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L'ESECUZIONE DEL TESTAMENTO

Il testatore può nominare, ai sensi dell'art. 700 cod. civ., uno o più esecutori testamentari.

Può essere nominato un erede, un legatario o anche un terzo, purchè abbia capacità di obbligarsi.

L'accettazione dell'incarico deve avvenire con dichiarazione fatta alla cancelleria del tribunale.

L'esecutore ha il possesso (per non oltre un anno) dei beni e deve amministrarli.

Può, quando necessario e previa autorizzazione giudiziale, alienare i beni.

Se commetta irregolarità nelle sue funzioni il giudice può sollevarlo dall'incarico su istanza di un interessato.

Si tratta di un ufficio di diritto privato, di regola è gratuito, ma il testatore può prevedere un'indennità a

carico dell'eredità. Le spese di amministrazione sono invece sempre a carico dell'eredità.

Se l'esecutore è erede o legatario, il testatore può attribuirgli l'incarico di procedere alla divisione

dell'eredita ai sensi dell'art. 711 cod. civ.

78. IL LEGATO

NOZIONE

Il legato è una disposizione a titolo particolare. Il legato non sempre costituisce un atto di liberalità, poiché

può non sempre implica un beneficio economico per il legatario (Es. Il legato di debito lasciato al creditore

non implica un beneficio economico per il creditore, poiché questo riceve solo la prestazione che gli era

dovuta). Il legato di regola è disposto ex testamento, ma può anche derivare ex lege (Es. Assegno vitalizio ai

figli non riconoscibili). La persona che riceve il legato si dice legatario (o onorato) e, quale successore a

titolo particolare, non risponde dei debiti del de cuius.

Si dice onerata la persona che è tenuta alla prestazione, nei confronti del legatario che ha ad oggetto il

legato. Tale persona può essere un erede o un altro legatario (in quest'ultima ipotesi si parla di sublegato).

Il sublegato si distingue dal prelegato, che è il legato a favore del coerede e a carico dell'eredità. Il prelegato

si considera sempre “per intero”, ciò vuol dire che il prelegatario ha diritto a conseguire il legato in parte

separata rispetto all'eredità. Ad esempio: Sempronio muore e lascia un patrimonio ereditario di 100. Nel

testamento Sempronio dispone un prelegato di 20 a favore di Tizio e dispone che l'eredità debba dividersi in

parti uguali tra i figli; ora, poiché il legato si considera per intero si dovrà procedere prima a prelevare il

prelegato di 20 e a consegnarlo a Tizio e la restante parte (80) si dividerà tra i due coeredi. In questo modo

Tizio avrà 40 di eredità e 20 di legato per un totale di 60, Caio avrà solo 40 di eredità.

Oggetto del legato può essere un diritto reale su determinata cosa (Es. Proprietà) e in tal caso si parla di

legato di specie; ovvero può consistere in cose determinate solo dal genere (Es. Una quantità di denaro).

Il legatario di specie diviene IMMEDIATAMENTE proprietario della cosa legata, mentre per il legato di genere

questo non accade, ma sorge solo un'OBBLIGAZIONE in capo all'erede (o ai coeredi) che saranno obbligati

ad adempiere nei confronti del legatario (Es. Il coerede sarà obbligato a consegnare una somma di denaro

proveniente dall'eredità al legatario).

ACQUISTO DEL LEGATO

Il legato si acquista di diritto e non ha bisogno di accettazione (ex art. 649 cod. civ.).

Il legatario può tuttavia rinunciare al legato.

Se il legatario ritarda a far conoscere la sua intenzione in merito alla rinuncia, chi vi ha interesse (gli eredi)

possono proporre un actio interrogatoria ed il giudice fisserà un termine entro il quale, se il legatario non

avrà ancora rinunciato, perderà il diritto di rinuncia (art. 650 cod. civ.).

TIPI PARTICOLARI DI LEGATI

Legato di cosa altrui: è una figura che può incontrarsi solo nel legato di specie. Consiste nel fatto

• che il de cuius abbia lasciato come legato una cosa che non possedeva e di cui quindi non poteva

disporre. Ora bisogna distinguere due casi:

Il testatore ignorava che la cosa non fosse sua: il legato è nullo;

◦ Il testatore ha dichiarato di essere a conoscenza che la cosa non fosse sua: in questo caso i

◦ coeredi saranno tenuti ad acquistare il bene lasciato in legato, che è in proprietà di terzi e a

trasferirlo al legatario. Tuttavia questo potrebbe comportare un comportamento scorretto da

parte del terzo che è proprietario del bene, poiché questo, sapendo che i coeredi sono obbligati

ad acquistare il suo bene per trasferirlo al legatario, potrebbe imporre sul bene un prezzo

troppo alto. In questo caso i coeredi si liberano pagando il giusto prezzo.

Legato alternativo: (Es. lascio a Tizio l'auto oppure il camion), la scelta della prestazione è, come

• per le altre obbligazioni alternative, a carico dell'onerato.

Legato a favore del creditore: consiste nel legato che il de cuius lascia ad un proprio creditore per

• liberarsi da un debito. Se il de cuius non fa menzione nel testamento di lasciare il legato per

adempiere al debito, allora si presumerà che egli abbia voluto compiere una liberalità nei confronti

del creditore, il quale avrà quindi ancora diritto al credito.

Legato di liberazione da un debito: Tizio ha un credito nei confronti di Caio, gli lascia allora un

• debito come legato (remissione del debito).

