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Capitolo 1 – In quel caldo e furore d’esorcizzare: un caso del Seicento modenese

Nella storia della Chiesa della Controriforma, il controllo della sessualità – in particolar modo di quella femminile – occupa un posto centrale. Questa intensa attività di controllo venne esercitata su un’ampia gamma di comportamenti e pratiche relative alla sessualità. Molti documenti conservati negli archivi vescovili e nell’Archivio Segreto Vaticano fanno intuire la profondità dell’azione della Chiesa (basti pensare alle disposizioni di sinodi e concili, alle cause matrimoniali, alle interferenze nei rapporti tra fidanzati, alla repressione del concubinato, alle discriminazioni operate a carico di prostitute, al controllo della vita sessuale degli ecclesiastici, al rilievo che assumono parecchie questioni legate alla sessualità – e a quella femminile in particolare – negli interventi delle autorità centrali della Chiesa).

Tuttavia, sono i fondi inquisitoriali a offrire le testimonianze più preziose di questa sensibilità. Questa attenzione da parte della Congregazione del Sant’Uffizio verso le trasgressioni quotidiane e la vita sessuale si afferma nel tardo Cinquecento, quando oramai era stata fermata l’offensiva protestante e il Sant’Uffizio decide di consolidare la presenza dei tribunali di fede sul territorio italiano. Degli esempi sono la decisione di Paolo IV di inserire la sodomia tra i delitti di competenza dell’Inquisizione Romana (1557), così come già avveniva nelle Inquisizioni di Spagna e Portogallo. Di fatto però nella documentazione inquisitoriale vi sono pochissimi casi di sodomia; ci furono alcuni spagnoli che cercarono di sfuggire ai rigori della loro Inquisizione autodenunciandosi al tribunale romano, e l’analogo provvedimento adottato verso la fine del Cinquecento per la bigamia, per il sospetto d’eresia implicito nel disprezzo del sacramento del matrimonio.

Controllo della sessualità femminile nel Seicento a Modena

Per quanto riguarda il controllo della sessualità femminile, sono molto particolari due casi provenienti dalla Modena dei primi decenni del Seicento. A partire dal 1610 (e per circa 15 anni) alcuni ecclesiastici modenesi si dedicarono – indisturbati – a liberare presunte indemoniate con tecniche del tutto particolari, non mutuate dai manuali per esorcisti: attraverso la manipolazione dei loro organi genitali e con toccamenti sessuali. Alla base di quelle pratiche c’era il convincimento che i disturbi delle ossesse nascevano dall’insediamento del Diavolo nella loro “natura”.

Quindi gli ecclesiastici dovevano combattere il demonio proprio in quei luoghi senza però cadere nella trappola del coinvolgimento erotico, resistendo quindi alle tentazioni che i diavoli scatenavano sia nelle donne che nei sacerdoti. E se gli spiriti del male si trasferivano in zone non proibite, il combattimento si spostava nella bocca e nelle orecchie.

Al termine di queste tecniche audaci, i confessori/esorcisti tracciavano un bilancio delle esperienze vissute con le loro “pazienti”: se erano rimaste vigili, si esaminavano gli eventuali turbamenti provocati dalle manipolazioni corporee; se non erano in grado di ricordare, spettava al confessore/esorcista chiarire ciò che era successo.

L'autodenuncia di Don Germiniano Mazzoni

Le loro tecniche sarebbero rimaste segrete se uno di loro, don Germiniano Mazzoni (teatino modenese, convinto teorico dei particolari interventi contro la possessione diabolica), non avesse deciso di autodenunciarsi all’inquisitore di Modena, il domenicano Giovan Vincenzo Reghezza, nel gennaio del 1625 (il testo di autodenuncia lo aveva però scritto nell’agosto del 1624). Probabilmente una sua disavventura famigliare (sua sorella, che guidava un gruppo di orsoline a Modena, nel 1604 si scoprì posseduta dal demonio) può averlo avvicinato alla pratica esorcistica.

Don Germiniano apparteneva all’ordine dei teatini. La Congregazione di chierici regolari Teatini fu fondata a Roma nel 1524 da Gian Pietro Carafa (futuro Paolo IV) e Gaetano di Thiene. I Teatini incarnarono lo spirito ascetico carente negli ordini tradizionali. L’atteggiamento che i teatini assunsero inizialmente verso la confessione fu estremamente cauto: l’affluenza dei penitenti doveva essere bassa; l’incarico di confessore doveva essere affidato a sacerdoti austeri; le donne dovevano essere ascoltate in confessionale in numero ridotto e da confratelli autorevoli. Enorme è dunque la differenza con l’altro grande ordine religioso del '500: i gesuiti, che davano ampio rilevo alla pratica del sacramento.

