Linguaggio e regole del diritto privato
Capitolo 1 – L’ordinamento giuridico
Il diritto è un universo di regole. Il diritto in senso oggettivo indica un insieme di regole legali; il diritto in senso soggettivo indica una possibilità, una posizione di vantaggio garantita da una regola legale.
Regole di diritto (norma) sono quelle regole che prescrivono in modo generale ed astratto ciò che si può o si deve fare in ogni situazione che corrisponda alle situazioni-tipo previste delle regole stesse. Hanno carattere generale ed astratto le regole contenute nei codici, nelle leggi o nei decreti, nei regolamenti.
Un sistema giuridico è un sistema di regole la cui applicazione è affidata all’autorità di un giudice. Fonte del diritto è qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato.
Una distinzione divide le fonti scritte dalle fonti non scritte. Le fonti più prevalenti sono il precedente giudiziario e l’atto legislativo.
- Precedente giudiziario: consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta di decidere.
- Atto legislativo: procedimento con cui un’autorità che ha il potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto.
Le regole che disciplinano i modi di produzione delle norme di un sistema giuridico si chiamano norme di produzione.
Elenco delle fonti di diritto
- Leggi: tutti quegli atti con cui si esercita la funzione legislativa secondo la nostra costituzione. Comprende le leggi in senso formale, gli atti legislativi che hanno la stessa forza della legge in senso stretto ma vengono prodotti in modo diverso (decreto legislativo delegato e il decreto-legge);
- Regolamenti: fonte subordinata gerarchicamente alla legge. Possono essere emanati dal governo, dalle regioni, dalle province, dai comuni. Disciplinano l’esecuzione delle leggi, dettando norme applicative;
- Norme corporative: erano quelle norme che trovavano fonte nei contratti collettivi (non ancora attuate);
- Usi: sono una fonte di diritto sussidiaria le cui regole fanno parte dell’ordinamento (1) in quanto richiamate da una delle fonti precedenti, (2) in materie non regolate da altra fonte. Si dividono in usi normativi (si tratta della consuetudine come fonte di diritto; si applicano solo in mancanza di regole scritte o per espresso richiamo di queste); usi contrattuali (si tratta della prassi contrattuale); usi interpretativi (modo in cui comunemente viene inteso un certo termine).
Perché una disposizione normativa divenga parte integrante dell’ordinamento giuridico occorre anche che essa sia entrata in vigore. L’entrata in vigore è subordinata a due presupposti: la pubblicazione del testo normativo nella gazzetta ufficiale, e il decorso del vacatio legis (15gg), trascorso questo la norma entra in vigore.
L’immissione di nuove regole modifica l’ordinamento giuridico. È possibile che nuove regole siano in contrasto con le precedenti. In questo caso il criterio usato è quello cronologico: la norma più recente si sostituisce a quelle precedenti nel regolare la materia.
Esistono tre ipotesi di abrogazione:
- Per dichiarazione espressa dal legislatore;
- Per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti;
- Perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.
L’abrogazione può essere espressa (1) o tacita (2 e 3). Un modo alternativo è quello del referendum, indetto su richiesta di 500.000 elettori o 5 consigli regionali.
Irretroattività delle leggi: la norma abrogata non scompare dall’ordinamento, ma perde valore a partire dall’abrogazione; la norma mantiene la sua forza prescrittiva con riguardo ai casi che si siano verificati prima dell’abrogazione, anche se la controversia sorge dopo l’intervento abrogativo.
Nell’ipotesi in cui le fonti siano di grado diverso per quanto riguarda la loro capacità di produrre e innovare diritto, prevale il principio gerarchico: prevale la fonte superiore per grado. Nel diritto italiano la costituzione e le leggi costituzionali sono superiori alla legge ordinaria, la quale a sua volta è superiore ai regolamenti.
Dire che una norma è illegittima significa rilevare un vizio nella sua formazione, che la rende inidonea alla sua funzione regolatrice (violazione di criteri di competenza e il contrasto con fonti di ordine superiore). La norma illegittima continua a svolgere la sua funzione finché non viene cancellata.
