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Diritto privato

Introduzione

L'ordinamento giuridico

Lo scopo del diritto è quello di perseguire un ideale di giustizia in una comunità organizzata, quindi è essenziale la presenza di un soggetto imparziale che abbia il compito e l'autorità di pronunciare il diritto in base a criteri socialmente condivisi.

Diritto = pronunciamento sacro con cui si interpretava il volere degli Dei (giustizia)

Si distingue:

  • Oggettivo = insieme di regole legali
  • Soggettivo = posizione di vantaggio garantita da regole legali

Legge = patto vincolante tra individui o gruppi, scritto o promulgato oralmente

Regola = proposizione che prescrive un comportamento come lecito, obbligatorio o vietato

Può essere:

  • Individuale = uno o più individui determinati
  • Concreta = una o più situazioni determinate
  • Generale = chiunque si trovi una situazione determinata
  • Astratta = chiunque si trovi in una situazione uguale a quella prevista

Norma = esprime il ripetersi costante di fatti o comportamenti

Può essere:

  • Precetto = indirizza comportamenti affinché un certo modello diventi normale
  • Sanzione = conseguenze (civili, penali, amministrative) per chi viola la prescrizione

Una regola di diritto prescrive in modo generale e astratto un comportamento per ogni situazione che corrisponda alla situazione–tipo da essa descritta.

L'ordinamento giuridico è un universo ordinato di regole di diritto formatesi in conformità ad un sistema di fonti legittimato dall'organizzazione di un gruppo sociale. Il nostro è un sistema di fonti chiuso perché vi è la separazione tra potere legislativo e giudiziario, ma non è assoluto in quanto lascia spazio all'interpretazione delle regole stesse.

Le fonti del diritto italiano sono:

  1. La Costituzione
  2. Tutti gli atti con cui si esercita la funzione legislativa e le convenzioni internazionali:
    • Leggi
    • Atti legislativi (decreti legislativi e decreti-legge)
    • Leggi regionali
  3. I regolamenti (fonti subordinate)
  4. Gli usi (fonti sussidiarie):
    • Normativi = consuetudine in mancanza di norme scritte o per espresso richiamo
    • Contrattuali = prassi contrattuale diffusa nel traffico economico
    • Interpretativi = comune modo d'intendere un termine o una clausola
  5. Norme deontologiche e codici di autodisciplina, criterio di equità, forza di fatto del precedente

Per le materie di competenze UE, vale il principio di prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale. Per Regolamenti e Direttive, vale il principio di competenza. In genere le norme previste da fonti diverse si affiancano e si assommano. Se sono in conflitto tra loro:

  • Se sono di pari grado, vale il principio cronologico
  • Se sono di grado diverso, vale il principio gerarchico
  • Se riguardano materie di ambiti diversi, vale il principio di competenza

L'abrogazione è la perdita di vigore di una norma a partire da una certa data, che però mantiene forza prescrittiva per situazioni verificatesi in precedenza, anche se il conflitto nasce successivamente. Può avvenire per espressa dichiarazione del legislatore, perché incompatibile con le nuove disposizioni o per referendum popolare abrogativo.

Un Codice è un unico atto normativo che disciplina una materia in modo organico, completo e sistematico. Precedenti norme che trattano casi particolari restano valide se il Codice disciplina solo la generalità dei casi e viceversa.

L'applicazione delle norme giuridiche

Una norma qualifica un comportamento come lecito, obbligatorio o vietato in una certa fattispecie, ovvero in una situazione-tipo (astratta) o concreta (concreta), a cui collega determinati effetti o conseguenze. La sussunzione è il processo di riconoscimento in un caso concreto dei connotati della fattispecie astratta.

L'interpretazione è l'operazione di attribuzione di significato ad una disposizione normativa da cui risulta una norma giuridica. A seconda dei criteri adottati, può derivarne un'interpretazione estensiva o restrittiva:

  • Letterale = in relazione al contesto
  • Logica = coerente alla ratio della prescrizione
  • Giudiziale = fatta dal giudice, non vincolante ma di fatto influenzante
  • Dottrinale = proposta dagli studiosi di diritto
  • Autentica = secondo disposizioni del legislatore su come interpretare
  • Sistematica = ponendo in relazione con tutte le altre norme del sistema

In caso di lacune dell'apparato normativo, il giudice può adottare il criterio dell'analogia (soluzioni simili per problemi simili) oppure seguire i principi generali, linee di tendenza ricavabili dallo studio di tutte le norme.

