Le successioni
Principi generali
Per successione si intende quando un soggetto subentra nella titolarità di uno o più rapporti giuridici di un altro soggetto. La successione per causa di morte si fonda su principi basilari risalenti al diritto romano ma ha tratti profondamente moderni. È infatti cambiata la titolarità delle ricchezze, oggi prevalentemente nelle mani di enti e società e non individui come nell’antichità. Inoltre, l’elevato reddito individuale alla morte di un soggetto non va più a vantaggio delle classi abbienti, ma a una larga fascia di popolazione.
Inoltre, è cambiato il contenuto stesso dell’eredità, prima concernente prevalentemente gli immobili, oggi riguardante anche cespiti mobiliari, partecipazioni in società, strumenti d’investimento, ecc… Inoltre, se a cadere in successione è una struttura produttiva, azioni di controllo su società, sono garantiti tecniche di prevenzione della disgregazione produttiva al sub-ingresso dei successori.
Diversi sono anche gli interessati all’istituto della successione, dapprima la famiglia patriarcale, oggi diversi nuclei familiari che influenzano la compattezza della famiglia. Inoltre, sono venuti a crearsi altri istituti indipendenti dalla successione, come la liquidazione ai superstiti delle indennità del lavoratore defunto, la pensione di reversibilità e i contratti di assicurazione della vita che garantiscono risorse alla famiglia dell’assicurato.
Alla morte dell’individuo vi è bisogno che il suo patrimonio non resti privo di titolare per assicurarne la buona gestione dei beni e dei rapporti obbligatori. Il regime delle successioni ha anche carattere socio-economico interessando lo stesso soggetto, preoccupato dei suoi beni post-mortem, i familiari del de cuius, affettivamente legate o a lui economicamente dipendenti, e i creditori del de cuius, preoccupati della malsana distribuzione del patrimonio del debitore, l’insufficienza di questo a soddisfare il debito o la confusione del patrimonio ereditario con quello personale.
Allo stato viene devoluto il patrimonio ereditario, in assenza di successibili o con il rifiuto di essi, con il solo scopo di gestire i rapporti giuridici altrimenti insoluti. Nel nostro ordinamento il sistema successorio è profondamente legato al diritto privato, in quanto le decisioni preminenti sono quelle dell’ereditando e lo Stato, nella regolamentazione della disciplina, garantisce la tutela degli interessi dei coinvolti.
Tuttavia, i congiunti più “stretti” del de cuius (figli, coniuge e ascendenti) hanno una riserva che limita la libertà del testatore e gli garantisce una quota del patrimonio successorio. Questa varia a seconda degli aventi diritto e tenendo conto delle donazioni del de cuius. La riserva mira anche ad assicurare ai legittimari di poter impugnare la riduzione delle disposizioni testamentarie verso gli altri successibili, garantendosi una quota determinata del patrimonio. Per la restante parte, l’ereditando può disporne come preferisce, essendo anche coperto dall’art.42 Cost. che rimette al legislatore solo la determinazione dei limiti della successione.
Se l’ereditando non abbia redatto testamento, la legge detta i criteri di devoluzione del suo patrimonio. Si parla così di successione ex lege: i successibili ex lege sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e, infine, lo Stato. Il criterio di gerarchia tende ad avvantaggiare la qualità del rapporto con il defunto. Alla successione ex lege si perviene in mancanza di testamento, della sola presenza di legati in esso, o il non esaurimento di questo dell’asse ereditario.
Quest’ultimo caso accoglie il concorso fra le due modalità successorie, tranne nel caso della chiamata di un erede universale, che non permette ai legittimari di pervenire alla successione ex lege per l’acquisizione di beni patrimoniali non compresi nel testamento.
Eredi e legati
L'eredità, detta anche asse ereditario o patrimonio caduto in successione, è costituita dai rapporti patrimoniali trasmissibili. Questi non rapporti giuridici attivi e passivi del defunto. La successione può essere a titolo universale, costituendo eredità ed eredi, o particolare, costituendo legato e legatari. Nel primo caso la chiamata comprende tutti i rapporti trasmissibili attivi e passivi del de cuius, a cui l’erede può subentrare, tra cui anche quelli di cui il defunto era a conoscenza e quelli sorti successivamente alla redazione del testamento; nel secondo caso, la chiamata del legatario concerne solo determinati diritti o rapporti giuridici prima a titolo del ormai defunto.
