Successioni - Libro II Codice Civile
Definizione di successione e soggetti coinvolti
Successione: fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici.
Soggetti interessati alla morte del de cuius:
- Ereditandi
- Legatario (legato = attribuzione di un bene ad una persona dopo la morte)
- Donatario (colui che ha ricevuto dal de cuius un bene in donazione; potrebbe perdere la donazione)
- Creditori del de cuius o dell’erede o del legatario
- Stato (per la tassazione e perché può ereditare se non si sono eredi)
Concetti di asse ereditario ed eredità
Asse ereditario = complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi.
Eredità => successione a titolo universale (erede succede attivamente e passivamente).
Legato => successione a titolo particolare => il legatario riceve uno o più beni (non riceve passività‼).
NB: situazioni giuridiche non trasmissibili = es. diritto morale d'autore.
Apertura della successione
L'apertura della successione coincide con la morte del de cuius => contemporanee; la successione si apre nel luogo di ultimo domicilio del de cuius → la successione spetterà al giudice del luogo dell'apertura.
Anche la morte presunta viene calcolata come morte ai fini della successione; per l’assenza si può chiedere solo l’immissione nel possesso dei beni.
Vocazione ereditaria e patto successorio
Chiamato all'eredità: colui che ha la possibilità di diventare erede.
Vocazione ereditaria = indicazione di colui che è chiamato all’eredità = delazione dell’eredità.
Art. 457 Delazione dell'eredità o devoluzione dell'eredità = offerta dell'eredità ad una persona che, se vuole, la può acquistare.
Tipi di successione e capacità di succedere
PATTO SUCCESSORIO art. 458 = dichiarazione effettuata da un futuro erede, nei confronti di un’altra persona, la quale afferma di cedere l’eredità in futuro↪ è vietato, e quindi nullo per legge perché l’unico modo per disporre dei beni è la legge o il testamento! Al di fuori di queste ipotesi, non vale nessun altro documento! Si può disporre dei beni ereditabili solo dopo l’apertura della successione.
- Confermativi o istitutivi (convengo con Caio di lasciargli la mia eredità)
- Dispositivi (vendo a Caio i beni che dovrebbero prevenirmi dall’eredità di X)
- Rinunciativi (convengo con Caio che alla morte di X rinuncerò all’eredità)
Tipi di successione
- Legittima o per legge; spetta a:
- Coniuge
- Ascendenti
- Parenti fino al 6° grado
- Discendenti
- Fratelli o sorelle
- Stato
- Testamentaria
- Discrezione del testatore
- Fatti salvi i diritti degli eredi necessari o legittimari (non sono quelli legittimi‼)
- Necessaria, che si contrappone alla successione legittima perché il De cuius, ancora in vita, potrebbe donare tutti i beni o parte, così che alla sua morte, i beni non saranno abbastanza per gli eredi necessari => in questo caso, la lesione avviene senza testamento! Quando si dona, bisogna fare attenzione a riservare un patrimonio per gli eredi necessari, altrimenti gli eredi potranno rifarsi sulla donazione.
Rapporti familiari
- Coniugio tra marito e moglie
- Parentela: art. 74-75
- Linea retta (nonno- genitore - nipote) → ascendenti e discendenti [nipote - nonno]
- Linea collaterale (tra fratelli) → capostipite comune [nipote - zio]
- Affinità: legame con i parenti del coniuge => tra affini non vi sono diritti ereditari (suocero-nuora)
I gradi di parentela
Art. 76 co 1: Nella linea retta i gradi si contano contando le persone e togliendo il capostipite comune (fratelli sono di 2°).
Gli eredi delle varie successioni:
- Legittima art. 565-586 ↪ tre ordini successori:
- Discendenti → concorre con i discendenti O con gli ascendenti se non ci sono discendenti + coniuge
- Ascendenti, fratelli sorelle
- Parenti (escludendo quelli nei primi due punti) → subentrano solo se mancano tutti gli altri
NB: il grado più basso esclude il più alto!
- Testamentaria artt. 587-712
- A discrezione del testatore
- Predispone un ordine diverso o una quota diversa di quella prevista per legge
- Necessaria artt. 536 → i legittimari sono:
- Coniuge
- Figli
- Ascendenti (in mancanza di figli)
↪ a loro è concessa una quota detta riserva, che è inferiore alla legittima:
- Al figlio solo spetta il 100% come legittimo, 50% come legittimario
- Ai figli spettano i 2/3 dell’intero da dividersi in parti uguali
- Agli ascendenti spetta 1/3 se non ci sono figli
Capacità di succedere
↪ Spetta a:
- Chi è nato o è concepito al momento dell'apertura della successione art. 462
- [si presume concepito al momento dell'apertura chi è nato entro 300gg dall'apertura stessa]
- Chi non è concepito ma solo per testamento (nell'atto si deve far riferimento al genitore del futuro nascituro)
- Persone giuridiche, associazioni, fondazioni, associazioni non riconosciute: acquistano con beneficio d’inventario art 473
- Società senza beneficio d'inventario
Gli indegni
→ Incompatibilità morale del chiamato
Indegnità: riguarda quei chiamati all’eredità che si sono macchiati di gravi reati nei confronti del de cuius o della sua famiglia.
