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La successione per causa di morte

La successione mortis causa: principi generali

Con il termine successione si designa un fenomeno per il quale un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di diritti o rapporti giuridici (sia attivi che passivi). Vediamo la successione mortis causa. La morte dell'individuo fa sorgere l'esigenza che il patrimonio di questo non resti privo di titolare, infatti a questo sono interessati diversi soggetti:

  • Dello stesso ereditando, preoccupato della sorte post mortem dei suoi beni;
  • Dei familiari del de cuius;
  • I creditori del de cuius;
  • Lo Stato che tassa le successioni mortis causa o al quale è devoluta l'eredità qualora non risulti chiamato nessun soggetto ex lege ovvero ex testamento.

La sorte del patrimonio del de cuius è lasciata alla sua discrezionalità, destinando i beni con testamento. Tuttavia, qualora al de cuius sopravvivano stretti congiunti (figli, coniuge o ascendenti), il legislatore limita la libertà del testatore a favore di costoro, destinando loro una quota del testamento (della “legittima” o “indisponibile”). Qualora il de cuius non abbia provveduto a disporre dei propri beni mediante testamento, è la legge a dettare i criteri di devoluzione; in questo caso si parla di successione legittima. Il legislatore colloca tra i successibili ex lege il coniuge, i figli, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti ed infine lo Stato. Alla successione ex lege si provvede anche quando il testamento ci sia ma non esaurisca l'asse ereditario; in questo caso la parte restante è devoluta con successione legittima.

L'interesse dei creditori del de cuius è tutelato in primis dalla trasmissione in capo all'erede delle obbligazioni contratte dal defunto; in secondo luogo, i creditori possono chiedere ex art. 512 ss. la separazione dei beni del creditori da quelli del defunto, in modo da potersi rivalere su di essi.

Eredità e legato

Per patrimonio ereditario si intende l'insieme dei rapporti giuridici (attivi e passivi) di cui il soggetto era titolare. La successione mortis causa può essere a titolo universale (e in tal caso si parla di erede o, in caso di più persone, di coeredi) oppure a titolo particolare (e in tal caso si parla di legato e di legatario).

Ora, mentre nel legato la vocazione concerne solo uno o più determinati diritti o rapporti giuridici determinati, nell'eredità la vocazione comprende tutti i rapporti attivi e passivi che dal de cuius si trasferiscono in capo all'erede. La disciplina delle due forme di successione è diversa; ad esempio, l'erede succede nel possesso, mentre il legatario può godere solo dell'accessione del possesso, cioè del diritto di unire al proprio possesso quello del suo dante causa per goderne dei frutti. L'erede inoltre è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti ereditati, il legatario no. Al solo erede e non al legatario è inoltre concessa la hereditas petitio, il diritto cioè ad ottenere la restituzione dei beni ereditati che sono nel possesso di altri. L'erede subentra in ogni rapporto del de cuius, come se ne fosse stato parte ab initio, perfino nei rapporti in via di formazione.

Molte volte tuttavia è difficile capire se si tratta di una successione a titolo universale o a titolo particolare. Il compito dell'interprete è capire se all'erede siano attribuiti tutti i beni del testatore oppure una quota di essi, purché sia frazione dell'intero; in tal caso si tratta di eredità (art. 588 cod. civ.). Le difficoltà più importanti sorgono invece quando la disposizione testamentaria contenga dei beni particolari, poiché questa situazione non esclude che possa trattarsi di eredità, anche se a prima vista sembrerebbe un legato. In questo caso occorre capire se la volontà del testatore, nell'assegnare quei determinati beni sia stata quella di assegnarli in quanto frazione dell'intero patrimonio; i singoli beni quindi rappresenterebbero una quota del tutto, una divisione del patrimonio del testatore. Nel caso esposto si avrà eredità, se invece il testatore abbia voluto attribuire quei determinati beni non come frazione del patrimonio, ma come cespiti a sé stanti, allora si avrà legato.