La rigidità di queste disposizioni iniziali (1562 – tutte volte a limitare il contatto con i laici) si attenuò pochi anni dopo: il numero dei penitenti non fu più strettamente regolato e l’autorizzazione a visitare privatamente le donne fu sostanzialmente liberalizzata (mentre prima veniva concessa solo in casi eccezionali). In questo modo le occasioni di incontro tra teatini e laici – donne in particolare – aumentarono enormemente.

Il testo che Don Germiniano presentò al giudice nel gennaio del 1625 mirava a difendere un’attività spirituale limpida e coraggiosa e a mostrare la purezza delle sue intenzioni: in esso non ci sono infatti ammissioni di colpevolezza. Il teatino confidava nella bontà delle sue azioni e nella sua capacità di autocontrollo: egli era consapevole dei pericoli insiti nelle tecniche sperimentate e del rischio di essere accusato di adescamento sessuale dalle sue penitenti.

Non erano passati molti anni, infatti, dalla costituzione di Gregorio XV, la Universi dominici gregis del 1622 che obbligava vescovi e inquisitori di tutto il mondo cattolico a punire severamente gli ecclesiastici che avevano avuto (o almeno cercato) contatti sessuali in confessione. Don Germiniano non si dichiarava quindi pentito delle tecniche esorcistiche adottate, non riconosceva di aver sbagliato, si attribuiva di aver operato al servizio di Dio per liberare le ossesse dal demonio.

Fu lo stesso atteggiamento che tenne poco dopo nei confronti dell’Inquisitore di Modena (Giovan Vincenzo Reghezza) nel corso dell’interrogatorio. L’opera di Don Germiniano era iniziata per caso, confessando una donna (Francesca Corradini) che gli aveva riferito che altri esorcisti l’avevano toccata grazie ad un permesso del vescovo (probabilmente il vescovo Pellizzari, che guidò la chiesa modenese tra il 1607 e il 1610). Quell’episodio aprì gli occhi del teatino. Da allora, alternando confessione ed esorcismo – soffiando, toccando, facendosi toccare, sfidando le pulsioni sessuali con tecniche sempre nuove e spesso improvvisate, incoraggiando (“inanimando”) le possedute più deboli a resistere alle tentazioni – liberò molte donne dai disturbi causati dal demonio.

Don Germiniano adottava queste pratiche solo quando le interessate accusavano turbamenti di natura sessuale, e alternava le pratiche di manipolazione corporea dal governo della coscienza.

L’imbarazzo dell’inquisitore era palese ma non gli fece presente che nessuna delle presunte indemoniate accusava i sintomi tipici della possessione diabolica. Alle ovvie domande che quella denuncia comportavano (cioè da chi avesse imparato ad esorcizzare in quel modo; se era consapevole che i toccamenti tra uomo e donna, e in particolare tra un ecclesiastico e le sue figlie spirituali, erano severamente vietati), Don Germiniano rispose come offeso: non aveva imparato da nessuno, ma si era basato unicamente sui manuali per esorcisti dove si consigliava di soffiare per scacciare il demonio; e non considerava quelle tecniche come peccato perché né lui né le donne erano mossi dal desiderio.

Ripercussioni sulle donne coinvolte

L’autodenuncia del teatino aveva delle ripercussioni anche sulle donne coinvolte. Siccome non si erano presentate prima – o insieme – a lui a riconoscere i propri errori, teoricamente non potevano fruire del benevolo trattamento riservato dai giudici dell’Inquisizione romana a chi ammetteva spontaneamente (e non gravato da indizi o denunce) i crimini commessi. Ma chiamarle in giudizio ora poteva far scoppiare uno scandalo che si sarebbe riversato sul clero modenese e su tutta la Chiesa locale. Bisogna anche tener conto della condizione sociale delle donne, appartenevano tutte a famiglie nobili e onorate. Inoltre nel corso di quei incontri esse avevano partecipato attivamente, anche se sollecitate dal teatino.

Ciò che doveva chiarire l’inquisitore è se si dovevano considerare delle vittime inconsapevoli e per questo bisognose di adeguata istruzione religiosa oppure se dovevano essere considerate complici di quelle perversioni e quindi sottoposte ad accertamenti giudiziari. Inoltre, di importanza strategica era la ricerca di eventuali complici del delitto contro la fede, da effettuare però con estrema cautela per non pubblicizzare una vicenda così scabrosa e pericolosa per l’immagine della Chiesa. Per la complessità del caso, il Reghezza decise di inviare la copia degli atti alla Congregazione del Sant’Uffizio, a Roma.