Trovare le norme non è sempre semplice, in generale tutti gli atti devono essere pubblicati ma non è sempre facile. In genere la materia è disciplinata con il sistema della codificazione.
Codice civile: corpo fondamentale del diritto privato, 6 libri preleggi. Procedura civile/penale/codice penale. Al di fuori dei codici ci sono anche delle leggi speciali che disciplinano gli oggetti vari. Le leggi dello stato vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica poiché le sentenze vengono raccolte da privati, in genere non sono soggette a pubblicazione legale, come accade invece per le sentenze della Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale).
In genere vi è una sintesi del caso chiamata rubrica, e una massima con cui si enuncia il principio di diritto. La dottrina fa parte della ricerca del diritto, che si trovano in studi privati, riviste e cose del genere.
Capitolo 2 – L’applicazione delle norme giuridiche
Carattere normale della regola di diritto è l’astrattezza: la prescrizione vale in una serie indefinita di situazioni.
Schema logico della norma giuridica: regola di comportamento condizionata, la quale prevede che, se si verificano certi fatti, allora si dovrà o si potrà comportarsi in un certo modo.
Per indicare la situazione, a cui una norma giuridica collega certe conseguenze, si usa il termine fattispecie. Si parla di fattispecie astratta per indicare la situazione-tipo descritta dalla norma; fattispecie concreta indica la situazione pratica in cui la regola si applica. Per ogni fattispecie la norma prevede certe regole di comportamento (un determinato fatto ha certi effetti o conseguenze giuridiche).
Spesso la fattispecie che produce un certo effetto è composta di elementi di fatto tra loro distinti (fattispecie complessa, e quindi una fattispecie a formazione progressiva).
Un aspetto importante del lavoro del giudice è quello di riconoscere nel caso concreto i connotati della fattispecie astratta (sussunzione).
Qualsiasi norma per essere applicata deve essere formulata come una regola di comportamento, cioè come un messaggio linguistico di contenuto prescrittivo.
Nel caso di norme scritte possiamo avere l’impressione che la norma non sia altro che il testo normativo (disposizione). La disposizione normativa, cioè il testo scritto, non è che un complesso di parole a cui si deve attribuire un significato (interpretazione). La norma giuridica è il significato della disposizione normativa.
L’unità base di ripartizione del testo nella legislazione italiana è l’articolo. All’interno degli articoli la divisione più comune è quella in capoversi non numerati, detti commi. Il titoletto degli articoli si chiama rubrica.
La ricerca del significato delle disposizioni normative è quella operazione che chiamiamo interpretazione della legge.
Interpretazione
- Interpretazione letterale: esistono dei criteri normativi per l’interpretazione che devono essere seguiti nell’interpretare qualsiasi regola dell’ordinamento. Si dovrà stabilire il significato delle parole in relazione al contesto;
- Interpretazione logica: chi interpreta la legge deve attribuire al testo un significato che sia coerente con lo scopo cui la regola è diretta. La regola sembra dunque obbligare l’interprete a tener conto di ciò, che il legislatore storicamente si proponeva nel dettare la disposizione.
Interpretazione estensiva, quando la regola ha un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione; interpretazione restrittiva.
- Interpretazione giudiziale: fatta dal giudice nel caso che deve decidere è in realtà la formulazione di una regola concreta, che il giudice stesso applica per risolvere la controversia;
- Interpretazione dottrinale: quelle proposte di interpretazione che vengono avanzate dagli studiosi del diritto;
- Interpretazione autentica: fatta dallo stesso legislatore con una o più nuove disposizioni normative che prescrivono come si debbano interpretare disposizioni vigenti che siano di difficile interpretazione.