Quando, in assenza di testamento, la successione si devolve ex lege, il problema non si pone poiché la successione regolata dal legislatore è a titolo universale, salve alcune ipotesi tipiche di legato (Es. Il coniuge superstite riceve il diritto all'abitazione della casa familiare). Nel caso siano presenti più coeredi, la chiamata è comunque a titolo universale, poiché si attribuirebbe a ciascun coerede la capacità di succedere al de cuius in tutti i rapporti, sebbene pro quota. Ne consegue l'instaurazione di un regime di comunione che cessa soltanto con la divisione.

Per quanto riguarda le situazioni giuridiche non patrimoniali, essendo solitamente intrasmissibili, non si verifica successione, salvo ipotesi tipiche (Es. In materia di relazioni relative allo status filiationis). Sono tuttavia intrasmissibili tutti i rapporti strettamente personali (Es. Usufrutto, uso, abitazione ecc.).

Per quanto riguarda il diritto di accettare una proposta contrattuale, la morte del destinatario dell'offerta non la rende invalida, ma il nuovo destinatario sarà l'erede, salvo che non siano contratti caratterizzati dall'institutus personae.

Apertura della successione

La morte di una persona determina l'apertura della sua successione. Ex art. 456 cod. civ. La successione si apre alla morte di una persona nel luogo del suo ultimo domicilio.

Patti successori

È esclusa la successione per contratto. Il codice vieta esplicitamente i patti successori (art. 458 cc). Si distinguono tre specie di patti successori:

  • Confermativi o istitutivi (Tizio conviene con Caio di lasciargli la propria eredità);
  • Dispositivi (Vendo a Caio i beni che dovrebbero venirmi in futuro in eredità da Tizio);
  • Rinunciativi (Convengo con Caio di rinunciare all'eredità che dovrebbe venirmi da Tizio in futuro).

La ratio di questo divieto è diversa a seconda delle tipologie di patti, per i primi la ratio trova il suo fondamento nel fatto che un simile patto toglierebbe al testatore la libertà di modificare il testamento in ogni momento fino alla morte; la ratio dei secondi invece sta nella volontà del legislatore di voler evitare che soggetti non ancora in possesso di beni ne dispongano con leggerezza. È vietata la donazione mortis causa, perché in contrasto con il principio generale delle revocabilità delle disposizioni mortis causa.

Giacenza dell'eredità

L'avente causa non acquista immediatamente i beni ed i diritti del de cuius alla morte di questo, occorre l'accettazione da parte dell'erede (o del legatario). Gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento dell'apertura della successione. Se l'erede è titubante se accettare o meno l'eredità può darsi che questo periodo di riflessione si protragga per un po' di tempo. In tal caso, per assicurare che il patrimonio venga comunque gestito, il codice ex artt. 528 ss. dispone la figura della giacenza dell'eredità che ricorre quando:

  • Non sia ancora intervenuta l'accettazione da parte del chiamato;
  • Il chiamato non si trovi nel possesso dei beni;
  • Sia stato nominato un curatore dell'eredità giacente che provvederà a gestire il patrimonio. Si tratta di una figura che amministrerà il patrimonio con atti essenzialmente conservativi, ma non sono esclusi atti dispositivi.

Se non è stato nominato un curatore, non si verifica il fenomeno della giacenza, ma di mera vacanza, in quanto il patrimonio è privo di dominus. In tal caso sono concessi alcuni limitati poteri al chiamato per funzioni prettamente conservative.

Capacità di succedere

L'art. 462 cod. civ. attribuisce a qualsiasi persona fisica la capacità di succedere. Questa è concessa sia a chi sia già nato, sia a chi sia stato solamente concepito (si ritiene concepito chi sia nato entro 300 giorni dall'apertura della successione). Possono succedere altresì anche i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento dell'apertura della successione. Ora, se in successione è chiamato il concepito, essendo il periodo d'attesa breve, l'amministrazione dei beni ereditati spetta al padre e alla madre dell'erede, mentre se l'avente causa è un soggetto non ancora concepito il periodo può essere anche molto più lungo. Il legislatore dispone ex art 641 ss. che l'amministrazione di tali beni sia affidata agli altri coeredi in misura da calcolarsi in base alla presunzione che l'erede non ancora concepito non venga alla luce, fatti salvi i diritti dei genitori di questo. Le persone giuridiche possono succedere solo ex testamento.