Art. 463: è escluso* dalla successione (sia ex lege che ex testamento) a seguito di sentenza costitutiva (con effetto retroattivo) del giudice come indegno:
- Atti contro la persona fisica o morale
- chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima;
- chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio;
- chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
- Atti contro la libertà di fare testamento del de cuius
- chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
- chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
- chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
≫ Indegnità non si comunica ai figli dell’indegno.
≫ L’azione per fare pronunziare l’indegnità è sottoposta a prescrizione di 10 anni a decorrere dall’apertura della successione.
*A meno che non ci sia riabilitazione, che può essere:
- Totale → in forza di dichiarazione espressa art. 466 → atto pubblico o testamento (nel quale il de cuius deve fare espressamente riferimento all’indegnità)
- Parziale → tacita che opera solo in casi limitati → il de cuius, a conoscenza della causa dell’indegnità, deve nominare l’indegno nel testamento; vale solo nei limiti del lascito testamentario.
Diseredazione e deroghe alle chiamate di grado successivo
≠ Diseredazione, ossia la clausola testamentaria con cui il de cuius dichiari di non volere che alla sua successione abbia a partecipare un determinato soggetto, il quale sarebbe stato un erede legittimo.
Deroghe alle chiamate di grado successivo
↪ Operano solo per impossibilità o volontà di non accettare del chiamato all’eredità.
- Impossibilità di accettare:
- Premorienza (deceduto dopo il de cuius ma prima di accettare: il diritto passa agli eredi)
- Scomparsa
- Indegnità
- Commorienza: si presume (il diritto NON passa agli eredi!)
- es: padre + figlio 1 + figlio 2 => padre e figlio 1 muoiono nello stesso momento; il figlio 2 muore dopo una settimana
- Coniuge di figlio 1 eredita i beni del coniuge
- Coniuge di figlio 2 eredita i beni del coniuge + la parte di beni che il coniuge ha ereditato dal proprio padre (suocero)
- Casi di deroghe:
- Sostituzione testamentaria o ordinaria art. 688
- Il testatore ha preveduto nel testamento l’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, designando altra persona in sua vece.
- De cuius istituisce erede Tizio, ma stabilisce anche un sostituto, Sempronio, in caso di mancata accettazione dell’eredità. Se anche il sostituto (Sempronio) rifiuta di accettare, si segue la successione legittima per legge.
- La sostituzione testamentaria ESCLUDE la rappresentazione e l’accrescimento.
≠ NB: Sostituzione fedecommissaria: il testatore NON può però stabilire che il bene lasciato a Tizio debba poi essere trasmesso a Caio alla morte di Tizio [vietata dal codice]
- Condizioni per fedecommesso:
- Doppia istituzione
- Ordo successivus: il passaggio tra primo e secondo istituto deve avvenire a seguito di morte del primo
- Vincolo di conservare per restituire
≠ Clausola si sine liberis decesserit → manca la doppia istituzione! De cuius stabilisce di istituire erede tizio e che se Tizio muore senza figli, l’eredità passa a Caio.
→ Il testatore non può vincolare gli eredi A MENO CHE non si tratti fedecommesso assistenziale;
=> art. 692: Ciascuno dei genitori o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo (a carico del tutore) di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.
- Rappresentazione art. 467: La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
- Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
- La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
SOLO per:
- Figlio o fratello o sorella del de cuius => se non accettano l’eredità si trasmette ai loro discendenti
- Opera per legge o per testamento, per successione testamentaria o legittima
- Anche se rinunciano all’eredità del loro genitore
- Anche se indegni nei confronti del loro genitore [non se ingegni nei confronti del nonno‼]
I rappresentati (discendenti) succedono direttamente al de cuius e devono almeno essere concepiti al momento dell’apertura della successione.
≫ Quando opera la rappresentazione la divisione di fa per stirpi: i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite!
ES: Se alla morte del de cuius, il fratello 1 non può accettare l’eredità, la sua parte va ai suoi tre figli. Se uno di questi tre figli muore, la sua quota della quota del fratello 1 va al figlio di questo figlio morto.
