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 PERSONA INCAPACE DI RICEVERE

↪ la disposizione a favore di incapace di ricevere è nulla senza che vi sia bisogno di fornire prove

NB: la legge presume l’INTERPOSIZIONE (Caio è incapace, Tizio quindi nomina Sempronio, il quale dovrà poi devolvere a

Caio) quando la disposizione sia fatta a favore di congiunti strettissimi della persona incapace.

Ad esclusione dell’interposizione presunta, la legge esclude di agire in giudizio per dimostrare che le disposizioni fatte a

favore di una persona dichiarata nel testamento sono solo apparenti! Vige una FIDUCIA TESTAMENTARIA (una sorta di

obbligazione naturale)

 REMISSIONE A TERZI

↪ il testatore potrebbe aver deciso di rimettere a terzi la determinazione dell’erede o del legatario:

 Le disposizioni rimesse all’arbitrio di terzi sono NULLE

 Art. 631: si ammette che il testatore possa affidare all’onerato o ad un terzo la scelta del legatario nell’ambito di

una cerchia di persone determinate dal testatore

NB: la remissione a terzi dell’OGGETTO del legato è VALIDA.

ELEMENTI ACCIDENTALI del testamento:

1- CONDIZIONE art. 633

Il testamento può contenere condizione, sospensiva o risolutiva.

≫ effetti: operano retroattivamente => se la condizione si avvera, il soggetto diventa erede dal momento dell’apertura

della successione.

≫ in fase di pendenza della condizione → amministrazione spetta a erede per risolutiva, ad un amministratore per

sospensiva

 Condizioni illecite o impossibili → si danno per non apposte, salvo che costituiscano il motivo unico del testamento.

2- TERMINE art. 637

↪ si considera come non apposto ad una disposizione a titolo universale

↪ può apporsi ai legati

3- ONERE o MODUS art. 647

↪ può essere apposto nei negozi gratuiti: consiste nell’imposizione all’erede o al legatario dell’obbligo di eseguire una

determinata prestazione art. 647 NB: qualsiasi interessato può adempiere l’onere.

In caso di inadempimento, non c’è risoluzione della disposizione, a meno che non sia stata prevista dal testatore.

↪ L’autorità, se il testatore nulla a disposto, può imporre una cauzione per l’adempimento dell’onere

 Onere impossibile o illecito si da per non apposto.

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RIASSUMENDO…

NULLITA’:

 DELL’INTERO TESTAMENTO

 Violenza fisica

 Testamento congiuntivo o reciproco

 Mancanza autografia o sottoscrizione (x olografo)

 Mancanza di firma notaio o testatore (x atto di notaio)

 DI SINGOLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

 Indeterminabilità del destinatario art. 628

 Reciprocità art. 635

 Motivo illecito art. 626

 Onere illecito o impossibile art. 647

 Arbitrio TOTALE di un terzo art. 631

↪ (a meno che non si tratti di scegliere tra persone determinate dal testatore)

 AZIONE ESERCITABILE DA:

- Chiunque vi abbia interesse

- Azione è imprescrittibile 

- LIMITATAMENTE SANABILE art. 590 => esecuzione volontaria disposizioni invalide Non può farla valere la

persona che ha dato esecuzione alle disposizioni pur conoscendone la nullità

ANNULLABILITA’:

 DELL’INTERO TESTAMENTO

 Incapacità naturale art. 591

 Minore di età

 Interdetto giudiziale

 Data (assente o non veritiera)

 Tutti gli altri difetti di forma art. 606 co2

 DI SINGOLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE

 Errore

 Violenza

 Dolo

 AZIONE ESERCITABILE DA:

- Chiunque vi abbia interesse

- Prescrizione 5 anni

- LIMITATAMENTE SANABILE => esecuzione volontaria disposizioni invalide

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DIVISIONE DELL’EREDITA’

COMUNIONE E RETRATTO:

Se l’eredità è acquistata da più persone, si forma sui beni ereditari una COMUNIONE, che investe tutti i beni relitti. Si applicano

quindi le regole della comunione artt. 1100 ss.

I coeredi sono PREFERITI agli estranei, qualora uno di essi intenda alienare la sua quota o una parte di essa; ad essi spetta un

diritto di prelazione.

Art. 732: il coerede che vuole alienare la sua quota o parte di essa deve notificare al proposta di alienazione agli altri coeredi

indicandone il prezzo. Entro un breve termine devono decidere se acquistare al prezzo stabilito oppure rinunciare.

Se manca la notificazione, ma avviene comunque l’alienazione, i coeredi possono riscattare la quota per il prezzo pagato

sostituendosi all’acquirente nel negozio di alienazione = RETRATTO SUCCESSORIO => i coeredi hanno il diritto potestativo di

procedere all’esecuzione coattiva in forma specifica del diritto di prelazione violato.

Il retratto ha effetto REALE; può essere esercitato finché non sia sciolta la comunione.

DIVISIONE

Pone fine alla comunione; con essa ciascuno dei soggetti che partecipano alla comunione ottiene la titolarità esclusiva su una

parte determinata del bene o dei beni.

Art. 713 => ogni coerede può sempre domandare la divisione; possono derogare a questo principio:

- le parti (indivisa per max 10 anni)

- il testatore (se ci sono eredi minori di età, l’eredità resta indivisa fino ad un anno dopo il compimento della maggiore

età dell’ultimo nato; se non ci sono eredi minori, l’eredità può rimanere indivisa per max 5 anni)

- il GIUDICE concedendo una dilazione se la divisione causa gravi pregiudizi ad altri partecipanti (max. 5 anni)

La divisione ha natura dichiarativa ed ha effetto retroattivo.

