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LA PROVA PER TESTIMONI
Tra le prove che si formano nel processo (prove semplici), la prima che il Codice civile disciplina è quella per
testimoni, che consiste nelle dichiarazioni rese al giudice durante l’interrogatorio del testimone sui fatti di cui
egli abbia avuto diretta conoscenza.
Il limite generale alla prova testimoniale riguarda i contratti, in quanto le parti sono in grado di procurarsi una
prova documentale.
Vi sono poi i casi importanti in cui la prova testimoniale è sempre ammessa: quando vi è un principio di prova
per iscritto e quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova.
È sempre ammessa la prova per testimoni dei contratti di vendita internazionale di merci.
Per contro ci sono i casi in cui la prova testimoniale non è ammessa: si tratta di quei contratti per i quali la
legge impone una prova per iscritto, come la transazione, l’assicurazione.
La prova testimoniale non è mai prova legale. 14
LA CONFESSIONE E IL GIURAMENTO
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra
parte (per esempio il creditore confessa di aver ricevuto la parte).
La confessione non vincola il giudice a ritenere colpevole il reo confesso.
Il giuramento è l’ultima spiaggia delle prove. Supponiamo che una parte non disponga di prove sufficienti; può
allora deferire all’altra il giuramento, per farne dipendere la decisione.
Il rifiuto di giurare, fa perdere la causa. Il giuramento è prova legale. Se la parte giura, non è più ammessa
prova contraria.
LE PRESUNZIONI
Presunzione indica un’argomentazione che sulla base di un fatto noto risale a fatto ignoto.
La presunzione del giudice si chiama presunzione semplice. La presunzione semplice è un modo di valutare i
risultati delle prove. La presunzione vale solo nei casi in cui è ammessa la prova testimoniale.
Sull’onere della prova invece incide la presunzione legale, che si ha quando è la legge stessa a prevedere che
un fatto, rilevante come elemento di una fattispecie, si debba considerare per accaduto senza necessità di
darne la prova. Se la presunzione legale non ammette prova in contrario, parliamo di presunzione assoluta. Se
invece è ammessa prova contraria si parla di presunzione relativa, che si risolve in una inversione dell’onere
della prova.
Si ha finzione quando il legislatore assoggetta una determinata situazione di fatto alla disciplina prevista per
una situazione diversa (il caso A si regola come se sussistesse il caso B).
GLI ATTI DELLO STATO CIVILE
un’esigenza che si manifesta fin dalle origini dello stato è quella di assicurare certezza e conoscibilità dei fatti
più rilevanti per la condizione giuridica della persona: la nascita, e quindi la paternità e la maternità, il
matrimonio e la morte.
A questi fini serve il sistema dei registri dello stato civile, nei quali devono essere riprodotti quegli atti chiamati
atti dello stato civile.
Gli atti dello stato civile sono tre: atto di nascita, di matrimonio, di morte. Ciascuno di essi dà prova legale dei
fatti materiali. Questi possono essere provati normalmente solo allegando l’atto di stato civile da cui quei fatti
risultano.
In pratica l’atto di stato civile funziona come un titolo dello stato che ne dipende, cioè come un elemento
necessario per far valere la condizione che l’atto attesta.
Accanto alla funzione principale ora descritta, gli atti e i registri dello stato civile svolgono quella di mezzi di
pubblicità: atti diversi devono essere annotati a margine di questo o quell’atto di stato civile, per essere resi
legalmente conoscibili ai terzi interessati.
Ogni rettificazione dell’atto di stato civile richiede un ricorso al tribunale che provvede con decreto. 15
LA PRESCRIZIONE
Ogni diritto di estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
(art. 2934)
La prescrizione è dunque un modo di estinzione dei diritti fondato sull’inerzia del titolare. Le norme sulla
prescrizione sono inderogabili dai privati. È possibile però una rinunzia alla prescrizione già compiuta, non
invece una rinuncia preventiva.
La prescrizione deve essere eccepita dall’interessato, cioè opposta alla richiesta di adempimento e, in giudizio,
non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
La prescrizione è esclusa per i diritti indisponibili (diritti di carattere personale) e di altri diritti indicati nella
legge. La prescrizione non vale per il diritto di proprietà.
Quanto al modo di operare della prescrizione vanno fissati i seguenti punti:
1. DECORRENZA: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
2. SOSPENSIONE: sono previsti alcuni casi di sospensione della prescrizione. Non corre prescrizione tra
coniugi, tra le parti di un’unione civile, tra genitori e figli, tra tutore e pupillo, tra l’erede e l’eredità
accettata. Considera come causa di sospensione la condizione del titolare che impedisce l’esercizio
del diritto. Finita la sospensione, al tempo già trascorso si aggiunge quello trascorso dopo;
3. INTERRUZIONE: quando cessa l’inerzia del titolare, la prescrizione di interrompe. A differenza della
sospensione, l’interruzione azzera il periodo di prescrizione;
4. DURATA: il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di dieci anni, ma esistono prescrizioni brevi.
Non vanno confuse le prescrizioni brevi con le prescrizioni presuntive, cioè una serie di casi che riguardano
prevalentemente prestazioni di commercio, di lavoro o di opera professionale e in cui il termine è stabilito in
6 mesi, in 1 anni e in 3 anni.