Rapporti tra sedi locali e Congregazione

A partire dagli ultimi decenni del Cinquecento, si consolidarono le relazioni tra il centro e la periferia, tra la Congregazione del Sant’Uffizio e le sedi locali, grazie a fitti scambi epistolari. Vescovi e inquisitori italiani avevano piena autonomia solo nelle cause di minore importanza. Già dal 1590 spettavano al Sant’Uffizio la scelta di applicare la tortura e – almeno per i passaggi decisivi – le cause di eresia, di magia colta, di stregoneria e di apostasia, nonché i controlli sulla stampa e la circolazione di libri proibiti.

Già nel febbraio del 1625 giunse la risposta del cardinale Gian Garcia Millino (vicario di Roma). La Congregazione aveva stabilito che Don Germiniano era un eretico formale e in quanto tale doveva abiurare le dottrine erronee professate per tanto tempo. Inoltre, doveva essere trasferito in un convento di Roma in accordo con il Generale del suo ordine, e doveva essere privato della licenza di confessare.

Si trattava di provvedimenti molto severi. Infatti, la spontanea comparizione (un istituto giuridico largamente utilizzato dall’Inquisizione romana) prevedeva l’adozione di procedure lievi a chi – con pentimento sincero e non gravato da indizi o denunce – rivelava i suoi delitti contro la fede e i nomi degli eventuali complici.

Quando questi requisiti sussistevano, i giudici dell’Inquisizione romana riducevano a un minimo simbolico le pene: a penitenze spirituali, e – nel caso degli ecclesiastici – si revocavano o sospendevano le autorizzazioni relative agli incarichi ricoperti (nel caso di don Germiniano il permesso di confessare e l’eventuale licenza di esorcizzare). Ma il caso del teatino modenese era estremamente grave per poter adottare dei lievi provvedimenti punitivi: egli metteva in dubbio il carattere peccaminoso dei toccamenti, giustificava il suo operato ed era riuscito a suggestionare molte donne.

Quindi proibirgli solo l’ascolto delle confessioni o impedirgli di esorcizzare non avrebbe sortito alcun effetto perché un sacerdote influente come lui avrebbe sicuramente trovato altri canali per comunicare con le sue figlie spirituali. Bisognava dunque evitare ogni possibile contatto con l’ambiente in cui aveva diffuso eresie tanto pericolose (anche a costo di commettere una grave ingiustizia), per questo fu deciso il trasferimento a Roma (per averlo più vicino e poterne così sorvegliare i movimenti).

Per quanto riguarda le sue pazienti-penitenti, erano escluse da interventi giudiziari e affidate alle cure dei confessori. Quindi era meglio agire nel foro della coscienza, persuadere quelle donne a liberarsi dagli errori eventualmente condivisi con il loro cattivo maestro e istruirle.

Nella lettera inviata dall’Inquisizione inoltre non si accennava all’esigenza di indagare sugli eventuali ispiratori o complici del teatino, né sulla fantomatica autorizzazione vescovile rilasciata ad uno di essi. Complessivamente, i Supremi Inquisitori raccomandavano di muoversi con estrema cautela, di evitare in ogni modo i pettegolezzi: nulla doveva trapelare all’esterno.

Processo e risoluzioni

A vanificare le linee guida (per il processo) stabilite dalle autorità centrali del Sant’Uffizio fu l’autonoma comparizione (su invito di Don Germiniano) delle presunte indemoniate davanti all’inquisitore di Modena (Reghezza). In questo modo diventava inattuabile la decisione di affidare quelle donne alla cura dei confessori.

A modificare la direzione impressa al processo dalle autorità centrali vi contribuì anche la decisione del Reghezza (comunicata ai cardinali del Sant’Uffizio nel marzo del 1625) di utilizzare don Germiniano – riconosciuto eretico formale dai Supremi Inquisitori – come mediatore, per convincere le donne “sedotte” a comparire in giudizio; era sicuramente una scelta paradossale.

Il Reghezza così convocò immediatamente in giudizio un’altra delle penitenti di Don Germiniano. In questo modo veniva a cadere la distinzione, fatta dalle autorità romane, tra il pericoloso eretico e le sue vittime; inoltre, le donne non furono escluse da interventi giudiziari e affidate a dei confessori e il teatino non fu costretto ad abiurare subito e a rifiutare i suoi errori. Egli abiurò solo tra mesi dopo la lettera del cardinale Millino, nel maggio del 1625.

