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VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
Esistono 2 gradi di invalidità del contratto:
NULLITÀ: viola una norma imperativa
1 è nullo il contratto che (inderogabile dall’autonomia
privata perché protegge un interesse pubblico) salvo diverse disposizioni di legge (art 1418).
mancano i requisiti essenziali
Il contratto è nullo anche audo dell’art 1325 o questi ultimi sono
illeciti, condizione è illecita contrario alle norme dell’ordine
quando la o quando il contratto è
pubblico buon costume
(principi ricavati dall’insieme dell’ordinamento) o al (morale corrente).
Di norma l’incapacità del soggetto contraente provoca annullabilità, ma quando questa è tale da
far escludere ogni possibilità di quali care la condotta dell’ incapace come manifestazione di
motivi sono di norma irrilevanti
volontà di contrarre, il contratto si considera nullo. I in quanto
contratto è illecito quando le parti lo
esterni, ma l’art 1345 presenta un’eccezione: il
concludono esclusivamente per il motivo illecito concordato (decisone comune e
contratto in frode alla legge,
determinante). L’art 1344 dichiara nullo anche il ovvero il contratto
concluso con il solo scopo di aggirare la legge per non applicare una norma.
ANNULLABILITÀ: produce i suoi e etti no all’emanazione di una
2 il contratto annullabile
sent di annullamento (retroattiva). Un contratto è annullabile per 3 motivi (art 1425):
- incapacità legale di una parte: minore, interdetto, inabilitato o bene ciario amministrazione di
sostegno negli atti previsti
- incapacità naturale: quando un soggetto non ha la capacità di intendere e volere e il contratto
genera un pregiudizio notevole per l’autore e l’altra parte è in malafede (art 428)
- volontà viziata: vizi della volontà
Il contratto concluso dal minore che attraverso dei raggiri nasconde la sua vera età non è
annullabile (art 1426).
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volontà è viziata quando il consenso è stato dato per errore,
L’art 1427 stabilisce che la
estorto con violenza o carpito con dolo.
falsa rappresentazione della realtà
L’errore è la che induce una parte a concludere un contratto
(errore vizio), l’errore ostativo si ha invece quando vi è contrasto tra dichiarazione e volontà.
L’errore per essere causa di annullabilità delle essere:
- essenziale: requisiti art 1429 che non comprendono motivi personali o errore sui motivi
natura dell’oggetto o della prestazione
• identità dell’oggetto o della prestazione (determinante)
• identità o qualità del contraente (determinante)
• errore di diritto sulla ragione unica o principale del contratto
•
- riconoscibile dell’altra parte: da persona normale con diligenza normale
Secondo l’art 1432 l’annullamento del contratto non può essere richiesto se l’atra parte si o re di
eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la prima voleva
concludere.
violenza minaccia
La è una portata avanti da una parte o da un terzo per estorcere il consenso al
contrato. Deve avere 2 requisiti per generale l’annullabilità:
- impressione su una persona sensata
- male ingiusto e notevole alla persona o ai suoi beni
timore
Il (situazione psicologica in cui si trova una persona che immagina o prevede un male che
non è rilevante
lo potrà colpire) come causa di annullamento, ma lo potrebbe essere nel corso
delle trattative in violazione al dovere di correttezza e buona fede delle parti.
dolo raggiro
Il è un usato da un contraete per indurre l’altra parte a contrarre (senza raggiro no
contratto), se il raggiro ha indotto la parte ingannata ad accettare solo determinate condizioni del
dolo incidente compiuto da un terzo il
contratto si parla di (responsabilità precontrattuale). Se è
contratto è annullabile solo se la controparte ne era a conoscenza e ne ha tratto vantaggio
(art 1439). non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede se deriva dai
Secondo l’art 1445 l’annullamento
vizi del consenso, quindi se l’annullamento deriva da incapacità legge il terzo non fa salvi i suoi
diritti.
tutela dell’a damento
La è la tutela dell’interesse a non vedersi legati a vincoli contrattuali che
non corrispondono alla nostra volontà.
