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La preferenza dei creditori del de cuius rispetto a quelli dell'erede

Occorre chiarire come intendere la preferenza, accordata ai creditori del de cuius rispetto a quelli dell'erede. Secondo l'interpretazione prevalente, i creditori personali dell'erede, quando viene liquidata l'eredità beneficiata, potranno rivalersi sui beni del defunto solo se e quando sono pagati i creditori del de cuius e i legati, e solo se residui in attivo. Ciò esclude un concorso in pendenza tra i creditori personali dell'erede con i creditori del defunto sui beni di quest'ultimo, proprio se sia pure in una posizione subordinata: tanto più che esaurita l'eredità beneficiata, l'eventuale residuo attivo refluirà nel patrimonio dell'erede, diventando aggredibile dai suoi creditori personali.

In definitiva, l'accennata asimmetria tra le due classi di creditori è solo apparente: finché la separazione patrimoniale persiste, non è ammesso concorso alcuno, mentre il de cuius ha preferenza sui creditori personali dell'erede anche in caso di residuo attivo.

Il successivo estendersi del potere di aggressione dei beni del defunto consegue naturalmente, al venir meno dell'eredità beneficiata.

L'accettazione con beneficio di inventario necessita di una apposita dichiarazione Art.484 cc espressa ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario del patrimonio ereditario. In presenza di una accettazione beneficiata, il momento in cui quest'ultima potrà dirsi perfezionata varia a seconda che il chiamato si trovi, o non si trovi nel possesso dei beni.

Nel primo caso egli deve compiere l'inventario entro tre mesi (può chiedere una proroga di ulteriori tre mesi) decorrenti dall'apertura della successione, compiuto l'inventario in tempo utile, il chiamato dispone di ulteriori quaranta giorni per manifestare la sua volontà. L'inosservanza di questi termini comporta l'acquisto

Dello status di erede puro e semplice. Diversa è la disciplina nel caso in cui il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari. Qui opererà l'ordinario termine di prescrizione decennale di prescrizione, dal momento in cui rende la dichiarazione (484cc) al chiamato è dato un termine di tre mesi (anche in questo caso prorogabile) per la redazione dell'inventario, scaduto il termine sarà considerato erede puro e semplice. Nel caso contrario, (se non compie la dichiarazione) ultimato l'inventario il chiamato dispone di 40 giorni per manifestare la propria volontà, scaduto il termine perde il diritto di accettare.

Disciplina dell'eredità beneficiata trova il suo momento centrale nella liquidazione dell'attivo dei creditori e legatari. Tre diverse ipotesi:

  1. Liquidazione individuale: a cui si può ricorrere solo se nessuno dei creditori e dei legatari vi si opponga entro un mese dall'adempimento pubblicitario

della trascrizione della dichiarazione di accettazione nel registro immobiliare del luogo in cui si è aperta L'erede potrà pagare i creditori e i legatari nell'ordine e misura in cui la successione. essi si presentano. Può accadere che l'asse ereditario risulti incapiente. In questo caso i dall'ultimo dei creditori-entro il termine di prescrizione di tre anni, decorrente pagamenti eseguiti dall'erede-potranno agire in via di regresso contro i singoli legatari, i quali rispondono nei limiti del bene attribuito (legato di specie) o della prestazione ricevuta (legato obbligatorio)

Liquidazione concorsuale: in presenza di opposizione di anche un solo creditore o ma anche in assenza di opposizioni, l'erede può optare per questa procedura. legatario, è una procedura ordinata a garantire la par condicio dei creditori e dei legatari. Qui l'erede sembra configurare un ufficio privato, poiché egli è chiamato ad