Nel frattempo, la Congregazione del Sant’Uffizio aveva suggerito al Reghezza come fronteggiare i problemi processuali sollevati dalle comparizioni delle presunte indemoniate. La questione più seria riguardava l’atteggiamento da assumere nei confronti di Isabella Dosi, la più convinta – tra le “pazienti” di don Germiniano – della legittimità delle tecniche applicate dal padre spirituale (difendeva dunque l’operato dell’esorcista eretico).

I Supremi Inquisitori stabilirono allora che anche per gli atteggiamenti sospetti delle donne coinvolte bisognava dare una risposta giudiziaria. Per quanto riguarda la Dosi, bisognava accertare da dove scaturiva il suo sostegno verso don Germiniano. A nessuna donna era lecito avere contatti sessuali al di fuori del matrimonio. Quindi se si fosse verificato che la Dosi era a conoscenza del divieto sarebbe stato inevitabile dichiararla eretica formale; se invece non ne era a conoscenza le sarebbe stata inflitta la condanna dell’abiura de vehementi: soluzione questa abitualmente utilizzata nelle cause di una certa gravità, quando i giudici non ritenevano pienamente provata la natura ereticale delle idee o dei comportamenti di un inquisito. Questi accertamenti dovevano essere estesi dal Reghezza a tutte le donne coinvolte.

Quindi era un eretico formale don Germiniano perché difendeva e propagandava la sua dottrina erronea; e potevano essere eretiche formali anche le sue figlie spirituali, solo nel caso in cui – pur consapevoli della natura peccaminosa e proibita di quei toccamenti – li avevano accettati, con un comportamento lesivo dei propri doveri di donne e della stessa ortodossia.

Le decisioni finali nei confronti di don Germiniano prese di comune accordo dall’Inquisizione romana e dai superiori dell’Ordine teatino mitigarono la decisione iniziale. I superiori dell’Ordine teatino ottennero che l’esorcista/confessore non fosse più trasferito a Roma ma nella “vicina” Ravenna (giugno 1625). In cambio, l’Ordine fu tenuto a rendere più severi i meccanismi di reclutamento dei suoi esorcisti: da allora i teatini – in ogni parte del mondo – avrebbero potuto esorcizzare gli indemoniati solo su autorizzazione del Generale dell’Ordine.

L’Inquisizione con la condanna di don Germiniano ribadiva il principio dell’assoluta intoccabilità del corpo femminile, se non da parte di chi era autorizzato a infrangere le alte barriere che lo tutelavano (solo mariti e medici). Pochi anni dopo (1630) don Germiniano morì a Ferrara, più vicino a Modena ma ancora esule.

La nuova fase processuale – che prevedeva l’interrogatorio delle donne coinvolte – iniziò nell’aprile del 1625. Le presunte indemoniate furono sottoposte, nel corso degli interrogatori, a una verifica attenta e minuziosa del loro coinvolgimento negli esorcismi proibiti. E tutte dichiararono – nonostante i rimproveri del Reghezza – di aver ritenuto quelle tecniche esorcistiche così inconsuete utili e legittime, oltre che compatibili con il dovere di tutelare con la riservatezza necessaria le parti più segreti dei rispettivi corpi.

Solo una delle presunte indemoniate – forse l’unica a negare l’evidenza perché consapevole dei divieti infranti e del carattere peccaminoso di quelle tecniche – obbliga il giudice a sottoporla alla detenzione provvisoria.

Paradossalmente dunque le misure studiate a Roma – di un intervento essenzialmente pedagogico su donne ritenute poco attente alla tutela del proprio corpo – si rivelarono del tutto inadeguate, le “indemoniate” appartenevano a buone famiglie e non avevano certo bisogno di nozioni di etica sessuale. Quindi le donne meritavano di essere punite come eretiche formali.

Prevalse invece una soluzione più morbida, caldeggiata dallo stesso papa (Urbano VIII). La condanna prevedeva delle penitenze salutari e l’abiura, inoltre erano riconosciute veementemente sospette d’eresia per aver condiviso le pratiche di don Germiniano. Si erano dunque macchiate anche loro di delitti contro la fede. Al Reghezza spettava il compito di sottolineare la sproporzione tra l’enorme gravità dei loro errori e la mitezza della condanna subita.

I Supremi Inquisitori ribadirono anche la necessità di impartire a quelle donne i rudimenti di istruzione religiosa di cui avevano urgentemente bisogno e dunque di affidarle alle cure di confessori capaci. Suggerivano anche di raccomandare alle inquisite una confessione generale: errori così gravi esigevano un riesame approfondito di tutta la loro vita. Le donne così abiurarono tutte, privatamente.

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-STO/02 Storia moderna

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eowyn87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia moderna e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Pizzorusso Giovanni.
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