LA DECADENZA
Nella prescrizione, l’esigenza di certezza si combina con un riguardo alle ragioni dell’inerzia. Nella decadenza,
invece, l’esigenza di certezza è assoluta: il diritto deve essere esercitato entro un dato termine.
Questa particolare necessità di certezza può essere stabilita dalla legge o dal contratto.
Quando la decadenza è stabilita dalla legge, distingue a seconda che essa riguardi diritti indisponibili o diritti
disponibili: nel primo caso le parti non possono modificare la disciplina, né rinunziarvi; nel secondo caso le
parti possono derogare alla disciplina legale.
ECCEZIONE
Il giudizio civile vede due protagonisti: chi propone la domanda è l’attore; chi è chiamato a difendersi è il
convenuto: e si difende negando la pretesa dell’attore, ovvero sollevando eccezioni (opporre ad una
affermazione). 16
CAPITOLO 9 –I DIRITTO DELLA PERSONA
La norma dell’art 2 Cost contiene il fondamento di tutti i rapporti tra la persona, i gruppi sociali e lo stato:” la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità”.
L’integrità della persona è un valore primario tradizionalmente protetto dall’ordinamento giuridico. L’articolo
5 del cc regola gli atti di disposizione del proprio corpo, vietandoli quando ne consegua una diminuzione
permanente dell’integrità o quando siano comunque contrari alla legge. I limiti dell’art. 5 sono derogati dalle
leggi che consentono i trapianti di organi tra i viventi.
Autodeterminazione: diritto di decidere in merito alla propria sorte, non è menzionato direttamente perché
indica disponibilità di ciascun interesse protetto. EX: le necessità del consenso al trattamento medico e il
diritto di rifiutare le cure si fondano sul principio dell’autodeterminazione.
NB: Particolare attenzione ai prelievi e trapianti di organi e tessuti da cadavere.
L’autodeterminazione si articola nelle libertà fondamentali: personale, di circolazione, di riunione, di
associazione, di fede religiosa, di manifestazione del pensiero.
Il nome, che comprende prenome e nome, è protetto contro l’uso che altri indebitamente ne faccia: al giudice
si può chiedere la cessazione dell’abuso, il risarcimento degli eventuali danni, la pubblicazione della sentenza
in uno o più giornali. All’attribuzione del prenome provvedono i genitori di comune accordo. Il cognome invece
è attribuito secondo criteri legali: il figlio nato nel matrimonio porta il cognome del padre; per il figlio nato al
di fuori del matrimonio, egli acquista il cognome del genitore che prima lo abbia riconosciuto. (se il
riconoscimento è contemporaneo, il figlio assume il cognome del padre.)
La moglie aggiunge al proprio il cognome del marito e lo conserva fino al divorzio. L’adottato assume il
cognome dell’adottante e lo premette al proprio. Le modifiche al nome sono ammesse.
Lo pseudonimo è tutelato quando abbia acquistato l’importanza del nome.
Protezione dell’immagine: ne è vietata sia la riproduzione, sia la diffusione senza il consenso della persona
raffigurata, salvo i casi in cui si tratti di personaggio o avvenimento di interesse pubblico.
Diritto all’identità personale: cioè il diritto a non essere presentati agli occhi del pubblico in modo falsato.
Il diritto alla vita privata comprende due aspetti: da un lato, si fa riferimento alla difesa di una zona di intimità,
dall’altro, si fa riferimento al controllo sulle informazioni che riguardano la nostra persona. Limiti e divieti sono
stati imposti riguardo alle riprese visive nei luoghi di privata dimora e alla diffusione di informazioni riguardanti
l’interruzione di gravidanza.
Con la legge 675 del 31 dicembre 1996 viene tutelato il diritto alla vita privata (privacy) nei confronti
dell’elaborazione automatica dei dati personali.
Il regolamento UE 2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche.
Si intende per dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile. Con trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione compiuta con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicata a dati personali.
Il regolamento enuncia una serie di principi, in particolare: i dati personali devono essere trattati in modo
lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; devono essere adeguati e pertinenti a quanto
necessario.
Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato una serie di informazioni. Il trattamento è lecito quando
l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali (è possibile revocarlo in
qualsiasi momento) e quando sia necessario. Ulteriori diritti dell’interessato sono il diritto di accesso, il diritto
di ottenere la rettifica e l’integrazione dei dati. 17
CAP