DIRITTO PRIVATO – LE SUCCESSIONI
La successione è quel fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità
di uno o più diritto o rapporti giuridici (attivi o passivi).
La successione a causa di morte è un istituto romano che nel tempo però ha subito diverse
trasformazioni dovute ai mutamenti socio-‐economici, tra questi: ricchezza che non è più
prevalentemente individuale; titolarità di un certo patrimonio interessa sempre più persone a
seguito dell’arricchimento della popolazione; modifica del contenuto dell’eredità; attribuzione
di beni ereditari anche a soggetti al di fuori del nucleo familiare.
Quando una persona muore c’è la necessità di destinare a qualcuno (ente o persona che sia) il
patrimonio del soggetto defunto, per non lasciarlo privo di un titolare.
A seguito della morte dell’interessato emergono diversi interessi sul patrimonio del defunto (o de
cuius): gli interessi del defunto stesso, quelli dei familiari, dei creditori e dello Stato.
L’eredità è l’insieme dei rapporti patrimoniali trasmissibili attivi e passivi, facenti capo
al de cuius al momento della sua morte (se i debiti superano l’attivo si ha un’eredità
dannosa).
L’eredità viene considerata come un’universalità di diritto, cioè come un complesso di
rapporti tutti disciplinati dal legislatore dopo l’apertura della successione (pluralità di
situazioni indistinte).
TIPOLOGIE DI SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
Successione a titolo universale = la vocazione, cioè la designazione di colui che dovrà
Ø succedere, comprende complessivamente la situazione patrimoniale del defunto.
Successione a titolo particolare = la vocazione opera solo per rapporti determinati.
Ø
TIPOLOGIE DI DELAZIONE A TITOLO UNIVERSALE (designazione del successore):
Successione per testamento
v
Il testamento è un atto con il quale un soggetto dispone, per quando morirà, delle
proprie sostanze (art.587 c.c.), esso è revocabile fino all’ultimo momento dal testatore.
Il testamento è un negozio unilaterale, strettamente personale (no rappresentanza) non
recettizio (non è diretto ad alcun destinatario).
Nell’interpretazione del testamento deve sempre prevalere la volontà di realizzare
l’interno del legislatore (nel dubbio si ricorrerà ad un altro tipo di successione).
Anche il testamento in qualità di negozio giuridico può essere affetto da errore,
violenza e dolo e quindi può essere impugnato a causa di un vizio della volontà del
testatore.
In quanto negozio giuridico il testamento può contenere elementi accidentali:
_ condizioni che operano retroattivamente
_ termine, ma solo per i legati
_ onere, cioè obbliga erede o legatario a fare qualcosa.
È ammesso il testamento simultaneo (due atti distinti scritti da persone diverse ma
sullo stesso foglio), ma non quello congiunto (atto unico scritto e sottoscritto da più
persone).
Non possono fare testamento: minorenni; interdetti per infermità mentale; incapaci
naturali.
In Italia esiste la possibilità di fare solo testamento scritto in due forme:
FORMA ORDINARIA – può essere di tre tipi:
ü 1. Testamento olografo = ha tre requisiti: autografia (scritto interamente
a mano dal testatore su carta); data; sottoscrizione (la firma).
2. Testamento per atto di notaio pubblico = ha diversi requisiti:
dichiarazione di volontà ad un notaio; presenza di testimoni; redazione
in iscritto della volontà a cura di un notaio; lettura dell’atto al testatore;
sottoscrizione del testatore; data e ora; menzionare le formalità fino a
qui elencate.
3. Testamento per atto di notaio segreto = come sopra con il vantaggio
che il testatore può mantenere riservate le sue disposizioni fino al
momento dell’apertura del testamento dopo la sua morte.
FORMA SPECIALE – testamenti fatti in particolari circostanze ove non è
ü possibile ricorrere alle forme ordinarie e dove non è possibile interpellare un
notaio. Le cause per testare in forma speciale sono elencate dalla legge e questi
testamenti perdono la loro efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che
ha impedito al testatore di utilizzare le forme ordinarie.
L’invalidità del testamento si può avere per due motivi: mancano elementi che
attestano la provenienza del testamento (nullità assoluto e imprescrittibile);
inosservanza delle forme prescritte (annullabilità assoluta).
Il testamento è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore e la revoca può
essere di due tipi: espressa (con un nuovo testamento che dichiari la revoca); tacita
(con atti del testatore come la distruzione del precedente testamento.
È ammessa la revoca della revoca solo se fatta in modo espresso.
Per l’esecuzione delle disposizioni testamentarie, il testatore può nominare uno o più
esecutori testamentari per controllare che siano correttamente eseguite le
disposizioni.
Successione legittima = questo tipo di delazione non si basa sul testamento, sulla
v volontà quindi del testatore, ma trova la propria fonte nella legge se il defunto non ha
disposto per testamento.
La successione legittima ha una funzione di completamento (sussidiaria) a quella
testamentaria.
Si ha successione legittima quando: manca il testamento; il testatore non ha disposto di
tutti i beni; il testamento contiene solo disposizioni non patrimoniali (non c’è eredità).
La successione legittima privilegia i famigliari e per questo tipo di successione la
legge ha fatto in modo che i suoi meccanismi assicurano ai legittimati quanto &nbs
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