La disciplina delle azioni di annullamento e di nullità è diversa in base a 4 aspetti:
1 legittimazione ad agire
- nullità: assoluta, spetta a chiunque vi abbia interesse compreso il giudice d’u cio
- annullabilità: relativa, spetta solo alla parte nel cui interesse la stessa annullabilità è prevista
(la vittima o chi ha la volontà viziata)
2 eventuale convalida del contratto (negozio giuridico unilaterale)
- nullità: non è prevista conversione
salvo diverse disposizioni di legge, è però possibile la del
contratto, ovvero quando il giudice rileva d’u cio la nullità può convertire il contratto in uno
valido se con la ctio iuris si riesce a ricostruire che se le parti avessero saputo della nullità
avrebbero concluso il contratto convertito
- annullabilità: può richiedere la convalidala parte interessata come per la legittimazione ad
agire con un atto che contenga la menzione del contratto, il motivo dell’annullabilità da
dichiarazione di convalida. Si ha tacitamente quando la parte. A conoscenza del vizio esegue
volontariamente il contratto
3 sentenza del giudice
- nullità: sentenza dichiarativa, solo per attestare la nullità e prenderne atto
- annullabilità: sentenza costituiva, gli e etti si bloccano retroattivamente (ex nunc)
4 prescrizione (fatto giuridico legato allo scorrere del tempo e all’inerzia del titolare che fa
estinguere il diritto)
- nullità: l’azione è imprescritibile
- annullabilità: l’azione si prescrive in 5 anni dalla conclusione del contratto (anche per
l’eccezione
incapace di intendere e volere) o da quando il vizio o l’incapacità vengono meno,
di annullamento è imprescrittibile anche se è trascorso il tempo di utilizzo dell’azione
nullità è parziale
Se la (riguarda solo una parte del contratto o singole cause) tutto il contratto si
considera nullo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte nulla (art
1419). L’art 1446 stabilisce che nel caso di nullità o di annullabilità del vincolo contrattuale di una
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contratto plurilaterale
parte in un (es. associazioni) il contratto rimane valido, salvo che la
partecipazione di questa parte non sia ritenuta essenziale.
nullità di protezione
La si ha quando questo strumento viene utilizzato per proteggere la parte
debole nei contratti ove vi è uno squilibrio tra le parti e dove la nullità totale dell’atto potrebbe
causare un danno alla parte debole. Il potere del giudice di rilevare la nullità d’u cio può
esercitarsi solo a favore del contraente debole. rescissione
Un rimedio all’iniquità del contratto (squilibrio economico) è la solo quando sussiste
ttamento dello stato di pericolo o di bisogno in cui una parte si trova.
l’appro È rescindibile il
contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per una necessità, nota
salvare sé o altri da un attuale pericolo
alla controparte, di (già esistente e oggettivo, diverso
di un danno grave alla persona
dalla violenza) (art 1447). È rescindibile anche il contratto
stato di bisogno di una parte,
concluso a condizioni inique per lo del quale l’altra parte abbia
appro ttato per trarvi vantaggio e bisogna che la lesione ecceda la metà del valore della
prestazione. Non è mai rescindibile a causa di lesione un contratto aleatorio.
di rescissione si prescrive in 1 anno
L’azione dalla conclusione del contratto è dopo questo
termine viene meno anche la possibilità di eccepire la rescindibilità. La rescissione non pregiudica
convenuto riportare il contratto a equità
i diritti acquistati dai terzi e il la può evitare o rendo di
(art 1450).
LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
contratto può essere sciolto per mutuo consenso o per cause
L’art 1372 stabilisce che il
previste dalla legge, quindi non da un negozio unilaterale. Il recesso unilaterale è consentito dalla
legge nel contratto di locazione, dove il conduttore può recedere dal contratto con un congruo
preavviso, oppure da dove sono state apposte delle clausole di recesso accettato da entrambe le
parti. Per mutuo consenso si intende un ulteriore contratto stipulato dalle parti.
risoluzione e etti retroattivi,
La del contratto ha se però il contratto era ad esecuzione
continuata o periodica l’e etto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, è
inopponibile ai terzi che quindi fanno salvi i diritti acquistati, in quanto il contratto è un titolo
contratto plurilaterale
valido per la trasmissione dei diritti. Nel caso di risoluzione di un il venir
meno del rapporto verso uno dei contraenti non determina la risoluzione dell’intero contratto,
salvo che la partecipazione mancata debba considerarsi essenziale.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1 art 1453
Se una parte è inadempiente l’altra può richiedere la risoluzione del contratto fatto salvo
risarcimento del danno, il contratto non si può però risolvere se l’inadempimento di una delle parti
a scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra (sì solo quando il rapporto è più
Anche dopo aver promosso il giudizio per la condanna della parte inadempiente
funzionale).
l’attore può richiedere la risoluzione del contratto, non il contrario. Nel contratto può essere a
clausola risolutiva espressa scioglie di diritto
posto una che nel caso di inadempimento il
termine essenziale
contratto, oppure un (il carattere si capisce dalla natura della prestazione)
che nel caso in cui la prestazione non sia dovuta entro il termine stabilito nel contratto,
quest’ultimo si considera risolto di diritto. La risoluzione di adempimento si richiede attraverso:
- domanda giudiziale: si ricorre al giudice e richiedendo il risarcimento del danno e l’eventuale
ripetizione della prestazione già data
- procedimento monitorio: viene presentato al giudice un atto scritto (di da ad