Istituzioni di diritto privato
Prof.ssa Maia Concetta Nanna
Montanaro Francesco
Successioni
Principi generali in tema di successioni
In via generale, per successione si intende il subentrare di un soggetto ad un altro ferma restando l’identità del rapporto. Due sono quindi gli elementi necessari perché vi sia successione:
- Il subentrare di un soggetto ad un altro;
- L’identità del rapporto;
Pertanto la successione si distingue dalla novazione (modo di estinzione dell’obbligazione) in quanto, in entrambi i casi vi è il subentrare di un soggetto ad un altro soggetto, ma, mentre nella successione resta fermo il rapporto originario, nella novazione se ne costituisce uno nuovo.
La successione può essere:
- “Inter vivos”, che produce effetti in vita delle parti (ad es: compravendita nella quale si ha la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo diritto di proprietà). La successione inter vivos è sempre a titolo particolare, perché comporta il subentrare di un soggetto in singoli e determinati rapporti;
- “Mortis causa”, quando produce effetti per la morte e dopo la morte di un soggetto. La successione mortis causa può essere:
- A titolo universale (o a titolo di erede), che comporta il subentrare dell’erede nella stessa posizione giuridica del defunto. L’erede pertanto subentra nell’“universum ius defuncti”, cioè in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo al defunto. Ne consegue che, subentrando l’erede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, l’erede stesso risponderà anche dei debiti del defunto;
- A titolo particolare (o a titolo di legatario), che comporta il subentrare del legatario in singoli e determinati rapporti. Subentrando il legatario in singoli e determinati rapporti, giammai risponderà dei debiti ereditari, a meno che non siano stati previsti a suo carico dal “decuius” come modus o onere a suo carico;
L’art.588 del Codice Civile indica il criterio di distinzione tra l’erede e il legatario:
- L’erede è quel soggetto che è chiamato a succedere in tutto il patrimonio del defunto o in una quota di esso;
- Il legatario è chiamato a succedere in singoli e determinati rapporti.
L’indicazione da parte del testatore di un complesso di beni o anche di singoli beni determinati non esclude che l’attribuzione sia a titolo di erede, poiché, se il testatore ha considerato quel complesso di beni o quei singoli beni come quota del suo patrimonio, l’attribuzione sarà senz’altro a titolo di erede.
Volendo definire “l’hereditas”, essa è quel complesso di rapporti giuridici attivi e passivi del defunto. Essa è considerata dalla legge come “universitas iuris”, e cioè come un’unità a sé stante diversa e distinta dalle singole cose che la compongono. L’eredità può comprendere:
- Beni;
- Crediti;
- Debiti (se l’eredità comprende solo debiti, cosiddetta “damnosa hereditas”, che tuttavia gravano sull’erede se costui accetterà l’eredità).
Solo pochi rapporti non si trasmettono per successione all’erede (ad es: l’usufrutto, l’uso e l’abitazione che si estinguono con la morte del titolare). Ugualmente non si trasmettono i rapporti basati sull’intuitus personae, e cioè quel particolare rapporto di fiducia che si crea tra due persone o che si basa sui qualità particolari del soggetto (ad es: il mandato che si estingue per morte del mandante e del mandatario).
La successione sia a titolo universale che a titolo particolare può essere:
- Legittima o “Ex lege”, se si apre per volontà di legge;
- Testamentaria o “Ex testamento”, se si apre per volontà del testatore che dispone con un testamento della sorte del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte.
Anche la successione a titolo particolare può essere “ex lege” ed “ex testamento” e quindi conosceremo un legato “ex testamento” e un legato “ex lege”.
I rapporti tra successione legittima e successione testamentaria
La successione legittima o “ex lege” è quella che si apre per volontà di legge a favore dei parenti del “decuius” fino al 6 grado incluso. Ovviamente, la successione del parente prossimo esclude quella del parente meno prossimo. Poiché la successione legittima tutela la famiglia, che è un istituto sociale, essa ha rilevanza sociale.