 Se un coerede ha compiuto atti di disposizione della propria quota, sciolta la comunione, gli effetti di tali atti si producono

immediatamente sui beni a lui assegnati.

 Se uno degli eredi ha ottenuto l’UNICO IMMOBILE INDIVISIBILE, su cui cadeva la comunione, E agli altri eredi spetta il

CONGUAGLIO in danaro, ALLORA=> l’acquisto della proprietà a favore di uno degli eredi NON è subordinato al pagamento

del conguaglio e non sono applicabili la risoluzione per inadempimento e l’exceptio inadimpleti contractus.

 IPOTECA SU BENI INDIVISI art. 2823

 Produce direttamente effetto sui beni assegnati al partecipante, se questi ha costituito l’ipoteca sulla sua quota di

comunione

 Produce effetti sul bene assegnato al partecipante, il quale ha iscritto l’ipoteca su un bene specifico che poi non ha

ricevuto in sede di divisione [> trasporto d’ipoteca]

I creditori iscritti devono essere chiamati ad intervenire nella divisione, perché questa abbia effetto nei loro confronti art. 1113

La divisione può essere fatta: dal testatore nel proprio testamento, d’accordo tra i coeredi, per opera del giudice.

1) DIVISIONE CONTRATTUALE

 X beni immobili → forma scritta ad substantiam + trascrizione

 Annullato per violenza o dolo (NO errore)

 Nullo se non vi partecipano tutti i coeredi

 SUPPLEMENTO DI DIVISIONE quando sono stati omessi dei beni per errore

 RESCISSIONE per lesione => quando c’è stato errore nella stima dei beni

↪ prescrizione 2 anni

↪ applicabile ad ogni atto che ha per effetto la cessazione della comunione ereditaria art. 764

↪ il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del

contratto sufficiente per ricondurlo ad equità art. 1450

↪ il coerede contro il quale è stata promossa l’azione può troncare il corso e impedire una nuova divisione,

dando il supplemento della porzione ereditaria in danaro o in natura.

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2) DIVISIONE GIUDIZIALE

 Promossa da ciascuno dei coeredi art. 784

 Procedimento:

1- Stima dei beni (si fa con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione)

2- Formazione delle porzioni

 X beni indivisibili => si vendono all’incanto e si divide il ricavato tra i coeredi

 CONGUAGLIO: chi ha avuto una porzione di valore eccedente è tenuto a pagare agli altri la differenza in danaro

 ASSEGNAZIONE DEI LOTTI:

→ mediante estrazione a sorte, se le quote sono uguali

→ mediante attribuzione, se esse sono disuguali

3) DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE

 Testatore può formare le porzioni e dividere i suoi beni nel testamento (anche la parte non disponibile!)

 Nulla se il testatore ha dimenticato un legittimario o erede

 Se il testatore lede la quota di legittima, il coerede interessato può agire con azione di riduzione

DEBITI E CREDITI EREDITARI

≫ Responsabilità pro quota => i debiti e i pesi ereditari vanno sopportati da ciascun coerede in proporzione della propria quota

di eredità, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Ciascun creditore NON può pretendere dal singolo coerede in virtù della solidarietà tra i coeredi.

≫ Il creditore che vanti un’IPOTECA su un cespite ereditario può pretendere l’intero dal singolo coerede, il quale potrà agire in

regresso contro gli altri soltanto nei limiti in cui ciascuno degli altri è tenuto a contribuire al pagamento dei debiti ereditari.

≫ legatario di bene ipotecato: il creditore conserva l’azione ipotecaria e il legatario che abbia pagato il debito garantito

dall’ipoteca subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi art. 756

≫ Crediti ereditari: NON si dividono automaticamente, ma entrano nella comunione ereditaria (art 752 applicabile solo ai debiti)

GARANZIA PER EVIZIONE artt. 758 + 759

Se un terzo assume che il de cuius non era proprietario di uno o più beni compresi nella porzione attribuita a uno dei coeredi, il

danno viene ripartito tra tutti i coeredi, i quali sono tenuti tra di loro alla garanzia per evizione.

COLLAZIONE:

 I beni donati dal de cuius (in vita) ai figli, ai loro discendenti, o al coniuge, devono essere compresi o conferiti nella massa

attiva del patrimonio, per essere divisi tra i coeredi in proporzione delle quote spettanti a ciascuno.

 Funzione = mantenere tra i discendenti e il coniuge la proporzione stabilita nel testamento o nella legge.

 Ha carattere dispositivo: alla collazione non si fa luogo quando il donante abbia altrimenti disposto art. 737

 Non sono soggetti a collazione:

 le spese ordinarie fatte dal padre a favore del figlio

 le donazioni di modico valore fatte al coniuge art. 738

 È soggetto a collazione:

 ciò che il de cuius ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli

all’esercizio di un’attività ecc…

 i frutti delle cose donate e gli interessi sulle somme soggette a collazione (dovuti dal giorno dell’apertura della succ.)

 art. 745: per collazione dell’usufrutto e della rendita si deve aver riguardo al valore capitale che l’usufrutto ha al momento

dell’apertura della successione.

 SOGGETTI obbligati a conferire sono: coniuge, i figli, o

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valemag di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.