Indegnità

La figura dell'indegnità trova la sua ratio nel fatto che sia ripugnante alla coscienza collettiva che chi si è reso colpevole di atti gravemente pregiudizievoli nei confronti del de cuius possa succedergli. A differenza della capacità di succedere, che non ammette rimedi, l'indegnità può essere rimossa tramite riabilitazione. Le cause d'indegnità sono tassativamente indicate nell'art. 463 cod. civ.:

  • Atti contro l'integrità fisica o morale del de cuius o di un suo parente stretto;
  • Atti violenti o dolosi che hanno compromesso la volontà di testare del de cuius;
  • Decadenza dalla responsabilità genitoriali, in questo caso i genitori sono indegni di succedere al figlio;

L'indegnità non si trasmette ai figli dell'indegno, in quanto derivante da atti strettamente personali, tuttavia la legge vuole evitare che l'indegno riceva un vantaggio, benché indiretto, dall'eredità; pertanto dispone che egli non potrà avere in nessun caso né il potere di amministrazione né quello di usufrutto legale dei beni pervenuti ai figli in successione. La sentenza che pronuncia l'indegnità ha effetto retroattivo, l'indegno è considerato come se non fosse mai stato erede ed è dunque obbligato a restituire i frutti che gli sono derivati dopo l'apertura della successione. L'indegno può essere riabilitato dal de cuius tramite atto pubblico ad hoc. La riabilitazione può essere totale come nel caso preillustrato o solo parziale quando, anche se non riabilitato con un atto ad hoc, l'indegno è chiamato dal de cuius a succedere a titolo particolare, in questo caso potrà avere solo quanto disposto dal de cuius. Da non confondere con l'indegnità è la diseredazione, poiché mentre l'indegnità è pronunciata dal giudice visto il verificarsi delle ipotesi di cui al 463 cc, la diseredazione avviene per volontà del de cuius, ovviamente sono fatti salvi i diritti dei riservatari.

La rappresentazione

Si dice rappresentazione l'istituto in forza del quale i discendenti (rappresentanti) subentrano di diritto al proprio ascendente nel diritto di accettare un lascito qualora questo (rappresentato) non possa (per premirienza) o non voglia (per rinuncia) accettare l'eredità o il legato ai sensi dell'art. 468 cod. civ.

La rappresentazione può aver luogo solo quando il chiamato (rappresentato) sia un figlio o un fratello del de cuius; in tutti gli altri casi è esclusa. In luogo di colui che non vuole (o non può) accettare succedono i discendenti, ma questi succedono direttamente al de cuius, importante perché così hanno modo di partecipare alla successione del de cuius anche quando non possano (per diseredazione, indegnità ecc.) partecipare alla successione del rappresentato. I rappresentanti devono essere almeno concepiti al momento dell'apertura della successione. Quando si applica la rappresentazione si fa la divisione per stirpi, pertanto se A è il de cuius e B e C i suoi figli, e E figlio di B e F e G figli di C; qualora B e C rinunciassero alla successione, l'eredità non si dividerebbe in tre parti uguali tra i nipoti del de cuius, ma in 2 parti, tante quanti sono i figli, pertanto andrebbe per metà ad E (figlio unico) e per ¼ ai fratelli F e G.

L'accrescimento

L'istituto dell'accrescimento prevede che, se uno dei beneficiari della successione non abbia potuto o voluto accettare la propria quota, questa si devolve in parti uguali tra gli altri beneficiari. Non si dà luogo ad accrescimento quando si possa operare tramite l'istituto della rappresentanza o quello della sostituzione. La ratio dell'istituto trova il proprio fondamento nel fatto che il testatore, se ha lasciato a più soggetti quote identiche, è presumibile che abbia voluto giovare in parti uguali alle persone indicate, di conseguenza il de cuius, in mancanza di uno dei chiamati, avrebbe diviso il patrimonio tra i restanti. L'accrescimento opera di diritto, senza bisogno di accettazione. Stessa cosa per la successione ex lege.

Le sostituzioni

Se il testatore ha preveduto l'ipotesi in cui il chiamato non possa o non voglia accettare, può aver provveduto a nominare un sostituto, che subentrerà al primo chiamato nella successione. La sostituzione prevale sia sulla rappresentanza sia sull'accrescimento. Questa è chiamata sostituzione ordinaria (o volgare). La legge ammette che più persone possono sostituirsi al primo chiamato e ammette anche che una sola persona possa sostituirsi a più “primi chiamati” ai sensi dell'art. 689 cod. civ.