La successione testamentaria o “ex testamento”, viceversa, è quella che si apre invece per volontà del testatore che dispone con il testamento del suo patrimonio per il tempo successivo alla sua morte. Derivando essa da un negozio privato, essa ha rilievo del tutto privatistico.
Ciò premesso, la legge dice che, morto un soggetto, si apre la successione legittima se manca in tutto o in parte quella testamentaria. Da ciò sembrerebbe potersi dedurre una prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima, ma considerando la sostanza e la razio degli istituti, si vedrà che questa prevalenza è sola cronologica, ma nello spirito della legge prevale la successione legittima in considerazione della funzione sociale di essa. Tanto ciò è vero che ove il testatore abbia disposto delle sue sostanze per un valore che va al di là della cosiddetta quota disponibile, intaccando la cosiddetta quota indisponibile o di riserva, detta anche quota di legittima, che la legge vuole in ogni caso destinata ad alcuni soggetti detti legittimari, i legittimari stessi potranno esperire un’apposita azione detta di riduzione atta a ridurre le quote testamentarie al fine di reintegrare la quota di riserva, che è indisponibile per il testatore, che è inattaccabile e indisponibile dal testatore.
Il testatore ha il testimonio che si distingue in due tipi di quote:
- Disponibile, a disposizione del testatore;
- Indisponibile, disponibile per i coniugi o i parenti più vicini legittimari.
La successione dei legittimari si chiama successione necessaria. Essa si inquadra nell’ambito della successione legittima poiché non esiste un “terzius genus” di successione. Nel nostro ordinamento non vige più il principio “nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest”, cioè nessuno può morire in parte con testamento e in parte senza testamento, principio per il quale non potevano coesistere le due successioni. Oggi invece morto un soggetto si apre la successione testamentaria, se vi è un testamento relativamente a quei beni per i quali il testatore ha disposto; per gli altri beni si apre la successione legittima. Se manca del tutto un testamento, si aprirà la successione legittima.
Presupposti del fenomeno successorio
I presupposti del fenomeno successorio sono tre:
- Morte di un soggetto: con quest’espressione si intende solo la sua morte fisica naturale non anche la cosiddetta morte civile, cioè la condanna all’ergastolo. Nel nostro ordinamento non vige più infatti, a differenza dell’abrogato ordinamento francese, il principio per cui la morte civile è equiparata a quella naturale, e quindi la successione del condannato all’ergastolo si aprirà alla morte naturale di costui. La morte determina l’apertura della successione nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. La morte va provata con gli atti dello stato civile o con qualunque altro mezzo idoneo.
Se due soggetti legati da vincolo di parentela tale che uno possa discendere dall’altro (ad es: padre e figlio), muoiono in uno stesso incidente o disastro e non si può provare scientificamente chi dei due è morto per primo, la legge presume che siano commorti, cioè morti nello stesso istante, e quindi senza possibilità di succedere l’uno all’altro. Invece, in diritto romano, se nello stesso incidente morivano il padre e il figlio, la legge presumeva premorto il padre, se il figlio era “impuber”; premorto il figlio, se questi era “puber”. Ciò perché si presumeva più resistente il padre se il figlio era “impuber”, più resistente il figlio se questi era “puber”.
Vanno ricordati gli istituti dell’assenza e della morte presunta. Quando una persona scompare dall’ultimo domicilio per due anni e si ignora “an et ubi sit”, la legge consente che possa avere luogo la dichiarazione di assenza. In conseguenza gli eredi legittimi e testamentari, ove vi sia un testamento dell’assente, sono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (ovviamente, se l’assente ritorna riprenderà la titolarità dei suoi beni). Trascorsi 10 anni dal giorno in cui il soggetto cessò di dare notizia di sé, la legge consente che si faccia luogo alla dichiarazione di morte presunta. A questo punto gli eredi legittimi e testamentari sono immessi nel possesso definitivo dei beni del morto presunto.