Il diritto privato

Il diritto privato è il diritto degli interessi particolari, intesi come disponibili: c'è molto spazio per regolare da sé la loro soddisfazione. L'autonomia privata è il criterio distintivo e il contratto lo strumento principale. Il diritto pubblico è il diritto degli interessi generali, non disponibili perché riguardano l'intera comunità.

La distinzione fondamentale sta nel modo di affrontare i problemi: nel diritto privato l'interesse particolare viene tutelato a preferenza di un altro, che viene sacrificato, ma lascia le parti in condizioni di reciproca uguaglianza. Nel diritto pubblico, al contrario, la realizzazione degli interessi generali è affidata ad una pubblica autorità, quindi almeno uno dei soggetti coinvolti è in posizione di supremazia.

Per quanto concerne il diritto privato internazionale, vale la legge nazionale nei rapporti in cui prevale il riferimento alla persona, la legge del luogo in cui si conclude il contratto per il possesso, la proprietà, i diritti sui beni e le obbligazioni non contrattuali, la legge indicata dalle parti per le obbligazioni contrattuali.

Le situazioni giuridiche

Un rapporto giuridico è una relazione tra due soggetti disciplinata dalla legge. Una situazione giuridica è la posizione in cui viene a trovarsi un soggetto per effetto dell'applicazione di una o più regole di diritto. Si distingue tra:

  • Attiva = parte avvantaggiata, il cui interesse è protetto
  • Passiva = parte svantaggiata, il cui interesse è sacrificato

Dovere = solo un comportamento come quello descritto soddisfa la prescrizione

Obbligo = comportamento che un soggetto è tenuto a seguire

Facoltà = soggetto che può lecitamente compiere un atto

Potere = soggetto che può efficacemente compiere un atto

Onere = soggetto produce determinate conseguenze giuridiche osservando un comportamento che non è obbligatorio

Soggezione = soggetto subisce le conseguenze dell'esercizio di potere altrui, senza essere obbligato ad un certo comportamento

Diritto soggettivo = potere di tutela primaria e diretta di un proprio interesse attribuito da certe norme

Può essere:

  • Assoluto = può essere fatto valere verso chiunque
  • Relativo = può essere fatto valere solo verso determinati soggetti
  • Potestativo = potere a cui corrisponde una soggezione

Interesse legittimo = potere di tutela mediata, che dipende dalla coincidenza dell'interesse particolare con l'interesse generale

Funzione (ufficio) = soggetto deve compiere tutti gli atti necessari a tutelare l'interesse affidatogli (combinazione di potere e dovere)

Obbligazione = oggetto dell'obbligo / posizione del debitore / rapporto tra debitore e creditore

La titolarità è la relazione di appartenenza di un diritto o di un obbligo a un soggetto. Il titolo d'acquisto è la fonte, la fattispecie che ha come conseguenza l'acquisto del diritto o dell'obbligo.

Può essere:

  • A titolo originario = costituito in capo ad un soggetto senza dipendere dal precedente titolare
  • A titolo derivativo = ha fonte nel diritto del dante causa, da cui dipendono esistenza e limiti. Può essere:
    • Traslativo = si trasmette lo stesso diritto che aveva il precedente titolare
    • Costitutivo = si costituisce un nuovo diritto che ha fonte nel precedente

La successione è la sostituzione di un soggetto a un altro come titolare del diritto o dell'obbligo. Può essere:

  • A titolo universale = mortis causa o per fusione di società
  • A titolo particolare = ogni altra successione inter vivos

L'estinzione di un diritto (o di un obbligo) può avvenire per rinuncia del titolare, per abbandono o per lo scorrere del tempo, se ha carattere temporaneo.

I fatti e gli atti giuridici

Si definisce negozio giuridico la manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici.

Si definisce fatto giuridico ogni fatto (stato o accadimento) al quale una norma giuridica collega determinate conseguenze. Un fatto è rilevante solo in ragione dei connotati che la regola di diritto considera nel definire la fattispecie.