Istituto giuridico e principi di interpretazione
Il giurista tende ad individuare dei sistemi di norme, ciascuno dei quali si presenta come un complesso coordinato in modo da perseguire un unico fine: istituto giuridico. Questa idea sta alla base di tre criteri di lavoro del giurista:
- L’interpretazione sistematica, che prescrive di attribuire a una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto posta in relazione con tutte le altre che fanno parte del sistema;
- L’impiego dell’analogia, cioè risolvere il caso utilizzato disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, e il ricorso;
- Ai principi generali, per risolvere casi non previsti.
Il secondo comma dell’art. 12 delle preleggi recita: "Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano materie simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Dunque, in tale ipotesi non si riesce ad individuare una precisa disposizione idonea a risolvere una controversia. Si dice perciò che c’è una lacuna legis, una lacuna dell’ordinamento giuridico che andrà colmata ricorrendo ad un procedimento logico chiamato analogia.
Inoltre, sempre dall’articolo 12 si ricava che l’analogia può essere di due specie:
- Anologia legis: il caso è interpretato ricorrendo ad un’altra norma che regola un caso simile.
- Anologia iuris: non vi è una norma simile e per disciplinare il caso si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tuttavia, l’analogia non può essere sempre applicata. Infatti, ai sensi dell’art. 14 non si può usare il principio di analogia non può essere applicato per le leggi in materia penale o altre leggi che non possono essere applicate oltre i casi e i tempi in esse considerati (tempus regit actum). Le norme eccezionali sono infatti tali perché derogano a regole generali e dunque impossibile l’interpretazione analogica di leggi eccezionali.
Capitolo 3 – Il diritto privato e le sue fonti
La ripartizione principale è quella che distingue il diritto privato dal diritto pubblico. Il diritto privato è il diritto degli interessi particolari, che sono trattati come interessi disponibili. Il diritto pubblico invece è il campo degli interessi generali che riguardano tutta la collettività e per questo sono affidati alla pubblica autorità.
Nel diritto privato le parti sono lasciate in una posizione di reciproca uguaglianza: nessuno è soggetto all’autorità di un altro. Il diritto privato lascia poi un campo molto ampio alla possibilità di regolare da sé la soddisfazione dei propri interessi (autonomia privato – contratto).
L’ordinamento italiano è fra quelli che sono comunemente chiamati di diritto codificato. Le grandi linee guida della codificazione sono unità del soggetto, unità della proprietà e libertà dei beni, libertà contrattuale. Il Codice civile è il luogo in cui si raccolgono i meccanismi fondamentali, in base ai quali il diritto regola i rapporti tra i privati. I libri del Codice civile sono 6.
Capitolo 4 – Le situazioni giuridiche
Una norma, quando trova applicazione colloca due soggetti in una precisa situazione giuridica. Si stabilisce così tra i due protagonisti una relazione disciplinata dalla legge, o come si usa dire un rapporto giuridico. Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. Il rapporto giuridico può essere pensato, per semplicità, tra soli due soggetti detti PARTI. Le parti sono due: PARTE ATTIVA, alla quale l’ordinamento giuridico attribuisce un potere, e la PARTE PASSIVA, la quale ha un dovere. I soggetti al di fuori dell’ordinamento giuridico sono detti TERZI.
Funzione primaria della norma giuridica è quella di imporre ai suoi destinatari un determinato comportamento. La categoria logica che corrisponde a questa funzione è quella del dovere. La norma ci dice che una certa condotta è dovuta, il che significa che solo un comportamento come quello soddisfa la prescrizione, mentre un comportamento opposto viola la norma.
La situazione soggettiva della persona che è tenuta ad un certo comportamento si chiama obbligo. Facoltà è dunque la situazione del soggetto che può lecitamente compiere un atto. Potere è la situazione del soggetto che può efficacemente compiere un atto. Onere: in alcuni casi la regola si limita a stabilire che un certo risultato può essere ottenuto solo da chi terrà un certo comportamento. Soggezione: situazione di un soggetto che, senza essere obbligato a un determinato comportamento, subisce le conseguenze dell’esercizio di un potere altrui.
Diritto soggettivo: è il potere di agire per soddisfare un proprio interesse; tale potere è riconosciuto dal diritto soggettivo (ordinamento giuridico) al soggetto attivo e a lui spetta la scelta se farne uso o meno.