Altre differenze sorgono riguardo ai diritti ed obblighi dei successibili rispetto al patrimonio acquisito: gli eredi succedono nel “possesso del patrimonio”, i legati hanno solo l’accessio possessionis; solo l’erede è tenuto ipso iure al pagamento di debiti e dei pesi ereditari; l’erede ha il diritto all’hereditatis petitio, che gli permette di ottenere la restituzione di beni testamentari posseduti da altri; l’erede acquisisce i rapporti giuridici del de cuius con effetto retroattivo ab initio.
Per stabilire chi è designato come erede e chi come legato è comunque necessaria l’interpretazione del testamento, la quale spesso è colma di vuoti o ambiguità ed è, invece, facile quando ci sia l’attribuzione per intero o per frazione del patrimonio. Quando, invece, vengono indicati beni, o un complesso di beni, determinati, è più difficile discernere se siano o no quota del patrimonio, caratteristica necessaria dell’erede e non del legatario. Il testatore può determinare tale quota sia aritmeticamente che con beni determinati e, in quest’ultimo caso, occorre ben interpretare se abbia voluto ripartire i cespiti fra gli eredi come quota del tutto, qualificandoli così propriamente come eredi. Se il testatore abbia voluto assegnare beni specifici quale quota, si parla di istitutio ex re certa e bisognerà operare il c.d. “apporzionamento”, valutando il rapporto fra il valore del bene assegnato e il totale del patrimonio del testatore.
In assenza di testamento, il patrimonio si devolve interamente ex lege (art.565 c.c.) e tutti i legittimari sono a titolo universale. Tuttavia esistono anche specifiche ipotesi di legato per alcuni legittimari (art.585 c.c. “successione del coniuge separato”). Nel caso di una pluralità di legittimari, i coeredi sono tutti indistintamente successibili pro quota, costituendo aritmeticamente una comunione di tutto l’asse ereditario fino al momento della divisione.
Vi sono alcuni rapporti giuridici non patrimoniali che sono intrasmissibili, tranne nei casi di interessi non patrimoniali riguardanti azioni dello status filiationis, i diritti d’autore che, a differenza dei diritti di utilizzazione economica, previsti dalla L. aut, che si trasferiscono agli eredi, sono rivendicabili solo dai parenti. Sono intrasmissibili tutti i rapporti personali come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la rendita vitalizia e il diritto alimentare, ecc… Per i singoli contratti vi sono regole particolari: i contratti che implicavano un’attività personale del debitore, i contratti volti a soddisfare esigenze primarie dei superstiti o i contratti riguardanti rapporti societari. L’erede subentra invece nei diritti potestativi. I contratti che non riguardano l’intuitus personae, ovvero caratteri peculiari del contraente, non subiscono inefficacia alla morte di questo né alla morte del proponente se si tratta di una proposta irrevocabile o fatta nell’esercizio di un’impresa (art.1329-1330 c.c.).
Apertura della successione
L’apertura della successione si effettua dopo la morte dell’ereditando. Sono importanti per la legge il tempo e il luogo della morte, prevedendo norme sulle successioni transfrontaliere, le quali implicano il concorso di elementi appartenenti ad altri Stati, per determinare le competenze. L’apertura avviene nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art.456 c.c.), per le successioni non transfrontaliere.
Per queste, secondo il Regolamento 650/2012/UE, se al tempo della morte, il soggetto risiedesse all’estero, la successione verrebbe regolato dagli organi di quello Stato, a meno che non fosse stato disposto diversamente dall’ereditando. In ogni caso, anche se la giurisdizione appartenesse al giudice italiano, la disciplina individuata perverrebbe dall’analisi del Regolamento con il diritto internazionale privato. In ogni caso, ai sensi dell’art.46 della L.218/1995, la scelta della legge applicabile non pregiudicherebbe i diritti che la legge italiana assicura ai legittimari residenti in Italia al momento della morte. I trust esteri non pregiudicano le rivendicazioni che i legittimari possono far valere in Italia.
La morte presunta viene eguagliata a quella reale riguardo gli effetti sui successori, i quali in caso di assenza possono domandare il possesso temporaneo dei suoi beni (art.50 c.c.).