Si definisce atto giuridico ogni comportamento che la legge prende in considerazione in quanto imputabile ad una persona come sua azione. Si distingue:

  • Atto lecito = condotta lecita
  • Atto illecito = condotta che viola una regola di diritto e lede l'interesse generale da essa tutelato. Può essere:
    • Penale = è fattispecie di reato e prevede una pena per l'autore
    • Amministrativo = la soddisfazione è affidata alla PA
    • Illecito civile = condotta che viola una regola di diritto e lede direttamente l'interesse particolare da essa protetto, dunque determina un pregiudizio per il soggetto leso. Può essere:
      • Contrattuale = inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore
      • Extracontrattuale = qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto al di fuori di ogni relazione precostituita
    • Atto di autonomia = strumento con cui si dispone dei propri interessi, ovvero si esercita l'autonomia disciplinando da sé i propri affari, entro i limiti e secondo le regole previste

Ci sono diversi criteri di distinzione degli atti giuridici.

Per struttura, si distingue tra:

  • Unilaterali = dichiarazione proveniente da una parte
  • Plurilaterali = dichiarazione proveniente da più parti
  • Unipersonali = unica dichiarazione proveniente da una persona
  • Collegiali = più dichiarazioni provenienti da soggetti riuniti in un collegio, la cui decisione è una manifestazione unitaria di volontà

Per oggetto, si distingue tra:

  • Patrimoniali = regolano primariamente interessi di carattere economico
  • Non patrimoniali = regolano primariamente interessi di carattere personale

Per funzione, si distingue tra:

  • Inter vivos
  • Mortis causa

Il legislatore si è concentrato in particolar modo sul contratto, un accordo tra due o più parti la cui disciplina può essere applicata a tutti gli atti giuridici unilaterali, inter vivos, con contenuto patrimoniale.

Per ascrivere al danneggiante una responsabilità è necessaria la corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta. La conseguenza giuridica dell'illecito civile (risarcimento del danno) si produce se e solo se sussistono determinati requisiti, cioè determinati connotati della fattispecie concreta:

  • Colpevolezza = il fatto sia commesso con colpa o dolo
  • Imputabilità = da un soggetto capace di intendere e volere
  • Causalità = ed abbia cagionato in maniera diretta o indiretta
  • Antigiuridicità = un danno ingiusto

Per quanto riguarda gli atti di autonomia, il contratto ha forza di legge tra le parti perché le norme che ne stabiliscono i requisiti possono essere considerate norme di produzione, che disciplinano il modo di porre regole di diritto.

Un atto di autonomia, dunque, può essere:

  • Valido = idoneo a produrre i suoi effetti, completa corrispondenza tra atto e modello della fattispecie astratta
  • Valido ma inefficace = difetto di potere per cui chi compie l'atto non aveva il potere di disporre dei beni o degli interessi a cui si riferisce / presenza di termini o condizioni
  • Invalido = inidoneo a produrre i suoi effetti, mancanza o vizio di qualche requisito, che determinano rispettivamente:
    • Nullità = mancanza di un requisito essenziale o illiceità d'atto
    • Annullabilità = vizio di un requisito che permette di ottenere una sentenza di annullamento con cui cancellare gli effetti dell'atto in modo retroattivo
  • Invalido ma efficace = atto annullabile è efficace fino all'annullamento

Sono possibili diverse forme di sostituzione nell'attività giuridica.

Legittimazione = potere di compiere efficacemente un atto giuridico con riferimento ad un determinato rapporto

Rappresentanza = fonte particolare di legittimazione, potere di compiere atti giuridici che producono effetti nei confronti di un altro soggetto

Si distingue tra:

  • Volontaria = conferita dall'interessato tramite procura (atto unilaterale)
  • Legale = conferita dalla legge, cioè da essa prevista in alcune fattispecie (genitore, tutore di minore o interdetto)
  • Organica = conferita ad un organo che compie atti giuridici in nome e nell'interesse di un'organizzazione

Si distingue tra:

  • Diretta = soggetto agisce in nome e per conto altrui, l'atto produce effetti diretti sulla sfera giuridica del rappresentato
  • Indiretta = soggetto agisce in nome proprio, per conto altrui, l'atto produce effetti diretti sulla sfera giuridica del rappresentante