79. LA DIVIZIONE DELL'EREDITA'

LA COMUNIONE EREDITARIA. IL TEREATTO SUCCESSORIO

In presenza di più coeredi si forma sui beni ereditari una comunione, alla quale si applicano le regole

stabilite dall'art. 1100 ss. Cod. civ.

Tuttavia mentre nella comunione ereditaria ciascun partecipante ha diritto di disporre liberamente della

propria quota, nella comunione ereditaria gli altri coeredi hanno diritto di prelazione qualora uno di loro

decida di alienare la propria quota ai sensi dell'art. 732 cod. civ.

Se viene omessa la notificazione dell'intenzione di alienare agli eredi, questi hanno diritto di riscattare il

bene alienato nei confronti dei terzi, pagando il prezzo che essi hanno versato per acquistare il bene,

quest'istituto prende il nome di retratto successorio.

LA DIVISIONE

La comunione cessa con la divisione, con la quale ciascuno dei partecipanti ottiene la titolarità esclusiva di

una parte del bene (o dei beni) ereditari.

Regola generale per la comunione ereditaria (così come per altra comunione) è che ogni partecipante può

sempre chiedere la divisione, a questo principio possono derogare le parti pattuendo di rimanere in

comunione per un periodo che ex lege non può essere superiore a dieci anni. Può anche derogare il

testatore per un periodo non superiore ai 5 anni o, se vi sono minori tra i coeredi, che l'eredità resti indivisa

fino ad un anno dopo dal compimento della maggior età del coerede minorenne.

La pendenza di giudizi su disconoscimento, contestazione o reclamo della genitorialità costituiscono

impedimento alla divisione.

Disposizione particolare in materia di diritto d'autore, il diritto all'utilizzazione dell'opera deve rimanere

indiviso tra gli eredi per tre anni dopo la morte del testatore, salvo diversa disposizione giudiziale.

NATURA DELLA DIVISIONE

La divisione ha natura dichiarativa ed effetto retroattivo. La natura dichiarativa si presume proprio

dall'effetto retroattivo, poiché se Tizio al momento della divisione ha ottenuto la proprietà della casa e

questa si considera come sempre stata sua per l'effetto retroattivo della divisione, allora è ovvio che la

divisione non potrà avere natura traslativa, ma solo dichiarativa.

Se la comunione ricadeva su un solo immobile e, al momento della divisione ad un erede viene assegnata la

titolarità esclusiva dell'immobile ed all'altro un conguaglio in denaro, ciò non fa sorgere un obbligazione

corrispettiva, l'erede che acquista l'immobile lo acquista indipendentemente dal fatto che abbia versato la

quota al suo coerede, nel caso non lo faccia sarà responsabile per inadempimento, ma nulla potrà accadere

riguardo alla sua titolarità dell'immobile.

Se il coerede, in fase di comunione abbia istituito un'ipoteca su beni che poi, post-divisione, sono andati ad

altri coeredi, allora l'ipoteca si trasferisce sui beni che l'erede ha effettivamente acquisito (c.d. Traferimento

d'ipoteca, in deroga al principio della specialità dell'ipoteca).

La divisione può essere fatta dal testatore nel testamento, essere fatta tra coeredi (divisione amichevole) o

dal giudice (divisione giudiziale).

LA DIVISIONE CONTRATTUALE

Se il contratto di divisione riguarda immobili è richiesta la forma scritta ab substantiam ed è inoltre soggetto

(anche quando riguardi mobili registrati) a trascrizione.

Il contratto di divisione può essere annullato per violenza o dolo, ma generalmente non per errore.

Tuttavia se ad esempio si sia proceduto ad una successione ex lege quando si ignorasse la presenza di un

testamento, questo da luogo ad una nullità assoluta, radicale, dichiarabile in ogni momento.

La divisione è nulla quando non vi abbiano partecipato tutti i coeredi.

Se per errore sono omessi dei beni si ricorre (ex art. 762 cod. civ.) all'istituto del supplemento di divisione.

Se c'è stato un errore nella stima dei beni si può impugnare il testamento e procedere alla rescissione per

lesione. A differenza della normale azione di rescissione, al fine di accoglimento dell'azione non sono

valutati i profili psicologici di colui che si sia avvantaggiato di un eventuale stato di bisogno della parte lesa,

basta che la porzione assegnata ad uno dei coeredi non corrisponda alla quota a lui spettante. L'azione di

rescissione del contratto di divisione si prescrive in due anni (la normale azione di rescissione invece in un

anno).

LA DIVISIONE GIUDIZIALE

Ognuno dei coeredi ha diritto di promuovere un giudizio di divisione.

E' importante ricordare che ogni coerede ha diritto a ricevere una parte dei beni mobili e immobili in

natura, ma quando si è in presenza di beni che non possono essere divisi, essi sono venduti all'incanto ed il

loro ricavato è diviso tra coeredi in base alla loro quota.

DIVISIONE FATTA DAL TESTATORE

Il testatore ha diritto di dividere i suoi beni come preferisce, egli può agire anche per dividere la parte

indisponibile, purchè siano rispettate le quote dei legittimari, in caso contrario la divisione fatta dal

testatore si considera nulla. Secondo la dottrina la divisione fatta dal testatore non è vera e propria

divisione in quanto la divisione implica che ci sia stata comunione, la quale è evitata dal testatore appunto

dividendo i beni nel suo testa

Dettagli
A.A. 2017-2018
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoresalerno97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Lobuono Michele.