Vocazione e patti successori
La vocazione ereditaria indica colui che è chiamato all’eredità. Il codice parla anche di delazione, per indicare l’offerta che si fa al chiamato di accettare (art.457 c.c.). La dottrina, talvolta differenzia i due termini, come nel caso della chiamata sotto condizione sospensiva, nella quale non vi è ancora una delazione, che potrà verificarsi solo al verificarsi della condizione sospensiva.
La designazione del successibile può avvenire per via testamentaria o per legge; sono escluse tutte quelle a contratto e tutti i patti successori:
- Istitutivi: l’erede conviene con un altro di lasciargli l’eredità.
- Dispositivi: l’erede vende ad un altro i beni ereditati.
- Rinunciativi: l’erede conviene con un altro di rinunciare all’eredità non ancora devoluta.
Questo poiché, ai sensi dell’art.458 c.c., vincolerebbero la libertà di disporre dell’ereditando (istitutivi) e perché il legislatore ha voluto evitare la disposizione non ragionata di beni non ancora suoi. È vietata anche la donazione mortis causa, in cui la morte causa l’attribuzione per donazione di beni, poiché la morte di una delle parti non renderebbe possibile la revocabilità, ma è concessa la donazione sotto condizione sospensiva “se il donante muore prima del donatario”, in quanto l’accordo fra le parti è stato fatto inter vivos.
Una deroga al divieto di istituire patti successori si è avuta con il “Patto di famiglia”, introdotto dalla L.55/2006, che viene sottolineato dagli artt.768-bis e octies, con carattere profondamente eccezionale. Il Regolamento 650/2012/UE stabilisce che i patti successori conservano validità anche mutando luogo e tempo: così si previene la nullità del patto quando sia introdotta, dopo la sua stipulazione, una legge che lo vieti, e si previene che tale patto, stipulato da un soggetto risiedente abitualmente in Germania, venga reso nullo quando egli sia morto successivamente in Italia da residente italiano e venga regolato dalla legge tedesca dove i patti sono permessi.
Giacenza dell’eredità
Affinché l’erede acquisti titolarità sui beni e i diritti dell’ereditando, occorre l’addizione di eredità che certifichi la sua volontà di accettare l’eredità. In seguito all’addizione, gli effetti retroagiscono fino al momento dell’apertura (art.459 c.c.). Nell’intervallo tra l’apertura della successione e l’addizione dell’erede, il patrimonio e suoi rapporti giuridici rimangono senza titolare; così l’art.528 istituisce la figura dell’eredità giacente, il quale gestisce il patrimonio fino a che sia decorso il termine di 10 anni per l’addizione dell’erede.
La giacenza viene costituita quando:
- Non vi sia ancora addizione dell’erede.
- Il chiamato non sia in possesso dei beni ereditari.
- Venga nominato, da qualsiasi interessato, un curatore dell’eredità giacente, la cui nomina deve essere motivata dall’esigenza non rinviabile di gestione del patrimonio fino a quando cessi la situazione di incertezza.
Il curatore, indispensabile per dare luogo alla giacenza, è un amministratore del patrimonio con funzioni prevalentemente conservative e qualche funzione dispositiva (art.782 c.p.c). Egli è anche legittimato ad andare in giudizio attivamente e passivamente (art.529 c.c.) ed a provvedere al pagamento di debiti ereditari e dei legati, autorizzato dal giudice e senza opposizione di creditori e legati, in presenza della quale il curatore dovrebbe provvedere alla liquidazione del patrimonio (art.492 c.c.), secondo le norme di accettazione con beneficio d’inventario (art.530 c.c.). Le funzioni del curatore cessano con l’addizione dell’erede (art.532 c.c.).
In mancanza di un curatore si ha una situazione di vacanza dell’eredità, la quale è priva di dominus. In questo caso il chiamato ha poteri limitati in funzione di conservazione e può esercitare azioni possessorie in presenza di atti di spoglio o turbamento dell’eredità (art.460 c.c.). Questi poteri sono di derivazione francese e assicurano una difesa cautelare del patrimonio, diversa dalla successione nel possesso (art.1146 c.c.) che presupporrebbe l’addizione del chiamato e la continuazione del possesso nel successore. Il chiamato ha inoltre poteri di amministrazione temporanea e vigilanza (art.460 c.c.) che non possono, tuttavia, essere esercitati in presenza di un curatore della giacenza.