Si comprende agevolmente che per quanto riguarda gli effetti la morte presunta è equiparata alla morte naturale. Ciò tuttavia, in dottrina c’è chi dubita di questa equiparazione poiché, in teoria, il presunto morto può tornare e riprendere la titolarità dei suoi beni nello stato in cui si trovano. La questione si risolve dicendo che si tratta di apertura della successione sotto la condizione risolutiva del ritorno del presunto morto;
- Esistenza in vita del successibile e sua capacità a succedere: si dice successibile il soggetto che è chiamato a succedere. Tale soggetto, perché possa succedere, deve esistere al momento dell’apertura della successione. Ne consegue che non può succedere al “decuius” né il premorto al “decuius” stesso, né l’assente, poiché si ignora se costui esista o meno. Ovviamente, ove l’assente ritorni, potrà fare cadere la successione verificatasi in capo ad altro soggetto e divenire egli l’erede.
In via eccezionale la legge consente che sia chiamato alla successione il nascituro concepito al tempo dell’apertura della successione. Il nascituro concepito è chiamato come “spes hominis”, e quindi verrà alla successione solo se e quando sarà nato e nato vivo (non verrà invece alla successione in caso contrario). La legge presume concepito un soggetto al tempo dell’apertura quando nasce entro 300 giorni dall’apertura della successione stessa. Trattasi di presunzione “iuris tantum”, che quindi ammette la prova contraria; perciò, gli interessati potranno dimostrare con mezzi scientifici che il nato entro 300 giorni dall’apertura non era concepito a quell’epoca. Se però il concepito è figlio del “decuius” e nasce entro 300 giorni dall’apertura delle successioni, egli si considera figlio “legittimo” del “decuius” con presunzione “iuris et de iure”, che quindi non ammette la prova contraria. In via eccezionale la legge consente che sia chiamato alla successione, ma solo con disposizione testamentaria, il nascituro non ancora concepito di persona vivente al tempo dell’apertura, e anche in tal caso ovviamente, il nascituro verrà effettivamente alla successione solo se nascerà e nascerà vivo.
Il soggetto può anche esistere ma essere incapace a succedere, questi è l’indegno. È indegno a succedere:
- Chi ha ucciso o tentato di uccidere il “decuius” o un di lui ascendente o discendente o il di lui coniuge;
- Chi ha calunniato il “decuius” o un di lui ascendente o discendente o il di lui coniuge;
- Chi ha indotto il testatore con violenza o dolo a fare mutare o revocare un testamento;
- Chi ha formato un testamento falso.
Ci si chiede se l’indegno sia del tutto incapace a succedere, cioè se non possa succedere nemmeno per un istante o se possa venire alla successione ma, possa poi essere estromesso, a seguito di apposita azione di indennità esperita dagli interessati. La prima soluzione comporterebbe che l’indennità operi “ipso iure”; la seconda soluzione che l’indennità operi “officio iudicis”, con sentenza costitutiva del Giudice. Nel primo caso l’indennità produrrebbe effetti simili a quelli di un negozio nullo; nella seconda ipotesi di un negozio annullabile. In dottrina alcuni autori propendono per la prima soluzione e altri per la seconda. Pare preferibile la seconda ipotesi, e cioè ritenere che l’indegno possa venire alla successione ma, possa poi essere estromesso a seguito di azione di indennità promossa dagli interessati. Da ciò consegue che, se gli interessati non esperiscono azione nel termine ordinario di prescrizione, e cioè 10 anni dall’apertura della successione, l’indegno diventerà definitivamente ed inattaccabilmente erede. Tale soluzione è d'altronde in armonia con i principi derivanti dal diritto romano per cui “indignus potest capere sed non potest retinere”, cioè l’indegno può venire alla successione ma non può conservare i beni.