operarenell'interesse della massa dei creditori e dei legatari.
All'erede che non intenda farsi carico della liquidazione del patrimonio ereditario è data la possibilità di liberarsi da ogni incombenza rilasciando tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari. Il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione nomina un curatore al quale devono essere consegnati tutti i beni ereditari e al quale è demandato il compito di provvedere alla liquidazione concorsuale del patrimonio.
L'istituto della separazione dei beni: della separazione dei beni nasce proprio dall'esigenza di offrire ai creditori ereditari e legatari uno strumento per preservare la possibilità di soddisfare pienamente le loro pretese a fronte del rischio connesso alla confusione di due patrimoni, derivante da un'accettazione pure semplice. Quelli tra di essi che abbiano esercitato il diritto di separazione godono di una ragione di prelazione in.è garantire una maggiore tutela ai creditori dell'erede, che hanno un interesse economico diretto nella vendita dei beni separati. Inoltre, la separazione dei beni permette di evitare che il patrimonio personale dell'erede venga utilizzato per soddisfare i debiti del de cuius, proteggendo così i diritti dei legatari.è palese le ragioni di credito sorte nei confronti del de cuius prima del suo decesso, prevalgono sulla posizione di interessi di chi ha beneficiato, quindi di un legato. Complessa è la disciplina dei rapporti tra creditori e legatari separatisti e creditori e legatari non separatisti. La ratio è individuabile nell'esigenza di evitare ai separatisti il concorso con i creditori personali dell'erede non con il concorso coi creditori del de cuius che non siano avvalsi della separazione, sotto questo punto di vista, tutti i creditori del de cuius, separatisti e non, dovrebbero concorrere paritariamente sui beni oggetto della separazione. È pur vero che i creditori separatisti appaiono maggiormente meritevoli di tutela rispetto ai creditori non separatisti, perché i primi si sono attivati per tutelare il loro credito. La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è quindi una tutela.ai legatari del de cuius. In questo caso, l'articolo 514 prevede che i creditori e i legatari possano richiedere la separazione dei beni dell'erede, in modo da evitare che il patrimonio personale dell'erede venga utilizzato per soddisfare i creditori ereditari. • La seconda ipotesi si verifica quando il patrimonio personale dell'erede è insufficiente a soddisfare i creditori ereditari. In questo caso, l'articolo 514 prevede che i creditori ereditari possano richiedere la separazione dei beni dell'erede, in modo da garantire che i creditori personali dell'erede non possano concorrere con i creditori ereditari. La separazione dei beni, quindi, permette di proteggere sia i creditori ereditari che i creditori personali dell'erede, evitando che si crei una situazione di par condicio creditorum tra di loro. È importante sottolineare che la separazione dei beni non impedisce la fusione del patrimonio personale dell'erede con quello ereditario, ma garantisce che i creditori ereditari siano soddisfatti prima dei creditori personali dell'erede. In conclusione, il beneficio di inventario e la separazione dei beni sono due strumenti giuridici che permettono di tutelare i creditori e i legatari del de cuius, evitando che siano danneggiati dalla confusione tra patrimonio ereditario e patrimonio personale dell'erede.legatari non separatisti, in questo caso costoro avrebbero potuto chiedere la separazione dei beni rimasti invece non separati, così conseguendo la certezza di ottenere il pieno soddisfacimento del loro credito, ma non essendosi attivati, si sono consapevolmente esposti a rischio del concorso dei creditori personali dell'erede sui beni del de cuius non separati, il che li spingerà plausibilmente ad aggredire anche i beni oggetto di separazione. Vi è l'esigenza di tutelare anche i creditori non separatisti si contrappone però la constatazione che la loro inerzia ha impedito di ottenere un risultato che avrebbero potuto conseguire se si fossero avvalsi dello strumento della separazione e per questa ragione che il legislatore ritiene di premiare i creditori che hanno assunto l'iniziativa della separazione riconoscendo loro un titolo di preferenza nei confronti dei creditori non separatisti.errore. La rinuncia può essere totale o parziale e deve essere accettata dal beneficiario dell'eredità. In caso di rinuncia, il beneficiario perde ogni diritto sull'eredità e non può più reclamare alcuna quota dei beni ereditari. La divisione dell'eredità: Nel caso in cui ci siano più eredi, l'eredità può essere divisa in parti uguali tra di loro. Tuttavia, se gli eredi non riescono a raggiungere un accordo sulla divisione, è possibile richiedere l'intervento del tribunale per stabilire la quota di ciascun erede. La separazione dei beni ereditari: In alcuni casi, gli eredi possono richiedere la separazione dei beni ereditari. Questo significa che i beni ereditari vengono divisi in due categorie: beni separati e beni non separati. I beni separati sono quelli che appartengono esclusivamente all'erede che li ha richiesti, mentre i beni non separati sono quelli che vengono divisi tra tutti gli eredi. La quota dei creditori ereditari: Nel caso in cui ci siano creditori dell'erede defunto, il codice prevede che venga calcolato il valore complessivo dei beni ereditari separati e non separati, al fine di determinare quanto spetterebbe a ciascun creditore se nessuno avesse esercitato il diritto di separazione. Quindi, il valore dei beni non separati viene imputato alla quota dei creditori non separatisti, che concorreranno sui beni separati solo nella misura della differenza. La rinuncia all'eredità: La rinuncia all'eredità può essere fatta attraverso una dichiarazione resa davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale competente. La rinuncia deve essere registrata nel registro delle successioni come pubblicità notizia. La rinuncia può essere totale o parziale e deve essere accettata dal beneficiario dell'eredità. In caso contrario, si configura un errore.

pattosuccessorio vietato ai sensi dell'articolo 458, essa non sarà più ammissibile per converso, dall'eredità momento in cui chiamato abbia acquistato ostandovi il principio della irretrattabilità dell'accettazione (semel heres , semper heres)non ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 519, integrando piuttosto un'ipotesi di accettazione della eredità, la rinunzia compiuta a fronte di un corrispettivo ovvero a favore di alcuni soltanto di costoro che risulterebbero chiamati all'eredità in via successiva. In questi casi, dietro le mentite spoglie di una rinunzia si cela un negozio traslativo, ben lontano dalla natura abdicativa che invece caratterizza la dichiarazione di quell'articolo 519. Evidente è la differenza tra rinunzia in senso proprio e la donazione delle eredità: nel secondo caso il donante è erede del de cuius, e dante causa del donatario; nel primo il rinunziante non diventa

erede e lo diventa invece, il chiamato che gli subentra della relazione purché egli accetti l'
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A.A. 2021-2022
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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