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I. CONIUGE
II. FAMILIARI O PARENTI
a) Figli e discendenti legittimi e naturali
b) Genitori e altri ascendenti legittimi, fratelli e sorelli
legittimi
c) Genitori naturali
d) Collaterali legittimi dal 3° al 6°
e) Fratelli e sorelle naturali
III. STATO
CONIUGE = la legge con la riforma del diritto di famiglia (1942) ha reso il coniuge a
tutti gli effetti un erede conferendogli una fetta importante del patrimonio del defunto.
Al coniuge infatti spetta:
_ l’intera eredità se mancano figli naturali o legittimi, ascendenti e fratelli o sorelle
_ metà eredità se c’è figlio (naturale o legittimo) cui spetta l’altra metà
_ un terzo dell’eredità se concorre più di un figlio (naturale o legittimo)
_ due terzi dell’eredità se ci sono ascendenti legittimi o fratelli o fratelli e sorelle cui
spartirla.
Al coniuge separato se non ha voluto la separazione ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato, mentre se ha voluto la separazione ha diritto solo ad un assegno
vitalizio se prima già ne godeva o se c’è né un forte bisogno.
Al coniuge divorziato non spetta nulla dell’eredità del defunto.
VINCOLI DI SANGUE = figli, fratelli e sorelle, genitori (legittimi e naturali).
STATO = lo Stato acquista sempre senza bisogno di qualsiasi accettazione e non
risponde mai dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquisiti.
Successione necessaria = la legge stabilisce che una parte dei beni del defunto, anche
v se le disposizioni testamentarie dicono diverso, deve essere sempre attribuita ai
legittimari (successori necessari). Si tratta di un tipo di successione nata per tutelare le
persone più strette da un punto di vista sanguigno al defunto, infatti i successori
necessari hanno diritto di ottenere la loro quota anche se ciò va esplicitamente contro
la volontà del morto.
Se all’apertura della successione ci sono dei legittimari il patrimonio ereditario si
distingue idealmente in due parti: (1) quella disponibile, della quale il testatore era
libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto; (2) quella legittima (o
riserva) della quale non poteva disporre liberamente perché spettante per legge ai
legittimari.
Sono successori necessari:
a) CONIUGE (no convivente)
b) FIGLI LEGITTIMI E NATURALI
c) ASCENDENTI LEGITTIMI
Schema sulle quote di riserva spettanti ai successori necessari:
Coniuge metà patrimonio
§ à
Figlio metà patrimonio
§ à
Più figli 2/3 patrimonio
§ à
Ascendenti legittimi 1/3 patrimonio
§ à
Coniuge + figlio 1/3 coniuge – 1/3 figlio – 1/3 libero
§ à
Coniuge + figli ¼ coniuge – 2/4 figli – ¼ libero
§ à
Coniuge + ascendenti 2/4 coniuge – ¼ ascendenti – ¼ libero
§ à
Sulla quota legittima non possono essere poste delle limitazioni da parte del testatore
nelle sue volontà (la quota di riserva non può essere toccata, intangibilità della
legittima).
L’intangibilità della legittima viene tutelata dalla legge tramite due istituti:
_ i pesi e le condizioni sulla legittima sono nulli
_ le legge richiede al legittimario di agire in giudizio per ottenere la sua quota, per
dichiarare l’inefficacia di tutti gli atti di disposizione lesivi dei suoi diritti.
Altre due situazioni che limitano la capacità di disporre del testatore sono:
Legato in sostituzione di legittima = il testatore fa al legittimario un legato di
o somma o di beni determinati per un valore uguale o superiore all’importo di
legittima, a condizione che esso rinunzi ad ogni altra pretesa sull’eredità,
oppure con la dichiarazione che il legato è fatto in sostituzione alla legittima.
Legato in conto di legittima = il testatore da al legittimario una percentuale di
o beni che deve essere calcolata ai fini della legittima, con la conseguenza che il
legittimario può chiedere il supplemento se i beni attribuitigli non raggiungano
l’entità della legittima.
Ci sono regole importanti per determinare il patrimonio di un soggetto al momento della sua
morte, questo per poter successivamente attribuire le quote esatte ai successori necessari.
La riunione fittizia è un insieme di operazioni contabili fatte con lo scopo di determinare la
quota di riserva.
Riconoscendo il fatto che la quota non è determinata solo dai beni di cui il de cuius era titolare
al momento della propria morte, i calcola da fare sono i seguenti:
PATRIMONIO DEL DEFUNTO (all’apertura della successione) -‐
PASSIVO (debiti) +
DONAZIONI FATTE IN VITA DAL DE CUIUS =
PATRIMONIO EREDITARIO SUL QUALE SI CALCOLA IL PATRIMONIO DI RISERVA
Se calcolando, tramite riun