L’indegno può comunque succedere a pieno titolo se è stato riabilitato. La riabilitazione è l’atto con il quale il “decuius” perdona l’indegno e lo riammette alla successione. Essa deve essere fatta per atto “inter vivos” (atto pubblico di notaio), ovvero per atto “mortis causa” (contenuta nel testamento). Si discute se la riabilitazione sia una manifestazione di sentimento, quindi un atto giuridico in senso stretto, o una manifestazione di volontà, e quindi un negozio giuridico. Pare preferibile ritenerla un negozio giuridico poiché il legislatore richiede un’espressa volontà di perdono. Una riabilitazione con effetti limitati si ha quando l’indegno, pur non espressamente riabilitato, è contemplato come erede o come legatario nel testamento, sempre che il testatore conoscesse la causa di indennità. Tuttavia, in tal caso, l’indegno conseguirà solo quanto espressamente conferitogli nel testamento e non altri beni, anche ove la sua chiamata comprenda una quota del patrimonio del defunto;
- Vocazione all’eredità: chiamata di un soggetto, cioè del successibile all’eredità. Corrispondentemente ai due tipi di successione “ex lege” ed “ex testamento” avremo una vocazione “ex lege” ed “ex testamento”. La vocazione ex lege è la chiamata a favore dei parenti del “decuius” fino al 6 grado incluso. Se il “decuius” non ha parenti, ovvero se questi non vogliono o non possono accettare l’eredità, ovvero se questi sono indegni, premorti o assenti, erede necessario è lo stato. La vocazione ex testamento è la chiamata a favore sia di parenti che di estranei del “decuius”, per volontà dello stesso testatore, ferma restando l’intangibilità della quota di legittima destinata inattaccabilmente ai legittimari che sono:
- I figli;
- Gli ascendenti;
- Il coniuge.
Nel nostro diritto è nulla la vocazione pattizia, cioè quella che discende dai cosiddetti patti successori, quei patti con cui si dispone sui beni di un’eredità futura, perché è ancora in vita il soggetto della cui eredità si tratta. I patti successori possono essere:
- Istitutivi, se si istituisce erede un soggetto con un vincolo “inter vivos”;
- Dispositivi, se si compiono atti di disposizione sui beni di un’eredità futura;
- Rinunziativi, se un soggetto rinunzia ad un’eredità futura.
In tutte le loro forme i patti successori sono nulli per norma imperativa di diritto, quindi inderogabile dai privati. Vi è una duplice ragione che spiega la nullità dei patti successori: da un lato il rispetto per la volontà e la libertà di testare, poiché un soggetto è libero di testare fino all’ultimo istante di vita, in applicazione del principio “ambulatoria voluntas defuncti usque ad supremum vitae exitum”, cioè la volontà del ducis è mutevole fino all’ultimo istante di vita. Seconda motivazione è l’esigenza di evitare l’abominevole “votum captandae mortis”, cioè la volontà di vedere morto al più presto il soggetto della cui eredità si tratta.
Eccezione al divieto di patti successori è costituita dall’istituto recentemente introdotto del patto di famiglia.
La delazione
L’effetto della vocazione è la delazione. La delazione è l’acquisto del diritto di accettare l’eredità. Perciò con la delazione non si acquista l’eredità, che nel nostro diritto si acquista solo con l’accettazione. Infatti nel Codice Civile del 1942 non vige più il principio derivante dal diritto tedesco e recepito dall’abrogato Codice Civile del 1865, per il quale l’eredità si acquistava “ipso iure”, senza bisogno di accettazione, al momento stesso dell’apertura della successione. Tale principio si esprimeva efficacemente con la frase: “il morto impossessa il vivo”, con la quale si figurava che il morto rendesse possessore il vivo senza bisogno di accettazione da parte di lui e senza apprensione dei beni ereditari. L’acquisto “ipso iure” era giustificato dall’esigenza di consentire agli eredi di esperire subito le azioni cautelari e possessorie a tutela dei beni ereditari, cosa che, se si fosse ammesso che l’eredità si acquistava solo con l’accettazione, non sarebbe stata possibile fin da subito perché, vi sarebbe stato un periodo di tempo più o meno lungo dall’apertura della successione.