Capacità di succedere
L’idoneità giuridica ad acquistare beni e diritti patrimoniali dell’eredità spetta a qualsiasi persona fisica, già nata al momento dell’apertura e ancora in vita (art.462 c.c.). Se il chiamato è assente, il legislatore ha prescritto che la successione si devolva ai sostituti se non torni prima della prescrizione del suo diritto all’addizione. È concessa la capacità di succedere anche ai concepiti al tempo dell’apertura (art.462 c.c.) presumibili dalla nascita entro i 300 giorni dalla morte dell’ereditando. La chiamata è subordinata alla nascita e il concepimento determina una situazione di pendenza (art.643 c.c.).
Per la successione testamentaria, la capacità di succedere è allargata anche ai non ancora concepiti di una persona vivente al momento dell’apertura, comprendendo tutti i nascituri di una certa persona (non soltanto uno). Durante la pendenza del concepimento, l’amministrazione dei beni ereditari è assegnata ai genitori (art.643 c.c.). Se i chiamati non sono stati ancora concepiti la pendenza si estende fino alla morte della persona indicata dal testatore come chi dovrebbe concepire o finché non venga definitivamente esclusa la possibilità di avere figli. In questo caso, l’amministrazione durante la pendenza spetta ai sostituti dei nascituri qualora non vengano ad esistenza (art.641 c.c.) o ai coeredi nel caso in cui fra essi e l’erede condizionato vi sia diritto di accrescimento (art.642 c.c.).
Le persone giuridiche, un tempo, dovevano munirsi di un’autorizzazione governativa per avere capacità di succedere, ai sensi dell’art,17 c.c. (abrogato) e del 473 c.c. Per gli enti non riconosciuti, l’ordinamento un tempo vietava l’acquisizione della capacità, la quale era ammissibile solo per enti esistenti o da costituirsi, con un termine di un anno per ottenere il riconoscimento. L’art.600 c.c. che conteneva questa disposizione è stato abrogato con L.192/2000, la quale ha anche modificato l’art.473, consentendo l’accettazione dell’eredità a persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti di avere capacità con beneficio d’inventario; oggi, invece, sono successibili tutti senza autorizzazione.
Indegnità
L’indegnità non coincide con l’incapacità di succedere, la quale consiste in un’inidoneità a subentrare nei rapporti, poiché si basa su un’incompatibilità morale di chi si è reso colpevole di atti gravemente pregiudizievoli verso il de cuius. L’incapacità comporta la radicale assenza di un effetto acquisitivo e la nullità di una qualsiasi pretesa. L’indegno, invece, viene escluso dal giudice con sentenza a carattere costitutivo.
Inoltre, l’incapacità è imprescrittibile, l’indegnità si prescrive dopo 10 anni dall’apertura o dal momento in cui un qualsiasi interessato abbia la certezza di una causa di indegnità del pretendente successore. L’indegnità non può essere richiesta d’ufficio e può essere rimossa con la riabilitazione, mentre l’incapacità non ammette rimedi.
Le cause di indegnità sono esposte dall’art.463 c.c.:
- Atti compiuti contro la persona fisica o la personalità morale del de cuius, del suo discendente, coniuge o ascendente. La L.4/2018 per i crimini domestici ha sancito che il coniuge, partner, fratello, sorella, o figlio che siano indagati per tentato o consumato omicidio del de cuius vengano sospesi temporaneamente dalla successione.
- Atti violenti col fine di limitare la libertà di disporre del de cuius nel redarre, modificare il testamento; il distruggerlo, occultarlo, alterarlo o falsificarlo (art.463 c.c.).
- Esclusione dalla potestà genitoriale per cui, secondo L.137/2008 che modifica l’art.463 c.c., è indegno alla successione dell’eredità del figlio il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. Questo è anche escluso dall’usufrutto sui beni dei figli.
L’indegnità non si trasmette ai figli dell’indegno, tuttavia, per evitare l’elusione della pena, il genitore non può godere dei diritti di amministrazione e usufrutto dei beni pervenuti ai suoi figli dalla successione da cui è egli è stato escluso.
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