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SUCCESSIONE LEGITTIMA
La successione legittima subentra quando il defunto non abbia disposto in tutto o in parte dei suoi beni (ab intestatio = senza testamento). La legge, dunque, interviene distribuendoli alla famiglia secondo l'intensità dei vincoli, escludendo i più lontani. Le categorie di successibili sono: coniuge, persona unita civilmente, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, lo Stato (art.565 c.c.).
Con la Novella sulla filiazione (L. 219/2012 e D.lgs 153/2013) lo status di figlio, precedentemente legittimo o naturale, è stato unificato, instaurando un rapporto di parentela anche fra i figli nati fuori dal matrimonio e i parenti del genitore (art.74 e 258 c.c.). Dunque, il figlio "naturale" può succedere anche agli ascendenti e i collaterali e viceversa. Prima della riforma, quest'ultima ipotesi accadeva limitatamente ad alcuni soggetti: rientravano fra gli ascendenti i genitori "naturali" ma non i
Per quanto riguarda il coniuge la riforma del '75 ha modificato la normativa del '42: in quel periodo normativo al coniuge veniva garantito ex lege una quota in usufrutto, concorrente con altre eventuali. L'usufrutto è, tuttavia, un diritto temporaneo e non trasmissibile agli eredi (art.979 c.c.).
Oggi, invece, con l'emancipazione della donna e la sua più importante partecipazione alle esigenze economiche della famiglia, viene
attribuito al coniuge una quota di proprietà dell'asse ereditario: un quinto del patrimonio se in concorso con un figlio, un terzo se con più figli (art.581 c.c.), due terzi se concorre con ascendenti legittimi o fratelli e sorelle (art.582 c.c.), in mancanza di questi gli si devolve l'intera eredità. Al coniuge sono attribuiti anche diritti di abitazione sulla casa dove vi era la residenza familiare e sui mobili; al momento della divisione, il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato, dunque non incluso e, in qualche modo, ricompreso nella quota ereditaria del coniuge. Il coniuge separato conserva i diritti ereditari a meno che a lui sia stata addebitata la separazione. In questo caso ha diritto ad un assegno vitalizio se godeva degli alimenti, all'apertura della successione, commisurato agli eredi legittimi e alle sostanze ereditarie, e comunque non superiore alla quota degli alimenti (art.585 c.c.). Il coniuge divorziato non avrebbediritto ad intromettersi nell'eredità, a meno che non godesse di assegno divorzile e versasse in stato di bisogno: il giudice può corrispondergli un assegno periodico a carico dell'eredità, commisurato al bisogno, agli eredi, alle sostanze ereditarie e all'eventuale pensione di reversibilità.
Fra gli altri successibili vi sono vari ordini:
- I figli: secondo l'art.567 c.c., sono equiparati agli adottivi i quali, prima della riforma dell'83, erano estranei alla successione dei parenti dell'adottante, ora il comma 2, che precisava tale fattispecie, si riferisce solo all'adozione di maggiorenni o minori in casi particolari. I figli succedono in quote uguali ed escludono ascendenti e collaterali. I rappresentanti dei figli, in caso di premorienza di questi, succedono al de cuius, escludendogli altri.
- I genitori, i fratelli e sorelle (anche i discendenti di questi) e gli ascendenti: fratelli e sorelle unilaterali e uterini.
Della Novella, la riforma del '75 introduceva l'art.573 c.c., il quale dava ai figli legittimi la facultas commutazionis, la facoltà di soddisfare in denaro o beni immobili il figlio naturale estromettendolo dalla comunione. La Novella introdusse poi l'art.566 c.c., il quale disponeva che i figli succedessero in parti uguali, e abrogò l'art.573. Inoltre l'art.580 stabilisce che ai figli non riconoscibili spetta un assegno vitalizio non inferiore alla quota che gli spetterebbe se fossero stati riconosciuti prima dell'apertura. Su loro richiesta l'assegno può essere capitalizzato in denaro o, a scelta dei legittimi, in beni ereditari. Il convivente more uxorio viene escluso dai successibili e non vi è stata nessuna riforma che abbia dichiarato illegittima la norma che lo afferma.
SUCCESSIONE DELLO STATO
La successione dello Stato ha particolari caratteristiche: l'acquisto si verifica in mancanza degli altri successibili
previsti (art.586 c.c.) e non vi è bisogno di accettazione né è possibile rinuncia. Essonon risponde dei debiti eccedenti l'asse ereditario e la finalità dell'accettazione non è l'arricchimento dell'Erario, ma assicurare la risoluzione dei rapporti giuridici che i defunti nonhanno potuto effettuare.