Il figlio del cugino non subentra in caso di morte del cugino del de cuius perché la rappresentazione vale solo per figli o fratelli. Se il cugino muore DOPO la morte del de cuius, i figli del cugino ereditano, oltre all’eredità del loro padre, ereditano anche il diritto del loro padre di accettare l’eredità del de cuius.
- Accrescimento art. 674
- Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri.
- Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
- L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
≫ Opera di diritto nelle successioni testamentarie e solo in minima parte nelle successioni legittime*.
- Ci deve essere contemporaneamente coniuctio re + coniunctio verbis:
- Più persone eredi nell’universalità o in una quota CONIUNCTIO RE [→ chiamata congiuntiva]
- Nello stesso testamento CONIUNCTIO VERBIS
NB: per legato basta coniunctio re!
≫ Non ci devono essere i presupposti per sostituzione o rappresentazione
≫ Opera di diritto; si accrescono anche gli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario.
ES. Se Mevio non accetta, la sua quota va a Caio e Sempronio → 60 a Caio, 60 a Sempronio.
Se Mevio è fratello del de cuius, opera la rappresentazione quindi la parte di Mevio andrebbe ai suoi discendenti.
* Art. 522: nelle successioni legittime, la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante. ESEMPIO art. 522:
- Sol 1: la quota del rinunciante viene divisa tra coniuge e figlio 1 OPPURE
- Sol 2: si accresce solo la quota del figlio1 => la dottrina è divisa.
- Sostituzione testamentaria o ordinaria art. 688
Acquisto dell'eredità
Art. 459 Cod Civ: Si acquista solo con accettazione art. 470 e 474 => ci deve essere una manifestazione di volontà volta a diventare erede.
- Art. 470: Può essere divisa, in base agli effetti in:
- Pura e semplice: segue confusione del patrimonio del chiamato e del de cuius; l’erede succede nell’attivo e nel passivo
- Art. 490 Con beneficio di inventario: i patrimoni del de cuius e del chiamato restano separati:
- L’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius;
- L’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires, OLTRE il valore dei beni a lui pervenuti
- I creditori del defunto ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede
≫ La facoltà di accettare con beneficio d’inventario è personale; ciò però non impedisce che l’accettazione con b. inv fatta da un chiamato giovi a tutti gli altri, anche se l’inv è compiuto a un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione. => se uno accetta con ben d’inv, il giudice rileva d’ufficio anche in favore degli altri chiamati l’eccezione che impedisce la pretesa del creditore oltre l’attivo ereditario.
≫ Gli incapaci, assoluti e relativi, le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti e i minori (tranne società) non possono accettare un’eredità se non con il beneficio d’inventario.
↪ Per il MINORE: entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, il minore può redigere l’inventario stesso e conservare il beneficio SE l’accettazione non sia ancora stata eseguita. Art. 489
≫ Forma per accettazione con ben inv → esige ad substantiam una forma particolare (dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale) che viene sottoposta a pubblicità notizia (trascritta nei registri immobiliari) eseguita da inventario nel registro delle successioni.
≫ Termini:
- Se il chiamato è nel possesso dei beni ereditari → deve fare inventario entro 3 MESI dall’apertura; alla scadenza si considera accettante in modo puro e semplice (per accettazione presunta)
- Se il chiamato NON è nel possesso:
- può fare la dichiarazione con ben d’inv fino a quando non si sia prescritto il diritto di accettare, e poi redigere l’inventario entro i 3 MESI successivi; se omette l’inventario è considerata accettazione pura e semplice.
- Può fare prima l’inventario, e poi la dichiarazione entro 40gg (pena perdita del diritto di accettazione).
- Se il chiamato che NON sia nel possesso viene sottoposto ad azione interrogatoria, egli deve provvedere alla dichiarazione e all’inventario nel termine fissato dal giudice.
≫ Inventario: lo redige il notaio o il cancelliere, a seconda di dove il chiamato fa la dichiarazione. È molto difficile da redigere, perché è come se fosse una perizia. L’addetto convoca l’erede e descrive minuziosamente tutto quello che fa parte della proprietà oggetto di eredità.
≫ L’erede che ha accettato con ben inv diviene amministratore del patrimonio ereditario anche nell’interesse dei creditori del defunto e dei legatari; gli è vietata la vendita senza autorizzazione del giudice.
≫ Accettata l’eredità con ben. inv. Il pagamento dei creditori del defunto può avvenire in tre modi:
- L’erede paga i creditori e i legatari in misura in cui si presentano: esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti possono rifarsi contro i legatari nei limiti del legato. L’erede può iniziare a pagare i creditori solo dopo 3 mesi dall’esecuzione dell’ultima pubblicità. Entro tale termine i creditori possono presentare opposizione.
- Se c’è opposizione dei creditori, o su iniziativa.
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