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Testamento :
Negozio giuridico formale → produce effetti solo se la volontà sia stata manifestata con una
delle forme prescritte dall’ordinamento e tipico volto alla sistemazione degli interessi post
mortem
: determina la sorte dei rapporti patrimoniali, che sopravvivano alla morte del
testatore, e la realizzazione di interessi sguarniti dalla patrimonialità.
Tipicità , personalità → volontà manifestata unicamente dal testatore + atto non può essere
compiuto tramite rappresentanza , unipersonalità → racchiude la volontà di un solo
testatore (
art 589 ), revocabilità , unilateralità → si perfeziona con la sola manifestazione di
volontà del testatore e non recettizietà .
Art 587 → atto di cui si dispone del proprio patrimonio. Contenuto atipico: es: riconoscere un
figlio → quando la legge dice che si può fare una certa cosa nel testamento la disposizione
vale purchè abbia le forme del testamento anche se non ha disposizioni a contenuto
patrimoniale. Il testamento è un atto di ultima volontà: atto sempre revocabile →
l’affidamento sulla successione è garantito solo dalla successione necessaria.
Capacità di testare ( testamenti factio activa
) art 591 : incapaci di testare i minori e gli
interdetti → capaci gli inabilitati e beneficiari dell’amministrazione di sostegno + incapaci di
intendere e di volere nel momento in cui fecero il testamento .
Capacità di ricevere testamento ( testamenti factio passiva
) artt. 592 ss : notaio che abbia
ricevuto il testamento pubblico + disposizione a vantaggio della persona interposta è nulla.
Interpretazione del testamento : concorrono criterio letterale → significato primario e tecnico
e funzionale → verificare,avendo riguardo all’intenzione del testatore che deve trarsi in un
momento anche successivo,se il risultato letterale debba essere confermato o modificato. Il
principio di conservazione del negozio è applicabile al testamento, ove persista un
considerevole dubbio, è preferibile considerare improduttiva di effetti la disposizione,
lasciando spazio alla successione legittima. Si può anche tener conto dell’età, della cultura,
della sensibilità, della consuetudine di rapporti, dell’ambiente di vita e della situazione
familiare del testatore.
Artt. 624-632 : designazione dei soggetti chiamati all’eredità . Non è rilevante il nomen iuris
attribuito alle disposizioni → importa che la disposizione comprenda l’universalità dei beni o
un quota, non già la formula lessicale impiegata. Determinati o facilmente determinabili
l’erede ed il legatario (nome e cognome, ma anche se inequivocabilmente si indica una certa
persona).
Gli accidentalia negotii apponibili nel testamento ex artt. 633 ss sono: condizione →
istituzione di erede o legatario può essere fatta sotto condizione sospensiva o risolutiva
(potestativa,casuale o mista). Le condizioni illecite e impossibili non determinato la nullità del
testamento considerarsi come non scritte ( cd. regola sabiniana ), termine → non può
⇒
essere apposto alla istituzione di erede, il legato ammette sia il termine finale sia quello
iniziale e modo (anche detto onere) → testatore imponga all’erede o al legatario un obbligo
di fare, di non fare o di dare, limitando così il vantaggio successorio. Sorge una vera e
propria obbligazione, il cui adempimento può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse .
Se è illecito o impossibile è considerato come non apposto se non è l’unico motivo che ha
spinto a testare .
Forma del testamento : è il modo in cui va manifestata la volontà di disporre un certo assetto
di interessi post mortem
. Nell’ordinamento italiano non è mai ammesso il testamento orale
anche detto nuncupativo . Forme speciali a cui si può far ricorso in casi particolari.