Messo o nuncio = potere di trasmettere la dichiarazione di volontà del rappresentato

Sostituzione = potere di agire conferito dalla legge, ma non nell'interesse del soggetto rappresentato (curatore fallimentare)

Gli strumenti di pubblicità

Il sistema di pubblicità dei fatti e degli atti giuridici serve a garantire la chiarezza e la certezza necessarie ad una circolazione dei beni semplice e veloce. Ci sono tre categorie di pubblicità:

  • Notizia = assicura la conoscibilità legale per esigenze di carattere pubblico, ma non influenza l'efficacia
  • Dichiarativa = la conoscibilità influenza l'efficacia, per cui l'atto non può essere fatto valere contro terzi in sua mancanza
  • Costitutiva = la conoscibilità è condizione per l'efficacia, per cui l'atto non produce effetti senza

La trascrizione è lo strumento di pubblicità predisposto per gli atti relativi all'acquisto della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati. Consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri, rendendolo legalmente conoscibile.

La ratio è che, per il principio consensualistico, questi diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato da entrambe le parti.

L'effetto è l'opponibilità dell'atto ai terzi che vantano diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto o trascritto in data successiva, altrimenti resta efficace solo tra le parti.

È eseguibile solo in forza di una sentenza, di un atto pubblico o di una scrittura privata autentica o accertata giudizialmente. Deve riportare una nota che indichi gli elementi essenziali dell'atto in maniera certa.

I registri per beni immobili sono ordinati su base personale, quindi va effettuata una doppia trascrizione: a favore dell'acquirente, contro l'alienante.

I registri per beni mobili registrati sono ordinati su base reale, secondo il numero di targa che li identifica.

Il sistema tavolare è un registro immobiliare ordinato su base reale; la trascrizione ha funzione costitutiva. È ancora in vigore nelle province di Trento e Bolzano, Trieste e Gorizia e nei comuni di Udine e Belluno.

La trascrizione sui registri delle persone giuridiche ha funzione di pubblicità-notizia con riguardo allo scopo e al regime di responsabilità per i debiti, e funzione dichiarativa per l'opponibilità degli atti.

La trascrizione a Registro delle Imprese ha funzione di pubblicità costitutiva per l'acquisto della personalità giuridica e funzione dichiarativa per tutti gli altri atti.

La certezza nel tempo

La prescrizione è il modo di estinzione dei diritti fondato sull'inerzia del titolare, che li perde se non li esercita per il tempo stabilito dalla legge. La ratio dell'istituto è garantire la certezza nelle relazioni giuridiche. Deve essere eccepita dall'interessato, ossia essere opposta alla richiesta di adempimento, ma non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Non opera per i diritti indisponibili e altri diritti indicati dalla legge fra i quali, tradizionalmente, la proprietà. Decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e può essere sospesa (durante una causa) o interrotta. Il termine ordinario è di 10 anni.

La decadenza è il modo di estinzione dei diritti fondato sul semplice decorso del tempo. La ratio è l'esigenza di assoluta certezza nei rapporti giuridici. Può essere stabilita dal contratto o dalla Legge, la quale prevede:

  • Per i diritti indisponibili, termini inesorabili e la possibilità di essere rilevata d'ufficio
  • Per i diritti disponibili, una disciplina derogabile e la possibilità di essere eccepita dalle parti

I soggetti

Il soggetto è il protagonista delle relazioni e delle attività regolate dal diritto. Si definisce:

  • S. di diritti e obblighi = capo d'imputazione di situazioni e rapporti giuridici
  • S. di attività giuridica = capo d'imputazione di atti e fatti giuridici

La persona è il termine che individua i soggetti nel nostro ordinamento giuridico. Si distingue tra persona fisica (esseri umani) e persona giuridica (ogni centro di interesse diverso dal singolo uomo).

Domicilio generale = luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi

Domicilio elettivo = luogo eletto tramite dichiarazione come sede per determinati affari o atti

Domicilio legale = luogo stabilito per l'incapace ad agire

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aly_antoniazzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Pasquili Raffaella.
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