Altro tipo di sostituzione è la sostituzione fedecommissaria, che ricorre quando il testatore nomina un soggetto a succedergli, ma nomina anche il soggetto che dovrà succedere al chiamato nel momento in cui anche questo fosse deceduto. La conseguenza era che il primo chiamato non poteva disporre pienamente dei beni, non poteva alienarli ad esempio, poiché doveva lasciarli in eredità al soggetto disposto dal primo testatore. Il codice del 1865 vietava questo istituto poiché lo riteneva d'intralcio alla libera circolazione delle merci. Il codice del '45 lo ha reintrodotto con particolari limitazioni, mentre oggi la sostituzione fedecommissaria esiste nella forma che ci ha lasciato la riforma del diritto di famiglia del 1975.

L'art. 692 cod. civ. Infatti prevede che tale tipo di sostituzione possa aver luogo solo quando i genitori, il coniuge o altri ascendenti in linea retta dell'interdetto possano lasciare beni in successione a questo, con l'obbligo, alla sua morte, di lasciarli a favore della persona o degli enti che hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

Diverso è il caso della clausola sine liberis decesserit (per la quale Es. Se Tizio morirà senza figli, l'eredità che io testatore gli ho lasciato andrà a Sempronio). La giurisprudenza ha rilevato la differenza con il fedecommesso in quanto qui manca la “doppia istituzione”; se Tizio dovesse aver figli la clausola non si verificherebbe. La questione sulla legittimità di questa clausola è ancora aperta.

L'acquisto dell'eredità e la rinuncia

Il codice fa dipendere l'acquisto dell'eredità dall'accettazione del chiamato (art. 459 cod. civ.). Quanto agli effetti dell'acquisto bisogna distinguere tra:

  • Eredità pura e semplice: per effetto della quale si verifica confusione tra il patrimonio del chiamato e quello del suo dante causa;
  • Eredità con beneficio d'inventario: per effetto della quale la sopraccitata confusione non si verifica ed i patrimoni restano separati.

Sotto la denominazione di accettazione dell'eredità sono ricomprese più categorie:

  • Accettazione espressa: consiste nell'esplicita manifestazione della volontà di accettare l'eredità. In proposito va ricordato che l'accettazione da parte di persona giuridiche che non siano società va fatta esclusivamente col beneficio di inventario ex art. 473 cod. civ. L'obbligatorietà dell'accettazione beneficiata è prevista anche per i minori e per gli incapaci. L'accettazione espressa è un actus legitimus, pertanto non è possibile apporre clausole pena la nullità della dichiarazione. Quanto alle forme di accettazione espressa si distingue a seconda che ci sia un'eredità:
    • Pura e semplice: può essere fatta con atto pubblico o scrittura provata;
    • Con beneficio d'inventario: dev'essere fatta tramite dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione.
  • Accettazione tacita: si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente l'accettazione e che non avrebbe diritto di fare se non in quanto erede. Non costituiscono causa di accettazione tacita i meri atti conservativi o di amministrazione del patrimonio, poiché questi potrebbero essere messi in atto anche da chi non sia erede.
  • Accettazione presunta: se per aversi accettazione tacita l'erede doveva compiere un atto concludente, l'acquisto per l'eredità per accettazione presunta avviene automaticamente ex lege qualora il chiamato non ha provveduto ad uno specifico atto imposto dalla legge (Es. Il chiamato che è nel possesso dei beni deve, entro tre mesi dall'apertura della successione compiere l'inventario, altrimenti è considerato erede puro e semplice).

L'accettazione dell'eredità, quando determini l'acquisto di uno dei diritti enunciati nei primi 4 numeri dell'art. 2643 cod. civ. è soggetta a trascrizione. In caso di accettazione tacita sarà soggetto a trascrizione l'atto che implica l'accettazione tacita. Se il chiamato muore prima di aver accettato l'eredità, il diritto di accettarla può essere trasmesso agli eredi del chiamato stesso.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher salvatoresalerno97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Lobuono Michele.
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