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Successione a causa di morte

Titolo universale

La successione può essere a titolo universale: il successore subentra nella totalità o in una quota dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius, ma subentra nei rapporti attivi e passivi (beni e debiti). La successione dà luogo al fenomeno dell'eredità.

Titolo particolare

Può essere anche a titolo particolare: il successore subentra in determinati rapporti giuridici attivi, generando il fenomeno del legato. Il destinatario è il legatario e non subentra nei debiti ereditari.

Modo d'acquisto

Senza necessità d'accettazione, si acquista automaticamente, ma si può anche rinunciare. L’accettazione può essere:

  • Espressa: l'erede dichiara espressamente se ha accettato o meno.
  • Tacita: l'erede compie atti che implicano accettazione.

Accettazione pura e semplice comporta una confusione tra patrimonio ereditario ed erede, si risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio. Con il beneficio d'inventario, i patrimoni restano separati, rispondendo ai debiti ereditari solo con il patrimonio ereditario.

Principi fondamentali

Art 456: La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

Due forme di successione

  • Legittima, ha carattere residuale (no testamento).
  • Testamentaria, rapporto legittimo, solo se manca per tutto o in parte la successione testamentaria.

Art 457 primo comma: L'eredità si devolve per legge o per testamento. Se il defunto muore senza avere un erede, i beni passano allo Stato.

De cuius: il testatore incontra dei limiti.

Art 457 terzo comma: Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Disponibile e indisponibile

Il patrimonio si divide in: parte disponibile e parte indisponibile, riservata a coniugi, ascendenti e discendenti. La successione necessaria è il limite alla successione testamentaria. (Patrimonio disponibile ed indisponibile)

Azione di riduzione

Un'azione di riduzione è un'azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (c.d. disponibile).

Il calcolo della legittima avviene attraverso la riunione fittizia. Questa è un'operazione matematico-contabile che imputa al patrimonio del de cuius (soggetto della cui successione si discute) il valore dei beni a lui intestati decurtato dai debiti (c.d. relictum) e tutte le donazioni compiute da lui in vita (c.d. donatum).

La somma di relictum e donatum rappresenta l'asse patrimoniale su cui possono fare affidamento i legittimari. Questi possono esercitare l'azione che, se esperita vittoriosamente, comporta l'automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle porzioni degli eredi legittimi con effetti che retroagiscono al momento dell'apertura della successione. L'azione può essere esperita anche dagli eredi e dagli aventi causa dei legittimari ed è soggetta all'ordinario termine di prescrizione: dieci anni.

L'azione di riduzione, come mezzo con cui il legittimario fa valere il suo titolo, si dirige in primo luogo verso le disposizioni testamentarie. Qualora queste siano insufficienti, il legittimario agisce contro le donazioni.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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