- Diritti assoluti: sono quelli che si possono far valere verso chiunque (diritti della personalità);
- Diritti relativi: sono quelli che si fanno valere solo nei confronti di determinati soggetti (diritti di credito).
- Diritto potestativi: il titolare del diritto ha il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica, che l’altra parte subisce.
La relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo ad un soggetto si esprime con il concetto di titolarità del diritto o dell’obbligo; il soggetto, cui il diritto appartiene, ne è il titolare.
- Acquisto a titolo originario significa che il diritto si costituisce, in capo a una persona, senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare;
- Acquisto a titolo derivativo significa invece che il diritto dell’acquirente ha fonte nel diritto del precedente titolare. L’acquisto di un diritto è derivativo non solo quando all’acquirente si trasmette lo stesso diritto che aveva il dante causa (acquisto derivativo traslativo) ma anche nei casi in cui in capo all’acquirente si costituisce un diritto nuovo, che però ha fonte nel diritto dell’autore.
Funzione o ufficio: quelle posizioni distinte dal diritto soggettivo in cui si combinano insieme potere e dovere.
Conseguenze di queste posizioni:
- L’attività giuridica oggetto del potere è anche oggetto di un dovere (un soggetto può e deve fare qualcosa).
- Il potere stesso è vincolato allo scopo, ogni atto che si discosti dallo scopo costituisce un abuso.
NB: vi sono casi nei quali la funzione o l’ufficio attribuito ad un soggetto ha un contenuto tale che il rapporto con l’interessato perde quei caratteri di parità che sono propri di ogni rapporto privato, assumendo i connotati dell’autorità (EX. art. 30 cost.).
La categoria dei diritti soggettivi è varia, perché gli interessi sono di varia natura e lo sono anche gli strumenti, ci sono quindi degli schemi di base.
- Diritti assoluti: si possono far valere verso chiunque.
- Diritti relativi: si possono far valere solamente nei confronti di determinati soggetti.
- Diritti reali: categoria di diritti assoluti che attribuiscono al titolare facoltà e poteri di vario contenuto, aventi ad immediato oggetto una cosa.
- Diritti di credito: categoria di diritti relativi che si identificano come la pretesa a una prestazione.
- Diritti potestativi: ad un soggetto è attribuito un potere a cui non corrisponde un obbligo, ma una soggezione. Ovvero il titolare esercitando il suo potere non fa valere una pretesa, ma determina direttamente una modificazione a proprio vantaggio. Oppure: il titolare del diritto ha il potere di determinare un mutamento della situazione giuridica che l’altra parte subisce.
Obbligazione: situazione in cui un soggetto è tenuto ad una prestazione, cioè ad un comportamento diretto a soddisfare l’interesse di un altro soggetto; questa prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica.
Titolarità del diritto o dell’obbligo: la relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo. Titolo: fonte dell’acquisto, ovvero la fattispecie che ha per conseguenza l’acquisto del diritto o dell’obbligo.
Acquisto a titolo originario: il diritto si costituisce in capo a persona senza dipendere dalla posizione di un precedente titolare.
Acquisto a titolo derivativo: il diritto ha fonte nel diritto del precedente titolare e perciò la sua esistenza e i suoi limiti dipendono dall’esistenza e dai limiti di questo.
Due principi:
- Nessuno può trasmettere alla persona più di quello che ha.
- Se viene meno il diritto dell’alienante, viene meno anche il titolo del diritto dell’acquirente.
Acquisto derivativo traslativo: si trasmette lo stesso diritto. Acquisto derivativo costitutivo: si costituisce un diritto nuovo che però ha fonte nel diritto dell’autore.
Successione: acquisto a titolo derivativo, successore è l’avente causa. Successione (in generale): ogni sostituzione di un soggetto a un altro come titolare di un diritto o di un obbligo; indica quindi la continuità del rapporto giuridico attraverso il mutare dei titolari. Due tipi:
- A titolo universale: a
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