proprietà, giustificando l’imposizione di limiti alla libertà del proprietario di determinare modi e finalità di utilizzazione dei beni. La proprietà non è un diritto che si possa costruire come se fosse in questione solo l’interesse di un individuo proprietario.
Codice Civile, Art.832. Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Facoltà di godere, di trarre utilità dalla cosa
Potere di disporre, di decidere ed attuare operazioni materiali sulla cosa
Diritto pieno: se la legge non stabilisce limiti il proprietario può fare ciò che crede della cosa e del proprio diritto
Diritto esclusivo: il proprietario può pretendere un comportamento degli altri che non ostacoli il libero e pieno godimento del bene.
Il diritto del proprietario è perpetuo e non si applica la prescrizione (l’usucapione è un caso eccezionale). L’articolo 833 precisa che il proprietario non può usare la cosa in un modo che abbia il solo scopo di nuocere agli altri (atti emulativi).
Nel Codice Civile la disciplina della proprietà tende a coincidere con quella della proprietà immobiliare. Il bene immobile è un bene la cui utilizzazione può incidere:
Sugli interessi individuali di altri proprietari
Sugli interessi della collettività.
I due aspetti non sono divisi da una netta linea di separazione ma con una certa approssimazione le norme che tendono a risolvere i rapporti di vicinato riguardano conflitti di interessi tra proprietari, le norme che riguardano l’urbanistica e la proprietà agricola riguardano interessi pubblici.
Altri aspetti:
Proprietà del suolo: sia sotto che sopra il suolo può formare oggetto di diritto ciò che presenta una utilità per il titolare.
Accesso: il proprietario può in qualunque momento compiere opere adatte a chiudere l’accesso eccettuati alcuni casi.
Il rapporto di vicinato è fonte di vari limiti della proprietà privata i quali hanno caratteristiche di automaticità, reciprocità e gratuità. Ecco alcuni limiti:
Divieto di immissioni (fastidi che si propagano da un fondo ad un altro): il criterio scelto per giudicare è quello della “normale tollerabilità”, adattato alle condizioni del luogo. Il giudice deve contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione e può tener conto della priorità di un determinato uso (es.: se vado ad abitare sopra una falegnameria…)
Limite sulle distanze:
Distanza tra gli edifici (3 metri): il proprietario che costruisce per primo può determinare in concreto l’arretramento.
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