SUCCESSIONE NECESSARIA
Nonostante la legge permetta al de cuius di disporre come meglio crede dei suoi beni dopo la morte, purché non leda le quote ex lege dei congiunti, ripugna alla coscienza collettiva che tutta o parte dell'eredità possa essere destinata ad un estraneo od un particolare membro della famiglia, e che qualcuno dei figli o il coniuge non riceva nulla. Dunque la legge assicura una quota di riserva/legittima per una categoria di successibili denominati legittimari. L'istituto, o insieme di istituti, della successione necessaria è volta a tutelare i più stretti vincoli familiari e limitare
La volontà del testatore. LEGITTIMA Legittimari sono il coniuge, l'unione civile, i figli e gli ascendenti. La riserva a favore dei figli è mobile (art. 537 e 542 c.c.), in quanto influenzata dal numero e dalla presenza del coniuge. Se questo manca, al figlio unico spetta metà del patrimonio, se vi sono più figli la quota sarà di un terzo. Per quanto riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, la Novella ha abrogato l'art. 537 c.c. che dava ai figli legittimi la facoltà di commutazione, prima discussa. La riserva a favore dei discendenti opera solo se non vi sono figli del de cuius ed è di un terzo (art. 538 c.c.) o un quarto se con essi concorre il coniuge (art. 544 c.c.). Al coniuge è riservato anche il diritto di abitazione della casa, ove vi era la residenza familiare, e l'uso dei mobili del defunto o comuni a titolo di legato ex lege (art. 540 c.c.). Nella vocazione necessaria i suddetti diritti non si aggiungono allaquota dieredità del coniuge ma gravano sulla quota disponibile, su quella del coniuge o dei figli,rispettivamente. Questi sono garantiti anche al coniuge separato senza l’addebito dellaresponsabilità; al coniuge responsabile spetta però un assegno vitalizio se all’apertura godeva deglialimenti a carico del coniuge.QUOTA LEGITTIMA
Il patrimonio ereditario si distingue in: disponibile, della quale parte il testatore è libero di disporre,e legittima/riserva, vincolato per legge agli eventuali legittimari. Il legittimario ha diritto a talequota e il testatore non può imporre alcuna condizione; egli può tuttavia decidere se soddisfare laquota con denaro o beni determinati appartenenti all’asse ereditario. Possiamo dedurre chel’intangibilità della quota di riserva è di tipo quantitativo, non qualitativo, in quanto bisognasoddisfarla in quantità e non importa la specie dei cespiti, purché siano
Effettivamente presenti nel "relitto". Questa specifica facoltà del testatore è delineata e resa norma negli artt.733-734 c.c. Un temperamento ai vincoli del testatore si incontra con la c.d. "cautela sociniana", da Mariano Socino, uno giureconsulto del '500 che la teorizzò: si tratta del caso in cui un figlio unico, che avrebbe diritto ad una legittima di metà del patrimonio, che si suppone sia di 100, scopra che il testatore abbia lasciato ad un estraneo un legato in usufrutto del valore di 70, vedendosi ledere la legittima di 20. Dunque, come piena proprietà egli possiede effettivamente 30, al posto di 50, ma come nuda proprietà, egli ha l'intero asse ereditario. Bisognerebbe, in teoria, calcolare il valore dell'usufrutto che, tuttavia, commisurandosi alla vita dell'usufruttuario, ha valore incerto. L'art.550 c.c. nega all'erede l'azione di riduzione e gli da 2 possibilità:
acquisire la nuda proprietà di 100 o la piena proprietà della quota di riserva di 50, lasciando al legato l'altra disponibile. Altro strumento di temperamento è l'istituto del "legato in sostituzione di legittima" (art.551 c.c.): in questo caso, il testatore può decidere di attribuire al legittimario un legato per un valore uguale o anche superiore alla quota di legittima, purché rinunci ad essa o dichiari che il legato è fatto in sostituzione. Il legittimario si trova davanti alla scelta di acquistare la legittima o il legato. In quest'ultimo caso perderebbe, tuttavia, la qualifica di erede, comportando ciò pro e contro, e il diritto al supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima. Il legato in sostituzione di legittima si acquisisce automaticamente all'apertura e l'erede che voglia mantenersi legittimario deve rinunciare con atto per iscritto in base.all'art.1350 c.c. Diverso è invece il "legato in conto di legittima": il testatore qui, non intende escludere l'illegittimario dall'eredità, ma vuole attribuire un legato che viene calcolato ai fini della legittima ma